CAPITOLATO SPECIALE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA Responsabile: arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Tel. 0371/372406 – xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxx.xx
Referente: dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Tel.0371/374455 – Fax.0371/372507
xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx-xxxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE
Procedura aperta in forma telematica per la fornitura in service di diagnostici, sistemi analitici ed informatici per l’esecuzione di esami nel settore “CORELAB - area siero di Lodi, urgenze e routine interni di Codogno”, per il Laboratorio analisi di chimica clinica e microbiologia dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi – Lotto 1 e per i Laboratori analisi dei due presidi (LABCR e LABOP) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona – Lotto 2; durata sei anni.
I N D I C E
Art. 1 – Normative di riferimento 3
Art. 2 – Oggetto del servizio 3
Art. 2.1 – Oggetto del servizio Lotto 1 (Lodi) 4
Art. 2.2 – Oggetto del servizio Lotto 2 (Cremona) 5
Art. 3 – Durata del servizio 7
Art. 4 – Importo a base di gara 8
4.1. Lotto 1 8
4.2. Lotto 2 8
Art. 5 – Caratteristiche della fornitura 9
Art. 5.1 – Caratteristiche della fornitura Lotto 1 (Lodi) 9
Art. 5.2 – Caratteristiche della fornitura Lotto 2 (Cremona) 12
Art. 6 – Lavori per adeguamento ambienti 16
Art. 6.1 – Lavori per adeguamento ambienti (solo Laboratorio centrale di Lodi) – lotto 1 16
Art. 6.2 – Lavori per adeguamento ambienti (solo Laboratorio POC) – lotto 2 16
Art. 7 - Modalità' e tempi di consegna, installazione e collaudo della strumentazione 18
Art. 8 – Periodo di prova 19
Art. 9 – Formazione ed istruzione del personale 19
Art. 10 - Assistenza tecnica e manutenzione preventiva e correttiva 19
Art. 11 - Aggiornamento tecnologico 20
Art. 12 – Condizioni di fornitura e modalità di consegna dei reattivi e dei materiali di consumo 21
Art. 13 - Controllo quantitativo e qualitativo delle forniture dei reagenti e dei materiali di consumo 22
Art.14 - Modalità di utilizzo dei reagenti e dei materiali di consumo 23
Art.15 – Corrispettivi e termini di pagamento 23
Art. 16 – Danni – Responsabilità civile e polizza assicurativa 25
Art.17 - Inadempienze e penali 25
Art. 18 – Subappalto 26
Art. 19 – Cessione del contratto 26
Art. 20 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’esecutore e del sub appaltatore 27
Art. 21 – Vicende soggettive dell’aggiudicatario 27
Art. 22 – Revisione prezzi 27
Art. 23 - Clausole di salvaguardia 28
23.1) Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale 28
23.2) Convenzioni stipulate da Consip Spa o da Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia 28
23.3) Revisione dei prezzi in coerenza con i prezzi di riferimento pubblicati dall’AVCP o dall’Osservatorio Centrale Regionale Acquisti 28
Art. 24 – Obblighi a carico dell’aggiudicatario 28
Art. 25 - Deposito cauzionale definitivo 29
Art. 26 – Disdetta del contratto da parte della ditta aggiudicataria 29
Art. 27 – Raggruppamenti d’Impresa 29
Art. 28 – Sicurezza sul lavoro 30
Art. 29 – Risoluzione del contratto 31
Art. 30 - Ipotesi di recesso 33
Art. 31 – Codice Etico, Piano Anticorruzione e Piano di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali 33
Art. 32 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 00
Art. 33 – Tutela della privacy 34
Art. 34 - Liquidazione dell’appaltatore - cambio ragione sociale 35
Art. 35 – Normativa Antimafia 35
Art. 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari 35
Art. 37 – Controversie – Foro competente 35
Art. 38 – Spese di gara 35
Art. 39 – Contratto 35
art. 40 – Accettazione del Capitolato Speciale 35
Art. 1 – Normative di riferimento
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (di seguito “Azienda”) indice gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 50/2016 per la fornitura in service di diagnostici, sistemi analitici ed informatici per l’esecuzione di esami nel settore “CORELAB - area siero di Lodi, urgenze e routine interni di Codogno”, per il Laboratorio analisi di chimica clinica e microbiologia dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi – Lotto 1 e per i Laboratori analisi dei due presidi (LABCR e LABOP) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona – Lotto 2. Il periodo di aggiudicazione è di sei (6) anni in due lotti separati.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, individuata quale capofila, procede, su mandato dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, all’effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all’individuazione del contraente cui affidare la fornitura in oggetto. L’aggiudicazione darà luogo a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’aggiudicatario e ciascuna Azienda partecipante all’aggregazione.
La presente gara verrà esperita sulla base del presente Capitolato Speciale e degli atti predisposti dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a:
- Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Decreto Legislativo 7.03.2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale);
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e successive modifiche e integrazioni;
L’aggiudicatario si impegna altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa che dovesse sopravvenire nel corso dell’appalto, anche a seguito dell’emanazione di nuove norme, sia comunitarie, sia nazionali che regionali.
Art. 2 – Oggetto del servizio
L’oggetto principale ma non unico del servizio richiesto è l’implementazione in ciascuna delle due aziende di un CORE-LAB ossia di un sistema costituito da persone, strumenti analitici automatici connessi e software deputato alla gestione robotizzata.
L’ASST di Lodi ha implementato un CORE-LAB nel 2009, mentre per l’ASST di Cremona si tratta di una prima implementazione. Da qui la necessità di due lotti distinti:
1) nel caso dell’ASST di Lodi per soddisfare le maggiori esigenze di consolidamento;
2) nel caso dell’ASST di Cremona per soddisfare le maggiori esigenze progettuali e di adattamento degli spazi.
Inoltre gli analiti richiesti dalle due aziende sono in parte diversi: l’Azienda di Lodi completa il consolidamento dell’area siero con l’inserimento nel CORE-LAB della sierologia infettiva che resta esclusa per l’Azienda di Cremona.
Art. 2.1 – Oggetto del servizio Lotto 1 (Lodi)
Il presente capitolato prevede un progetto per la fornitura “in service”, di sistemi diagnostici completi per l’esecuzione dei test dell’Area Siero di Lodi; Urgenze e Routine Interna Analiti Comuni di Codogno, le cui caratteristiche e i relativi volumi di attività, suddivisi per sito operativo, sono indicati in dettaglio nell’Allegato 1.
La modalità organizzativa prevista si ispira alle linee guida regionali in merito alla “Riorganizzazione della Rete dei Laboratori della Regione Lombardia”, e ne costituisce una prima realizzazione a livello locale.
Il sito operativo del presidio di Lodi configurato come Laboratorio Centrale ospita il “Core – Lab area siero”, con l’esecuzione di circa 2.372.295 esami/anno; mentre il sito operativo del presidio di Codogno configurato come Spoke ospita le urgenze e gli esami routinari interni analiti comuni del presidio, limitatamente ai test di tipo P1 e P2 indicati nel sub allegato A1 della DGR n. X/2313 del 01.08.2014, con l’esecuzione di circa 256.200 esami/anno.
Il progetto di offerta dovrà prevedere la fornitura di sistemi, nuovi e di ultima generazione; reagenti, materiali di consumo, calibratori, controlli e quant’altro necessario all’ottimizzazione della dotazione tecnologica del Laboratorio Centrale e dello Spoke prima definiti.
La ditta offerente dovrà presentare un progetto dettagliato tenendo conto degli obiettivi di seguito descritti e delle aree di intervento rese disponibili così come identificate nelle planimetrie allegate (Planimetria Laboratorio Centrale – Allegato 3; planimetria Spoke – Allegato 4 e 5):
- Area Prelievi (Area di intervento Verde) – Laboratorio Centrale (Lodi), Allegato 8;
- Area Prelievi (Area di intervento Xxxxxxxxx) – Spoke (Codogno), Allegato 9;
- Area Accettazione (Area di intervento BLU) – Laboratorio Centrale (Lodi), Allegato 6;
- Automazione Integrata Area Siero e Strumentazione (Area di intervento Rossa) – Laboratorio Centrale (Lodi), Allegato 6;
- Strumentazione Urgenze e Analiti Comuni Interni (Area di intervento Azzurra) – Spoke (Codogno), Allegato 7.
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutti gli adeguamenti edili ed impiantistici necessari all’installazione delle soluzioni offerte.
Le ditte concorrenti dovranno effettuare un sopraluogo obbligatorio dei locali interessati alla fornitura, al fine di prendere cognizione di qualsiasi circostanza ed elemento che possa influire sulla formulazione dell’offerta (in particolare gli spazi, l’insonorizzazione, la climatizzazione, il collegamento elettrico e la corrente di continuità, l’eventuale collegamento idrico, il collegamento ai sistemi di eliminazione dei reflui, ecc.).
La fornitura oggetto della presente gara ha come obiettivo la riorganizzazione del Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, mediante una soluzione in grado di eseguire esami di Biochimica Clinica, Immunochimica, Farmacologia e Tossicologia Clinica.
La soluzione tecnologica proposta dovrà soddisfare i seguenti obiettivi generali:
- Partendo da uno stato dell’arte caratterizzato da un livello organizzativo soddisfacente e perseguendo la logica del miglioramento continuo ci si propone il mantenimento ed il miglioramento degli standard prestazionali delle soluzioni attualmente in uso;
- Soluzione che garantisca uniformità tecnologica ed analitica tra Laboratorio Centrale e Spoke;
- Espansione dell’attuale livello di consolidamento degli esami di routine ed urgenza attualmente gestito su un’unica piattaforma (nel Laboratorio Centrale), mantenendo adeguati livelli di back- up;
- Riduzione delle non conformità nei processi di identificazione del paziente a partire dalla fase di prelievo;
- Ottimizzazione della fase di check-in delle provette in laboratorio, privilegiando un flusso di lavoro per priorità e affinando le funzionalità di smistamento;
- Gestione completa del percorso del campione e sua rintracciabilità in ogni fase;
- Il carico di lavoro dovrà essere espletato mantenendo un TAT intralaboratorio pari a 45 minuti per le urgenze e 120 minuti per la routine, anche durante i picchi massimi di lavoro.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di:
- Sistemi completi, nuovi di fabbrica e di ultima generazione;
- Strumentazione, reagenti, calibratori, controlli, relativi materiali di consumo e quant’altro necessario al raggiungimento degli obiettivi sopra citati;
- Servizio di manutenzione e assistenza tecnica ordinaria e straordinaria;
- L’interfacciamento (comprendente hardware e software) delle singole apparecchiature ad un Middleware e di questo con il LIS del laboratorio con modalità bidirezionale real-time. Attualmente il LIS del laboratorio è fornito da NoemaLife S.p.A, Xxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxxx (Xxxxx);
- Il training di tutto il personale dedicato.
Carico di lavoro:
Il carico di lavoro complessivo presunto è di circa 2.629.495 esami/anno così distribuiti:
- Laboratorio Centrale: n. 2.372.295/anno
- Spoke: n. 256.200/anno
Il carico di lavoro giornaliero medio previsto per il Laboratorio Centrale risulta complessivamente di circa 10.000 prestazioni (range 8.000 - 12.000) intesi come esami refertati (escluse le misure per gli indici del siero per ciascun campione ed i test per l’esecuzione delle calibrazioni e del controllo di qualità) e suddivisi secondo le tipologie di esami descritte nell’Allegato 1.
