CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
per la stipula di convenzioni finalizzate all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d’inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
TRA
L’Agenzia del Lavoro con sede in Trento, Via Guardini n.75, codice fiscale 00337460224 rappresentata da nato a il che interviene ed agisce nella sua qualità di ,
E
le ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO:
le ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI:
le ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E TUTELA DELLE COOPERATIVE SOCIALI ed i CONSORZI:
Premesso
- che l’art. 14 del D.lgs. 276/2003 prevede che i servizi competenti possano stipulare con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni, finalizzate all’integrazione lavorativa di persone disabili e persone svantaggiate presso le cooperative sociali di tipo «B», nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;
- che la presente Convenzione Quadro consente di stipulare convenzioni d’integrazione lavorativa ex art. 14 sia con singoli datori di lavoro che con gruppi d’impresa, aventi come oggetto anche multi-affidamenti, ovvero più e differenti commesse di lavoro;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro.
Art. 2. Sottoscrittori
Sono ammesse a sottoscrivere convenzioni ex art. 14 finalizzate all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili (d’ora in poi denominate convenzioni ex art. 14) ai sensi della presente Convenzione Quadro:
a) le cooperative sociali di tipo B e i consorzi di cooperative sociali che siano iscritti all’albo delle Società cooperative previsto nell’art. 2512 dell’ultimo comma del Codice Civile e al Registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla L.R. 5/2008 e siano in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
b) i datori di lavoro privati, con sede operativa nella provincia di Trento, che abbiano dato adempimento agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili ai fini della copertura della quota d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell’art. 3 della L.68/99,anche mediante la
stipula della convenzione ex art. 14. Costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l’utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 5, 11, 12 e 12bis della L. 68/99.
Per datori di lavoro (d’ora in poi denominati “azienda committente”) si intendono singole imprese o gruppi di imprese individuate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Art. 3. Stipula convenzione
L’azienda committente, che intende avvalersi di quanto previsto dalla presente convenzione quadro, stipula con l’Agenzia del Lavoro e la cooperativa sociale una convenzione finalizzata all’integrazione lavorativa di persone disabili, in conformità all’allegato modello (allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto.
Nel caso che ad avvalersi di quanto previsto dalla convenzione quadro sia un gruppo di imprese, individuato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, l’impresa capogruppo sottoscriverà la convenzione ex art. 14 (allegato A), in nome e per conto delle aziende committenti e aventi sede operativa nella Provincia di Trento.
Le aziende coinvolte dovranno invece sottoscrivere l’apposito schema di cui all’allegato 1 della convenzione ex art. 14. Tale schema costituisce parte integrante della convenzione ex art. 14 e potrà essere aggiornato ogni qualvolta vi siano modifiche relativamente ai dati ivi contenuti.
Art. 4 Durata convenzione e rinnovi
La convenzione ex art. 14 avrà durata non superiore a 5 (cinque) anni, rimarrà in essere fino alla data di scadenza del singolo contratto di affidamento, il quale a sua volta non potrà essere inferiore ad 1 (uno) anno e superiore ai 5 (cinque) anni.
Qualora nel corso del primo quinquennio, i lavoratori transitati nella convenzione sottoscritta tra azienda committente, cooperativa sociale e Agenzia del Lavoro abbiano trovato stabile occupazione nella misura di almeno il 50%, le parti hanno la facoltà di chiedere, entro due mesi dalla scadenza del primo quinquennio, il rinnovo della convenzione della durata di ulteriori massimo 5 (cinque ) anni e per contratti di affidamento aventi pari oggetto di lavoro.
Inoltre, nel caso di lavoratori coinvolti, con situazioni valutate particolarmente complesse e che pertanto necessitano di un ulteriore sostegno nell’inserimento lavorativo, l’Agenzia del Lavoro può autorizzare il rinnovo della convenzione nei termini sopra esposti.
