Contract
Allegato B
INDICAZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 E DELL’ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO N. 59/CSR DEL 29/04/2010, RECANTE “LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004”
Premessa
Con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 21-1278 del 23.12.2010 la Regione Piemonte ha recepito l’Accordo Stato Regioni n. 59/CSR del 29/04/2010, in particolare definendo le procedure di notifica alle ASL delle imprese alimentari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Contestualmente il legislatore ha introdotto nuove modalità di semplificazione nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, soprattutto in riferimento alle attività produttive, che hanno accentuato quelle già in essere con la Legge 241/90.
Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 07/09/2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, in attuazione dell’art. 38, comma 3, del Decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008, n. 133”, ha stabilito che:
1. lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) é individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; i SUAP possono essere gestiti da Comuni singoli, associati o dalle CCIAA delegate dai Comuni;
2. le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati, devono essere presentati in modalità telematica al SUAP, che diventa l’interfaccia tra il richiedente e la Pubblica Amministrazione e trasferisce, per via telematica, la segnalazione certificata di inizio attività alle amministrazioni interessate, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione anche di eventuali richieste aggiuntive.
Per trasmissione in via telematica si intende tramite posta elettronica certificata (PEC) o altre modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati, come previsto nell’allegato tecnico al DPR 160/2010.
Il SUAP verifica la completezza formale della documentazione presentata, in caso contrario provvede a respingerla.
L’elenco dei SUAP della Regione Piemonte è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
In applicazione di tali principi, la Regione Piemonte, con la DGR n. 16-4910 del 14.11.2012, ha ridefinito le indicazioni operative per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Il Decreto Legislativo (D.L.vo) 30 giugno 2016, n. 126, in attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Lo stesso decreto prevede, all’articolo 2, comma 1, che le amministrazioni statali adottino moduli unificati e standardizzati per definire esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti, nonché della documentazione da allegare.
Il D.L.vo 25 novembre 2016, n. 222 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e, nella Tabella A
allegata al decreto, riporta per ciascuna attività elencata anche l’eventuale concentrazione dei regimi nonché i riferimenti normativi.
La Conferenza Unificata ha approvato una prima serie di accordi - Accordo del 4 maggio 2017 (Repertorio Atti 46/CU); Accordo del 6 luglio 2017 (Repertorio Atti 76/CU); Accordo del 6 luglio 2017 (Repertorio Atti 77/CU) - con i quali sono stati adottati moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze. Tra questi, i moduli “Scheda anagrafica”, “Comunicazione per il subingresso in attività” e “Cessazione o sospensione temporanea di attività” (approvati con DGR del 19 giugno 2017 n. 20-5198), il modulo “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” (che forma l’Allegato A della presente deliberazione), che devono essere utilizzati da tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia previsto il riconoscimento degli stabilimenti.
È pertanto necessario ridefinire, con il presente atto, le procedure di inoltro alle ASL della notifica delle imprese alimentari soggette alla registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004.
I Regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, qualora in contrasto con le normative vigenti, non possono più espletare alcun effetto prescrittivo e cogente. Resta, invece, impregiudicato il valore dei Regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i Regolamenti edilizi, nonché ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello della produzione, somministrazione e commercializzazione degli alimenti.
Rimangono in vigore eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività (se non in contrasto con i principi indicati dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 o introdotti con gli Accordi del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017 sopra citati), quali ad esempio:
- il Regolamento 2/R del 3 marzo 2008 (D.G.R. n° 2-8302 del 3 marzo 2008), recante "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale”;
- le linee guida regionali approvate con DGR n. 11-1664 del 7 marzo 2011 per la trasformazione e la vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle aziende agricole;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 marzo 2011, n. 1/R - Regolamento regionale recante: “Requisiti e modalità per l’attività di gestione delle strutture recettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento”;
- la X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00-00000 xxxxxxx le “Indicazioni operative per il commercio di alimenti su aree pubbliche”;
- la D.G.R. 12 Dicembre 2011, n. 13-3093 - Approvazione dei "Requisiti per la commercializzazione di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore e per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica nei centri di lavorazione della selvaggina";
- la D.G.R. 13 febbraio 2017, n. 21-4661 - Recepimento Intesa rep. atti n. 195/CSR del 5 novembre 2015 sul documento recante “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca”;
- la Determinazione Dirigenziale (D.D). n. 1121 del 31/12/2013 “Disciplina dei complessi recettivi extra alberghieri per la preparazione di alimenti e bevande”;
- la D.D. n. 362 del 31/05/2017 del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria – “Indirizzi operativi per la gestione dell’Ispettorato micologico delle ASL e per la disciplina della commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei da parte dell’OSA”;
- le disposizioni contenute negli atti derivati dalla DGR n. 16-4910 del 14.11.2012, se non espressamente revocate;
- le disposizioni contenute nelle normative regionali vigenti.
Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ricordare che la notifica sottintende la conformità dell’impresa ai pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali e che, per l’esercizio di ogni specifica attività, sarà comunque necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente.
