YES I START UP
Allegato 1
YES I START UP
FORMARSI PER DIVENTARE IMPRENDITORE/IMPRENDITRICE IN TOSCANA (YISU TOSCANA)
CONVENZIONE
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990
Tra
l’Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito “ENM”), codice fiscale n. 97538720588, con sede legale in Roma, Via Vittoria Colonna n.1, rappresentato dal Segretario Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx;
la Regione Toscana, codice fiscale n. 01386030488, con sede legale in Firenze, Piazza Duomo n. 10, e rappresentata dal Dirigente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, (di seguito “ARTI”), codice fiscale n. 94277540483, con sede legale in Firenze, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 62-64 e rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
(di seguito “le Parti”)
Vista la L.R. del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. del 6 agosto 2020 n. 81 “Legge per la promozione delle politiche giovanili regionali”;
Visto il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed in particolare l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna Aministrazione centrale titolare di interventi previ- sti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monito- raggio, rendicontazione e controllo;
Vista la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che è stata notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consi- glio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” del PNRR;
Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all’assegna- zione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corri- spondenti obiettivi e target per scadenze semestrali di rendicontazione, come modificato dal decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2021, n. 309;
Visto il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121 coordinato con la Legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 e nello specifico l’articolo 10 comma 3 in base al quale la notifica della citata Decisione del Consiglio UE - ECOFIN di approvazione della Valutazione del PNRR dell'Italia, unitamente al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di assegnazione delle risorse, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle Amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 05 novembre 2021, “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 28 febbraio 2022 “Indirizzi per la presentazione del Piano Attuativo Regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL). Approvazione”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 302 del 14 marzo 2022 “Piano Attuativo Regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL). Approvazione”;
Vista la Nota ANPAL ns. Prot. 0134869 del 31 marzo 2022 - PNRR – Missione 5, C.1., R. 1.1. - Politiche attive del lavoro e formazione professionale. Esiti della valutazione del Piano di attuazione del programma per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL;
Visto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche So- ciali sottoscritto in data 8 settembre 2021;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 7 febbraio 2022, avente ad oggetto “Indirizzi per la sperimentazione di un nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana. Approvazione”, che indivi- dua gli strumenti di politica attiva per la sperimentazione di un nuovo Patto per il Lavoro della Re- gione Toscana destinando a tali strumenti le risorse quantificate dal Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 720 del 20 giugno 2022 che ha approvato lo schema di convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Anpal, e ARTI per l’attuazione della missione 5, componente 1, Politiche per il lavoro del PNRR, nonché gli indirizzi ad ARTI ai sensi dell’art. 21 decies della L.R. n. 32/2002 per l’attuazione delle politiche attive previste dal Programma GOL approvato con D.G.R. n. 302/2022 e dal Patto per il Lavoro approvato con D.G.R. n. 111/2022;
Vista la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1169 del 17 ottobre 2022 che ha approvato le modifiche allo schema di convenzione, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Anpal, e ARTI per l’attuazione della missione 5, componente 1, Politiche per il lavoro” del PNRR;
Visti i principali atti regionali di programmazione:
• Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020;
• Risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il programma di governo 2020 – 2025;
• Visto il Programma regionale di sviluppo 2021-25, adottato con Delibera della Giunta Regionale n.1392 del 7 dicembre 2022;
• Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio n. 75 del 8 settembre 2022;
• Nota di aggiornamento al DEFR 2023, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 110 del 22 dicembre 2022 che al Progetto 19 “Diritto e qualità del lavoro” nel quadro degli interventi attuativi dell’Obiettivo 1 - Contrastare la disoccupazione e sostenere l’occupabilità - prevede il coinvolgimento di ARTI per la realizzazione di quanto previsto dal Programma GOL e dal Patto per il Lavoro;
Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Visto l’art.5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede: “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
