COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DELLE AULE BUNKER
COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SANTA XXXXX XXXXX VETERE E DELLE AULE BUNKER
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI P ROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 23 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 91 E 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 COMPRESO RILIEVO INTERFE- RENZE, RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECUZIONE DI INDAGINI, SON- DAGGI E PROVE GEOGNOSTICHE – GEOLOGICHE – GEOTECNICHE – A- NALISI ARCHEO STRATIGRAFICHE
CA PIT O LA TO SPECIA LE
PREST AZIONALE, D' O NERI E D ' A PPALT O
INDICE
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 7
TITOLO 1^- PREMESSE E DEFINIZIONI 7
Art. 1 - Oggetto del capitolato 7
Art. 3 - Disposizione contrattuale 8
TITOLO 2^-DISCIPLINA DEGLI INCARICHI. 9
Art. 4 - Incarichi collegiali. 9
PARTE SECONDA - PROGETTAZIONE 11
TITOLO 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE 11
Art. 6 - Progettazione - Principi e finalità 11
Art. 7 - Criteri generali di progettazione 11
Art. 8 - Oneri a carico dell'affidatario 13
Art. 10 - Elaborazione della progettazione 13
Art. 11 - Oneri a carico della Committenza 14
Art. 12 - Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti. 14
Art. 13 - Schemi grafici preliminari. 14
Art. 14 - Calcolo sommario della spesa 14
TITOLO 2^ - PROGETTAZIONE DEFINITIVA 16
Art. 15 - Prestazioni richieste per l'elaborazione del progetto definitivo. 16
Art. 16 - Relazione generale. 16
Art. 17 - Relazioni tecniche. 17
Art. 18 - Elaborati grafici del progetto definitivo. 17
Art. 19 - Calcoli delle opera d'arte, manufatti, opere speciali e delle reti 19
Art. 20 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo 19
Art. 21 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo 19
Art. 22 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi 20
TITOLO 3^-PROGETTAZIONE ESECUTIVA 22
Art. 23 - Documentazione ed elaborati del progetto esecutivo. 22
Art. 24 - Relazione generale del progetto esecutivo 22
Art. 25 - Relazioni specialistiche 22
Art. 26 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 23
Art. 27 - Calcoli esecutivi delle strutture e delle reti 23
Art. 28 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 24
Art. 30 - Elenco dei prezzi unitari 25
Art. 31 - Computo metrico estimativo e quadro economico 25
Art. 32 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 26
Art. 33 - Validazione del progetto esecutivo. 27
Art. 34 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi 27
TITOLO 4^ - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 28
Art. 36 - Piano di sicurezza. 28
Art. 37 - I costi per l’attuazione del piano di sicurezza 29
Art. 38 - Il fascicolo informativo 29
Art. 39 - Coerenza tra gli atti inerenti la sicurezza ed il progetto 30
Art. 40 - Altri obblighi del coordinatore per la progettazione 30
PARTE TERZA - MODALITÁ DI AFFIDAMENTO 31
TITOLO 1^ - DISPOSIZIONI DI PARTECIPAZIONE 31
Art. 41 - Condizioni di partecipazione - operatori economici 31
Art. 42 - Condizioni di partecipazione - requisiti di carattere personale e soggettivo 31
Art. 43 - Condizioni di partecipazione - requisiti di natura e carattere generale 32
Art. 44 - Condizioni di partecipazione - requisiti di natura economico finanziaria e capacità tecnico professionale 33
TITOLO 2^ - DISPOSIZIONI - SPECIFICHE ED ONERI CONCERNENTI IL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE 35
Art. 46 - Procedura di aggiudicazione e prestazioni richieste 35
Art. 47 – Importo stimato del corrispettivo 35
Art. 48 – Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi 36
Art. 49 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del contratto 37
Art. 50 – Durata del servizio - termini di consegna, inadempienze e penali 37
Art. 51 – Struttura Operativa Progettuale 38
Art. 52 – Finanziamento e modalità di pagamento 38
Art. 53 – Sicurezza - oneri 39
Art. 54 - Modalità di stipula del contratto - Obblighi 39
Art. 55 - Interpretazione del contratto e documenti che fanno parte del contratto 39
Art. 56 - Disposizioni particolari riguardanti l'affidamento del servizio 40
Art. 57 - Divieto di cessione del contratto – cessioni di credito 40
Art. 58 - Rapporti con l'Amministrazione concedente 40
Art. 59 - Garanzia definitiva 41
Art. 60 - Esonero responsabilità del comune - ASSICURAZIONE di responsabilità civile professionale, e garanzia RCT/RCO 42
TITOLO 3^ - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 44
Art. 63 - Modalità di aggiudicazione 44
Art. 64 - Criteri e sub criteri di valutazione offerta tecnica -componente qualitativa 45
Art. 65 - Componente quantitativa - offerta economica/temporale 46
Art. 66 - Metodo per l’attribuzione del punteggio alla componente qualitativa 47
Art. 67 - Metodo per l’attribuzione del punteggio alla componente quantitativa - ribasso unico compenso professionale 48
Art. 67 - Metodo per l’attribuzione del punteggio alla componente quantitativa - elemento
tempo di esecuzione del servizio 48
Art. 68 - Assegnazione del punteggio definitivo - graduatoria di merito 49
Art. 69 - Contenuti dell'offerta tecnica - componente qualitativa (peso 80) 49
Art. 70 - Accesso agli atti 51
TITOLO 4^ - DISPOSIZIONI FINALI 52
Art. 71 - Ripartizione oneri fiscali 52
Art. 72 - Tracciabilità dei flussi finanziari 52
Art. 73 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 52
Art. 74 – Verifiche e stipula del contratto 52
Art. 75 – Ulteriori indicazioni 53
Art. 76 - Trattamento dei dati 53
Il presente documento costituisce il "CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, D'ONERI E D'APPALTO" per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale per la:
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Il presente capitolato definisce gli standard prestazionali per l'elaborazione del:
⮊ Progetto Definitivo - art. 23 comma 7 e 216 comma 4 d.Lgs 50/2016;
⮊ Progetto Esecutivo - art. 23 comma 8 e 216 comma 4 d.Lgs 50/2016;
⮊ Coordinamento Sicurezza - art. 91 e 100 d.Lgs 81/2008.
L'intervento da realizzare rientra nel POR Campania FESR 2014 ÷ 2020 Asse 6; priorità di investimento 6.b; Obiettivo Specifico 6.3 Miglioramento Servizio Idrico Integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto; Azione 6.3.1 finalizzata a potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione per usi civili.
Le offerte che si intendono acquisire sono riferite alle fasi progettuali innanzi specificate fasi progettuali da avviarsi sulla scorta della originaria ipotesi progettuale preliminare, elaborata d'ufficio nell'ottobre 2010, e ridefinita, negli aspetti economici nell'ottobre 2015, con la fissazione sia degli importi relativi all'intervento che delle spese di progettazione ed accessorie.
La ridefinizione economica del preliminare stima che il costo dell'intervento, relativamente ai lavori da progettare, è pari ad € 1.300.000,00 oltre oneri di sicurezza da PSC ed oneri di smaltimento rifiuti da D&C per un totale di € 1.400.000,00 secondo il seguente dettaglio indicativo:
CAT. | TITOLO | DESCRIZIONE INTERVENTI | IMPORTO PRESUNTO | % | CATEGORIA PROGET- TUALE/ DESTINAZIO- NE FUNZIONALE | CLASSIFI- CAZIONE | |
OG 6 | Acquedot- ti, gasdot- ti, oleo- dotti, ope- re di irri- gazione e di evacua- zione | Realizzazione della condotta idrica di adduzione e delle reti idriche di derivazione in tubazioni di ghisa sfe- roidale e reti idriche di alimentazio- ne e di allaccio. Le reti dovranno es- sere dotate di apparecchiature di manovra, di intercettazione, di val- vole a farfalla, di controllo della pressione, di misura delle portate, di sicurezza (scarichi, sfiati, valvole unidire- zionali e di riduzione della pressione). Ca- merette di linea di dimensioni tali da consentire l'alloggio degli organi e delle apparecchiature idrauliche e costituire un ambiente di lavoro si- curo sia per la movimentazione dei materiali necessario alla manuten- zione che del personale addetto alla manutenzione e all'esercizio dell'im- pianto. | €. 986.050,00 | 72.24 | IDRAULICA (Acquedotti e fognatu- re) | D.04 (ex VIII) | |
OG 3 | Strade, autostra- de, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropo- litane, fu- nicolari, piste ae- roportuali e relative opere comple- mentari | Tagli, disfacimenti pavimentazioni e massicciate, manutenzione e ristrut- turazione del piano viabile e delle banchine e fossi laterali completi di ogni opera connessa complementa- re ed accessoria, rifacimento delle pavimentazioni stradali e della se- gnaletica orizzontale | €. 313.950,00 | 23,00 | INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÁ (Manutenzione) | V.01 (ex VI/a) | |
ONERI INDIRETTI DI SICUREZZA | (PSC) | € | 65.000,00 | 4,76 | |||
SOMMANO | € | 1.365.000,00 | 100 | ||||
Oneri di smaltimento rifiuti da D&C | € | 35.000,00 | |||||
T O T A L E | € | 1.400.000,00 |
Gli importi indicati per le categorie di lavoro previste (OG6 e OG3) e per gli oneri indiretti di sicurezza, fermo restando l'importo globale di € 1.365.000,00, potranno subire variazioni connesse alla progettazione regolata dal presente capitolato e saranno definitivamente fissati con gli allegati economici della progettazione stessa (computo metrico estimativo e PSC).
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
TI TO L O 1 ^ - P R EM ESSE E D EF I N I Z I O NI .
Art. 1 - Oggetto del capitolato.
1. Il presente capitolato speciale prestazionale, d'oneri e d'appalto disciplina l'incarico professionale di natura tecnica, in qualunque modo conferito a soggetti esterni all’Amministrazione, relativi alle prestazioni dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compreso tutte le prestazioni professionali accessorie necessarie allo sviluppo della progettazione (rilievi planoaltimetrici, rilievo della rete idrica esistente, dei manufatti, delle interferenze ecc.), nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008; relazione geologica; indagini, sondaggi e prove geognostiche – geologiche – geotecniche; analisi archeostratigrafiche, relativi all’intervento di:
“COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SANTA XXXXX XXXXX VETERE E DELLE AULE BUNKER "
1. Ai fini dell’interpretazione del presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:
a) per «Codice dei Contratti» si intende il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 in attuazione delle direttive comunitarie sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
b) per «regolamento generale» si intende il regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» nel testo rimasto in vigore dopo l'emanazione del d.Lgs 50/2016.
c) per «capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d’appalto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
d) per «TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO» si intende il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2008, n. 106 e tutte le successive modifiche e integrazioni nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore.
2. Ai fini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:
a) per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente i livelli progettuali del quale si tratta nel contesto del presente capitolato;
b) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;
c) per «coordinamento» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx 00;
d) per «coordinamento progettuale» si intende il coordinamento nella fase della progettazione ai sensi dell’articolo 91 del predetto decreto 81/2008;
e) per «coordinatore per la progettazione» si intende il tecnico incaricato e responsabili del coordinamento progettuale;
f) per «responsabile del procedimento» si intende il responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei Contratti approvato con X.Xxx. n. 50/2016;
g) per «responsabile del servizio» si intende il dirigente, il funzionario o l’istruttore che ha la responsabilità dell’intervento, in forza all’ufficio tecnico dell’amministrazione committente, ovvero dell’unità operativa o dell’area tecnica alla quale, nell’ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la gestione e l’esecuzione del lavoro pubblico;
h) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) e 100, comma 1, del decreto 81/2008 e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto 81/2008;
i) per «supporto informatico» si intendono dei files archiviati su compact disc, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, in formato DCF per gli elaborati di computo metrico, XLS per gli elaborati di analisi prezzi oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;
j) per «schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per la trasmissione delle notizie inerenti l’attività in corso;
k) per «amministrazione» si intende l’amministrazione committente.
l) per «lista» si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, da utilizzare per l’offerta a prezzi unitari.
Art. 3 - Disposizione contrattuale.
1. Il presente capitolato, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto disciplinare di incarico anche se non materialmente allegato allo stesso.
TI TO L O 2 ^ - D IS C IP L IN A D E G L I IN C A R IC H I.
Art. 4 - Incarichi collegiali.
1. Qualora l’incarico regolato dal presente capitolato sia conferito a due o più professionisti, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico professionista.
2. In caso di società o associazione di professionisti già formalizzata con atto notarile, questo dovrà essere prodotto, in copia autentica per la partecipazione ed in caso di affidamento sarà allegato al contratto disciplinare di incarico e i professionisti saranno considerati, sia ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento che in fase contrattuale, responsabili secondo le risultanze del predetto atto che, pertanto, deve esplicitare l’esistenza dei requisiti e delle modalità di assunzione degli incarichi e della eventuale ripartizione delle responsabilità e delle competenze. In ogni caso è individuato un soggetto unico, con funzioni di capogruppo ai sensi del comma 7.
3. In caso di organizzazione professionale temporanea o comunque non formalizzata, la composizione di tale associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i componenti all’atto della partecipazione alla procedura di affidamento dell’incarico;
4. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l’individuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo periodo;
b) le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;
c) la ripartizione percentuale dei corrispettivi tra gli associati al fine di impegnare le spese ai soggetti competenti.
5. Le associazioni di cui innanzi si definiscono:
a) orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competenze e si ripartiscano le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualità;
b) verticali qualora uno o più professionisti abbiano competenze limitate ad alcuni segmenti della prestazione e le prestazioni stesse siano distribuite in funzione delle predette competenze, quali ad esempio le prestazioni geologiche espletate da un geologo o le prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero qualora, anche nell’identità delle competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi e separabili, quali il calcolo strutturale, la contabilità dei lavori o le prestazioni catastali.
6. Una associazione può essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e può essere costituita, oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o società professionali già formalmente costituite ai sensi del comma 2.
7. L’associazione non può comunque mutare la propria composizione dopo la presentazione dell’offerta e/o l’affidamento dell’incarico, salvo i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione, sospensione o radiazione dall’albo professionale, cessazione dell’attività o altro impedimento irrimediabile in capo ad uno degli associati diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verifichino in capo al capogruppo il rapporto contrattuale potrà proseguire con altro professionista che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente articolo e dalla legislazione vigente (art. 48 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016) purché abbia requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni di servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni si procederà a recedere dal contratto. Qualora tali eventi si verifichino in capo a uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro professionista subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni di servizi ancora da eseguire.
8. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi della Stazione Appaltante per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all’estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell’attività di tutti i professionisti; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i professionisti mandanti in un’associazione di tipo verticale.
9. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice dei Contratti approvato con X.Xxx. n. 50/2016.
1. Ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni affidate non possono essere subappaltate, salvo quelle di seguito indicate:
a) indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
b) sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni finalizzate agli adempimenti di cui alla lettera a);
c) predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio finalizzati agli adempimenti di cui alla lettera a);
d) la mera redazione grafica degli elaborati progettuali.
in ogni caso resta la responsabilità esclusiva del progettista incaricato.
2. Tutte le altre prestazioni devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati, compresa l’eventuale relazione geologica che, in deroga al comma 1, lettera c), non può formare oggetto di subappalto.
3. Qualora per l’espletamento dell’incarico, come per l'affidamento oggetto del presente capitolato, sia necessaria la redazione della relazione geologica essa può essere redatta esclusivamente se il progettista o un suo associato, anche temporaneamente, sia in possesso dell’abilitazione alla professione di geologo.
4. Nell’offerta, pertanto, il professionista deve indicare le prestazioni che intende subappaltare, con i limiti di cui ai commi 1 e 2.
5. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
6. L’affidatario sarà tenuto a trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
7. Con comunicazione antecedente l’inizio delle prestazioni in subappalto, il professionista incaricato comunica all’Amministrazione le generalità del subappaltatore, la descrizione delle prestazioni affidate in subappalto e il relativo importo.
8. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei Contratti approvato con X.Xxx. n. 50/2016.
9. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
PARTE SECONDA - PROGETTAZIONE
T I T OL O 1 ^ - D I SP O SI Z I O NI G EN ER A L I I N M A T ER I A D I P R O G ET T A Z I O NE.
Art. 6 - Progettazione - Principi e finalità.
1. La progettazione da acquisire ha il fine di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre deve essere tesa a minimizzare l’uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall’intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 23, comma 7 e 8, del Codice dei Contratti approvato con X.Xxx. n. 50/2016.
3. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione sono redatti nel rispetto degli standards dimensionali e di costo e in modo da assicurare il massimo rispetto e compatibilità con il contesto territoriale e ambientale dell’intervento, sia nella fase di costruzione che di gestione.
Art. 7 - Criteri generali di progettazione.
1. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, su indicazione del progettista, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.
2. Gli elaborati progettuali devono prevedere tutte le misure idonee ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine devono comprendere:
a) uno studio della viabilità di accesso al cantiere, ed eventualmente la previsione di una viabilità provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l’ambiente;
b) l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
3. II progetto deve essere redatto considerando il contesto in cui l’intervento deve essere inserito in modo che non sia pregiudicata l’accessibilità alla rete, l’utilizzo e la manutenzione della rete stessa e delle opere ed apparecchiature complementari di manovra, intercettazione, controllo e sicurezza.
4. Il progetto deve essere redatto nel rispetto e senza pregiudizio per la rete esistente e secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti e la popolazione interessata.
5. Il progetto della rete adduttrice ed alimentatrice deve essere improntato individuando un adeguato livello di vita utile adottando diametri sufficienti al trasporto di portate future che possono essere significativamente maggiori di quelle prevedibili per lo specifico utilizzo.
6. L'indicazione dei materiali e delle modalità di posa devono garantire la maggiore durata ed affidabilità delle reti.
7. Compatibilmente con il contesto territoriale il tracciato deve essere il più breve possibile rispetto alla distribuzione dei consumi necessari alla zona da servire.
8. La configurazione della rete idrica di distribuzione dovrà tener conto della geometria della zona e lo
schema distributivo ad anello è quello preferenziale da adottare in maniera da garantire un miglior equilibramento delle pressioni ed una maggiore sicurezza di esercizio e continuità di erogazione.
9. La rete dovrà, preferibilmente, svilupparsi secondo la viabilità ordinaria realizzando il più possibile una maglia chiusa al fine di garantire percorsi idrici diversi in caso di fuori servizio di qualche tratto di condotta e per limitare al minimo indispensabile i tratti terminali chiusi da testate.
00.Xx conduttura, ove possibile, sarà prevista su strada pubblica o su strada aperta al pubblico transito e nella scelta del tracciato ottimale si dovrà tener conto delle seguenti esigenze:
a) raggiungibilità ed accessibilità dell'impianto in ogni momento da parte del personale preposto all'esercizio ed alla manutenzione;
b) riduzione al minimo dell'intralcio al traffico ed alla circolazione in caso di interventi di manutenzione;
c) rispetto delle distanze minime dalle proprietà pubbliche e private;
d) disposizione ottimale sia ai fini manutentivi che nei confronti degli altri sottoservizi se esistenti e/o della previsione e/o necessità di realizzare ulteriori sottoservizi (fognature, reti elettriche, telefoniche, del gas, di illuminazione pubblica, ecc.)
00.Xx pendenza delle tubazioni non dovrà essere inferiore allo 0,3% per favorire la risalita dell'aria verso i punti sommitali di sfiato automatico e/o lo svuotamento dell'impianto.
12.L'andamento altimetrico delle condotte dovrà essere previsto il più possibilmente conforme a quello del terreno al fine di limitare gli oneri di scavo e le deviazioni altimetriche.
13.Nelle previsioni progettuali le condotte devono essere dotate almeno delle seguenti apparecchiature:
a) di manovra e d’intercettazione quali saracinesche, saracinesche a gruppi montate su corpo unico, valvole a farfalla; normalmente in ghisa sferoidale e flangiate;
b) di controllo della pressione (manometri) e di misura della portata (normalmente venturimetri);
c) di sicurezza: scarichi, sfiati di tipo automatico, valvole unidirezionali e di riduzione della pressione, ecc.
Le apparecchiature devono essere alloggiate, in camerette interrate o pozzetti, onde preservarle dal deterioramento e consentire le operazioni di manovra, ispezione e manutenzione delle condotte.
In particolari casi (strade di limitata larghezza, mancanza di spazi, ecc) le previsioni progettuali potranno prevedere l’installazione interrata delle sole apparecchiature di sezionamento, comprensiva degli accessori (cappellotto, asta, trombino e chiusino) per la manovrabilità delle stesse dall’esterno.
14.Le camerette di linea devono essere progettate in modo da avere dimensioni tali da consentire:
⮊ l’alloggiamento degli organi e delle apparecchiature idrauliche;
⮊ un ambiente di lavoro sicuro per il personale addetto all’esercizio degli impianti in esso pre- senti;
⮊ la movimentazione dei mezzi e dei materiali necessari alle operazioni di manutenzione degli impianti stessi.
Sotto l'aspetto strutturale, per le camerette, deve essere garantita la stabilità nei riguardi delle varie sollecitazioni statiche e dinamiche, sia esterne che interne, con l’applicazione, in particolare, dei carichi mobili previsti dalla vigente normativa sulla progettazione dei ponti stradali. Tali manufatti devono inoltre risultare adeguatamente protetti da possibili fonti di inquinamento.
In corrispondenza della sede stradale tali manufatti saranno, ovviamente, completamente interrati. Se ubicati nelle immediate vicinanze della sede stradale, ove non completamente interrati, i manufatti dovranno avere caratteristiche geometriche e costruttive tali da non pregiudicare la sicurezza del traffico e della circolazione veicolare e non. In tal caso il progetto dovrà essere munito di preventiva approvazione degli organi di vigilanza aventi competenza in merito.
I dispositivi di chiusura per l’accesso ai suddetti manufatti dovranno essere costituiti da chiusini circolari in ghisa sferoidale con telaio a sagoma quadrata, rispondenti alle norme UNI EN124, classe D400, luce netta Ø 700 mm.
Nel caso in cui i manufatti di che trattasi devono essere allocati in campagna i chiusini, per una facile individuazione del manufatto, saranno sollevati rispetto al terreno di almeno 50 cm.
Ove possibile, le camerette dovranno essere collegate alla più vicina fogna o ad altro corpo ricettore.
Il collegamento dovrà assicurare l’allontanamento, a gravità, delle acque che, eccezionalmente, in caso di danno o manutenzione, dovessero fuoriuscire dalle tubazioni; tale collegamento dovrà essere dotato di quanto necessario a salvaguardare igienicamente l’impianto idrico, mantenendolo isolato dal corpo ricettore (pozzetto sifonato o altro sistema idoneo). Lo scarico va regolarmente autorizzato dagli organi competenti.
Art. 8 - Oneri a carico dell'affidatario.
1. Per le prestazioni professionali di carattere progettuale regolate dal presente capitolato l'Affidatario si impegna ad introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni previste dalle norme vigenti fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
2. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
3. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, cosi come in caso eventuale di variante, devono essere comprensivi della consegna degli elaborati grafici, e descrittivi. In particolare il tecnico incaricato si deve impegnare a:
a) produrre un numero minimo di 5 (cinque) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell’Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
b) produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatto a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato editabile tipo .DXF, .DWG, .PLN, .DOC, .XLS, .DCF o compatibili. ed una copia in formato .PDF debitamente firmata e timbrata conforme all’originale;
Non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico.
4. In caso di errori od omissioni nella redazione della progettazione la Committenza può richiedere all'Affidatario di riprogettare i lavori da realizzare senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa professionale.
1. Il progetto dovrà essere predisposto in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della redazione e di eventuali prescrizioni dettate dagli Enti titolari delle sedi stradali in quanto l'intervento interessa strade comunali, strade provinciali e strade statali..
2. I materiali e i prodotti da utilizzare dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze,le dimensioni,le prove di collaudo, ecc..
3. Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.
4. E’ vietato introdurre nel progetto prescrizioni che indichino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione delle specifiche tecniche del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Art. 10 - Elaborazione della progettazione.
1. La prestazione progettuale da rendere comprende, tra l'altro, l'onere della partecipazione del progettista, direttamente o tramite propri associati, alle riunioni degli organi collegiali dell’Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto in fase di sviluppo.
Art. 11 - Oneri a carico della Committenza.
1. La Committenza si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
2. La Committenza s’impegna, inoltre, a:
⮊ convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi” in relazione agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi;
⮊ richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico;
⮊ ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare;
⮊ inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
⮊ garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.
Art. 12 - Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti.
1. Il progetto resta di proprietà piena e assoluta dell’Amministrazione Comunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, che può introdurvi tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che l’Assuntore possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informatori essenziali.
2. Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell’Amministrazione Comunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal professionista nell’ambito dell’incarico.
Art. 13 - Schemi grafici preliminari.
1. Gli schemi grafici preliminari rappresentativi del tracciato, indicativi e non definitivi, sono quelli già predisposti dal Settore Tecnico nell'ottobre 2010 e formano parte integrante del presente capitolato.
2. L'affidatario della progettazione in relazione alle indicazioni riportate nel presente capitolato, ai rilievi sul campo, alle prove, indagini e sondaggi geognostici e relazione geologica, al rilievo delle interferen- te, ai calcoli idraulici e di flusso idrico, ecc. è libero di confermare e/o, modificare il tracciato nel rispetto delle norme tecniche regolanti la materia.
Art. 14 - Calcolo sommario della spesa.
1. Analogamente agli schemi grafici il calcolo sommario della spesa è quello relativo alla ridefinizione della stessa operata d'ufficio nell'ambito delle attività preliminari per la richiesta di finanziamento.
2. il calcolo sommario della spesa a cui l'affidatario deve far riferimento è come di seguito specificato:
2.1 Importo lavori a misura € 1.300.000,00
2.2 Oneri indiretti di sicurezza € 65.000,00
2.3 Oneri di smaltimento rifiuti da D&G € 35.000,00
2.4 Somme a disposizione dell'Amministrazione(spese tecniche, spese di gara, spese di esecuzione, IVA, CNPAIA, impre- visti, accantonamenti, ecc.) € 790.000,00
3. Nell'ambito delle somme indicate per i lavori e le spese a disposizione dell'Amministrazione l'affidatario della progettazione opererà la determinazione definitiva del quadro economico da porre a base d'asta per le successive procedure di affidamento dei lavori.
TITOLO 2^ - P R O G ET T A Z I O NE D EF I N I T I V A
Art. 15 - Prestazioni richieste per l'elaborazione del progetto definitivo.
1. Il progetto definitivo sarà redatto sulla base delle indicazioni del presente capitolato e di quanto emer- gerà in sede conferenza di servizi con l'apparato Tecnico Comunale ed eventualmente con gli altri Enti a vario titolo interessati alle strade su cui dovranno essere eseguiti i lavori da progettare.
2. Il progetto definitivo dovrà, altresì, contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autoriz- zazioni necessarie o di altro atto equivalente, nonché dell’acquisizione di pareri tecnici o amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante.
3. La fase della progettazione definitiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:
⮊ Relazioni generali e tecniche;
⮊ Elaborati grafici;
⮊ Calcolo delle strutture e degli impianti;
⮊ Relazione sulla risoluzione delle interferenze;
⮊ Relazione sulla gestione materie;
⮊ Rilievi dei manufatti esistenti;
⮊ Disciplinare descrittivo e prestazionale;
⮊ Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi prezzo;
⮊ Computo metrico estimativo;
⮊ Quadro economico generale;
⮊ Rilievi planoaltimetrici;
⮊ Relazione idraulica;
⮊ Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche;
⮊ Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC.
⮊ Relazione geotecnica;
⮊ Relazione geologica;
⮊ Indagini, sondaggi e prove geognostiche;
⮊ Rilievo delle interferenze.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche o di costo.
Art. 16 - Relazione generale.
1. La relazione dovrà fornire ogni chiarimento atto a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, il paesaggio, l'ambiente; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi sviluppati;
c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell’intervento;
d) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
e) attesta la rispondenza alle eventuali prescrizioni ed indica le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni al tracciato contenuto negli schemi grafici preliminari;
f) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera;
Art. 17 - Relazioni tecniche.
1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini, sondaggi e prove geologi- che/geognostiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza e in presenza delle opere previste.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. La relazione idraulica definisce le caratteristiche della rete esistente e le caratteristiche della rete di progetto, valuta i fabbisogni di progetto con particolare riguardo a futuri ampliamenti e/o allaccia- menti, definisce le procedure di calcolo per le verifiche idrauliche e verifica la rete idrica di progetto.
4. relazione sulle strutture delle opere d'arte, manufatti e opere speciali: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l’azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente;
5. relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
6. relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:
a) rilievo delle interferenze
b) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:500), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.
c)relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
d) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza stessa.
7. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 18 - Elaborati grafici del progetto definitivo.
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono re- datti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
2. Per gli interventi sulla rete esistente e relative opere d'arte, manufatti e opere speciali, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, comunque in modo inequivocabile, le parti da conservate, quelle da dismettere o rimuovere e quelle nuove.
3. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione e salva diversa
motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:
elaborati generali – studi e indagini:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell’intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) corografia di inquadramento 1:25.000;
c) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
d) planimetria ubicazione indagini e sondaggi geologici/geognostici in scala non inferiore a 1:5.000. Planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate ai successivi punti;
e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
f) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
j) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
k) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:2.000;
l) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:2.000;
m) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle altimetrie, in scala non inferiore a 1:1000. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l’ingombro dell’infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte;
n) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:100 per le altezze e 1:1.000 per le lunghezze, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato;
o) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;
p) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi;
opere d’arte, manufatti, opere speciali:
a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l’opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;
b) carpenterie in scala non inferiore a 1:50;
c) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;
impianti:
a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;
b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti e la localizzazione dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche;
4. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.
5. Per ogni intervento, indipendentemente dalla tipologia e categoria, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono la rappresentazione delle opere e dei lavori necessari ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico e archeologico in relazione all’attività di cantiere, comprendendo:
• uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per l’ambiente;
• l’indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
• la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione del tipo e della quantità di materiali da prelevare, nonché delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
• lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse archeologico.
Art. 19 - Calcoli delle opera d'arte, manufatti, opere speciali e delle reti
1. I calcoli delle opere d'arte, manufatti ed opere speciali, nonchè delle reti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con tutti gli aspetti del progetto. I calcoli comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali.
2. I calcoli delle reti e delle apparecchiature di manovra, intercettazione,di controllo, di sicurezza, ecc. de- vono contenere anche la specificazione delle caratteristiche.
3. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e delle reti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità.
Art. 20 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Art. 21 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dal vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Le quantità delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità, con indicazione dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono raggruppate, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto e da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
5. L’elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata che devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle eventuali altre spese (conferimenti in discarica, prove ed accertamenti di laboratorio, espropriazioni, ecc) confluisce in un quadro economico.
7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specialistiche, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili.
Art. 22 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi.
1. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denuncie di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall’ordinamento:
a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
b) in materia di prevenzione incendi;
c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;
d) in materia storica e/o architettonica;
e) in materia ambientale e/o paesaggistica;
f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;
g) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale;
h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativo costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
i) in materia edilizia e urbanistica;
l) in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. In particolare nella progettazione sono comprese le prestazioni relative a:
a) redazione e presentazione della pratica completa per l’ottenimento dell’autorizzazione o del nulla-osta della Soprintendenza Archeologica essendo l'intero territorio comunale soggetto a vin- colo archeologico;
b) redazione e presentazione della pratica completa per l’ottenimento degli eventuali pareri Regionali e/o Provinciali e delle eventuali connesse autorizzazioni;
c) redazione e presentazione della pratica completa per l’ottenimento dell'eventuale parere del servizio igiene pubblica della A.S.L. e delle autorità titolari dei suoli confinanti o delle infrastrutture quali Regione, Provincia, Ferrovie dello Stato, A.N.A.S., Autorità di bacino, ecc., che siano in qualche modo interessate o coinvolte nell’opera o che debbano rilasciare per qualunque motivo il proprio assenso comunque denominato.
3. La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l’approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale o tramite propri associati alla stessa conferenza di servizi, qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.
4. Nel progetto definitivo sono comprese le prestazioni relative alla redazione e presentazione di una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche ai sensi della legislazione vigente alla data di redazione del progetto.
TI TO L O 3 ^ - P R O G ET T A Z I O NE ESEC U T I V A .
Art. 23 - Documentazione ed elaborati del progetto esecutivo.
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce det- tagliatamente, minuziosamente ed in ogni particolare sia aarchitettonici che strutturali, impiantistici, ecc. l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.
2. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate dai pa- reri e/o autorizzazioni di altri Enti (Regione, Provincia, Soprintendenza, ASL, ecc.) o in sede di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
3. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici esecutivi comprensivi anche di quelli delle strutture, delle reti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e delle reti ed apparecchiature;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo, quadro di incidenza della manodopera, quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
Art. 24 - Relazione generale del progetto esecutivo
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
Art. 25 - Relazioni specialistiche
1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o del lavoro.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
Art. 26 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio di even- tuali componenti prefabbricati;
g) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive per le strutture.
2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 27 - Calcoli esecutivi delle strutture e delle reti
1. I calcoli esecutivi delle strutture e delle reti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi delle reti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità delle condutture, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e delle reti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle eventuali opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili per ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e delle reti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l’altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Il progetto esecutivo delle reti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:500, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:50, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
8. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati sia se ritenute non ri- spondenti ad un più puntuale dettaglio delle opere che su motivata indicazione del responsabile del procedimento.
Art. 28 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare delle apparecchia- ture tecnologiche di manovra, intercettazione, controllo, di sicurezza, ecc.. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare apparecchiature tecnologiche. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento.
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Art. 30 - Elenco dei prezzi unitari
1. Per la redazione dei computi metrici estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'art. 32 del x.XX 207/2010 tutt'ora in vigore, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 31 - Computo metrico estimativo e quadro economico
1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l’aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo,.
2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41 del x.XX. 207/2010 an- cora in vigore. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di
quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee.
3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16 del x.XX. 207/2010 ancora in vigore, confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 9 del x.XX. 207/2010 ancora in vigore, nonché l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16 del x.XX. 207/2010.
Art. 32 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
1. Lo schema di contratto contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e l'esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell’esecutore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli ela- borati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requi- siti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la docu- mentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
3. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal com- puto metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizza- ta la quota parte effettivamente eseguita.
4. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di cia- scuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
5. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguar- da le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in
maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di ap- provazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indica- zione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
6. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell'inizio dei la- vori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecu- zione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Art. 33 - Validazione del progetto esecutivo.
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente e ai precedenti livelli di progettazione, con riferimento ai seguenti elementi:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) a possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta
2. Del procedimento di verifica è redatto verbale in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e i progettisti.
3. Tale verbale deve dare atto della conclusione del procedimento di verifica che può essere:
a) positiva;
b) positiva con prescrizioni;
c) negativa relativa;
d) negativa assoluta.
4. La conclusione positiva o positiva con prescrizioni previa validazione della progettazione, da sottoscri- versi dal responsabile del procedimento con specifico riferimento al rapporto conclusivo della verifica, determina l’approvazione del progetto esecutivo.
5. La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessità per il progettista di rielaborare il progetto esecutivo o parti sostanziali di esso, di eliminare omissioni o rimediare ad errori che non siano eliminabili o rimediabili con semplici prescrizioni ovvero di predisporre altro elaborati in maggiore conformità alle indicazioni del responsabile del procedimento.
6. La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell’articolo 2237 del codice civile.
Art. 34 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi.
1. La prestazione progettuale relativa al progetto esecutivo comprende tutti gli adempimenti tecnici di cui al precedente articolo 20, relativo alla progettazione definitiva, che siano eventualmente richiesti in relazione al livello progettuale esecutivo.
T I T OL O 4 ^ - C OOR D I N A ME N T O P E R L A S I C U R E ZZ A I N F A SE D I P R O G ET T AZ I O N E
1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore durante la progettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 91 del decreto 81, oltre a quanto previsto dal presente, consistono in:
a) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) predisposizione del fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera;
c) assicurazione, di concerto con il progettista, del coordinamento, della coerenza e della piena compatibilità tra le previsioni e i contenuti degli atti di cui alle lettere a) e b) e le previsioni e i contenuti del progetto.
Art. 36 - Piano di sicurezza.
1. Il piano di sicurezza è un documento complementare al progetto esecutivo che prevede l’organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. La redazione del piano comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché’ la stima dei relativi costi.
3. Il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
4. Il piano è costituito da:
a) una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni;
b) una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori.
5. Il piano comprende le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere.
6. Il piano è integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori.
7. Nella redazione del piano il coordinatore osserva le modalità prescritte dall’art. 100 del decreto 81 ed i contenuti dettagliatamente specificati nell'allegato XV dello stesso decreto.
8. Il piano è completato da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza previste. Tra gli schemi grafici devono risultare con un buon grado di precisione la sistemazione logistica del cantiere e, in particolare, gli elementi di cui al comma successivo che siano rappresentabili graficamente.
9. Il piano definisce comunque, in relazione al cantiere, almeno i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
c) servizi igienici e assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità di cantiere, accessi alla viabilità esterna, transito mezzi d’opera, zone di stoccaggio e di carico e scarico;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
l) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori da eseguirsi in ambienti confinati o con sollevamento di polveri;
m) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
n) disposizioni per consentire la consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza sul piano e sulle successive modifiche significative, fornire loro i necessari chiarimenti e acquisire le loro proposte al riguardo;
o) disposizioni per organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché’ la loro reciproca informazione;
p) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
q) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
10. Il piano tiene conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell’intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all’uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano prevede tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l’incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere deve o può essere suddiviso.
Art. 37 - I costi per l’attuazione del piano di sicurezza.
1. Il costo per la sicurezza, che si identifica negli oneri per l’attuazione delle misure previste dal piano, è inequivocabilmente evidenziato nel piano stesso in modo da essere esposto come costo non soggetto al ribasso ai sensi della'art. 26, comma 5 d.Lgs 81/2008.
2. Il costo per la sicurezza concerne esclusivamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte nel piano.
3. Il costo per la sicurezza è individuato mediante computo metrico estimativo, redatto sulla base di un computo metrico che individui quantitativamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte, e di un elenco prezzi fondato su una adeguata analisi di questi ultimi.
3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4. Sia che gli oneri siano valutati a corpo, sia che siano valutati a misura, essi sono invariabili e immodificabili in sede di gara, sono altresì invariabili e immodificabili anche nel corso dell’esecuzione del lavori, salvo i casi particolari previsti dall’ordinamento.
Art. 38 - Il fascicolo informativo.
1. Nella predisposizione del fascicolo il coordinatore tiene conto dei contenuti definiti dall'allegato XVI al
decreto 81, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, delle specifiche norme di buona tecnica ed inoltre tiene presente che il fascicolo è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
2. Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo. Qualora il progettista sia un soggetto diverso dal coordinatore, egli cura i rapporti con quest’ultimo per garantire lo stesso risultato.
Art. 39 - Coerenza tra gli atti inerenti la sicurezza ed il progetto.
1. Il coordinatore deve assicurare che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori e il cronoprogramma integranti il piano siano coerenti e compatibili con il tempo utile e il cronoprogramma integranti il capitolato speciale o, preferibilmente, che coincidano.
2. Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.
3. Il coordinatore deve assicurarsi che gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza siano inseriti nel quadro economico del progetto dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d’asta soggetti a ribasso o ad offerta.
4. Qualora il coordinatore sia un soggetto diverso dal progettista, egli cura i rapporti con quest’ultimo per garantire gli stessi risultati previsti dai commi 1, 2 e 3. In caso di mancato accordo sugli elementi comuni o da rendere coerenti, il coordinatore espone i dissensi al responsabile del procedimento il quale, sentita l’altra parte, decide in merito. Le decisioni del responsabile del procedimento non possono essere disapplicate.
Art. 40 - Altri obblighi del coordinatore per la progettazione.
1. Il coordinatore mette a disposizione della stazione appaltante, nell’ambito dell’incarico e senza ulteriori compensi, almeno 5 copie del piano e del fascicolo. Mette altresì a disposizione del responsabile del procedimento una ulteriore copia su supporto informatico.
2. A richiesta del responsabile del procedimento il coordinatore mette a disposizione del medesimo ulteriori copie su supporto informatico del piano necessarie a garantirne la consegna a tutte le imprese concorrenti alla gara che ne facciano richiesta.
PARTE TERZA - MODALITÁ DI AFFIDAMENTO
T I T OL O 1 ^ - D I SP O SI Z I O NI D I P AR T E C I P AZ I O N E
Art. 41 - Condizioni di partecipazione - operatori economici
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi tecnici di architettura ed inge- gneria di cui al presente capitolato i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 come di seguito in- dicativamente e non esaustivamente definiti
a) i liberi professionisti singoli od associati;
b) le società di professionisti;
c) le società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura;
e) raggruppamenti temporanei di professionisti;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
2. È vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società di professionisti e d’ingegneria o come componente di un raggruppamento professionisti o di un consor- zio stabile.
3. Non possono partecipare i professionisti che:
a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività specialistiche;
b) abbiano abbandonato un incarico già affidato da questo Ente;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito pre- stazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazio- ne di lavori pubblici.
Art. 42 - Condizioni di partecipazione - requisiti di carattere personale e sogget- tivo.
1. Gli operatori economici di cui all'articolo precedente che intendono partecipare alla procedura di affi- damento regolata dal presente capitolato devono essere iscritti all'albo/collegio nei rispettivi ordini professionali, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri Stati appartenenti alla Comunità Europea secondo i requisiti di cui al comma successivo.
2. Le competenze professionali ed i ruoli (figure) professionali minimi richiesti per l'espletamento del servizio in appalto, riferite a persone fisiche distinte, sono di seguito indicate:
RUOLO | REQUISITO | X.xx delle per- sone fisiche |
Coordinatore eventuale gruppo di progettazione e coordina- mento ed integrazione tra le va- rie prestazioni specialistiche PROGETTISTA CIVILE Esperto in IDRAULICA | Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile idraulica con abilitazione all'esercizio del- la professione da almeno dieci anni ed iscrizio- ne nella sezione "A" dell'ordine professionale | 1 |
PROGETTISTA CIVILE Esperto STRUTTURISTA | Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale | Può coincidere con una delle altre figure professionali previste |
RUOLO | REQUISITO | X.xx delle per- sone fisiche |
COORDINATORE DELLA SICU- REZZA in fase progettuale abili- tato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. | Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicu- rezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV d.Lgs 81/08 e s.m.i. - IN PARTICOLARE deve possede- re i requisiti previsti all'art. 98 del citata d.Lgs 81/08 | Può coincide- re con una delle altre fi- gure profes- sionali previ- ste |
GEOLOGO | Laurea in geologia ed abilitazione professionale con relativa iscrizione all'ordine professionale di appartenenza | 1 |
3. Le società di professionisti, le società di ingegneria e ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria per partecipare dovranno, altresì, possedere i requisiti di cui agli articoli 254, 255 e 256 del x.XX. 207/2010 ai sensi dell'art. 216 comma 5 del d.Lgs 50/2016 non essendo in vigore il decreto previsto all'art. 24 comma 2 dello stesso d.Lgs 50/2016;
4. Ai raggruppamenti temporanei e consorzi per la partecipazione si applica quanto disposto dall'art.48 del d.Lgs 50/2016
5. Gli operatori economici di cui all'articolo precedente costituiti in società, consorzi, ecc. devono posse- dere l'iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri Stati appartenenti alla Comunità Europea, in re- gola con le disposizioni fiscali e di assunzioni obbligatorie.
Art. 43 - Condizioni di partecipazione - requisiti di natura e carattere generale
1. Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente capitolato, gli operatori economici non de- vono trovarsi:
a. in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 comma 1 e 2;
b. in nessuna delle cause di inosservanza degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali (art. 80 comma 4 d.lgs 50/16);
c. in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo quello con continuità azien- dale e/o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali circostanze;
d. nelle condizioni di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali nella esecuzione di un prece- dente contratto;
e. nelle condizioni che la propria partecipazione determini un conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 d.lgs 50/16;
f. nelle condizioni di determinare, con la partecipazione, causa di alterazione della concorrenza;
g. nelle condizioni di inosservanza delle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs 231/01 o di altre sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs 81/08e s.m.i.;
h. nelle condizioni di inosservanza del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 55/90;
i. nelle condizioni di inosservanza della legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili;
j. nelle condizioni di aver omesso di denunciare di essere stato vittima dei reati di concussione ed e- storsione (art. 317 e 629 c.p.)
k. nelle condizioni di situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con altro soggetto partecipante alla procedura di gara;
l. nelle condizioni di una qualsiasi relazione anche di fatto, con altro soggetto partecipante alla pro- cedura di gara, che comporti l'imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale.
m. non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste all'art. 67 d.Lgs 159/2011 e s.m.i.(codice antimafia) o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 medesimo decreto;
n. non trovarsi nelle condizioni di essere destinatario di un provvedimento ostativo all'esercizio della
libera professione.
Art. 44 - Condizioni di partecipazione - requisiti di natura economico finanziaria e capacità tecnico professionale
1. Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente capitolato, gli operatori economici devono, con riferimento alle capacità di carattere economico finanziario, essere in possesso dei seguenti re- quisiti:
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ul- timo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando per un importo pari al doppio dell'importo a base di gara relativo alla progettazione (€ 163.200,00) attestato mediante dichiarazio- ne sostitutiva resa ai sensi del x.XX 445/2000 e s.m.i ;
2. Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente capitolato, gli operatori economici devono,
con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, aver espletato negli ultimi dieci anni:
a) servizi di ingegneria e di architettura di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna del- le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale, per o- gni classe e categoria, pari ad 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (classe: D.04 ex VIII; categoria: idraulica - acquedotti e fognature; per €.1.553.028,00 - Classe: V.01 ex VI/a; categoria: infrastrutture per la mobilità - manutenzione; per €.494.472,00);
b) due servizi di ingegneria e di architettura di progettazione per lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (classe:
D.04 ex VIII; categoria: idraulica - acquedotti e fognature; per €.517.676,00 - Classe: V.01 ex VI/a; categoria: infrastrut- ture per la mobilità -manutenzione; per €.164.824,00) riferiti a tipologie di lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento.
3. Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente capitolato, gli operatori economici organizza- ti in forma societaria (società di ingegneria e società di professionisti) oltre ai requisiti di cui ai comma preceden- ti devono indicare il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nell'ultimo triennio (compren- dente i soci attivi, i dipendenti, ed i consulenti con contratto di collaborazione continuata e continuativa su base annua iscritti ai relativi ordini professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto o i rapporti di verifica del progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società partecipante una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultan- te dall'ultima dichiarazione IVA) in misura non inferiore a quella stimata per lo svolgimento dell'incarico di cui al precedente art.42 e dunque in misura non inferiore a 2 unità.
Il requisito va inteso come organico medio annuo nell'ultimo triennio dei soggetti partecipanti in forma societaria.
Per i Liberi professionisti il requisito va inteso come possesso delle unità minime stimate riferite a persone fisiche (cfr. art. 42 prec.) per lo svolgimento delle prestazioni in appalto. I liberi professionisti potranno raggiungere il predetto numero mediante la costituzione di un raggruppamento tempora- neo di professionisti.
4. Con riguardo, infine, ai servizi di indagini, sondaggi e prove geognostiche, geologiche, geotecniche ed analisi archeo stratigrafiche di cui al successivo art. 47, comma 4 del presente capitolato, gli esecutori dovranno possedere, con riferimento alla capacità tecnico professionale, il requisito di aver svolto nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per un committente pubblico o privato, servizi analoghi a quelli del presente capitolato per un importo totale pari almeno all'importo stimato per tali servizi come indicato al successivo art. 47 comma 4 (€ 15.000,00). Nel caso in cui l'operatore economico non sia in grado di dimostrare il requisito tecnico organizzativo correlato al servizio di indagini, sondaggi, prove ed analisi sulla base delle attività della propria struttura tecnica dovrà partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati..
1. In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato, qualora non sia in possesso dei requisiti economico finanziari e capacità tecnico pro-
fessionale di cui all’articolo precedente può avvalersi di altro soggetto ausiliario. In tale caso sia l’operatore economico ausiliato che l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato.
2. In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del d.Lgs 50/2016.
3. L’avvalimento non è consentito per i requisiti di carattere personale e soggettivo di cui al precedente art. 42 e di carattere generale di cui precedente all’articolo 43.
TI TO L O 2 ^ - D I SP O SI Z I O NI - SP EC I F I C H E E D O NER I C O N C ER NENT I I L SER V I Z I O
TE C NI C O P R O F ESSI O NA L E
Art. 46 - Procedura di aggiudicazione e prestazioni richieste
1. Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, mediante la valutazione dei criteri indicati nel pre- sente Capitolato, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria concernenti la progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denomi- nato:
"COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCON- DARIALE DI SANTA XXXXX XXXXX VETERE E DELLE AULE BUNKER"
1. Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio, le seguenti:
a. Redazione della relazione geologica; indagini, sondaggi e prove geognostiche/geologiche ed analisi archeostratigrafiche;
b. Rilievo delle interferenze e redazione del progetto definitivo (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) tenendo conto degli schemi grafici preliminari rappre- sentativi del tracciato e della definizione della spesa, nonchè delle indicazioni che deriveran- no:
🢚dalle risultanze dei rilievi delle interferenze:
🢚dalle risultanze dei rilievi planoaltimetrici;
🢚dalle risultanze della relazione geologica, prove ed indagini connesse come indicato nella parte prestazionale del presente capitolato.
c. Redazione del progetto esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) che verrà predisposto a seguito dell’approvazione del progetto definitivo.
d. Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
2. Il servizio tecnico professionale da rendere comprende, oltre a tutti gli elaborati progettuali necessari, la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi occorrenti per l’ottenimento dei dovuti pareri; nulla osta; autorizzazioni; etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l’ottenimento dei pareri; nulla osta; autorizzazioni; etc. che dovranno essere richiesti a cura del contraente, nonché l’ottenimento del catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile).
Art. 47 – Importo stimato del corrispettivo
1. Sulla base dell’importo presunto stimato a base d'asta pari ad € 1.300.000,00 per i lavori ed
€.65.000,00 per gli oneri di sicurezza è stato stimato l’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti.
2. Ai fini della determinazione del corrispettivo sono state considerate le seguenti qualificazioni ed im-
porto dei lavori:
Categoria | Destinazione Funzionale | ID opere | Classe e Categoria (Corrispondenza L. 143/1949) | Grado di com- plessità | Valore presunto dell'opera (comprensivo degli one- ri di sicurezza da PSC) |
IDRAULICA | Acquedotti e Fogna- ture | D.04 | VIII | 0,65 | € 1.035.352,00 |
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÁ | Manutenzione | X.00 | XX/x | 0,40 | € 329.648,00 |
€ 1.365.000,00 |
Dove:
⮊ Per ID opere si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016;
⮊ Per Classe e categoria si intende la classe e categoria di cui all’art. 14 della Legge 143/1949 riporta- te come corrispondenza;
⮊ Per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in corrisponden- za del relativo ID opere.
3. Nello specifico l’opera da progettare ricade:
a. in parte nella categoria IDRAULICA, destinazione funzionale: acquedotti e fognature con un ID opere D.04 che corrisponde ad impianti per provvista, condotta e distribuzione d'acqua;
b. in parte nella categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÁ, destinazione funzionale: manuten- zione con un ID opere V.01 interventi di manutenzione su viabilità ordinaria.
4. I corrispettivi per le prestazioni ed servizi tecnici da rendere sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 e sono riepilogati nella seguente tabella:
PRESTAZIONI | CORRISPETTIVI (compenso e spese) |
Progettazione definitiva comprensiva di relazione geologica e rilievo delle interferenze. | € 55.000,00 |
Indagini, sondaggi, prove geognostiche/geologiche ed analisi archeostra- tigrafiche | € 15.000,00 |
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza | € 26.600,00 |
AMMONTARE TOTALE PRESTAZIONI PROGETTUALI | € 96.600,00 |
5. Il corrispettivo (compensi, spese ed oneri accessori) per le prestazioni a base d’asta ammontano complessi- vamente a: € 96.600,00 (novantaseimilaseicento euro) OLTRE CNPAIA ed IVA.
Art. 48 – Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi
1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice.
2. I corrispettivi saranno determinati, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e xxxxxxx nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall’aggiudicatario.
3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico pre- visti dal successivo articolo 50.
Art. 49 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del contratto
1. Il Funzionario Tecnico responsabile del Servizio Lavori Pubblici svolge il ruolo di Responsabile del Proce- dimento per la fase di esecuzione del contratto (RPE) e per la fase propedeutica all’avvio della procedu- ra di affidamento dei lavori di cui al presente appalto di servizi di ingegneria e architettura.
2. Il RPE svolgerà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione (DE).
3. Il Direttore dell'esecuzione costituirà il riferimento dell’affidatario per qualsiasi aspetto concernente sia la predisposizione della progettazione che la gestione dei rapporti contrattuali con l’Amministrazione.
Art. 50 – Durata del servizio - termini di consegna, inadempienze e penali
1. I tempi posti a base di gara per l’espletamento del servizio sono i seguenti:
⮊ Progettazione definitiva comprensiva di relazione geologica e prove geognostiche/geologiche: 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi;
⮊ Progettazione esecutiva: 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi.
2. Tali termini sono soggetti a riduzione secondo quanto indicato nei - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” di cui al presente Capitolato.
3. I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunica- zione di avvio delle singole fasi progettuali da parte del Responsabile del Procedimento (RPE).
4. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al punto 1, come rideterminati per effetto della riduzione offerta dal concorrente aggiudicatario, sono da intendersi tassativi e indifferi- bili. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale pari al tre per mille (3 ‰) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
5. Poiché il progetto definitivo verrà sottoposto a tutti i pareri degli Enti Xxxxx, l’affidatario dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta di parere avverrà dopo la con- segna di una prima versione dello stesso progetto.
6. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell’oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, recepi- mento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifi- che e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili.
7. Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedi- mento (RPE), quest’ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle condizioni disattese.
8. E’ facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della pre- stazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redat- to analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In rela- zione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso.
9. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione
dell'incarico, come previsto dal precedente art. 48.
10. Nel caso di inosservanza delle norme contrattuali, di inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio tecnico affidato l'Ente Concedente, per il tramite Direttore dell’Esecuzione (DE) potrà ap- plicare, una penale variabile tra l'1% e il 10% del corrispettivo previsto per la prestazione professiona- le. Alla contestazione formale dell’inadempienza rilevata l’Affidatario del servizio potrà fornire le pro- prie giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla contestazione, decorsi i quali, in assenza di adegua- te motivazioni, sarà richiesto allo stesso il pagamento della sanzione applicata.
11. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Per recidiva si intende commettere nuovamente una inadempienza o un’inosservanza che è già stata sanzionata.
12. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del servizio.
13. Resta in ogni caso, salvo ed impregiudicato, il diritto del Comune concedente al risarcimento di even- tuali ulteriori danni subiti.
Art. 51 – Struttura Operativa Progettuale
1. Con riferimento alle prestazioni da rendere la struttura operativa progettuale, come definita all'ar- ticolo 42 del presente capitolato, deve necessariamente comprendere all'interno della stessa alme- no:
a. Ingegnere con esperienza maturata nel campo della progettazione idraulica e strutturale ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.Lgs 81/08;
b. Geologo abilitato atteso quanto stabilito all'articolo 5 del presente capitolato (divieto di su- bappalto della relazione geologica).
2. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affi- datario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed e- stremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. In particolare dovrà essere indicato:
⮊ Professionista/professionisti che effettuerà/effettueranno la progettazione definitiva ed esecu- tiva;
⮊ Professionista/professionisti geologo/geologi per la relazione geologica
⮊ Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase progettuale in possesso dell'attestato di formazione in materia di sicurezza come stabilito all’art. 98 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
3. È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progetti- sta, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 1, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.
4. Tra i professionisti facenti parte della struttura operativa progettuale (comma 1) deve essere indivi- duato il soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016.
5. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e auto- rizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante.
