DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE 2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2
2.1 Documenti di gara 2
2.2 Chiarimenti 3
2.3 Comunicazioni 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 4
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 6
4.1 Durata 6
4.2 Opzioni e rinnovi 6
4.3 Broker 6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
6. . REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 8
7. REQUISITI GENERALI 8
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 9
8.1 Requisiti di idoneità 9
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 9
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 10
8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 12
8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 13
8.6 Forme di Partecipazione 13
9. AVVALIMENTO 13
10. SUBAPPALTO 14
11. GARANZIA PROVVISORIA 14
12. SOPRALLUOGO 16
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 16
14. MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 17
15. CONTROLLI AVCPASS 17
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 17
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 29
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e ECONOMICA 30
17.2 Componente tecnica e calcolo punteggio 30
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 32
17.4 Metodo di Calcolo deI PUNTEGGI 33
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO 33
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
.......................................................................................................................................................................................... 34
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 34
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 35
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 35
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 36
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 38
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 38
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTA’METROPOLITANA DI FIRENZE, DIVISO IN 4 LOTTI - S164
1. PREMESSE
Con determina n. 1273 del 09/07/2019 questa Amministrazione ha deliberato di affidare l’ appalto relativo ai per i servizi assicurativi dell’Ente, suddivisi in quattro lotti, da espletarsi con le modalità e prescrizioni riportate nel bando di gara, nei disciplinari relativi a ciascun lotto e nella documentazione di gara pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze(START), reperibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx/. L’appalto si svolge interamente in modalità telematica e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 3 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Firenze.[codice NUTS ITE1] lotto 1 Servizi Assicurativi RCT-RCO CIG. 7947906384
lotto 2 Servizi Assicurativi All Risks CIG 7947915AEF lotto 3 Servizi Assicurativi Tutela Legale CIG7947925332 lotto 4 Servizi Assicurativi RCA CIG 7947930751
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
Elaborati. | Descrizione | |
1 | Relazione Tecnico Illustrativa e indicazione requisiti di offerta | |
2 | Capitolato Speciale di Appalto Lotto 1-RCT-RCO | |
3 | Capitolato Speciale di Appalto Lotto 2- ALL RISKS | |
4 | Capitolato Speciale di Appalto Lotto 3- TUTELA LEGALE | |
5 | Capitolato Speciale di Appalto Lotto 4- RCA | |
6 | Carta pericolosità rischio idraulico | |
7 | Carta pericolosità rischio versante | |
8 | Carta pericolosità rischio idrogeologica | |
9 | Mappa pericolosità Sismica Toscana | |
11 | Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx | |
00 | Elenco immobili 2019 | |
13 | Consistenza Viaria | |
14 | Elenco mezzi libro matricola RCA | |
15 | Elenco principali fabbricati e caratteristiche |
16 | Informazioni polizia metropolitana | |
17 | Questionario di Rischio | |
18 | Statistiche sinistrosità | |
19 | Schema di contratto |
2) Bando di gara;
4) Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ al sottomenu
«protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento».
5) L’appalto è disciplinato anche dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma start all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
2.2 CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 10 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber: tel. 0000000000.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, e art. 29 del Codice.
Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservata alla gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Le comunicazioni di cui all’art. 29 e 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 saranno fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.
Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l’Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la gara è impostata in quattro lotti in ragione della sostanziale diversità dei tipi di servizi assicurativi richiesti, che necessitano ognuno di specifiche prescrizioni. La suddivisione in lotti consente una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione del servizio, potendo raggiungere operatori qualificati nei vari rami assicurativi.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Lotto | Polizza | Importo a base di gara (su durata 62 mesi dal 31.10.2019 al 31.12.2024) | Eventuale proroga tecnica di 6 mesi |
1 | RCT/O | € 1.317.500,00 | € 127.500,00 |
2 | AllRisks | € 878.333,33 | € 85.000,00 |
3 | Tutela Legale | € 284.166,66 | € 27.500,00 |
4 | RCA (Libro Matricola Auto/ Rischi Diversi ed Infortuni Conducenti) | € 749.166,66 | € 72.500,00 |
Importo Totale | € 3.229.166,65 | € 312.500,00 |
L’importi stimato della procedura, ai sensi dell’art 35 c. 4 del d.lgs 50/2016 è pari a € 3.541.666,65. L’importo a base di gara è € 3.229.166,65 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’appalto è finanziato con fondi allocati sul bilancio delle stazione appaltante.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti
Numer o Lotto | oggetto del lotto | CIG |
1 | RCT/O | 7947906384 |
2 | AllRisks | 7947915AEF |
3 | Tutela Legale | 7947925332 |
4 | RCA (Libro Matricola Auto/ Rischi Diversi ed Infortuni Conducenti) | 7947930751 |
Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
Xxxxx x. 0 XXX/XXX CIG 7947906384
Servizi assicurativi della Città Metropolitana di Firenze Polizza RCT/O.
Oggetto: Servizi assicurativi della Città Metropolitana di Firenze, lotto 1 polizza RCT/O.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile. Descrizione sommaria: La polizza RCT/O è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all’assicurato nello svolgimento delle attività e competenze dell’Ente contraente, con le modalità e le specifiche dettagliate nel capitolato.
Oneri della sicurezza: in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio non vi sono per il presente appalto rischi di interferenze, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Lotto n.2 AllRisks CIG 7947915AEF
Servizi assicurativi della Città Metropolitana di Firenze Polizza AllRisks.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite. Descrizione sommaria: la polizza All Risks copre tutti i danni materiali causati ai beni assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del contraente, con le modalità, le specifiche e le eccezioni dettagliate nel capitolato.
