CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PER FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI
Mod. 5A-BSTR-Rel. 01/2021
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito le “Condizioni Generali”) regolano i rapporti tra il Fornitore (come definito nell’Ordine) e la Società Committente (come definita nell’Ordine, di seguito “Deloitte”) relativi alla fornitura di beni (di seguito la “Fornitura”) e alla prestazione di servizi finalizzati alla installazione e/o posa in opera dei beni oggetto della Fornitura (di seguito l’ “Installazione”) da parte del Fornitore in favore di Deloitte (Deloitte e il Fornitore, di seguito, congiuntamente, le “Parti”).
Le presenti Condizioni Generali, unitamente all’Ordine, agli allegati ed alla documentazione contenente specifiche disposizioni relative alla Fornitura ed all’Installazione, sono parte integrante e sostanziale dell’Ordine medesimo e con esso costituiscono il contratto atto a regolamentare i rapporti tra le Parti (d’ora in avanti il “Contratto”).
Qualsiasi modifica del Contratto dovrà constare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.
In caso di conflitto tra le Condizioni Generali e l’Ordine, le prime prevarranno, ove non espressamente derogate dalle Parti. In caso di conflitto tra la documentazione contenente specifiche disposizioni relative alla Fornitura ed all’Installazione, gli allegati e l’Ordine medesimo, quest’ultimo prevarrà.
Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali il Fornitore rinuncia all’applicazione di proprie condizioni generali e particolari, ove presenti, per la fornitura e l’installazione di beni, che dovranno ritenersi prive di efficacia tra le Parti.
2. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE
L’Ordine diventerà vincolante per le Parti una volta accettato dal Fornitore mediante comunicazione scritta da inviare a Deloitte, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 3, nel termine indicato nell’Ordine stesso. Decorso tale termine l’Ordine si intenderà revocato. Nel caso di mancata indicazione di un termine per l’accettazione, l’Ordine potrà essere revocato in qualunque momento da parte di Deloitte.
Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine, si impegna ad eseguire la Fornitura e l’Installazione conformemente a quanto stabilito ai sensi del Contratto. Eventuali richieste di modifiche che facciano seguito all’accettazione dell’Ordine dovranno essere segnalate per iscritto, prima dell’avvio dell’esecuzione del Contratto, dal Fornitore a Deloitte e, affinché le predette modifiche siano efficaci, Deloitte dovrà fornire apposita accettazione scritta. Nel caso in cui l’esecuzione del Contratto avvenisse prima dell’accettazione delle modifiche da parte di Deloitte, il Contratto si intenderà concluso alle condizioni inizialmente pattuite tra le Parti.
3. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto agli indirizzi di corrispondenza e con le modalità indicate nell’Ordine. Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.
4. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per la Fornitura e l’Installazione oggetto del Contratto è l’importo indicato nell’Ordine alla voce “Totale Ordine” (di seguito il “Corrispettivo”). Il Corrispettivo è onnicomprensivo ed include ogni elemento, spesa, onere e tutto quanto necessario per l’esatta esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, ivi compresi gli oneri per l’adempimento alle prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ove previsti, che saranno espressamente comunicati a cura e onere del Fornitore ed inseriti nell’Ordine.
5. FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
Il Codice Destinatario da utilizzare per l’emissione della fattura elettronica è: UV5W5WD.
Nella fattura, il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare il nominativo della persona richiedente i beni/servizi e il codice Job/Progetto (qualora previsto) a cui verrà imputata la spesa.
La fattura dovrà contenere l’indicazione del numero di ordine di acquisto inviato da Deloitte. Deloitte sarà autorizzata a rifiutare fatture che indichino una data precedente a quella dell’ordine. In tal caso, tali fatture dovranno essere annullate dal Fornitore mediante l’emissione di nota di credito e sostituite con fatture recanti la data corretta.
La fattura dovrà, inoltre, contenere la seguente dichiarazione: “È indicato il c/c bancario, ai fini del pagamento, da eseguirsi esclusivamente tramite bonifico bancario”. Il pagamento sarà effettuato da Deloitte a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario del Fornitore nei termini di pagamento indicati nell’Ordine.
Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Deloitte qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali, quali a mero titolo esemplificativo: Partita IVA, indirizzo, denominazione sociale. La mancata comunicazione dei predetti dati comporterà la sospensione del pagamento della fattura riportante dati non aggiornati rispetto a quelli comunicati a Deloitte.
