Regolamento per la gestione della “Carriera Alias” per persone in transizione di genere
Regolamento per la gestione della “Carriera Alias” per persone in transizione di genere
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
Il Regolamento per la gestione della “carriera alias” per studenti e studentesse in transizione di genere dell’Istituto di Istruzione Superiore “Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx” di Bosa (OR) disciplina l’attivazione e la gestione della “carriera alias”, intendendosi con tale espressione la previsione di un’identità differente collegata all’identità anagrafica, valida all’interno dell’Istituzione scolastica, che permetta allo studente o alla studentessa in transizione di genere di frequentare le lezioni e, più nel complesso, di partecipare alla vita scolastica nell’espressione della nuova identità scelta e in una dimensione autenticamente inclusiva, in una cornice di serenità, di attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza, di presa in carico sostanziale e profonda della dignità dell’individuo, di correttezza e rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona.
Art. 2 – Destinatari e destinatarie
L’attivazione della carriera alias può essere richiesta dalla famiglia di uno studente o studentessa minorenne o dallo studente o studentessa maggiorenne, a condizione che la persona nel cui interesse la richiesta è presentata
– o che, in quanto maggiorenne, presenta la richiesta – possa dimostrare documentalmente di aver intrapreso un percorso psicologico e/o medico teso a consentire l’eventuale rettificazione di attribuzione di genere e desideri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico.
Art. 3 – Richiesta di attivazione della carriera alias
La famiglia di uno studente o studentessa minorenne o uno studente o studentessa maggiorenne che intenda richiedere la carriera alias (d’ora in poi “persona richiedente”) trasmette la richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola xxxx00000x@xxx.xxxxxxxxxx.xx con oggetto:
“Riservato: richiesta attivazione carriera alias”.
La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione idonea a comprovare l’esistenza di una disforia di genere, rilasciata da una struttura, centro o specialista di salute mentale.
L’e-mail sarà visionata esclusivamente dalla Dirigente Scolastica o dal delegato della Dirigente da lei nominato (d’ora in poi Delegato).
Il Delegato fornirà le informazioni necessarie per l’attivazione della carriera alias, supporterà la persona richiedente nell’istruzione della procedura amministrativa e seguirà direttamente il percorso della richiesta e la gestione della carriera alias una volta attivata.
Il Delegato, per venire incontro alle esigenze specifiche dello studente o della studentessa e previa autorizzazione della persona interessata o della famiglia, in caso di studente o studentessa minore, può avvalersi di un apposito gruppo di lavoro.
Art. 4 – Attivazione “carriera alias”
La Scuola, una volta conclusa la fase di acquisizione della domanda e di verifica dell’idoneità e completezza della documentazione a corredo, si impegna a sottoscrivere un “Accordo di riservatezza carriera alias” e ad attivare la carriera alias per la persona richiedente con assegnazione del nome elettivo scelto e comunicato alla Scuola.
Detta modifica costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando la persona richiedente sarà in possesso di nuovi documenti anagrafici di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale che rettifichi l’attribuzione di genere e di conseguenza il nome attribuito alla nascita.
Il nome dell’identità elettiva sarà l’unico visibile internamente a tutti i servizi didattici dei docenti e dello studente o della studentessa, costituendo di fatto l’unico nome a cui ricondurre la persona. La carriera alias non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata al momento dell’iscrizione e contenente i dati anagrafici, con riferimento alla persona richiedente. Essa resta attiva fintantoché prosegue la carriera, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di disattivazione di cui al seguente art. 7.
Il referente amministrativo per la gestione della carriera degli studenti e delle studentesse in fase di rettificazione di attribuzione di genere che cura la procedura di attribuzione dell’identità alias e il collegamento fra questa e l’identità anagrafica della persona richiedente è la Segreteria Didattica della Scuola.
Art. 5 – Rilascio di certificazioni
Tutte le certificazioni ad uso esterno rilasciate dall’Istituto di Istruzione Superiore “Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx” alla persona richiedente fanno riferimento unicamente all’identità anagrafica.
Art. 6 – Obblighi della persona richiedente
La persona richiedente, o la famiglia in caso di studente o studentessa minore, si impegna ad informare l’Istituzione scolastica di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla significatività della carriera alias.
In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente alla Dirigente l’emissione della sentenza di rettificazione e di riattribuzione di genere da parte del Tribunale, ovvero la decisione di interrompere il percorso di transizione di genere.
Art. 7 – Violazioni del Regolamento
Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona richiedente violi quanto disposto dal presente Regolamento, la carriera alias sarà immediatamente disattivata con ripristino della carriera anagrafica, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili dagli organi competenti.
Art. 8 – Validità della carriera alias
La carriera alias, una volta attivata, si intende rinnovata tacitamente all’inizio di ogni anno scolastico, salvo richiesta di interruzione della stessa da parte della persona richiedente o della famiglia in caso di studente minore.*+
L’efficacia della carriera alias xxxxx, altresì, al momento della comunicazione all’indirizzo di posta elettronica di cui all’art. 3, da parte della persona richiedente o della famiglia in caso di studente o studentessa minore, della sentenza definitiva di rettificazione e di riattribuzione di genere emessa dal Tribunale competente.
Nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo di studio finale senza che sia intervenuta alcuna sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera – ivi compreso il rilascio del titolo finale – faranno riferimento ai dati anagrafici forniti dalla persona richiedente al momento dell’iscrizione.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
L’Istituto di Istruzione Superiore “Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx” tratta i dati indicati relativi al presente Regolamento in conformità alla disciplina vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.
Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità
Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dalla approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed è pubblicato sul sito web della Scuola.
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 maggio 2022.