Oneri della sicurezza: in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio non vi sono per il presente appalto rischi di interferenze, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Lotto n.3 Tutela Legale CIG 7947925332
Servizi assicurativi della Città Metropolitana di Firenze Polizza di Tutela Legale.
CPV: (Vocabolario comune per gli appalti): 66513100-0 Servizi di assicurazione protezione legale. Descrizione sommaria: la Polizza Tutela Legale copre le spese che il Contraente, nel rispetto delle norme di legge e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, debba sostenere per conto dei soggetti assicurati per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all’espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.
Oneri della sicurezza: in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio non vi sono per il presente appalto rischi di interferenze, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Lotto n.4 RCA CIG 7947930751
Servizi assicurativi della Città Metropolitana di Firenze Polizza RCA (Libro Matricola Auto/ Rischi Diversi ed Infortuni Conducenti).
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli.
Descrizione sommaria: La polizza RCA Libro Matricola copre tutti i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli dell’Ente contraente, con le modalità e le specifiche dettagliate nel capitolato.
Oneri della sicurezza: in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio non vi sono per il presente appalto rischi di interferenze, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
L’importo complessivo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a € 3.229.166,65.
L’appalto è finanziato con fondi allocati sul bilancio delle stazione appaltante.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di cinque anni decorrenti dalle ore 24.00 del 31.10.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2024, prorogabile, per consentire di poter portare a compimento le procedure della nuova gara, al massimo per sei mesi, salvo sopravvenute disposizioni normative in materia di Enti Locali.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori sei mesi per un importo totale per tutti e 4 i lotti di € 312.500,00 al netto di Iva e di altre imposte . La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata con un preavviso di 15 gg dalla scadenza del contratto originario.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto (rinnovo compreso), è pari ad € 3.541.666,65 al netto di Iva e di altre imposte o contributi di legge.
4.3 4.3 BROKER
La gestione e l’esecuzione della polizza è affidata alla società Xxxxxx Spa, Broker dell’ente (scelta con atto di aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale n. 863 del 28.05.2018), che collabora con l’ufficio assicurazioni e con l’ufficio gare per tutte le fasi della medesima. In qualità di broker di cui agli artt. 108 e seguenti del d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.. come stabilito dall’art. 4 del capitolato il compenso per il broker è ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria dell’appalto e la provvigione sarà calcolata applicando la percentuale dell’8% sul premio imponibile di contratto per i lotti 1-2-3 mentre per il lotto 4 la percentuale applicabile sarà del 3% sul premio imponibile di contratto.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara ed ai lotti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara ed ai lotti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione
è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12. 2009, n. 79/R regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavori) e nelle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxx- toscana/ nella sezione Normativa.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:
a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF /A JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun soggetto.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n.
190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ove possibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER TUTTI I LOTTI DI GARA
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura- il candidato non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 comma 3 D.Lgs 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. (da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1).
Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami assicurativi oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
2. Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare. Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, (per i rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare) ovvero in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N. 209 del 2005. (da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 2)
Nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione, il requisito dovrà essere posseduto da ciascuno dei partecipanti.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER TUTTI I LOTTI DI GARA Possesso di classificazione (rating) (da indicare nel DGUE parte IV, lettera B, punto 6 e allegare inoltre apposito documento probatorio richiesto)
pari o superiore a BBB-, rilasciato da Standard &Poor's o da FitchRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best,
pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's,
in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. In caso di partecipazione da parte di Società Controllata il requisito potrà intendersi soddisfatto anche nel caso in cui detto rating sia detenuto da società avente il controllo della società concorrente. Tale requisito viene comprovato mediante attestazione, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante quanto dichiarato.
La scelta di tale requisito è stata effettuata nel perseguimento della massima tutela per la Stazione Appaltante, certificando la solidità dell’impresa contraente e la capacità di quest'ultima di onorare le relative obbligazioni contrattuali assunte.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione, il requisito dovrà essere posseduto da ciascuno dei partecipanti.
Il mancato possesso del predetto requisito è causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici;
Tale requisito è richiesto per la partecipazione a ciascun lotto di gara ed è finalizzato ( ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice) al perseguimento della massima tutela per questa stazione appaltante certificando la solidità finanziaria del concorrente.
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER TUTTI I LOTTI DI GARA
1. Stipula, negli ultimi tre anni, di contratti per servizi analoghi (da indicare nel DGUE parte IV, lettera C, punto 1b):
I concorrenti devono aver stipulato, negli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione del Bando, almeno 3 contratti con Amministrazioni Pubbliche aventi ad oggetto servizi assicurativi inerenti il ramo oggetto del lotto per cui presentano offerta.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
Si precisa inoltre che i concorrenti, a dimostrazione del possesso del requisito di capacità Tecnico- Professionale dichiarato in sede di gara dovranno allegare la seguente documentazione:
-originale e/o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, del frontespizio della specifica polizza di assicurazione o relativo contratto di appalto da cui si evinca l’indicazione dell’Ente Pubblico, dell’oggetto, del periodo di assicurazione e del premio corrisposto nel periodo di assicurazione.
I requisiti di capacità tecnico-professionale potranno essere posseduti anche dalla sola società delegataria o mandataria.
- La mancata osservanza di quanto sopra precisato sarà causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici.