6. LUOGO, TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA E DI INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA
La Fornitura oggetto del Contratto dovrà essere consegnata e l’Installazione dovrà essere eseguita, a cura e a spese del Fornitore, presso l’indirizzo ed i luoghi indicati da Deloitte nell’Ordine.
I termini di consegna e di Installazione della Fornitura indicati nell'Ordine da parte di Deloitte sono da considerarsi essenziali, ai sensi dell’articolo 1457 c.c., ed espressamente accettati e conosciuti dal Fornitore.
Eventuali ritardi nella consegna e/o nell’Installazione della Fornitura che siano prevedibili da parte del Fornitore, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto a Deloitte, Ufficio Acquisti, e il Fornitore sarà tenuto ad indicare a Deloitte i nuovi termini di consegna e/o Installazione previsti. In tal caso, Deloitte avrà facoltà di accettare la modifica del termine di consegna e/o di Installazione della Fornitura, da comunicarsi mediante comunicazione scritta, ovvero dichiarare di volersi avvalere della risoluzione di diritto del Contratto per inadempimento del Fornitore, con riserva di agire per il risarcimento del danno.
In ogni caso, il Fornitore sarà ritenuto responsabile per tutte le conseguenze dipendenti dalla ritardata esecuzione della consegna e/o Installazione della Fornitura.
In relazione all’attività di Installazione della Fornitura, il Fornitore si impegna ad organizzare, gestire ed eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, in piena autonomia e responsabilità organizzativa e gestionale con personale, materiali e mezzi propri, nonché in osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti.
Il Fornitore nell’esecuzione del Contratto si obbliga a:
a) ottemperare alle disposizioni legislative e ad osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità applicabili al Contratto;
b) rispondere dell’esatto adempimento dei propri obblighi legali, fiscali e contrattuali, anche nei confronti dei suoi eventuali fornitori e subappaltatori.
7. CONTROLLO DELLA FORNITURA E DELL’INSTALLAZIONE
I beni oggetto di Fornitura e l’Installazione dovranno essere conformi alle indicazioni specificatamente stabilite nell’Ordine da Deloitte, con riserva di quest’ultima di effettuare un controllo quantitativo e qualitativo dei beni oggetto di Fornitura nonché un controllo sulla corretta Installazione dei medesimi beni, intendendosi la Fornitura definitivamente accettata solo dopo l’esito positivo dei controlli da parte di Deloitte.
In presenza di esito negativo dei controlli la Fornitura verrà rifiutata o restituita a carico del Fornitore e gli eventuali costi di Installazione e disinstallazione sostenuti dal Fornitore resteranno a carico del Fornitore medesimo, senza che questi abbia diritto alla corresponsione del Corrispettivo, né di qualunque importo a qualunque titolo, neppure di indennizzo, salvo il diritto al risarcimento del danno in favore di Deloitte.
8. GARANZIA DEL FORNITORE
Il Fornitore si obbliga a fornire a Deloitte garanzia per le difformità ed i vizi relativi alla Fornitura e all’Installazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di accettazione degli stessi.
Durante il periodo di garanzia il Fornitore si obbliga a propria cura e spese ad eseguire tutti gli interventi necessari per eliminare le difformità ed i vizi e ripristinare la corretta funzionalità della Fornitura.
In alternativa a quanto sopra, Deloitte avrà facoltà di chiedere che il Corrispettivo sia proporzionalmente diminuito salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa del Fornitore.
Resta inteso che qualora le difformità o i vizi dei beni oggetto di Fornitura ed Installazione siano tali da renderli del tutto inadatti alla loro destinazione, Deloitte potrà chiedere la risoluzione del Contratto.
9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
Il Fornitore dichiara di conoscere e di condividere i principi etici sanciti dallo Standard XX 0000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori.
Il Fornitore si impegna ad astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Deloitte con la sottoscrizione del Contratto.
L’eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Deloitte a risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Deloitte per effetto di detto inadempimento.
Il Fornitore nell’esecuzione del Contratto dovrà avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato (di seguito i “Lavoratori”) con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione nel rispetto della normativa vigente e dei principi etici sanciti dallo Standard XX 0000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori.
I Lavoratori dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Deloitte. Il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva dei Lavoratori e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne Deloitte da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detti Lavoratori o da terzi, in ragione del mancato rispetto delle previsioni del presente articolo o comunque in relazione all’esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto.