Nei casi suddetti i lavoratori disabili in forza, assunti nell’ambito della prima convenzione, potranno essere conteggiati a copertura della quota di riserva dell’azienda committente. Ulteriori successivi rinnovi saranno valutati dall’Agenzia del Lavoro, congiuntamente alle parti interessate, anche in ragione dei risultati occupazionali raggiunti.
Qualora, diversamente, l’oggetto di lavoro cambi oppure non vi sia stata richiesta di rinnovo della convenzione, le parti potranno richiedere l’attivazione di una nuova convenzione a favore di lavoratori disabili individuati come previsto dall’articolo 8.
La stipula di nuove convenzioni sarà valutata dall’Agenzia del Lavoro, congiuntamente alle parti interessate, anche in ragione dei risultati occupazionali raggiunti.
Durante tutto il periodo di vigenza della convenzione ex art. 14, l’impresa affiderà alla cooperativa sociale commesse di lavoro a fronte delle quali la cooperativa sociale si impegnerà all’assunzione di lavoratori disabili alle condizioni e con gli effetti più oltre descritti.
Art. 5. Copertura dei posti
La convenzione ex art. 14 dovrà indicare il numero di posti deducibili in convenzione, entro i limiti previsti al successivo articolo 14.
Nel caso di multiaffidamento nel corso della durata della convenzione il valore di ogni commessa verrà, di volta in volta, previamente sottoposto all’Agenzia del Lavoro per il vaglio di conformità rispetto la formula che segue.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 14 comma 3 del D.lgs. 276/03, tale valore dovrà essere calcolato, per ogni specifica singola commessa, secondo la seguente formula:
VC – CP = PC CL
VC = Valore annuo Commessa al netto dell’IVA;
CP = Costo di Produzione annuo (al netto del costo del lavoro dei lavoratori disabili) CL = Costo del Lavoro unitario medio annuo dei lavoratori disabili;
PC = Numero Posti Coperti nella quota d’obbligo dell’azienda committente, con arrotondamento all’unità inferiore o superiore se rispettivamente inferiore e uguale o superiore allo 0,50.
Per le convenzioni ex art. 14 di gruppo e/o multi affidamento si rimanda all’art. 6.
Ai fini della valutazione del fattore CL (Costo del lavoro unitario medio annuo dei lavoratori disabili), si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalla Cooperativa Sociale e, nel caso di più assunzioni, sarà calcolato come media ponderata dei costi previsti per i lavoratori disabili addetti, sulla base del livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte nell’ambito della commessa.
Il costo annuo del lavoratore disabile dovrà essere calcolato, ai sensi della L. 381/91, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.
Ai fini della valutazione del fattore CP (Costo Produzione) si farà riferimento a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa.
Art. 6. Copertura posti per gruppo d’imprese e per contratti multi-affidamento
Il numero di posti a copertura della quota di riserva qualora la convenzione ex art. 14 interessi più imprese oppure più commesse di lavoro, deriva dalla somma del risultato PC, senza arrotondamento, di ciascuna formula applicata a ciascuna singola commessa di lavoro.
Le imprese controllate/collegate committenti dovranno computare prioritariamente a loro favore le assunzioni effettuate dalla cooperativa nella misura derivante dal valore della loro specifica commessa, in applicazione della formula descritta all’articolo 5.
Art. 7 Multiaffidamento
Nel caso in cui la convenzione ex art. 14 interessi più contratti di affidamento da parte della singola impresa committente oppure di più imprese del gruppo, le parti si impegnano ad inviare all’Agenzia del Lavoro la versione aggiornata dello schema di cui all’allegato 2), qualora intervengano cambiamenti in ordine alla vigenza dei contratti, al rispettivo valore economico e ad eventuali nuovi affidamenti.