Rimangono altresì in vigore le norme ed indicazioni previgenti non in contrasto con questa deliberazione e con il presente allegato.
Art. 1 - Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano agli operatori del settore alimentare (OSA):
a) che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
b) che trattano prodotti di origine animale esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento (CE)
n. 853/2004 ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
c) soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004.
Operatore del settore alimentare (OSA) è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo; si intende per impresa alimentare ogni soggetto, pubblico o privato, che svolge una qualsiasi delle attività commesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini delle presenti indicazioni operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 625/2017, 2073/2005, 2074/2005
e s.m.i., nonché quelle contenute nei vigenti Accordi Stato-Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/04 e n. 882/04.
E’ opportuno specificare che per “produzione primaria” si intendono tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione; sono inoltre incluse la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. Per “prodotto primario” valgono le definizioni e le specifiche indicate al punto 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010, relativo alle Linee guida applicative del Reg. (CE) n. 852/2004.
Per “consumatore finale” si intende il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002).
Per stabilimento si intende ogni unità di un’impresa del settore alimentare.
Art. 3 - Obbligo di notifica ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 ai fini della registrazione
Il Regolamento (CE) n. 852/2004, all’art. 6, comma 2, pone l’obbligo per gli operatori del settore alimentare (OSA) di notificare, ai fini della registrazione, ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all’autorità competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell’organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004.
1. Sono soggetti ad obbligo di notifica ai fini della registrazione di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalità indicate all’articolo 6 del presente documento, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004 o dal Regolamento (CE) n. 852/2004. La notifica riguarda l’apertura, la variazione di titolarità (subingresso) o di tipologia di attività, la cessazione o sospensione temporanea dell’attività, e comprende anche la dichiarazione del possesso dei
requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 e dalle altre normative pertinenti, in funzione dell’attività svolta.
2. Sono soggetti ad obbligo di notifica:
a) la produzione primaria in generale, fatto salvo quanto specificato all’art. 5, comma 2;
b) la produzione e/o la vendita all’ingrosso e/o al dettaglio di alimenti in sede fissa e/o su aree pubbliche;
c) il trasporto conto terzi ed il magazzinaggio;
d) l’attività di preparazione ai fini della somministrazione e la mera somministrazione di alimenti (compresi gli agriturismi);
e) la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee, secondo quanto stabilito all’art. 9;
f) l’attività di affittacamere e bed & breakfast con somministrazione di alimenti, anche in forma non professionale;
g) la preparazione/somministrazione di alimenti e bevande in complessi recettivi extra alberghieri;
h) la preparazione di alimenti in abitazioni private ai fini della loro commercializzazione così come previsto dalla nota del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria n. 19232/DB 20.17 del 10.7.2012 e successiva nota n. 936/A14060 del 20/12/2014 e come ribadito nel documento di programmazione dei controlli ufficiali PRISA 2016 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 148 del 17.03.2016;
i) gli home restaurant.
3. Sono, inoltre, soggette a notifica ai fini della registrazione, anche le seguenti attività, che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004:
a) la vendita di carni di pollame e lagomorfi, macellate nell’azienda agricola di allevamento, fino a un massimo di 50 Unità Bovine Equivalenti (UBE)/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli), nel rispetto dei requisiti di cui all’allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004, per la fornitura da parte del produttore, direttamente:
- al consumatore finale, su sua richiesta;
- a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell’ambito del territorio della Provincia in cui insiste l’azienda agricola o nel territorio delle Province contermini;
b) la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale correlata alla produzione primaria (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda), anche tramite distributori automatici. Qualora l’azienda sia già registrata per la produzione di latte, l’attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta ad ulteriore notifica;
c) la produzione di altri alimenti di origine animale (compresi i prodotti a base di latte):
- per la cessione diretta al consumatore finale;
- per la cessione da un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione, nell’ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e a condizione che non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa in termini di volumi, ma costituisca un’attività marginale;
d) l’attività di pesca sia marittima sia in acque interne, compresa la pesca sportiva e ricreativa, per i pescatori muniti di licenza di pesca professionale, anche nei casi in cui effettuino esclusivamente “fornitura diretta” di piccoli quantitativi di prodotti primari, intesa come cessione senza intermediari al consumatore finale o all’esercente di un esercizio di commercio al dettaglio di prodotti primari (ai sensi dell’Intesa n. 195/CSR del 5 novembre 2015);
e) l’attività di commercio da parte di coloro che effettuano l’attività venatoria e che sono muniti di attestato che dimostri la frequentazione e il superamento di un corso specifico per “persona formata”, così come previsto dalla D.G.R n. 13-3093 del 12/12/2011, recante “requisiti per la
commercializzazione di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale, che forniscono direttamente al consumatore e per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica nei centri di lavorazione della selvaggina”;
f) il “centro di sosta” adibito allo stoccaggio temporaneo delle carcasse di selvaggina selvatica cacciata, in attesa di conferimento al “centro di lavorazione della selvaggina”, come da D.G.R n. 13-3093 del 12/12/2011;
g) i locali adibiti alla lavorazione della selvaggina selvatica cacciata, anche se annessi ad altra attività già notificata ai fini della registrazione, che devono essere registrati ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004.
