Condizioni generali di trasloco della categoria professionale delle ditte di trasloco dell'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG
Condizioni generali di trasloco della categoria professionale delle ditte di trasloco dell'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG
Art. 1 Campo di applicazione
Le prestazioni di trasloco soggiacciono alle seguenti condizioni della categoria professionale delle ditte di trasloco dell'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG, nella misura in cui tali norme non contrastano con altre di diritto imperativo.
Le norme del Codice delle Obbligazioni svizzero, così come gli accordi tra Svizzera ed Unione Europea in merito al traffico di merce e persone su strada e rotaie costituiscono le basi legali delle condizioni (RU 2002, 1649).
Le presenti Condizioni generali sono intese quali complemento delle vigenti disposizioni legali. Accordi particolari che esulano dalle condizioni vanno presi per iscritto.
Art. 2 Generale
L'incarico di trasloco deve contenere tutte le indicazioni necessarie per una ordinaria esecuzione, in particolare indicazioni sulle merce regolamentata (ad es. merce pericolosa) così come merce che necessita di particolari trattamenti.
Il trasportatore esamina con diligenza l'incarico assegnatogli; egli non è tuttavia tenuto a controllare il contenuto dell'imballaggio trasportato o di quanto dato in spedizione, come pure il controllo del peso o della massa. Qualora il trasportatore nutrisse dubbi in merito alla merce trasportata, provvederà a chiarire la questione il più velocemente possibile con il committente.
Il vano di carico che supera il volume concordato con il committente è a disposizione del trasportatore. Il trasportatore è autorizzato ad affidare ad un altro trasportatore l'esecuzione dell'ordine di trasloco affidatogli.
Art. 3 Accettazione del trasloco in generale
Ogni contratto di trasloco presuppone che possa essere eseguito in condizioni normali: le principali vie di circolazione, nonché le strade ed i percorsi che conducono alle abitazioni, dove devono essere effettuati il carico e lo scarico, devono essere percorribili per i veicoli di trasporto.
Nei giardini antistanti le abitazioni e simili si ritengono condizioni normali di accesso 15 metri massimo di distanza tra veicolo ed ingresso dell'abitazione. Corridoi, scale, ecc. devono consentire un trasloco senza difficoltà. Si presuppone inoltre che le norme ufficiali ne ammettano l'esecuzione nel modo previsto.
In tutti gli altri casi il prezzo del trasloco viene aumentato in rapporto alle maggiori prestazioni fornite.
Art. 4 Doveri del trasportare
Il trasportatore è tenuto a mettere a disposizione i mezzi di trasporto idonei al trasporto concordato e per il momento convenuto. Il trasportatore esegue il mandato in conformità al contratto e con la diligenza richiesta. La consegna presso il luogo di destinazione deve avvenire immediatamente dopo l'arrivo del trasporto e come concordato.
Art. 5 Doveri del committente
Il committente deve provvedere ad un adeguato imballaggio. Il com- mittente deve notificare tempestivamente al trasportatore l'indirizzo del destinatario, il luogo di consegna e le indicazioni del luogo.
Il committente è tenuto a notificare al trasportatore ogni condizione particolare del bene trasportato, così come renderlo attento di ogni causa che ne potrebbe provocare il danneggiamento.
Il committente deve provvedere affinché i lavori di trasloco e le operazioni di carico e scarico possano iniziare al momento concordato, ri- spettivamente subito dopo l'arrivo dei veicoli di trasporto. Salvo accordi separati diversi, il committente è tenuto a fornire al trasportatore ogni documento e/o autorizzazioni, in particolare quelle di circolazione e sosta del veicolo.
Il committente è tenuto ad una dichiarazione della merce trasportata conforme al vero e si assume la responsabilità nei confronti del tra- sportatore, nonché degli organi doganali e ferroviari o altre autorità. Senza
tale istruzione specifica da parte del committente, il trasportatore ha il diritto di trattare la merce trasportata come masserizie di trasloco.
