NELLE STRUTTURE ED AREE DI PERTINENZA DELLA ASL DI PESCARA CAPITOLATO SPECIALE – PARTE AMMINISTRATIVA
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APPALTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO
NELLE STRUTTURE ED AREE DI PERTINENZA DELLA ASL DI PESCARA CAPITOLATO SPECIALE – PARTE AMMINISTRATIVA
DISCIPLINARE DI GARA
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 15 OTTOBRE 2015 Xxxxxxxx termine pubblicazione chiarimenti: 7 ottobre 2015
Scadenza termine per la richiesta di chiarimenti: 5 ottobre 2015 CIG 63822829B6
PREMESSA
La presente procedura in economia, per cottimo fiduciario, è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. per il servizio di FACCHINAGGIO E TRASLOCO nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara”.
L’operatore economico con cui stipulare l’accordo quadro sarà individuato in esito alla presente procedura di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, al termine della quale sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che risulterà in possesso di tutti requisiti soggettivi, che avrà proposto un servizio rispondente a quanto previsto dal capitolato di gara, che avrà proposto prezzi unitari e complessivi, in ribasso rispetto a quelli posti a base di gara e riportati nello schema dell’offerta economica, Allegato n. 4 al presente capitolato, e che avrà ottenuto il punteggio più elevato – inteso quale somma dei punteggi tecnico – qualitativo ed economico.
LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO E’ CONTENUTA NEL PRESENTE CAPITOLATO, PARTI TECNICA E GENERALE.
L’accordo quadro non fissa i quantitativi di prestazioni ( numero interventi) - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici- ma solo il loro prezzo e tipologia. Unico limite della fornitura è l’importo dell’accordo quadro, sotto precisato.
L’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, a 200.000,00 euro (iva esclusa) e l’operatore economico, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.
L’amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo.
La durata dell’accordo quadro è stabilita in due anni, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione e, comunque, sino all’esaurimento del valore dell’accordo quadro, anche se precedente al termine biennale.
Nel caso in cui, al termine del periodo biennale, il valore dell’accordo quadro non risultasse esaurito, l’Amministrazione si riserva di prolungarne la validità, previo assenso del fornitore.
L’amministrazione, inoltre, si riserva di avviare l’esecuzione d’urgenza, in pendenza di sottoscrizione del contratto.
Trattandosi di fornitura che non comporta rischi da interferenza, gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero euro.
La disciplina della fornitura (tempi di esecuzione, penalità, risoluzione) è riportata nel capitolato speciale – parte tecnica.
E’ richiesto, pena esclusione dalla gara, il possesso obbligatorio delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2000/2008, con verifica almeno annuale del suo mantenimento.
Si applica l’art. 39 del DL 90/2014, per il quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, ovvero in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.
Non sono soggette a regolarizzazione e, pertanto, comportano esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere l’offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la non integrità del plico tale da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell’offerta o l’incertezza sul contenuto e provenienza dell’offerta, l’apposizione di termini o condizioni all’offerta, offerte alternative o incomplete.
Analogamente, non è suscettibile di regolarizzazione l’offerta tecnica o l’offerta economica e gli elementi loro componenti
La misura della sanzione ivi prevista è fissata all’1 per mille del valore dell’accordo quadro (€ 200,00).
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
MODALITA’ PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI
⮚ Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell’Autorita di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici
n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene esclusivamente, ai sensi dell’articolo 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata deliberazione attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorita, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
⮚ Il nuovo sistema AVCPASS permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione e a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
⮚ L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari.
⮚ Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all’obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorita di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto l’acquisizione del richiamato “PASSOE” da parte di questa Amministrazione risulta essere condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale non sara pertanto possibile, in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l’esecuzione della fornitura.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si segnala sono stati rilevati oneri da interferenza, come riportati nel DUVRI allegato.
Il gestore aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.
A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte del gestore aggiudicatario. L’ASL in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all’art.26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l’appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Se tale proposta venisse valutata positivamente, l’ASL procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all’atto di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
2. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI
Per partecipare alla gara, codesta Ditta dovrà far pervenire un plico contenente l’offerta economica, la documentazione tecnica e quella amministrativa, come di seguito precisato, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione del giorno riportato in intestazione, all’indirizzo:
ASL di Pescara, Ufficio Protocollo, Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx.
E’ , altresì, possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere chiusi e sigillati - con ceralacca oppure sigillati con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura oppure chiusi e timbrati sui lembi di chiusura - in modo da lasciare traccia di eventuali manomissioni, e devono recare all’esterno l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto (SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO), il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax dell’Impresa mittente. Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS.
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, “B – Documenti tecnici ” e “C – Offerta economica – ”.
La Busta C, contenente l’offerta economica, DEVE essere non trasparente, neanche in controluce.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito, nei suoi allegati e nel capitolato regolante il servizio.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi “ devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) Dichiarazione o dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; indicandole specificatamente, ivi incluse quelle previste dall’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..i.. Per l’effettuazione di tali dichiarazioni, la Ditta concorrente potrà utilizzare gli schemi allegati n. 1 , 2 e 3, allegati al presente Capitolato;
c) dichiarazione di possesso obbligatorio della certificazione UNI EN ISO 9001:2000/2008.
2) Dichiarazione:
• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguito il servizio;
• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
• dell’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.lgs 12.04.2006, n. 163;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
3) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
4) certificazione UNI EN ISO 9001:2000/2008.
5) Garanzia provvisoria, pari all’uno per cento del valore dell’accordo quadro (€ 200.000,00) , sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, la stazione appaltante ne richiederà il rinnovo. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario NONCHE’ LA SANZIONE DI CUI all’art. 39 del DL 90/2014 (TALE ESTENSIONE DEVE ESSERE RIPORTATA NELLA POLIZZA) sopra descritti ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
6. Contributo identificativo gara previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici entrata in vigore dal 01.02.2007. Questa Amministrazione è tenuta, ai fini dell’ammissione alla gara del partecipante, al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
7. Allegazione di copia del presente capitolato speciale, firmati nell’ultima pagina per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di Consorzio si fa presente che:
• le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere prodotta da tutte le imprese associate.
Tutte le dichiarazioni , attestazioni e documentazione prodotta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia semplice della relativa procura.
In relazione ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38, D.L.vo n. 163/2006, come modificato da ultimo dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, si rammenta che:
⮚ vanno dichiarate tutte le condanne penali, o tutte le violazioni contributive, tutti i reati, per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena ex art. 444 e segg., c.p.p al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell'illecito, per l'esclusione. In tal caso, quindi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando” (così Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906)
⮚ in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto stabilito al comma 1-ter del citato art. 38, oltre a quant’altro stabilito dalla normativa vigente;
⮚ per il contenuto delle attestazioni da dichiarare di cui al comma 1 del citato art. 38, il concorrente dovrà attenersi a quanto stabilito al comma 2 del medesimo art. 38.
Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest’ultimo, ove presente), agli altri soggetti indicati all’art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 come novellato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, nonché, eventualmente, al procuratore che sottoscrive la Documentazione Amministrativa e/o l’Offerta Tecnica e/o l’Offerta Economica e in ogni caso riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 38 citato in relazione al tipo di impresa o società, inclusi altri procuratori muniti di poteri di gestione e di rappresentanza generali, sì da renderli assimilabili agli amministratori della società.
Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono.
Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo - e le eventuali imprese ausiliarie - dovrà formulare autonoma “Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara”, conforme ai modelli allegati al presente disciplinare, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura (in originale o copia conforme) dovrà essere prodotta nella Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara, come sopra indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.
Conseguentemente, tutte le dichiarazioni dovranno essere inserite all’interno della Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara.
In caso di Xxxxxxxxx, la dichiarazione dovrà essere presentata:
⮚ in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui al comma 1, lettera e) dell’art. 34 D.L.vo n. 163/2006, costituendo, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
⮚ in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 1, lettera e) dell’art. 34 del D.L.vo n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
⮚ in caso di Consorzio di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 34 del D.L.vo n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.
In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Xxxxxxxxx non ancora costituito, la dichiarazione di cui al modulo 1 Allegato al presente disciplinare di gara, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:
⮚ indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);
⮚ contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.L.vo n. 163/2006.
In caso di Consorzi di cui alla lettera b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.L.vo n. 163/2006, la dichiarazione di cui all’Allegato 1 al capitolato di gara, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ai sensi dell’art. 37, comma 7, e dell’art. 36, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006.
Nella busta “B – Documenti Tecnici “ deve essere contenuta la seguente documentazione tecnica:
A. PROGETTO
Il progetto elaborato sulla base delle linee generali e delle indicazioni minime prefissate dal presente Capitolato – parte tecnica, deve essere sviluppato evidenziando gli aspetti propositivi in ordine ai sotto indicati punti:
a. SISTEMA ORGANIZZATIVO E OPERATIVO
⮚ Organigramma e logistica: “Relazione sintetica - della struttura organizzativa e logistica”
proposta per l’appalto, descrivendo le caratteristiche qualitative e quantitative delle funzioni di supporto alla erogazione del servizio tecnico, amministrativo e organizzativo. Inclusa la consistenza quali – quantitativa ( numerosità e competenze professionali specifiche e percorsi professionali ) dei componenti il team incaricato agli interventi.
⮚ Piano operativo migliorativo delle prestazioni, livelli di servizio e sistemi monitoraggio e di autocontrollo: Relazione dettagliata che contenga le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.
A titolo esemplificativo saranno oggetto di valutazione:
▪ le modalità operative, suddivise per tipologie di intervento (traslochi, movimentazione attrezzature,ecc.), ai fini dello snellimento delle modalità di esecuzione del servizio;
▪ i livelli di servizio migliorativi. Le misure esposte dovranno essere esplicitate anche con riferimento ai reali vantaggi per l’amministrazione contraente. In particolare i livelli di servizio oggetto di valutazione saranno “il tempo massimo, espresso in ore, che intercorre tra il momento di effettuazione dell’ordine da parte dell’amministrazione e il tempo di avvio di esecuzione delle prestazioni”.
▪ il sistema di autocontrollo che la società concorrente intende adottare per garantire la conformità del servizio. In particolare dovranno essere specificati:
o la tipologia degli strumenti informativi utilizzati;
o i criteri e le metodologie di controllo e di valutazione delle prestazioni;
o le modalità di individuazione e di applicazione delle azioni correttive.
Tutte le proposte migliorative approvate dal Committente saranno parte integrante del contratto. La Relazione oggetto di valutazione dovrà permettere, alla Commissione Giudicatrice di avere un quadro d’insieme dei diversi servizi di facile valutazione e dovrà consentire di avere chiara
l’organizzazione che verrà adottata per lo svolgimento del servizio.
b. AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE
⮚ Tipo di attrezzature, apparecchiature e software ( La Società dovrà fornire un elenco dettagliato contenente la tipologia e la quantità delle attrezzature, apparecchiature e software utilizzati per lo svolgimento del servizio.
⮚ Tipo e numero di automezzi ( La Società dovrà fornire un elenco dettagliato contenente il tipo e la quantità degli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio. Saranno valutati quantitativamente nel loro complesso gli automezzi utilizzati per la movimentazione dei materiali e per il trasporto tra le sedi).
Si precisa che nell’elaborazione della relazione tecnica di cui al presente articolo, le ditte dovranno attenersi a quanto specificamente richiesto, rispondendo in modo analitico e sintetico agli elementi costituenti la qualità e presentando la documentazione nell’ordine esatto sopra riportato.
Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell’A.S.L.. Nell’ambito della documentazione tecnica il concorrente potrà specificare le parti della documentazione che si ritiene debba essere coperta da riservatezza con specifico riferimento a marchi, know how, brevetti ecc.. La dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata circa le ragioni che portano ad escludere dal diritto di accesso, in tutto o parte, la documentazione tecnica prodotta con riferimento ad eventuali segreti tecnici e industriali in essa contenuti. La Ditta aggiudicataria, con l’approvazione del presente Capitolato Speciale, si dichiara disponibile a trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante, l’intera documentazione tecnica in formato elettronico su cd-rom o via e mail.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia semplice della relativa procura.
ella busta “C- Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, resa legale con l’apposizione di marca da bollo, debitamente timbrata e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l’offerente, ed accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, redatta sul modello allegato. Nell’offerta dovrà essere indicato:
⮚ importi unitari singoli servizi in dettaglio nel foglio offerta;
⮚ importo complessivo, al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge;
⮚ oneri della sicurezza propri dell’appaltatore
Il prezzo complessivo al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge, calcolato sulla base della sommatoria dei prezzi per i singoli fabbisogni, verrà preso come riferimento solo per l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “prezzo” come successivamente precisato.
I corrispettivi, invece, saranno erogati sulla base dei prezzi unitari offerti e del numero di interventi (ore) effettivamente svolti.
L’importo annuo offerto non potrà essere superiore, pena automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato dall’Amministrazione, al netto degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza. Per quanto riguarda la disciplina relativa all’individuazione delle “offerte anormalmente basse” e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia “in toto” a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Per i raggruppamenti
di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l’atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta ne come imprese singole ne come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
Come indicato dall’art.11 6° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare piu di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate.
L’A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
il criterio di aggiudicazione è quello di cui all’art. 83 del Decreto legislativo 18/04/2006 n.163, ovvero “a favore dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”.