Il Fornitore relativamente ai Lavoratori si obbliga a:
a) ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia giuslavoristica, di previdenza sociale, di assicurazione, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
b) adottare le misure di salute e sicurezza finalizzate alla prevenzione dei rischi sul lavoro, con particolare riferimento alle norme del D. Lgs. 81/2008, e far applicare tali misure ai Lavoratori;
c) applicare ai Lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento;
d) corrispondere ai Lavoratori tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi applicabili al rapporto di lavoro.
Il Fornitore, su richiesta di Deloitte e nel termine dalla stessa indicato, si obbliga ad esibire tutta la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi stabiliti nel presente articolo, nonché la documentazione attestante l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti dei Lavoratori impiegati ed il pagamento dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.
In ogni caso, congiuntamente a ciascuna fattura, il Fornitore si impegna a fornire copia dei seguenti documenti:
a) D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
b) autocertificazione relativamente al regolare pagamento delle retribuzioni e di ogni altro trattamento economico ai propri dipendenti.
Le Parti dichiarano di conoscere la normativa di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dal D.L. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019 in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nell’ambito di contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, del valore complessivo superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
Le Parti concordano che, ricorrendo i presupposti di applicazione della normativa di cui al paragrafo che precede, in concomitanza con l’accettazione dell’Ordine, il Fornitore dovrà altresì consegnare a Deloitte il Documento Unico di Regolarità Fiscale (cd. D.U.R.F.) in corso di validità.
Nel caso in cui il D.U.R.F. non fosse disponibile, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Deloitte, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, del d. lgs. 241 del 1997, i seguenti documenti:
a) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, articolo 50, comma 4, del
d. lgs. n. 446 del 1997 e articolo 1, comma 5, del d. lgs. n. 360 del 1998, dal Fornitore trattenute ai Lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione del Contratto;
b) un elenco nominativo di tutti i Lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o servizi affidati da Deloitte, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al Lavoratore collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale Lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata da Deloitte.
Deloitte si riserva il diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo, sino all’ammontare del 20% dello stesso, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, qualora il Fornitore non abbia provveduto a consegnare il D.U.R.F. né abbia ottemperato all'obbligo di trasmettere le deleghe di pagamento di cui al punto a) e le informazioni relative ai Lavoratori impiegati di cui al punto b) che precedono, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.
Fermo quanto precede, il Fornitore si obbliga a mantenere Deloitte indenne e manlevata da qualunque responsabilità, sia giudiziale che stragiudiziale, che abbia relazione con il Contratto o che derivi da atti o omissioni del Fornitore e/o dei Lavoratori e/o eventuali subappaltatori.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi del presente articolo, in qualsiasi modo accertato, Deloitte avrà diritto di risolvere il Contratto di diritto ex articolo 1456 c.c.
10. DIVIETO DI SUBAPPALTO
Il Fornitore dovrà eseguire il Contratto tramite la sua impresa.
E’ fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi subappaltatori l’esecuzione del Contratto, salva espressa autorizzazione scritta di Deloitte. In tale ipotesi, il Fornitore risponderà nei confronti di Deloitte rispetto alle prestazioni eseguite dal subappaltatore.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi del presente articolo, in qualsiasi modo accertato, Deloitte avrà diritto di risolvere il Contratto di diritto ex articolo 1456 c.c.
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere a terzi, anche parzialmente, il Contratto, fatto salvo il caso di espresso e preventivo consenso scritto da parte di Deloitte.
È fatto, altresì, espresso divieto al Fornitore di cedere il credito derivante dal Contratto, salvo il caso di espresso e preventivo consenso scritto da parte di Deloitte.
12. FORZA MAGGIORE
Le Parti non saranno responsabili per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la “Forza Maggiore”).
Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l’interesse a conseguire la Fornitura e l’Installazione, ai sensi dell’art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore.
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stesso, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.
13. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTICORRUZIONE
Nell’ambito del Contratto, il Fornitore si impegna per sé e per ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, agisca in suo nome e per suo conto, al rispetto della normativa italiana e dei regolamenti applicabili in tema di prevenzione della corruzione applicabili alle Parti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo,
U.S. Foreign Corrupt Practices Act e UK Bribery Act (di seguito “Leggi Anti-corruzione”).