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE e COASSICURAZIONE
-Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, si intendono ammesse la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile e la partecipazione di imprese raggruppate (R.T.I.) o raggruppande, con l’osservanza della disciplina degli artt. 47 e 48 D.lgs 50/2016.
-Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20% ciascuna.
In caso di ATI ai sensi di quanto previsto dall’art 48 c. 2 del d.lgs 50/2016 la mandataria deve apportare i ssequisiti
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita, a pena di esclusione, apposita delega scritta dalla quale risulti al coassicuratore delegatario:
• L’esatta percentuale di ripartizione del rischio a carico di ciascun Assicuratore, in conformità al presente articolo;
• l’impegno dell’Assicuratore delegante a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
• l’impegno dell’Assicuratore delegante a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
• l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta, in conformità al presente articolo.
La presentazione dell’offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro riparto di coassicurazione o associazione per il medesimo lotto.
In caso di partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande in R.T.I. dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione scritta dalla quale risulti:
• le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese, in conformità al presente articolo;
• l’indicazione dell’impresa capogruppo;
• l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 47 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La presentazione dell’offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro riparto di coassicurazione o associazione per il medesimo lotto, come già precisato.
La presentazione da parte della medesima Compagnia di più offerte per uno stesso lotto comporta, pertanto, l’esclusione di tutte tali offerte; l’esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti/delegatarie e delle mandanti/mandatarie.
Il requisito dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - di cui al punto 8.1.2 all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1.1 deve essere posseduto da:
c. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
d. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità economico – finanziaria di cui al punto 8.2 deve essere posseduto da ciascuno dei partecipanti.
Il requisito di capacità tecnico- professionale di cui al punto 8.3 può essere posseduto anche dalla sola società delegataria o mandataria.
8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di idoneità devono essere posseduti da ciascun soggetto. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura- il candidato non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 comma 3 D.Lgs 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami assicurativi oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, (per i rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare) ovvero in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N. 209 del 2005.
I requisiti di capacità economica e finanziari nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8.6FORME DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare le imprese raggruppate ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2018.
E’ fatto divieto, per ciascun lotto, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione, consorzio e/o coassicurazione. In presenza di tale compartecipazione (cioè
presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in concorrenza tra loro) si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di Raggruppamento o Coassicurazione.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice civile.
La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione o in raggruppamento dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.
Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta per singolo lotto, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara.
Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria, (RTI/Coassicurazione) dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
L’Azienda escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
9. AVVALIMENTO
Il concorrente, o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande possono avvalersi, nel rispetto e nei limiti di cui all’art. 89 D.lgs 50/2016, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico e organizzativo richiesti nel bando quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico–finanziaria e/o tecnico-professionale di società terze iscritte presso la C.C.I.A.A. ed in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. N. 209/2005 (in caso di imprese appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea devono sussistere le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano).
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti al punto 8.3 , il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. SUBAPPALTO
e’ ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016. ai sensi del comma 13 del predetto articolo, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
11. GARANZIA PROVVISORIA
In relazione a ciascun lotto al quale intendono partecipare, i concorrenti effettuano l’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, ai sensi del comma 1 dell’ art 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell’importo a base di gara:
- Lotto 1, pari a € 26.350,00 (ventiseimilatrecentocinquanta/00 Euro).
- Lotto 2, pari a € 17.566,66 (diciassettemilacinquecentosessantasei/66 Euro).
- Lotto 3, pari a € 5.683,33 (cinquemilaseicentoottantatre/33 Euro).
- Lotto 4, pari a € 14.983,33 (quattordicimilanovecentoottantatre/33 Euro).
La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere in contanti, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso presso la Tesoreria Città Metropolitana – UNICREDIT Spa – Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx X) – Codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799, riportando in causale, la dicitura “Garanzia provvisoria per l’affidamento dell’ Appalto dei servizi assicurativi della Citta’Metropolitana di Firenze”, diviso in 4 LOTTI indicando il CIG del Lotto per il quale si intende partecipare . Si precisa che il deposito è infruttifero.;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia provvisoria per l’affidamento dell’ Appalto dei servizi assicurativi della Citta’Metropolitana di Firenze, diviso in 4 LOTTI indicando il CIG del Lotto per il quale si intende partecipare .
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nelle forme indicate al punto A.6 del paragrafo 16.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza, salvo, per il caso di lavori, possesso di attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella derivante dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, può essere effettuate anche dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.
L’importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto per gli operatori economici che siano in possesso delle certificazioni o abbiano i requisiti stabiliti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Anche in questo caso il concorrente dovrà dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della Stazione Appaltante.
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
In relazione a ciascun lotto al quale intendono partecipare, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a:
per il Lotto 1 € 600,00.
per il Lotto 2 € 375,00.
per il Lotto 3 € 225,00.
per il Lotto 4 € 375,00.
secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 27 gennaio 2018 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass, ove possibile.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
14. MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al
n. 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxx@x-xxxxx.xxx.
15. CONTROLLI AVCPASS
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, c. 13, del D.Lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art 81 c. 2, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico- organizzativo sarà acquisita , ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC, tramite il sistema AVCPASS.
L’ operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 16 al punto A.8).
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, e PER OGNI LOTTO CUI SI INTENDA PARTECIPARE entro e non oltre il termine del giorno 6 settembre 2019 alle ore 16:00:00 la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.1.bis), A.2), A.2.bis), A.3), A.4), A.5), A.6, A.7), e A.8), A.9),
A.10) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA TECNICA PER CIASCUN LOTTO, di cui al successivo punto B.1), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
C) L’OFFERTA ECONOMICA, PER CIASCUN LOTTO di cui al successivo punto C.1), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”,
La domanda di partecipazione, soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972 è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE, COASSICURAZIONE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda indica inoltre:
- i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 8 del presente disciplinare, dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
- Completare:
- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura;
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito o in coassicurazione:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.
