Regolamento del prestito obbligazionario denominato
Regolamento del prestito obbligazionario denominato
“BANCA POPOLARE DI BARI 6,50% 2014-2021 SUBORDINATO TIER II”
I termini in maiuscolo non definiti nel presente Regolamento hanno il significato agli stessi attribuito nel Prospetto.
1. IMPORTO, TITOLI E PREZZO DI EMISSIONE
1.1 Il prestito obbligazionario subordinato denominato “Banca Popolare di Bari 6,50% 2014-2021 subordinato Tier II” (il “Prestito Obbligazionario” o il “Prestito”), di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 221.867.274, è costituito da n. 33.127.808 obbligazioni subordinate emesse in data 30 dicembre 2014 e da massime n. 3.410.063 obbligazioni subordinate emesse da Banca Popolare di Bari S.C.p.A. (le “Obbligazioni”), del valore nominale unitario pari ad Euro 6,00 (il “Valore Nominale”), emesse da Banca Popolare di Bari S.C.p.A. (“Banca Popolare di Bari”, la “Banca” o l’“Emittente”) in data 18 giugno 2015 (la “Data di Emissione”) ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Emissione.
1.2 Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’articolo 83-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.
1.3 Le Obbligazioni sono al portatore, non sono frazionabili e sono liberamente trasferibili.
1.4 La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli “Obbligazionisti”) per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli “Intermediari Aderenti”) entro i termini di legge e regolamentari.
1.5 Il Codice ISIN delle Obbligazioni è: IT0005067019
2. GRADO DI SUBORDINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
2.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni subordinate dell’Emittente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) e delle disposizioni della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 recante “Disposizioni di vigilanza per le banche”.
2.2 Le Obbligazioni saranno, pertanto, subordinate alle obbligazioni presenti e future della Banca, siano esse chirografarie o privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge. In caso di liquidazione dell’Emittente, volontaria o coattiva, il credito vantato dall’investitore sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori dell’Emittente non ugualmente subordinati.
3. DURATA DEL PRESTITO
3.1 Il Prestito avrà durata fino al 30 dicembre 2021 (la “Data di Scadenza”).
4. INTERESSI
4.1 La data di godimento è il 30 dicembre 2014 (la “Data di Godimento”). Gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere, il 30 giugno e il 30 dicembre di ciascun anno di vita delle Obbligazioni (ciascuna, una “Data di Pagamento”), una cedola fissa semestrale (la “Cedola”) pari al 3,25% lordo del Valore
Nominale (il “Tasso di Interesse”), corrispondente al 6,50% nominale annuo lordo. Le Cedole saranno calcolate secondo la convenzione Actual/Actual (ACT/ACT) (ICMA following business day unadjusted) su base periodale.
4.2 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla Data di Scadenza (inclusa).
5. NATURA GIURIDICA DELLE OBBLIGAZIONI
5.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, subordinate, non garantite dell’Emittente, proporzionalmente e senza alcuna preferenza tra loro, e saranno considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non garantite ed aventi pari grado di subordinazione, presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione, in caso di insolvenza, per le obbligazioni che siano privilegiate in base a disposizioni di legge inderogabili e di generale applicazione.
6. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI A SCADENZA
6.1 Alla Data di Scadenza le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari.
7. PAGAMENTI
7.1 Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.
7.2 Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Ai soli fini di questo Articolo per “Giorno Lavorativo” si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.
7.3 Le somme dovute dall’Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall’Obbligazionista all’Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute.
7.4 Data la natura subordinata delle Obbligazioni, si segnala che, in caso di liquidazione volontaria o coattiva dell’Emittente, il credito vantato dall’investitore sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori dell’Emittente non ugualmente subordinati.
8. REGIME FISCALE
8.1 Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale relativo alle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente . Tali informazioni sono riferibili alla data di pubblicazione del Prospetto, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.
8.2 Quanto segue non intende costituire un’analisi esauriente del regime fiscale delle Obbligazioni. Si invitano, pertanto, gli investitori a consultare i propri consulenti al fine di conoscere nel dettaglio il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni.
8.3 Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcune delle quali (come ad esempio alcuni intermediari istituzionali) potrebbero essere soggette a regimi speciali.