4. Situazioni particolari
a) Tabaccherie: oltre alla vendita dei generi di monopolio possono effettuare, dietro presentazione di notifica sanitaria, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per tabaccai ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Ai sensi dei Regolamenti (CE) 178/2002 e 852/2004, il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne corrispondono.
b) Scuole di cucina e scuole alberghiere: è necessaria la notifica anche se le preparazioni alimentari vengono esclusivamente prodotte nei laboratori di esercitazione.
c) Ristorazione collettiva (produzione in loco – pasti veicolati): vige l’obbligo di notifica nei casi seguenti:
- nel caso in cui la mensa produca pasti all’interno della struttura o provveda alla cottura finale (con successiva consumazione diretta all’interno della stessa struttura): indicare nel modulo “Notifica sanitaria” (Allegato A) sia “Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva”, sia “Somministrazione pasti in ristorazione collettiva”;
- nel caso in cui la mensa produca pasti all’interno della struttura, con successiva consumazione diretta all’interno della stessa, ma effettui anche la veicolazione dei pasti in altri refettori indicare sia “Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva” sia “Somministrazione pasti in ristorazione collettiva”;
- nel caso in cui la mensa riceva pasti preparati e veicolati da un centro cottura esterno o da altra mensa indicare “Somministrazione pasti in ristorazione collettiva”.
d) Qualora, nell’ambito di una stessa struttura, operino più stabilimenti facenti capo a diversi operatori del settore alimentare, è necessaria una notifica per ogni stabilimento.
e) Qualora uno stesso soggetto/impresa svolga la stessa attività o attività collegate (ad esempio, produzione di alimenti e vendita degli stessi) in sedi diverse, dovrà effettuare la notifica per ogni singolo insediamento.
f) Qualora uno stesso soggetto/impresa svolga nello stesso stabilimento più tipologie di attività (es. attività di panificazione e commercio di altri alimenti) dovrà trasmettere al SUAP un'unica notifica sanitaria (Allegato A).
g) Raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati.
L’art. 2 del DPR 14.07.1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati” prevede che la vendita dei funghi freschi spontanei sia soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei da parte dell’ASL all’identificazione delle specie fungine commercializzate. L’articolo 19 della Legge n. 241/90 prevede che ogni atto di autorizzazione, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge, o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, sia sostituito da una segnalazione dell'interessato. L’autorizzazione prevista al citato articolo 2 del DPR 14.07.1995, n. 376 non rientra tra i casi di esclusione dall’applicazione della norma, pertanto anche l’autorizzazione prevista dal DPR n. 376/1995 é sostituita da una SCIA, da trasmettere tramite il SUAP al Sindaco. Al fine della semplificazione delle diverse segnalazioni, per ottemperare a quanto disposto dall’art. 2 del DPR n. 376/95, nel caso della commercializzazione di funghi freschi spontanei, la DGR 14.11.2012, n. 16-4910 prevedeva che la segnalazione certificata di inizio attività relativa alla
notifica sanitaria ex art 6 del Reg. (CE) 852/2004 dovesse contenere il certificato di idoneità all’identificazione delle specie fungine commercializzate rilasciato da parte di un’ASL nonché l’allegato 6 della DD n. 534 del 6.08.2012 (ad oggi sostituito dall’allegato 6 della DD 362/2017) e dovesse essere trasmessa da parte del SUAP anche al Comune.
Pertanto, al fine di semplificare le diverse segnalazioni, coloro che sono soggetti sia alla notifica sanitaria sia agli obblighi previsti dall’art. 2 del DPR 376/95 possono trasmettere la notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 corredata dalla modulistica di cui all’allegato 6 della Determinazione Dirigenziale n. 362 del 31.05.2017 e dalla documentazione prevista dalla determinazione medesima.
Art. 4 – Esclusioni dal campo di applicazione
Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004, quindi dall’obbligo di notifica nonché dall’obbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004:
- la produzione primaria per uso domestico privato;
- la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale, nell’ambito della Provincia e delle Province contermini, a condizione che tale attività sia marginale in termini quantitativi rispetto all’attività principale;
- i Gruppi di Acquisto Solidale formalmente costituiti (che si configurano per Statuto quali ONLUS), equiparati al “consumatore finale” in quanto non utilizzano i prodotti alimentari nell'ambito di un'operazione o di un’attività d'impresa.
L’esclusione dal campo di applicazione del Regolamento e, quindi, dagli obblighi che esso comporta, per il produttore primario che commercializza direttamente piccole quantità di alimenti, non esime tale operatore dall’applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell’igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore.
In ogni caso, il dettagliante che acquista alimenti da un produttore non registrato, escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004, ha comunque l’obbligo di mantenerne la rintracciabilità (in particolare nel caso di stati di allerta alimentare) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (Reg. (CE) 178/2002).
