COMUNE DI MORBEGNO
ALLEGATO "1" al bando di gara
COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
CAPITOLATO SPECIALE
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’AUDITORIUM S. XXXXXXX DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006.
TITOLO I ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO
Art. 1 – Oggetto della concessione.
1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione della gestione dell’Auditorium S. Xxxxxxx.
2. La concessione prevede la direzione amministrativa, tecnica, organizzativa, economica ed artistica dell’Auditorium S. Xxxxxxx.
3. La gestione dell’Auditorium S. Xxxxxxx consiste nello svolgimento delle attività e nella promozione delle iniziative puntualmente indicate al successivo articolo 3 del presente capitolato.
4. Per Auditorium S. Xxxxxxx, ai fini della presente convenzione, si intende il complesso immobiliare puntualmente descritto al successivo articolo 7 del presente capitolato.
5. I servizi oggetto del presente capitolato sono ascrivibili a quelli elencati nell’allegato II B, Categoria 26 del D.Lgs. 163/2006 consistenti in “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”.
Art. 2 – Finalità della concessione.
1. L’Amministrazione comunale di Morbegno, nell’affidare in concessione la gestione dell’Auditorium Sant’Xxxxxxx, intende perseguire finalità di crescita culturale del proprio territorio, promuovendo lo sviluppo di una attività artistica di elevata qualità nei seguenti ambiti:
• Eventi musicali (musica classica, musica leggera);
• Cabaret;
• Danza moderna e danza classica;
• Teatro;
• Ulteriori iniziative di carattere culturale, ricreativo, laboratoriale e didattico.
2. L’obiettivo fondamentale è quello di far si che l’Auditorium possa costituire un punto di riferimento culturale importante, attraverso una programmazione continuativa e costante, realizzata in armonia con tutte le forze culturali e sociali attive, anche in ambito sovra comunale. Adeguata importanza dovrà essere data all’attività svolta nei confronti dei giovani,
privilegiando la collaborazione con le strutture scolastiche, artistiche, culturali e associative operanti nel territorio.
Art. 3 – Durata della concessione.
1. La presente concessione decorre dal 1 settembre 2015.
0.Xx considerazione del fatto che le stagioni artistiche si svolgono nel periodo compreso dal 1 settembre al 31 agosto, la durata della presente convenzione viene stabilita dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2020.
3. È prevista la possibilità di rinnovo (espresso) della presente convenzione, per ulteriori due stagioni artistiche (1 sett. 2020/31 ago. 2022), ai sensi del combinato disposto degli articoli 29, comma 1, 57, comma 7 e del punto 6, lett. c) dell’All. IX A, paragrafo Bando di Gara del D.Lgs. 163/2006.
Art. 4 – Prestazioni a carico del concessionario.
1. Le prestazioni poste a carico del concessionario consistono:
a) nel predisporre, in accordo con gli assessorati al Turismo e alla Cultura, il calendario relativo a ciascuna stagione di attività. Il calendario, almeno 15 giorni prima della data di inizio di ogni stagione, dovrà poi essere sottoposto al vaglio della Giunta del Comune di Morbegno per la sua approvazione. Il calendario deve essere concordato nel rispetto di requisiti prestazionali che prevedano le rappresentazioni già indicate all’art. 2 del presente capitolato; il calendario dovrà risultare altresì coerente con quanto verrà indicato in sede di gara, così come riportato nelle relazioni presentate ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
b) nel gestire imprenditorialmente lo svolgimento delle stagioni artistiche stabilendo caso per caso il prezzo dei biglietti;
c) nel gestire imprenditorialmente altre iniziative di carattere culturale, ricreativo, laboratoriale e didattico stabilendo caso per caso il prezzo di partecipazione;
d) nel gestire la concessione dell’Auditorium S. Xxxxxxx e degli spazi annessi a soggetti pubblici o privati, in conformità a quanto stabilito dal regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 12 marzo 2015, e applicando tariffe non superiori rispetto a quelle stabilite con il suddetto regolamento, che al presente capitolato si allega (All. A)
e) nel garantire dal 1 gennaio al 31 dicembre la fruibilità dell’Auditorium e degli spazi annessi per i titoli di cui alla precedente lettera d). Eventuali periodi di chiusura dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione comunale;
f) nel consentire, compatibilmente con gli utilizzi di cui alla precedente lettera d), il libero accesso turistico al Chiostro, per almeno 4 ore al mese in giorno festivo o prefestivo;
g) nel garantire la custodia e la pulizia del complesso immobiliare e lo svolgimento di ogni attività necessaria per il funzionamento degli impianti elettrici, elettronici e fonici esistenti nell’auditorium;
h) nel nominare, per la gestione tecnico organizzativa dell’Auditorium, un coordinatore, che si interfacci con il Comune.
i) nel consentire a semplice richiesta l’effettuazione di visite di controllo da parte della Amministrazione comunale.
Art. 5 – Controprestazione a favore del concessionario.
1. Ai sensi dell’art. 30 (Concessione di servizi), c. 1, del D.Lgs. 163/2006, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di cui si tratta.
2. Poiché al concessionario viene imposto di praticare nei confronti degli utenti tariffe in parte stabilite dall’amministrazione comunale, al fine di garantire il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario della connessa gestione, a favore del concessionario viene riconosciuto il pagamento di un prezzo da versare con cadenza semestrale nei seguenti importi annui al netto di IVA nella misura di legge, determinati in sede di gara:
stagione artistica 2015 – 2016: € stagione artistica 2016 – 2017: € stagione artistica 2017 – 2018: € stagione artistica 2018 – 2019: € stagione artistica 2019 – 2020: €
In caso di rinnovo il prezzo di riferimento sarà quello relativo alla annualità 2019 – 2020. 2.1) il prezzo dovrà essere pagato dal Comune con la seguente modalità:
Per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2020: il prezzo verrà pagato in forma anticipata entro il 10 settembre ed entro il 10 marzo degli anni di riferimento.
Art. 6 – Aggiornamento periodico del prezzo.
1. La garanzia circa la congruità del prezzo così come indicato nel precedente articolo 4, c. 2 ha trovato vaglio e conferma attraverso l’espletamento della procedura di gara effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza ed evidenza pubblica.
2. Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è prevista la revisione periodica del prezzo; successivamente alla prima annualità di durata del servizio:
• a seguito di richiesta del concessionario, la revisione del prezzo dovuto dal Comune sarà operata, in misura pari all’incremento dei costi standardizzati dei servizi verificatisi nel biennio precedente, rilevato ai sensi dell’art. 7 - comma 4, lett. c) - del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; qualora non siano disponibili i dati di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006, viene assunto come riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT.
Art. 7 – Valore della convenzione ai fini contrattuali.
1. Il valore della convenzione ai fini contrattuali è costituito dalla sommatoria delle seguenti voci di entrata:
• proventi derivanti dalla gestione della biglietteria per lo svolgimento degli spettacoli e degli eventi contemplati nel calendario della stagione artistica riferiti ad un periodo quantificabile in 5 (cinque) stagioni artistiche complete;
• proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe relative alla concessione in uso dell’Auditorium S. Xxxxxxx e degli spazi annessi a soggetti pubblici e privati riferiti ad un periodo quantificabile in 5 (cinque) stagioni artistiche complete;
• importo del prezzo richiesto in sede di gara da parte del concessionario per l’intera durata della concessione;
2. Sulla scorta degli introiti rilevati con riferimento alla gestione 2014 e della offerta economica presentata in sede di gara, il valore contrattuale annuo viene stimato in €
********* circa e quindi in € ********* circa, con riferimento all’intera durata della concessione.
Art. 8 – Descrizione e consistenza dell’immobile dedotto in convenzione.
1. L’immobile dedotto in convenzione, situato in Piazza S. Xxxxxxx, è individuato al Fg. 14, sez. II particella 2 del Catasto del Comune di Morbegno e consta di:
- una sala auditorium di 435 persone di cui 346 spettatori, 79 persone di scena e 10 persone addette alla struttura;
- una sala contigua e indipendente detta Sala Capitolare;
- una sala detta Sala Boffi;
- un camerino-spogliatoio per direttore o attore solista;
- un ampio chiostro, con deambulatorio e corte interna aperta;
- servizi igienici;
come da planimetria allegata; (All. B).
Art. 9 – Gestione dell’Auditorium - Obblighi a carico del concessionario.
1. Il concessionario, nell’ambito della gestione imprenditoriale, è tenuto a svolgere tutte le attività occorrenti per il corretto funzionamento dell’Auditorium, nell’osservanza delle seguenti condizioni e tenuto presente che gli obblighi del Comune sono esclusivamente quelli elencati in via residuale al successivo art. 11 del presente Capitolato:
a) garantire la custodia e la pulizia del complesso immobiliare e lo svolgimento di ogni attività necessaria per il funzionamento degli impianti elettrici, elettronici e fonici esistenti nell’auditorium;
b) segnalare tempestivamente al Servizio lavori pubblici e manutenzione del Comune ogni anomalia e/o problema inerente gli impianti e gli immobili dati in concessione limitatamente agli aspetti che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria di competenza del Comune come specificato al successivo art. 10, comma 1 del presente Capitolato;
c) effettuare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria che dovessero rendersi indispensabili per il mantenimento della piena funzionalità dell’immobile. Le richiamate opere di manutenzione straordinaria ed ordinaria si intendono riferite all’immobile con i relativi impianti, all’area di pertinenza ed alle attrezzature utilizzate per l’erogazione del servizio, come specificato al successivo art. 10, comma 2.
2. Il concessionario dovrà trasmettere entro il 30 ottobre di ogni anno le seguenti informazioni relative alla stagione artistica conclusasi il precedente 31 agosto:
a) rendiconto relativo alla stagione artistica da cui risulti indicato l’evento, il numero e la tipologia degli spettatori, il relativo incasso ed i costi sostenuti;
b) rendiconto relativo alle altre iniziative di carattere culturale, ricreativo, laboratoriale e didattico da cui risulti indicato l’evento, il numero e la tipologia degli spettatori, il relativo incasso ed i costi sostenuti;
c) rendiconto relativo alla concessione in uso dell’Auditorium S. Xxxxxxx e degli spazi annessi da cui risulti indicato il numero degli utilizzi suddiviso per categoria e i relativi proventi tariffari.
3. La mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma precedente trova la propria disciplina nell’ambito del Titolo IV del presente capitolato.
Art. 10 – Gestione dell’Auditorium - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
1. All’amministrazione comunale spetta esclusivamente l’onere della manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti, escluse le attrezzature luci – audio – video e strumentazione, così come definita al punto b) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”.
2 Al concessionario spetta:
• la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, come definita al punto a) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
• La manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi dell’Auditorium, così come già definita ai punti precedenti, fino all’occorrenza di € 2.000,00 annui.
• La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature audio – luci – video e della strumentazione utilizzata per tutte le attività e in tutte le strutture di pertinenza della presente concessione.
Art. 11 Gestione dell’Auditorium - Ulteriori obblighi a carico del concessionario.
1. Sono inoltre a carico del concessionario:
a) tutti gli obblighi derivanti dall’espletamento del servizio, in particolare quelli di carattere amministrativo e quelli previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
b) gli oneri relativi alla pulizia dei locali e degli spazi interni ed esterni assegnati al Concessionario, ivi compresi i servizi igienici e la fornitura di materiale igienico sanitario;
c) gli oneri relativi alla fornitura (incluso intestazione contatore o voltura) e ai consumi elettrici relativi all’immobile;
d) le spese di riscaldamento dell’immobile;
e) le spese telefoniche;
f) le spese di fornitura dell’acqua relative all’immobile;
g) tutti gli oneri derivanti dall’intestazione di tutte le utenze e/o contratti necessari al funzionamento;
h) tariffe, tasse e imposte, che la normativa nazionale, regionale e comunale pone a carico del concessionario per lo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato;
i) le spese relative alla dotazione del personale;
j) tutti gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per infortunio e danni verso terzi;
k) tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l’imposta di bollo e di registro;
l) tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto;
m) ogni responsabilità di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche per quanto riguarda la sicurezza del personale che opera all’interno dell’Auditorium;
n) ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia dell’Amministrazione Comunale che di terzi), in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell’esecuzione della gestione di cui al presente Capitolato;
o) la manutenzione degli estintori come previsto dalla norma UNI 994, rispettando le scadenze, le misure e le varie fasi della manutenzione ivi previste;
p) la comunicazione scritta all’ufficio tecnico ed al Corpo di Polizia Locale, entro le 24 ore successive al verificarsi di eventi accidentali, disordini, atti vandalici, durante lo svolgimento dell’attività o comunque all’interno delle sedi dedicate al fine di accertare eventuali responsabilità civili;
q) il completo risarcimento di eventuali danni provocati, se dovuto, a persone o cose;
2. In caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile del Comune in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi manleverà il Comune e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti la proprietà dell’immobile (non derivanti da carente o omessa manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature fisse o mobili che sia posta in capo al gestore in base al presente capitolato) o interventi di manutenzione straordinaria dello stesso, purché la necessità di detti interventi sia stata a suo tempo debitamente segnalata dal concessionario.
Art. 12 – Obblighi a carico del Comune concedente.
1. Il Comune si obbliga a pagare il prezzo annuo eventualmente richiesto in sede di gara da parte del concessionario (da sopprimere nel caso in cui, a seguito della gara, non dovesse risultare il pagamento di alcun prezzo).
2. Il Comune si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature strumentali costituenti l’intero complesso dell’Auditorium S. Xxxxxxx, tenuto conto dello stato e delle caratteristiche esistenti al momento della consegna (risultanti dal verbale di consegna), purché la necessità degli interventi non sia dovuta a mancanza o carenza di manutenzione ordinaria o ad incuria da parte del concessionario. Si precisa che per manutenzione straordinaria si intendono esclusivamente le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale e la sostituzione di parti strutturali dell’edificio, la realizzazione degli impianti tecnologici (intesa sia come sostituzione integrale di quelli esistenti che come realizzazione ex novo di impianti resisi necessari in forza di circostanze sopravvenute).
3. Per quanto riguarda eventuali vizi o difformità legati agli interventi posti a carico del concessionario ai sensi del presente capitolato, viene fatto espresso riferimento agli art. 1667 e seguenti del codice civile.
Art. 13 – Comunicazioni pubblicitarie.
1. Il Concessionario ha facoltà di gestire in piena autonomia, con riferimento al prodotto reclamizzato, previo benestare dell’Amministrazione comunale, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità nonché l’offerta pubblicitaria da parte dei terzi, che vorranno essere presenti sugli avvisi stampa, sulle pagine dei programmi o in appositi spazi all’interno o all’esterno della sala.
2. L’Amministrazione comunale è esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.
3. L’utilizzo dello stemma comunale sul materiale pubblicitario dovrà essere richiesto e concordato.
4. I rapporti di comunicazione pubblicitaria saranno gestiti in accordo fra il concessionario ed i terzi interessati.
5. I contratti di pubblicità, il cui corrispettivo verrà introitato direttamente dal concessionario, devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente concessione.
6. Il Concessionario si impegna a concedere spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all’Amministrazione comunale per l’affissione di materiale informativo e pubblicitario della stessa.
Art. 14 – Personale.
1. L’appaltatore dovrà osservare in materia di personale tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi, norme
sindacali e assicurative (infortunio e previdenziali). I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico dell’appaltatore.
TITOLO II
ONERI INERENTI IL CONTRATTO
Capo I
Norme di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro
Art. 15- Disposizioni in materia di sicurezza
1. E’ fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 09/04/2008, n. 81).
2. Il concessionario deve, almeno una settimana prima dell’inizio del servizio, dimostrare di aver redatto il documento di valutazione del rischio (D.U.V.R.) di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, tenendolo a disposizione.
Art. 16– Referenti della sicurezza.
0.Xx Comune comunicherà il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. Il concessionario comunicherà al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, onde consentire a questo ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento.
Art. 17– Sopralluogo per la comunicazione dei rischi.
1. La ditta è tenuta a:
• eseguire, unitamente ad un tecnico del Comune di Morbegno, un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio;
• sottoscrivere il relativo verbale congiunto di presa d’atto e di avere conseguentemente verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell’area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori.
Art. 18 – Imposizione del rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di sicurezza.
1. La ditta deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. In particolare imporrà a tutto il personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
Art. 19 – Presenza addetti antincendio.
1. Il concessionario durante lo svolgimento di qualsiasi evento all’interno dell’Auditorium, deve garantire, in conformità al parere espresso dal Comando prov.le VV.FF. di Sondrio, la presenza di almeno 3 addetti antincendio, muniti di apposito attestato di idoneità tecnica.
TITOLO III
UTILIZZO DEI BENI DI PROPRIETA COMUNALE
Art. 20 - Consegna alla ditta degli immobili e degli impianti.
1. Il Comune dà in consegna al concessionario, previa stesura di inventario da stilare in contraddittorio, l’immobile, gli arredi e le attrezzature nello stato in cui si trovano; l’inventario è firmato dal competente responsabile comunale e dal legale rappresentante del concessionario.
Art. 21 – Riconsegna al comune degli immobili, degli impianti, delle attrezzature.
1. Alla scadenza del contratto il Concessionario si impegna a riconsegnare al Comune l’immobile e le attrezzature che dovranno essere restituiti in adeguato stato di funzionamento, manutenzione e pulizia in relazione al loro stato di vetustà.
2. Alla riconsegna dei beni di proprietà comunale deve essere redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico inventario.
3. Qualora si ravvisassero danni arrecati all’immobile, agli impianti ed alle attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati al Concessionario.
TITOLO IV
NORME DI GARANZIA E PENALI
Art. 22 – Garanzie, coperture assicurative e responsabilità.
1. A copertura dei rischi dei servizi il Concessionario è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto e con oneri a suo carico, a stipulare o ad avere in corso una polizza assicurativa R.C. per danni causati o subiti dai propri dipendenti, dai volontari, dai frequentatori dei servizi ed in ogni caso verso terzi, compreso il Comune, con massimali non inferiori a:
RCT | per sinistro | € 3.000.000,00 |
per persona | € 2.000.000,00 | |
per danni a cose | € 1.000.000,00 | |
RCO | per sinistro | € 3.000.000,00 |
per persona | € 1.500.000,00 |
2. La responsabilità civile verso terzi (RCT) deve copritre i danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Morbegno), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni e azioni necessarie, accessorie e complementari nessuna esclusa né eccettuata.
Prevede anche l’estensione a:
• conduzione di locali, impianti, arredi, attrezzature e strumentazione consegnate al concessionario;
• committenza di lavoro e servizi;
• danni a cose di terzi cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785bis 3 1786 del codice civile;
• danni a cose in consegna/custodia prevista dalla presente concessione;
• danni subiti o cagionati a terzi (da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario che partecipino alle attività organizzate e gestite dal concessionario a qualsiasi titolo (utenti dei servizi, volontari, collaboratori ecc. ) inclusa la loro responsabilità personale.
3. La responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) deve coprire infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività oggetto della presente concessione, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati e comunque tutti coloro dei quali il concessionario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico del concessionario l’iscrizione INAIL, inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari, soci e volontari del concessionario compresi i lavoratori di contratti atipici (ai sensi della cosiddetta legge Biagi) e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa. Estensione al danno biologico, ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “clausola di buona fede INAIL”.
4. Le coperture assicurative devono essere comunicate al Comune di Morbegno all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo di trasmissione di copia della polizza.
5. Il Concessionario risponde sempre e comunque verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti, assunti o volontari, nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare il Comune da ogni molestia e responsabilità relativa.
Art. 23 Spese imposte e tasse
1. Tutte le spese, imposte e tasse nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del sevizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 24 Cauzione definitiva
1. L’aggiudicatario deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto al netto di IVA, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare
qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'aggiudicazione, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della ditta.
2. Resta salva per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
Art. 25 – Penali.
1. Costituiscono oggetto di applicazione di penali, le seguenti ipotesi di inadempimento:
• gestione degli spazi in difformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale richiamato all’art. 4, comma 1, lett. d) del presente capitolato: € 250,00 per ogni violazione rilevata;
• chiusura dell’Auditorium e degli spazi annessi non previamente concordata con l’Amministrazione comunale, come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. e) del presente capitolato: € 100,00 per ogni giorno di chiusura;
• mancato rispetto del calendario artistico stagionale: € 250,00 per ogni violazione rilevata;
• inadeguato svolgimento della attività di custodia e di pulizia previsto dall’art. 4, lett.
g) del presente capitolato: € 250,00 per ogni violazione rilevata;
• ritardata trasmissione delle informazioni previste dall’art. 9, comma 2 del presente capitolato: € 250,00.
2. L’inadempimento dovrà essere contestato da parte dell’Amministrazione comunale in forma scritta entro 15 giorni dal momento in cui l’Amministrazione stessa ne ha avuta conoscenza.
3. Il concessionario potrà formulare le proprie controdeduzioni entro i 15 giorni successivi dal ricevimento della contestazione.
4. Nel caso in cui le controdeuzioni presentate dal concessionario non risultino meritevoli di accoglimento, il Comune procederà alla riscossione delle somme dovute tramite Tesoriere comunale.