Il Fornitore si impegna a far sì che i propri soci e titolari, dirigenti, dipendenti e agenti e in ogni caso ciascun soggetto che, a qualsiasi titolo, agisca in suo nome e per suo conto, comprendano e rispettino tutti gli obblighi di cui al presente articolo, e si impegna altresì a comunicare, tempestivamente e per iscritto, a Deloitte ogni evento o circostanza, in conseguenza del quale gli obblighi sopra indicati non siano più validi e rispettati.
In ipotesi di avvio di qualsivoglia indagine, da parte dell’autorità giudiziaria o di altra autorità di vigilanza, volta ad accertare la violazione delle Leggi Anti- corruzione, nella quale sia coinvolto il Fornitore, Deloitte avrà facoltà di recedere liberamente dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R, ovvero comunicazione equipollente, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.
Il Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., nel caso di violazione delle Leggi Anti-corruzione da parte del Fornitore, accertata in via definitiva da parte dell’autorità giudiziaria o di altra autorità di vigilanza.
Deloitte si riserva, altresì, il diritto di riformulare il presente articolo in caso di modifica delle Leggi Anti-corruzione, dandone comunicazione al Fornitore, il quale si impegna ad accettare le modifiche apportate in applicazione del presente articolo.
Deloitte si riserva il diritto di svolgere attività di audit finalizzate a verificare il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo. Il Fornitore si impegna a cooperare, mettendo a disposizione tutta la documentazione e le informazioni che saranno richieste da Deloitte.
14. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
Deloitte ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D.Lgs. 231/2001) ed il proprio Codice Etico in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che – a qualsiasi titolo – collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.
Il Fornitore dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico di Deloitte, presente sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx.
Il Fornitore condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Deloitte con la sottoscrizione del Contratto.
L’eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Deloitte a risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Deloitte per effetto di detto inadempimento.
15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il Fornitore si impegna, anche per i propri soci e/o dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, a mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terze parti, per tutta la durata del Contratto, e comunque per i successivi dieci anni dalla scadenza o risoluzione del Contratto, le informazioni, sia relative a Deloitte che a terzi, nonché quelle relative al Contratto, di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione del Contratto medesimo (di seguito le “Informazioni Riservate”).
Le Informazioni Riservate verranno utilizzate dal Fornitore nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto. Il Fornitore non potrà rilasciare, senza il previo consenso scritto di Deloitte, comunicati stampa o dichiarazioni a terzi concernenti l’esistenza, l’oggetto e/o i termini del Contratto.
Senza limitare la responsabilità del Fornitore, Deloitte potrà richiedere, e il Fornitore si impegna a far sottoscrivere, una dichiarazione di impegno di riservatezza, in conformità ai contenuti inclusi nel presente articolo, da parte di ogni soggetto (socio e/o dipendente e/o collaboratore e/o ausiliario) che svolga le prestazioni oggetto del Contratto.
Tale obbligo non si riferisce a dati o informazioni che il Fornitore possa dimostrare essere stati o divenuti di dominio pubblico, non in violazione del presente obbligo di riservatezza o di ulteriori obblighi di riservatezza nei confronti di terzi.
La proprietà di ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo alle informazioni scritte fornite da Deloitte al Fornitore e di tutte le copie, riproduzioni o parti delle stesse, come pure di qualsiasi oggetto fisico che comprenda le stesse, è e resta di esclusiva proprietà di Deloitte.
Il Fornitore si impegna a riconsegnare a Deloitte quanto di sua proprietà alla scadenza o alla risoluzione del Contratto o in tempo anteriore quando non ne sia più richiesto l’uso per l’esecuzione del Contratto.
Il Fornitore dichiara e garantisce che le informazioni trasmesse a Deloitte durante l’esecuzione del Contratto non sono soggette a restrizioni d’uso o di rivelazione e la trasmissione a Deloitte non viola alcun diritto di terzi.
16. INFORMAZIONI SOCIETARIE E INDIPENDENZA DELLE ENTITA’ DELOITTE
Il Fornitore garantisce di aver fornito a Deloitte informazioni complete e accurate in ordine alla propria compagine societaria.
Il Fornitore si impegna ad informare Deloitte circa eventuali variazioni della propria compagine societaria che dovessero intervenire, non appena ne venga a conoscenza.