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti, di cui:
Qualità 70/100 Prezzo 30/100
QUALITA’ DEL SERVIZIO
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche sarà il seguente:
a. SISTEMA ORGANIZZATIVO E OPERATIVO (punti: minimo 0 - massimo 50)
⮚ Organigramma e logistica: (punti: minimo 0 - massimo 20).
⮚ Piano operativo migliorativo delle prestazioni, livelli di servizio e sistemi monitoraggio e di autocontrollo: (punti: minimo 0 - massimo 30 )
b. AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE (punti: minimo 0 massimo 20)
⮚ Tipo di attrezzature, apparecchiature e software ( punti: minimo 0 - massimo 15)
⮚ Tipo e numero di automezzi punti: minimo 0 - massimo 5)
Il punteggio relativo alla qualità (max 70 punti) sarà assegnato applicando la seguente formula:
Q(a) = ∑n (Cmi * Ca)
dove :
Q (a) = punteggio qualità attribuito all’offerta (a) Cmi = punteggio massimo attribuito al requisito (i)
Ca = coefficiente attribuito all’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 1 a 0
∑n = sommatoria dei parametri.
1.L’attribuzione del punteggio di qualità avverrà nel modo seguente: ad ogni parametro di valutazione verrà attribuito collegialmente, dalla Commissione Giudicatrice all’uopo istituita, un giudizio sintetico corrispondente ad un coefficiente da 1 a 0, come indicato nella seguente tabella:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE | |
punteggio cent.le 0 | in caso di mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato, e/o non assoluta corrispondenza a quanto richiesto |
punteggio cent.le 0,25 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “insufficiente” |
punteggio cent.le 0,50 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “sufficiente” |
punteggio cent.le 0,60 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “più che sufficiente” |
punteggio cent.le 0,70 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “buono” |
punteggio cent.le 0,85 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “distinto” |
punteggio cent.le 1 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “ottimo” |
I coefficienti attribuiti saranno poi trasformati in coefficienti definitivi, sempre compresi fra 1 e 0, rapportando il coefficiente più alto ad 1 ed attribuendo, in modo proporzionale, valori inferiori agli altri coefficienti (prima riparametrazione). I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni parametro oggetto di valutazione saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione.
Soglia di sbarramento. Non saranno ammesse alla fase della valutazione economica le offerte che, a questa fase della procedura di valutazione, non avranno ottenuto almeno 40 punti.
A questo punto della procedura, laddove nessuna offerta ammessa, ottenga il punteggio massimo di 70, si procederà alla seconda riparametrazione, attribuendo 70 punti all’offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato, e alle altre punteggi direttamente proporzionali.
Importante: nel caso di impossibilità di desumere dalla documentazione presentata la rispondenza del servizio proposto alle specifiche tecniche richieste, quale requisito minimale, da presente capitolato, l’offerente non sarà ammesso alla valutazione economica.
Inoltre, nel caso di impossibilità di desumere dalla documentazione le caratteristiche tecnico-qualitative del servizio proposto, utili per l’attribuzione del punteggio, quest’ultimo sarà pari a 0 per la voce in esame.
0.Xx punteggio relativo al prezzo sarà assegnato come segue:
30 punti verranno attribuiti all’offerta con il ribasso più alto, per le altre offerte sarà applicata la seguente formula:
⮚ Pa (dove Ra <= Rm) = 30*X * Ra/Rm
⮚ Pa (dove Ra > Rm) = 30*[X + [(1-X)*(Ra-Rm)/Rmax-Rm)]] dove:
Pa = punteggio relativo al prezzo attribuito all’offerta (a) Ra = ribasso dell’offerta (a)
Rm = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti Rmax = ribasso massimo offerto
X= 0,90
Si precisa che:in caso di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.
Qualora il contrasto tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre sia tale da rendere indeterminata od indeterminabile la volontà del soggetto concorrente, l'offerta è rigettata e la ditta esclusa dalla gara.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio nella sommatoria dei due parametri.
Si precisa che i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull’ importo annuo posto a base di gara.
L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Azienda Appaltante si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale e insindacabile giudizio.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui l'Azienda Appaltante non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Non sono ammesse :
• la presentazione di offerte alternative o incomplete. I prezzi devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente capitolato e degli oneri per la sicurezza a carico delI’ offerente, che dovranno essere indicati specificatamente.
• Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.
(Validità dell’offerta)
La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni 180 (centottanta) a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dalla propria offerta.
4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - (Seduta di gara) L’esame delle offerte si articola nelle seguenti fasi:
1 ^ Fase in seduta pubblica (il cui giorno sarà pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx.xx – sezione gare e appalti – settore UOC ABS).
Esame della documentazione amministrativa da parte dell’Autorità di gara, organo monocratico: tale esame viene svolto in seduta pubblica. E’ facoltà, se del caso, chiedere chiarimenti e/o delucidazioni in merito ai documenti presentati: se il riscontro è positivo si procede alla fase successiva dell’esame del merito tecnico dell’offerta. Schematicamente si elencano le operazioni di detta fase:
• verifica ed acquisizione della documentazione (procura speciale, delega) comprovante il titolo dei soggetti presenti ad intervenire alla seduta;
• presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito nel presente capitolato;
• apertura dei plichi e vidimazione/accertamento delle buste in essi contenute;
• apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e contestuale verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa a corredo dell’offerta,
• apertura e riscontro della documentazione contenuta nella “Busta B) – Documentazione tecnico
• organizzativa” dei concorrenti ammessi.
2^ Fase in seduta riservata
• esame della documentazione tecnica e della campionatura da parte della Commissione giudicatrice, organo collegiale;
• assegnazione del punteggio tecnico.
3^ Fase in seduta pubblica
Esame dell’offerta economica: tale esame viene svolto in seduta pubblica dalla Autorità di gara; l’esame dell’offerta economica viene effettuato solo nei confronti delle offerte ammesse a tale fase. Durante tale seduta la cui data viene comunicata alle ditte concorrenti si procede alle seguenti operazioni:
1. lettura dei verbali delle sedute precedenti;
2. apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
3. redazione della graduatoria parziale inerente al merito economico;
4. redazione della graduatoria totale e definitiva; Qualora due o più soggetti candidati formulino pari offerta complessiva si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un’offerta migliorativa. Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.
5. individuazione delle offerte anomale (art. 86 DEL D.Lgs n. 163/2006) e, in tal caso, trasmissione degli atti al RUP;
6. (dopo l’esito dell’eventuale procedimento di valutazione dell’anomalia delle offerte) dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, la cui offerta non sarà stata dichiarata anomala;
7. trasmissione degli atti inerenti alla procedura di gara alla Direzione Generale per l’esame e gli adempimenti successivi.
5. PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI
Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o persone da essi delegati munite di delega o di procura.
Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio dei soggetti candidati. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara ne’ richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.
6. AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell’organo deliberante.
L'efficacia dell’aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da
condanna per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nell’ambito della presente procedura, l’Azienda si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.
8 - VERBALE DI GARA
Il verbale di gara non equivale al contratto, ma fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.
9 - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE – PARTECIPAZIONE E COSTITUZIONE - COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE)
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la sottoscrizione del contratto.
10 - CONTENUTI DELL’ATTO DI COSTITUZIONE
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, redatto in conformità agli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, deve contenere:
a) l’elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
b) l’estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
c) l’oggetto e lo scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
d) l’indicazione dell’impresa capogruppo;
e) l’irrevocabilità e gratuità del mandato;
f) che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Azienda;
g) che la presentazione dell’offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda;
h) che all’impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell’Azienda per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche
dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell’Azienda di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
i) la suddivisione per quota dell’appalto tra le imprese associate;
j) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è subordinato all’estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.
11 - CONCORRENZA SLEALE
Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all’interno di un raggruppamento temporaneo d’imprese non può parteciparvi anche in forma singola o all’interno di altro raggruppamento.
Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l’offerta in forma singola oltre che all’interno del raggruppamento temporaneo, mentre rimane valida l’offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nei casi in cui una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l’esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza.
12- AGGIUDICAZIONE - ADEMPIMENTI SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Il soggetto aggiudicatario non può impugnare l’efficacia dell’aggiudicazione per non aver sottoscritto il verbale di gara.
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, a favore dell’ Azienda, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto candidato o aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile. La costituzione della cauzione definitiva trova specifica regolamentazione all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione definitiva deve coprire l’intero periodo di validità del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal responsabile del procedimento,
accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente
13 – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO
L’Azienda in applicazione alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 t.v. e del successivo regolamento 27 giugno 1992 n. 352 t.v. ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.
14 - DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO
1. Sono temporaneamente sottratti all’accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:
A) L’elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta;
B) L’elenco dei soggetti che hanno inoltrato alla ASL richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;
C) L’elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;
D) L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest’ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.
2. Sono temporaneamente sottratti all’accesso fino al Decreto di aggiudicazione:
A. L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio
B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.
15 - RIFIUTO DELL’ACCESSO
Sono esclusi dal diritto di accesso:
A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;
B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare:
• Abbiano il carattere della originalità;
• Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
• Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.
In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella lettera— invito o nel Capitolato Speciale;
C. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.
c) certificazione antimafia;
d) composizione societaria delle imprese partecipanti.
16 – DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARE PUBBLICHE
La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal DPR 445/2000 è ammessa, nei casi di cui agli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l'impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori.
Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati.
Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.
17 - INTEGRAZIONI E ACCERTAMENTI D’UFFICIO
L’Azienda può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive.
Qualora dagli accertamenti in questione, emergono dichiarazioni false, l'Azienda , salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell'impresa.
18 - CERTIFICAZIONI A CORREDO DELLE OFFERTE
Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l'ammissione e per l'aggiudicazione dal bando di gara, sono temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto competente a norma del precedente art. 61. La sostituzione opera in via definitiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.
Le certificazioni, temporaneamente sostituite ai sensi del primo comma, sono prodotte dal solo soggetto aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione e acquisite dall’amministrazione appaltante.
19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del DLGS 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisisti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.
20 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale
scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;
- commesso nei confronti delIl gestore nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
Informazioni e chiarimenti:
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente a mezzo fax o e mail (fax 000 000 0000, e mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx.xx,
CAPITOLATO SPECIALE – PARTE TECNICA
CAPITOLATO TECNICO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO
PREMESSA
Il presente Capitolato riguarda il servizio di facchinaggio con gestione del ciclo logistico comprensiva del monitoraggio informatizzato e trasporto cose all’interno e tra le varie sedi della Asl di Pescara, per una durata contrattuale di due anni.
Le sedi presso le quali dovrà essere eseguito il servizio sono di seguito riportate:
Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli, Distretto di Popoli, Polo Sanitario di Tocco Casauria, Distretto di Scafa, Polo Sanitario di San Valentino, Polo Sanitario di Città X. Xxxxxx, Presidio di Torre de Passeri, Distretto di Pescara Nord, Distretto di Pescara Sud, Distretto di Montesilvano, Distretto di Penne, Distretto di Loreto, Distretto di Cepagatti, Distretto di Pianella, Distretto di Spoltore, Distretto di Civitella Casanova, pertinenze Casa Circondariale di Pescara ed eventuali strutture sanitarie di nuova attivazione.
Presso tali sedi è auspicabile che le Ditte interessate effettuino sopralluogo. 1- OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è il servizio di facchinaggio e trasloco, comprensivo delle seguenti prestazioni, che l’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore, in tutto o in parte, in relazione alle sue variabili necessità:
- attività essenziali, preliminari e complementari alle operazioni di facchinaggio;
- organizzazione del trasloco di suppellettili, attrezzature e arredi e materiale vario e imballo del contenuto degli arredi;
- sballaggio, posa e assemblaggio delle apparecchiature informatiche sulla postazione di lavoro ed eventuali operazioni elementari di collegamento e scollegamento di cavi delle apparecchiature stesse;
- spostamento di pacchi e plichi contenenti stampati e modellami e volumi, contenitori in genere, scatole ed altri oggetti similari, ivi comprese, ove necessarie, operazioni di
sistemazione e ripartizione del contenuto;
- riassetto relativa legatura nonché insacco, accatastamento, disaccatastamento;
- smontaggio arredi;
- trasporto e consegna al luogo di destinazione;
- rimontaggio degli arredi;
- spostamento di postazione di lavoro e registrazione dei movimenti di personale;
- riposizionamento degli arredi e registrazione dei nuovi posizionamenti;
- disimballaggio del contenuto degli arredi e riposizionamento negli stessi arredi;
- verifiche del corretto montaggio degli arredi;
- ritiro immediato dei residuati della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione dei rifiuti;
- movimentazione di mobili ed arredi che non si configura come trasloco d’ufficio, quali il prelievo e la risistemazione di mobili e arredi in occasione di lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione (tinteggiatura stanze, verniciatura pavimenti, ecc.), la sostituzione o rinnovo dell’arredo,
- trasporto con adeguati mezzi dei materiali di interesse dell’ Amministrazione;
- eventuali lavori di selezione di materiali di scarto e conferimento di rifiuti non pericolosi nei depositi intermedi indicati dall’Amministrazione;
- presidio fisso.