La mandataria/ delegataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
Si invita la mandataria/deliegataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e percentuale di ripartizione del rischio a carico di ciascun Assicuratore, la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
In tali casi il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 5/2016);
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione ” generata dal sistema.
- Inserirla nell’apposito spazio.
A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI/GEIE/COASSICURAZIONE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI/XXXX/ rilasciato dal notaio, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
DELEGA IN CASO DI COASSICURAZIONE firmata digitalmente da tutti i partecipanti.
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita, a pena di esclusione, apposita delega scritta dalla quale risulti al coassicuratore delegatario:
L’esatta percentuale di ripartizione del rischio a carico di ciascun Assicuratore, in conformità al presente articolo;
l’impegno dell’Assicuratore delegante a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
l’impegno dell’Assicuratore delegante a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta, in conformità al presente articolo.
A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Dato atto di quanto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un’autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.
Precisamente, sono da compilare:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’Art.105 del D.Lgs. 50/2016
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (sezioni A-B-C-D).
Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, già indicati nella domanda di partecipazione (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci.)
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 8.1 (CCIIA e ISVAP) del presente disciplinare;
b) la sezione B, punto 6) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente disciplinare (allegare inoltre apposito documento probatorio richiesto);
c) la sezione C, punto 1b), per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio previsto:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di coassicurazione sia dal delegatario sia dai deleganti;
- in caso di avvalimento ai sensi dell’art 89 del D.Lgs. 50/2016 o di avvalimento ex art. 110 del D.Lgs, 50/2016 dall’impresa ausiliaria,;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
A.2.bis) DOCUMENTO PROBATORIO DEL POSSESSO DI CLASSIFICAZIONE (RATING)
Allegare attestazione, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante quanto dichiarato.
A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara deve indicare nel proprio DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
ed allegare i documenti di cui al punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.
A.3.1) DGUE dell’imprese ausiliaria,
A.3.2) il documento “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016”, resa con l’apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).
Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto deve riportare:
- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Il contratto di avvalimento andrà presentato:
- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti; oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell’originale cartaceo .
A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell’appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.
In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui al punti A.4.1) e A.4.2).
A.4.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.
A.4.2) La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui all’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE
Ai sensi di quanto previsto dall’art 110 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse a partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale ed autorizzate dal Giudice Delegato, sentita l’ANAC.
Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e allegare sulla piattaforma START i seguenti documenti:
A.5.1) la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile il documento originale in formato elettronico firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.
L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.
SOLO NEI CASI DI CONCORDATO PREVENTIVO DI CUI ALL’ART. 110 C.5 DEL D.LGS. 50/2016
Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall’art 110 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, l’ANAC, sentito il Giudice Delegato, abbia subordinato la partecipazione dell’impresa in concordato preventivo con continuità ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell’apposito spazio del DGUE l’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.2) e A.5.3):
A.5.2) il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
A.5.3) la “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016”, tramite l’apposito modello, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.
A.6) Per ciascun lotto UNA GARANZIA provvisoria,ai sensi del comma 1 dell’ art 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell’importo a base di gara:
- Lotto 1 , pari a € 26.350,00 (ventiseimilatrecentocinquanta/00 Euro).
- Lotto 2, , pari a € 17.566,66 (diciassettemilacinquecentosessantasei/66 Euro).
- Lotto 3 , pari a € 5.683,33 (cinquemilaseicentoottantatre/33 Euro).
- Lotto 4, pari a € 14.983,33 (quattordicimilanovecentoottantatre/33 Euro).
Essa dovrà contenere la dicitura:“Garanzia provvisoria per l’affidamento dell’ Appalto dei servizi assicurativi della Citta’Metropolitana di Firenze”, diviso in 4 LOTTI indicando il CIG del Lotto.
A.6.1) L’IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (garanzia definitiva): l’offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui alla lettera A.6) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questa lettera A.6.1) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.
Nel caso di garanzia costituita in contanti tramite deposito provvisorio presso la Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un ULTERIORE DOCUMENTO contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l’impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.
Il concorrente allega sul sistema il documento informatico di cui al punto A.6.) e al punto A.6.1) consistente alternativamente in:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.
La garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante.
A.7) Per ciascun lotto il DOCUMENTO, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari a: per il Lotto 1 € 140,00.
per il Lotto 2 € 80,00.
per il Lotto 3 € 35,00.
per il Lotto 4 € 75,00.
Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’X.X.XX. numero 1300 del 20 dicembre 2017 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018), con le modalità descritte sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell’apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare
A.8) Documentazione relativa al “PassOE” generato da parte del servizio AVCPASS
Per ciascun lotto l’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS contenente anche le eventuali imprese ausiliarie e le imprese indicate nella terna dei subappaltatori. I subappaltatori dovranno essere classificati come “Mandante in RTI”. Il partecipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.
L’operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema AVCPASS, dovrà accedere al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx, selezionare l’apposito link: AVCpass Operatore economico (posto sotto il menu Servizi ad accesso riservato), registrarsi e seguire le istruzioni ivi riportate cui si rimanda.
A.9) IMPOSTA DI BOLLO
Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx, 0 – Firenze, C.F. 80016450480);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo “Garanzia provvisoria per l’affidamento dell’ Appalto dei servizi assicurativi della Citta’Metropolitana di Firenze”, diviso in 4 LOTTI indicando il CIG del Lotto per il quale si intende partecipare. Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria.”
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell’apposito spazio “Comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge
Il concorrente allega
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
d. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
In caso di coassicurazione dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione, apposita delega scritta e firmata digitalmente al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
• L’esatta percentuale di ripartizione del rischio a carico di ciascun Assicuratore;
• l’impegno dell’Assicuratore delegante a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
• l’impegno dell’Assicuratore delegante a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
• l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.
B.1) OFFERTA TECNICA, in conformità ai modelli allegati B.1) “offerta tecnica” specifica per ciascun lotto, secondo i modelli allegati da presentare per ciascun lotto per cui si intende partecipare, da inserire nel sistema nell’apposito spazio destinato all’offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:
• in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
• in caso di COASSICURAZIONE, GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
Per il Lotto 1 RCT/RCO sarà valutata anche la modulazione quantitativa della franchigia frontale (come specificato dalla Relazione tecnica e dall’Art. 30 del Capitolato speciale di Appalto).
B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA
Tale autocertificazione deve essere resa tramite il modello disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;
e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica”.
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs.50/2016.
In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:
- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.
Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
La Stazione appaltante comunque si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.
C.1) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta di:
€ 1.317.500,00 per il Lotto 1
€ 878.333,33 per il Lotto 2
€ 284.166,66 per il Lotto 3
€ 749.166,66 per il Lotto 4
L’ offerta economica avrà un peso massimo pari a 20 punti; A tal fine il soggetto concorrente dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Con la firma dell’offerta economica il concorrente sottoscrive l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
Ai sensi dell’art. 32, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
Sono inammissibili le offerte economiche che superano l’importo a base d’asta.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica C.1), alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica per ciascun lotto sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio complessivo di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente e per ciascun lotto, con la seguente formula:
PCF = PTF + PEF
dove:
PCF= punteggio finale complessivo assegnato al concorrente PTF= punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico PEF= punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo
L’aggiudicazione di ciascun singolo Lotto sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà conseguito il
maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica.
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E ECONOMICA
Per la componente tecnica vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Per la componente economica vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Offerta tecnica
Per ciascun lotto risultano acconsentite varianti peggiorative e/o migliorative, alle quali sarà attribuito un punteggio (positivo, in caso di varianti migliorative e/o negativo in caso di varianti peggiorative) secondo le prescrizioni e la ponderazione riportate nel successivo paragrafo.
Offerta economica
L’offerta economica deve essere espressa in termini di ribasso percentuale rispetto alla base di gara. Ai fini della aggiudicazione verrà preso in considerazione unicamente il ribasso percentuale offerto.
17.2 COMPONENTE TECNICA
Saranno escluse le offerte che non raggiungano per ciascun lotto, prima della riparametrazione, un punteggio tecnico minimo pari a punti 20.
Il punteggio relativo all’offerta tecnica verrà attribuito da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e secondo le modalità sotto indicati.
Lotto 1 “RCT/O” – Valutazione dell’offerta tecnica
Punteggio massimo attribuibile all’offerta Tecnica, punti 80, applicando la seguente ponderazione:
1.Accettazione integrale delle condizioni normative previste dai capitolati tecnici di gara, senza applicazione di variante alcuna | punti 50 |
2.Varianti peggiorative: qualora l’offerta tecnica presenti varianti peggiorative al capitolato tecnico, il punteggio base di 50 punti verrà ridotto in proporzione diretta alla gravità della variante proposta, come di seguito precisato. 2.1 Ciascuna variante sarà valutata dalla Commissione di gara che procederà a proprio insindacabile giudizio, alla riduzione del punteggio base (punti 50) in proporzione diretta alla gravità del peggioramento proposto, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata. 2.2 Sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a cinque. 2.3 La variante proposta che contempli una pluralità di elementi e\o di articoli del capitolato tecnico, verrà valutata per conteggiata per il numero di elementi che risultino modificati dalla variante. 2.4 Qualora un articolo o un comma di un articolo contenuti nel capitolato tecnico contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche quand’anche siano contenute nella medesima variante. 2.5 Non potranno essere applicate varianti peggiorative alla franchigia frontale quanto successivamente stabilito al punto 4 | Massimo 50 punti detratti |
3. Varianti migliorative: qualora l’offerta tecnica presenti varianti migliorative al capitolato tecnico, verrà attribuito un punteggio, in addizione al punteggio base di 50 punti, e fino ad un massimo di 10 punti, come di seguito precisato: 3.1 Ciascuna variante sarà valutata dalla Commissione di gara che procederà a proprio insindacabile giudizio, all’incremento del punteggio base (punti 50) in proporzione diretta alla valenza ed ai contenuti tecnici del miglioramento proposto, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata. 3.2 Sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a cinque. 3.3 La variante proposta che contempli una pluralità di elementi e\o di articoli del capitolato tecnico, verrà valutata per conteggiata per il numero di elementi che risultino modificati dalla variante. 3.4 Qualora un articolo o un comma di un articolo contenuti nel capitolato tecnico contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche quand’anche siano contenute nella medesima variante. 3.5 Non potranno essere applicate varianti migliorative alla franchigia frontale contrattuale quanto successivamente stabilito al punto 4 | Massimo punti 10 attribuiti |
CRITERI MOTIVAZIONALI per la variante PEGGIORATIVA | Punteggio detratto |
CRITERI MOTIVAZIONALI per la variante PEGGIORATIVA | Punteggio detratto |
grave: l’ampia riduzione o la totale abrogazione di garanzie specifiche, o la consistente limitazione di somme garantite o massimali assicurati incidenti su rischi specifici con elevata potenzialità di danno; da ritenersi grave anche la riduzione o la totale abrogazione di garanzie inerenti obbligazioni contrattuali o di legge di una amministrazione. La variante grave è tale da limitare significativamente la garanzia o alcune delle garanzie più rilevanti di cui al capitolato tecnico di gara. | Fino a un massimo di punti 10,00 da un minimo di punti 7,51 |
significativa: la riduzione significativa di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con significativa potenzialità e frequenza di danno, e che rappresentano elementi sensibili dell’oggetto della garanzia; l’introduzione di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato di entità significativa e di impatto economico consistente per l’assicurato. | fino a un massimo di punti 7,50 da un minimo di punti 5,01 |
media: la riduzione contenuta di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con potenzialità e frequenza di danno circoscritta, e che non rientrano tra i contenuti prevalenti dell’oggetto della garanzia; l’introduzione o l’incremento di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato su garanzie rilevanti e di una certa frequenza, seppure di entità limitata e di tolleranza compatibile con il contenuto della prestazione assicurativa di quella specifica garanzia e di impatto economico contenuto per l’assicurato; si intende di media entità anche la variante che limita in modo significativo modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione. | fino a un massimo di punti 5,00 da un minimo di punti 2,51 |
lieve: la variante che interviene e modifica l’estensione\i di rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità di danno in termini di entità, e di verificazione sporadica; l’introduzione o l’incremento di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato di entità limitata e tollerabile che non interessano le garanzie e i contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende lieve anche la variante che limita modalità e prescrizioni gestionali od operative del servizio, pur salvaguardandone gli elementi prevalenti di buona e semplificata gestione. | fino a un massimo di punti 2,5 da un minimo di punti 0,01 |
ininfluente: la variante che non comporta modifiche ai contenuti di garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da mantenere inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema contrattuale del capitolato tecnico di polizza. | Nessun punteggio in detrazione |
CRITERI MOTIVAZIONALI per la variante MIGLIORATIVA | Punteggio attribuito |
Variante migliorativa di grado significativo: modifica in termini significativi elementi qualificanti la garanzia assicurativa, quali la riduzione sensibile o la eliminazioni totale di franchigie o scoperti afferenti garanzie rilevanti, oppure l’aumento significativo di massimali, o somme assicurate, o sottolimiti relativi a garanzie significative; da ritenersi significativa è anche la variante migliorativa che contempli l’eliminazione di esclusioni rilevanti, o l’introduzione di garanzie non previste dal capitolato da ritenersi importanti rispetto la specifica tipologia di rischio; si intende di significativa entità anche la variante che semplifica o migliora in termini importanti le modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione. | Fino a un massimo di punti 2,00 da un minimo di 1,51 |
Variante migliorativa di grado medio: modifica in termini utili ma non rilevanti elementi qualificanti la garanzia assicurativa, quali la riduzione contenuta di scoperti o franchigie o la eliminazione di garanzie di franchigie relative a garanzie di media entità, oppure l’aumento non particolarmente significativo di massimali, o somme assicurate, o sotto limiti relativi a garanzie non determinanti rispetto l’oggetto dell’assicurazione; da ritenersi di media rilevanza è anche la variante migliorativa che contempli l’eliminazione di esclusioni non particolarmente rilevanti, o l’introduzione di garanzie non previste dal capitolato da ritenersi di medio interesse rispetto la specifica tipologia di rischio; si intende di media entità anche la variante che semplifica o migliora in termini marginali le modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione. | fino massino di 1,50 da un minimo di 1,01 |
Variante migliorativa di grado moderato: la variante che interviene e amplia l’estensione\i o l’applicazione della garanzia su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità espansiva della copertura; riduzione o eliminazione di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato di entità limitata e che non interessano le garanzie e i contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende moderata anche la variante che include elementi non particolarmente significativi di garanzia rispetto l’oggetto prevalente dell’assicurazione si intende moderata anche la variante che incrementa e estende modalità e prescrizioni gestionali od operative del servizio, in termini generici e di contenuta entità. | fino massino di 1,00 da un minimo di 0,51 |
Variante migliorativa di grado lieve: la variante che amplia ed estende i termini e le modalità di applicazione di garanzie afferenti rischi generici e marginali rispetto l’oggetto prevalente della copertura, con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile verificazione, e di modesto interesse economico; si intende lieve anche la variante che include elementi marginali della garanzia rispetto l’oggetto prevalente dell’assicurazione. | fino massino di 0,50 da un minimo di 0,01 |
ininfluente: la variante che non comporta modifiche sensibili ai contenuti di garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da mantenere sostanzialmente inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema contrattuale del capitolato tecnico di polizza. | Nessun punteggio in attribuzione |
20 punti
Punto 4.0. Modulazione quantitativa della franchigia frontale
Accettazione integrale della franchigia valida su tutti i sinistri (cd. Franchigia frontale, che non abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali) prevista dal capitolato tecnico, pari a 7.500,00, senza applicazione di variante alcuna: verranno attribuiti punti 20
Variante peggiorativa della franchigia valida su tutti i sinistri, con incremento della stessa: il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:
Punti attribuiti con la seguente formula per offerte che prevedano franchigie variate in aumento rispetto a quella prevista dal capitolato:
Fr.cap.
Pi = –––––––––––– x Pmax
Fr.off.
dove:
Pi = punteggio attribuito al concorrente in esame Fr.cap. = franchigia prevista da capitolato tecnico Fr.off. = franchigia offerta in esame
Pmax = punteggio max attribuibile (20 punti)
Non è comunque ammessa variante peggiorativa che preveda una franchigia frontale superiore a 20.000,00 euro
Al termine della valutazione delle offerte tecniche qualitative, qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito il punteggio massimo (80 punti), si procederà alla c.d. riparametrazione.
Pertanto, il Punteggio Tecnico definitivo attribuito a ciascun concorrente sarà determinato come segue: Pto
80 x --------
PTmax dove:
PTo = punteggio tecnico del concorrente prima della riparametrazione PTmax= punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione
Il punteggio riparametrato sarà arrotondato al secondo decimale.
Lotto 2 “AllRisks, Lotto 3 “Tutela Legale”, Lotto 4 “RCA Libro matricola auto rischi diversi ed Infortuni conducenti” – Valutazione dell’offerta tecnica
Punteggio massimo attribuibile all’offerta Tecnica, punti 80, applicando la seguente ponderazione:
1.Accettazione integrale delle condizioni normative previste dai capitolati tecnici di gara, senza applicazione di variante alcuna | punti 60 |
2.Varianti peggiorative: qualora l’offerta tecnica presenti varianti peggiorative al capitolato tecnici, il punteggio base di 60 punti verrà ridotto in proporzione diretta alla gravità della variante proposta, come di seguito precisato. 2.1 Ciascuna variante sarà valutata dalla Commissione di gara che procederà a proprio insindacabile giudizio, alla riduzione del punteggio base (punti 60) in proporzione diretta alla gravità del peggioramento proposto, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata. 2.2 Sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a cinque. 2.3 La variante proposta che contempli una pluralità di elementi e\o di articoli del | Massimo 60 punti detratti |
capitolato tecnico, verrà valutata per conteggiata per il numero di elementi che risultino modificati dalla variante. 2.4 Qualora un articolo o un comma di un articolo contenuti nel capitolato tecnico contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche quand’anche siano contenute nella medesima variante. | |
3. Varianti migliorative: qualora l’offerta tecnica presenti varianti migliorative al capitolato tecnico, verrà attribuito un punteggio, in addizione al punteggio base di 60 punti, e fino ad un massimo di 20 punti, come di seguito precisato: 3.1 Ciascuna variante sarà valutata dalla Commissione di gara che procederà a proprio insindacabile giudizio, all’incremento del punteggio base (punti 60) in proporzione diretta alla valenza ed ai contenuti tecnici del miglioramento proposto, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata. 3.2 Sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a cinque. 3.3 La variante proposta che contempli una pluralità di elementi e\o di articoli del capitolato tecnico, verrà valutata per conteggiata per il numero di elementi che risultino modificati dalla variante. 3.4 Qualora un articolo o un comma di un articolo contenuti nel capitolato tecnico contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche quand’anche siano contenute nella medesima variante | Massimo punti 20 attribuiti |
CRITERI MOTIVAZIONALI per la variante PEGGIORATIVA | Punteggio detratto |
grave: l’ampia riduzione o la totale abrogazione di garanzie specifiche, o la consistente limitazione di somme garantite o massimali assicurati incidenti su rischi specifici con elevata potenzialità di danno; da ritenersi grave anche la riduzione o la totale abrogazione di garanzie inerenti obbligazioni contrattuali o di legge di una amministrazione. La variante grave è tale da limitare significativamente la garanzia o alcune delle garanzie più rilevanti di cui al capitolato tecnico di gara. | Fino a un massimo di punti 12,00 da un minimo di punti 9,01 |
significativa: la riduzione significativa di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con significativa potenzialità e frequenza di danno, e che rappresentano elementi sensibili dell’oggetto della garanzia; l’introduzione di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato di entità significativa e di impatto economico consistente per l’assicurato. | fino a un massimo di punti 9,00 da un minimo di punti 6,01 |
media: la riduzione contenuta di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con potenzialità e frequenza di danno circoscritta, e che non rientrano tra i contenuti prevalenti dell’oggetto della garanzia; l’introduzione o l’incremento di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato su garanzie rilevanti e di una certa frequenza, seppure di entità limitata e di tolleranza compatibile con il contenuto della prestazione assicurativa di quella specifica garanzia e di impatto economico contenuto per l’assicurato; si intende di media entità anche la variante che limita in modo significativo modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione. | fino a un massimo di punti 6,00 da un minimo di punti 3,01 |
CRITERI MOTIVAZIONALI per la variante PEGGIORATIVA | Punteggio detratto |
lieve: la variante che interviene e modifica l’estensione\i di rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità di danno in termini di entità, e di verificazione sporadica; l’introduzione o l’incremento di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato di entità limitata e tollerabile che non interessano le garanzie e i contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende lieve anche la variante che limita modalità e prescrizioni gestionali od operative del servizio, pur salvaguardandone gli elementi prevalenti di buona e semplificata gestione. | fino a un massimo di punti 3,00 da un minimo di punti 0,01 |
ininfluente: la variante che non comporta modifiche ai contenuti di garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da mantenere inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema contrattuale del capitolato tecnico di polizza. | Nessun punteggio in detrazione |
CRITERI MOTIVAZIONALI per la variante MIGLIORATIVA | Punteggio attribuito |
Variante migliorativa di grado significativo: modifica in termini significativi elementi qualificanti la garanzia assicurativa, quali la riduzione sensibile o la eliminazioni totale di franchigie o scoperti afferenti garanzie rilevanti, oppure l’aumento significativo di massimali, o somme assicurate, o sottolimiti relativi a garanzie significative; da ritenersi significativa è anche la variante migliorativa che contempli l’eliminazione di esclusioni rilevanti, o l’introduzione di garanzie non previste dal capitolato da ritenersi importanti rispetto la specifica tipologia di rischio; si intende di significativa entità anche la variante che semplifica o migliora in termini importanti le modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione. | Fino a un massimo di punti 4,00 da un minimo di 3,01 |