Nel caso in cui Deloitte notifichi al Fornitore di avere riscontrato e/o individuato circostanze che possano determinare la compromissione dell’indipendenza di una entità aderente al network Deloitte ai sensi delle norme, regolamenti e principi applicabili nella fattispecie e connesse alla situazione soggettiva del Fornitore e dei suoi soci come risultante dalle informazioni di cui sopra, il Fornitore accetta che Deloitte possa recedere dal Contratto con effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione da formalizzare a mezzo raccomandata o PEC e senza che da ciò possa derivare alcun diritto di indennizzo o risarcimento a favore del Fornitore e senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.
17. RECESSO
Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore con (i) 10 (dieci) giorni solari di preavviso nel caso di contratto di durata pari o inferiore a tre mesi, (ii) 20 (venti) giorni solari di preavviso nel caso di contratto di durata superiore a tre mesi e pari o inferiore a sei mesi, (iii) 30 (trenta) giorni solari di preavviso nel caso di contratto di durata superiore a sei mesi.
In caso di recesso Deloitte riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite fino alla data di recesso senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun ulteriore importo a nessun titolo.
18. RISOLUZIONE
Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., oltre che nei casi già previsti nelle presenti Condizioni Generali, anche nei seguenti casi:
a) mancato adeguamento del Fornitore nel termine comunicato da Deloitte alle richieste formulate da quest’ultima, nel caso in cui la Fornitura e/o l’Installazione risultino difformi rispetto a quanto previsto nel Contratto;
b) abbandono, interruzione o sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell’esecuzione del Contratto;
c) morte del Fornitore, se persona fisica, o modifica della sua capacità di operare tale da impedire, alterare o modificare l’adempimento del Contratto;
d) scioglimento, trasformazione, riduzione di capitale o in caso di variazioni di rilevo degli organi direttivi del Fornitore;
e) diminuzione della capacità finanziaria o della solvibilità economica o eventuali difficoltà giuridiche, economiche, finanziarie o di qualunque altro genere che influiscano sul regolare adempimento degli obblighi del Fornitore;
f) compimento da parte del Fornitore di atti lesivi dell’immagine di Deloitte;
g) perdita del Fornitore dei requisiti necessari per la stipula e l’esecuzione del Contratto.
Nei casi che precedono, il Contratto si intenderà risolto dalla data della comunicazione scritta comunicata al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti giuridici regolati dalle Condizioni Generali, le Parti acquisiscono e trattano dati personali afferenti alla controparte conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito solo “Regolamento”) e dalla normativa nazionale vigente, compresi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo, ove applicabili.
Con riferimento ai dati trattati da Deloitte in qualità di Titolare, la fonte dei dati trattati, la tipologia degli stessi, le finalità del trattamento, nonché la base giuridica su cui lo stesso viene legittimamente effettuato risultano conformi all’art. 13 Regolamento (e.g. le categorie di destinatari dei dati personali, il periodo di conservazione dei dati, i diritti esercitabili dagli interessati).
Per il tipo di servizi resi, l’esecuzione delle Condizioni Generali implica, da parte del Fornitore, il trattamento di dati personali afferenti a persone fisiche i cui dati vengono trattati da Deloitte in qualità di Titolare del trattamento nell’ambito della propria attività aziendale: tale trattamento è regolato dalle Condizioni Generali ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, con il quale il Fornitore viene designato Responsabile del trattamento dei dati personali.
Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali complessivamente assunti sono essenziali e che il loro inadempimento è motivo di risoluzione di diritto delle Condizioni Generali.
Quanto al trattamento dei dati personali nell’ambito delle prestazioni del Fornitore, le Parti concordano quanto segue.
Nella presente clausola, per "Disciplina in materia di protezione dei dati personali" s'intendono: (i) il Regolamento generale dell'UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati (“Regolamento”); e (ii) ogni
ulteriore legge, atto avente forza di legge e/o regolamento in materia di protezione dei dati personali applicabile, compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo ove applicabili, nonché eventuali codici di condotta.
I termini di seguito elencati avranno il significato agli stessi attribuito nella presente clausola e nella Disciplina in materia di protezione dei dati personali: I termini di seguito elencati avranno il significato agli stessi attribuito nella presente clausola e nella Disciplina in materia di protezione dei dati personali:
• “Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali che rispettivamente Deloitte e il Fornitore trattano sono dati comuni ovvero dati appartenenti a categorie particolari, come di seguito definiti, che potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679; al di fuori di tali ipotesi, ogni trattamento di dati appartenenti a categorie particolari è vietato;
• “Categorie particolari di dati personali”: dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale; dati genetici; dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all’orientamento sessuale;
• “Persona interessata”: una persona fisica identificata o identificabile. Gli interessati i cui dati personali sono trattati da Deloitte e dal Fornitore sono ricompresi nelle seguenti categorie: dipendenti, collaboratori, candidati, clienti, fornitori, partner commerciali, controparti, altre terze parti con le quali instaura relazioni a vario titolo;
• “Titolare del trattamento": Deloitte e il Fornitore che, singolarmente o insieme ad altri, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
• “Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
• “Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Sia Deloitte che il Fornitore si impegnano ad adempiere gli obblighi che su di essi rispettivamente gravano in virtù della Disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento ai dati personali che ciascuno rispettivamente tratta nell'ambito del Contratto.
Il Fornitore:
• tratterà i dati personali, anche in modalità elettronica, esclusivamente: (a) nella misura necessaria per la prestazione dei Servizi; (b) nel rispetto delle istruzioni specifiche impartite da Deloitte; e (c) secondo quanto previsto dalle autorità competenti e/o dalla Disciplina in materia di protezione dei dati personali applicabile;
• adotterà le opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio associato al trattamento in qualità di responsabile dei dati personali, anche nell’ambito dei programmi di certificazione ISO 27001/27002;
• manterrà e farà in modo che: (i) ogni soggetto da esso autorizzato al trattamento dei dati personali, compresi i a titolo esemplificativo gli associati ed i dipendenti, e (ii) eventuali Sub-responsabili siano istruiti in merito all’ambito del trattamento, adeguatamente e regolarmente formati e si impegnino a rispettare: (a) gli obblighi previsti dal presente atto e (b) gli obblighi di confidenzialità di cui al Contratto, (c) fermo restando quanto previsto dalla clausola successiva con specifico riferimento ai Sub-responsabili la Disciplina in materia di protezione dei dati personali;
• entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darà comunicazione a Deloitte di una eventuale violazione dei dati personali del cui trattamento il Fornitore è responsabile e presterà ad essa l'opportuna collaborazione; tale comunicazione dovrà:
(a) descrivere la natura della violazione dei dati personali ivi inclusi, ove possibile, le categorie e il numero di Interessati nonché le categorie e il numero di registrazioni dei dati personali in questione;
(b) comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; (
(c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
(d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi;
• fornirà a Deloitte l'opportuna collaborazione e assistenza relativamente a eventuali richieste, da parte di una Persona interessata, di accesso ai Dati personali del cui trattamento il Fornitore è responsabile, ovvero in relazione ad eventuali richieste di informazioni, pronunce ovvero segnalazioni da parte di un'autorità competente, ovvero di una Persona interessata rivolte a Deloitte; il Fornitore comunicherà altresì per iscritto entro 48 ore a Deloitte la circostanza in cui abbia a propria volta ricevuto richieste di informazioni da parte di un’autorità competente, ovvero di una Persona interessata, salvo nella misura in cui tale comunicazione risulti vietata in base alla normativa applicabile; al Fornitore è fatto divieto di adempiere o rispondere a qualsiasi richiesta senza aver prima consultato Deloitte e aver ottenuto le opportune istruzioni in merito;
• fermo restando quanto previsto nell’ultima disposizione e previa richiesta ragionevole di Deloitte, cancellerà ovvero, su scelta di Deloitte, restituirà alla stessa i dati personali del cui trattamento è responsabile, allo scioglimento ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale con quest’ultima, salvo obblighi di legge di conservazione dei dati.
Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Deloitte da qualsiasi pretesa avanzata da persone interessate in relazione all'eventuale violazione delle presenti clausole da parte del Fornitore stesso.
Secondo quanto previsto dalla Disciplina in materia di protezione dei dati personali applicabile, il Fornitore conserverà un registro delle attività di trattamento che svolge in qualità di responsabile.
Il Fornitore permetterà a Deloitte di svolgere, esclusivamente a proprie spese, una attività di audit nei riguardi del Fornitore, al fine di valutare la conformità del trattamento dei dati posto in tessere da quest’ultimo a quanto previsto dal presente atto e alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e fatto salvo quanto altrimenti eventualmente espressamente previsto dalle autorità competenti:
• Deloitte comunicherà per iscritto con almeno 30 giorni di preavviso l’intenzione di porre in essere un’attività di audit ai sensi del presente atto e ne concorderà con il Fornitore in buona fede l’oggetto e i parametri di riferimento;
• qualora: (i) l’oggetto dell’attività di audit di cui al punto precedente coincida con l’oggetto di una attività di audit cui il Fornitore è stato sottoposto da parte di un terzo indipendente nei dodici mesi precedenti alla richiesta di Deloitte di cui alla presente clausola; e (ii) i presidi posti a tutela dei dati personali da parte del Fornitore non abbiano subito variazioni sostanziali nel corso di tale periodo, il Fornitore potrà condividere con Deloitte, anche solo in parte, la relazione emessa a conclusione di tale attività di audit svolta dal terzo indipendente, nella misura rilevante e pertinente;
• in ogni caso, una eventuale attività di audit sarà svolta da Deloitte durante il normale orario di operatività del Fornitore, nel rispetto delle relative policy e con l’impegno ad interferire con le attività svolte dal Fornitore nella misura strettamente indispensabile a permetterne lo svolgimento;
• l‘attività di audit sarà in ogni caso svolta da Deloitte nel rispetto degli obblighi di riservatezza che il Fornitore assume, in particolare, nei confronti dei propri clienti, associati e dipendenti e non potrà in alcun caso riguardare le attività svolte dai suoi Sub-contraenti;
• le attività di audit di cui al presente paragrafo non potranno essere svolte più di una volta nel corso di un anno solare.
Il Fornitore non potrà comunicare i dati personali a terzi, salve le autorità competenti, né potrà avvalersi di sub-responsabile del trattamento, salvo che non sia a ciò preventivamente autorizzato da Deloitte per iscritto.
Ai fini della precedente disposizione, in caso di autorizzazione da parte di Deloitte, il Fornitore è tenuto a indicare per iscritto a Deloitte i Sub-responsabili nominati e a informarlo di eventuali modifiche riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di Sub-responsabili del trattamento già indicati.
Deloitte si riserva il diritto di valutare periodicamente le nomine a Sub-responsabile e di revocarle in qualsiasi momento, ovvero di opporsi alle nuove, qualora non dovesse ritenere il Sub-responsabile operante in conformità alla normativa sui dai personali e alle proprie istruzioni.
In ogni caso, il Fornitore si impegna a nominare Sub-responsabili solo dopo un’attenta valutazione dell'esperienza, delle competenze tecniche, dell'affidabilità, delle capacità, della struttura organizzativa idonee per la finalità e la modalità del trattamento e per garantire la predisposizione di misure tecniche e organizzative tese a salvaguardare la riservatezza, la completezza e l’integrità dei dati personali trattati, o comunque quelle più adatte a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti della normativa sui dati personali, al pari di quanto richiesto nel presente atto.
Il Fornitore conserva, nei confronti di Deloitte, l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dei Sub-responsabili dallo stesso nominati.
È ammesso il trasferimento di dati personali fuori dell’Unione Europea nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del Regolamento UE 2016/679 relativo al trasferimento di dati in paesi terzi, in particolare agli artt. 45 e 46 Regolamento UE 2016/679, e in conformità alla normativa vigente applicabile. In ogni caso, il Fornitore si impegna a comunicare a Deloitte ogni trasferimento di dati personali fuori dell’Unione Europea, le categorie di destinatari e il paese terzo in cui hanno sede, nonché la condizione di legittimità sulla base della quale il trasferimento viene effettuato.
Qualora uno dei servizi resi dal Fornitore per l’esecuzione della prestazione sia connesso ad un trattamento che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, possa essere ritenuto illegittimo ai sensi della Disciplina in materia di protezione dei dati personali, Deloitte ha il diritto di richiedere l’immediata interruzione del servizio senza incorrere in alcuna penale ovvero di richiedere che il Responsabile del trattamento ripristini la legittimità del trattamento.
La presente designazione ha efficacia dalla data della sottoscrizione delle Condizioni Generali e cesserà contestualmente alla cessazione del servizio. Resta inteso che la presente designazione non comporta alcun compenso per il Fornitore, essendosi già tenuto conto delle attività che il Fornitore deve svolgere in base al presente atto nella determinazione del corrispettivo previsto per l’esecuzione del servizio.