Il trasportatore deve avvisare il committente delle norme doganali esistenti. Il committente è tenuto a provvedere ai necessari documenti doganali ed è ritenuto responsabile della loro esattezza. Il committente risponde di tutte le conseguenze derivanti dalla mancanza, dal ritardo nella presentazione e nell'incompletezza od inesattezza di tali documenti. Risponde nei confronti del trasportatore di tutti i costi risultanti dalle procedure doganali dei beni trasportati. I prezzo richiesto a copertura delle spese relative all'espletamento delle pratiche doganali si riferisce ad una procedura usuale. Soste prolungate in dogana e trattative particolari con le autorità competenti devono essere adeguatamente compensate al trasportatore. Il trasportatore non è tenuto ad anticipare noli, dazi e diritti doganali. Il trasportatore può richiedere al committente anticipi nella valuta corrispondente. Nel caso che il trasportatore anticipi i costi, il committente lo dovrà indennizzare per l'anticipo e gli interessi nonché l'eventuale perdita sul cambio monetario documentata.
Il committente deve rispondere di tutti i contrattempi, le pratiche e le spese aggiuntive derivanti a seguito di un ritardo da parte del committente stesso nell'accettazione della merce trasportata da parte del committente. Se non è possibile iniziare l'operazione di scarico entro un periodo di attesa di 4 ore, il trasportatore è autorizzato a depositare in magazzino la merce trasportata per conto e rischio del committente. In questo caso la sua responsabilità si limita alla scelta diligente del luogo di messa a magazzino.
Sono espressamente esclusi dal trasloco, denaro contante, carte valori, inclusi valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse, in particolare con carattere al portatore, o metalli preziosi.
Art. 6 Prezzo
Il prezzo viene calcolato secondo prestazione o a corpo. Sono escluse, salvo accordi speciali, le seguenti prestazioni:
a) imballo e disimballo dei beni oggetti di trasloco, soprattutto le spese supplementari per l'imballaggio non previsto e che deve essere ese- guito dal trasportatore nel giorno del trasloco;
b) la consegna ed il ritiro del materiale di imballaggio, nonché il relativo affitto o acquisto;
c) lo smontaggio e il rimontaggio di mobili complessi o mobili nuovi che richiedono un dispendio di tempo particolare o l'intervento di uno specialista;
d) il trasporto di frigoriferi - freezer di capacità superiore a 200 litri, pianoforti, pianoforti a coda, casseforti e altri oggetti di peso individuale superiore a 100 kg;
e) l'applicazione e la rimozione di quadri, specchi, orologi, lampade, tendaggi, installazioni, ecc.;
f) spese supplementari derivanti dal trasporto di oggetti che deve avvenire attraverso finestre e balconi;
g) i premi delle assicurazioni sul trasporto;
h) le operazioni doganali, la dogana, le spese doganali e le tasse;
i) i pedaggi stradali e le spese per il traghetto, nonché le tasse ammini- strative di ogni tipo;
j) spese o prestazioni supplementari nell'interesse del trasloco anche senza particolari incarichi;
k) spese supplementari dovute ad intemperie o in caso di blocco od impraticabilità della strada che impedisco al veicolo di trasporto di arri- vare davanti al luogo di consegna. Ciò vale anche per tempi di attesa, sia per il veicolo di trasporto che per il personale, per i quali il tras- portatore non ha colpa;
l) ulteriori indennità adeguate per il facchinaggio della merce attraverso percorsi più lontani o inusuali, nella misura in cui tale circostanza non è stata determinata espressamente al momento della conclusione del prezzo, come pure le spese supplementari derivanti da percorsi più lunghi, nella misura in cui la via diretta risultasse chiusa o intransitabile.
L'applicazione e la rimozione di elementi di illuminazione e di altri ap- parecchi collegati alla corrente elettrica non possono essere effettuati dal personale addetto al trasloco.