Art. 5 – Esclusioni dall’obbligo di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004
1. Gli operatori del settore alimentare soggetti all’obbligo di notifica (di cui al precedente articolo 3) che, alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione, erano già in possesso di autorizzazione sanitaria o di altra registrazione assimilabile, non sono soggetti ad una nuova notifica per le attività già ricomprese in tale autorizzazione o registrazione.
2. Nell’ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di registrazione, rilasciata in base a norme specifiche del settore veterinario in materia di registrazione degli allevamenti, non sono soggette a nuova notifica. Per tali aziende, gli obblighi previsti dall’art. 6, punto 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sono assolti tramite la registrazione già effettuata ai fini della normativa veterinaria di riferimento, con l’inserimento nella specifica banca dati. E’ opportuno sottolineare che tale indicazione operativa riguarda non soltanto le aziende già registrate alla data di entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 852/2004, ma anche le aziende che, successivamente a tale data, abbiano comunque effettuato o effettueranno gli adempimenti specifici previsti dalle normative di settore veterinario. L’obbligo si considera ugualmente assolto anche per le aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine vegetale qualora risultino iscritte in registri pubblici correlati all’esercizio stesso dell’attività e consultabili dalle ASL (es. nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese – SIAP, già accessibile alle ASL). Resta inteso
che ogni nuova diversa attività intrapresa, relativa alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, che non rientri nella produzione primaria (ad esempio, l’essiccazione dei prodotti o la produzione di conserve alimentari) dovrà essere notificata all’ASL competente.
3. Situazioni particolari.
Xxxxxxxx e parafarmacie: essendo già in possesso, dal momento dell’inizio della loro attività, di specifica autorizzazione, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della registrazione. Al fine di completare l’iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente la trasmissione, interna all’ASL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene degli Alimenti (SIAN).
Comunità alloggio: nel caso di comunità alloggio e di altre tipologie di comunità assimilabili e definite nelle norme di settore socio-assistenziale, indipendentemente dal numero degli ospiti, se si tratta di autogestione riconducibile ad attività di preparazione famigliare, non è necessaria la notifica e la comunità alloggio non è assoggettata alle imposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004.
Case vacanza, centri di vacanza per minori e similari: qualora adibite a soggiorno temporaneo di gruppi di persone autogestiti non sono tenuti alla notifica sanitaria ai fini della registrazione, in quanto l’attività svolta è riconducibile ad attività di preparazione famigliare. Se le strutture di cui ai due precedenti capoversi si avvalgono per la preparazione dei pasti di un cuoco, anche non professionale, appositamente incaricato per tale preparazione, è necessaria la notifica come ristorazione collettiva.
Attività di congelamento e/o di confezionamento sottovuoto in esercizio di produzione con prevalente vendita al dettaglio: tali attività non prevedono l’obbligo di una specifica notifica. Sono operazioni che rientrano nella responsabilità dell’OSA, il quale dovrà dimostrare di effettuarle conformemente ai principi previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, in particolare quando il congelamento rappresenta una fase intermedia della preparazione finalizzata alla vendita al consumatore finale (semilavorato).
Art. 6 - Modalità di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.
1. Gli operatori del settore alimentare trasmettono, per ciascun stabilimento, i moduli “Scheda anagrafica”, “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” e, se pertinenti, i moduli “Comunicazione per il subingresso in attività” e/o “Cessazione o sospensione temporanea di attività”, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente, che deve valutare la completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DPR 160/2010, e provvedere contestualmente a trasmetterla per la registrazione:
a) all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
b) alla/e ASL dove hanno sede i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche;
c) all’ASL dove ha sede legale l’impresa per le attività prive di stabilimento (quali ad esempio il trasporto per conto terzi o l’intermediazione), fermo restando quanto specificato all’ art. 7, punto 1 per la vendita su aree pubbliche.
Nel caso di commercio di selvaggina selvatica cacciata correlata all’attività venatoria, la notifica sanitaria dovrà essere trasmessa da parte del SUAP all’ASL nella quale ha sede il comune di residenza del cacciatore.
2. Le ASL provvedono alla registrazione, ovvero verificano la registrazione presso una banca dati ufficiale tra quelle esistenti e consultabili.
3. Gli operatori del settore alimentare che svolgono le attività di cui all’articolo 3 del presente documento, utilizzano il modulo “Notifica ai fini della registrazione - art. 6 Reg. (CE) 852/2004” (Allegato A).
Presupposto della notifica è, che al momento della presentazione, l’esercizio possieda i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta.
Nei casi di affitto dello stabilimento la notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) che svolge effettivamente l’attività.
La presentazione telematica nei modi di legge al SUAP competente territorialmente assolve l’obbligo previsto dall’art. 6 del Reg. (CE) 852/04 e conferisce all’OSA la possibilità di iniziare l’attività, fatti salvi vincoli temporali previsti da normative diverse ed eventuali casi ostativi che sono comunicati da parte dell’ASL (o da parte di altri Enti) per via telematica al SUAP, e da quest’ultimo trasmessi all’OSA.
4. Le attività soggette a registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 devono essere notificate secondo quanto previsto dalla presente Deliberazione anche se effettuate in stabilimenti già assoggettati a riconoscimento (ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/04 oppure ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004), quando svolgono anche attività diverse da quelle riconosciute.
