Contratto di assicurazione
Contratto di assicurazione
(Capitolato di Polizza e Contratto) per l’affidamento dei servizi assicurativi
Lotto 7 – Tutela Legale
Indice
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI 5
Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici 5
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio 5
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio 5
Art. 1.7 – Durata del Contratto 6
Art. 1.8 – Facoltà di recesso della Contraente 6
Art. 1.10 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente 6
Art. 1.11 – Assicurazioni presso diversi assicuratori 6
Art. 1.13 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 7
Art. 1.14 – Forma delle comunicazioni della Contraente all’Assicuratore 7
Art. 1.15 – Elementi per il calcolo del premio 7
Art. 1.16 – Disciplina della responsabilità 7
Art. 1.17 – Personale distaccato o comandato 7
Art. 1.18 – Disposizione finale 8
ART. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE 9
Art. 2.1 – Altre assicurazioni 9
Art. 2.2 – Regolazione del premio 9
Art. 2.3 – Estensione territoriale 9
Art. 2.4 – Efficacia temporale delle garanzie (claims made) 9
ART. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE 11
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione e Spese Assicurate 11
Art. 3.2 – Persone assicurate 13
Art. 3.3 – Massimali assicurati 13
Art. 3.4 – Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni 13
ART. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI 15
Art. 4.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 15
Art. 4.2 – Scelta del Legale 15
Art. 4.3 – Gestione del sinistro 16
DEFINIZIONI GENERALI
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione.
CAPITOLATO DI POLIZZA
Il presente documento contenente le condizioni generali e speciali della polizza.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il Capitolato di polizza ed il Contratto di appalto sottoscritto all’esito della procedura di gara, di seguito anche solo "Contratto”.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. L’Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente.
L’attività di cui sopra può essere svolta in regime di “lavoro agile", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia.
BROKER
Xxxxxx Italia S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx e sede operativa in Xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxx - indirizzo PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
CONTRAENTE
Agenzia delle entrate-Riscossione, che stipula l’assicurazione nell’interesse di tutti i soggetti per i quali ha l’obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto della presente Assicurazione.
POLIZZA
Il documento numerato emesso dall’Assicuratore a seguito della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione stessa.
PARTE O PARTI
Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Assicuratore, rispettivamente, disgiuntamente e congiuntamente intese.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
PREMIO
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro e l’entità dei danni che potrebbero derivarne.
SINISTRO
L’insorgenza di una vertenza che impegna l’Assicuratore al pagamento dell’indennizzo.
ASSICURATORE
L’impresa assicuratrice (o le imprese assicuratrici in caso di partecipazione alla gara in forma associata – R.T.I. / Consorzio / Coassicurazione) aggiudicataria della presente gara.
PERIODO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di scadenza del Contratto.
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI
Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici
L’Assicuratore è obbligato a rilasciare alla Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell’Assicuratore che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Anche in deroga al disposto dell’Art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà all’Assicuratore per il tramite del broker:
1. entro 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, dalla data di sottoscrizione del Contratto di assicurazione, il premio di prima rata;
2. entro 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al Periodo Assicurativo in corso;
3. entro 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, dalla data di ricezione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di xxxxxxx;
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
In caso di regolazione premio passiva, l’Assicuratore sarà tenuto a rimborsare alla Contraente il premio, al netto delle imposte, entro il medesimo termine di cui al precedente punto 3 dalla data di ricezione dell’appendice sottoscritta dalla Contraente.
Se la Contraente, entro il termine di cui sopra, non provvede al pagamento del premio o della prima rata di premio, dei premi successivi o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile al pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento stesso, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
L’Assicuratore accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente Contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (Art. 1898 Codice Civile) riservandosi - in contraddittorio con la Contraente - la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal Contratto per tale titolo.
Alla ricezione della proposta di incremento di premio, la Contraente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del Contratto e la Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui al precedente Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 – Buona fede
L’omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per il Periodo Assicurativo in corso).
Art. 1.7 – Durata del Contratto
Il Contratto di assicurazione avrà validità di 18 (diciotto) mesi con effetto dalle ore 00:00 del 01/11/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 30/04/2021.
La Contraente - ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 – potrà prorogare la durata del presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione della nuova impresa di assicurazione.
In tal caso l’Assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia oggetto del presente Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 1.8 – Facoltà di recesso della Contraente
La Contraente ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in qualsiasi momento, dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) all’Assicuratore ed al Broker, almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di efficacia del recesso, indicata nella comunicazione stessa.
