CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
ART.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
1.1. il contratto di fornitura è stipulato mediante conferma d’ordine da parte della Donel S.r.l.
1.2. l’ordine è inoltrato dal Committente sulla base dell’offerta della Donel S.r.l. e delle condizioni di fornitura allegate al modulo di offerta e/o scaricabili dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx
1.3. l’ordine va inoltrato alla Donel S.r.l. per iscritto
1.4. l’ordine del Committente è irrevocabile dal momento in cui perviene alla Donel S.r.l., la quale ha facoltà di confermarlo negli 8 giorni successivi
ART.2 OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. le forniture comprendono unicamente i prodotti (componenti, accessori, parti di ricambio, etc. etc.) espressamente specificati nella conferma d’ordine della Donel S.r.l., o in mancanza di quest’ultima, nell’offerta.
2.2. le forniture sono regolate dalle presenti condizioni generali e dalle eventuali condizioni speciali contenute nella conferma d’ordine, salvo deroghe o condizioni aggiuntive risultanti da esplicito accordo scritto.
2.3. qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle parti non conforme ad una delle condizioni di cui al 2.2 non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto dell’altra di pretendere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse, non costituendo né prassi né consuetudine.
ART.3 PREZZI DELLE FORNITURE
3.1. i prezzi delle forniture devono intendersi quelli specificati nella conferma d’ordine (o, in mancanza di essa, nell’offerta) e non comprendono prestazioni, oneri, tasse, imposte o diritti non espressamente menzionati nella medesima.
3.2. gli imballaggi, anche se fatturati al costo, non si ricevono di ritorno ART.4 MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1. il pagamento della fornitura deve essere effettuato al domicilio della Donel S.r.l. nella forma specificata nella conferma.
4.2. per nessuna ragione, titolo o causa, neanche in caso di ritardi nella consegna dei materiali o di contestazioni di qualsivoglia natura il Committente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite.
4.3. qualsiasi ritardo di pagamento mette automaticamente il Committente nell’obbligo di dover pagare gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale, così come stabilito dal D.L.g.s 9/10/2002 n. 231, senza che ciò comporti alcuna Facoltà per il Committente di differire i pagamenti medesimi. In ogni caso non verranno consegnati nuovi ordini ed i contratti si considerano sospesi, sino al saldo completo delle fatture scadute.
ART.5 VICENDE DEL CONTRATTO
5.1. Le fatture della Donel S.r.l. non contestate dal Committente a mezzo PEC/lettera raccomandata entro otto giorni dal loro ricevimento si intendono accettate.
5.2. il ritardo del Committente nel pagamento delle fatture o delle rate del prezzo pattuito, anche se si riferisce a ordini evasi parzialmente o a consegne ripartite, comporta la facoltà per la Donel S.r.l. di stornare l’ordine e sospendere le successive consegne.
5.3. se nelle condizioni di pagamento è stato concordato il versamento di un anticipo all’atto dell’ordine, la Donel S.r.l. ha facoltà di non eseguire il contratto, nonché di sospendere l’esecuzione di altre forniture eventualmente in corso con il Committente, sino al ricevimento dell’anticipo stesso.
5.4. qualora il Committente, a causa del mutamento delle sue condizioni patrimoniali, non sia più in grado di assicurare l’adempimento corrente degli adempimenti assunti e così in caso di procedure concorsuali o cessione o liquidazione dell’impresa, la Donel S.r.l. potrà sospendere l’esecuzione della fornitura in qualsiasi momento, ai sensi dell’ art. 1466 CC, ovvero potrà risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta.
5.5. qualora venisse espressamente concordato tra le parti la rateizzazione delle fatture, il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza del beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c., ritenendo liberi sin d’ora la Donel S.r.l., di agire giudizialmente per il recupero attivo dell’intero credito.
5.6. è fatta salva in ogni caso per la Donel S.r.l. la risarcibilità per maggiori danni ART.6 CONSEGNA
6.1. Nessuna responsabilità può essere imputata alla Donel S.r.l. per il ritardo nelle consegne in caso di scioperi, stati di calamità, furti, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del suo controllo che impediscano riducano o ritardino l’attività produttiva.
6.2. in tali casi il termine di consegna può essere prorogato di comune accordo dalle parti, avuto riguardo all’ interesse residuo alla fornitura.