Art. 7 - Modalità di notifica ai fini della registrazione e dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 delle imprese che operano su aree pubbliche.
1. Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche di generi alimentari, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica deve essere trasmessa, per il tramite del SUAP, all’ASL dove ha sede il laboratorio correlato all’attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, all’ASL dove ha sede il deposito correlato all’attività (qualora esistente). Nel caso in cui l’impresa sia contestualmente titolare di un laboratorio e di un deposito (entrambi correlati all’impresa stessa) allocati in Comuni di ASL diverse, la notifica viene presentata al SUAP dove ha sede il laboratorio e il SUAP provvede a trasmettere la notifica ad entrambe le ASL per la registrazione.
In assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà trasmessa al SUAP dove l’impresa ha la sede legale (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l’attività esercitata con il negozio mobile o con il banco temporaneo.
2. Nel caso di costruzioni stabili su aree pubbliche, si applicano le modalità di notifica previste per gli esercizi in sede fissa.
Art. 8 – Modalità di notifica ai fini della registrazione delle imprese di trasporto
La notifica ai fini della registrazione, prevista dall’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/04, riguarda gli stabilimenti posti sotto il controllo dell’operatore del settore alimentare.
Si devono intendere come stabilimenti anche le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari e quelle che effettuano attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti.
L’obbligo di notifica ai fini della registrazione riguarda esclusivamente l’impresa alimentare e non gli automezzi che essa possiede o utilizza.
Art. 9 - Attività temporanee
La segnalazione di attività inerenti la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, feste popolari, manifestazioni politiche, ecc.), è regolamentata, per quanto non in contrasto con i principi introdotti con gli Accordi stipulati in sede di Conferenza Unificata il 4 maggio e il 6 luglio 2017 Rep. 46/CU, 76/CU e 77/CU, dalla DGR n. 27-3145 del 19.12.2011 e dalla Determinazione Dirigenziale (DD) n. 218 del 28.3.2012.
Le attività inerenti il settore alimentare presenti nelle manifestazioni temporanee con preparazione e/o somministrazione di alimenti sono soggette a notifica sanitaria ai sensi del Reg. (CE) 852/2004, da trasmettere, tramite il SUAP, all’ASL territorialmente competente utilizzando:
1. i moduli “Scheda anagrafica” e “Segnalazione certificata di inizio attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande” approvati con l’Accordo del 04.05.2017 (Rep. 46/CU);
2. il modulo “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” di cui all’allegato A alla presente deliberazione.
Art. 10 – Distributori automatici di alimenti e bevande
1. Il distributore automatico rappresenta un bene strumentale (cespite) in capo al soggetto privato (impresa) che svolge il servizio. L’operatore del settore alimentare (OSA) che fornisce il servizio a mezzo di distributori automatici deve trasmettere, tramite il SUAP, la notifica sanitaria all’ASL presso cui ha sede il laboratorio correlato a tale attività (qualora esistente) o, in assenza di laboratorio, all’ASL presso cui ha sede il deposito correlato a tale attività (qualora esistente) o, in assenza di queste strutture, all’ASL presso cui ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale). In allegato alla notifica sanitaria l’OSA deve trasmettere anche l’elenco delle postazioni (completo di indirizzi) dove i distributori sono collocati.
Al fine della registrazione, l’OSA deve inviare all’ASL, tramite il SUAP, i seguenti moduli:
a) “Scheda anagrafica”;
b) “Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica”,
c) “Comunicazione semestrale all’ASL di nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari”;
d) “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)”.
Sia in fase di notifica, sia in fase di comunicazione semestrale delle postazioni installate/disinstallate, l’OSA dovrà predisporre uno specifico modulo (di cui alla lettera c)) per ogni ASL regionale sul cui territorio sono presenti delle postazioni.
Poiché il modulo di cui alla lettera c) non contiene l’indicazione dei dati identificativi dell’OSA, in caso di trasmissione semestrale delle postazioni installate/disinstallate, l’OSA deve trasmettere all’ASL, tramite il SUAP, i moduli a) “Scheda anagrafica” e c) “Comunicazione semestrale all’ASL di nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari”.
Si precisa inoltre che, in applicazione del “Documento di indirizzi comuni delle Regioni in materia di vendita e somministrazione mediante distributori automatici” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 29.10.2009 (prot. 09/083/CR/C11), tutti i distributori automatici devono recare, ben leggibile ed inamovibile, la ragione sociale dell’impresa.
2. Relativamente alle cosiddette “casette dell’acqua” che distribuiscono acqua potabile dell’acquedotto, variamente trattata e gasificata, il Ministero della Salute, con nota prot. n. 4283 del 17.2.2011, ha assoggettato i gestori agli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 852/2004.
Considerando che l’attività è assimilabile ad una distribuzione automatica di alimenti e bevande, valutata l’indicazione del Ministero e il fatto che l’acqua subisce un trattamento, si prevede che il gestore (OSA) debba notificare, per il tramite del SUAP, ogni singola “casetta dell’acqua”.
