PIATTAFORMA CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO COOPERATIVE SOCIALI LAZIO 2010-2012
PIATTAFORMA CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO COOPERATIVE SOCIALI LAZIO 2010-2012
Premessa
Il contratto decentrato regionale, nell'ottica di integrazione di quanto previsto dal CCNL, si propone di realizzare un generale miglioramento delle condizioni lavorative di chi opera nel settore, attraverso la creazione e lo sviluppo di modelli condivisi atti a migliorare il fondamentale rapporto tra la qualità del lavoro e la qualità dei servizi erogati.
Si ritiene che i contratti di primo e secondo livello siano un presidio fondamentale per garantire piena governance nel settore specialmente sotto il profilo della legalità degli appalti e pertanto devono essere applicati in tutte le loro parti.
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA
Il presente accordo si applica in maniera vincolante alle cooperative che utilizzano il CCNL delle Coop. Sociali, presenti e operanti nel territorio Regionale ancorché con sede legale in altro territorio.
Il presente accordo ha validità triennale dal 01/01/2010 al 31/12/2012 fatto salvo diversa indicazione di durata prevista da accordi in essere o in calce a ciascun articolo o da ogni eventuale modifica derivante da accordi nazionali e aziendali.
Il presente accordo si considera tacitamente rinnovato e continuerà a produrre i propri effetti dopo la scadenza e fino a rinnovo successivo anche nel caso in cui venga disdettato da una delle due parti producendo i suoi effetti sino a diversa e ulteriore definizione novativa.
Le parti dovranno altresì impegnarsi a monitorare accordi di miglior favore che si porranno in essere sul territorio regionale in sede aziendale.
Resto inteso che le parti potranno sottoscrivere accordi di miglior favore in sede aziendale.
RELAZIONI SINDACALI – Livello Regionale -
Nella consapevolezza condivisa che è importante sviluppare relazioni sindacali che sappiano agire a sostegno di uno sviluppo qualificato del settore della cooperazione sociale, le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano la realizzazione di protocolli che vedano momenti di confronto stabile per contemperare le diverse esigenze che si possono rappresentare fra mondo del lavoro e lavoratori.
Per questo motivo e nell’ottica di contrastare i pericolosi fenomeni di cooperazione spuria, le parti condividono la necessità di rafforzare la bilateralità nella direzione della
creazione di organismi paritetici e osservatori atti a monitorare e intervenire nei seguenti campi:
• Bandi di gara ( vincoli e condizioni conformi a quanto stabilito dalla normativa in ambito di appalti pubblici nonché in relazione a specifici accordi interconfederali);
• Cambi di Gestione;
• Governance dei servizi;
• Controversie
Si specifica che il comitato misto paritetico è l'organo che esprime il parere di conformitá di cui all'art. ....... del testo unico sull'apprendistato ed è altresì l'organo preposto ad espletare il tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento di cui alla l.
Le parti si impegnano entro 2 mesi dalla sottoscrizione dell’ accordo regionale a definire il regolamento attuativo del Comitato Misto Paritetico e degli Osservatori.
Parte Normativa ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
In considerazione della necessità di ottimizzare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza e nell’ottica di perseguire un sempre maggiore benessere lavorativo, le parti convengono sulla necessità di contrattare a livello aziendale modelli organizzativi più efficienti all’espletamento delle funzioni correlate ai servizi anche in termini di strutturazione di più funzionali modelli di buona flessibilità nonché di banca delle ore.
Orario di lavoro
Si conferma la mensilizzazione della retribuzione nel pieno rispetto del monte ore contrattuale individuale.
Consolidamento delle prestazioni supplementari o straordinarie al fine una variazione della percentuale di part-time o trasformazione in full time del rapporto di lavoro.
Nell’ottica di una piena applicazione degli istituti contrattuali si ribadisce la necessità di garantire la riduzione pari a 26 ore annue per i lavoratori notturni in base all’art. 54 del CCNL.
Il tempo di trasferimento tra un servizio ed un altro è da considerarsi orario di lavoro.
Ferie e festività
Definizione in ambito aziendale della programmazione delle ferie e della fruibilità delle festività laddove è previsto il lavoro festivo e/o domenicale.
Tempi di vestizione
Prevedere che i tempi di vestizione siano compresi nell'orario di lavoro laddove previsto l'uso della divisa.
FIGURE PROFESSIONALI E INQUADRAMENTI SPECIFICI
In considerazione della particolarità dei servizi svolti nella Regione Lazio e dell’ampia diffusione e richiesta di figure professionali non accreditate a livello regionale, le parti convengono sulla necessità di lavorare congiuntamente nella direzione dell’accreditamento di tali figure presso la regione lazio.
Nel frattempo, anche in considerazione dell’assenza nel sistema di classificazione del personale del CCNL, si stabilisce d’implementare il sistema d’inquadramento con le seguenti figure professionali e i relativi inquadramenti:
• AEC (Assistente Educativo Culturale) senza laurea – C1
• AEC (Assistente Educativo Culturale con laurea – D1
• Operatore Call-Center Sanitario – C3
• Mediatore culturale – D2
• Educatore/trice di prima infanzia D2
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Le parti si impegnano a dare piena attuazione alla normativa riguardante la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle materie relative ai carichi di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, rischi di carattere biologico e infettivo e nelle dotazioni dei dispositivi di protezione individuale nonché di apposite attrezzature meccaniche atte a scongiurare rischi di infortunio sul lavoro ivi compresi gli ambiti dell’assistenza domiciliare.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le parti concordano circa la necessità di procedere alla definizione di corsi e percorsi formativi, individuando nella qualificazione e nella riqualificazione e aggiornamento del personale un elemento determinante per reggere la sfida della qualità nei servizi erogati.