2 - PREZZO DEI SERVIZI
Il prezzo dei servizi, che le Amministrazioni Contraenti corrisponderanno al Fornitore, è determinato dai prezzi offerti in sede di gara, relativamente a:
DESCRIZIONE | UNITÀ DI MISURA | |
1 | Facchinaggio/trasloco (anche per servizio di presidio fisso) | Ora/Uomo |
2 | Furgone fino 35q con conducente | Ora/Uomo |
3 | Autoscala fino a 34 m con operatore | Ora/Uomo |
4 | Carrello elevatore fino a 18 q con elevazione massima 5 m senza operatore | Ora/Uomo |
5 | Piattaforma aerea fino a 28 m con operatore | Ora/Uomo |
Il corrispettivo per materiali di imballaggio (cartoni, nastro adesivo, spago, etichette, ecc…) e utilizzo di palletts e transpallets è compreso nel costo del Facchinaggio/trasloco. Sono pure a carico del Fornitore eventuali costi per parcheggi e occupazioni di suolo pubblico.
Per quanto riguarda l’uso di attrezzature speciali (quali autogrù, stair robot, cingolati ecc…) non quotate nell’ambito della presente gara, saranno di volta in volta concordati i relativi prezzi tra il Fornitore e l’Amministrazione contraente, anche avvalendosi dei prezzi previsti nei listini editi da DEI aggiornati all’ultima versione disponibile , vigenti al momento della richiesta.
I colli da spostare sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiti da:
1. minuteria, pacchi di documentazione e/o materiale cartaceo, macchine per ufficio, altri materiali vari;
2. arredi e attrezzature (es. scrivanie, poltrone, sedie, armadi verticali, banconi, etc.).
In caso di movimentazione di materiali o apparecchiature fragili (computer, apparecchiature tecniche, video, quadri, etc.) sarà cura e responsabilità del Fornitore provvedere ad effettuare gli imballaggi idonei ad evitare ogni danno o avaria.
Il Fornitore deve mettere a disposizione, per l’effettuazione del trasloco, supervisione e personale competente, nonché mezzi idonei.
Il Fornitore è responsabile, secondo le norme del codice civile (art.1693) della perdita o dell’avaria dei materiali trasportati ed è tenuto al risarcimento integrale dei danni provocati all’Amministrazione Contraente. L’assicurazione degli addetti è a carico della società alla quale spetta ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni degli stessi.
Il Fornitore deve prendere visione dei luoghi di prelievo dei materiali e dei luoghi di destinazione e deve dunque tenere in considerazione tutti i possibili problemi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli eventualmente derivanti dalle caratteristiche degli accessi, dalla portata dei pavimenti, dalle dimensioni e dai pesi delle apparecchiature.
Tutto il materiale necessario all’imballaggio (scatole di cartone, contenitori e nastro adesivo), nonché gli imballaggi speciali per l’idonea protezione di PC, stampanti, lampade, quadri, articoli fragili saranno forniti dal Fornitore, con un anticipo minimo di due giorni sulla data del trasloco.
Il Fornitore deve, inoltre, prendere visione dei materiali e delle attrezzature prima del prelievo e segnalare ogni danno eventualmente preesistente. Qualsiasi danno non segnalato sarà attribuito al trasporto.
3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
3.1 PROCESSO OPERATIVO
A. Per servizi che non richiedono una particolare organizzazione e/o programmazione, l’Amministrazione effettua specifici Ordini di Intervento, in base alle proprie variabili necessità.
Gli Ordini di Intervento, redatti in forma scritta, vengono trasmessi al Referente di zona individuato dal Fornitore.
Essi devono contenere, di norma, le seguenti informazioni:
• oggetto dell’intervento;
• luogo di esecuzione del servizio (luoghi di prelievo e di destinazione);
• data ipotetica di esecuzione (dal al );
• data di fine dei lavori;
• ogni altra informazione utile a definire le caratteristiche del servizio richiesto .
Entro 24 (dodici) ore lavorative dal ricevimento dell’Ordine di Intervento, il Referente di zona del Fornitore deve comunicare in forma scritta all’Amministrazione la data esatta in cui sarà eseguito l’intervento, che deve, comunque, avere luogo entro le successive dodici ore lavorative. Nei casi d’urgenza, segnalati dall’Amministrazione, detto termine di ventiquattro ore lavorative viene ridotto a dodici (dodici) ore. L’eventuale disdetta dell’Ordine di Intervento è comunicata in forma scritta dall’Amministrazione al Referente di zona del Fornitore almeno sei (sei) ore lavorative prima della prevista esecuzione.
B. Per servizi che, invece, richiedono un’organizzazione complessa e/o programmazione, l’ Amministrazione invia in forma scritta al Referente di zona individuato dal Fornitore una Richiesta di Intervento , nella quale precisa:
• oggetto dell’intervento;
• luogo di esecuzione del servizio (luoghi di prelievo e di destinazione);
• data ipotetica di esecuzione (dal al );
• data di fine dei lavori;
• eventuale necessità di sopralluogo;
• ogni altra informazione utile a definire le caratteristiche del servizio.
Entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Intervento, il Referente di zona concorda con l’Amministrazione la data del sopralluogo, che deve essere eseguito nei 2 (due) giorni lavorativi successivi.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal sopralluogo, il Fornitore deve formulare un programma lavori che comprenda almeno:
a. data di inizio e fine del servizio (dal al );
b. numero complessivo previsto di ore di servizio, al netto delle ore di percorrenza dalla sede del Fornitore a quella di prelievo dei beni e dalla sede ultima di destinazione dei beni alla sede del Fornitore;
c. numero di persone impiegate;
d. elenco e durata dei mezzi di trasporto impiegati;
e. elenco delle attrezzature impiegate;
f. preventivo di spesa del servizio distintamente per le voci di cui ai punti b. e d., sulla base dei prezzi di aggiudicazione;
g. riferimento alla Richiesta di Intervento.
Il programma lavori, redatto in base ai risultati del sopralluogo, viene trasmesso in forma scritta all’Amministrazione per l’eventuale accettazione. In caso di accettazione, nei successivi 3 (tre) giorni lavorativi, l’Amministrazione emette l’ Ordine di Intervento, che recepisce il programma lavori redatto dal Fornitore.
L’eventuale disdetta dell’accettazione, già espressa, è formulata almeno 3 (tre) giorni lavorativi precedenti la data prevista per l’esecuzione dell’intervento.
Qualora l’Amministrazione non intenda accettare il programma lavori redatto dal Fornitore, l’Ordine di Intervento non viene emesso ed il Fornitore nulla potrà pretendere per le operazioni eseguite.
Qualora, durante l'esecuzione del servizio, si verifichino scostamenti rispetto al preventivo di spesa di cui al precedente punto f., il Fornitore deve darne immediata comunicazione al Supervisore dell’Amministrazione contraente, per le decisioni conseguenti.