3. Indicazioni specifiche per la vendita diretta di latte crudo attraverso erogatori automatici
Per poter installare e conferire il latte crudo mediante erogatori automatici è necessario essere registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/2004. A tal fine l’interessato è tenuto ad effettuare la notifica secondo le modalità previste all’art. 6 precisando che sono utilizzati distributori di latte crudo (l’ubicazione e le caratteristiche dei medesimi dovranno essere comunicate all’ASL territorialmente competente con le modalità che saranno definite con apposito atto da parte del Settore regionale competente).
In caso di non conformità del latte, il latte dell’azienda notificata non potrà più essere conferito alle macchine erogatrici fino a quando i parametri difformi non saranno rientrati nella norma. In caso di non conformità un secondo OSA (la cui l’azienda dovrà obbligatoriamente risiedere all’interno della medesima ASL) può subentrare nella distribuzione del latte utilizzando le macchine distributrici non più operative. Questo OSA subentrante sarà tenuto ad effettuare la propria notifica sanitaria, tramite il SUAP, all’ASL competente sull’allevamento.
Dal momento in cui i parametri del latte crudo del primo allevatore rientreranno nella norma, questi potrà nuovamente conferire il latte alla/e macchina/e erogatrice/i previa notifica di cessazione dell’attività da parte del secondo allevatore che gli era subentrato.
Art. 11 - Aggiornamento degli stabilimenti e delle attività soggette a registrazione
1. I titolari di stabilimenti registrati sono tenuti a segnalare, con la stessa procedura indicata all’art. 6, la variazione dei dati identificativi (ragione sociale e/o codice fiscale e/o partita IVA) e ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività.
In caso di cessione dell’attività (subingresso), la notifica è effettuata dal nuovo titolare. La responsabilità della veridicità dei dati dichiarati è a carico del nuovo titolare subentrante, cui spetta l’onere di dimostrare, se richiesto, tramite documentazione probante, l’assenso del precedente titolare.
2. A titolo esemplificativo si intendono per:
a) variazioni significative: quelle che richiedono la notifica prevista al punto precedente, per nuove attività o tipologie produttive intraprese presso lo stabilimento/esercizio, diverse da quelle già notificate;
b) variazioni non significative: quelle che non richiedono una nuova ulteriore notifica, come la ridistribuzione degli spazi o delle attrezzature o il cambio di destinazione d’uso dei locali; per quanto attiene la vendita di carni fresche negli spacci macelleria, la semplice aggiunta di una o più specie animali, non costituisce variazione significativa. La variazione del rappresentante legale o del procuratore di una società o della sede legale non sono considerate variazioni significative: in questi casi l’aggiornamento della registrazione può essere eseguito anche in fasi successive, ad esempio in occasione di controlli ufficiali da parte dell’Autorità Competente.
3. Lo spostamento in altra sede di uno stabilimento registrato, anche senza variazioni delle tipologie produttive, comporta l’obbligo di una nuova notifica sanitaria ai fini della registrazione ed una nuova dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.
4. Situazioni particolari.
Attività di somministrazione in esercizi diversi da quelli definiti dal Regolamento Regionale 2R/2008, approvato con D.G.R. n° 2-8302 del 3 marzo 2008: è definita dall’art. 2, comma 1 della Legge regionale n. 38/2006 che recita: “Al fine della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”. Per “apposito servizio assistito” e per “a tal fine attrezzati” si intende che il servizio assistito è connotazione caratteristica dell’attività di somministrazione.
Anche la preparazione per la somministrazione di una tazzina di caffè in un esercizio artigiano è configurabile come forma di servizio assistito con utilizzo di apposite attrezzature e, in quanto tale, assoggettabile alla disciplina di cui alla Legge regionale 38/2006 ed al conseguente rispetto dei requisiti del Regolamento 2R/2008.
In base a questa interpretazione, pur considerando la scarsa rilevanza sanitaria che alcune forme di servizio assistito con utilizzo di attrezzature possono avere (servizio al tavolo/banco, utilizzo di stoviglie e posate, ecc.), si ritiene necessario considerare questa attività, qualora introdotta in un
esercizio diverso da quelli previsti dal Regolamento 2R/2008, come una modifica significativa e quindi soggetta a notifica sanitaria per l’attribuzione della tipologia 1 o superiori.
Art. 12 - Competenze dei Servizi ASL per la registrazione degli stabilimenti e per le attività di controllo ufficiale
Per la registrazione dello stabilimento ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004, ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL spetta:
a) ricevere, attraverso il SUAP, i moduli “Scheda anagrafica” e “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” e, se pertinenti, i moduli “Comunicazione per il subingresso in attività” e/o “Cessazione o sospensione temporanea di attività” nonché i moduli specifici per le diverse attività già approvati dagli Accordi 46/CU e 76/CU (o che saranno successivamente definiti con successivi Accordi in sede di Conferenza Unificata per completare il processo di standardizzazione della modulistica unica nazionale) in applicazione di quanto previsto dal presente documento;
b) effettuare la registrazione dello stabilimento e delle relative attività svolte sui sistemi informativi predisposti dalla Regione Piemonte.