Art. 7 Pagamento
Il pagamento dei traslochi deve essere effettuato in contanti. In caso di trasloco all'estero è necessario corrispondere il pagamento in anticipo. La mercede di trasloco è esigibile prima dello scarico.
Art. 8 Diritto di disporre e di revoca del committente
Il committente ha il diritto di disporre in modo diverso un trasloco in fase di esecuzione dietro rimborso di spese e degli svantaggi derivanti per tale motivo al trasportatore.
La revoca del contratto da parte del committente deve avvenire per iscritto.
In caso di revoca da parte del committente nei 14 giorni precedenti il pianificato trasloco, sarà dovuto il 30 % dell'importo convenuto nell'offerta, nel senso di un saldo forfetario per costi, prestazioni espletate e disturbi del trasportatore.
In caso di revoca da parte del committente nelle 48 ore precedenti il pianificato trasloco, sarà dovuto l'80 % dell'importo convenuto nell'offerta. Qualora il trasportatore sopportasse maggiori pregiudizi, il committente è tenuto al loro risarcimento.
Art. 9 Diritto di ritenzione
Qualora la merce trasportata non venisse ritirata o in caso di mancato pagamento delle prestazioni del trasportatore riguardanti il trasloco stesso, quest'ultimo potrà ritenere la merce fino a concorrenza dell'importo scoperto per dette prestazioni o depositarla a spese del committente. Sono applicabili in particolare gli art. 444, 445 e 451 CO.
In questo caso, il trasportatore potrà esigere dal committente per iscritto di provvedere al versamento dello scoperto nel termine di 30 giorni. Tale messa in mora dovrà contenere la comminatoria secondo la quale il trasportatore, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, potrà provvedere senza ulteriori formalità alla vendita a trattative private della merce (secondo la propria valutazione, procederà alla vendita per trattativa privata o nel caso in cui i beni non avessero valore materiale, procedere al trasporto in discarica).
Art. 10 Responsabilità
Il trasportatore è responsabile dei danni causati da comprovata colpa grave del proprio personale. Egli è responsabile solo nella misura in cui non dimostri di aver applicato la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questo tipo, o che il danno si sarebbe verificato anche nel caso in cui fosse stata applicata tale diligenza.
In nessun caso la sua responsabilità si estende oltre a quella dei tra- sportatori ufficiali che prendono parte al trasporto (ferrovia, società di navigazione o di traffico aereo, posta, ecc.).
Il trasportatore è responsabile solo della merce trasportata il cui im- ballaggio è conforme ai normali requisiti di trasporto. Pertanto oggetti fragili, lampade, paralumi, piante e altri apparecchi tecnici (TV, Computer, ecc.) necessitano di un imballaggio adeguato (art. 442 CO). Il trasportatore è responsabile per danni al contenuto di casse e di altri contenitori solo se le operazioni di imballo e disimballo sono state effettuate dal proprio personale o dal personale ausiliario da lui incaricato. La responsabilità del trasportatore si limita comunque ai costi di un'eventuale possibile riparazione, oppure un'indennità per minor valore. È esclusa ogni pretesa sostitutiva.
La responsabilità del trasportatore inizia con l'accettazione del trasloco e termina di regola con la relativa consegna presso la destinazione indicata dal committente, con la messa a magazzino in un deposito oppure con il trasferimento del carico ad un altro trasportatore. Qualora il trasportatore venga incaricato di trasportare la merce ad un altro vettore di trasporto, la sua responsabilità termina con la consegna della merce.
La responsabilità del trasportatore per danneggiamento o perdita della merce è limitata al suo valore usuale di mercato al momento del danneggiamento o della perdita, al massimo a CHF 500.–/m3 delle merci danneggiate o perdute. Le frazioni di 1m3 vengono calcolate in modo proporzionale.
La responsabilità del trasportatore è limitata ad un importo massimo di CHF 25'000.– per evento di responsabilità (riservati particolari accordi assicurativi conclusi, art. 12 seguente).