E’ facoltà del Fornitore eseguire il sopralluogo anche per gli interventi di cui alla tipologia sub A.
E’ fatto obbligo al Fornitore verificare le modalità di accesso ai luoghi di esecuzione degli interventi e munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie.
3.2 - ORARI DI SERVIZIO (ore lavorative)
Gli interventi verranno di norma eseguiti nei giorni:
• dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 18;
• il sabato dalle 7 alle 14.
Per servizi superiori alle 6 ore consecutive devono essere previsti almeno 30 minuti per la pausa pranzo.
Il Fornitore deve comunque garantire gli interventi anche in orari serali e notturni, e festivi; in tal caso la tariffa oraria di aggiudicazione verrà aumentata del 10%.
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a concentrare più servizi nell’arco di una stessa giornata. La durata minima di ogni servizio, al netto dei tempi di percorrenza, secondo quanto meglio precisato al paragrafo 3.1 lett. B è di ore 2 (due). Pertanto al Fornitore devono essere sempre corrisposte almeno due ore di servizio per ogni operatore impiegato. La stessa misura del compenso sarà corrisposta in caso di distedda trasmessa oltre il tempo massimo sopra previsto.
3.3 - PERSONALE
Il personale che sarà messo a disposizione dal Fornitore deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
Il personale deve essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti per l'inizio del servizio in accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione.
Inoltre il Fornitore garantisce che:
• il personale sia dotato sempre di apposita divisa e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
• sia di assoluta fiducia e provata riservatezza;
• tenga sempre un comportamento corretto ed educato;
• segnali subito al Referente di zona del Fornitore eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio;
• si attenga alle indicazioni del Supervisore dell’Amministrazione, o suo delegato.
L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di pretendere in qualsiasi momento l'allontanamento degli operatori che non rispondano ai requisiti, ovvero che non tengano i comportamenti sopraindicati.
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e in ogni caso prima dell’avvio delle prestazioni la Società aggiudicataria dovrà presentare al Direttore dell’Esecuzione apposito prospetto con l’indicazione del nominativo, delle funzioni e degli addetti che intende impiegare per tutte le prestazioni oggetto del contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere variazioni a proprio insindacabile giudizio del personale proposto.
Le persone impiegate nel servizio oggetto dell’appalto dovranno firmare, all’inizio e al termine di ciascuna giornata lavorativa, apposito registro della Società che questa si impegna a mettere a disposizione dell’Amministrazione sin dall’inizio dell’appalto. L’Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare l’effettiva presenza del personale della società risultante dal predetto registro.
Contestualmente all’inizio del servizio dovrà essere avviato un sistema di rilevazione delle presenze che consenta al Direttore dell’Esecuzione il controllo in remoto per via telematica.
3.3.1. Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni
L’aggiudicataria dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in
particolare del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.
L’aggiudicataria dovrà, inoltre, effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Amministrazione appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. Si segnala in particolare la presenza di alcune componenti contenenti fibre di amianto e per la quale la Società sarà obbligata ad ottemperare alle indicazioni riportate nel documento interno all’Amministrazione relativo alla consumazione e manutenzione dell’amianto.
L’aggiudicataria dovrà esibire entro 30 gg dall’avvio dell’esecuzione del servizio ai competenti uffici dell’Amministrazione i seguenti documenti:
- il Documento di Valutazione del Rischio (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere nell’Amministrazione;
- il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza.
L’aggiudicataria dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.
L’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l’aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell’aggiudicataria.
3.4 - MEZZI E DOTAZIONI
Il Fornitore deve utilizzare, nell'espletamento del servizio, macchine e attrezzature adeguate ai servizi da espletare, di sua proprietà o nella sua disponibilità. Gli attrezzi e le macchine impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni; adeguate alle caratteristiche dei materiali da trasportare e compatibili con l'uso dei
locali; tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato nonchè dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
Il Fornitore deve sottoporre a manutenzione programmata e verifiche periodiche tutte le attrezzature e i mezzi utilizzati e provvedere alla loro sostituzione se obsoleti o malfunzionanti. Egli deve altresì provvedere alle manutenzioni secondo il piano eventualmente presentato nell’ambito della propria offerta tecnica, ai fini del contenimento delle emissioni di CO2. Amministrazione Contraente ha il diritto di verificare, in qualsiasi momento, il rispetto dei programmi di manutenzione predisposti dal Fornitore. Le attrezzature messe a disposizione dell'Amministrazione Contraente devono essere almeno le seguenti:
• furgonati fino a 35 quintali;
• carrelli elevatori fino a 18 quintali con elevazione a 5 m a motore a trazione possibilmente elettrica,
• rulli, funi, scale, pallet e transpallet;
• materiale di consumo e imballaggio (scatoloni, casse e quanto altro necessario per effettuare le operazioni di carico, scarico e trasporto, salvaguardando l'integrità dei beni trasportati);
Qualora il Fornitore abbia messo a disposizione mezzi a ridotto impatto ambientale, come dichiarato nell’ambito della propria offerta tecnica, se richiesto dall’Amministrazione, specie con riguardo a servizi da prestare in centri urbani, è tenuto ad utilizzare tale tipologia di mezzi. L’ Amministrazione, a comprova di quanto sopra, potranno richiedere al Fornitore di produrre copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati.
3.5 - INVENTARIO E SEGNALAZIONE DANNI PREESISTENTI
Per servizi di particolare entità, l’Amministrazione Contraente può richiedere al Fornitore, senza oneri aggiuntivi, di stilare una scheda “di movimentazione beni”, nella quale vengono indicati i materiali da movimentare, il luogo di prelievo e quello di consegna, al fine di verificare, al termine del servizio, la corrispondenza tra le quantità di beni iniziali e quelle finali.
Il Fornitore ha il diritto di rilevare la presenza di danni o difetti in taluni beni, prima della loro movimentazione, redigendo apposito verbale, sottoscritto dal Referente di zona e dal Supervisore dell’Amministrazione Contraente o suo delegato. Tale verbale solleverà il Fornitore dalla responsabilità di cui al successivo paragrafo 3.6.
3.6 - OPERAZIONI DI INSCATOLAMENTO
Salvo diverso accordo tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente, sono a carico del personale di quest’ultima le operazioni di inscatolamento di minuteria, documentazione e materiale cartaceo, libri e riviste, suppellettili, materiale di cancelleria e oggetti contenibili in ceste. Resta invece a carico del Fornitore la fornitura dei materiali di imballaggio.