Relativamente agli esercizi di competenza comune tra Servizi Veterinari e Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), ogni Dipartimento di Prevenzione definirà le procedure e gli oneri di registrazione e di interscambio dei dati, tenendo conto della necessità di semplificazione.
L’intervento da parte dell’ASL sull’attività dell’impresa alimentare registrata si colloca nell’ambito della vigilanza istituzionale (controllo ufficiale ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004).
La messa a punto di un’anagrafica aggiornata è indispensabile per garantire la regolarità dei flussi informativi e per programmare i controlli ufficiali in base alla valutazione del rischio. Affinché siano rigorosamente valutate le misure adottate dall’operatore del settore alimentare per garantire la conformità alle norme vigenti degli alimenti prodotti o commercializzati e la rispondenza di quanto autocertificato relativamente al possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione possono richiedere direttamente all’OSA, qualora necessario, ulteriori dati, tenendo conto delle procedure e della modulistica approvata con successiva determinazione da parte del competente Settore regionale. Nelle more della completa applicazione delle procedure di trasmissione e ricevimento della documentazione in modalità telematica, potranno essere chieste all’OSA copia/e cartacea/e delle planimetrie dei locali oggetto del controllo ufficiale.
Nel caso di false dichiarazioni si applicherà quanto previsto dal DPR 445 del 28.12.2000.
E’ opportuno sottolineare che, qualora vengano rilevate non conformità rispetto alle suddette norme, l’Autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) adotterà provvedimenti tra quelli elencati dall’art. 54 del Regolamento (CE) 882/2004, applicando, se del caso, la specifica disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti, tenendo conto della natura delle non conformità rilevate e dei dati precedenti relativi all’operatore del settore alimentare per quanto riguarda tali specifiche irregolarità.
Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori, ovvero in assenza dei fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l’ASL comunica l’esito del sopralluogo al titolare dell’impresa alimentare e adotta un provvedimento motivato di sospensione totale o parziale dell’attività, fino a quando il titolare provveda a risolvere le non conformità rilevate. Qualora l’operatore del settore alimentare non risolva le non conformità rilevate, l’ASL può procedere alla revoca della registrazione dell’impresa.
La sospensione totale o parziale dell’attività, nonché la revoca del provvedimento, é notificata dall’ASL direttamente all’OSA ed é comunicata al Comune per il tramite del SUAP.
Art. 13 - Anagrafe delle registrazioni
1. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL assicurano la corretta archiviazione dei dati riguardanti: le nuove registrazioni, gli eventuali aggiornamenti intervenuti presso gli stabilimenti, le informazioni relative alle verifiche effettuate durante l’attività di controllo ufficiale utilizzando i sistemi informativi web forniti dalla Regione Piemonte.
2. I dati minimi da registrare sono quelli obbligatori indicati nell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 59/CSR del 29/04/2010 sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004, riepilogati di seguito:
- identificazione dello stabilimento (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede operativa e sede legale);
- numero di registrazione attribuito all’impresa (facoltativo);
- tipologie di attività (eventualmente integrate con i codici ISTAT/ATECO);
- data inizio attività;
- data fine attività;
- controlli ufficiali (data effettuazione, stato, esito).
3. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL provvedono ad integrare le informazioni degli stabilimenti registrati e riconosciuti, mantenendole aggiornate.
4. Ai fini del presente documento, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL assicurano, nell’ambito della propria organizzazione, il coordinamento tra i Servizi competenti in materia di sicurezza alimentare.
Art. 14 – Riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004
1. Sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 le attività di:
a) produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi ed enzimi;
b) produzione e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali;
c) produzione di germogli.
a) Considerato il ruolo strategico di queste sostanze nella produzione di tutti i prodotti alimentari nonché gli adempimenti comunitari stabiliti dalle recenti disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1331/2008, n. 1333/2008 e n. 1334/2008 (cd. pacchetto FIAP - Food Improvement Agents Package) che coinvolgono, tra l’altro, le attività di controllo, il procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e aromi, già disciplinato dal DPR
19 novembre 1997 n. 514, è da intendersi pertanto quale riconoscimento. I requisiti igienico- sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e degli aromi, già disciplinati dal DM 5 febbraio 1999, devono intendersi quelli previsti dall’Allegato II al Regolamento (CE) n. 852/2004. Per ciò che concerne le modalità applicative del riconoscimento degli stabilimenti in questione, continuano a valere le disposizioni di cui al DPR 514/1997 (in particolare gli articoli 1 e 2), nei limiti in cui non contrastano con la sopravvenuta normativa comunitaria. Anche le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli enzimi, di cui al Reg. (CE) 1332/2008, devono intendersi soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e alle altre disposizioni normative sopra richiamate, analogamente a quanto prescritto in materia di additivi ed aromi.