▪ l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
▪ l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
▪ le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
Visto l’art. 5 bis comma 2 dello schema di convenzione tra la Regione Toscana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e ARTI, approvato con la citata Delibera Regionale n. 1169 del 17 ottobre 2022. ai sensi del quale “Per la gestione delle attività riguardanti la formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e all’autoimpiego, quali modalità di ingresso e rientro nel mercato del lavoro, il Soggetto attuatore stipula un’apposita convenzione, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 15 della L. n. 241/1990, con l’Ente Nazionale per il Microcredito con la quale sono regolati i rapporti e le modalità di realizzazione delle attività con particolare riferimento alle condizioni in base alle quali il menzionato Ente adotta propri avvisi per selezionare i soggetti esecutori dei percorsi formativi mirati e personalizzati per la creazione d’impresa e l’autoimpiego”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 136 del 28 ottobre 2020 avente ad oggetto la delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati;
Considerato che
- il PNRR è uno strumento dell’Unione europea dedicato ad affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi COVID-19 attraverso un sostegno finanziario efficace e significativo agli Stati membri volto ad accelerare l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici;
- nell’ambito del PNRR si inserisce il Programma nazionale GOL che durerà per il periodo 2021-2025 ed è stato introdotto per rilanciare l’occupazione in Italia e combattere la disoccupazione attraverso una serie di misure di formazione, aggiornamento e accompagnamento al lavoro per il reinserimento lavorativo dei disoccupati, dei percettori di reddito di cittadinanza, dei lavoratori in cassa integrazione, dei disabili, delle donne, dei giovani, degli over 50, dei lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, che sono stati previsti dai commi 251-252 della Legge di Bilancio 2022, e di altre categorie;
- ai soggetti di cui al punto precedente si aggiungono, quali destinatari delle risorse del Patto per il Lavoro, i disoccupati esclusi dal programma GOL e i lavoratori occupati, ad eccezione dei titolari di attività d'impresa da più di 24 mesi;
- il PAR GOL Toscana prevede che, qualora nella fase di assessment fosse definito un obiettivo professionale anche nell’ambito del lavoro autonomo, per i lavoratori che rientrano in una delle categorie previste da GOL è possibile fruire di servizi di orientamento e formazione finalizzate alla creazione d’ impresa e all’autoimpiego;
- il modello toscano dei servizi per il lavoro trova il suo perno nell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ARTI, istituita con Legge Regionale n. 28/2018, che con la sua attività istituzionale contribuisce al rafforzamento dell’integrazione tra le politiche attive del lavoro con quelle della formazione professionale, attraverso il coinvolgimento delle imprese per rilevare il fabbisogno occupazionale del territorio e supportare il Soggetto Attuatore nella realizzazione di politiche attive coerenti e nelle misure dirette ad incentivare l’autoimpiego;
- Giovanisì è il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani che dal 2011 promuove gli interventi regionali rivolti ai giovani fino a 40 anni con l’obiettivo di favorire il processo di transizione dei giovani verso l’autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, il sostegno a percorsi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e la facilitazione per l’avvio di start up;
- percorsi di accompagnamento e formazione abbinati al microcredito, ed altre forme di finanziamento all’autoimprenditorialità possono rappresentare un’opportunità significativa per tutti quei soggetti, quali i destinatari di ammortizzatori sociali sia in costanza che in assenza di rapporto di lavoro, i percettori di reddito di cittadinanza, i disoccupati, i c.d. “lavoratori fragili” (donne, giovani, NEET, disabili ecc.), gli working poor, precari ecc. che incorrono nel rischio di essere esclusi dal mercato del lavoro e, in conseguenza di ciò, anche nel rischio di vera e propria esclusione sociale; simili percorsi possono rappresentare un’opportunità anche per i lavoratori occupati, ad eccezione dei titolari di attività d'impresa da più di 24 mesi (Patto per il Lavoro) e per i disoccupati esclusi dal programma GOL;
- la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, rivolta alla promozione delle “competenze chiave nell’apprendimento permanente” in Europa, annovera fra queste la competenza imprenditoriale, quale capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valore per gli altri;
- la Legge n. 106 del 12 Luglio 2011, art.8 comma 4 bis ha attribuito all’ENM funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti di microfinanza promossi dall’Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere sui fondi dell’Unione europea;