Tale documento oltre ad indicare il nuovo elenco delle commesse affidate, con relativi corrispettivi e scadenze, riporterà il numero di coperture aggiornato a seguito delle modificazioni intervenute e la nuova data di scadenza della convezione, che non potrà in ogni caso superare i 5 (cinque) anni, coincidente con l’ultimo contratto in essere.
La convenzione ex art. 14 perderà i propri effetti, qualora le modifiche intervenute sui contratti non garantiscano complessivamente la copertura di almeno un posto.
Art. 8. Individuazione lavoratori disabili
Ai sensi dell’art. 14, co. 2, lettera b) del D.lgs. n. 276/03 e dell’art. 6, co. 1 della L. 68/99, è compito dell’Ufficio Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati dell’Agenzia del Lavoro, individuare le persone disabili da inserire nelle cooperative sociali. I requisiti richiesti per l’accesso all’intervento sono l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della L. 68/99, in qualità di invalido civile e il possesso della relazione conclusiva che non preveda un percorso di collocamento mirato senza interventi di supporto. Tenuto conto della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del lavoratore, luogo di lavoro e residenza del disabile i soggetti sono individuati in ordine di priorità tra le seguenti tipologie :
- disabili psichici;
- disabili con invalidità fisica e/o sensoriale superiore al 74%;
- sordomuti o non vedenti;
- disabili ultra cinquantenni;
- disabili disoccupati da più di 24 mesi.
Art. 9. Assunzione lavoratori disabili
La convenzione ex art. 14 avrà per oggetto effettivi nuovi inserimenti di disabili in cooperativa assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato non inferiore ai 12 mesi, corrispondenti alla durata minima dell’affidamento della commessa.
L’assunzione/i del/i soggetto/i disabile/i dovrà essere effettuata dalla cooperativa sociale entro 60 giorni dalla stipula della convenzione ex art. 14 e precedentemente l’avvio della commessa.
Qualora l’azienda committente abbia già stipulato una convenzione ex art. 11, ma intenda attivare la convenzione ex art. 14 a copertura del/dei posti pianificati nell’annualità corrente, la richiesta di passaggio da uno strumento all’altro dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza dell’annualità d’interesse e la/le assunzioni/e dovranno essere realizzate entro la scadenza dell’annualità prefissata nella convenzione ex art. 11.
Nel caso di lavoratori già dipendenti della cooperativa, potranno essere ammessi ampliamenti dell’orario di lavoro settimanale pari almeno al 40% di quello svolto o proroghe dei contratti in essere di almeno 12 mesi, nel rispetto dei limiti fissati in materia dalla normativa vigente e fermo restando che i lavoratori disabili interessati presentino i requisiti di cui all’articolo 8, purchè gli stessi non siano destinatari degli Interventi per la valorizzazione di strumenti, anche sperimentali, destinati all’inserimento lavorativo, alla crescita individuale e all’occupabilità di persone svantaggiate, previsti nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro.
In ogni caso le assunzioni o ampliamenti/proroghe dei contratti dovranno essere concretizzati precedentemente l’avvio della commessa di lavoro.
Qualora i termini indicati nel presente articolo non fossero rispettati, l’Agenzia del Lavoro non procederà al computo del/i lavoratore/i disabile/i nella quota di riserva dell’azienda committente.
Art. 10. Sostituzione lavoratori disabili
Qualora il rapporto di lavoro con il disabile inserito in cooperativa in esecuzione della convenzione ex art. 14 venga a cessare in corso di commessa, le Parti (Agenzia del Lavoro, aziende committenti e cooperative sociali) avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione. Trascorso tale termine, l’Agenzia del Lavoro eliminerà il computo di tale assunzione dalla quota d’obbligo dell’azienda committente e, qualora vengano meno i requisiti minimi per la vigenza della convenzione, potrà ritenerla decaduta ad ogni effetto.
Art. 11. Computo lavoratori disabili in quota d’obbligo
Ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del D.lgs. 276/2003, per la durata dell’affidamento, l’azienda committente potrà computare i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale, in esecuzione del/dei contratto/i, nella propria quota d’obbligo determinata ai sensi dell’art. 3 della L. 68/99.