A tale proposito le Cooperative si impegnano a favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione, attivando tutti i canali necessari per il reperimento delle risorse finalizzate al raggiungimento dello scopo; in tal senso i sindacati si impegnano a prendere in considerazione la sottoscrizione di proposte formative nelle quali è prioritario l’assenso dei sindacati.
Gli Organismi si impegneranno ad aderire a processi formativi professionalizzanti di qualificazione e riqualificazione di ambito regionale nelle more di quanto è stabilito o verrà stabilito dalla Regione Lazio, di porre in essere tutte le procedure al fine di aderire ai finanziamenti previsti dai fondi interprofessionali, nonché ad organizzare corsi di specializzazione interni.
Aumento della percentuale inerente il diritto allo studio (art. 69 CCNL) che verranno fissate al 6% del personale.
Aumento della percentuale inerente la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale ( art.70 CCNL ) che verranno innalzate al 15% del personale.
In ambito aziendale le parti definiranno attraverso accordi le modalità di presentazione delle domande e i criteri di accesso ed eventuale distribuzione del monte orario dedicato alla formazione e al diritto allo studio.
Parte Economica
UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO PER RAGIONI DI SERVIZIO
Fermo restando quanto previsto l’art.46 del CCNL, l’utilizzo del mezzo proprio di trasporto viene indennizzato con il riconoscimento del rimborso chilometrico sulla base di parametri stabiliti dalle cooperative sociali per tutti i lavoratori; detto rimborso non deve comunque essere inferiore a un quarto del costo/l della benzina. Per la durata del presente contratto il rimborso è determinato in € 0,50 a chilometro.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere presso singole cooperative sociali a seguito di contrattazione aziendale.
Si ribadisce che l’utilizzo del mezzo proprio deve essere occasionale e qualora diventasse strutturale le citate tariffe del rimborso chilometrico saranno aumentate del 30% prevedendo quindi l’usura del mezzo e una copertura assicurativa ( Kasco) a carico del datore di lavoro.
INDENNITA’ DI SOGGIORNO E TRASFERTA
Ai lavoratori inviati in trasferta per i soggiorni estivi/invernali sarà corrisposta – oltre al vitto, all’alloggio e al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute - un’indennità di trasferta di almeno € 100,00 per ogni giorno di effettiva presenza fino a n.7 giorni, e di almeno € 80,00 per ogni giorno di effettiva presenza quando la durata del soggiorno supera i n.7 giorni (ad esempio: soggiorno di n.10 giorni, indennità pari a € 80,00 x 10= € 800,00).
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere presso singole cooperative sociali a seguito di contrattazione aziendale anche sotto il profilo organizzativo.
BUONO PASTO E FRUIZIONE DI MENSA
L’utilizzo della mensa in caso di non interruzione della prestazione lavorativa per assistenza/sorveglianza ad un utente viene riconosciuto come orario di lavoro ed è da considerarsi a carico del datore di lavoro.
La possibilità di ottenere buoni pasto è da definirsi in sede aziendale.
PRODUTTIVITA’
Le parti in sede aziendale potranno costruire un sistema incentivante-premiante legato alle presenze del personale e alla valutazione positiva degli Enti Committenti rispetto ai servizi erogati. La quota sarà definita sulla base di criteri legati ad incrementi di fatturato e alle risorse derivanti da ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro.
ELEMENTO RETRIBUTIVO TERRITORIALE
Le parti istituiranno, come previsto dall’articolo 10, punto 2 del vigente CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (di seguito denominato ERT) al quale sia applicabile lo speciale regime di decontribuzione e detassazione previsto dalla normativa vigente e applicabile a tutti gli addetti operanti nella Regione Lazio, con decorrenza 1 gennaio 2012.
Indicatori previsti dal CCNL
1. Rapporto fatturato costo del personale
2. Rapporto fatturato/occupazione
3. Variazioni del M.O.L (voce A meno B del bilancio)
4. Tempi medi di pagamento da parte della committenza
5. Rapporto fatturato privato/fatturato pubblico
6. Quantità e tipologia dei servizi offerti
7. Eventuali ulteriori indicatori definiti dalle parti a livello territoriale
Il valore economico da erogare consterà di due parti:
quota fissa ( pari al 60% dell’ERT) e comunque non inferiore a 400 euro sul C1 quota variabile risultante dall’incrocio di parametri prestabiliti.
Le parti firmatarie in una data prestabilita e attraverso apposito incontro, esamineranno i dati delle cooperative campione, calcoleranno le variazioni rispetto ai parametri, stabiliranno il valore dell’ERT e lo comunicheranno alle cooperative.
l'ERT sarà corrisposto ad ogni lavoratrice/ore, in forza al momento della sua erogazione, in proporzione alle ore lavorate incrementate delle ore relative alle assenze per infortunio o per astensione obbligatoria per maternità, permessi relativi a
l.104 e permessi sindacali.
Per quanto concerne l’Elemento di garanzia retributiva si fa riferimento a quanto stabilito nell’accordo di rinnovo del CCNL del 16 dicembre 2011.