In conformità con gli obbiettivi riportati in precedenza saranno valutate con l’attribuzione di un maggior pregio tecnico tutte quelle soluzioni in grado di espandere l’attuale livello di consolidamento degli esami di routine ed urgenza includendo gli analiti opzionali (non obbligatori) riportati in dettaglio nell’Allegato 2.
Al fine di consentire alle ditte concorrenti di formulare la propria offerta, si precisano alcune ulteriori caratteristiche operative ed organizzative del Laboratorio Centrale e dello Spoke:
- Frequenza di utilizzo dei sistemi: 365 giorni/anno, 24/24 h (routine ed urgenza integrate);
- Sedute analitiche: 365 giorni/anno;
- Frequenza di esecuzione dei controlli di qualità: quotidiana, due volte al giorno e per due livelli di concentrazione.
I volumi di attività indicati nell’Allegato 1 non tengono conto del materiale necessario per calibrazioni, controlli di qualità, avvinamenti strumentali, rerun, diluizioni che comunque dovranno essere inclusi nell’offerta prodotta e quantizzati (per ogni singolo test):
- nel 10% della fornitura per i test la cui frequenza è maggiore o uguale a 6000/anno;
- nel 20% della fornitura per i test la cui frequenza è compresa tra 6000/anno e 1000/anno;
- nel 30% della fornitura per i test la cui frequenza è inferiore a 1000/anno.
Queste quantità aggiuntive dovranno essere consegnate a cadenza semestrale (nei mesi di maggio e nel mese di ottobre) come sconto merce.
Art. 2.2 – Oggetto del servizio Lotto 2 (Cremona)
Il presente capitolato prevede l’ottimizzazione delle risorse dei Laboratori analisi dei due presidi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (LABCR e LABOP) attraverso l’acquisizione di nuove tecnologie e facendo in modo di creare un sistema organizzativo che comprenda i test di routine e urgenti relativamente alla maggior parte delle diagnostiche di biochimica clinica, immunometria ed ai marcatori cardiaci, con la possibilità di includere anche altre diagnostiche (ad es. coagulazione, sierologia infettiva).
Al POC il 40% delle richieste sono in urgenza, pertanto il laboratorio deve far fronte alla gestione, soprattutto nella mattinata dei giorni feriali, di tutta la routine mantenendo tempi di risposta adeguati per le urgenze.
Il presente capitolato prevede un progetto per la fornitura “in service”, di sistemi diagnostici completi per l’esecuzione dei test dell’area siero dei:
- Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Cremona (LABCR)
- Urgenze e Routine Interna Analiti Comuni di Vicomoscano (LABOP)
le cui caratteristiche e i relativi volumi di attività, suddivisi per sito operativo, sono indicati in dettaglio nell’allegato 10.
La modalità organizzativa prevista si ispira alle linee guida regionali in merito alla “Riorganizzazione della Rete dei Laboratori della Regione Lombardia”, e ne costituisce una iniziale realizzazione a livello aziendale; inoltre il modello nasce predisposto ad un eventuale allargamento/integrazione interaziendale.
Il sito operativo del LABCR ospiterà il “Core – Lab area siero” (circa 2.120.000 esami/anno globalmente) e il sito operativo del LABOP (circa 600.000 esami/anno globalmente) ospiterà urgenze e routine base e proteine specifiche di quel presidio.
L’offerta dovrà prevedere la fornitura di sistemi, nuovi e di ultima generazione, reagenti, materiali di consumo, calibratori, controlli e quanto altro necessario all’ottimizzazione della dotazione tecnologica del LABCR e LABOP prima definiti che rispondano alle necessità relative alla realizzazione del progetto di integrazione.
Le ditte offerenti dovranno presentare un progetto dettagliato tenendo conto degli obiettivi di seguito descritti e delle aree d’intervento rese disponibili così come identificate nelle planimetrie allegate (Planimetria LABCR – Allegato 12 e planimetria LABOP – Allegato 13):
- Area Prelievi (Area di intervento Viola) – LABCR, Allegato 14;
- Area Accettazione (Area di intervento Gialla) – LABCR/LABOP, Allegato 15;
- Automazione Integrata Area Siero e Strumentazione (Area di intervento Rosa) LABCR, Allegato 16;
- Strumentazione Urgenze e Analiti Comuni Interni (Area di intervento Nera ) – LABOP, Allegato 15.
Gli adeguamenti edili ed impiantistici necessari all’installazione del sistema proposto saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Le ditte concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio dei locali interessati alla fornitura, al fine di prendere visione di qualsiasi circostanza ed elemento che possa influire sulla formulazione dell’offerta (in particolare spazi, insonorizzazione, climatizzazione, collegamento elettrico e corrente di continuità, eventuale collegamento idrico, depurazione delle acque, collegamento ai sistemi di eliminazione dei reflui, telefonia, ecc.).
La fornitura in oggetto della presente gara ha come obiettivo primario la riorganizzazione del Laboratorio Analisi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona allo scopo di migliorare la gestione globale della diagnostica di biochimica clinica, farmacologia, immunometria e marcatori cardiaci nonché della fase preanalitica e post-analitica (conservazione e congelamento), consentendo una maggiore tracciabilità del campione fin dalla fase del prelievo e un maggiore controllo delle fasi pre- e post-analitica.
La soluzione tecnologica proposta dovrà soddisfare i seguenti obiettivi generali indispensabili:
- Incremento degli standard prestazionali organizzativi con il mantenimento o miglioramento delle prestazioni qualitative delle soluzioni attualmente in uso;
- Soluzione che garantisca uniformità tecnologica ed analitica tra LABCR e LABOP;
- Espansione dell’attuale livello di consolidamento/integrazione degli esami di routine ed urgenza attualmente gestito su diverse piattaforme analitiche con strumenti stand-alone, mantenendo adeguati livelli di back-up;
- Riduzione delle non conformità nei processi di identificazione del paziente a partire dalla fase di prelievo;
- Ottimizzazione della fase di check-in delle provette in laboratorio, privilegiando un flusso di lavoro per priorità e affinando le funzionalità di smistamento;
- Gestione completa del percorso del campione e sua tracciabilità in ogni fase;
- Il carico di lavoro dovrà essere espletato mantenendo un TAT intralaboratorio pari a massimo 60 minuti per le urgenze e 120 minuti per la routine anche durante i picchi massimi di lavoro.
- possibilità di collegamento fisico di strumentazioni non inerenti la gara in oggetto (ad es. di sierologia infettiva) secondo un sistema in “catena aperta”.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di:
- Sistemi completi, nuovi di fabbrica e di ultima generazione in numero idoneo a garantire il back- up strumentale per il totale degli esami richiesti;
- Strumentazione, reagenti, calibratori, controlli, relativi materiali di consumo e quanto altro necessario al raggiungimento degli obiettivi sopra citati;
- Servizio di manutenzione e assistenza tecnica ordinaria e straordinaria;
- Aggiornamento tecnologico in corso di fornitura;
- L’interfacciamento (comprendente hardware e software) delle singole apparecchiature ad un Middleware, fornito dalla ditta aggiudicataria, e di questo con il LIS del laboratorio con modalità bidirezionale real-time. Attualmente il LIS del laboratorio è fornito da:
- Dedalus Spa, xxx xx Xxxxxxx 0/X, 00000 Xxxxxxx;
o “Concerto” il programma
o “Pentaweb” / “Labonline” gli interfacciamenti
- Il training di tutto il personale dedicato.
- VEQ per test di immunometria, marcatori cardiaci, biochimica clinica (test urinari), farmacologia di comprovata performance (NEQAS, Qualimedlab).
Carico di lavoro:
Il carico di lavoro complessivo presunto relativamente ai test di biochimica clinica, immunometria e marcatori cardiaci è di circa 2.720.000 esami/anno così distribuiti:
- LABCR: n. 2.120.000 /anno1
- LABOP: n. 600.000 /anno
Il carico di lavoro giornaliero medio previsto per LabCR risulta complessivamente di circa 8.500 prestazioni (range 6.000 – 11.000) intesi come esami refertati (esclusi i test per l’esecuzione delle calibrazioni e del controllo di qualità) e suddivisi secondo le tipologie di esami descritte nell’Allegato 10.
In conformità con gli obiettivi riportati in precedenza saranno valutate con l’attribuzione di un maggior pregio tecnico tutte quelle soluzioni in grado di espandere l’attuale livello di consolidamento degli esami di routine includendo gli analiti opzionali (non obbligatori) riportati in dettaglio nell’Allegato 11.
Al fine di consentire alle ditte concorrenti di formulare la propria offerta, si precisano alcune ulteriori caratteristiche operative ed organizzative del LabCR:
- Frequenza di utilizzo dei sistemi: 365 giorni/anno, 24/24 h;
- Sedute analitiche: 365 giorni/anno;
- Frequenza di esecuzione dei controlli di qualità: quotidiana, due volte al giorno e per due livelli di concentrazione.
I volumi di attività indicati nell’Allegato 10 non tengono conto del materiale necessario per calibrazioni, controlli di qualità, avviamenti strumentali, rerun, diluizioni, che comunque, dovranno essere inclusi nell’offerta prodotta e quantizzati (per ogni singolo test):
- nel 10% della fornitura per i test la cui frequenza è maggiore o uguale a 6000/anno;
- nel 20% della fornitura per i test la cui frequenza è compresa tra 6000/anno e 1000/anno;
- nel 30% della fornitura per i test la cui frequenza è inferiore a 1000/anno.
Tutto il materiale necessario sopra descritto dovrà essere fornito in confezionamenti idonei alla richiesta.
Art. 3 – Durata del servizio
Il contratto, per entrambi i lotti di gara, avrà durata 6 anni (72 mesi) a decorrere dalla data di collaudo definitivo dell’ultimo sistema diagnostico introdotto con facoltà di rinnovo del contratto alla scadenza per ulteriori 2 anni ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, a discrezione dell’Azienda contraente.
La fornitura si intenderà accettata a tutti gli effetti solo dopo l’esito positivo del collaudo dei sistemi analitici costituenti tutta la catena oggetto di fornitura, secondo le modalità disciplinate dall’art. 7 del presente Capitolato speciale di fornitura. Da tale data decorreranno i canoni di locazione e di assistenza tecnica e manutenzione full-risk e la fatturazione relativa all’acquisto dei reagenti e del materiale di consumo.
Resta salvo il diritto di recesso anticipato da parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi o dell’Azienda Socio sanitaria Territoriale di Cremona qualora, alla scadenza dei primi 3 mesi – da considerare come periodo di prova - il servizio risultasse, a giudizio insindacabile dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi o dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, eseguito in maniera incompleta e/o non soddisfacente, prevedendo un preavviso di 15 giorni e fornendo adeguata motivazione. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito, esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. In caso di esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Ai sensi di legge, il contratto non è tacitamente rinnovabile pertanto, si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo l’esercizio della facoltà di rinnovo espresso di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora, per esigenze sopravvenute ed impreviste, non si fosse potuto procedere per tempo alla stipulazione di un nuovo contratto, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria territoriale di Cremona, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Decreto Legislativo n. 50/2016, si riservano la facoltà di prorogare il servizio oggetto del rapporto contrattuale per un periodo non superiore a dodici mesi e, comunque, fino all’espletamento della procedura relativa alla nuova gara d’appalto, senza che la ditta aggiudicataria di ciascun lotto di gara abbia diritto di recesso da tale proroga e alle medesime condizioni in essere a tale data.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona si riservano inoltre di interrompere il servizio, con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio oggetto della presenta gara, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa.
In caso di recesso, scadenza, risoluzione o cessazione per qualunque motivo del contratto, l’appaltatore è tenuto ad assicurare l’esecuzione del servizio sino al nuovo affidamento dello stesso, alle medesime condizioni in essere.