Nell’ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato nel corso del Periodo Assicurativo, l’Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.
Art. 1.9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 1.10 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente
Per quanto non previsto dal presente Contratto di assicurazione – che verrà interpretato in maniera più estensiva e favorevole per la Contraente - qualora le norme contrattuali fossero discordanti tra loro, valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e l’Assicuratore in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 1.11 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di Sinistro.
Art. 1.12 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Per la gestione e l’assistenza nell’esecuzione del Contratto la Contraente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker.
Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto della Contraente/dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dalla Contraente/dall’Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall’Assicuratore alla Contraente/all’Assicurato.
L’Assicuratore dà atto che, il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi.
La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nella misura del 1,80% sul premio imponibile.
Art. 1.13 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
L’Assicuratore fornirà semestralmente, entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato Excel®, dei Sinistri denunciati dall’inizio del Contratto di assicurazione, riportante:
- la numerazione attribuita;
- la data di accadimento;
- la natura dell’evento;
- lo stato del sinistro;
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato;
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione;
- una breve descrizione del sinistro.
L’Assicuratore dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.
Rimane fermo l’obbligo dell’Assicuratore di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.
Art. 1.14 – Forma delle comunicazioni della Contraente all’Assicuratore
Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta elettronica e/o PEC - avverranno per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Tutte le comunicazioni in ordine alla validità e/o interpretazione del presente Contratto o relative a contestazioni, diffide, recesso e risoluzione del Contratto stesso dovranno essere effettuata direttamente tra le Parti a mezzo PEC.
Art. 1.15 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio del primo Periodo Assicurativo (12 mesi) è determinato in base all’applicazione dei premi unitari risultanti dall’offerta economica presentata dall’Assicuratore, che rimangono fissi per l’intera durata del Contratto, al parametro (numero persone assicurate) espressamente indicato nello schema di offerta economica.
Il premio del secondo Periodo Assicurativo (6 mesi) è determinato in base all’applicazione della metà dei premi unitari risultanti dall’offerta economica presentata dall’Assicuratore al parametro (numero persone assicurate) espressamente indicato nello schema di offerta economica.
Il premio del primo e secondo Periodo Assicurativo (ed eventuali proroghe) verrà versato in via anticipata nella misura dell’80%; il restante premio sarà versato in sede di regolazione, come specificato al successivo Art. 2.2 - Regolazione del premio.
Art. 1.16 – Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le vertenze legali avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 1.17 – Personale distaccato o comandato
Le garanzie si intendono operanti anche qualora gli Assicurati fossero distaccati o comandati o prestino la propria attività presso terzi, su incarico e/o disposizione della Contraente.
Art. 1.18 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui al presente Capitolato di polizza.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dall’Assicuratore vale solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le società che costituiscono l’Assicuratore, in caso di partecipazione alla gara in forma associata (R.T.I. – Consorzio - Coassicurazione).
ART. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 – Altre assicurazioni
In caso di sinistro coperto da una o più delle polizze preesistenti l’Assicurato e/o la Contraente si impegnano a denunciare il sinistro al/i precedente/i Assicuratore/i purché ve ne sia facoltà. In questo caso le garanzie previste nel presente Capitolato di polizza, opereranno solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime.
In caso di mancanza di operatività totale o parziale - per qualsiasi motivo - di preesistenti coperture, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza troveranno esclusiva ed immediata applicazione, senza alcun pregiudizio per la Contraente o per l’Assicurato.
Art. 2.2 – Regolazione del premio
Il premio del Periodo Assicurativo viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell’80% (Art.1.15
– Elementi per il calcolo del premio), e sarà regolato alla fine del medesimo Periodo Assicurativo, applicando i premi unitari risultante dall’offerta economica presentata dall’Assicurato, al numero effettivo delle persone assicurate nel Periodo Assicurativo di riferimento. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non verranno considerate modifiche o aggravamenti di rischio.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza di ciascun Periodo Assicurativo, la Contraente comunicherà all’Assicuratore, per il tramite del Broker, il numero consuntivo dei soggetti assicurati. Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, l’Assicuratore fisserà un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l’obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
L’Assicuratore, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa.
Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente e dell’Assicuratore, nei termini di cui al precedente Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia.