Tale computo potrà essere effettuato a condizione che la restante quota d’obbligo venga assolta attraverso la piena copertura ai sensi degli artt. 3, 5, 11 e 12 della L. 68/99.
Art. 12. Contratto di affidamento e tempi di consegna
L’affidamento della/e commessa/e sarà regolata tra le parti con separato/i atto/i scritto/i (denominato «contratto di affidamento»), da firmare prima dell’inserimento del disabile, nel quale saranno stabiliti in modo vincolante per le parti contraenti:
a) durata della commessa e fasi di esecuzione della stessa;
b) oggetto della commessa e mansioni di esecuzione della stessa;
c) modalità ed entità delle fatturazioni;
d) tempi massimi di pagamento;
e) il numero di assunzioni di lavoratori disabili cui si impegna la cooperativa sociale a fronte dell’affidamento.
Successivamente alla stipula della convenzione ex art. 14 e prima dell’assunzione del lavoratore disabile, l’azienda committente trasmette copia autentica dell’atto di affidamento all’Agenzia del Lavoro e presenta i profili dei lavoratori individuati, per la valutazione di congruità da parte del medesimo.
Art. 13. Ottemperanza
L’azienda/gruppo committente dovrà concordare con l’ufficio competente, previa stipula della convenzione ex art. 14, le modalità da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva rimasti scoperti; in caso contrario l’azienda/gruppo committente sarà ritenuta inadempiente all’obbligo di assunzione ai sensi della L. 68/99 e di conseguenza non potrà sottoscrivere la convenzione ex art. 14.
Qualora nel corso del periodo di vigenza della convenzione ex art. 14, insorgano nuovi obblighi ai sensi della L. 68/99, l’azienda committente e/o le imprese collegate/controllate coinvolte, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, dovranno rideterminare il piano complessivo degli adempimenti relativi all’applicazione della L. 68/99, pena il decadimento della presente convenzione o l’esclusione dell’impresa controllata/collegata dalla convenzione.
Art. 14. Determinazione numero posti
Per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione ex art. 14, saranno applicati i seguenti limiti:
- non più di 1 disabile se l’azienda occupa fino a 50 dipendenti;
- non più del 30% della quota di riserva se l’azienda occupa più di 50 dipendenti.
Art. 15. Durata convenzione quadro
La presente convenzione quadro ha durata di 3 (tre) anni e si intende rinnovata di anno in anno, qualora non venga formalmente disdettata da una delle Parti firmatarie con atto scritto e motivato, con almeno tre mesi di preavviso.
Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo, qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 del D.lgs.276/03 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi, così come previsto dal comma 12 dell’art. 86 del citato decreto. Le Parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più Parti firmatarie.
Art. 16. Promozione
Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente convenzione quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei Servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili.
Art. 17. Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
I dati forniti saranno trattati esclusivamente con riferimento alla stipulazione ed alla esecuzione del presente contratto. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla stipulazione e all’esecuzione del contratto.
I dati saranno trattati dal personale dell’Agenzia coinvolto nell’esecuzione del contratto. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è la provincia Autonoma di Trento, responsabile è la Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003.
Letto, confermato e sottoscritto.
Trento,
Allegato A della convenzione quadro
CONVENZIONE
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 276/03
finalizzata all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili, che presentino particolari difficoltà d’inserimento nel ciclo lavorativo ordinario
Premesso che:
a. In data è stata stipulata una Convenzione Quadro ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del D. lgs 276/03, nella quale sono stati individuati i criteri per la stipula della presente convenzione;
b. con la stipula della presente convenzione le parti firmatarie esprimono la volontà di favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili che presentino particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario, sperimentando lo strumento offerto dall’art. 14 del D.Lgs. 276/03, nell’ambito degli obblighi occupazionali previsti dall’art. 3 della L.68/99;
TRA
L’Agenzia del Lavoro, con sede in Trento, Via Guardini n.75, codice fiscale 00337460224 rappresentata da nato a il che interviene ed agisce nella sua qualità di , in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 35-107/Leg.