3.7 - IMBALLAGGI
Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili. Essi devono essere altresì riutilizzati più volte, fino al loro definitivo esaurimento. Gli imballaggi non ulteriormente utilizzabili devono essere ritirati dal Fornitore e destinati ad attività di recupero di materia prima. Il Fornitore deve provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di trasloco e/o facchinaggio.
Egli deve altresì essere dotato di un piano per la gestione degli imballaggi nelle seguenti fasi: trasporto, ritiro, post consegna. L’Amministrazione può richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento, di prendere visione di detto piano.
3.8 - REFERENTI
Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione contraente il nominativo di un Responsabile delle operazioni di facchinaggio e trasloco, incaricato della programmazione, organizzazione e coordinamento dei servizi, il quale fungerà da Referente di zona unico nei confronti dell’Amministrazione Contraente e dovrà essere telefonicamente raggiungibile per sette giorni alla settimana, 24 ore su 24. Il Referente di zona deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Referente di zona il Fornitore deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.
L'Amministrazione contraente deve, a sua volta, individuare un Supervisore responsabile dei rapporti con il Fornitore (coincidente con il Direttore dell’esecuzione del contratto). Al Supervisore è demandato il compito di monitoraggio e controllo della
corretta e puntuale esecuzione dei servizi commissionati. Il Supervisore può individuare un proprio delegato, cui sono conferiti i medesimi compiti per servizi eseguiti presso strutture decentrate.
3.9 TERMINE DEL SERVIZIO
Al termine di ogni servizio espletato, il Fornitore deve rilasciare un documento di lavoro numerato e datato dal quale risultino, di norma:
• riferimento all’Ordine di Intervento;
• luogo (presidio, distretto, dipartimento, servizio, sede o altra struttura) dell'Amministrazione Contraente dove è stato eseguito il servizio (luoghi di movimentazione interna, di prelievo e di destinazione);
• data e durata dell'intervento;
• ora di inizio e ora di fine intervento, tenendo conto che in tale computo non sono compresi i tempi dalla sede del Fornitore a quella di prelievo dei beni e dalla sede ultima di destinazione dei beni alla sede del Fornitore;
• numero di operatori impiegati e le ore di attività per il servizio di facchinaggio e trasloco;
• tipo e tempo di utilizzo di tutti i mezzi e le attrezzature impiegate;
• attestazione di corretto montaggio;
• importo del servizio espletato;
• eventuali problematiche e criticità riscontrate.
Per i servizi prestati in via continuativa, quali il presidio fisso, il documento di lavoro viene presentato con cadenza trimestrale e deve riportare: il n. di operatori impiegati, il n. giorni e/o di n. ore di servizio, il tempo di impiego di eventuali attrezzature nonché il corrispettivo complessivo.
Il documento di lavoro deve essere firmato per attestazione dal Supervisore dell'Amministrazione o suo delegato, al fine di procedere al pagamento.
3.10 - CONDIZIONI DI ALCUNE PRESTAZIONI SPECIFICHE
3.10.1 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI IN CENTRI DI RACCOLTA
Qualora, durante le operazioni di facchinaggio e/o trasloco, sia rilevata la presenza di rifiuti speciali, non pericolosi, (esempio:carta, ferro, acciaio, plastica, imballaggi, vetro, legno, apparecchiature fuori uso) depositati presso i produttori, il Referente di zona deve provvedere a darne immediata notizia al Supervisore dell’Amministrazione , affinché disponga, o meno, per l’eventuale trasporto.
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Se richiesto, il Fornitore deve assicurare la selezione, la raccolta, la separazione dei materiali e il trasporto di detti rifiuti, fino al punto di deposito, indicato dall’Amministrazione.
Il prezzo derivante dai servizi di cui al presente capoverso (quali facchinaggio, attività di separazione dei materiali, trasporto,) è a carico dell’ Amministrazione contraenti e deve risultare dal documento di lavoro di cui al paragrafo 3.9.
310.2 - SERVIZIO DI PRESIDIO FISSO
Il servizio consiste nella presenza e disponibilità continuativa di uno o più operatori in giornate, orari e sedi, fissati dall’Amministrazione. Gli operatori vengono impiegati, in via esemplificativa, per operazioni di movimentazione interna di beni mobili e materiali, carico e scarico di colli, prelievo e trasporto di beni di magazzino, anche attraverso l’ausilio di carrelli manuali, muletto, ecc.
Il personale si attiene a tutte le prescrizioni di cui al paragrafo 3.3 “Personale” e riceve indicazioni solo dal Supervisore dell’Amministrazione.
Nei momenti in cui il personale è a disposizione dell’Amministrazione, se non impegnato nella prestazione di servizi, deve sostare negli appositi luoghi da questa indicati ed essere raggiungibile tramite telefono cellulare.
3.11 - DANNI E RESPONSABILITA’
E’ cura del Supervisore dell’Amministrazione, o suo delegato, verificare, al termine del servizio, la corrispondenza delle quantità dei beni movimentati rispetto a quelle iniziali, nonché accertare la presenza di eventuali danni. Il Fornitore è ritenuto responsabile di ogni danno e/o ammanco che possa derivare ai beni dell'Amministrazione ed a terzi, a causa dell’espletamento del servizio.
L’accertamento danni dovrà essere effettuato in contraddittorio col Referente di zona del Fornitore. A tal fine l’ Amministrazione comunica al Fornitore la data e il luogo dell’accertamento, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Gli eventuali ammanchi, invece, verranno segnalati in forma scritta dal Supervisore o suo delegato al Referente di zona del Fornitore.
Qualora il Fornitore non partecipi all'accertamento danni di cui sopra, l'Amministrazione provvederà autonomamente. I dati così accertati saranno comunicati in forma scritta al Fornitore. In mancanza di riscontri entro 3 (tre) giorni lavorativi, dalla comunicazione, sia dell’accertamento danni effettuato, che dell’ammanco, l’Amministrazione potrà senz’altro procedere alla richiesta di risarcimento o di riparazione del danno, ovvero di reintegro del bene, da parte del Fornitore. Il reintegro di beni facilmente sostituibili
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dovrà avvenire con beni della stessa tipologia e qualità – o di qualità superiore - mentre, per i beni non facilmente sostituibili, il Fornitore provvederà senz’altro al risarcimento o, se possibile, alla riparazione del danno.
Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento, alla riparazione o al reintegro del bene mancante, nel termine fissato nella relativa lettera di richiesta, l'Amministrazione sarà autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed, eventualmente, sulle successive o sul deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro.
4 - SERVIZI CONNNESSI
Il Fornitore aggiudicatario deve inoltre garantire l’esecuzione dei servizi di seguito indicati.
4.1 - CALL CENTER
Il Fornitore si impegna, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:
• festivi;
• giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
• seconda e terza settimana di agosto.