L’Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente stessa è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 2.3 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da sinistri insorti in Europa e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
Art. 2.4 – Efficacia temporale delle garanzie (claims made)
Le garanzie prestate avranno efficacia per le vertenze insorte durante la vigenza del Contratto, purché relative a fatti o comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data del 31/10/2005, ad eccezione dei soggetti indicati al successivo art. 3.2 – Persone assicurate comma 2, ed in relazione ai quali, al momento della stipula del Contratto, non sono stati avviati procedimenti giudiziari che coinvolgono l’Assicurato.
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, l’Assicurato dichiara che non è a conoscenza di fatti noti che facciano presumere l’avvio di un procedimento giudiziario nei suoi confronti.
L’assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati all’Assicuratore successivamente alla cessazione dell’assicurazione, e comunque entro due anni, a condizione che i sinistri stessi siano insorti durante la validità contrattuale, compreso il periodo di retroattività.
Art. 2.5 – Penali
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali assunte dall’Assicuratore, la Contraente potrà applicare, salvo il maggior danno, le penali giornaliere di seguito riportate:
Prestazione | Rif. Art. | Xxxxxxx | Xxxxxx per ogni giorno di ritardo |
Emissione della polizza e delle appendici | 1.1 | Entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
Fornitura dei dati dell’andamento del rischio | 1.13 | Entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento ovvero entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
Apertura del Sinistro o rifiuto all’apertura del Sinistro | 4.1 | Entro 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della denuncia di sinistro. | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
Pagamento dell’Indennizzo | 4.1 | Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto |
ART. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale di cui ai precedenti Artt. 1 e 2.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione e Spese Assicurate
L’Assicuratore garantisce le spese per:
3.1.1. Difesa civile
Procedimenti in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi: si intendono in garanzia i costi per la difesa nei procedimenti civili, ed amministrativi dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato, qualora tali spese non risultino indennizzabili da altre polizze stipulate dalla Contraente (D&O, E&O, RCT/RCO). In tal caso la presente polizza opera esclusivamente ad esaurimento dei massimali previsti nelle menzionate polizze e per spese in eccedenza ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
3.1.2. Difesa penale
Si intendono in garanzia i costi per la difesa contro l’accusa di aver commesso un reato colposo o doloso. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo, l’Assicuratore richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali o peritali) anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
Si intendono in garanzia i costi per la difesa contro l’accusa di aver commesso un reato doloso o colposo, anche nel caso in cui il reato venga archiviato per infondatezza della notizia di reato (Art. 408 c.p.p.). È tuttavia esclusa ogni altra forma di estinzione del reato che non abbia efficacia di giudicato.
La difesa in procedimenti penali è garantita anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, limitatamente ai delitti colposi o contravvenzioni conseguenti ad illecito in materia penale, amministrativa, fiscale e tributaria.
La difesa in procedimenti penali è altresì garantita per delitti colposi o contravvenzioni connessi alla circolazione stradale, quando l’Assicurato si trova per ragioni di servizio e su incarico della Contraente alla guida di veicoli a motore di sua proprietà o di proprietà dell’Amministrazione.
3.1.3. Difesa in procedimenti derivanti da illeciti amministrativi
Si intendono in garanzia i costi che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato, in conseguenza di procedimenti derivanti da illeciti amministrativi puniti o punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, generando così spese legali.
Si intendono in garanzia i costi della difesa contro le sanzioni amministrative previste dall’Art. 9 D.Lgs. 231/2001 nonché i costi per la difesa degli interessi dell’Assicurato nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione, incluso il ricorso gerarchico, avverso provvedimenti amministrativi, incluse le sanzioni.
3.1.4. Difesa in procedimenti disciplinari
Si intendono in garanzia i costi per la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, nel limite in cui questi siano conseguenza di un reato penale od illecito amministrativo.
3.1.5. Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, amministrativo-contabile e giudizi di conto avanti alla Corte dei Conti
Si intendono in garanzia i costi per il rimborso da parte della Contraente delle spese legali dovute a persone assicurate che siano state sottoposte al giudizio della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, amministrativo-contabile e giudizio di conto, conclusosi con definitivo proscioglimento. Resta fermo l’obbligo per la Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviato a carico della persona assicurata secondo quanto previsto dal successivo Art. 4.1 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”. L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Contraente nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità, compresa la ricezione dell’invito a dedurre. L’Assicuratore rimborserà le spese legali quando la sentenza di proscioglimento sarà passata in giudicato.