8.4 Redditi di capitale (Interessi, premi e altri proventi)
8.5 Gli interessi, i premi e gli altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso) relativi alle Obbligazioni sono assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, nei casi, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (“D.Lgs. 239/1996”), tenuto conto delle modifiche apportate dall’art. 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 ,
8.6 Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sugli interessi ed altri frutti delle Obbligazioni, qualora l’investitore sia una società o un ente commerciale residente in Italia, in quanto gli interessi stessi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), e, in alcuni casi a seconda dello status dell'investitore, alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
8.7 Ai sensi dell’art. 6, D.lgs. 239/1996, non sono soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, al ricorrere di determinate condizioni, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni percepiti da:
a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. 917/1986 ovvero, fino al periodo di imposta in cui il suddetto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazione con l’Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.
8.8 Il regime di esonero dall’imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che le obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato e che il soggetto non residente consegni un’autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001, che attesti la sussistenza dei requisiti secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/96 .
8.9 Qualora non siano verificate le predette condizioni sostanziali e documentali, ai proventi di cui trattasi si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 26%. Resta salva, comunque, l’applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, ovvero dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, ove applicabili.
8.10 L’imposta sostitutiva, ove applicabile, viene prelevata da banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro delle Finanaze di concerto con il Ministro del Tesoro che comunque intervengono nella riscossione di interessi, premi e altri frutti o nel trasferimento delle Obbligazioni.
8.11 Nel caso in cui le Obbligazioni non siano depositate presso uno degli intermediari sopra indicati, l’imposta sostitutiva è applicata a cura dell’intermediario che eroga i proventi ovvero dall’Emittente.
8.12 Tassazione delle plusvalenze In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o in sede di rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere tale cessione.
8.13 In particolare, i redditi (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni che non siano conseguite nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali (art. 67 del TUIR) sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/1997.
8.14 Si precisa, inoltre che, ai fini della compensazione tra le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 e le minusvalenze realizzate precedentemente, l’art. 3 del D.L. n. 66/2014 prevede che le minusvalenze, perdite e differenziali negativi sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al:
a) 48,08 per cento del loro ammontare (percentuale corrispondente al rapporto tra 12,50% e 26%), se realizzati entro il 31.12.2011;
b) 76,92 per cento del loro ammontare (percentuale corrispondente al rapporto tra 20% e 26%), se realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30.6.2014.
8.15 Il prelievo dell’imposta è applicato dagli intermediari presso i quali le obbligazioni sono in amministrazione o gestione previa richiesta da parte dell’investitore. Ove non sia esercitata apposita opzione per la tassazione a cura dell’intermediario, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata in sede di dichiarazione dei redditi.
8.16 Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze realizzate da una società o ente commerciale residente in Italia, in quanto i predetti proventi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e, in alcuni casi a seconda dello status dell'investitore, alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
8.17 Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Obbligazioni non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia a condizione che il soggetto cedente:
a) sia beneficiario effettivo dei pagamenti;
b) sia residente in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane, come previsto dall’ 6 del D.lgs. n. 239/ 1996 (cosiddetta “White list”);
c) consegni un’autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001, che attesti la sussistenza dei requisiti secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/96.
8.18 Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, stipulate tra l’Italia ed il Paese di residenza dell’investitore.. A seconda
dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.
8.19 Sono, infine, a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.
8.20 Imposta di successione e donazione
L’imposta sulle successioni che era stata abrogata dalla Legge 18 ottobre 2001 n. 383 è stata reintrodotta dal D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286. Per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o per donazione o altra liberalità tra vivi fatti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta (padre/figli, nonno/nipote) è prevista l’imposta del 4% con franchigia di euro 1.000.000 per ogni beneficiario sul valore netto dell’asse ereditario; per altri parenti fino al quarto grado (fratelli, zio, nipote, cugini), affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado l'imposta è del 6% sul valore netto dell’asse ereditario con franchigia di euro 100.000 solo per i fratelli; altri soggetti, imposta dell’8%, senza franchigia, sul valore dell’asse ereditario.
9. TERMINI DI PRESCRIZIONE
9.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell’Obbligazione.
10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
10.1 Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari ovvero, ove l’Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33, comma 2 del X.X.xx. 206/2005 (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.
11. VARIE
11.1 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
11.2 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Banca potrà apportare al Regolamento delle Obbligazioni modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.
11.3 Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni della Banca agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell’Emittente, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.