REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE E DELL’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI
Città di Lecce
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE E DELL’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI
Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.65 DEL 26 MARZO 2021 EMENDATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL
Sommario
TITOLO I -DISPOSIZIONI SISTEMATICHE 1
Articolo 1 - Finalità del Regolamento 1
Articolo 2 - Disposizioni generali 1
Articolo 3 - Presupposto del canone 3
Articolo 4 - Soggetto obbligato 4
Articolo 5 - Soggetto attivo 4
TITOLO II – DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 5
Articolo 6 – Durata delle occupazioni 5
Articolo 7 - Tipologie di occupazioni di suolo pubblico 5
Articolo 8 - Commisurazione occupazioni 8
Articolo 9 – Durata delle esposizioni pubblicitarie 8
Articolo 10 - Tipologia definizione e disciplina dei mezzi pubblicitari 9
TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI 18
Articolo 11 - Istanza per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni 18
Articolo 12 - Istruttoria amministrativa e rilascio della concessione e dell’autorizzazione 20
Articolo 13 - Obblighi del titolare della concessione di suolo pubblico.e subentro nelle concessioni 22
Articolo 14 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione alle esposizioni pubblicitarie e subentro nelle autorizzazioni 23
Articolo 15 - Rinnovo, proroga e disdetta delle concessioni di suolo pubblico 24
Articolo 16 - Rinnovo, proroga e disdetta delle autorizzazioni all’esposizione pubblicitaria 25
Articolo 17 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio delle concessioni e delle autorizzazioni. 25 Articolo 18 - Decadenza ed estinzione della concessione e dell’autorizzazione 26
Articolo 19 - Rimozione della pubblicità 27
Articolo 20 - Dichiarazioni per particolari fattispecie di esposizioni pubblicitarie 27
Articolo 21 - Occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie abusive 28
TITOLO IV – DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE 30
Articolo 22 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 30
Articolo 23 - Tariffe 30
Articolo 24 - Criteri di determinazione del canone per le occupazioni 32
Articolo 25 – Criteri di determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie 34
Articolo 26 - Riduzioni e maggiorazioni 37
Articolo 27 - Esenzioni dal Canone 38
Articolo 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone 40
Articolo 29 - Accertamenti -Recupero canone 41
Articolo 30 - Sanzioni e indennità 42
Articolo 31 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 42
Articolo 32 - Riscossione coattiva 43
Articolo 33 - Rimborsi 43
TITOLO V – PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI 45
Articolo 34 – Criteri generali 45
Articolo 35 – Quantità degli impianti pubblicitari 45
Articolo 36 – Tipologia e quantità degli impianti per le pubbliche affissioni 46
Articolo 37 - Impianti per affissioni dirette 46
Articolo 38 – Divieto di localizzazione 46
TITOLO VI - PUBBLICHE AFFISSIONI 47
Articolo 39 - Servizio Pubbliche Affissioni 47
Articolo 40 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 47
Articolo 41 – Tariffe sulle pubbliche affissioni 47
Articolo 42 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 47
Articolo 43 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni 48
Articolo 44- Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 49
Articolo 45 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni 49
Articolo 46 – Spostamento degli impianti 50
TITOLO VII – MERCATI 51
Articolo 47 -Oggetto 51
Articolo 48 -Disposizioni generali 51
Articolo 49 -Commercio su aree pubbliche 51
Articolo 50 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici 52
Articolo 51 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali 52
Articolo 52 -Rilascio dell’autorizzazione 52
Articolo 53 -Presupposto del canone e soggetto passivo 52
Articolo 54 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 52
Articolo 55 - Tariffe 53
Articolo 56 - Criteri di determinazione del canone 53
Articolo 57 - Modalità e termini per il pagamento del canone 54
Articolo 58 - Accertamenti -Recupero canone 55
Articolo 59 - Sanzioni e indennità 55
Articolo 60 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 56
Articolo 61 - Sospensione dell'attività di vendita, decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione 56
Articolo 62 - Riscossione coattiva 57
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 57
Articolo 63 - Regime transitorio 57
Articolo 64 - Disposizioni finali 57
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI I
OCCUPAZIONE SUOLO I
DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI I
TITOLO I -DISPOSIZIONI SISTEMATICHE
Articolo 1 - Finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997
n. 446, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone di cui all’articolo 1 commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Lecce, nonché l’applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree private o appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio o altro diritto di godimento a favore della collettività ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che sia percepibile dalle stesse aree o da aree pubbliche.
3. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque entrata a carattere ricognitorio o concessorio previsto da norme di Legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
Sono fatti salvi i procedimenti speciali imposti dalla Legge, dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell’ente relative all’occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità, alla riscossione delle entrate, ed ogni altra, in quanto compatibile.
Articolo 2 - Disposizioni generali
1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di
qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale o dichiarazione ai fini dell’applicazione del canone.
2. Ai fini dell’applicazione del canone, sono compresi gli spazi e le aree sui tratti di strade statali, regionali e provinciali situati all’interno dei centri abitati con popolazione superiore a
10.000 abitanti, individuati a norma dell’art. 2, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Uffici. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, gli uffici comunali competenti al rilascio della concessione o dell’autorizzazione possono imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
8. A tutti gli effetti di Legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
9. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
Articolo 3 - Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente e delle aree private o appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio o altro diritto di godimento a favore della collettività;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. In relazione al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l’utilizzo di strade, vie, piazze, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio o altro diritto di godimento a favore della collettività. E’ ugualmente presupposto del canone l’utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l’autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la disponibilità dell’area antistante al passo carrabile benché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.
3. In relazione al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
• i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;
• i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
• i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
• i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata;
• la diffusione mediante immagini, fotografie, disegni, raffigurazioni che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, un esercizio commerciale e una organizzazione pubblica o privata.
4. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b) esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a).
5. Ai fini dell’esclusione di cui al punto 4, si considera la diffusione di messaggi pubblicitari che avvenga a mezzo di impianti finalizzati, per loro natura, esclusivamente e specificatamente all’esposizione pubblicitaria e che siano nel contempo assoggettati al canone di occupazione.
Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
6. Gli atti di concessione o autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del
D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
Articolo 4 - Soggetto obbligato
1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell’autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
Articolo 5 - Soggetto attivo
1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
Il Comune di Lecce ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni, se mantenuto, ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
TITOLO II – DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 6 – Durata delle occupazioni
1. In rapporto alla durata temporale le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione aventi comunque la durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno anche se ricorrenti.
2. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
a) pluriennali, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni, e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, ad esempio, i passi carrai, i chioschi ecc.);
b) annuali, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova concessione.
3. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente.
4. Ai fini dell’applicazione del canone sono, in ogni caso, considerate temporanee le occupazioni effettuate per attività’ di commercio su aree pubbliche, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.
5. Le occupazioni effettuate per attività edilizia sono da considerare temporanee ai fini dell’applicazione del canone anche nei casi in cui la durata dell’occupazione sia superiore all’anno.
Articolo 7 - Tipologie di occupazioni di suolo pubblico
1. Tra le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento, rientrano senz’altro quelle definite in base alle seguenti suddivisioni e tipologie. Tale elencazione delle tipologie di occupazioni deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva.
a) Passi Carrai
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante.
Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo.
Nel caso in cui il titolare della concessione, o, in mancanza, il proprietario dell’immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile, può chiedere la cancellazione dal canone, previa eliminazione dell’accesso stesso e la messa in pristino dell’assetto stradale.
b) Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
L'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlgs 259/2003 e può avere per oggetto:
i) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
ii) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co- siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
c) Impianti di distribuzione di carburanti
La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione.
I serbatoi sotterranei sono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità ai sensi dell’art. 1, comma 829 della Legge 160/2019.
Sono soggetti al canone gli accessi agli impianti di distribuzione carburante qualora abbiano le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo titolato Passi carrai.
d) Aree pubbliche destinate a parcheggio.
Le aree pubbliche destinate a parcheggio dall’Ente proprietario (strisce blu), affidate al soggetto che, nella gestione delle stesse, esercita un’attività di impresa alla quale è naturalmente connesso un fine lucrativo, sono soggette al canone.
e) Occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti.
Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
Ciascun anno i soggetti obbligati effettuano una dichiarazione analitica in ordine al numero di utenze attive, specificando quelle che fanno capo al dichiarante e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. La dichiarazione è obbligatoria anche qualora l’ammontare del canone fosse inferiore all’importo minimo stabilito dalla Legge.
f) Occupazioni di aree difficilmente classificabili o quantificabili o di interesse pubblico. Impianti sportivi di proprietà comunale.
Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell’area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è applicato tenuto conto dei costi sostenuti dal concessionario per la manutenzione dell’area.
g) Occupazioni dello spettacolo viaggiante
Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.
L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente Regolamento in materia.
L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
h) Occupazioni Edili
Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.
i) Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
Sono soggette al pagamento del canone le aree riservate su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole, farmacie e comunque riservate alle attività economiche.
La concessione può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
l) Occupazioni per traslochi
L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 3 giorni prima all’ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima al Settore competente.
L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
m) Occupazioni in occasione di feste e fiere e per l’esercizio del commercio ambulante
Articolo 8 - Commisurazione occupazioni
1. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento ad ogni singola concessione.
Per la medesima concessione o occupazione, riguardante lo stesso soggetto, non può essere applicato più di un canone, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi o previsti da altre disposizioni legislative.
Gli spazi e le aree intermedi alle superfici in concessione, che non possono essere usufruiti senza limitazioni da altri, sebbene materialmente non occupati, sono assoggettate al canone come le aree concesse.
Articolo 9 – Durata delle esposizioni pubblicitarie
1. In rapporto alla durata delle esposizioni pubblicitarie, la stesse si distinguono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
2. Ai sensi del presente Regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica.
Articolo 10 - Tipologia definizione e disciplina dei mezzi pubblicitari
1. Nell'ambito del centro abitato la pubblicità potrà essere effettuata attraverso i seguenti mezzi pubblicitari individuati secondo la seguente generale distinzione:
a) impianti di affissione pubblica
b) impianti di affissione diretta
c) impianti di pubblicità esterna (cartelli pubblicitari)
d) altri mezzi di pubblicità e propaganda
2. Tra i mezzi di diffusione pubblicitaria disciplinati dal presente Regolamento, rientrano senz’altro quelli definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie. Tale elencazione delle tipologie di impianti finalizzati alla pubblicità o propaganda deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
In esecuzione dell'autonoma potestà regolamentare riconosciuta alle Amministrazioni Comunali, limitatamente al centro abitato, dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, i mezzi pubblicitari indicati nel presente articolo vengono disciplinati nel modo seguente:
a) INSEGNE
E’ da considerare insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
Disciplina e limitazioni: le insegne possono occupare sino al 20% della superficie del prospetto sede dell'attività descritta; se le stesse sono totalmente aderenti alla facciata dell'immobile (esempio insegna a bandiera) la loro superficie non deve superare la metà di quanto sopra previsto. Se collocate sul tetto o su altre pertinenze diverse dalla facciata le insegne non possono, in ogni caso, eccedere la dimensione di 18 mq.
b) TARGHE
Mezzi indicativi di attività imprenditoriale e/o professionale da collocarsi in appositi porta targhe, eventualmente multipli, da installare nell'atrio di ingressi di edifici ovvero sul lato esterno dell'ingresso.
Disciplina e limitazioni: devono avere dimensioni non superiori a cmq. 1200 e devono essere realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
Devono essere collocate in appositi porta targhe, eventualmente multipli, installati nell'atrio di ingresso di edifici ovvero su lato esterno dell'ingresso.
c) VETRINE O BACHECHE
Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro o similari destinato all’affissione di un solo manifesto di cm.70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e per la promozione socio-culturale del territorio e anche a rilevanza economica. Dato il contenuto di tali pubblicità si predilige il centro storico e i viali ad essi annessi perimetralmente al fine di ottenere la massima visibilità.
d) PRE-INSEGNE
Si definiscono "preinsegne" le scritte a caratteri alfanumerici, completate da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno.
Le preinsegne, essendo finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, risulteranno ammissibili nei soli casi in cui facilitino il reperimento di Aziende non ben identificabili dalla sede stradale, in zone periferiche della città, e comunque compatibili con l'ambiente circostante.