3.1.6. Difesa in sede di transazione giudiziale o stragiudiziale
Si intendono in garanzia i costi per le spese di difesa e di transazione anche stragiudiziale, purché autorizzata dall’Assicuratore, nelle vertenze per il risarcimento di danni patrimoniali, in forza di norme sulla responsabilità civile e/o amministrativa.
3.1.7. Pacchetto Sicurezza: le garanzie vengono prestate in favore dell’Assicurato nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
3.1.8. Pacchetto Privacy: le garanzie vengono prestate in favore dell’Assicurato in qualità di Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge. Sono compresi i procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto al Capo VI, art. 29 della legge 675/1996 e s.m.i.; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare.
3.1.9. Pacchetto Infortuni: la garanzia vale per gli arbitrati o le azioni legali nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per polizze infortuni professionali nei casi di morte o invalidità permanente, stipulate a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all’indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.
3.1.10. Spese indennizzabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. di assistenza, consulenza e patrocinio entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense, per l’intervento del legale incaricato dall’Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
2. di assistenza, consulenza e patrocinio per l’intervento, (mediazione obbligatoria e negoziazione assistita incluse), del consulente tecnico incaricato dall’Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
3. per l’intervento di un Consulente Tecnico d’ufficio (C.T.U.) nominato dall’Autorità Giudiziaria qualora la stessa ponga le spese stesse a carico dell’Assicurato;
4. per l’intervento di un Consulente Tecnico nominato dall’Assicurato, previo consenso dell’Assicuratore, nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall’Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.;
5. processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
6. per la registrazione delle sentenze entro il limite massimo di Euro 520,00 (cinquecentoventi/00);
7. gli oneri relativi alle spese delle copie degli atti di indagine entro il limite di Euro 520,00(cinquecentoventi/00);
8. di giustizia, processuali e testimoniali;
9. liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato;
10.degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
11.conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dall’Assicuratore;
00.xxxx’esecuzione forzata, fino ad un massimo di 2 tentativi.
L’Assicuratore, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati, consente a ciascun Assicurato la scelta di un proprio legale e consulente tecnico.
Art. 3.2 – Persone assicurate
Assicurati sono la Contraente, le Società da essa controllate e:
a) Organi dell’Ente (Presidente, Componenti del Comitato di Gestione, Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti);
b) i Dirigenti;
c) i Componenti dell’Organismo di Vigilanza;
d) in caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, i soggetti che li sostituiscono o che ne ricoprono il ruolo in via temporanea;
e) gli eredi, i curatori, i tutori e i rappresentanti legali delle persone sopra indicate;
durante lo svolgimento delle mansioni ed incarichi svolti a favore della Contraente, purché non vi sia conflitto di interessi con la stessa.
Alle condizioni tutte previste dal presente Contratto, assumono la veste di Assicurati i soggetti di seguito indicati che, pur non trovandosi più al servizio della Contraente, debbano sostenere oneri di difesa garantiti dal presente Contratto per fatti riconducibili al rapporto con la Contraente e comunque ricadenti nel periodo di copertura previsto dall’Art 2.4 – Efficacia temporale delle garanzie, che precede:
1. gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali, i Dirigenti nonché il personale che ha rivestito in passato mansioni analoghe a quelle sopra indicate, presso Equitalia S.p.A. nonchè presso tutte le Società che dalla sua costituzione hanno fatto parte del Gruppo Equitalia, rispetto alle quali la Contraente è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
2. i soggetti che anche in qualità di dipendenti di altri Enti (anche se non azionisti di Equitalia S.p.A.) hanno operato prima della costituzione di Equitalia S.p.A. per finalità collegate e inerenti alla costituzione della stessa o alla corretta esecuzione delle attività istituzionali attualmente in carico alla Contraente in virtù della suddetta disposizione normativa, pertanto anche prima del 31/10/2005, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 2.4 – Efficacia temporale delle garanzie (claims made).
In presenza di più violazioni della stessa natura, per momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di più persone assicurate e a seguito del medesimo evento o fatto.
Art. 3.3 – Massimali assicurati
Il massimale per sinistro è pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00). In caso di più sinistri riferibili al medesimo Periodo Assicurativo (intendendosi per tale il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione), l’Assicuratore non liquiderà somma superiore ad Euro 750.000,00 (settecentocinquanta/00). Il sinistro si intende riferito ad un Periodo Assicurativo in base alla data in cui sorge l’obbligo di denuncia all’Assicuratore.