Art. 52 – Finanziamento e modalità di pagamento
1. Il finanziamento globale dell'intervento è a carico della Regione Campania a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014-2020 Asse 6, priorità di investimento 6.b - Obiettivo Specifico 6.3 - Azione
6.3.1 giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 142 del 05/04/2016 e relativo Protocollo d'Intesa sot- toscritto da questo Ente in data 04/08/2016
2. Pagamento corrispettivo progettazione: la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corri- spettivo contrattuale secondo le modalità di trasferimento del finanziamento concesso dalla Regione
Campania.
3. Il pagamento del corrispettivo della progettazione sarà corrisposto in due distinte trance e più preci- samente:
a. per la progettazione definitiva dopo la formale approvazione del progetto definitivo ed accredito fondi dalla Regione;
b. per la progettazione esecutiva dopo la formale approvazione del progetto esecutivo ed accredito fondi dalla Regione.
4. Si evidenzia e si chiarisce che eventuali ritardi nell'accredito dei fondi da parte della Regione non po- tranno essere addebitati a questo Ente con richieste di risarcimento danni per mancato pagamento.
5. Non è previsto l'istituto dell'anticipazione.
1. Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs 81/2008:
a. trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;
b. il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale;
c. non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione ap- paltante.
Art. 54 - Modalità di stipula del contratto - Obblighi
1. Si procederà alla stipula del contratto/convenzione di incarico con l’aggiudicatario, in forma pubblica amministrativa, secondo i tempi e le modalità previste dalla legislazione vigente alla data di comple- tamento della procedura di evidenza pubblica regolata dal presente capitolato.
2. L'aggiudicatario, entro i termini fissati, e comunicati al medesimo, dovrà presentarsi per la stipula del contratto/convenzione di incarico nel giorno e nell'ora stabiliti, previa verifica del possesso di tutti i re- quisiti ed acquisizione della documentazione necessaria alla stipula dell'atto.
3. In caso di mancata stipula del contratto/convenzione di incarico professionale entro il termine fissato, PER INOTTEMPERANZA DELL’AGGIUDICATARIO, l'Ente Concedente si riserva l'insindacabile facoltà di stipulare la convenzione con l'operatore economico immediatamente successivo nella graduatoria di aggiudicazione.
4. L'aggiudicatario per la stipula del contratto/convenzione di incarico professionale dovrà:
a. fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
b. costituire la garanzia fideiussoria, a titolo di "garanzia definitiva", di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;
c. costituire la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi de- rivanti dalla propria attività per errori, negligenze, imperizia, imprudenza, omissioni, inosser- vanza di leggi e regolamenti, ecc. comprensiva di polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di re- sponsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per even- tuali rischi e danni causati nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione delle indagini, sondaggi e prove geognostiche, geologiche, geotecniche e ri- lievo interferenze;
5. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme attualmente vigenti in materia e/o a quelle che saranno, eventualmente, diramate nel corso della procedura di affidamento.
Art. 55 - Interpretazione del contratto e documenti che fanno parte del contratto
1. In caso di discordanza vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio viene affidato e comunque quella che meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dello stesso.
2. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quel- le maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, deve essere fat- ta tenendo conto delle finalità del contratto/convenzione di incarico e dei risultati ricercati con l’affidamento del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.
4. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione di incarico le norme ed i documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, di cui l'affidatario di- chiarerà di avere preso perfetta conoscenza:
⮊ il presente capitolato;
⮊ il D. Lgs. 14 aprile 2016, n.50: "Attuazione delle direttive 2014/23UE; 2014/24/UE; 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e tutti gli eventuali decreti attuativi e linee guida approvati alla data di avvio della procedura di af- fidamento;
⮊ il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile alla fattispecie dell'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e per quanto ancora in vigore, in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 d.Lgs 50/2016 fino alla emanazione dei decreti attuativi e linee guida, alla data di avvio della procedura di affidamento;
⮊ l'offerta dell'aggiudicatario nelle due componenti tecnica ed economica;
⮊ le polizze a garanzia depositate.
Art. 56 - Disposizioni particolari riguardanti l'affidamento del servizio
1. La sottoscrizione del contratto/convenzione di incarico professionale e dei suoi allegati da parte dell'affidatario del servizio, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di servizi tecnici di architettura ed ingegneria, delle norme che regolano il presente appalto.
2. La sottoscrizione del contratto/convenzione di incarico professionale e dei suoi allegati da parte dell'affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che con- sentono l’immediata esecuzione dei due gradi di progettazione affidati.
Art. 57 - Divieto di cessione del contratto – cessioni di credito
1. E’ vietata, da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto/convenzione di incarico professionale, fatti salvi i casi di atti di trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento.
2. É applicabile l'istituto della cessione del credito nelle modalità espresse all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e crediti- zia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. La ces- sione del credito deve essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all'affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
Art. 58 - Rapporti con l'Amministrazione concedente
1. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione concedente il servizio, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attra- verso il Direttore dell'Esecuzione (D.E.) come nominato dall'A.C. con onere a proprio carico.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell’Esecuzione (D.E.), come nominato dall'A.C.
3. Il D.E. avrà il compito di:
⮊ predisporre, in accordo con l'Affidatario, il verbale di inizio delle attività con le modalità previ- ste dalla legislazione vigente alla data di redazione del verbale stesso;
⮊ controllare che il servizio di progettazione sia svolto secondo i tempi, le modalità e gli atti facen- ti parte del Contratto/Convenzione di incarico professionale e nei documenti di riferimento;
⮊ controllare, in accordo con gli uffici dell'Amministrazione che tutti gli atti progettuali siano cor- retti.
4. L'Affidatario dovrà strutturare la propria organizzazione in modo che vi sia un unico soggetto di rife- rimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
5. L'Affidatario, pertanto, è tenuto a designare/nominare, a proprio totale carico e ed onere, il Respon- sabile della Esecuzione del Contratto (R.E.C.), costantemente reperibile, il cui nominativo unitamente ai recapiti sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione.
6. Il R.E.C. provvederà, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase della progettazione ri- sponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’Esecuzione (D.E.).
Art. 59 - Garanzia definitiva
1. Per la sottoscrizione del contratto/convenzione di incarico professionale, l'Affidatario deve, nel ter- mine che sarà comunicato dall'Ente Concedente, costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, una "garanzia definitiva" a propria scelta, sotto forma di cauzione (contanti o tito- li) o fidejussione (polizza fidejusssoria).
2. La garanzia costituita sotto forma polizza fideiussoria può essere rilasciata da:
⮊ Imprese Bancarie ed Assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano tali attività;
⮊ Intermediari Finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposte a revisione con- tabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del d.Lgs 58/1998, e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria ed as- sicurativa.
3. In ogni caso la garanzia deve prevedere espressamente:
⮫ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
⮫ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
⮫ l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appal- tante Concedente il servizio;
4. L'importo della garanzia è da calcolarsi secondo le modalità previste dal già citato articolo 103 del d.Lgs 50/2016 e qualora non ricorra alcuna delle ipotesi di salvaguardia dell'interesse pubblico è fis- sato pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto di concessione.
5. La garanzia è prestata a tutela dell'Ente concedente per l'esatto adempimento, da parte dell'Affidata- rio, di tutte le obbligazioni previste dal contratto e dal presente capitolato, per il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze alle obbligazioni.
6. Il Concedente può avvalersi della garanzia prestata per:
⮊ il recupero delle sanzioni irrogate, a seguito di inadempienze, come previsto all'art. 50 del presen- te capitolato;
⮊ il recupero di oneri, spese e risarcimento danni a seguito di risoluzione del contratto/convenzione di incarico professionale;
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei modi e termini richieste dall'Ente Concedente determina la decadenza dell'affidamento e la pronuncia dell'aggiudicazione del servizio in favore dell'operatore economico che segue nella graduatoria.
8. La garanzia definitiva deve essere considerata valida fino al completo esaurimento del rapporto con- trattuale dell'Affidatario nei confronti dell'Ente Concedente.
9. L’omesso pagamento dei premi relativi alla garanzia definitiva da parte dell'Affidatario non comporta nell'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
10. La garanzia definitiva, con decorrenza dalla data di costituzione, deve permanere valida fino ad un anno oltre la data di approvazione della progettazione.
11. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze dell'Affidatario, la cauzione definiti- va sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l’importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l’indennizzo dei danni, l'Ente Concedente si ri- serva l'insindacabile facoltà di avviare ogni azione legale per il recupero di quanto necessario al ripia- namento dei danni.
12. Trattandosi di concessione di servizio di progettazione é esclusa l’applicazione del meccanismo xx- xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx definitiva.
Art. 60 - Esonero responsabilità del comune - ASSICURAZIONE di responsabilità civile professionale, e garanzia RCT/RCO
1. L'Ente Concedente resta esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio di progettazione oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Affidatario come effetto dell’affidamento.
2. L'Ente Concedente non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Affidatario ad opera di terzi.
3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilità sia civile che pe- nale per eventuali danni subiti L'Ente Concedente o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del servizio assunto in affidamento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte L'Ente Concedente, sal- vi gli interventi in favore dell'Affidatario da parte di società assicuratrici.
4. L'Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecu- zione del servizio tecnico allo stesso affidato e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.
5. L'Affidatario è obbligato a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, tenendo quindi conto delle specificità del servizio tecnico assunto, per una durata pari alla durata della cauzione de- finitiva come indicata al comma 10 dell'artico precedente, una polizza di responsabilità civile profes- sionale che copra i rischi derivanti da errori, negligenza, imprudenza, imperizia, omissioni, errata applicazione di norme, ecc nella redazione della progettazione definitiva ed esecutiva che possano de- terminare danni e/o nuove spese di progettazione e/o maggiori costi in capo all'Ente Concedente.
6. La garanzia di responsabilità professionale deve essere comprensiva di polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione delle indagini, sondaggi e prove geognostiche, geologiche, geotecniche e rilievo interfe- renze.
7. Il massimale da assicurare per la responsabilità professionale è stabilito pari all'importo delle opere da progettare (€ 1.365.000,00)
8. Il massimale da assicurare per la responsabilità civile verso terzi, polizza RCT/RCO è stabilito pari ad
€ 500.000,00
9. La polizza deve contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente e la dichiarazione che l'omesso o ritardato pagamento
del premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente Concedente.
10. La polizza non deve contenere alcuna percentuale di franchigia.
11. La polizza deve essere prodotta e depositata in originale agli atti dell'Ente Concedente Comune di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere prima della stipula del contratto/convenzione di incarico nei termini che saranno comunicati dall'Ente Concedente.
1. Nel caso di insorgenza di controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del contrat- to/convenzione di incarico l'Affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio pro- fessionale, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Concedente Comu- ne di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in merito.
2. Le controversie che non trovano soluzione con l’accordo di cui al comma precedente possono essere trattate con le modalità previste all’articolo 206 (accordo bonario) o all’articolo 208 (transazione) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.
3. Qualora le controversie non trovino soluzione negli strumenti citati ai comma precedenti saranno de- ferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di S. Xxxxx C.V. con esclusione della compe- tenza arbitrale.
4. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpre- tazione ed esecuzione del Contratto/Convenzione di incarico, anche per quanto non espressamente contemplato, il foro competente è quello del Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere.
1. Tutte le spese necessarie, nessuna esclusa, per la gestione e l’organizzazione dei servizi progettuali in appalto e tutte le spese connesse e conseguenti all'aggiudicazione e alla stipula del contrat- to/convenzione di incarico professionale, comprese le spese per l'imposta di bollo e di registro, nessu- na eccettuata o esclusa, sono a intero carico dell’Affidatario.
2. Tutte le spese si intendono comprese e compensate nell’importo stimato del corrispettivo posto a base di affidamento come rideterminato con l’applicazione dell’offerta presentata dall’Affidatario.
T I T OL O 3 ^ - C R IT E R I D I A G G IU D IC A Z IO N E
Art. 63 - Modalità di aggiudicazione
1. L’aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantag- giosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b, del D.Lgs n. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 per la valutazione delle offerte che perverranno verrà nominata dalla stazione appaltante una commissione giudicatrice che sulla base dei criteri e sub-criteri di valuta- zione e relativi punteggi e sub-punteggi, di seguito esposti, valuterà le offerte secondo quanto stabilito nel bando di gara.
3. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica/tempo, è costituita da 100 punti suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, ga- rantendo, in conformità a quanto indicato all’art. 95, comma 6, il miglior rapporto qualità prezzo.
4. L’offerta da presentare per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio tecnico profes- sionale, secondo quando riportato al comma precedente, sarà composta da due componenti e più pre- cisamente:
a. merito tecnico - componente “qualitativa”: professionalità ed adeguatezza dell’offerta e carat- teristiche metodologiche di svolgimento del servizio (offerta tecnica) a cui potrà essere assegna- to un punteggio massimo di punti 80/100;
b. merito economico - componente “quantitativa”: riduzione percentuale del compenso e riduzione percentuale dei tempi di esecuzione del servizio (offerta economica) a cui potrà essere assegna- to un punteggio massimo di punti 20/100;
Per la valutazione della COMPONENTE QUALITATIVA e della COMPONENTE QUANTITATIVA opererà sulla base dei seguenti elementi di valutazione.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | |||
COMPONENTE QUALITATIVA | PUNTEGGIO MAX | ||
A | Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio da desu- mere dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle presta- zioni oggetto del servizio | 50 | |
B | Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza da desumere dalla documentazione da presentare relativa ad un numero massimo di tre servizi svolti, relativi a inter- venti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i crite- ri desumibili dal DM 17/06/2016 | 30 | |
Totale massimo componente qualitativa | 80/100 | ||
COMPONENTE QUANTITATIVA | PUNTEGGIO MAX | ||
C | Ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a base d’asta | 15 | |
D | Ribasso percentuale sul tempo di esecuzione delle progettazioni | 5 | |
Totale massimo componente quantitativa | 20/100 | ||
T O T A L E | 100/100 |
Art. 64 - Criteri e sub criteri di valutazione offerta tecnica -componente qualita- tiva
1. La valutazione delle offerte che saranno presentate sarà operata secondo i criteri di valutazione e rela- tivi fattori ponderali con i relativi sub- criteri e sub-pesi riportati nella seguente tabella:
OFFERTA TECNICA – COMPONENTE QUALITATIVA | |||
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE | Sub Pesi | Peso | |
A | CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DEL SERVIZIO | ||
A1 | Individuazione ed approccio metodologico alle problematiche da affron- tare, con riferimento sia alle caratteristiche e particolarità dell’erogazione idrica da assicurare che delle opere da progettare e dei luoghi ove è previsto l’intervento, anche in relazione alle possibili risultan- ze delle indagini geotecniche e relazione geologica per gli aspetti di stabi- lità della rete idrica. | 10 | 50 |
A2 | Pianificazione e programmazione delle fasi progettuali con la caratteriz- zazione delle prestazioni progettuali e di coordinamento della sicurezza con l’illustrazione delle metodologie e dei criteri organizzativi da utilizzare | 8 | |
A3 | Partecipazione nel team di progetto di un giovane professionista laureato iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni (art. 95, comma 13, D.Lgs 50/2016) | 5 | |
A4 | Modalità di organizzazione della struttura operativa per la fase progettu- ale e per l’espletamento delle ulteriori attività del servizio, con dettaglio delle risorse destinate alle varie fasi, i livelli di responsabilità e competen- za; descrizione delle risorse, degli strumenti e dei processi che saranno u- tilizzati per il loro sviluppo ed il coordinamento delle attività. | 8 | |
A5 | Utilizzo di sistemi informatici per la raccolta, scambio informativo e con- divisione con il RPE (responsabile del procedimento) e DE (direttore ese- cutivo) dei dati inerenti l’intervento in fase progettuale che esecutiva an- che con condivisione di documenti digitali. | 3 | |
A6 | Indicazione di eventuali varianti tecniche o tecnologiche che non compor- tino aggravi di costi per la stazione appaltante o che, viceversa, consen- tano la realizzazione di maggiori quantità di lavori, rispetto a quanto in- dicato negli schemi grafici preliminari in riferimento specificatamente a: ⇨ utilizzo di metodologie e/o tipologie costruttive, anche innova- tive, che consentano di conseguire economie di tempi in fase di e- secuzione dei lavori ⇨ durabilità dell’opera ⇨ facilità di manutenzione ⇨ eventuali maggiori opere da progettare | 8 | |
A7 | Eventuali servizi migliorativi e/o accessori che verranno forniti senza al- cun onere aggiuntivo per l’Amministrazione. | 5 | |
A8 | Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione | 3 | |
CRITERI MOTIVAZIONALI: Sarà valutata con preferenza la relazione che illustrerà in modo più esaustivo, convincente e pertinente: ⮫le tematiche progettuali che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione anche in relazione alle esigenze, criticità e particolarità della alimentazione idrica da assicurare al particolare utente; |
⮫le modalità di esecuzione del servizio nell’articolazione delle fasi previste per la progettazione e delle a- zioni che si intendono sviluppare per risolvere tecnicamente gli aspetti di maggiore complessità;
⮫la metodologia di controllo dell’avanzamento della progettazione e delle prestazioni da fornire;
⮫la composizione e la professionalità del team di progettazione, indicando per ciascun professionista le mansioni, le responsabilità e le principali esperienze acquisite;
⮫le risorse strumentali che verranno messe a disposizione per l’esecuzione dell’incarico.
⮫la modalità di interazione/integrazione del servizio con la committenza.
OFFERTA TECNICA – COMPONENTE QUALITATIVA | |||
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE | Sub Pesi | Peso | |
B | PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA | ||
B1 | Professionalità valutata con particolare riferimento alla capacità pro- gettuale a livello costruttivo e strutturale e all’inserimento nel conte- sto urbano/paesaggistico dei servizi svolti similari a quello da espleta- re. | 10 | 30 |
B2 | Professionalità valutata con riferimento alla modalità di svolgimento dei servizi presentati con particolare riferimento alle soluzioni pro- gettuali adottate nella realizzazione degli interventi affini sotto il pro- filo: ⮫ delle soluzioni tecniche adottate volte al miglioramento dell'opera ⮫ della minimizzazione dei costi connesse all'ottimizzazione del ciclo realizzativo dell'opera ⮫ della minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione; ⮫ della durabilità nel tempo dell'opera. | 10 | |
B3 | Professionalità valutata con riferimento alla modalità di svolgimento del coordinamento della sicurezza di interventi affini con particolare ri- ferimento alla gestione delle interferenze, alla ottimizzazione e gestio- ne degli accessi al cantiere, alla gestione della sicurezza per interventi su viabilità stradale extra urbana. | 7 | |
B4 | Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione. | 3 | |
CRITERI MOTIVAZIONALI: Sarà valutata maggiormente la documentazione che consente di stimare su più aspetti il livello di specifi- ca professionalità affidabilità e quindi qualità del concorrente. Sarà valutata con preferenza la relazione che illustrerà in modo più esaustivo, convincente e pertinente: ⮫i progetti eseguiti congruenti con quello oggetto della procedura di affidamento; ⮫la migliore professionalità e capacità tecnica acquisita con i progetti eseguiti nel campo della progetta- zione di reti di adduzione primaria e di alimentazione; ⮫le migliori soluzioni tecniche adottate per il miglioramento dell'opera, la minimizzazione dei costi , la semplicità ed immediatezza della manutenzione e la durabilità |
Art. 65 - Componente quantitativa - offerta economica/temporale
1. I concorrenti offrono un ribasso percentuale unico sull’importo stimato del corrispettivo complessivo, pari a € 96.600,00. Non sono previste offerte in aumento.
2. Al tempo stimato come necessario per l’espletamento del servizio di progettazione, pari a complessi-
vamente a 120 (centoventi) giorni, è applicabile una riduzione in misura massima del 20% tenuto conto della tipologia dell’intervento.
Art. 66 - Metodo per l’attribuzione del punteggio alla componente qualitativa
1. Per il calcolo e l'assegnazione del punteggio da attribuire alla componente qualitativa la Commissione di gara, presa in considerazione la documentazione pervenuta, opererà attraverso l’utilizzo della se- guente formula:
C(a) | = | Σn | (Wi | X | V(a)i) |
Dove:
C(a) = Valutazione della componente qualitativa (offerta tecnica max 80 punti);
Σn = Sommatoria dei criteri di valutazione
Wi = Punteggio relativo ad ogni singolo sub criterio di valutazione;
V(a)i = Coefficiente della prestazione della componente qualitativa (a) rispetto al singolo sub criterio (i) variabile tra zero ed uno
n = numero totale dei criteri di valutazione
2. Per la determinazione del coefficiente V(a)i, presa in considerazione la documentazione presentata, a ciascun elemento è attribuita una valutazione numerica, liberamente scelta da ciascun commissario, variabile tra 0 ed 1 secondo la scala che segue:
OTTIMO | da 0,81 a 1,00 | La valutazione è enormemente favorevole e si escludo- no possibili soluzioni migliori |
DISTINTO | da 0,61 a 0,80 | La valutazione è fortemente favorevole si rilevano a- spetti positivi elevati e ottima rispondenza alle aspetta- tive |
BUONO | da 0,41 a 0,60 | La valutazione è abbastanza favorevole si rilevano evi- denti aspetti positivi ma inferiori a soluzioni ottimali |
DISCRETO | da 0,21 a 0,40 | La valutazione è mediamente favorevole si rilevano a- spetti apprezzabilmente positivi |
SUFFICIENTE | da 0,10 a 0,20 | La valutazione è leggermente favorevole gli aspetti rile- vati sono appena sufficienti |
INSUFFICIENTE | Da 0,01 a 0,09 | La valutazione è modestamente favorevole non si rile- vano proposte o miglioramenti apprezzabili |
NON VALUTABILE | 0,00 | La valutazione è nulla |
Il coefficiente definitivo del sub criterio si ottiene come media dei coefficienti assegnati discrezional- mente da ciascun commissario.
Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente “1” per l’assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportato all’unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula:
P(a) = j | P i |
P max |
dove:
P(a) i è il coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun sub criterio (j); Pi è la media della somma attribuita dai commissari al singolo concorrente per il sub criterio; Pmax è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai commissari per il sub criterio;
Il punteggio massimo relativo al singolo “ sub Criterio Qualitativo” sarà assegnato al concorrente a cui è stato attribuito il coefficiente “1” agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo fissato relativo al sub criterio.
7. Il punteggio relativo ai “CRITERI QUALITATIVI” (A e B) per singolo concorrente è dato dalla sommatoria di tutti i sub criteri che costituiscono il criterio qualitativo.
La sommatoria dei punteggi conseguiti da ogni “Criterio Qualitativo” determina il punteggio totale per singolo soggetto partecipante e di cui sarà formata opportuna graduatoria
8. Non sono ammesse alle fasi successive della procedura di gara le offerte tecniche (componente quali- tativa) che, dopo la riparametrazione non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 48 (quarantotto) detta soglia di sbarramento.
Art. 67 - Metodo per l’attribuzione del punteggio alla componente quantitativa - ribasso unico compenso professionale
1. Al fine della valutazione del punteggio da attribuire alla parte economica (compenso professionale) e- lemento "C" del presente Capitolato sarà applicata una delle seguenti formule di interpolazione biline- are:
a) Alle offerte con ribasso pari o minori alla media dei ribassi (valore soglia) delle offerte valide
C(a)j = | Ψ X | R aj |
R med (valore soglia) |
b) Alle offerte con ribasso superiore alla media dei ribassi (valore soglia) delle offerte valide
C(a)j = | Ψ + ( 1,00 – Ψ) X | (R aj - Rmed(valore soglia)) |
(R max - Rmed(valore soglia)) |
Dove:
C(a)j | È il coefficiente da attribuire al concorrente iesimo per la valutazione dell’offerta economica; |
Ψ | È il coefficiente moltiplicativo che per questa procedura è stato stabilito in 0,85 |
R aj | È il valore percentuale del ribasso offerto dal concorrente in valutazione |
Rmed | È il valore della media aritmetica tra tutti i ribassi rimasti in gara (VALORE SOGLIA) |
R max | È il valore percentuale del ribasso più conveniente tra quelli rimasti in gara |
Il coefficiente come sopra determinato moltiplicato per il punteggio previsto per la componente ri- basso percentuale unico ( pari a 15 ) determinerà il punteggio per il singolo concorrente relativo alla com- ponente quantitativa - compenso professionale
Art. 67 - Metodo per l’attribuzione del punteggio alla componente quantitativa - elemento tempo di esecuzione del servizio
1. Al fine della determinazione del punteggio da attribuire alla componente quantitativa relativa all’elemento “D” del presente Capitolato costituita dalla riduzione dei tempi di esecuzione si farà ricor- so alla seguente formula (interpolazione lineare):
C(a)j = | T max - T aj |
T max - Tmin |
Dove:
C(a)j | È il coefficiente da attribuire al concorrente iesimo per la valutazione del termine di esecuzio- ne; |
Taj | È il termine offerto dal concorrente iesimo costituito dalla sommatoria del tempo relativo alla progettazione definitiva e del tempo relativo alla progettazione esecutiva |
T max | È il termine massimo previsto per l’esecuzione costituito dalla sommatoria del tempo per la progettazione definitiva e del tempo per progettazione esecutiva [ = gg 120 ( 80+40)] |
Tmin | È il termine massimo di riduzione (20%) come previsto dal presente disciplinare sotto il quale il concorrente non può andare per l’esecuzione del servizio professionale ed è costituito dalla sommatoria del tempo mimino per la progettazione definitiva e tempo minimo per la proget- tazione esecutiva [ = gg 96 (64 + 32)] |
In caso di indicazioni di diminuzioni dei tempi di esecuzione del servizio superiori al 20% stabilito sa- rà comunque assunto il valore del detto limite percentuale.
Art. 68 - Assegnazione del punteggio definitivo - graduatoria di merito
1. I punteggi attribuiti ai “criteri qualitativi – offerta tecnica” e quelli attribuiti ai criteri quantitativi – of- ferta economica” sommati tra loro determineranno la graduatoria finale di ogni singolo concorrente.
2. Il soggetto concorrente che otterrà il punteggio più alto, a seguito della somma dei singoli punteggi, ri- sulterà aggiudicataria dell’appalto salvo che non risulti anomalo secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Si specifica che ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono conside- rate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, dall’esito della gara, risulti che i punti rela- tivi ad entrambe le componenti siano contemporaneamente superiori ai quattro quinti dei corrispon- denti punti massimi previsti all'articolo, in particolare :
☞ il punteggio relativo al prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attri- buibile allo stesso elemento prezzo;
☞ la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente punto, sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi
In ogni caso la Stazione appaltante si riserva, in relazione ad una o più offerte che, in base ad ele- menti specifici, appaiano anormalmente basse, di procedere alla valutazione della loro congruità .
Art. 69 - Contenuti dell'offerta tecnica - componente qualitativa (peso 80)
1. Il plico dell’offerta tecnica -componente qualitativa deve contenere esclusivamente la documentazio- ne necessaria alla valutazione degli elementi riportati nelle TABELLE riportate all'art. 64 del presente capitolato.
2. In particolare l’offerta tecnica deve contenere la seguente documentazione:
2.1 Relazione “A – caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio”
Le caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio saranno desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Tali caratteristiche verranno descritte in una relazione tecnico illustrativa, composta da massimo 15 cartelle formato A3 ovvero 30 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, ecc. inclusi nel numero totale delle cartelle sopraindicato.
In aggiunta al numero massimo di cartelle sopraindicato e relativamente al solo elemento di valuta- zione "A.6 – indicazione di eventuali varianti" è consentito allegare a parte un allegato grafico di for- mato massimo A1 per ogni variante migliorativa offerta.
Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo il criterio della impaginazione presentata.
La documentazione verrà raccolta in un’unica relazione denominata “relazione A – caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio” che dovrà essere tassativamente articolata in capitoli cor- rispondenti agli elementi di valutazione relativi ai criteri e sub-criteri A indicati nella tabella relativa riportata all'articolo 64 del presente capitolato in modo da consentirne una ottimale leggibilità.
2.2 Relazione “B – professionalità e adeguatezza dell’offerta”
La professionalità e adeguatezza dell’offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell’affidamento.
La documentazione deve essere costituita da non più di 6 cartelle formato A3 o 12 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata) per ognuno dei servizi prestati (massimo 18 cartelle formato A3 o 36 cartelle formato A4).
Le ulteriori cartelle in esubero rispetto al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, se- guendo il criterio della impaginazione di presentazione.
La documentazione verrà raccolta in un’unica relazione numerata denominata “relazione B - profes- sionalità e adeguatezza dell’offerta” che dovrà essere articolata in capitoli corrispondenti agli ele- menti di valutazione B indicati nella tabella relativa riportata all'articolo 64 del presente capitolato in modo da consentirne una ottimale leggibilità.
Nella relazione per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata nella copertina una descrizione sintetica dell’intervento che renda conto di:
4. ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17/06/2016);
5. importo dei lavori;
6. descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
7. presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, XXX;
8. nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento.
3. Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate su di un unico lato con interlinea 1 tipo di carattere "Times New Roman" stile normale e dimensione 10 pt.
Tutti i margini (superiore, inferiore, sinistro, destro) saranno pari a minimo 2 cm (ciascuno). Non sono compu- tate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di orga- nismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.
4. Ai fini dell’ottenimento del punteggio premiante di cui all’art. 95, comma 13, del D.Lgs 50/2016, (cri- terio A3 tabella articolo 64) in offerta tecnica dovrà indicarsi il nominativo di un giovane professioni- sta iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni.
5. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico su CD/DVD non editabile con file in formato pdf non editabile o compatibili.
6. A pena di esclusione tutta la documentazione costituente “offerta tecnica” non deve contenere ele- menti che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui
tempi di esecuzione.
1. La documentazione da presentare come prevista dall'articolo precedente dovrà contenere una apposita dichiarazione con firma autografata con la quale il soggetto concorrente si indica espressamente quali parti della stessa costituiscono, secondo motivata indicazione, segreti tecnici o commerciali o industriali ed i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata tutela in caso di accesso agli atti articoli 53 d.Lgs 50/2016 e articoli 22 e seguenti L 241/90 e s.m.i. da parte di terzi.
T I T OL O 4 ^ - D I SP O SI Z I O NI F I NA L I
Art. 71 - Ripartizione oneri fiscali
1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è a carico del Professionista, mentre il contri- buto integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Pro- fessionisti e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, quale destinatario della prestazione, e per esso a valere sul finanziamento dell'in- tervento da parte della Regione Campania .
2. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto aggiudicatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Xxxxx e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.
Art. 72 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il soggetto affidatario del servizio è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 Legge 13.08.2010 n° 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 73 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa
1. L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più op- portune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tal caso l’incaricato avrà diritto al compenso relativo alle prestazioni effettivamente effettuate.
2. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al- la risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a. ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 10 giorni dal termine offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
b. interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
c. qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta;
d. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in allegato all’offerta.
3. La rescissione di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motiva- zione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Art. 74 – Verifiche e stipula del contratto
1. L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico dell’aggiudicatario, delle cause di divieto a con- cludere contratti previste dalle normative vigenti.
2. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di natura economico finanziaria e tecnico professionale del pre- sente capitolato: dovranno essere prodotte le certificazioni rilasciate dai committenti a comprova dell’avvenuta esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte contenenti l’indicazione delle classi e cate- gorie di progettazione.
Qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all’interno di “soggetti gruppo”, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali o di parti di servizio) di detti incarichi eseguita dall’aggiudicatario.
3. Il soggetto aggiudicatario potrà comunque produrre a comprova dell’effettivo possesso dei requisiti di cui al presente articolo eventualmente ogni altra documentazione probatoria purché ritenuta idonea dall’Amministrazione Comunale.
4. Nel caso dei requisiti di ordine generale, qualora a seguito della verifica d’ufficio non siano confermate le dichiarazioni, si procederà all’esclusione dalla gara, alle comunicazioni alle competenti autorità giu- diziarie e di vigilanza e ad eventuale nuova aggiudicazione.
5. L’Amministrazione appaltante procederà, altresì, ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76, com- ma 5, del Dlgs. 50/2016.
Art. 75 – Ulteriori indicazioni
1. La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di cause di esclusione con- template dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.
2. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, si stabilisce che la sanzione pecuniaria per la man- canza, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda sanabili attraverso la procedure di soccorso istruttorio, ammonta al 5 per mille del valore della gara (€ 483,00).
3. Si precisa che qualora la documentazione presentata sia priva di bollo ove previsto o con bollo insuffi- ciente, l’Amministrazione trasmetterà la documentazione fiscalmente incompleta all’Agenzia delle En- trate per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
4. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, l’Amministrazione Comunale, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente Capi- tolato e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno rese pubbli- che per i conseguenti adeguamenti da aprte dei soggetti interessati alla partecipazione della procedura di affidamento.
5. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o re- vocare la procedura regolata dal presente capitolato, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemme- no ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
6. Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi sostenuti dai parteci- panti alla gara d’appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica e Temporale saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi
Art. 76 - Trattamento dei dati
1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, i dati personali dei partecipanti alla gara, acquisiti nell’ambito della presente procedura vengono raccolti dall’Amministrazione Comunale e, in parte, re- gistrati in appositi verbali ed atti amministrativi anche mediante supporti informatici. Tali dati sono de- stinati ad identificare i concorrenti ed a verificare taluni dei requisiti di partecipazione alla procedura medesima, hanno natura obbligatoria e la loro omissione comporta l’esclusione dalla procedura.
2. Titolare del trattamento è il R.U.P.
3. Il personale utilizzato nell’espletamento del servizio è tenuto al segreto d’ufficio e non comunica a terzi né diffonde informazioni personali, se non in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.
1. Per quanto non esplicitamente previsto e nel presente capitolato e nel contratto/convenzione di incarico professionale si farà riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
2. Le disposizioni di legge cui fare riferimento sono le seguenti:
a. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
b. Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per quanto rimasto in vigore in xxx xxxxxx- xxxxx ai sensi dell'art. 216 e 217 del d.Lgs 50/2016