Variante migliorativa di grado medio: modifica in termini utili ma non rilevanti elementi qualificanti la garanzia assicurativa, quali la riduzione contenuta di scoperti o franchigie o la eliminazione di garanzie di franchigie relative a garanzie di media entità, oppure l’aumento non particolarmente significativo di massimali, o somme assicurate, o sotto limiti relativi a garanzie non determinanti rispetto l’oggetto dell’assicurazione; da ritenersi di media rilevanza è anche la variante migliorativa che contempli l’eliminazione di esclusioni non particolarmente rilevanti, o l’introduzione di garanzie non previste dal capitolato da ritenersi di medio interesse rispetto la specifica tipologia di rischio; si intende di media entità anche la variante che semplifica o migliora in termini marginali le modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione. | fino massino di 3,00 da un minimo di 2,01 |
Variante migliorativa di grado moderato: la variante che interviene e amplia l’estensione\i o l’applicazione della garanzia su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità espansiva della copertura; riduzione o eliminazione di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato di entità limitata e che non interessano le garanzie e i contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende moderata anche la variante che include elementi non particolarmente significativi di garanzia rispetto l’oggetto prevalente dell’assicurazione si intende moderata anche la variante che incrementa e estende modalità e prescrizioni gestionali od operative del servizio, in termini generici e di contenuta entità. | fino massino di 2,00 da un minimo di 1,01 |
Variante migliorativa di grado lieve: la variante che amplia ed estende i termini e le modalità di applicazione di garanzie afferenti rischi generici e marginali rispetto l’oggetto prevalente della copertura, con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile verificazione, e di modesto interesse economico; si intende lieve anche la variante che include elementi marginali della garanzia rispetto l’oggetto prevalente dell’assicurazione. | fino massino di 1,00 da un minimo di 0,01 |
ininfluente: la variante che non comporta modifiche sensibili ai contenuti di garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da mantenere sostanzialmente inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema contrattuale del capitolato tecnico di polizza. | Nessun punteggio in attribuzione |
Al termine della valutazione delle offerte tecniche qualitative, qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito il punteggio massimo (80 punti), si procederà alla c.d. riparametrazione.
Pertanto, il Punteggio Tecnico definitivo attribuito a ciascun concorrente sarà determinato come segue: Pto
80 x --------
PTmax dove:
PTo = punteggio tecnico del concorrente prima della riparametrazione PTmax= punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione
Il punteggio riparametrato sarà arrotondato al secondo decimale.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La determinazione del coefficiente Vai per quanto riguarda l’offerta economica di cui al punto B.1.è effettuata mediante la formula dell’interpolazione lineare in accordo con il par. IV delle Linee Guida ANAC n. 2/2016 :
Vai = Ra/Rmax
Dove
Ra= ribasso offerto dal concorrente a Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
Il punteggio verrà calcolato moltiplicando il punteggio massimo (20 punti) per il coefficiente Vai attribuito.
Nota bene: L’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che la copertura assicurativa oggetto del presente appalto non subisca variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste.
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città metropolitana di Firenze, assistito da un dipendente della medesima Direzione in qualità di segretario con funzioni verbalizzanti, e da due testimoni designati da chi presiede la gara. Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno 9 settembre alle ore 09.00 si riunirà, in prima seduta pubblica, in una sala dell’Ente posta in xxx Xxxxxx x. 0 x Xxxxxxx e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti, almeno un giorno prima della data fissata, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma START.
Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenuta sul sistema entro il termine perentorio.
Successivamente procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
c) verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso
Dopo l’ultima seduta di verifica della documentazione amministrativa il Dirigente responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo l’adozione delle comunicazioni di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice e sulla piattaforma START nell’area dedicata alla gara.
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, inserirà detti punteggi nel sistema telematico e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 del presente disciplinare.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al seggio di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
Il RUP procederà altresì alla verifica di cui all’art. 85, comma 5 del Codice.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione ed efficace dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto in via non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice. Entro 5 giorni comunica l’aggiudicazione (non efficace), ai sensi dell’art 76, comma 5 del Codice. Il periodo di stand still decorre dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9 del Codice).
Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, provvede a richiedere all’aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del D.Lgs. n.
81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. 81/2008.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.
Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti della procedura di gara e differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente da rilasciare secondo quanto indicato al paragrafo 14 punto B.3, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l’Amministrazione consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione per ciascun lotto sono pari a € 3.500,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in circa € 3.000,00 per ciascun lotto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
21.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
21.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
21.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
21.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
19.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
19.6 – Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
19.7 – Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
19.8 – Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
Direzione Gare, Contratti ed Espropri Il Dirigente
Xxxx. Xxxxxx Xxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal X.Xxx. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.