ACCORDO SULL'IMPIEGO NELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI DOTTORANDI (Legge 14.1.1999, n. 4) E DEI TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA (Legge 27.12.1997, n. 449)
ACCORDO SULL'IMPIEGO NELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DEI DOTTORANDI (Legge 14.1.1999, n. 4) E DEI TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA (Legge 27.12.1997, n. 449)
Visto l'art. 1, comma 25, della Legge 14.1.1999, n. 4;
visto l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210;
visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e come modificato, in particolare, con X.Xxx. 19.6.1999, n. 229;
visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 517;
visto il regolamento dell'Università di Bologna in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. 591/99;
visto l'art. 51, comma 6, della Legge 25.12.1997, n. 449;
visto il regolamento dell’Università di Bologna per gli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della L. 449/97;
tenuto conto che la legge n. 4/1999 prevede la possibilità di inserimento, a domanda, dei vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, nelle attività assistenziali;
vista la procedura relativa all'ammissione ad attività assistenziale dei dottorandi di ricerca approvata dal Senato Accademico il 22.6.1999;
riconosciuta l’opportunità di fissare, d’intesa, le disposizioni riguardo all’ammissione ed all’impiego dei dottorandi nell’attività assistenziale, affinché questa si svolga nel pieno rispetto delle norme che la presiedono ed in armonia con le finalità proprie del corso di dottorato.
E' stabilito quanto segue:
Art. 1 Oggetto e finalità
1. Il presente accordo reca le disposizioni riguardanti i criteri e le modalità per l'impiego dei dottorandi nelle attività assistenziali all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Art. 2
Modalità di ammissione
1. Al fine dell’ammissione all’attività assistenziale, il dottorando deve presentare domanda al Collegio dei docenti del dottorato.
2. Requisiti di ammissione all’attività assistenziale sono l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale, dove esistente.
3. L’ammissione alla partecipazione all’attività assistenziale deve intendersi riservata a quei dottorandi che frequentano continuativamente la sede di Bologna.
Per i dottorandi che provengono e risiedono nelle sedi delle Università consorziate, l’ammissione all’attività assistenziale è subordinata alle stesse disposizioni vigenti per i dottorandi dell’Università degli Studi di Bologna ed alla frequenza presso la sede bolognese per un periodo non inferiore all’anno.
4. Il Collegio, valutata la compatibilità della richiesta con la formazione professionale e scientifica del dottorando, definisce una programmazione delle attività, di concerto con i responsabili delle unità operative cui il Dipartimento Universitario (UCI, Istituto) afferisce. Tale programmazione è documentata attraverso i verbali del Collegio, la cui copia originale è custodita presso gli uffici dell’Amministrazione Universitaria.
5. Il Collegio, nell’effettuare la valutazione di propria competenza, tiene conto del possesso di un eventuale diploma di specializzazione in una disciplina coerente con quella della struttura assistenziale ove deve essere svolta l’attività, al fine della graduazione delle responsabilità assistenziali che possono essere assunte dall’interessato.
6. Quando il dottorando sia specialista, non sussistono particolari limitazioni rispetto alle attività che possono essere autonomamente svolte nell’ambito della disciplina praticata, salva la necessaria congruità con le finalità del dottorato.
7. In caso contrario le attività assistenziali svolte debbono essere limitate all’oggetto del dottorato di ricerca e le funzioni di documentazione e certificazione connesse all’erogazione del servizio pubblico assistenziale rimangono, comunque, riservate al personale strutturato. Al fine della graduazione di dette attività, salvo quanto stabilito sopra, si fa riferimento ai §§ 5, 5.1, 5.2, 5.3 del protocollo d’intesa sulla formazione dei medici specialisti tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Xxxxxx e di Parma, del 16.2.2000, ed al relativo accordo attuativo locale.
8. Il Collegio affida il dottorando ad un tutor. In analogia a quanto disposto dal Senato Accademico con riferimento alle scuole mediche, le funzioni di tutor possono essere svolte, oltre che da docenti universitari (per i quali l’attività di tutoraggio costituisce adempimento dei propri doveri istituzionali), da professori a contratto e da personale del Ssn incardinato nella struttura convenzionata.
9. E’ compito del Coordinatore del dottorato e, successivamente, del tutor e del responsabile della struttura di assegnazione stabilire, nel caso concreto, le attività assistenziali da svolgere e la relativa quantificazione oraria.
10. I Coordinatori comunicano alla Direzione medica ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera i nominativi dei dottorandi ammessi allo svolgimento dell’attività assistenziale, con l’indicazione delle specifiche attività che sono legittimati a compiere, dandone comunicazione ai dottorandi stessi. I dottorandi saranno legittimati allo
svolgimento, solo ed esclusivamente, di quanto comunicato alla Direzione medica ospedaliera.
11. La Direzione medica ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera prende atto dell’autorizzazione data al dottorando interessato, sulla scorta della comunicazione del Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato e della dichiarazione di consenso del Responsabile dell'Unità Operativa presso la quale si deve svolgere l'attività assistenziale.
12. La data d’inizio dell'attività assistenziale e la sua durata saranno indicate dal Coordinatore del dottorato nella comunicazione di cui sopra. Al termine del periodo di impiego del dottorando dovrà essere comunicata la data di cessazione.
13. Il dottorando interessato è tenuto, entro un mese dall'ammissione, a fornire alla Direzione medico ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera:
- la dichiarazione sostituiva relativa all'iscrizione all'albo dell'ordine professionale;
- la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso di un eventuale diploma di specializzazione.
Art. 3
Risoluzione del rapporto assistenziale
1. La revoca dell’ammissione del dottorando all'attività assistenziale è prevista nei seguenti casi:
- insorta incompatibilità con le attività proprie del dottorato. Tale incompatibilità potrà essere in qualsiasi momento dichiarata dal Coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato e comunicata al Direttore Sanitario;
- motivata richiesta dell'interessato al Coordinatore del Collegio dei docenti che ne informa il Direttore Sanitario;
- motivata richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa al Coordinatore del Collegio dei docenti e al Direttore Sanitario;
- motivata richiesta del Direttore Sanitario al Coordinatore del Collegio dei docenti e al Responsabile dell'Unità Operativa, per inadempienze dell’interessato ai propri doveri attinenti l’attività autorizzata. In ques’ultimo caso, l'esclusione dal rapporto assistenziale sarà dichiarata dal Direttore Sanitario, con propria comunicazione all'interessato, al Coordinatore del Collegio dei docenti, al Responsabile dell'Unità Operativa ed al Magnifico Rettore.
Art. 4
Modalità di svolgimento delle attività
1. L'attività del dottorando dovrà rientrare nelle attività programmate dell'Unità Operativa presso la quale presterà il suo servizio, fermo restando quanto stabilito all’art. 2, punto 5.
2. Il dottorando dovrà svolgere la sua attività seguendo le direttive del tutor assegnatogli dal Collegio dei docenti, e quelle del Responsabile dell'Unità Operativa, per le rispettive competenze.
3. Il dottorando è tenuto ad osservare in maniera scrupolosa le indicazioni a tal fine ricevute dal tutor e dal Responsabile dell'Unità Operativa, anche in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro.
4. I dottorandi devono essere riconoscibili dagli assistiti che ricevono le prestazioni sanitarie e dal personale. A questo fine, l'Azienda dota gli interessati di un apposito strumento di identificazione (cartellino di riconoscimento) dal quale risulta la loro qualificazione. Gli stessi interessati, al termine del periodo dell’impiego assistenziale, sono tenuti a restituire il cartellino di riconoscimento.
Art. 5
Adempimenti dell’Azienda Ospedaliera
1. L'Azienda Ospedaliera fornirà agli interessati quanto necessario allo svolgimento delle attività assistenziali.
2. I dottorandi assegnati ad Unità Operative dove gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, devono essere provvisti di dosimetri ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Gli stessi dottorandi dovranno altresì essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere sottoposti ai relativi controlli. Tali incombenze sono poste in capo al Servizio di Fisica Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera.
3. Ai dottorandi ammessi all'attività assistenziale è assicurato l'accesso alle mense dell'Azienda alle medesime tariffe stabilite per il personale dipendente.
4. L’Azienda Ospedaliera attesta lo svolgimento, presso le proprie strutture, delle attività assistenziali, in coerenza con quanto certificato dal Coordinatore/Tutor. Sono predisposti, d’intesa, appositi moduli per la comunicazione di cui all’art. 2, punto 10, e per la certificazione di cui sopra.
5. L’Azienda Ospedaliera dovrà confermare i nominativi degli interessati agli uffici competenti dell’Amministrazione Universitaria.
Art. 6 Tutela assicurativa
1. Gli iscritti ai corsi di dottorato dell’area medica sono coperti da assicurazione a cura dell’Università, per i rischi professionali, previo versamento della relativa quota (o sua detrazione dalla borsa di studio). La competente Area dei servizi Economali dell’Università procederà ad integrare il contratto relativo alla copertura assicurativa per i rischi professionali, già acceso per gli specializzandi dell’area medico-chirurgica.
2. L'Azienda Ospedaliera garantisce ai dottorandi ammessi all’attività assistenziale la tutela assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio delle attività e delle prestazioni per le quali sono stati autorizzati, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.
Art. 7 Norme finali
1. Lo svolgimento dell’attività assistenziale in qualità di iscritti a corsi di dottorato non determina la costituzione e non dà luogo a diritti in ordine ad alcun rapporto di impiego o di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione del dottorando. L’attività è svolta senza oneri per il bilancio dell'Azienda, salvi quelli previsti dal presente accordo.
2. Le disposizioni del presente accordo disciplinano, per quanto applicabili, l’impiego nelle attività assistenziali dei titolari di assegni di ricerca, a norma dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/97. Funzioni analoghe a quelle svolte dal Collegio dei docenti e dal Coordinatore del dottorato sono demandate, rispettivamente, al Consiglio della struttura universitaria interessata e al Direttore della stessa.
Bologna, 25.11.2002
Il Direttore Generale Il Magnifico Rettore dell'Azienda Ospedaliera di Bologna Alma Mater Studiorum
Policlinico S. Orsola-Malpighi Università di Bologna (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx) (Xxxx. Xxxx Xxx Xxxxxxxxx)