Limitatamente alle strutture turistico ricettive a carattere alberghiero, ai musei, agli auditorium e per facilitare il reperimento di sedi di attività di particolare rilevanza per la città, l’installazione delle preinsegne potrà avvenire in tutto il territorio, purchè la loro collocazione risulti compatibile con il decoro e l’ambiente circostante.
Le preinsegne da installarsi fuori del perimetro del Centro Storico dovranno avere forma regolare, con dimensioni comprese da un minimo di ml. l,00x0,20 ad un massimo di ml. 1,50x0,30, non dovranno essere luminose, né illuminate per luce propria né per luce indiretta. E' ammesso l'abbinamento su di una stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne, per ogni senso di marcia, purché le stesse abbiano uguali dimensioni e caratteristiche. All’interno del Centro Storico le dimensioni delle preinsegne, il loro posizionamento e le caratteristiche del manufatto saranno quelle risultanti da uno specifico progetto approvato dalla Giunta Comunale.
Inoltre, per mantenere minimo l’impatto ambientale e il decoro urbano si reputa opportuno specificare che: nel caso in cui già esistesse un impianto di preinsegna il successivo è obbligato ad accorparsi al precedente; in caso di più insegne incidenti nel medesimo punto la P.A. si riserva la possibilità di valutare un accorpamento d’ufficio.
e) CARTELLO PUBBLICITARIO
Manufatto bidimensionale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc.). Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (art. 47 dpr 16.12.1992 n. 495). Disciplina e limitazioni: le dimensioni dei cartelli pubblicitari installati al suolo, sia opachi sia luminosi, non possono eccedere la superficie di mq. 12,60. Le dimensioni dei cartelli pubblicitari, sia opachi sia luminosi, collocati sul tetto dei fabbricati possono eccedere la dimensione di mq. 12 sino a un massimo di mq. 24,50 e comunque con una superficie complessiva per fabbricato non eccedente l’80% della superficie del prospetto.
E’ consentito altresì ricoprire con cartelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato o decorato, purché i manufatti pubblicitari abbiano una valenza decorativa e di positivo impatto ambientale. Tali impianti possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal Codice della Strada, in considerazione della loro funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole situazioni.
L'altezza massima dei cartelloni pubblicitari ubicati a terra e sui tetti, esclusi i supporti di sostegno, non può mai eccedere i metri 3,5. Si applicano in ogni caso i divieti e limitazioni dimensionali previste dal presente Piano in relazione a particolari zone del centro urbano nello stesso individuate.
f) MANIFESTO
Manifesto realizzato in materiale cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi da cartelli pubblicitari e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
Disciplina e limitazioni: la dimensione dei manifesti può essere di cm. 70 x 100 e suoi multipli; essi devono essere affissi sugli impianti e, comunque, negli spazi ad essi destinati.
g) STRISCIONE E STENDARDO
Impianto mono o bifacciale, bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio e, comunque, non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria; può essere luminoso per luce indiretta.
Disciplina e limitazioni: possono essere installati nel rispetto di idonei criteri di sicurezza relativi alla stabilità e tenuta degli agganci, con espresso e assoluto divieto di utilizzare come superficie di appoggio: alberi, pali delle linee elettriche, pubblica illuminazione e telefoniche e strutture provvisorie.
L'esposizione di striscioni e mezzi similari è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali, sportive e di carattere sociale anche quando sullo striscione compaiano, in qualità di sponsor della manifestazione, aziende private.
Eccezionalmente può essere autorizzata anche l'esposizione di striscioni e stendardi commerciali.
Gli striscioni devono essere installati da ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; tale ditta deve essere indicata nella richiesta di autorizzazione; alla richiesta deve essere anche allegata polizza di assicurazione – di idoneo massimale - per la copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi per eventuali danni derivanti dall’installazione degli striscioni e dalla loro permanenza su suolo pubblico.
h) PANNELLO LUMINOSO
Impianto caratterizzato dall'impiego di led, diodi o lampadine e simili‚ mediante controlli elettronici, programmati in modo da garantire la variabilità del messaggio pubblicitario e la sua visione in forma intermittente, lampeggiante e similare.
Disciplina e limitazione: non possono eccedere la dimensione di mq.16.80; possono essere collocati esclusivamente su lastrici solari ad un’altezza di almeno 7 metri dal piano stradale e, fermo restando il limite di mq 16.80, non possono eccedere l'80% della superficie del prospetto del fabbricato interessato.
Tali impianti se ad esclusivo carattere istituzionale, per pubblica utilità e/o a carattere socialmente utile, possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal Codice della strada, in considerazione della loro funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole situazioni e, comunque, non possono superare la dimensione di cm. 280 x 200.
La tipologia di tali impianti è definita con singoli progetti che dovranno tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze ambientali della zona.
Ogni impianto è soggetto a singola e specifica autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio che ne giudicherà l’impatto relativamente all’edificio ed al contesto in cui è inserito. In ogni caso, a seguito di sopravvenute esigenze di carattere ambientale, di traffico, di sicurezza o altre esigenze di pubblico interesse, il Dirigente del Settore, può disporre la rimozione dell’impianto e consentire, se possibile, la rilocalizzazione in altra sede, prescrivendo, ove necessario, le opportune modifiche all’impianto.
Se l’impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi.
Coloro che utilizzano tali impianti con messaggi plurimi nell’arco dell’intera giornata e che riservano all’Amministrazione Comunale n. 20 messaggi giornalieri della durata massima di 120 secondi avranno diritto ad una riduzione dell’imposta di pubblicità del 20%.
Gli impianti a messaggio variabile utilizzati dall’Amministrazione Comunale per messaggi istituzionali non rientrano nella quantità massima ammessa dal presente Regolamento.
i) PANNELLO LUMINOSO E ILLUMINATO
Impianto luminoso o illuminato, programmato mediante controllo elettromeccanico‚ in modo da garantire la variabilità, in maniera rotativa, del messaggio pubblicitario. Disciplina e limitazioni: la dimensione di tali impianti pubblicitari installati al suolo, sia illuminati che luminosi, non può eccedere la superficie di mq. 12.60. La dimensione degli impianti pubblicitari sia illuminati che luminosi, collocati sul tetto dei fabbricati, può eccedere la dimensione di mq. 12.60 sino a un massimo di mq. 24.50, e comunque la superficie complessiva per fabbricato non eccedente l'80% della superficie del prospetto. E’ consentito ricoprire con tali pannelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato e decorato, purché l’impianto pubblicitario abbia una valenza decorativa e di positivo impatto ambientale.
Disciplina e limitazioni: la tipologia di tali impianti è definita con singoli progetti che dovranno tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze ambientali della zona.
Ogni impianto è soggetto a singola e specifica autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio che ne giudicherà l’impatto relativamente all’edificio ed al contesto in cui è inserito. In ogni caso, a seguito di sopravvenute esigenze di carattere ambientale, di traffico, di sicurezza o altre esigenze di pubblico interesse, il Dirigente del Settore, può disporre la rimozione dell’impianto e consentire, se possibile, la rilocalizzazione in altra sede, prescrivendo, ove necessario, le opportune modifiche all’impianto.
Se l’impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi.
Coloro che utilizzano tali impianti con messaggi plurimi nell’arco dell’intera giornata e che riservano all’Amministrazione Comunale n. 20 messaggi giornalieri della durata massima di 120 secondi avranno diritto ad una riduzione dell’imposta di pubblicità del 20%.
Gli impianti a messaggio variabile utilizzati dall’Amministrazione Comunale per messaggi istituzionali non rientrano nella quantità massima ammessa dal presente Regolamento.
j) PROIEZIONE LUMINOSA
Diapositive, filmati e altri sistemi similari‚ effettuata su schermi o pareti riflettenti. Disciplina e limitazioni: tali proiezioni sono consentite senza limitazione alcuna all'interno di esercizi pubblici e strutture private aperte al pubblico.