TITOLO V
CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 26 - Clausola risolutiva espressa.
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono causa per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività del concessionario;
c) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari
d) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
e) interruzione non motivata del servizio;
f) subappalto totale del servizio o subappalto parziale del servizio non autorizzato;
g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
h) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 C.C;
i) per inosservanza di quanto dichiarato ai fini dell’ottenimento dei punteggi tecnico/qualitativi in sede di gara;
2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune mediante PEC (posta elettronica certificata), di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, comma 2 del codice civile.
3. L’applicazione della causa risolutiva espressa comporterà il risarcimento del danno subito dal comune, che a tale titolo si rivarrà sulla concessionaria inadempiente.
Art. 27 – Risoluzione per inadempimento
1. Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l’adempimento. Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.
Art. 28 – Nuovo affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto.
1. In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto verranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della concessione. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originale aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
TITOLO VI NORME FINALI
Art. 29 – Definizione eventuali controversie
È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie le parti, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile, individuano il Giudice del Tribunale di Sondrio, come esclusivo foro competente.
Art. 30 - Richiamo alla legge ed altre norme
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 31 - Strutture organizzative comunali di riferimento
1. La struttura organizzativa del Comune a cui è affidata il controllo del servizio oggetto del presente capitolato è l’Area Amministrativa – Servizio Segreteria.
Per il Comune di Morbegno Per il Concessionario Allegati:
All. A – Regolamento per la concessione in uso Auditorium Sant’Xxxxxxx e relative tariffe; All. B – Planimetria.
INDICE TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO
Art. 1 | Oggetto della concessione | Pag. 1 |
Art.2 | Finalità della concessione | Pag. 1 |
Art. 3 | Durata della concessione | Pag. 2 |
Art. 4 | Prestazione a carico del concessionario | Pag. 2 |
Art. 5 | Controprestazione a favore del concessionario | Pag. 3 |
Art. 6 | Aggiornamento periodico del canone/prezzo | Pag. 3 |
Art. 7 | Valore della concessione | Pag. 4 |
Art. 8 | Descrizione e consistenza dell’immobile dedotto in convenzione | Pag. 4 |
Art. 9 | Gestione dell’Auditorium – Obblighi a carico del concessionario | Pag. 4 |
Art. 10 | Gestione dell’Auditorium – Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria | Pag. 5 |
Art. 11 | Gestione dell’Auditorium – Ulteriori obblighi a carico del concessionario | Pag. 5 |
Art. 12 | Obblighi a carico del Comune concedente | Pag. 6 |
Art. 13 | Comunicazioni pubblicitarie | Pag. 7 |
Art. 14 | Personale | Pag. 7 |
TITOLO II | ||
ONERI INERENTI IL CONTRATTO | ||
Art. 15 | Disposizioni in materia di sicurezza | Pag. 8 |
Art. 16 | Referenti della sicurezza | Pag. 8 |
Art. 17 | Sopralluogo per la comunicazione dei rischi | Pag. 8 |
Art. 18 | Imposizione del rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di sicurezza | Pag. 8 |
Art. 19 | Presenza addetti antincendio | Pag. 9 |
TITOLO III | ||
UTILIZZO DEI BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE | ||
Art. 20 | Consegna alla ditta degli immobili e degli impianti | Pag. 9 |
Art. 21 | Riconsegna al comune degli immobili, degli impianti, delle attrezzature | Pag. 9 |
TITOLO IV | ||
NORME DI GARANZIA E PENALI | ||
Art. 22 | Xxxxxxxx, coperture assicurative e responsabilità | Pag. 9 |
Art. 23 | Spese imposte e tasse | Pag. 10 |
Art. 24 | Cauzione definitiva | Pag. 10 |
Art. 25 | Penali | Pag. 11 |
TITOLO V | ||
CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | ||
Art. 26 | Clausola Risolutiva espressa | Pag. 11 |
Art. 27 | Risoluzione per inadempimento | Pag. 12 |
Art. 28 | Nuovo affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto | Pag. 12 |
TITOLO VI | ||
NORME FINALI | ||
Art. 29 | Definizione eventuali controversie | Pag. 12 |
Art. 30 | Richiamo alla legge e ad altre norme | Pag. 12 |
Art. 31 | Strutture organizzative comunali di riferimento | Pag. 13 |