Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Circolare n. 3
Roma, 29 gennaio 2020
Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali
Oggetto
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2020.
Quadro normativo
Decreto legge 31 luglio 1987, n 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398: “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari”. Articolo 1: “assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale”. Articolo 4, comma 1: “retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale”;
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Articolo 4, comma 1: “retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale, pari al massimale di rendita”. Articolo 7: “lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari”;
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2019: “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all’estero”;
Circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei paesi extra comunitari”;
Circolare Inail 14 dicembre 1989, n. 68: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1988. Retribuzioni convenzionali per l’anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura”;
Circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2001”;
Circolare Inail 1 febbraio 2019, n. 4: “Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2019”;
Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2019”;
Lettera Direzione centrale rischi del 5 dicembre 2000: “Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986”;
Lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012: “Interpretazione del DL n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari”.
Premessa
La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 della citata norma1.
La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari2 e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in
1 V. circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54.
2 Trattato dell’Unione europea, parte seconda – non discriminazione e cittadinanza dell’Unione, art. 18 del TCE.
Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario3.
Per l’anno 2020, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 dicembre 20194, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori.
Tenuto conto della specialità della suddetta norma, dette retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 15.
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative6.
Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art.5.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:
1. Stati membri dell’Unione Europea7:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
3 Nota Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012, prot. n. 1819, che riporta l’interpretazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in presenza di precise condizioni: “Interpretazione del D.L.
n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari”.
4 Decreto interministeriale 11 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale, n. 5 dell’8 gennaio 2020.
5 V. circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54.
6 Nota Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18: “Collaborazioni coordinate e continuative rese all’estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail”.
7 Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Regolamento CE 883/2004 e il Regolamento CE di applicazione 987/2009, con le modifiche e le integrazioni che sono state agli stessi successivamente apportate.
2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:
• Liechtenstein, Norvegia, Islanda,8
• Svizzera9.
3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:
• Argentina,
• Australia (Stato del Victoria),
• Brasile,
• Canada (Intesa amministrativa stipulata con la provincia dell’Ontario e Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec),
• Capoverde,
• Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),
• ex Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx)00,
• Principato di Monaco,
• San Marino,
• Santa Sede,
• Tunisia,
• Turchia11,
• Uruguay,
• Venezuela.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese12.
Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.
Disposizioni
A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni
8 Stati aderenti all’accordo See (Spazio economico europeo). Il Segretariato dell’Efta (European Free Trade) ha adottato la decisione 76/2001 del comitato misto See, relativa all’estensione dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con Liechtenstein, Norvegia, Islanda a decorrere dal 1° giugno 2012.
9 Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri, sono stati sospesi e sostituiti dai Regg. CEE n. 1408/71 e n. 574/72 art. 20 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera. Dal 1° aprile 2012 il Comitato misto, istituito ai sensi dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, con decisione 1/2012, ha esteso ai rapporti con la Svizzera i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009.
10 La convenzione italo – jugoslava resta in vigore, dopo le rispettive dichiarazioni di indipendenza, con i seguenti Stati: Bosnia Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx.
00 Dal 1° agosto 2015 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, stipulato a Roma l'8 maggio 2012 e ratificato con Legge 11 marzo 2015, n.35. L’Accordo sospende e sostituisce la convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e il relativo Accordo complementare.
12 Decreto interministeriale 11 dicembre 2019, art. 3.
convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle13, che sono parte integrante del decreto interministeriale 11 dicembre 2019.
A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle14.
Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.
Il Direttore generale x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Allegato: 1
13 Tabella delle retribuzioni convenzionali 2020 allegata al decreto interministeriale 11 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale, n. 5 dell’8 gennaio 2020.
14 Decreto interministeriale 11 dicembre 2019, art. 2.
ALLEGATO