Al termine della fornitura, anche in presenza di nuove aggiudicazioni a favore di altri fornitori o di diverse soluzioni tecniche, l’Impresa fornitrice si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alla Azienda Sanitaria di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell’avvio della nuova fornitura.
Art. 4 – Importo a base di gara
4.1. Lotto 1
Importo complessivo annuale a base d’asta € 1.700.000,00 I.V.A. esclusa, pari ad un importo complessivo di € 10.200.000,00 I.V.A. esclusa per i primi sei anni di vigenza contrattuale. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 1.550,00 I.V.A. esclusa (vedi DUVRI - allegato n. 17).
L’importo presunto relativo all’eventuale periodo di rinnovo contrattuale (2 anni) è pari a € 3.400.000,00 I.V.A. esclusa.
L’importo presunto relativo all’eventuale periodo di proroga contrattuale (12 mesi) è pari a € 1.700.000,00 I.V.A. esclusa.
Si fa presente che, sensi dell’articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto, è pari a € 15.300.000,00 I.V.A. esclusa, calcolato, ai soli fini dell’ottenimento del CIG, tenendo conto:
- della durata del servizio di settantadue mesi, per un importo di € 10.200.000,00;
- dell’eventuale rinnovo per il periodo di 2 anni, per un importo massimo di € 3.400.000,00;
- dell’eventuale proroga per il periodo di 12 mesi, per un importo massimo di € 1.700.000,00;
L'importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 10.200.000,00 (IVA esclusa), corrispondente all’importo presunto del service per il periodo contrattuale di sei anni.
4.2. Lotto 2
Importo complessivo annuale a base d’asta € 1.350.000,00 I.V.A. esclusa (test allegato 10), pari ad un importo complessivo di € 8.100.000,00 I.V.A. esclusa per i primi sei anni di vigenza contrattuale. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00. I.V.A. esclusa (vedi DUVRI - allegato n. 18).
L’importo presunto relativo all’eventuale periodo di rinnovo contrattuale (2 anni) è pari a € 2.700.000,00 I.V.A. esclusa.
L’importo presunto relativo all’eventuale periodo di proroga contrattuale (12 mesi) è pari a € 1.350.000,00 I.V.A. esclusa.
Si fa presente che, sensi dell’articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto, è pari a € 12.430.000,00 I.V.A. esclusa, calcolato, ai soli fini dell’ottenimento del CIG, tenendo conto:
- della durata del servizio di settantadue mesi, per un importo di € 8.100.000,00;
- dell’importo per arredi e lavori di € 280.000,00
- dell’eventuale rinnovo per il periodo di 2 anni, per un importo massimo di € 2.700.000,00;
- dell’eventuale proroga per il periodo di 12 mesi, per un importo massimo di € 1.350.000,00;
L'importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 8.380.000,00 (IVA esclusa), corrispondente all’importo presunto del service per il periodo contrattuale di sei anni e di quello relativo all’esecuzione dei lavori ed agli arredi.
4.3. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona si riservano la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, comprese quelle in diminuzione, ovvero in aumento, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti in sede di offerta. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi o dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona si riservano di apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento dei servizi appaltati, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia. In tal caso l’appaltatore non potrà opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali innovazioni non alterino oggettivamente gli oneri ed il contenuto economico delle prestazioni oggetto della gara.
Non saranno accettate offerte superiori all’importo posto a base d’asta.
Art. 5 – Caratteristiche della fornitura
Art. 5.1 – Caratteristiche della fornitura Lotto 1 (Lodi)
A) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, Area Prelievi del Laboratorio Centrale e dello Spoke.
La proposta organizzativa dovrà prevedere, per ognuno dei due ospedali, uno o più sistemi automatizzati di tipo stand-alone dedicati al punto prelievi principale del Laboratorio Centrale ed al punto prelievi principale dello Spoke. Ogni sistema automatizzato deve diminuire le non conformità in fase di prelievo intese come identificate nelle linee guida CLSI Auto 12 – A. A titolo di esempio: errata identificazione del paziente, utilizzo di contenitore non idoneo, scambio di provette/paziente, mancanza dei tubi di prelievo, presenza di provette anonime o prive di etichette, distacco o dimenticanza di etichettatura, etichette attaccate capovolte, storte o illeggibili, ecc..
Ogni sistema automatizzato dovrà essere posizionato all’interno degli attuali locali dedicati nelle due sale prelievi, come da planimetrie allegate (Planimetria Area Prelievi Lodi – Area di Intervento Verde; Planimetria Area Prelievi Codogno – Area di Intervento Arancione).
I sistemi all’interno dell’organizzazione della sala prelievi dovranno garantire le seguenti attività e funzionalità:
- Sistemi completamente automatici in grado di gestire ognuno almeno 200 pazienti/ora con una media di 4 provette per paziente;
- Essere in grado di gestire contemporaneamente almeno otto tipi diversi di provette da prelievo;
- Possibilità di stampare etichette aggiuntive per contenitori particolari (tamponi, feci, ecc. );
- Il contenitore paziente deve essere in grado di accogliere sia le provette etichettate che le eventuali etichette aggiuntive;
- Avere un interfacciamento hardware e software bidirezionale con il LIS del Laboratorio.
B) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, Area Accettazione (solo per il Laboratorio Centrale di Lodi).
La proposta organizzativa dovrà prevedere uno o più sistemi automatizzati di tipo stand-alone come front-end del laboratorio per la registrazione immediata dell’arrivo dei campioni (check- in).
I sistemi devono essere autonomi e indipendenti da qualsiasi connessione alla strumentazione analitica e devono garantire una produttività complessiva di sorting, decapping, e check-in di almeno 1.000 provette/ora.
I sistemi automatizzati dovranno essere posizionati all’interno degli attuali locali dedicati all’accettazione, come da planimetria allegata (Planimetria Laboratorio Centrale) nell’area Preanalitica Front End (Area di intervento BLU).
L’organizzazione pre-analitica dovrà eseguire le seguenti attività:
- Capacità di gestire contemporaneamente tutte le matrici biologiche afferenti al laboratorio in provette da 13 - 16 mm di diametro e 75 - 100 mm d’altezza;
- Check-in e verifica di conformità tramite lettura del codice a barre della provetta;
- Smistamento delle provette in rack strumentali con regole impostabili dall’operatore;
- Collegamento bidirezionale con il LIS del laboratorio. Il collegamento dovrà gestire le informazioni di presa in carico dei campioni dopo il “trasferimento” digitale da parte dei reparti e garantire la possibilità di forzare lo stato delle richieste sul LIS (NoemaLife) ancora non trasferite (ma delle quali è arrivato il campione al laboratorio), dallo stato di “Accettata” allo stato di “Trasferita” .
C) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, Automazione Integrata Area Siero (solo Laboratorio Centrale di Lodi).
La proposta organizzativa dovrà prevedere un sistema automatizzato di gestione pre e post analitica del campione con collegamento fisico ed informatico agli analizzatori dell’area siero e con una produttività di almeno 600 provette/ora.
Il sistema automatizzato dovrà essere posizionato all’interno degli attuali locali dedicati al CoreLab. Gli spazi dovranno essere organizzati come da planimetria allegata (Planimetria Laboratorio Centrale): Area CoreLab Area Siero (Area di intervento Rossa).
L’organizzazione dell’area siero automatizzata dovrà eseguire le seguenti attività:
- Unico punto di ingresso dei campioni;
- Check-in di area con verifica di conformità;
- Centrifugazione automatizzata con almeno due centrifughe automatiche in linea;
- Stappatura selettiva dei campioni;
- Unità dedicata al solo sorting di provette primarie destinata ad aree analitiche non collegate al sistema di automazione;
- Gestione post-analitica automatizzata con ritappatura del campione, stoccaggio refrigerato (2-10°C) e mappatura;
- Collegamento bidirezionale con il LIS del laboratorio.
Tutte le funzioni e attività precedentemente descritte dovranno essere consolidate su un'unica piattaforma fisicamente collegata.
D) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, Strumentazione del Laboratorio Centrale e dello Spoke.
La proposta strumentale dovrà prevedere, per ognuno dei due ospedali, due o più analizzatori di chimica clinica e due o più analizzatori di immunometria fisicamente collegati all’automazione integrata sopra descritta nel caso del Laboratorio Centrale, e stand alone nello Spoke; in quest’ ultimo caso gli analizzatori dovranno comunque essere integrati per via
informatica tramite il Middleware. Gli analizzatori dovranno essere completamente automatici, ad accesso random e con caricamento in continuo dei campioni per la gestione ottimizzata della routine e dell’urgenza.
La soluzione proposta dovrà possedere anche le seguenti caratteristiche:
- Ogni analizzatore dovrà avere la possibilità di essere caricato anche fronte macchina;
- Avere la gestione del controllo di qualità in tempo reale;
- Avere la possibilità di reflex test e re-run sulla base di regole configurabili dall’utilizzatore.
In particolare per gli analizzatori di chimica clinica:
- Esecuzione dei test in fotometria, immunoturbidimetria e potenziometria (ISE: Na, K, Cl);
- Numero di metodi in linea per ogni analizzatore minimo 50 (ISE escluso);
- Analizzatori per il Laboratorio Centrale di Lodi: produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 3.600 test/ora;
- Analizzatori per lo Spoke di Codogno: produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 1.000 test/ora;
- Rerun automatico per risultati fuori range con possibilità di pre/post-diluizione e post- concentrazione dei campioni secondo parametri configurabili;
- Misurazione degli indici del siero (emolisi, ittero, torbidità) inviabili al Middleware per eventuali commenti in fase di validazione.
In particolare per gli analizzatori di immunometria:
- Esecuzione dei test in chemiluminescenza;
- Numero di metodi in linea per ogni analizzatore minimo 24;
- Laboratorio Centrale di Lodi: produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 600 test/ora;
- Spoke di Codogno: produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 100 test/ora.
E) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, della qualità dei reattivi offerti.
L’aggiudicatario dovrà fornire tutte le schede tecniche dei reagenti proposti in gara corredate dalle relative certificazioni.
Il concorrente deve essere produttore diretto di almeno il 70% dei reagenti inseriti nell’offerta tecnica.
Gli analiti non obbligatori elencati nell’Allegato 2 “Test non obbligatori” possono essere forniti anche su strumentazione automatica stand-alone (non collegata al sistema di automazione integrata area siero). Si precisa che tale strumentazione può derogare alle caratteristiche di minima di cui al punto D, purché non operi con tecnologia in micropiastra.
Gli analizzatori proposti dovranno utilizzare reagenti in grado di:
- Utilizzare metodi e reattivi standardizzati secondo le più recenti raccomandazioni internazionali;
- Garantire una tecnologia collaudata con risultati di elevata accuratezza e precisione;
- Consentire una distribuzione razionale tra gli analizzatori dei test offerti seguendo logiche di efficienza e garantendo adeguato livello di backup;
- Garantire l’identificazione positiva dei reagenti tramite barcode o tecnologia equivalente e il loro mantenimento a bordo in condizioni idonee per l’ottimizzazione della loro stabilità;
- Consentire il posizionamento random della maggior parte dei reagenti.
F) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, dell’assistenza tecnica Il servizio deve garantire:
- Assistenza tecnica di tipo full-risk (tutto incluso), senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, di tutto il sistema offerto in service, comprese le strumentazioni fornite a corredo e l’interfacciamento informatico al LIS;
- Intervento tecnico per guasto di qualsiasi natura di un dispositivo e/o blocco strumentale: entro al massimo 8 ore lavorative (dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al sabato) dalla chiamata, esclusi festivi;
- Servizio di supporto “Hot line” in grado di supportare hardware e software dell’intera soluzione proposta, operativo dal lunedì al sabato;
- Servizio di assistenza telematica da remoto;
- Piano di manutenzioni preventive che prevedano almeno due interventi all’anno per strumento.
G) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, del gestionale informatico. Sia il Laboratorio Centrale di Lodi che lo Spoke di Codogno, dovranno essere dotati di un gestionale informatico (Middleware) collegato al LIS del laboratorio al quale facciano riferimento tutti gli analizzatori offerti, per una gestione congiunta della validazione tecnica dei risultati e della gestione complessiva del processo analitico.
Il Sistema Informatico richiesto dovrà possedere le seguenti caratteristiche, valide sia per il Laboratorio Centrale che per lo Spoke:
- Fornitura di un’architettura hardware e software per la validazione tecnica dei dati e la tracciabilità analitica del processo;
- Connessione bidirezionale con il LIS per tutta la soluzione offerta;
- Possibilità di registrare e rendere disponibile informazioni su Data, Ora e Fonte del Check- in;
- Almeno 2 postazioni di lavoro per il Laboratorio Centrale e 1 postazione per lo Spoke;
- Garantire la completa tracciabilità delle provette e la mappatura dei campioni archiviati (nel Laboratorio Centrale);
- Gestione dei Controlli di Qualità in real-time;
- Esportazione automatica dei dati del CQI.
H) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, di un sistema per la gestione informatizzata del magazzino.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire una soluzione integrata (hardware, software e formazione) in grado di ottimizzare la gestione informatizzata del magazzino prodotti. In particolare questo dovrà gestire:
- Libreria prodotti;
- Carico e scarico merce;
- Gestione livelli sottoscorta;
- Stampa buono d’ordine;
- Statistica periodica dei consumi.
I) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, di un sistema per il monitoraggio della temperatura dei frigoriferi.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire una soluzione per il monitoraggio in continuo ed a lungo termine della temperatura dei frigoriferi destinati allo stoccaggio dei reattivi (sede Laboratorio Centrale 8 frigoriferi; sede Spoke 4 frigoriferi).
J) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, di una VEQ per il monitoraggio dei test non contemplati nella VEQ Lombardia.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire almeno 1 VEQ nazionale per il monitoraggio dei test non contemplati nella VEQ Lombardia.
Art. 5.2 – Caratteristiche della fornitura Lotto 2 (Cremona)
A) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, Centri Prelievo LABCR e LABOP.
La proposta organizzativa dovrà prevedere uno o più sistemi automatizzati di tipo stand-alone dedicati ai Centri prelievo del LABCR e del LABOP.
Ogni sistema automatizzato dovrà essere posizionato all’interno degli attuali locali dedicati di seguito elencati:
- Punto Prelievi LABCR (Area di intervento Viola)
- Punto prelievi Ambulatorio via Dante
- Punto prelievi Robbiani di Soresina*
- Punto Prelievi del LABOP.
I sistemi all’interno dell’organizzazione della sala prelievi dovranno garantire le seguenti attività e funzionalità:
- Sistemi completamente automatici in grado di gestire ognuno almeno 40 pazienti/ora con una media di 4 provette per paziente;
- Essere in grado di gestire contemporaneamente almeno otto tipi diversi di provette da prelievo;
- Possibilità di stampare etichette aggiuntive per contenitori particolari (tamponi, feci, ecc. );
- Il contenitore paziente, se previsto, deve essere in grado di accogliere sia le provette etichettate che le eventuali etichette aggiuntive; in caso di strumenti nel box prelievo dovrà essere possibile la stampa di tutte le etichette previste
- Avere un interfacciamento hardware e software bidirezionale con il LIS del Laboratorio.
*Al Punto prelievi del Nuovo Robbiani di Soresina deve essere prevista la fornitura di una centrifuga da laboratorio per la centrifugazione preventiva dei campioni al fine di evitare errori preanalitici.
B) Caratteristiche indispensabili, pena inammissibilità dell’offerta, Area Accettazione (LABCR e LABOP).
La proposta organizzativa dovrà prevedere uno o più sistemi automatizzati come front-end del laboratorio per la registrazione immediata dell’arrivo dei campioni (check-in o preparazione del “cestello” per l’invio all’altro presidio).
I sistemi automatizzati potranno essere differenti per i due presidi, considerando il carico di lavoro di ciascuno e dovranno eseguire le seguenti attività:
- Capacità di gestire contemporaneamente tutte le matrici biologiche afferenti al laboratorio in provette da 13 - 16 mm di diametro e 75 - 100 mm d’altezza;
- Smistamento delle provette con regole impostabili dall’operatore (indispensabile solo per LABCR);
- Collegamento bidirezionale con il LIS del laboratorio/middleware offerto. Il collegamento dovrà gestire le informazioni di presa in carico dei campioni dopo il “trasferimento” digitale da parte dei reparti e garantire la tracciabilità anche delle provette che devono essere inviate all’altro presidio SENZA CHECK-IN (preparazione di un “cestello” informatico).
- Centrifughe integrate/stand alone
C) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, Automazione Integrata Area Siero (solo LABCR).
La proposta organizzativa dovrà prevedere un sistema automatizzato di gestione pre e post analitica del campione con collegamento fisico ed informatico agli analizzatori dell’area siero e con una produttività di almeno 600 provette/ora.
Il sistema automatizzato dovrà essere posizionato all’interno dei locali destinati al CoreLab. Gli spazi dovranno essere organizzati come da planimetria allegata (Planimetria LABCR): Area CoreLab Area Siero (Area di intervento Rosa).
L’organizzazione dell’area siero automatizzata dovrà eseguire le seguenti attività:
- Unico punto di ingresso dei campioni;
- Check-in di area con verifica di conformità;
- Centrifughe integrate fisicamente nella soluzione proposta; garanzia di massima automazione e minima operatività degli operatori;
- Centrifugazione automatizzata dei campioni destinati ad aree analitiche diverse da quella in oggetto di gara, su centrifuga dedicata integrata nella preanalitica;
- Centrifugazione automatizzata dei campioni dell’area analitica oggetto di gara, su due centrifughe dedicate integrate (distinte dal punto precedente);
- Stappatura selettiva dei campioni;
- Unità dedicata al solo sorting di provette primarie destinata ad aree analitiche non collegate
al sistema di automazione (punto 4);
- Gestione post-analitica automatizzata con ritappatura del campione, stoccaggio refrigerato (2 - 10°C) e mappatura;
- Possibilità di aliquotare siero per il congelamento, la spedizione o per l’utilizzo di una sieroteca con etichettatura delle provette figlie;
- Collegamento bidirezionale con il LIS del laboratorio mediante middleware.
Tutte le funzioni e attività precedentemente descritte dovranno essere consolidate su un'unica piattaforma fisicamente collegata.
D) Caratteristiche indispensabili, pena inammissibilità dell’offerta, Strumentazione LABCR e LABOP.
La proposta strumentale dovrà prevedere:
- per LABCR: due o più analizzatori di chimica clinica, due o più analizzatori di immunometria fisicamente collegati all’automazione integrata sopra descritta. Gli analizzatori di chimica clinica ed immunometria potranno essere sia distinti che integrati in un unico strumento.
- per LABOP: due o più analizzatori di chimica clinica, due o più analizzatori di immunometria stand alone. Gli analizzatori di chimica clinica ed immunometria potranno essere sia distinti che integrati in un unico strumento.
In ogni caso gli analizzatori dovranno comunque essere integrati per via informatica tramite il Middleware. Gli analizzatori dovranno essere completamente automatici, ad accesso random e con caricamento in continuo dei campioni per la gestione ottimizzata della routine e dell’urgenza. Si ribadisce la necessità per il LABCR di collegare anche altre strumentazioni come indicato al punto 8.
La soluzione proposta dovrà possedere anche le seguenti caratteristiche:
Ogni analizzatore dovrà avere la possibilità di essere caricato anche fronte macchina; Avere la gestione del controllo di qualità in tempo reale;
Avere la possibilità di reflex test e re-run sulla base di regole configurabili dall’utilizzatore.
In particolare per gli analizzatori di chimica clinica:
- Esecuzione dei test in fotometria, immunoturbidimetria e potenziometria (ISE: Na, K, Cl);
- possibilità di gestione di metodiche libere (sistema aperto);
- Analizzatori per LABCR: produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 3.600 test/ora;
- Analizzatori per LABOP: produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 1.000 test/ora;
- Rerun automatico per risultati fuori range con possibilità di pre/post-diluizione e post- concentrazione dei campioni secondo parametri configurabili;
- Misurazione degli indici del siero (emolisi, ittero, torbidità) inviabili al Middleware per eventuali commenti in fase di validazione.
- numero di reagenti accessori (es. diluenti) che occupano le posizioni reagente inferiore al 8
-10% delle posizioni totali.
In particolare per gli analizzatori di immunometria (LABCR)/cardiaci (LABCR e LABPOP):
- Esecuzione dei test in chemiluminescenza;
- Numero di metodi in linea per ogni analizzatore minimo 24;
- produttività analitica complessiva della soluzione offerta non inferiore a 400 test/ora
E) Caratteristiche indispensabili, pena inammissibilità dell’offerta, della qualità dei reattivi offerti.
Il concorrente deve essere produttore diretto di almeno il 70% dei reagenti inserti nell’offerta tecnica.
Gli analizzatori proposti dovranno utilizzare reagenti in grado di:
- Utilizzare metodi e reattivi standardizzati secondo le più recenti raccomandazioni
internazionali;
- Garantire una tecnologia collaudata con risultati di elevata accuratezza e precisione;
- Consentire una distribuzione razionale tra gli analizzatori dei test offerti seguendo logiche di efficienza e garantendo adeguato livello di backup;
- Garantire l’identificazione positiva dei reagenti tramite barcode o tecnologia equivalente e il loro mantenimento a bordo in condizioni idonee per l’ottimizzazione della loro stabilità;
- Consentire il posizionamento random della maggior parte dei reagenti;
- Tipologia di confezionamento idonea alle quantità previste per tutti i reagenti.
F) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, dell’assistenza tecnica.
Il servizio deve garantire:
- Assistenza tecnica di tipo full-risk (tutto incluso), senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda Ospedaliera, di tutto il sistema offerto in service, comprese le strumentazioni fornite a corredo e l’interfacciamento informatico al LIS;
- Intervento tecnico per guasto di qualsiasi natura di un dispositivo e/o blocco strumentale: entro al massimo 8 ore lavorative (dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al sabato) dalla chiamata, esclusi festivi;
- Servizio di supporto “Hot line” in grado di supportare hardware e software dell’intera soluzione proposta, operativo dal lunedì al sabato;
- Servizio di assistenza telematica da remoto;
- Piano di manutenzioni preventive che prevedano almeno due interventi all’anno per strumento.
G) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, del gestionale informatico. Sia LABCR sia LABOP, dovranno essere dotati di un gestionale informatico (Middleware) collegato al LIS del laboratorio al quale facciano riferimento tutti gli analizzatori offerti, per una gestione congiunta della validazione tecnica dei risultati e della gestione complessiva del processo analitico.
Il Sistema Informatico richiesto dovrà possedere le seguenti caratteristiche, valide sia per il LABCR che per il LABOP:
- Fornitura di un’architettura hardware e software per la validazione tecnica dei dati e la tracciabilità analitica del processo;
- Connessione bidirezionale con il LIS per tutta la soluzione offerta;
- Possibilità di registrare e rendere disponibile informazioni su Data, Ora e Fonte del Check- in;
- Almeno 2 postazioni di lavoro per il LABCR e 1 postazione per il LABOP;
- Garantire la completa tracciabilità delle provette e la mappatura dei campioni archiviati (LABCR);
- Gestione dei Controlli di Qualità in real-time;
- Esportazione automatica dei dati del CQI.
- Possibilità per operatori del laboratorio e/o per la Softwarehouse di impostare regole di validazione o test di congruenza per la gestione “intelligente” del campione
- Possibilità di blocco di campioni che devono effettuare un re-run secondo le regole preimpostate
H) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, di un sistema per la gestione del magazzino.
La ditta aggiudicataria dovrà organizzare gli spazi necessari per stoccaggio a temperatura ambiente e refrigerata dei reagenti e materiali accessori, prevedendo i necessari supporti e frigoriferi. Inoltre, dovrà fornire una soluzione integrata (hardware, software e formazione) in grado di ottimizzare la gestione informatizzata del magazzino relativamente ai prodotti inerenti i test oggetto di gara. In particolare questo dovrà gestire:
- Libreria prodotti;
- Carico e scarico merce;
- Gestione livelli sottoscorta;
- Stampa buono d’ordine;
- Statistica periodica dei consumi.
I) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, di frigoriferi e congelatori per lo stoccaggio post-analitico dei campioni.
- N. 3 congelatori a -80°C
- N. 2 congelatori a -30°C
- N. 4 frigoriferi a 2-8°C con cella a -20°C
J) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, di un sistema per il monitoraggio della temperatura dei frigoriferi.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire una soluzione per il monitoraggio in continuo ed a lungo termine della temperatura dei frigoriferi destinati allo stoccaggio dei reattivi e all’idonea conservazione dei campioni biologici.
K) Caratteristiche di minima, pena inammissibilità dell’offerta, di una VEQ per i test immunometrici presenti sull’Allegato 10 al Capitolato Speciale di gara.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire almeno 1 VEQ nazionale per il monitoraggio dei test immunometrici non contemplati nella VEQ Lombardia e specificati nell’allegato 1BIS.
Art. 6 – Lavori per adeguamento ambienti
Art. 6.1 – Lavori per adeguamento ambienti (solo Laboratorio centrale di Lodi) – lotto 1
Nelle stanze del Presidio Ospedaliero di Lodi, qualificate quale “Aree di intervento” sulle planimetrie, adibite al sito operativo la ditta aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure per permettere l’accoglienza delle apparecchiature, considerando sia l’attività di routine sia quella in urgenza, durante la quale vengono eseguite analisi anche differenti da quelle considerate nel presente capitolato ma che logisticamente dovranno essere attigue al Core-Lab.
Le esigenze di adeguamento degli impianti (elettrico, idraulico, rete informatica, scarichi, in sonorizzazione, depurazione acqua, ecc.), dovranno essere considerate dalla ditta aggiudicataria che eseguirà direttamente i lavori sostenendone i costi di progettazione, esecuzione, collaudo e certificazione, previa l’acquisizione dell’assenso del’Unità Operativa Gestione Servizi Tecnico Patrimoniale e del Direttore del Laboratorio.
Nel progetto si dovrà precisare il cronoprogramma specificando le fasi intermedie di realizzazione, durante le quali dovrà essere garantita l’operatività di apparecchiature differenti (preesistenti e sostitutive).
Art. 6.2 – Lavori per adeguamento ambienti (solo Laboratorio POC) – lotto 2
Nelle stanze adibite al nuovo sito operativo la ditta aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure per permettere l’accoglienza delle apparecchiature, considerando sia l’attività di routine sia quella in urgenza, durante la quale vengono eseguite analisi anche differenti da quelle considerate nel presente capitolato ma che logisticamente dovranno essere attigue al Core-Lab.
Le esigenze di impianti (elettrico, idraulico, rete informatica, scarichi, insonorizzazione, depurazione acqua) dovranno essere prese in considerazione dalla ditta aggiudicataria che eseguirà i lavori in collaborazione con l’ufficio tecnico e con il Direttore del Laboratorio.
Nel progetto si dovranno anche chiarire le tempistiche e dare risalto alle fasi intermedie di realizzazione, con la coesistenza di molte apparecchiature differenti.
Dovranno essere dettagliati:
- spazi dedicati alle attività di routine ed urgenza che garantiscano la continuità operativa adeguata
- tempi di realizzazione ed analisi intermedia dell’avanzamento dei lavori
- contiguità delle strumentazioni necessarie alla diagnostica d’urgenza rispetto all’area di consolidamento.
I locali da adeguare al fine dell’installazione delle nuove apparecchiature si trovano al piano terra del monoblocco ospedaliero e, precisamente, nei corpi A, B e C.
Nella planimetria allegata sono state individuate tre aree di intervento:
AREA 1 attualmente adibita a preanalitica che, dopo l’intervento in oggetto, sarà trasformata in due studi/uffici di cui uno con annesso servizio igienico;
AREA 2 attualmente adibita a studi/uffici e che, dopo l’intervento in oggetto, sarà trasformata in preanalitica;
AREA 3 attualmente adibita alle apparecchiature della biochimica e che, dopo l’intervento in oggetto, sarà trasformata nel nuovo spazio dove saranno collocate le nuove apparecchiature “in linea”
L’AREA 3 comprende anche il corridoio. Infatti la ristrutturazione dell’area prevede la realizzazione di un unico ambiente con abbattimento delle pareti divisorie per consentire la realizzazione di un unico locale lungo circa venti metri, idoneo all’installazione di apparecchiature in linea.
Per rendere funzionale e funzionante la catena di apparecchiature potrebbe essere necessario anche l’abbattimento delle pareti divisorie tra i locali interessati dall’intervento ed il corridoio, mentre invece si dovrà tener conto della imprescindibile presenza delle colonne portanti in calcestruzzo armato.
La sezione del corridoio, eventualmente utilizzato per l’accesso degli operatori alle “stazioni” della catena, non potrà essere utilizzata per posizionare armadi o attrezzature.
Dovrà essere sempre libera da qualsiasi ostacolo ed impedimento, per una larghezza minima di 2 metri, in quanto costituisce il percorso per l’evacuazione delle persone in caso di emergenza incendio.
Le ditte offerenti dovranno presentare un progetto di fattibilità comprendente:
- planimetrie con stato attuale, intermedio e futuro
- computo metrico estimativo dei lavori, suddiviso per le tre aree, comprensivo anche della parte arredi
- crono programma dei lavori con tutte le fasi degli interventi compreso gli interventi provvisori necessari al momentaneo trasferimento e/o riposizionamento delle apparecchiature per permettere il regolare svolgimento dell’attività durante tutto il periodo dei lavori
Dovranno essere contemplate nei punti sopracitati tutte le opere di natura edile, impiantistica elettrica, idraulica e di condizionamento necessarie sia per le soluzioni temporanee che per la soluzione definitiva.
Le ditte offerenti potranno anche prevedere ulteriori lavori di miglioria, oltre a quelli strettamente necessari a quanto richiesto dal presente capitolato per la ristrutturazione degli ambienti, sia per la parte edile, sia per la parte impiantistica (sostituzione dei serramenti, porte ad accesso controllato, ecc.)
A titolo informativo si specifica quanto segue:
- attualmente tutte le dorsali impiantistiche sono posizionate nel controsoffitto del corridoio;
- il piano sottostante i locali interessati ai lavori è il piano interrato con presenza con la possibilità quindi di posare a soffitto scarichi, alimentazioni acqua, etc.
- l’altezza dei locali interessati ai lavori è di m. 3,20
- il sovraccarico accidentale del solaio è di 400 kg/mq
La ristrutturazione dovrà prevedere:
- l’adeguamento/integrazione degli impianti di raffrescamento per il conseguimento di condizioni microclimatiche conformi alla vigente normativa in materia di luoghi di lavoro;
- l’adeguamento/integrazione degli impianti elettrici per assicurare il rispetto delle norme CEI e la garanzia di continuità di funzionamento in caso di black-out. In merito l’Azienda Sanitaria mette a disposizione al quadro di reparto linee elettriche sia derivate da gruppo elettrogeno sia da gruppo di continuità;
- la sostituzione dell’impianto di illuminazione per il conseguimento di una illuminazione conforme agli standard ed alle norme previste per gli ambienti di lavoro;
- la produzione di acqua demineralizzata per il funzionamento delle apparecchiature
- la fornitura e installazione degli arredi necessari sia per la parte laboratorio sia per la zona studi medici.
Sarà cura della ditta aggiudicataria l’esecuzione del progetto esecutivo delle opere strutturali ed impiantistiche in conformità a quanto previsto nel progetto si fattibilità allegato all’offerta.
Art. 7 - Modalità' e tempi di consegna, installazione e collaudo della strumentazione
La consegna e l’installazione delle apparecchiature e relativi accessori costituenti i sistemi analitici oggetto della presente gara dovranno essere effettuate, fatti salvi diversi accordi con il Responsabile del Laboratorio destinatario della fornitura, a cura della ditta aggiudicataria, entro 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data di stipulazione dei rispettivi contratti, salva la facoltà dell’Azienda Socio Sanitaria di procedere alla consegna anticipata del servizio sussistendo le condizioni di cui all’art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. n. 50/2016.
Le operazioni di taratura e calibrazione, di inserimento delle metodiche e di collaudo dei sistemi analitici dovranno essere effettuate sui luoghi di installazione entro 30 giorni consecutivi dalla consegna delle apparecchiature, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria. Le prove sugli analizzatori hanno lo scopo di verificare, nelle reali condizioni ambientali, il regolare funzionamento delle attrezzature e dei sistemi installati. Al termine delle suddette operazioni le Aziende Socio Sanitarie, su apposito modulo, stileranno un verbale di collaudo, sottoscritto dal Responsabile del Laboratorio utilizzatore, dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda Socio sanitaria e da un rappresentante della ditta aggiudicataria della fornitura.
Nella fase di installazione, di messa in funzione e sino al collaudo con esito positivo la ditta aggiudicataria si impegna a fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale diagnostico e di consumo necessario alla definitiva messa a punto di tutte le metodiche sulle strumentazioni fornite, nonché all'ottimizzazione dell'attività analitica in relazione all'organizzazione del lavoro.
All'atto della consegna delle apparecchiature la ditta aggiudicataria dovrà presentarsi munita della seguente documentazione:
1. Documento di Trasporto o documento equivalente;
2. I manuali d’uso relativi a: strumentazione, accessori, reagenti, calibratori, controlli ed altro materiale consumabile, redatti in lingua italiana, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. Qualsiasi unità di misura adottata dai sistemi analitici proposti dovrà essere riconosciuta in Italia;
3. Certificazione di rispondenza alle norme CEI o IEC 1010;
4. Certificazione di possesso del marchio CE su ogni apparecchio oggetto di fornitura, comprese le apparecchiature accessorie.
La ditta aggiudicataria entro 20 giorni dalla scadenza del termine di consegna dovrà fornire all’Ufficio Tecnico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona ed ai Professionisti individuati, i Disegni Esecutivi necessari per le installazioni dei sistemi analitici offerti.
Nell'ipotesi in cui la ditta aggiudicataria non provveda alla consegna delle apparecchiature offerte in gara il contratto si intende risolto di diritto, con le modalità specificate all’articolo 29 del presente Capitolato. Si considera mancata consegna anche il ritardo nella consegna, prolungato per più di 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini sopra previsti ovvero ai termini più ridotti indicati dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta.
L'installazione e la messa in funzione dei sistemi offerti da parte della ditta aggiudicataria dovranno avvenire sotto la supervisione del Servizio Tecnico della Azienda Socio Sanitaria, nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
La ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed a evitare danni a beni pubblici o privati.
Alla ditta aggiudicataria farà carico anche l'onere del trasporto delle apparecchiature fino al luogo dell'installazione con i relativi collegamenti elettrici ed eventuali altri collegamenti tecnologici necessari al loro funzionamento al posto di attacco indicato dalla Struttura Tecnico Patrimoniale delle Aziende Sanitarie, l’asportazione del materiale residuo, nonché la rimozione degli imballaggi delle apparecchiature rimasti in loco al termine dei lavori.
Restano a carico del Fornitore gli eventuali lavori edili, gli adeguamenti impiantistici, le canalizzazioni e tutti gli ulteriori interventi da realizzarsi ai fini dell’installazione dei sistemi analitici proposti.
L'addestramento del personale, sempre a carico della ditta aggiudicataria, dovrà essere concordato con il Responsabile del Laboratorio destinatario della fornitura.
Le apparecchiature oggetto di fornitura resteranno di proprietà della ditta aggiudicataria e dovranno essere restituite alla stessa immediatamente dopo la conclusione dei contratti.
Art. 8 – Periodo di prova
Le Aziende Socio Sanitarie si riservano un congruo periodo di prova di 90 (novanta) giorni consecutivi, decorrenti dall’avvenuto collaudo con esito positivo dei sistemi analitici oggetto di fornitura, al fine di accertare la rispondenza delle apparecchiature, dei reagenti e dei relativi materiali di consumo a quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta nonché la buona qualità delle metodiche, dei prodotti e della strumentazione forniti. Tale periodo decorrerà dalla data in cui gli strumenti saranno funzionanti, come riconosciuto dal verbale di presa in carico della Struttura di Ingegneria Clinica.
Terminato tale periodo di prova, il Laboratorio Analisi di ciascuna Azienda Socio Sanitaria eseguirà il test-run delle macchine atto a verificare:
- precisione;
- accuratezza;
- operatività (test continuo);
- consumi effettivi.
Superato il suddetto test i sistemi analitici saranno considerati, a tutti gli effetti, idonei ed operativi e verrà confermata l’aggiudicazione.
Nel caso di esito negativo della prova le Aziende Socio Sanitarie si riservano la facoltà di concordare una ulteriore definitiva ripetizione per un periodo massimo di ulteriori tre mesi.
Nell'ipotesi di nuovo esito negativo le Aziende Socio Sanitarie hanno facoltà di revoca del contratto per inadempimento, nel rispetto delle modalità disciplinate dell’art. 29 del presente Capitolato.
Nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari, effettuate durante il periodo di prova ed in ogni caso dopo l'avvenuto collaudo.
Qualora l’esito negativo della prova sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta aggiudicataria nei documenti di gara, le Aziende Socio Sanitarie tratterranno immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato.
Conseguentemente, con analoga procedura, si provvederà a favore della seconda Ditta migliore offerente in graduatoria.
In caso di contestazioni, le verifiche saranno effettuate in contraddittorio con la Ditta fornitrice.
Art. 9 – Formazione ed istruzione del personale
La Ditta aggiudicataria, deve garantire l’assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario per l’istruzione e l’aggiornamento del personale in loco, al fine di far acquisire agli operatori ogni tecnica necessaria per il corretto uso delle apparecchiature oggetto di fornitura nella fase di installazione, collaudo ed avvio.
La Ditta dovrà, inoltre, prevedere ulteriori corsi di formazione in caso di aggiornamento tecnico dei sistemi analitici forniti ovvero di avvicendamento del personale utilizzatore.
E’ richiesta l’organizzazione, per ognuno dei centri destinatari della fornitura, di corsi di istruzione ed addestramento per tutto il personale dedicato, al momento dell’installazione, dopo 4-6 mesi e dopo 12-18 mesi dall’installazione delle apparecchiature ed in occasione di inserimento di nuove metodiche o di nuova release del software di gestione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Responsabile del Laboratorio.
Art. 10 - Assistenza tecnica e manutenzione preventiva e correttiva
La fornitura dei sistemi analitici completi oggetto del presente Capitolato comprende la manutenzione preventiva e la manutenzione correttiva full risk delle apparecchiature offerte e dei relativi accessori.
La Ditta fornitrice dovrà provvedere alla sostituzione di tutte le parti difettose sia per fabbricazione che per naturale usura.
Il contratto comprende inoltre la fornitura di tutti i componenti e ricambi necessari per il funzionamento delle attrezzature, comprese le parti consumabili.
La manutenzione preventiva (ordinaria) comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i controlli di sicurezza, regolazione, lubrificazione, calibrazione, la sostituzione di eventuali parti difettose e tutti gli interventi rientranti nella manutenzione generale delle apparecchiature nella configurazione fornita.
La manutenzione correttiva (straordinaria) su chiamata comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la riparazione e/o sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant’altro componga le apparecchiature nella configurazione fornita che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene, per usura naturale o guasto accidentale.
La manutenzione preventiva (manutenzione ordinaria) e correttiva full risk (manutenzione straordinaria) dovrà essere eseguita da personale tecnico specializzato, dotato della necessaria esperienza per la risoluzione dei problemi specifici dell’intervento.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di assistenza e manutenzione correttiva per 5 giorni la settimana, dal lunedì alle 8.00 al venerdì alle ore 17.00, ed il supporto dell’assistenza telefonica (hot-line) per 6 giorni la settimana (dal lunedì al sabato compreso).
Gli interventi tecnici necessari a ripristinare il corretto funzionamento delle apparecchiature dovranno essere assicurati entro 24 ore solari e consecutive dalla chiamata, esclusi festivi. Le apparecchiature dovranno essere rimesse in funzione entro 48 ore solari consecutive, successive al primo intervento tecnico derivante dalla chiamata, con la risoluzione del guasto o, in caso di impossibilità a ripristinare il corretto funzionamento delle apparecchiature, con la fornitura un elemento sostitutivo di pari qualità per tutto il tempo necessario alla riparazione (“muletto”) per un massimo di 30 giorni lavorativi oppure una apparecchiatura nuova definitivamente sostitutiva di quella guasta, purché in possesso di caratteristiche/funzionalità identiche o migliorative di quella sostituita. Al riguardo la rispondenza tecnica delle macchine sostitutive rispetto a quelle oggetto di aggiudicazione verrà attestata a giudizio insindacabile del personale tecnico/sanitario dell’Azienda Sanitaria.
Nel caso in cui la Ditta fornitrice non avesse a disposizione apparecchiature sostitutive è tenuta a garantire, a proprie spese, l’esecuzione degli esami necessari presso centri accreditati, secondo i termini previsti dai protocolli dell’ Azienda Sanitaria e secondo le modalità di trasporto previste dalla normativa vigente.
Qualora, dopo l’esecuzione dell’intervento, si dovesse ripresentare lo stesso tipo di guasto o lo strumento non dovesse funzionare per almeno un giorno lavorativo, il guasto non sarà considerato risolto e, pertanto, non si darà luogo all’apertura di un nuovo intervento.
Il Fornitore dovrà pertanto indicare all’Azienda Sanitaria la modalità con cui effettuare la chiamata (hot line, fax, ecc.), con cui inequivocabilmente entrambe le parti si scambiano l’informazione data/ora di segnalazione del guasto facendone rimanere opportuna documentazione.
La chiamata sarà effettuata per il tramite del personale del servizio interessato.
Il Fornitore dovrà dare conferma della ricezione della richiesta e dare indicazione delle tempistiche per il primo intervento mettendo in copia il Servizio di Ingegneria Clinica.
La riparazione del guasto dovrà avvenire sempre e comunque con pezzi originali.
E’ tollerato un massimo di 5 giorni lavorativi annuali di fermo macchina, esclusi i tempi di fermo macchina previsti per la manutenzione programmata, oltre i quali la Ditta Aggiudicataria è tenuta a provvedere immediatamente alla sostituzione del sistema analitico offerto o di suoi componenti.
Art. 11 - Aggiornamento tecnologico
La Ditta dovrà garantire la fornitura di eventuali aggiornamenti strumentali o nuove versioni di software ed hardware.
Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale l’aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuove apparecchiature analoghe o sostitutive a quelle oggetto di fornitura o prodotti diagnostici, aventi migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, in termini di efficacia ed efficienza, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta all’Azienda Sanitaria.
Sarà facoltà di quest’ultima approvare la sostituzione delle attrezzature aggiudicate con quelle aggiornate o i prodotti diagnostici aggiudicati con quelli di nuova introduzione, ferme restando le
condizioni economiche contrattualmente pattuite, corrispondendo lo stesso prezzo offerto in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei Laboratori utilizzatori. In quest’ultimo caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire esattamente gli stessi strumenti o prodotti diagnostici oggetto di aggiudicazione per non risultare inadempiente e subire le relative conseguenze.
L’eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta della Azienda Sanitaria, previa acquisizione della documentazione tecnica e del parere tecnico favorevole da parte dei servizi aziendali istituzionalmente preposti.
Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o la nuova metodica dovesse consentire economie di gestione, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.
Art. 12 – Condizioni di fornitura e modalità di consegna dei reattivi e dei materiali di consumo
La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare i reagenti ed i materiali di consumo oggetto dei singoli ordinativi di fornitura con le modalità e nei luoghi e nei tempi di seguito stabiliti. Tutti i prodotti consegnati dovranno possedere tutti i requisiti tecnici dichiarati in sede di gara.
L’Aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi d’acquisto delle Aziende Sanitarie senza limiti di quantità o importo. Per esigenze di contabilità la fornitura dovrà corrispondere ai quantitativi ordinati; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate e verranno restituite con spese a carico della Ditta stessa.
Qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio ovvero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei dispositivi aggiudicati ovvero venissero segnalati incidenti o mancati incidenti a seguito dell’utilizzo dei dispositivi medesimi, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne immediata comunicazione provvedendo, previa autorizzazione rilasciata dalle Aziende Sanitarie, alla sostituzione del dispositivo oggetto di segnalazione con altro/i aventi caratteristiche tecniche identiche.
La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare i reattivi ed i materiali di consumo oggetto di aggiudicazione presso i Laboratori segnalati in ciascun ordinativo di fornitura, che vengono di seguito riportati:
per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00:
1) Laboratorio analisi di Lodi presso il Presidio Xxxxxxxxxxx xx Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, 0x xxxxx xxx xxxxx;
2) Laboratorio analisi di Codogno presso il Presidio Ospedaliero di Codogno, viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx n. 1.
per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00:
1) Magazzino Farmaceutico dell’Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – 26100 Cremona;
2) Magazzino Farmaceutico dell’Ospedale di Oglio Po di Vicomoscano (Casalmaggiore), Xxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxxxxxxx ( XX),
fatta salva ogni ulteriore e diversa indicazione e nel rispetto degli orari di ricevimento merci indicati negli ordinativi medesimi.
Le Aziende Socio Sanitarie si riservano di non riconoscere come eseguite le consegne effettuate in luoghi diversi da quelli indicati.
Le consegne devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) franche di ogni rischio e spesa (IVA esclusa), con scaricamento a terra presso i luoghi sopra indicati, entro il termine di 8 (otto) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza in cui le Ditte dovranno far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile, massimo 72 (settantadue) ore consecutive dal ricevimento dell’ordine. L'ordine potrà essere anticipato, in caso di
urgenza, via telefono - in tal caso dovrà sempre far seguito il relativo ordine di fornitura firmato;
2) i prodotti forniti dovranno essere utilizzabili, all'atto della consegna, per un periodo di tempo pari almeno ai ¾ della loro validità complessiva;
3) gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura. In particolare i prodotti dovranno essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed eventuali altre azioni meccaniche. Gli imballaggi dovranno riportare all’esterno tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente; in particolare dovranno riportare, in lingua italiana, in maniera evidente, le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei prodotti ivi contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d’uso degli stessi. Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere";
4) gli imballi che a giudizio delle Aziende Sanitarie presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale deve effettuare le consegne libere da ogni spesa;
5) la Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali riguardanti il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura;
6) per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi di personale delle Aziende Sanitarie. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo accertamento dell’ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente;
7) i documenti di trasporto o documenti equivalenti ai sensi del D.P.R. 472/96 devono obbligatoriamente indicare, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente, quanto segue: Luogo di consegna della merce, Numero di riferimento ordine, Data dell'ordine.
In mancanza di tali dati, non si accettano reclami da parte del Fornitore qualora la merce venisse respinta.
E’ tassativamente esclusa l’imposizione di minimi d’ordine. Gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dal quantitativo richiesto.
Art. 13 - Controllo quantitativo e qualitativo delle forniture dei reagenti e dei materiali di consumo
Il controllo quantitativo sarà effettuato al momento di ogni consegna, in contraddittorio con il Fornitore.
Agli effetti della fatturazione, la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i laboratori destinatari della fornitura, secondo quanto indicato sugli ordinativi d’acquisto e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà le Aziende Sanitarie se non come accettazione della quantità ricevuta. Le Aziende Sanitarie si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare successivamente, in forma scritta, le proprie eventuali osservazioni e contestazioni. L’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà pertanto la ditta aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all’atto dell’utilizzo.
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e la Ditta stessa dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 3 (tre) giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione, con materiale idoneo.
In ogni momento, a cura dei Laboratori destinatari della fornitura, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria.
Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della Ditta aggiudicataria qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte. La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire anche in questo caso i prodotti forniti, entro 3 (tre) giorni consecutivi, con altri aventi i requisiti richiesti.
Le Aziende Sanitarie non assumono in proprio alcuna responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di verificare periodicamente, nel corso della validità contrattuale, il rispetto del costo a test e degli standard di resa dichiarati dal Fornitore in sede di offerta. A tal fine si procederà a riscontrare il numero di determinazioni eseguite in rapporto ai reattivi ed al materiale di consumo impiegati. Gli esiti di tale verifica verranno notificati al Fornitore e verranno considerati ad ogni fine contrattuale e di controllo del fatturato.
Art.14 - Modalità di utilizzo dei reagenti e dei materiali di consumo
Il materiale diagnostico e di consumo che verrà consegnato dalla ditta aggiudicataria sarà impiegato nel rispetto delle specificità e delle regole di utilizzo che lo contraddistinguono, nell'ambito delle esigenze operative del Laboratorio destinatario della fornitura.
Ne consegue pertanto che la Ditta aggiudicataria non potrà porre a carico delle Aziende Sanitarie il costo di reattivi e materiali di consumo eccedenti quelli effettivamente necessari, questo soprattutto con riferimento al caso in cui, per tipologia e confezionamento degli stessi, non fosse possibile un utilizzo ottimale e completo della confezione consegnata ed il residuo non risulti convenientemente utilizzabile nel prosieguo dell'attività diagnostica.
Art.15 – Corrispettivi e termini di pagamento
Per l’espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato di gara e relativi allegati, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
La fatturazione dovrà avvenire emettendo documenti distinti, riferiti a:
a) quota parte dovuta per i reattivi ed il materiale di consumo;
b) quota parte dovuta per la locazione delle apparecchiature;
c) quota parte dovuta per il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione preventiva e correttiva.
Le fatture di cui al punto a) dovranno essere emesse a seguito dell'evasione degli ordinativi d'acquisto. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini delle Aziende Sanitarie.
Le fatture di cui ai punti b) e c) dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipata, con decorrenza dall’avvenuta effettuazione del collaudo delle strumentazioni con esito positivo; esse dovranno essere comprensive anche del costo degli interfacciamenti necessari.
L’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica per ogni intervento riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e in tal caso non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale – IVA esclusa, che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 della Legge 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all’esplicazione della fornitura con le modalità previste.
I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell’emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.
Qualora i soggetti aggiudicatari siano un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.
A seguito di formale richiesta di tutte le imprese raggruppate, potrà eventualmente essere concessa deroga a quanto su stabilito.
Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) Nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013,
n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx:
Codice Univoco Ufficio ASST DI LODI : SYN8BN Codice Univoco Ufficio ASST DI CREMONA : UFDXLU
Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:
a) il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011 n. 4 e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, previsti dalla tabella 1 allegata al presente Decreto;
b) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati dai contributi comunitari e, ove previsto, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;
c) data e numero d’ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura);
d) data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga di fattura);
e) totale documento;
f) codice fiscale del cedente;
g) in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
L’Azienda non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, articolo 25 Decreto Legge n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità della prestazione, il termine di pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura. Oltre il termine suindicato, a richiesta, verrà applicata la disciplina inerente gli interessi moratori, secondo la normativa vigente.
Si fa presente che la Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.
Non sarà consentita la cessione del credito.
Responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto
Il responsabile della procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è individuato, rispettivamente, nel Direttore dell’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti e Logistica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e nel Direttore dell’Unità Operativa Economato e Provveditorato dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, che potranno avvalersi della facoltà di attribuzione di tale ruolo ad altro soggetto scelto fra i dipendenti delle corrispondenti Unità Operative, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, distinto per ciascun Lotto di gara, previsto ai sensi dell’articolo 111 del Decreto Legislativo n. 50/2016, verrà nominato con provvedimento successivo alla conclusione della procedura di gara in oggetto.
Art. 16 – Danni – Responsabilità civile e polizza assicurativa
La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo sia dell’Azienda Sanitaria che di terzi, a seguito dell’esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire idonea copertura assicurativa per furto, incendio, All- Risk, ed elettronica relativamente ai sistemi analitici offerti, comprensivi dei relativi accessori.
La ditta aggiudicataria e/o le Imprese a diverso titolo coinvolte nell’esecuzione del contratto dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
La ditta aggiudicataria è pertanto tenuta a sottoscrivere una polizza assicurativa relativa al rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della fornitura, per qualsiasi danno che possa essere recato alla Azienda Sanitaria, ai dipendenti e collaboratori dell’Azienda Sanitaria medesima, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, che contempli la copertura di un massimale non inferiore ad € 3.000.000.
Resta ferma l’intera responsabilità della ditta aggiudicataria anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
La ditta aggiudicataria, già provvista di idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovrà comunque rispettare le prescrizioni sopra descritte.
Art.17 - Inadempienze e penali
Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 29 e 30, nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla Ditta fornitrice penali variabili in funzione dell’importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell’attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle inadempienze e violazioni.
L’importo delle penali, il cui valore sarà determinato di volta in volta in funzione dell’entità dell’inadempienza accertata, verrà determinato secondo i seguenti parametri:
1) ritardo nella consegna delle apparecchiature offerte: applicazione di una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall’art. 7 del presente Capitolato;
2) ritardi nella consegna o nella sostituzione dei dispositivi oggetto della fornitura: applicazione di una penale pari al 3% del valore dell’ordinativo di acquisto per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall’art. 12 del presente Capitolato;
3) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna urgente e per la sostituzione dei dispositivi non accettati: applicazione di una penale pari al 4% del corrispettivo della fornitura oggetto di ritardo/inadempimento;
4) esecuzione parziale: applicazione di una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali;
5) prodotti viziati o mancanza di qualità promesse: applicazione di una penale pari al 10% del valore della prestazione non correttamente eseguita;
6) fermo macchina prolungato per più di 5 giorni lavorativi annuali per sistema analitico: le Aziende Sanitarie si riservano l’applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno ulteriore di ritardo;
7) violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, non eliminati a seguito di contestazione scritta delle Aziende Sanitarie: applicazione di una penale fino ad un massimo di € 2.000,00;
8) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali. In tal caso le Aziende Sanitarie si riservano di applicare, in esito ad apposito procedimento di verifica,
una penale dall’1% al 5% del valore complessivo del contratto in relazione all’entità della violazione medesima e delle sue conseguenze.
Gli inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore, il quale deve comunicare per iscritto le proprie contro-deduzioni entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa.
Qualora le contro-deduzioni non vengano accolte dalle Aziende Sanitarie o vengano presentate fuori dai termini previsti, sono applicate al Fornitore le penali, come sopra previste.
In ogni caso trova applicazione la normativa vigente di cui all’art. 298 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, relativamente all’entità complessiva delle penali.
L’applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell’aggiudicatario.
È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo art. 29.
Art. 18 – Subappalto
Il subappalto è ammesso in conformità all’articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona delle prestazioni subappaltate. Si precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 105, comma 13 del Decreto Legislativo n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi l’Ente richiedente le prestazioni ed emittente l’ordinativo di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
- il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- l’appaltatore deve depositare presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi o presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
- l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, del Decreto Legislativo n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 Codice Civile con l’Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l’affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Decreto Legislativo 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato Speciale di Gara.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Art. 19 – Cessione del contratto.
Si richiama la disciplina prevista all’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Art. 20 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’esecutore e del sub appaltatore.
L’esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
In caso di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione dei contratti, l’Azienda Sanitaria tratterrà dai certificati di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dall’Azienda Sanitaria direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del codice, impiegato nell’esecuzione dei contratti, l’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 207/2010, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, l’Azienda Sanitaria potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art.105 comma 13 del Codice degli Appalti.
Il R.U.P. (Responsabile del Procedimento) dell’Azienda Sanitaria dovrà provare i pagamenti effettuati a mezzo di quietanze sottoscritte dai soggetti interessati.
Nel caso in cui l’imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il Responsabile del Procedimento dell’Azienda Sanitaria dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 21 – Vicende soggettive dell’aggiudicatario
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi agli aggiudicatari non hanno effetti nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:
- proceduto alle comunicazioni previste dall’articolo1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.
L’eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Art. 22 – Revisione prezzi
I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 24 (ventiquattro) mesi di fornitura dei servizi compresi nel Lotto 1 e nel Lotto 2.
La revisione può essere richiesta dalla parte interessata solo decorso il secondo anno della prestazione dei servizi; la richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria da parte dell’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti e Logistica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi per il Lotto 1 e dall’Unità Operativa Acquisto e Servizi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per il Lotto 2 e sarà calcolata con l’applicazione dell’indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato sul Bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica) relativo alla media dell’anno precedente.
La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa dell’aumento, dovrà essere inoltrata alla Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti e Logistica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx-xxxx.xx) per il Lotto 1 e alla Unità Operativa Acquisto e Servizi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per il Lotto 2
(xxxxxxxxx@xxxx-xxxxxxx.xx) nei 60 giorni antecedenti la scadenza annuale dei contratti.
La revisione dei prezzi non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta. La mancata revisione prezzi di un anno non potrà essere recuperata negli anni successivi.
La richiesta revisione prezzi non sarà concessa nel caso in cui l’operatore non sia in grado di dimostrare un evidente aumento dei costi dei fattori produttivi principali (aumento superiore al 10% rispetto i costi sostenuti all’inizio del contratto) relativi all’erogazione del servizio (a titolo esemplificativo: aumenti contrattuali derivanti da aggiornamenti del CCNL).
Nel caso in cui si rendessero necessari servizi non previsti nel presente Capitolato Speciale, ove un cambiamento del contraente comporti quanto previsto dall’articolo 106 comma 1, lettera b), Decreto Legislativo 50/2016 e la modifica non sia di carattere sostanziale, la stessa sarà ritenuta legittima. L’eventuale aumento di prezzo, conseguente alla modifica, non dovrà eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.
Art. 23 - Clausole di salvaguardia
23.1) Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale.
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale oggetto del presente Capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante di attivare la presente clausola di risoluzione del contratto (all’operatore economico, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate) ovvero dare continuità allo stesso.
23.2) Convenzioni stipulate da Consip Spa o da Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia.
Le Aziende Socio Sanitarie si riservano, qualora Consip Spa o Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia attivassero una convenzione avente oggetto comparabile con quello del presente Capitolato, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della Convenzione e quelli vigenti a seguito di sottoscrizione di contratto con l’Operatore Economico aggiudicatario.
Qualora dalla verifica si riscontrassero che i prezzi derivanti dalla Convenzione fossero inferiori, ciascun Contraente si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta aggiudicataria di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla Convenzione. In caso di diniego l’Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di aderire alla Convenzione di sottoscrivere apposito nuovo e diverso contratto, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
23.3) Revisione dei prezzi in coerenza con i prezzi di riferimento pubblicati dall’AVCP o dall’Osservatorio Centrale Regionale Acquisti.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b), D.L. 7 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, e dalla DGR Regione Lombardia 6 agosto 2012, n. IX/3976, i prezzi unitari dei dispositivi in argomento non potranno in nessun caso – in corso di vigenza del contratto
– eccedere di una percentuale superiore al 20% i prezzi di riferimento di volta in volta pubblicati dall’AVCP e dall’Osservatorio Centrale Regionale Acquisti.
In tal caso l’operatore economico sarà formalmente invitato a rinegoziare al ribasso le condizioni economiche contrattualmente sancite allo scopo di ricondurre la differenza di prezzi rilevata all’interno della percentuale del 20%, con l’avvertenza che l’indisponibilità alla rinegoziazione o il silenzio protratto per un periodo superiore a 30 giorni, a decorrere dal ricevimento della formale comunicazione, sarà causa di risoluzione del contratto con efficacia a decorrere dal 31esimo giorno dal ricevimento della formale comunicazione da parte dell’Azienda Sanitaria.
Art. 24 – Obblighi a carico dell’aggiudicatario
L’operatore economico aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti.
L’operatore economico si obbliga a:
- garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate negli atti di gara;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
1) dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
2) Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Xxxxx aggiudicataria) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
Art. 25 - Deposito cauzionale definitivo
Si richiama la disciplina prevista all’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Art. 26 – Disdetta del contratto da parte della ditta aggiudicataria
Qualora la ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della sua naturale scadenza, salvi i casi di forza maggiore, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona si riserveranno di trattenere a titolo di penale tutto il deposito cauzionale e di addebitare inoltre le maggiori spese sostenute per l’assegnazione della fornitura del servizio ad altro fornitore, a titolo di risarcimento danni.
In questo caso nulla sarà dovuto alle ditte per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
Art. 27 – Raggruppamenti d’Impresa
Alla gara sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Decreto Legislativo n. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale.
Nella fase di presentazione dell'offerta è sufficiente che l'offerta sia sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.
Nel caso di servizi e forniture per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
In caso di aggiudicazione l'impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata attestante la costituzione del raggruppamento temporaneo e il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo (mandatario), unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo.
Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.
Il mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, o atto equivalente, fino all’estinzione del rapporto.
La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
In caso di procedura ristretta o negoziata, ovvero di dialogo competitivo si rimanda a quanto previsto dall’articolo 48, comma 11, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà essere presentato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo espressa deroga dell’Azienda.
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi può recedere dal contratto.
In caso di fallimento liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.
Art. 28 – Sicurezza sul lavoro
L’appaltatore garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di legge, ivi incluso, nell’esecuzione dell’appalto di che trattasi, l’utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti.
Per le eventuali verifiche di competenza si richiede all’appaltatore di dare evidenza, prima dell’avvio dell’appalto, della documentazione di valutazione dei rischi redatta ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 e la necessaria collaborazione per l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi si impegnano ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) e mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).
A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:
- ad osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza, assistenza e assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- ad osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro e di Zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
- a munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- a fornire il proprio personale di apparecchiature, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni normative vigenti;
- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
- a munire il proprio personale di xxxxxxxxxx/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (articolo 18 comma 1 lettera u) decreto legislativo n. 81/2008 e articolo 5 legge n. 136/2010);
- a informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare.
Le Aziende Socio Sanitarie:
- nel caso in cui, a seguito di acquisizione del DURC di uno o più dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, rilevi una inadempienza contributiva tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e disporrà il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- nel caso in cui l’appaltatore, il subappaltatore o i soggetti titolari di subappalti e cottimi ritardino il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto applicherà le disposizioni di cui all’articolo 5 del DPR n. 207/2010.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona hanno redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all’emergenza. Le ditte Aggiudicatarie, nell’espletamento della fornitura, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nei documenti sopra richiamati, allegati al presente capitolato speciale di gara.
Qualora nei rischi specifici relativi all’attività svolta dall’appaltatore dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dall’attività dell’appaltante o in questo documento esplicitati, la ditta appaltatrice è tenuta a comunicarli e a collaborare al completamento del DUVRI.
Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi a quelli indicati per il mutamento a qualsivoglia titolo delle condizioni iniziali, la parte originante principale del rischio è tenuta a garantire l’inserimento di questi nel DUVRI.
Pertanto:
- tale documento potrà essere aggiornato dalla stessa committente, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo;
- tale documento potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario, da formularsi entro 30 gg dalla data di aggiudicazione e a seguito di valutazione del committente.
Art. 29 – Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e/o l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona può/possono risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- mancato superamento del periodo di prova previsto all’art.8 del presente Capitolato;
- in caso di ritardo prolungato per più di 10 giorni nella consegna delle strumentazioni rispetto ai termini previsti dall’art. 7 del presente Capitolato;
- in caso di ritardo nella consegna o nella sostituzione dei reagenti e dei relativi materiali di consumo prolungato per più di 8 giorni rispetto ai termini di consegna di cui agli artt. 7 e 12 del presente Capitolato e per più di 3 giorni rispetto ai termini di sostituzione di cui all’art. 12 del presente Capitolato;
- in caso di ingiustificato fermo macchina prolungato per più di 5 giorni lavorativi per anno per sistema analitico o suo componente;
- reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale per anno di fornitura;
- in caso di mancata reintegrazione nel valore originario della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda
Sanitaria e in caso di mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
La Stazioni Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- quando il Direttore dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- risulti una non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio);
- ci sia una cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato;
- ci siano gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati);
- ci sia la cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto di gara relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione;
- risulti il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.
Nei casi summenzionati il Responsabile Unico del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.
La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati alle ASST.
Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’ASST è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore.
Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l’ASST deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.
Art. 30 - Ipotesi di recesso
Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, l’ASST di Lodi e l’ASST di Cremona si riservano la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
L’esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante sarà preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.
In particolare l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona si avvarranno della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:
- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Azienda Socio Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- in qualsiasi momento, qualora il riassetto e la riorganizzazione in corso della sanità lombarda facciano venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale;
inoltre le Aziende Socio Sanitarie Territoriali si riservano di recedere
- qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx attivate convenzioni Consip/Arca che prevedano condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione in riferimento all’oggetto della presente gara, oppure in caso di aggiudicazione di eventuali gare centralizzate regionali aventi oggetto riconducibile a quello della presente gara. In tali circostanze, il recesso sarà effettuato con tempistiche atte ad assicurare la continuità di erogazione della fornitura fino all’attivazione di quella nuova.
Art. 31 – Codice Etico, Piano Anticorruzione e Piano di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali
L’Amministrazione informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al proprio Xxxxxx Xxxxx, quale dichiarazione di valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità degli Enti, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Detto documento è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxxx-xxxx.xx – Elenco siti tematici per l’Azienda Socio sanitaria territoriale di lodi e sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx - sezione Bandi di Gara per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona.
L’operatore economico, quale soggetto terzo, è tenuto, nei rapporti con l’Amministrazione, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione del contratto definito nel Codice Etico aziendale, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’Amministrazione di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
Le Amministrazioni informano, altresì, la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione reperibile sui siti web sopra citati.
Art. 32 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’operatore economico non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali facenti parte dell’aggregazione e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 33 – Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, l’operatore economico viene nominato “Responsabile esterno del trattamento”, come previsto dall’articolo 29 del citato Decreto. Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività.
L’operatore economico, in quanto responsabile esterno, è tenuto:
- a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
- a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura/servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del suddetto Xxxxxx;
- ad informare l’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l’aggiornamento periodico e la formazione;
- a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d’ufficio;
- in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articolo 20, 21, 22 del citato Decreto, a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l’accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.
L’operatore economico è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
L’operatore economico, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all’atto dell’aggiudicazione e si impegna a comunicare alle Amministrazioni i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
L’Amministrazione informa l’operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è l’ASST di Lodi e, per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, il Direttore Generale che ne è il Legale rappresentante.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Art. 34 - Liquidazione dell’appaltatore - cambio ragione sociale
In caso di liquidazione o di scioglimento delle ditte aggiudicatarie o di cambiamento della ragione sociale, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante, quanto di pretendere lo scioglimento del contratto.
Art. 35 – Normativa Antimafia
L’aggiudicazione della fornitura è subordinata all’accertamento, da parte degli organi competenti, dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta, come previsto dalla normativa vigente.
Qualora, dall’accertamento, risulti l’esistenza di qualcuna delle cause ostative previste dalla legge, l’Azienda chiederà l’annullamento dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.
Art. 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Le imprese affidatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. Le imprese affidatarie si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lodi della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 37 – Controversie – Foro competente
Per ogni controversia in merito alla gara è competente in via esclusiva il Foro di Lodi.
Ai sensi dell’articolo 209 del Decreto Legislativo n. 50/2016 si segnala che i contratti di fornitura oggetto della presente procedura non conterranno la clausola compromissoria. Le eventuali controversie in merito all’esecuzione dei contratti saranno devolute al giudice ordinario competente: Foro di Lodi, per l’azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e Foro di Cremona per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona.
Nelle more di un eventuale giudizio il fornitore non potrà sospendere la fornitura del servizio. In caso contrario l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona si riservano la facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Art. 38 – Spese di gara
Tutte le spese conseguenti all’aggiudicazione della presente gara, ivi incluse quelle di bollo ed eventuali altri oneri fiscali, sono a carico della ditta aggiudicataria secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’I.V.A. è a carico del’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.
Art. 39 – Contratto
Successivamente all’aggiudicazione saranno stipulati appositi contratti ai sensi e con le modalità previste all’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona provvederanno alla stipula in modalità elettronica di specifico contratto, per ciascun lotto di gara, redatto mediante scrittura privata, e di cui si prevede la registrazione solo in caso d’uso. Il contratto si perfezionerà al momento del ricevimento con la sottoscrizione della ditta.
Per le modalità di stipula dei contratti con le altre Aziende in aggregazione preventiva e/o adesione successiva, si rimanda agli specifici regolamenti aziendali.
Prima di addivenire alla stipula del contratto l’Azienda verificherà il possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle pubbliche gare.
art. 40 – Accettazione del Capitolato Speciale
Il presente Capitolato speciale deve essere firmato digitalmente dal rappresentante delle ditte concorrenti ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso contenute.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara, dalla legislazione vigente in materia e dal Codice Civile.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx