Accordo
0.424.111
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera sull’applicazione al territorio della Confederazione svizzera dell’accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per
la realizzazione congiunta del progetto ITER, dell’accordo sui privilegi e le immunità per l’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività dell’approccio allargato nel campo della ricerca sull’energia da fusione
Concluso il 28 novembre 2007
Applicato provvisoriamente dal 28 novembre 2007 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20091 Entrato in vigore il 18 settembre 20092
Traduzione3
Xxxxx Xxxxxxxx Comunità europea dell’energia atomica Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx, 00 novembre 2007 Signor Xxxxxxxxx Xxxx Incaricato d’affari Missione della Svizzera presso l’Unione Europea B-1050 Bruxelles |
Egregio Signore,
Con riferimento alla sua lettera del 5 novembre 2007:
«Signor Commissario,
Ho l’onore di informarla che le autorità svizzere competenti hanno preso atto del contenuto della decisione del Consiglio dell’UE del 25 settembre 2006 (12731/06) che approva la conclusione di un accordo sull’istituzione dell’organizzazione inter- nazionale dell’energia da fusione per la realizzazione congiunta del progetto ITER e della decisione del Consiglio del 30 gennaio 2007 (5455/07) relativa alla con- clusione dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’ap- proccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione.
RU 2008 2075; FF 2008 2981
1 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 20 mar. 2009 (RU 2009 5283)
2 RU 2009 5285
3 Traduzione dal testo originale inglese.
La Confederazione svizzera ‹Svizzera› concorda di applicare sul suo territorio l’accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione per la realizzazione congiunta del progetto ITER (accordo ITER, allegato I)4 e l’ac- cordo tra Euratom e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione (accordo sulle attività dell’approccio allargato, allegato II)5, conformemente all’articolo 21 dell’accordo ITER e all’articolo 26 dell’accordo sull’approccio allar- gato. L’applicazione alla Svizzera dei due accordi concretizza la prosecuzione dell’impegno a favore della ricerca sull’energia da fusione, conformemente all’arti- colo 3 paragrafo 3 dell’accordo di cooperazione del 14 settembre 19786 tra la Sviz- zera ed Euratom nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi. Inoltre, implementa un’intensa cooperazione nel settore della ricerca scienti- fica e tecnica, come previsto nell’accordo sulla partecipazione della Svizzera ai Settimi programmi quadro Comunità europea e Euratom.
In vista dell’applicazione alla Svizzera di tali accordi, Euratom e la Svizzera hanno convenuto quanto segue:
a) I cittadini svizzeri in pieno possesso dei diritti civili saranno eleggibili alle stesse condizioni dei cittadini degli Stati membri dell’UE:
– da Euratom come rappresentanti in seno al Consiglio dell’organizza- zione internazionale dell’energia da fusione ITER (art. 6 par. 1 dell’ac- cordo ITER);
– come dirigenti superiori nominati dal Consiglio dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER (art. 6 par. 7 lett. d dell’ac- cordo ITER);
– come personale distaccato da Euratom presso l’organizzazione inter- nazionale dell’energia da fusione ITER (art. 7 par. 2 dell’accordo ITER);
– come personale assunto direttamente dall’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER e nominato dal direttore generale (art. 7 par. 2 e par. 4 lett. b dell’accordo ITER);
– da Euratom come rappresentanti in seno al comitato direttivo per le attività dell’approccio allargato e in seno ai comitati di progetto per le attività dell’approccio allargato (art. 3 e 5 dell’accordo sull’approccio allargato);
4 All. I: Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (GU L 358/62
del 16.12.2006)
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX
5 All. II: Accordo tra il Governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione (GU L 246/34 del 21.9.2007)
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX
6 RS 0.424.11
Applicazione degli Acc. sull’istituzione di ITER, sui privilegi ed immunità dell’ITER e dell’Acc. tra l’Euratom ed il Giappone per l’attuazione congiunta delle attività dell’approccio allargato
nel campo della ricerca sull’energia da fusione. Acc. con Euratom
0.424.111
– come personale del segretariato nominato dal comitato direttivo (art. 4 dell’accordo sull’approccio allargato);
– come personale distaccato da Euratom per svolgere le attività dell’ap- proccio allargato, ad esempio come membri di un gruppo di progetto o come capi progetto (art. 6 dell’accordo sull’approccio allargato).
b) In conformità all’articolo 12 dell’accordo ITER, la Svizzera accetta che l’ac- cordo sui privilegi e le immunità per l’organizzazione internazionale del- l’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (API ITER allegato III)7 si applichi sul suo territorio in virtù dell’articolo 24 API ITER. La Svizzera concorda inoltre che, in virtù dell’articolo 13 e dell’articolo 14 paragrafo 5 dell’accordo sull’approccio allargato, i privilegi e le immunità previsti da tale accordo si applichino sul suo territorio nazio- nale.
Gli allegati I a III costituiscono parte integrante della presente lettera.
Xxxxxxx dovrà consultare le autorità svizzere ogni qualvolta si renderà necessario emendare l’accordo ITER, l’accordo sulle attività dell’approccio allargato o l’accordo API ITER menzionati nel presente scambio di lettere. La Svizzera sottoli- nea che qualsiasi emendamento che abbia ripercussioni sulle sue obbligazioni dovrà essere approvato formalmente prima di esplicare effetto in Svizzera.
L’estensione alla Svizzera sarà applicata a titolo provvisorio a partire dalla data della lettera di risposta della Commissione. L’applicazione di questo scambio di lettere rimarrà provvisoria fino a quando il Parlamento svizzero non ne avrà deciso l’esten- sione alla Svizzera. La Svizzera provvederà a notificare a Euratom l’espletamento delle procedure interne di approvazione. Il presente scambio di lettere entrerà in vigore alla ricezione di questa lettera da parte di Xxxxxxx. L’applicazione alla Sviz- zera degli accordi menzionati nella presente prende fine non appena la Svizzera cessa di essere membro dell’impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione.
Euratom trasmetterà all’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER e al governo del Giappone la presente lettera relativa all’applicazione dell’accordo ITER e dell’accordo sulle attività dell’approccio allargato alla Svizzera.»
7 All. III: Accordo sui privilegi e sulle immunità dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (GU L 358/82 del 16.12.2006)
xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX
Con la presente ho l’onore di comunicare che la Comunità europea dell’energia ato- mica concorda con quando esposto nella lettera.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
A nome
della Comunità europea dell’energia atomica Xxxxx Xxxxxxxx