- l’ENM è organismo unico a livello nazionale che opera per la promozione della microfinanza quale strumento principale per l’inclusione sociale, finanziaria e lavorativa di coloro che sono esclusi dalla partecipazione alla vita attiva in ragione del proprio status;
- in particolare, a partire dal 2012, l’ENM ha avviato, nell’ambito di iniziative finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, diversi progetti sperimentali di politica attiva del lavoro per lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo e nell’ambito di tali attività è stata creata una “rete di sportelli informativi per il microcredito e l’autoimpiego” (retemicrocredito) all’interno degli enti pubblici, capaci di erogare servizi di intermediazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 276/2003 (Centri per l’impiego, Comuni, Camere di Commercio e Università);
- oggi la “Retemicrocredito”, gestita dall’ENM, si basa su sportelli territoriali collegati da un sistema informativo che hanno il compito di fornire informazioni sulle tematiche del microcredito, autoimpiego ed autoimpresa. Ciascuno sportello è gestito da operatori specializzati (personale pubblico dell’ente ospitante appositamente formato) con il supporto di agenti territoriali che operano in una dimensione provinciale e che hanno il compito di creare network locali di servizi per il microcredito, la microfinanza e l’autoimpiego;
- l’ENM è stato individuato quale Xxxxxxxx attuatore del progetto Yes I Start Up prima edizione 2018- 2020 e successivamente replicato nelle annualità 2021-2022, in accordo istituzionale con ANPAL, in attuazione della misura 7.1 del PON IOG 2014-2020, che ha permesso di sperimentare, implementare e consolidare un modello formativo con una rete pubblico-privata con circa 500 soggetti attuatori, di formare 1600 Neet durante la prima edizione del Progetto (2018-2020) e creare circa 700 nuove imprese. Tale modello è stato riconosciuto come buona prassi nel Comitato di Sorveglianza del PON IOG del 2019;
- l’esperienza maturata dall’ENM in qualità di beneficiario dei PON GAS e PON AS 2007-2013 nonché dei PON del Fondo sociale europeo 2007-2013 e del PON SPAO 2014-2020, con l’attuazione di alcuni progetti finalizzati a migliorare la conoscenza del microcredito e degli altri incentivi volti a favorire l’accesso al credito da parte di soggetti svantaggiati per l’avvio di attività di microimpresa e autoimpiego, quali xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx;
- nel 2022 il modello Yes I Start Up realizzato dall’Ente Nazionale per il Microcredito è stato inserito dall’OCSE tra i migliori progetti per l’autoimprenditorialità a cui fare riferimento a livello europeo;
tenuto conto che
Per quanto sopra detto, la Regione Toscana e ARTI hanno manifestato all’ENM il proprio interesse alla realizzazione di:
- un’attività di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e all’autoimpiego, al fine di promuovere la cultura d’impresa e formare i destinatari del programma GOL e del Patto per il Lavoro, come sopra precisati, rispetto alle competenze sui temi della creazione d’impresa e favorire/accompagnare l’accesso a misure nazionali e regionali che finanziano la creazione d’impresa;
- un’attività di presentazione e informazione del progetto YISU Toscana a favore del personale dei Centri per l’impiego (di seguito CPI).
In virtù dell’interesse comune alla realizzazione delle attività di cui sopra, con la presente Convenzione le Parti convengono quanto segue.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra le sopra citate Amministrazioni. In particolare essa disciplina l’esecuzione del progetto “Yes I Start Up Toscana - Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Toscana (YISU Toscana)”, come descritto nell’Allegato A;
2. le premesse e l’Allegato A-Progetto sono parte integrante della presente Convenzione.
Articolo 2 – Obiettivi e finalità
1. La presente Convenzione si propone di realizzare l’operazione descritta nell’Allegato A – Progetto, volta all’adozione del modello Yes I Start Up Toscana a supporto della formazione per la creazione d’impresa e per l’autoimpiego su tutto il territorio della Regione Toscana, attraverso la definizione di percorsi formativi mirati e personalizzati;
2. il target è stimato nella realizzazione di circa 87 percorsi formativi con un coinvolgimento complessivo di 435 allievi, di cui 290 per il Programma GOL e 145 per il Patto per il Lavoro (stima non vincolante calcolata su una media di n. 5 allievi per corso);
3. per la realizzazione del Progetto e per quanto previsto dall’Allegato A, l’ENM si avvarrà, sotto la propria responsabilità, di Agenzie formative accreditate presso la Regione Toscana ai sensi della Delibera n. 1407/2016 e ss.mm.ii., in forma singola o associata, da individuare tramite procedura di evidenza pubblica. A seguito di selezione, l’ENM definirà uno specifico elenco di soggetti di cui al precedente comma 3, che dovranno avvalersi di formatori, docenti ed esperti, come meglio specificato nell’Allegato A;
4. in ogni caso l’ENM sarà responsabile unico del Progetto e unico interlocutore nei confronti della Regione Toscana e di ARTI.