b) Il riconoscimento regionale richiede il preventivo accertamento, in funzione dell’attività svolta, della sussistenza delle condizioni igienico-sanitari e dei requisiti tecnici previsti:
1. dai Regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
2. dalle specifiche normative di settore (Reg. (UE) 609/2013; D.L.vo 111/1992; Dir. 2002/46/CE, attuata dal D.L.vo 169/2004; Reg. (CE) 1925/2006; Dir. 2006/141/CE e s.m.i. e Reg. (UE) 127/2016; Dir. 2006/125/CE; Dir. 99/21/CE e Reg. (UE) 128/2016; Dir. 98/8/CE; ecc...).
c) Il riconoscimento regionale richiede il preventivo accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici e gestionali previsti dalla normativa vigente ed in particolare:
1. dal Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
2. dal Regolamento (UE) n. 208/2013 dell’11.03.2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli ed i semi destinati alla produzione di germogli;
3. dal Regolamento (UE) n. 209/2013 dell’11.03.2013 che modifica il Reg. (CE) 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame;
4. dal Regolamento (UE) n. 210/2013 dell’11.03.2013 sul riconoscimento, a norma del Reg. (CE) 852/2004 degli stabilimenti che producono germogli.
2. Ai fini del riconoscimento, le imprese presentano l’istanza di riconoscimento (in bollo) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvede a trasmetterla all’ASL.
Una volta ricevuta l’istanza, l’ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.
Nel caso di accertamento favorevole, l’ASL trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all’istanza in bollo, alla Regione Piemonte.
I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà trasmessa, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.
Nel caso di accertamento non favorevole, l’ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all’OSA.
Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall’impresa tramite il SUAP all’ASL, quest’ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato, se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.
3. Nel caso di variazioni dell’attività (estensione della produzione/ confezionamento/commercio, variazione della ragione sociale, ecc..) l’operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione secondo le modalità di cui al punto 2.
Sulla base della documentazione, i competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa.
Art. 15 – Deroghe alla presenza dei requisiti igienico sanitari previsti dall’Allegato II del Reg. (CE) 852/2004
Le misure nazionali eventualmente da adottare in conformità all’articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 852/2004, riguardano l’adattamento dei requisiti specifici di cui all’allegato II dello stesso Regolamento:
a) per consentire l’utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti;
b) per tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.
Quanto sopra si applica conformemente all’art. 7 del Regolamento (CE) 2074/2005, tenendo anche in considerazione l’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali contenuto nella DGR. 46- 5823 del 15/11/2002.
Gli operatori del settore alimentare che intendono richiedere deroghe per quanto sopra indicato, devono inviare al Ministero della Salute - Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Organi collegiali per la Tutela della Salute, per il tramite della Regione Piemonte, una domanda corredata da:
1. una breve descrizione dei requisiti per i quali vogliono richiedere la deroga;
2. una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati;
3. qualsiasi altra informazione utile.
Art. 16 – Tariffe
1. Le tariffe, di cui all’Allegato C alla presente deliberazione, sono comprensive di ogni onere dovuto dall’utente ai fini della registrazione o del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004. Gli importi previsti sono soggetti alle disposizioni di carattere generale contenute nella sezione “Ulteriori indicazioni” inclusa nell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939 (Tariffario Regionale): in particolare, non sono soggette a tariffazione le prestazioni richieste da Enti Locali o Enti Pubblici connesse ad attività istituzionali obbligatorie e riconducibili a procedimenti ed iniziative dello stesso Ente.
2. Applicazione dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di notifica relative a variazione dei dati identificativi e/o di cessione dell’attività: ad esclusione della mera comunicazione di cessazione dell’attività, ogni altra variazione dei dati identificativi dell’impresa o la notifica di subingresso/cessione di una attività è soggetta al pagamento dei diritti di gestione istruttoria di cui all’Allegato C alla presente deliberazione, al pari delle notifiche relative a variazioni significative, in quanto comportano un aggiornamento della pratica di registrazione esistente. La variazione o l’aggiunta di tipologia di attività non si considerano quale nuova attività ma come modifica significativa della registrazione preesistente, a cui applicare la tariffa corrispondente.
3. Applicazione dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di notifica relative a imprese alimentari prive di stabilimento: relativamente alle imprese alimentari che non hanno “fisicamente” una sede operativa stabile (stabilimento, deposito, ecc.), quali ad esempio gli ambulanti senza laboratorio o deposito o coloro che eseguono commercio via internet, si applica l’importo previsto dall’Allegato C per gli stabilimenti che operano al dettaglio con superficie inferiore a 250 mq. Anche la notifica delle singole “casette dell’acqua” è soggetta al pagamento di questa tariffa.
4. Pareri preventivi: la cifra da applicare per i pareri preventivi è quella prevista dal Tariffario Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939.
5. Fiere, sagre e manifestazioni temporanee: si applicano le tariffe previste dalla DGR 27-3145 del 19.12.2011.
Art. 17 – Modulistica
La modulistica necessaria al fine dell’applicazione del presente provvedimento e del controllo ufficiale, tenuto conto delle diverse tipologie di imprese alimentari e le eventuali successive modifiche, saranno approvate con Determinazione del competente Settore regionale Prevenzione e Veterinaria.