5. VIGILANZA E CONTROLLI
Nel caso in cui il servizio non venga eseguito in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e secondo le disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto, questi ne darà formale comunicazione all’aggiudicataria che dovrà provvedere entro il termine di dodici ore lavorative dalla ricezione della comunicazione. Nel caso di mancato adempimento della Società si applicheranno le disposizioni che disciplinano “Penali”, “Recesso” e “Risoluzione” contenute nel Foglio Patti e condizioni.
Per eventuali carenze nell’organizzazione e nella gestione del servizio con ricadute sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, il Direttore dell’esecuzione avrà facoltà di proporre immediatamente le penali al Responsabile del Procedimento con contestuale comunicazione e contestazione alla ditta.
5.1. Livelli di servizio
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L’ottimale svolgimento delle prestazioni implica che le stesse non solo siano effettuate a regola d’arte, ma anche che esse siano svolte tempestivamente. I livelli di servizio minimi, dichiarati e quantificati dalla Società nell’Offerta Tecnica, s’individuano nel tempo intercorrente tra la richiesta di intervento e l’inizio dell’esecuzione delle prestazioni (facchinaggio e/o trasporto). La Società è obbligata all’osservanza di detti livelli di servizio, pena l’applicazione delle penalità indicate nel Foglio Patti e condizioni.
5.2. Sistema di gestione e controllo.
La Società dovrà garantire una gestione integrata del servizio in considerazione del numero di sedi interessate.
Alla Società è richiesta una capacità di conduzione sinergica del servizio nel suo complesso, garantendo risposte alle differenti problematiche di gestione, ivi comprese quelle dell’informazione sulle modalità di svolgimento delle attività e del controllo sui risultati conseguiti.
La Società in sede di presentazione dell’offerta tecnica deve proporre un proprio sistema di gestione e controllo per la corretta applicazione delle procedure all’appalto oggetto del contratto.
Tali sistemi dovranno consentire una misura oggettiva del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate e i relativi livelli di servizio.
Il sistema di gestione e controllo che dovrà essere oggetto di apposito progetto di offerta da parte della Società, deve consentire il costante monitoraggio delle prestazioni eseguite al fine di correggere in tempo utile il livello qualitativo della prestazione attraverso una misurazione oggettiva dei parametri che costituiscono la qualità della prestazione stessa.
Tali sistemi potranno avvalersi di strumenti informativi per la gestione dell’appalto e per il controllo del servizio effettuato che dovranno essere resi disponibili anche al Direttore dell’esecuzione.
Nel progetto dovranno essere indicati:
• la tipologia degli strumenti informativi utilizzati;
• i criteri e le metodologie di controllo e di valutazione delle prestazioni;
• le modalità di individuazione e di applicazione delle azioni correttive.
Le risultanze del sistema di gestione e controllo dovranno essere visionabili in ogni momento dal Direttore dell’esecuzione.
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CAPITOLATO D’APPALTO – PARTE GENERALE
1. Fatturazioni e pagamenti
I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l’approvazione del certificato finale di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell’appaltatore.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del mese di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL.
Ai sensi e per gli effetti previsti dal X.Xxx citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata.
Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e iI termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito.
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In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.
Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.
L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all’art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Sanitaria è portatrice.
I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio.
Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’Art. 115 del D. Lgs 163/2006, previa verifica di approfondita istruttoria sull’esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.
2. Inosservanza degli obblighi contrattuali – penali
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L’Amministrazione individuerà all’interno della propria struttura uno o più Direttori dell’esecuzione del Contratto (DEC), con i poteri e i compiti di cui agli artt. 300 e ss. del D.P.R. 207/2010), oltre ad eventuali assistenti.
Questi hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto oltre che sulla conformità del servizio agli obblighi contrattuali.
La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all’esecuzione di lavori e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo esplicati, determinerà il mancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell’Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi.
Il DEC, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, può dar corso ad autonomi controlli d’ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili.
L’Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.
Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli Uffici al Direttore dell’esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell’esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo
rispetto all’adempimento delle disposizioni contrattuali.
Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione ha facoltà di intimare all’Appaltatore di porvi rimedio, fatta salva l’applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.
L’Appaltatore è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.
L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell’Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:
A. violazione degli obblighi contrattuali;
B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;
C. impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro.
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In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattuale.
Qualora le carenze di cui ai punti precedenti (A, B e C) abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità: 7 contestazioni nel corso del 1° anno;
10 contestazioni nell’arco di un biennio;
Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare complessivo contrattuale , e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145
D.P.R. 207/2010).
Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
⮚ maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
⮚ oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);
⮚ danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
⮚ minori introiti.
In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.
Nel caso in cui le inadempienze che superino la normale tolleranza e diano luogo alla risoluzione del contratto per sua colpa, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.
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Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.
Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice lettera del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.
L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo relativo al conguaglio semestrale o sul deposito cauzionale.
3. Clausola risolutiva espressa
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:
d) mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni, solari e consecutivi;
e) mancato o ritardo nella implementazione del sistema informatico;
f) interruzione,abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
g) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
h) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
i) in caso di fallimento dell’impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
j) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
k) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni;
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l) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
m) subappalto effettuato in difformità alle previsione del D.Lgs 163/2006 o del presente capitolato;
n) frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
o) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
p) venire meno di una o più delle caratteristiche di cui al precedente art. 5, punto d), del presente capitolato
q) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i).
In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. La ASL, per l’incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la ASL potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.
4. Recesso dal contratto da parte dell’appaltatore
In caso in cui l’appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l’Amministrazione oltre all’escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.
5. Cessione e/o fusione di azienda
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 116 del D.lgs 163/2006.
6. Divieto di cessione del contratto - cessione del credito
È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente articolo.E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione della fornitura senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’incameramento della cauzione, l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
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L’Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di crediti di impresa.
In tale ultima ipotesi, l’atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all’Amministrazione ( mediante raccomandata A/R) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla citata Amministrazione.
In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l’incameramento della cauzione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale .
7. Subappalto
E’ consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell’importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l’obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della AUSL di Pescara di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 al quale espressamente si rinvia.
Si precisa che l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un’apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all’Amministrazione ai fini della xxxxxxxx.Xx ASL di Pescara non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista.
8. Validità della graduatoria – fallimento dell’appaltatore – morte del titolare
L’Amministrazione si riserva in caso di revoca dell’aggiudicazione, di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
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In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
9. Stipula del contratto e relative spese
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell’appaltatore.
10. Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall’Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la AUSL di Pescara.
11. Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
12. Clausola anticorruzione
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
⮚ commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente
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⮚ svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
o artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648
o (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in
o qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.,
o omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
13. Clausola CONSIP
Qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.
14. Rinvio a norme di diritto vigente
Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore .
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