Articolo 3 – Impegni specifici della Regione
1. La Regione, in qualità di Soggetto attuatore, garantisce l’avvio, l’attuazione e la funzionalità del progetto, la regolarità delle procedure, delle spese rendicontate e del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati al progetto;
2. provvede alla richiesta del CUP, che dovrà essere indicato su tutti gli atti amministrativi e contabili, adottati dalle Parti;
3. svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto per lo svolgimento delle attività di competenza di ENM;
4. attesta, nella fase di attuazione del progetto, il rispetto degli obblighi specifici in tema di controllo:
a) di regolarità amministrativo – contabile delle spese esposte a rendicontazione;
b) del rispetto del Cronoprogramma di progetto, delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla Misura di riferimento del PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che il progetto deve assicurare al conseguimento del Target associato alla Misura di riferimento, del contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché ai principi trasversali PNRR;
c) dell’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”);
d) di rendicontazione, sul sistema informativo ReGis, dei costi maturati;
5. attesta gli esiti del controllo per ciascuna procedura di selezione dei soggetti esecutori ad opera di ENM e per la rendicontazione di spesa, apponendo specifici flag informatici in corrispondenza delle aree di controllo;
6. presenta periodiche domande di rimborso a titolo di rendicontazione dei costi esposti, corredate dalla necessaria documentazione giustificativa di spesa inserita su ReGis attestando, anche in tale sede, lo svolgimento delle ordinarie verifiche di regolarità amministrativo-contabile, delle verifiche sul conflitto di interessi, sul doppio finanziamento, sul “titolare effettivo” nonché di tutte le verifiche effettuate per il controllo del rispetto delle condizionalità, di tutti i requisiti concordati con l’Amministrazione centrale titolare in sede di Convenzione/Accordo e dei principi specifici/trasversali del PNRR;
7. è inoltre responsabile della corretta alimentazione del sistema ReGis, con i dati di programmazione, di attuazione finanziaria, fisica, procedurale e di rendicontazione relativi al progetto;
8. verifica la coerenza dei dati di realizzazione fisica con l’esecuzione finanziaria del progetto;
9. garantisce il rispetto del cronoprogramma di progetto, individua e comunica all’Amministrazione Centrale titolare eventuali impedimenti e/o criticità sopravvenienti, tali da mettere a rischio il rispetto della tempistica stabilita.
Articolo 4 - Impegni specifici dell’Ente Nazionale Microcredito
1. L’ENM, in qualità di Soggetto attuatore esterno, è responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità del progetto, nonché della regolarità delle procedure, delle spese rendicontate e del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati al progetto. In particolare, nell’ambito della presente Convenzione l’ENM assume i seguenti obblighi:
a) assicurare l’avvio tempestivo delle attività, nonché il rispetto della tempistica di realizzazione e avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma di progetto come meglio specificato nell’allegato A, impegnandosi a conseguire il raggiungimento del target dell’intervento;
b) comunicare alla Regione la data di avvio delle attività e provvedere alla realizzazione delle stesse, anche attraverso gli opportuni raccordi con la Regione ed ARTI, partecipando a momenti di coordinamento e/o incontri su richiesta delle altre Parti, nel rispetto delle procedure del Sistema di gestione e controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
c) assicurare che gli tutti gli atti di propria competenza e le spese esposte in rendicontazione per l’attuazione dell’intervento siano sottoposti agli ordinari controlli interni di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Oltre a tali controlli, in fase di attuazione del progetto, ENM assume gli obblighi specifici in tema di:
- rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi trasversalmente alle Misure del PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, del contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR;
- adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”);
- rendicontazione dei costi maturati;
d) fermo restando l’obbligo generale della presenza di un sistema organico di procedure, principi, regole che discendono dall’applicazione della Legge anticorruzione L. n. 190/2012 e successive disposizioni normative, di codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale e, in generale, di un modello organizzativo e programma di compliance “anticorruzione” al fine di gestire e ridurre il rischio di reati contemplati nel D.Lgs. n. 231/2001, nella fase di predisposizione ed approvazione dell’Avviso per la selezione dei soggetti esecutori, ENM dovrà provvedere alla messa in campo di specifiche misure per la prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse e utili alla verifica del titolare effettivo.
In particolare, ENM dovrà procedere a controlli formali sulle dichiarazioni rese dal personale direttamente coinvolto nella procedura di selezione dei soggetti esecutori; inoltre l’Avviso per il reperimento di questi ultimi dovrà prevedere esplicitamente:
▪ l’obbligo, da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo, prevedendo nell’Avviso un apposito format;
▪ l’obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi), prevedendo nell’Avviso un apposito format con contenuti coerenti all’oggetto dell’affidamento e conformi alla normativa vigente.
e) ai fini del rispetto degli adempimenti di cui al punto precedente, ENM dovrà conservare agli atti tutta la documentazione atta a comprovare le attività svolte. Su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento e/o dei competenti Organi di audit/controllo, detta documentazione dovrà prontamente essere messa a disposizione e/o trasmessa. ENM dovrà altresì provvedere alla conservazione di tutti gli atti e della documentazione giustificativa di spesa, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti;
f) utilizzare la “Piattaforma integrata” di ENM per la registrazione e la conservazione di tutti i dati relativi al progetto, che dovranno essere conservati per un periodo di tempo corrispondente alla conservazione degli stessi sul sistema informativo ReGis;
g) l’avviso di cui alla lettera e), come pure le Convenzioni che saranno successivamente stipulate con i soggetti esecutori selezionati, dovranno contenere specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR e di tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto, del principio del DNSH nonché dei principi trasversali del PNRR;
h) fornire alla Regione Toscana gli esiti del controllo per ciascuna procedura di selezione dei soggetti esecutori e per ciascuna rendicontazione attraverso idonea evidenza documentale (es: check list, attestazioni, verbali, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria in ragione delle peculiarità e specificità del progetto);
i) assicurare altresì la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un’apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse PNRR, idonea a garantire la sana gestione finanziaria;
j) applicare la normativa nazionale sull’ammissibilità della spesa sotto il profilo della pertinenza ed imputabilità al progetto, dell’effettivo sostenimento della stessa durante il periodo di ammissibilità, della tracciabilità e della corretta contabilizzazione e, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili, attraverso un adeguato sistema interno per la rendicontazione delle spese a costi standard;
k) rendere disponibili alla Regione i dati di esecuzione procedurale con l’espletamento degli steps previsti nel cronoprogramma procedurale di progetto concernente la fase propedeutica di avvio del progetto, successivi alla stipula della presente Convenzione (es. avviso pubblico per la selezione dei soggetti esecutori e relative convenzioni, controlli effettuati ecc.);
l) rendere disponibili alla Regione le informazioni relative alla realizzazione fisica dell'intervento: il materiale avanzamento del progetto, misurato attraverso gli indicatori specifici, dovrà trovare corrispondenza nei registri elettronici delle attività inerenti il percorso formativo e dovrà essere coerente con l'esecuzione finanziaria del progetto;
m) fornire ed aggiornare i dati necessari per il monitoraggio degli indicatori comuni previsti per il programma GOL, ai sensi della circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 2022 e relativo allegato;
n) fornire ed aggiornare, almeno 10 giorni prima della scadenza fissata dalle circolari del MEF per il Soggetto attuatore, i dati di monitoraggio, corredati dalla documentazione necessaria per renderli tempestivamente disponibili alle operazioni di prevalidazione da parte della Regione Toscana e di controllo e di validazione da parte dell’Amministrazione titolare della misura;
o) produrre le informazioni e la documentazione necessarie all’adempimento degli obblighi di rendicontazione, con le cadenze stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in modo da renderli tempestivamente disponibili per le attività di verifica da parte della Regione Toscana e di controllo e di validazione da parte dell’Amministrazione titolare della misura;
p) fornire alla Regione il rendiconto finale delle spese sostenute, corredato dalla documentazione necessaria, come meglio precisata nell’Allegato A;
q) produrre ogni altra documentazione e/o dati relativi all'attuazione del progetto necessari ai fini del monitoraggio del PNRR a livello toscano ed all'assolvimento degli adempimenti, a cura della Regione, previsti dal sistema informativo ReGis;
r) garantire il rispetto degli adempimenti di cui xxxx xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x) xxxxxxxxxx il caricamento dei dati sul sistema informativo della Regione Toscana o tramite invio documentale;
s) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, relazionando tempestivamente alla Regione;
t) garantire una tempestiva diretta informazione, nei confronti della Regione, sull’avvio e andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto; comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie;
u) osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza;
v) attenersi al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale e previdenziale e delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro;
w) essere responsabile di tutti gli atti e le azioni poste in essere anche da parte di eventuali propri incaricati e/o collaboratori e/o dipendenti, dei quali potrebbe avvalersi per l’esecuzione della presente Convenzione, impegnandosi a tenere integralmente indenne la Regione Toscana da qualsiasi danno, debito, onere o passività, anche potenziale al riguardo;
x) assolvere ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria/nazionale a carico del Soggetto attuatore esterno, con particolare riferimento agli atti normativi del PNRR e del programma GOL, già emanati e di futura emanazione (es. circolari, linee guida);
y) supportare ARTI, attraverso azioni di informazione e di presentazione del progetto YISU Toscana a favore del personale dei CPI, da svolgersi con le modalità meglio precisate nell’Allegato A, par
2.3 punto 6.