6.3. il Committente è tenuto a risarcire danni derivanti da ritardi nel ritiro delle forniture dai magazzini della Donel S.r.l. o da altro luogo eventualmente pattuito.
6.4. La consegna si intende effettuata nel momento in cui le merci vengono prese in consegna dallo spedizioniere o da altro vettore. Le merci si intendono di proprietà della Donel S.r.l. fino a quando non ne viene pagato l’intero prezzo.
ART. 7 SPEDIZIONE E TRASPORTO
7.1. Il Committente dovrà fornire nell’ordine l’indirizzo di spedizione
7.2. I prodotti sono venduti, salvo accordi differenti menzionati sull’ offerta e/o sulla conferma d’ ordine, “xxxxxx xxxxxxxxx” Donel S.r.l. sito in Xxxxx Torinese.
7.3. Le parti acquistate sono fornite con imballo idoneo a preservare le caratteristiche qualitative originali. Nel caso di materiale soggetto a protezione dalle scariche elettrostatiche oppure dalla luce solare, gli stessi vengono forniti nell’imballo originale ed integro del costruttore.
7.4. La Donel S.r.l. potrà scegliere la forma di spedizione che riterrà più conveniente, salvo diversi accordi e ferma la responsabilità del Committente per la spedizione
7.5. L’eventuale assicurazione per il trasporto dovrà essere esplicitamente richiesta dal Committente e sarà effettuata a sue spese.
7.6. Il committente in caso di avaria e ammanchi, prima di effettuare lo svincolo è tenuto ad avanzare reclamo verso il vettore.
7.7. Qualora il prezzo pattuito includesse anche le spese di trasporto, saranno a carico del Committente eventuali spese straordinarie per soste, aumenti del prezzo di trasporto, etc…
ART. 8 GARANZIA
8.1. La Donel garantisce i propri prodotti, secondo le specifiche del costruttore, ed in ogni caso (salvo diversi accordi da stipularsi esclusivamente per forma scritta) per la durata di 12 mesi dalla consegna (dalla data del D.D.T.), salvo diversi accordi si impegna, durante tale periodo, a riparare e/o sostituire gratuitamente i pezzi difettosi, a condizione che la sostituzione venga richiesta a mezzo lettera raccomandata o PEC entro 8 giorni dalla sua scoperta, ed in ogni caso non oltre i 30 giorni dalla consegna. Non possono essere considerati vizi e difetti la normale usura dei prodotti. In particolare i prodotti destinati all’aerospazio ed alla difesa in generale, per i quali si fa riferimento alla Mil-Std vigente.
8.2. In caso di intervento in garanzia i pezzi dovranno essere resi “franco magazzino” Xxxxx S.r.l., con il loro imballo originale.
8.3. La presente garanzia non opera se il Committente:
- apporta modifiche ai prodotti.
- esegue o fa eseguire riparazioni.
- non effettua i pagamenti nei termini convenuti.
- i danni sono causati da uso improprio del prodotto. ART. 9 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
9.1. Il Committente si obbliga ad utilizzare i prodotti propriamente in conformità alle norme ed alle eventuali indicazioni fornite dal costruttore e/o dalla Donel S.r.l.
ART. 10 RESPONSABILITA’
10.1. La responsabilità della Donel è limitata ai soli prodotti forniti.
10.2. Il Committente esonera espressamente la Donel da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni a persone e/o cose.
10.3. Il Committente non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti per eventuali danni subiti a causa di prodotti difettosi.
10.4. Nessuna responsabilità può essere imputata alla Donel S.r.l. per il ritardo nelle consegne in caso di scioperi, stati di calamità, furti, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del suo controllo che impediscano riducano o ritardino l’attività produttiva. In tali caso il termine di consegna potrà essere differito.
10.5. In caso di interruzione dell’ordine, le spese per le merci già giacenti presso il magazzino Donel saranno a carico esclusivo del Committente.
ART. 11 DATI TECNICI E RISERVATEZZA
11.1. Il Committente si obbliga a non riprodurre e/o trasmettere a terzi i dati tutti oggetto del contratto con la Donel S.r.l.
ART. 12 DEROGHE
12.1. Ogni eventuale patto in deroga al presente contratto dovrà avvenire per forma scritta, è inefficace ogni altro patto non ratificato da Donel S.r.l.
ART.13 LEGISLAZIONE
13.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, e per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme del codice civile. In caso di controversia si applica la giurisdizione italiana ed è competente in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxx (XX).