Art. 3.4 – Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni
La garanzia non comprende le controversie relative a:
a. liti tra Dipendenti ed Amministratori o tra Assicurati;
b. casi di conflitto d’interesse tra Assicurati e Contraente;
c. il pagamento di multe, ammende e pene pecuniarie inflitte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
d. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e. la difesa contro l’accusa di violazione di una disposizione anti monopolio (cartelli), ovvero la violazione di una norma penale o un illecito collegati direttamente con procedimenti riguardanti il diritto anti monopolio (cartelli);
f. quando l’Assicurato decida la costituzione di parte civile nei procedimenti penali.
ART. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
Art. 4.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
A parziale deroga dell’Art. 1913 Codice Civile, i Sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Assicuratore per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi, salvo offerta migliorativa, da quando l’ufficio preposto della Contraente riceve la comunicazione del sinistro da parte dell’Assicurato.
La Contraente, tramite il Broker, deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti, i documenti relativi al Sinistro ed ogni atto ritualmente notificato, adoperandosi alla raccolta di tutti gli elementi utili ed a coadiuvare l’Assicuratore per la migliore soluzione della pratica.
L’Assicuratore dovrà dare comunicazione al Broker dell’apertura del Sinistro e dei relativi xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla ricezione della denuncia del Sinistro.
Nel suddetto termine l’Assicuratore si obbliga a comunicare al Broker l’eventuale rifiuto all’apertura del Sinistro, motivandola dettagliatamente rispetto agli obblighi contrattuali.
Le spese indennizzabili ai sensi del presente Capitolato di polizza dovranno essere liquidate dall’Assicuratore entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne venga fatta richiesta, adeguatamente documentata.
La prescrizione del diritto dell’Assicurato a percepire l’indennizzo assicurativo decorre dal momento in cui l’Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:
a) delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti;
b) delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte;
c) delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.
Art. 4.2 – Scelta del Legale
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato. L’Assicuratore ne garantisce i compensi nei limiti che la tariffa forense o la normativa di riferimento in vigore a quel momento, stabilisce per le singole attività svolte e ne anticipa i costi.
In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso verrà stabilito secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalle prassi e consuetudini vigenti nello Stato di riferimento.
L’Assicurato, in caso di rinvio a giudizio, avrà facoltà di nominare un secondo legale per costituire il collegio di difesa; le spese relative al secondo Avvocato non saranno, salvo offerta migliorativa, indennizzate dall’Assicuratore.
Qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, l’Assicuratore riconoscerà anche le spese relative all’assistenza di tale professionista.
Anche in considerazione di quanto previsto dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” – c.d. “Cresci Italia”), convertito poi in "Legge 24 marzo 2012, n. 27", l’Assicurato richiederà al Legale prescelto un preventivo per le attività oggetto della prestazione professionale, contenente le informazioni che riguardano i costi (onorari e spese) a vario titolo collegati alle singole attività professionali che si prevedono di dover svolgere per adempiere l'incarico ricevuto. Tale preventivo dovrà essere trasmesso all’Assicuratore unitamente all’ atto di nomina del Legale.
Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, l’Assicuratore riconosce le spese da costui ragionevolmente sostenute per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento. La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense in vigore a quel momento.
Vengono inoltre garantite le spese per un secondo Avvocato domiciliatario, con l’esborso massimo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), salvo offerta migliorativa, somma che deve intendersi parte e non in aggiunta del massimale previsto all’Art. 3.3 – Xxxxxxxxx assicurati e comunque ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio delle attività già svolte dal primo Avvocato. Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto previsto dalla tariffa forense in vigore a quel momento.
Art. 4.3 – Gestione del sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra Contraente e Assicuratore, fermo restando la facoltà degli assicurati di ricorrere alla giustizia ordinaria, qualora gli assicurati ne facciano richiesta, la decisione potrà essere demandata, ad un arbitro, che deciderà secondo diritto, designato di comune accordo o dal Presidente del Tribunale competente dove risiede la Contraente.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
L’Assicuratore | Agenzia delle entrate-Riscossione |
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
Art. 1.7 – Durata del Contratto
Art. 1.10 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente Art. 1.11 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori
Art. 1.12 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Art. 2.4 – Efficacia temporale della garanzia (claims made) Art. 2.5 – Penali
Art. 4.1 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L’Assicuratore | Agenzia delle entrate-Riscossione |
ALLEGATO “A”
NUMERO ASSICURATI
Categoria | n. Assicurati |
PRESIDENTE | 1 |
COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE | 2 |
COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA | 3 |
DIRIGENTI | 72 |
CONTRATTO DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI