CONVENZIONE TRA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO ATTIVITA’
CONVENZIONE TRA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO ATTIVITA’
DIDATTICA/RICERCA TRAMITE LA CONDIVISIONE DI PERSONALE
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede in Xxxx - 00000, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx
x. 0, C.F. n. 80054330586, P.l. n. 02118311006, rappresentato dalla Presidente Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, (d’ora innanzi denominato “CNR”)
E
l’Università degli studi di Milano con sede in Milano, Via Festa del Perdono n 7 c.a.p.20122, C.F. 80012650158, P.I. 03064870151, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx (d’ora innanzi denominata Università)
entrambe nel seguito congiuntamente denominate anche come “Parti”,
premesso che
- in base al D. Lgs. n. 127/2003 e al D. Lgs. n. 213/2009, il CNR è un Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale dipendente promuovendo e realizzando apposite Convenzioni con le Università;
- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;
- l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai professori e ricercatori a tempo pieno di “svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse”;
- l’art. 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sancisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi";
- il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, recante "Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri", fissa i criteri per la stipula delle convenzioni sopra richiamate;
- con Decreto del 27 novembre 2012, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha approvato la "Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un'università";
- il D.M. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” prevede nell’Allegato D che possono essere indicati come docenti di riferimento dei corsi di studio anche i Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/2010;
- in data 4/11/2020 le Parti hanno sottoscritto una Convenzione Quadro con cui riconoscevano l’interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2013 del 23 marzo 2013 il CNR ha fissato le linee guida per la stipula di dette convenzioni;
- la stipula della presente convenzione è di reciproco interesse delle Parti, essendo finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nelle due Istituzioni;
tutto ciò premesso,
si stipula e conviene quanto segue
Art. 1 PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne forma il primo patto.
Art. 2
OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE
Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, consistenti nello sviluppo della reciproca collaborazione al fine di promuovere lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico.
Art. 3 OGGETTO
Per la realizzazione dell’obiettivo di cui all’articolo precedente, il personale interessato svolgerà presso l’altro Ente l’attività didattica per incarichi di insegnamento a titolo gratuito e/o di ricerca descritta nelle schede individuali redatte secondo il modello allegato alla presente convenzione.
Ai fini del conteggio dei requisiti di docenza nell’ambito delle procedure di accreditamento dei corsi di studio, il personale interessato potrà essere conteggiato in proporzione all’attività didattica svolta presso l’Università specificandolo nella relativa scheda individuale.
Art. 4 DURATA
La convenzione ha la durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione.
Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo personale né avviate procedure di selezione del personale per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.
Art. 5
AMMINISTRAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Lo svolgimento dell’attività didattica/di ricerca secondo quanto stabilito al precedente articolo 3 non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato. Le Parti si impegnano a rispettare i CCNL della categoria di appartenenza del personale interessato e la normativa vigente che regola il rapporto di lavoro del personale docente. Il personale interessato assicurerà lo svolgimento dell’attività di cui alla presente convenzione correlandola alle esigenze ed all’orario di servizio/impegno della struttura in cui andrà ad operare, nel rispetto del regolamento della struttura ospitante e dei relativi criteri organizzativi.
La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al Direttore/Dirigente della struttura di afferenza del personale interessato.
Ai fini della gestione delle presenze in servizio, il responsabile della struttura in cui verrà svolta l’attività didattica/di ricerca di cui alla presente convenzione, dovrà inoltrare alla Struttura indicata al comma precedente un’attestazione circa le presenze del personale interessato, con cadenza mensile.
Art. 6 ONERI STIPENDIALI
Le parti stabiliscono che in relazione agli oneri stipendiali ciascuna parte sosterrà quelli relativi al proprio personale.
Art. 7
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA
Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all’art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’apporto dei ricercatori di ruolo degli enti di ricerca è considerato, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno prestato presso l’ateneo.
Ai sensi di quanto sopra le parti convengono che i risultati dell’attività di ricerca del personale interessato per il periodo di tempo di cui alla presente convenzione, inclusa la VQR, siano ripartiti, in coerenza con quanto previsto al precedente art. 3.
Art. 8 DIRITTO DI VOTO
Il personale interessato per effetto dell’esecuzione della presente convenzione acquisirà la qualifica di membro aggiunto del Collegio didattico nell’ambito del quale è impegnato in attività didattiche.
Può inoltre partecipare alle sedute dei Collegi didattici di pertinenza, senza diritto di voto e senza che la presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. limitatamente alle questioni relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico oggetto della collaborazione.
Art. 9
COPERTURA ASSICURATIVA – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il CNR e l’UNIVERSITA’ provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato, in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente convenzione.
Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori
Art. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le Parti dichiarano di essere informate in merito all’utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione Quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l’esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le parti convengono che nel caso in cui si rendesse necessario regolare specifiche attività, i rispettivi ruoli in merito al trattamento dei dati personali e saranno disciplinati con apposito accordo.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme all’art. 32 del RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del RGPD).
Art. 11 RISOLUZIONE
Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente accordo per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche, a mezzo dichiarazione di recesso da comunicare per iscritto alla controparte e, per conoscenza, anche al personale interessato.
Il recesso della convenzione, ai sensi dei commi precedenti, ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo ovvero, nel caso di attività di ricerca, allo scadere del sesto mese successivo alla ricezione della dichiarazione di recesso.
Art. 12 CLAUSOLE FINALI
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all’interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
Ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio legale nella propria sede in epigrafe indicata.
La Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.8.1990, n. 24, così come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013,
n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.
Roma, ………………
Consiglio Nazionale delle Ricerche Università degli Studi di Milano La Presidente Il Rettore
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx
…………………………………………………… ………………………F…ran…z…in…i E…lio…………..…
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX 29.12.2021
09:15:26 UTC
Universita` degli Studi di Milano
03.01.2022 07:41:04
GMT+00:00
SCHEDA INDIVIDUALE
CONVENZIONE TRA CNR E UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICA/RICERCA ANNO 2021
DATI ANAGRAFICI | |
NOME | COGNOME |
PROFILO | ISTITUTO DI AFFERENZA CNR ovvero DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO |
RECAPITI | |
OGGETTO | |
DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO ovvero ISTITUTO CNR | |
1) ATTIVITA' DI RICERCA - DESCRIZIONE | |
2) ATTIVITA' DIDATTICA | |
CORSO | |
TITOLO DI INSEGNAMENTO | |
IMPEGNI DELLE PARTI | |
IMPEGNO LAVORATIVO ANNUO COMPLESSIVO IN ORE CCNL: | |
IMPEGNO LAVORATIVO: | |
A) ATTIVITA' DI RICERCA | |
ENTE DI APPARTENENZA (% e N. | ……….ore impegno anno uomo………% |
ENTE DI DESTINAZIONE (% e N. ORE) | |
B) XXXXXXXX' DIDATTICA | |
ENTE DI APPARTENENZA (% e N. | |
ENTE DI DESTINAZIONE (% e N. ORE) | ……….ore impegno anno uomo………% |
DURATA ATTIVITA' | dal al |
PARERE DEL DIRETTORE DELL' ISTITUTO/DIRETTORE DIPARTIMENTO DI AFFERENZA - PROT. | |
ONERE STIPENDIALE A CARICO DELL'ENTE DI APPARTENENZA | |
FIRME | |
IL DIRETTORE GENERALE CNR | UNIVERSITA' |