Con la sottoscrizione per accettazione delle Condizioni Generali, il Fornitore dichiara di accettare l'incarico per conto di Deloitte, confermando la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione alla Disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Deloitte riconosce che il Fornitore, oltre a trattare dati personali in qualità di responsabile ai sensi della presente clausola, potrà altresì trattare dati personali in qualità di titolare con riferimento a: (i) obblighi imposti da leggi, regolamenti e/o atti aventi forza di legge applicabili; (ii) richieste di informazioni e/o comunicazioni da parte delle autorità competenti; e (iii) finalità di natura amministrativa, di contabilità, di analisi dei rischi e di gestione delle relazioni con i clienti.
20. INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Deloitte informa che verrà in possesso di dati personali di persone fisiche che agiscono per conto del Fornitore (quali nome, cognome, fax, email, numero di telefono) acquisiti nell’ambito delle trattative negoziali, della stesura del presente documento e dell’esecuzione e gestione del rapporto instaurato.
Tali dati verranno trattati mediante utilizzo di mezzi elettronici e non, e verranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, oltre all’ulteriore periodo normativamente previsto in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti.
I dati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimento di obblighi di legge e regolamentari (ivi inclusi gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa antiriciclaggio);
b) esecuzione di obblighi contrattuali.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi contrattuali e legali.
Potranno venire a conoscenza dei dati le seguenti categorie di persone autorizzate al trattamento: addetti alla fatturazione, alla contabilità, ai servizi amministrativi, agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, anticorruzione e per le verifiche sull’independence.
Deloitte informa che la comunicazione dei dati per l’adempimento delle finalità (a) e (b) è necessario in quanto strettamente funzionale allo svolgimento delle Attività previste e all’esecuzione degli obblighi di legge e regolamentari; in mancanza, non sarà possibile eseguire gli adempimenti connessi alle prestazioni contrattuali e/o adempiere agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati, per le finalità indicate, a:
1) pubbliche autorità (inclusi tribunali), per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
2) soggetti terzi di cui Deloitte si avvale per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e legali (quali, Banche, Istituti di Credito, Compagnie di assicurazione, società di gestione di servizi amministrativi, vettori, spedizionieri, consulenti in materia contabile, legale, tributaria);
3) soggetti delegati e/o incaricati da Deloitte per l’espletamento delle attività o di parte delle attività correlate all’erogazione della prestazione contrattuale;
4) Società del network Deloitte, per lo svolgimento di attività di amministrazione interna, strumentali, connesse o di supporto a quelle di Deloitte. Tali Società/soggetti terzi potranno avere sede al di fuori dell’UE.
In tali casi Deloitte garantisce che la trasmissione dei dati sarà effettuata verso paesi terzi giudicati adeguati in base ad una decisione della Commissione europea; in mancanza, assicura la sussistenza di garanzie adeguate al trasferimento, tra cui clausole contrattuali standard o clausole tipo di protezione dei dati.
I dati sono comunicati a soggetti terzi previa opportuna designazione nel ruolo di Responsabili del trattamento o, in caso diverso, a seguito del riconoscimento di una Titolarità autonoma.
La persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, qui di seguito indicati:
- accedere al contenuto dei propri dati (diritto di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo o ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere, nei casi previsti dalla normativa, copia dei dati personali conferiti alla Società in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare i diritti di cui sopra si potrà contattare il Responsabile per la protezione dei dati di Deloitte, al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Il Titolare del trattamento è Deloitte, i cui recapiti e dati societari sono quelli indicati in Contratto.
21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti da esso derivanti, sono regolati dalla legge italiana.
Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva in merito a tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto.
Luogo e data,
Per accettazione
Timbro e firma del Fornitore
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, compreso, dandone atto mediante separata sottoscrizione i seguenti articoli: art. 1 – Ambito di applicazione, art. 2 – Accettazione dell’ordine, art. 3 – Comunicazioni art. 5 – Fatturazione e termini di pagamento, art. 6 – Luogo, termini e modalità di consegna e installazione della fornitura, art. 9 – Obblighi e responsabilità del Fornitore derivanti dal rapporto di lavoro, art. 10 – Divieto di subappalto; art. 11 – Divieto di cessione del contratto e del credito, art. 12 – Forza Maggiore, art. 13 - Adempimenti in materia anticorruzione, art. 14 – Responsabilità amministrativa degli enti, art. 15 – Obbligo di riservatezza, art. 15 – Informazioni societarie e indipendenza delle entità Deloitte, art. 17 – Recesso, art. 18 – Risoluzione, art. 21 – Legge Applicabile e Foro Competente.
Luogo e data,
Per accettazione
Timbro e firma del Fornitore