E
La …………………………………. (di qui in poi denominato “il datore di lavoro”); con sede legale in ……………………………………….., via
………………………………………………..
P. IVA ……………………………………………, rappresentato da in
qualità di legale rappresentante
E
La Cooperativa Sociale …………………………………………… con sede legale in
……………………………, via …………………………………………., P. IVA
……………………….., iscrizione all’albo delle Società cooperative n. ………………………..
del ……………………….., iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali Sezione B n.
…………………. del ……………., rappresentata da ………………… in qualità di legale rappresentante
oppure
Il Consorzio di Cooperative Sociali …………………………………………… (d’ora in poi denominato “cooperativa sociale”) con sede legale in ……………………………, via
…………………………………………., P. IVA , iscrizione all’albo delle
Società cooperative n. ……………………….. del ……………………….., iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi n. …………………. del ……………., rappresentata da
………………… in qualità di legale rappresentante
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Il datore di lavoro si impegna, a fronte dell’inserimento lavorativo di n. ……….
lavoratori disabili nella cooperativa sociale di cui alle premesse, ad affidare alla cooperativa sociale le commesse di lavoro individuate con il separato contratto di affidamento in forma scritta nel rispetto dei criteri definiti nella convenzione quadro ex. art. 14 del D.Lgs. 276/03, indicata in premessa, di cui le parti, con la firma della presente, dichiarano di avere piena e completa conoscenza. Il suddetto contratto di affidamento della commessa sarà consegnato in copia autentica all’Agenzia del Lavoro a cura del datore di lavoro committente.
La presente convenzione avrà durata pari alla durata della commessa, quale essa risulti dal suddetto contratto, e comunque non inferiore ad un anno.
2. La cooperativa sociale si impegna ad effettuare entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della presente convenzione l’assunzione di n. ……… disabili, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti indicati al punto 8 della Convenzione Quadro. L’assunzione sarà effettuata previa richiesta di riconoscimento all’Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati dell’Agenzia del Lavoro, d’ora in poi denominato “Ufficio competente”.
3. Contestualmente alla comunicazione di assunzione la cooperativa sociale si impegna a presentare all’Ufficio competente il progetto individualizzato di inserimento predisposto ai fini dell’inserimento lavorativo del/i disabile/i.
4. La cooperativa sociale si impegna a corrispondere al/i lavoratore/i disabile/i assunto/i ai sensi della presente convenzione il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di categoria applicato dalla cooperativa sociale, coerentemente alle mansioni effettivamente svolte dal/i disabile/i assunto/i.
5. La cooperativa sociale s’impegna ad effettuare le commesse affidate dal datore di lavoro secondo le modalità individuate nell’atto di affidamento di cui al punto 1.
6. Il datore di lavoro si impegna a corrispondere alla cooperativa sociale i pagamenti secondo le modalità e i tempi definiti nel separato contratto di affidamento della commessa, di cui al punto 12 della Convenzione Quadro.
7. Il datore di lavoro si impegna a ridefinire, a seguito della stipula della convenzione e ove ve ne fosse la necessità, il piano degli adempimenti relativi all’applicazione della L.68/99.
8. Qualora il datore di lavoro ritenga non soddisfacente l’attività prestata dalla cooperativa sociale in esecuzione di quanto convenuto nel separato atto scritto, nonché nel presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla cooperativa sociale assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell’eventualità in cui permanga l’inadempimento il committente potrà risolvere il contratto con il preavviso indicato nel contratto di affidamento della commessa, che comunque non potrà essere inferiore a 30 giorni, con contestuale comunicazione del recesso all’Ufficio competente. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.
9. Qualora il datore di lavoro non rispettasse i tempi e le modalità di pagamento nei termini previsti dal contratto di affidamento di cui al punto 1, la cooperativa sociale contesterà il mancato adempimento e assegnerà al datore di lavoro un congruo termine per la regolarizzazione dei pagamenti. Nell’eventualità in cui permanga l’inadempimento la cooperativa sociale potrà risolvere il contratto con preavviso indicato nel contratto di affidamento della commessa, che comunque non potrà essere inferiore a 30 giorni, con contestuale comunicazione del recesso all’Ufficio competente. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.
10. Qualora entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e/o la cooperativa sociale non abbia provveduto all’assunzione del/i soggetto/i disabile/i, l’Ufficio competente potrà dichiarare decaduta la presente convenzione, dandone comunicazione al datore di lavoro ed alla cooperativa sociale.
11. In tutti i casi in cui la presente convenzione sarà da considerarsi decaduta, il datore di lavoro, ricevutane comunicazione dall’Ufficio competente, dovrà concordare tempestivamente con esso le modalità di assolvimento da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva qui considerati; in caso contrario il datore di lavoro sarà ritenuto inadempiente all’obbligo di assunzione.
12. L’Ufficio competente si riserva comunque di dichiarare decaduta la presente convenzione qualora rilevi l’inosservanza dei contenuti del presente accordo o delle disposizioni di legge previste a riguardo.
13. Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro stipulata in data …………… ed alle vigenti disposizioni di legge.
14. Per ogni controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione e l’applicazione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Tribunale di Trento.
15. Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003: i dati forniti saranno trattati esclusivamente con riferimento alla stipulazione ed alla esecuzione del presente contratto. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla stipulazione e all’esecuzione del contratto.
I dati saranno trattati dal personale dell’Agenzia coinvolto nell’esecuzione del contratto. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è la provincia Autonoma di Trento, responsabile è la Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgsl 196/2003.
Trento,
Il Datore di Lavoro (timbro e firma)
La Cooperativa sociale (timbro e firma)
L’Agenzia del Lavoro (timbro e firma)
Allegati alla Convenzione:
- Copia dello Statuto della cooperativa sociale (a cura della cooperativa sociale)
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 19, 46 e 47 DPR 445/00) di iscrizione al Registro provinciale degli enti cooperativi (a cura della cooperativa sociale).
- Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio: elenco delle cooperative sociali di tipo B coinvolte nella realizzazione del progetto.
Altri eventuali allegati:
-
-
Allegati da presentare entro 60 giorni dalla stipula della Convenzione:
- Copia autentica del contratto di affidamento della commessa (a cura del datore di lavoro committente);
- Progetto individualizzato di inserimento (a cura della cooperativa sociale)
ALLEGATO 1) DELLA CONVENZIONE EX ART. 14
da presentare contestualmente alla richiesta di convenzione
SCHEMA AZIENDE COMMITTENTI ADERENTI AL GRUPPO
ADERENTI ALLA CONVENZIONE EX ART. 14 STIPULATA IN DATA
Azienda committente | Codice Fiscale | Sede operativa in provincia di Trento | Referente aziendale | Telefoni | Mail/pec |
Firma e timbro dell’azienda capogruppo/azienda committente
Data
ALLEGATO 2) DELLA CONVENZIONE EX ART. 14
da presentare contestualmente al/ai contratto/i di affidamento
SCHEMA AZIENDE COMMITTENTI/MULTIAFFIDAMENTO, COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E COMMESSE DI LAVORO
(Riferimento convenzione ex art. 14 stipulata il )
Azienda committente e CF | Cooperativa sociale e CF | Descrizione commessa | Luogo di esecuzione | Durata del contratto di affidamento (dal-al) | Determin azione del numero coperture (vedi formula) | Totale posti a copertura | Numero assunzioni di lavoratori disabili |