z) relativamente al singolo allievo, comunicare ai CPI, ai sensi della nota operativa ANPAL n. 16583 del 5 dicembre 2022 e della circolare ML n. 46/613 del 12 dicembre 2022, l’effettivo avvio e la conclusione dei singoli percorsi, nonché le informazioni necessarie ai fini dell’attivazione dei meccanismi conseguenti alla mancata o incompleta partecipazione alle politiche attive da parte dei destinatari, così come previsto dalla circolare ANPAL n. 1/2022 oltre ad eventuali ulteriori dati necessari all’Amministrazione titolare, per la rendicontazione di milestone e target;
2. in qualità di Xxxxxxxx attuatore esterno l’ENM si assume la responsabilità di contribuire al conseguimento dei targets previsti nella presente Convenzione e il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra potrà comportare una revoca totale o parziale del contributo relativo alla specifica attività, qualora la Regione Toscana incorra in riduzioni o revoche da parte dell’Amministrazione titolare.
Articolo 5 - Impegni specifici di ARTI
• realizzare un’azione di informazione dei propri operatori;
• promuovere il presente progetto tramite webinar, eventi in loco, promozioni online (quali: newsletter, canali social e siti web di riferimento,) in sinergia fra le Parti, nei confronti dei destinatari iscritti nei CPI regionali, come precisati nell’Allegato A;
• collaborare con l’ENM, nelle proprie attività di orientamento e consulenza a livello territoriale, attraverso la creazione di una rete di operatori dei CPI, che, nel rispetto delle normative sulla privacy, provvederanno periodicamente ad uno scambio di informazioni con il rappresentante dell’ENM sul territorio regionale toscano, comunicando i nominativi dei beneficiari interessati ad intraprendere i percorsi sull’autoimpresa e sull’autoimprenditorialità;
• procedere alle liquidazioni a favore di ENM entro 60 gg dalla presentazione della richiesta di rimborso.
Articolo 6 – Obblighi e responsabilità delle Parti
1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l’altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate;
2. le Parti sono direttamente responsabili dell’esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto della tempistica concordata e del cronoprogramma di progetto di cui all’Allegato A;
3. le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché dei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese del PNRR, delle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali;
4. le Parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli, tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali di cui all’art. 4 lett. g) della presente Convenzione, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA;
5. le Parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall’Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria;
6. le Parti si obbligano infine ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all’articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare indicheranno in tutta la documentazione progettuale, ad iniziare dall’avviso per la selezione dei Soggetti esecutori, che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), e riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell’Unione europea e tutti gli altri loghi riportati nella presente Convenzione e nell’allegato A, fornendo un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte dell’Amministrazione centrale titolare. A tal fine provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all’Amministrazione centrale titolare del presente intervento, affinché quest’ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Articolo 7 – Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Toscana per l’attuazione del Progetto sono pari all’importo di Euro un milione (1.000.000/00) a valere sul Programma GOL ed Euro cinquecentomila (500.000/00) a valere sul Patto per il Lavoro;
Articolo 8 – Flussi finanziari
1. All’ENM, in qualità di Soggetto attuatore esterno, sarà corrisposta una remunerazione a costi standard, secondo i criteri inerenti la creazione d’impresa riportati nella delibera ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022 come modificata con Delibera ANPAL n.6 del 16 maggio 2022, e successivamente adeguati con Delibera ANPAL n.5 del 12 aprile 2023;
2. nello specifico all’ENM verrà corrisposto:
- per la formazione individuale: € 45,00/ora per persona;
- per la formazione collettiva di base: € 131,63 ora/corso e € 0,90 ora/allievo. Il dettaglio del calcolo dei rimborsi è definito nell’Allegato A par 2.10.
Il corrispettivo è da intendersi come esaustivo di qualunque costo/onere sostenuto da ENM per la realizzazione del progetto descritto nell’Allegato A e per l’adempimento degli obblighi previsti nella presente Convenzione;
3. la Regione attraverso ARTI corrisponde a titolo di anticipazione all’ENM, e previa richiesta, un importo pari al 30% dell’importo complessivo di cui all’articolo 7, condizionatamente alla pubblicazione dell’avviso per la selezione dei Soggetti esecutori;
4. la Regione attraverso ARTI procederà all’erogazione dei successivi pagamenti intermedi, a rimborso dei costi sostenuti e rendicontati, fino alla misura massima del 90% dell’importo complessivo, comprensiva della quota erogata a titolo di anticipazione;
5. il restante 10% dell’importo, verrà corrisposto a saldo sulla base dell’espletamento degli adempimenti di cui all’Allegato A, par 2.10;
6. conformemente alle disposizioni di cui all’art. 5 bis della Convenzione sottoscritta in data 17 ottobre 2022 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), ARTI e Regione Toscana, le liquidazioni a favore di ENM verranno effettuate da ARTI, entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta di xxxxxxxx, previo espletamento delle verifiche di competenza regionale riportate nell’art. 5 di suddetta Convenzione e più dettagliatamente specificate all’articolo 3 del presente atto;
7. l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie saranno comunque subordinate al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale Toscana in materia.
Articolo 9 – Decorrenza e durata
1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, dal momento della sua sottoscrizione per la durata di 30 mesi salvo eventuali proroghe.
Articolo 10 - Modifiche alla Convenzione
1. La presente Convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle Parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno in ogni caso apportate mediante apposito atto scritto e dovranno essere tempestivamente comunicate all’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite una richiesta di rimodulazione progettuale. L’istanza di variazione dovrà essere motivata e documentata attraverso una scheda progettuale rimodulata, contenente indicazioni su come garantire il raggiungimento di target e milestones previsti progetto originario.
Articolo 11 – Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni tra le Parti, relative alla presente Convenzione, devono essere fatte tramite posta elettronica certificata (PEC) utilizzando i seguenti riferimenti:
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx REGIONE TOSCANA, PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
ARTI, PEC: xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
Per il trattamento di dati personali, relativo alla presente Convenzione le Parti vi provvederanno in qualità di titolari autonomi, trattando dati personali strettamente necessari, pertinenti e limitatamente agli obiettivi e alle finalità di cui al precedente art.2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
A tal fine le Parti si impegnano a che:
- i dati personali che saranno forniti per le finalità della presente Convenzione siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art.2;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione alle altre se necessario;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità della presente convenzione;
- sia consentito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle Parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
Nel caso in cui, in relazione a specifici trattamenti, emerga l’esigenza di regolamentare diversamente i ruoli privacy tra le Parti coinvolte, le stesse procederanno alla stipula di appositi Data Protection Agreement, che dovranno regolamentare i tipi di dati trattati, le categorie di interessati, le modalità dello scambio, le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza dei dati, gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle Parti.
Articolo 13 – Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi stipulati ai sensi dell’art.5, comma 6 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50. Le
controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi, secondo il disposto dell’art. 11 comma 4 della Legge n. 241/90, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presso il Foro competente di Firenze;
2. le Parti convengono che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola;
3. la presente Convenzione dovrà essere registrata presso i competenti organi di controllo qualora previsto;
4. il presente atto si compone di 13 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
Letto e sottoscritto Lì,
Per ENM Per REGIONE TOSCANA Per ARTI
Allegati:
Allegato A – Proposta progettuale
* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 201.