Art. 11 Esclusione della responsabilità
Il trasportatore è esonerato dalla propria responsabilità qualora lo smarrimento o il danneggiamento sia stato causato da un errore del committente, da un'istruzione impartita da questi senza alcun intervento
del trasportatore, da difetti propri della merce traslocata o da circostanze indipendenti dalla volontà del trasportatore. In caso di rottura o di danneggiamento di cose particolarmente a rischio, quali marmo, piatti di porcellane e vetro, cornici, lampadari, paralumi, apparecchi radio e televisori, computer-hardwer, software, perdite di dati, ed altri oggetti particolarmente fragili (piante, animali, ecc.), il trasportatore è esonerato dalla propria responsabilità a condizione che abbia adottato le normali misure di precauzione.
Sono esclusi dalla responsabilità denaro contante e carte valori (art. 5 cpv. 7). Il trasportatore non si assume alcuna responsabilità per oggetti preziosi di valore quali gioielli, documenti, oggetti di arte, antichità, oggetti da collezione.
Nel caso che al trasportatore venga consegnato un elenco degli oggetti con indicazioni dettagliate del valore e sulla base di questa documentazione venga stipulata un'assicurazione di trasporto, il com- mittente gode unicamente di questa copertura assicurativa.
Il trasportatore non risponde per danni ai beni durante le procedure di carico e scarico, anche se ciò avviene per mezzo di gru o cose simili, e qualora la loro volumetria o il loro peso non si prestino al luogo di carico e scarico e questo a condizione che il trasportatore ha reso attento di ciò il committente o il destinatario , e questi ultimi abbiano comunque preteso l'esecuzione della prestazione. Uguale dicasi per danni causati a pareti, finestre, pavimenti o corrimano della scala.
Il trasportatore non è responsabile di danni causati da incendio, incidenti, guerre, scioperi, cause di forza maggiore o un incidente provocato da terzi al mezzo di trasporto.
Qualora le procedure di ritiro o di consegna della merce venissero ritardate a causa di una panne, di un incidente o di influssi atmosferici o per altre cause per le quali il trasportatore non ha colpa, il mandante non ha alcuna pretesa per qualsivoglia risarcimento.
Senza accordo reciproco il trasportatore non risponde per ritardi causati dalla mancata puntuale messa a disposizione dei mezzi di trasporto o da un mancato rispetto dei termini regolamentari da parte di altre imprese di trasporto che partecipano al trasloco. I costi da qui derivanti (diritti di sosta, immagazzinamento temporaneo, ecc.) sono a carico del committente. Il trasportatore non è responsabile neppure di danni e perdite che possano essere riconducibili a tale circostanze.
Art. 12 Assicurazione del trasporto
A copertura dei rischi di trasporto il trasportatore, su espressa indicazione del committente, procura una assicurazione corrispondente dietro pagamento dei costi supplementari concordati. Un'assicurazione contro il rischio di rottura presuppone che gli oggetti in questione vengano imballati e disimballati dal trasportatore o dai suoi incaricati. Le somme assicurate devono essere stabilite dal committente. In ogni caso l'assicurazione si ritiene valida alle condizioni ed alle clausole d'uso delle "condizioni generali per l'assicurazione dei trasporti di beni" (CGATB) applicate in Svizzera per la merce in trasloco.
Qualora il committente non faccia stipulare alcuna assicurazione, sarà egli stesso ad assumersi tutti i rischi per i quali il trasportatore non è responsabile, secondo il tenore di queste condizioni.
Art. 13 Verifica e avviso dei difetti
Il committente deve esaminare la merce immediatamente dopo lo scarico. Le reclamazioni a seguito di smarrimento o danneggiamento devono essere presentate immediatamente al momento della consegna della merce trasportata e devono essere comunque confermate per iscritto al trasportatore entro 3 giorni. I danni non riconoscibili esternamente devono comunque essere comunicati per iscritto al trasportatore entro un termine di 3 giorni dall'avvenuta prestazione.
Trascorsi infruttuosi tali termini, non vengono più considerati reclami di sorta.