Se realizzate all'esterno devono essere di volta in volta autorizzate al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza richiesti dalle leggi vigenti.
k) TOTEM
Manufatto di forma cilindrica o di prisma, destinato ad affissioni di natura istituzionale o a contenere attrezzature per servizi di pubblica utilità. Potrà contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto e comunque non superiore a 6 mq. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.
l) CAVALLETTI
Impianto mono o bifacciale costituito da supporti rigidi incernierati autoportanti, atti a ricevere stampati della dimensione massima di 70x100cm, da collocarsi su suolo comunale nei pressi dei locali commerciali.
m) PANNELLI AUDIO-VIDEO
Impianto pubblicitario mono o bifacciale, monopalo, a messaggio pubblicitario fisso o variabile con un intervallo di tempo tra un messaggio e l’altro non inferiore a 90 secondi. Dimensione massima ml. 1,20x1,80 o ml. 1,80x1,20.
L’installazione dei detti impianti è subordinata alla circostanza che non sia ostacolata la visibilità dei segnali stradali e degli attraversamenti pedonali, entro lo spazio di avvistamento.
n) PUBBLICITA’ EFFETTUATA DA AEREOMOBILI
Pubblicità effettuata da aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni e fumogeni. Disciplina e limitazioni: è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione e non può avere una durata giornaliera superiore a120 minuti né può essere effettuata in concomitanza con altre iniziative pubblicitarie similari.
o) PALLONI FRENANTI E SIMILI
impianti caratterizzati dall'impiego di gas o aria calda.
Disciplina e limitazioni: possono essere installati su aree pubbliche e private; possono avere una superficie non superiore a mq. 800 e devono essere ancorati su punti idonei che
garantiscano la sicurezza e l'incolumità delle persone, da attestare in apposita relazione tecnica redatta da Tecnico iscritto al relativo Albo professionale.
In ogni caso la richiesta di autorizzazione per l'installazione di tali mezzi deve essere accompagnata, oltre che dalla predetta relazione tecnica, anche dai certificati di collaudo di tali mezzi e da idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi di tutti i danni che possono derivare e da quanto altro previsto dalla normativa vigente.
p) MANUFATTI GONFIABILI STATICI
Impianti di qualsiasi altezza e dimensione, anche luminosi, caratterizzati dall'impiego di aria fredda e, pertanto, impossibilitati al distacco dal suolo.
Disciplina e limitazioni: possono essere installati sia su aree pubbliche che private. Nel caso di installazione su aree private, per un periodo inferiore a 30 giorni deve essere inviata al Sindaco una comunicazione con l'indicazione dell'area interessata, del periodo di installazione e di una descrizione del mezzo; per periodi di installazione superiori a 30 giorni, deve essere richiesta l'autorizzazione amministrativa.
Tali impianti possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal Codice della strada, in considerazione della loro funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole situazioni.
q) PUBBLICITA’ CARATTERIZZATA DALL’EMISSIONE SONORA DI MESSAGGI
Emissione sonora di messaggi e comunicati pubblicitari e/o promozionali‚ esercitata con l'uso di apparecchi amplificatori e simili, effettuata in maniera fissa o itinerante con l'impiego di mezzi predisposti per questo uso.
Disciplina e limitazioni: è consentita esclusivamente all'interno di esercizi pubblici, impianti pubblici, strutture private aperte al pubblico. E’ vietata nell'ambito del centro abitato, salvo che sia espressamente autorizzata in occasione di manifestazioni cittadine di particolare rilevanza. In ogni caso l'emissione sonora dei messaggi non deve recare disturbo alla quiete pubblica
r) DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI
Distribuzione di manifesti ed altro materiale pubblicitario‚ da effettuarsi anche con l'uso di autoveicoli.
Disciplina e limitazioni: deve essere comunicato al Comune il periodo di distribuzione e le zone cittadine interessate, unitamente ad una sommaria descrizione del materiale pubblicitario. La distribuzione deve essere fatta “ad personam” ovvero mediante recapito domiciliare. E' vietato disperdere nello spazio cittadino il materiale pubblicitario.
s) PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
Disciplina e limitazioni: si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni contenute nel precedente articolo.
t) PUBBLICITA’ VISIVA
Pubblicità visiva effettuata all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, barche e simili di uso pubblico o privato.
Disciplina e limitazioni: per questa pubblicità si fa espresso rinvio alle norme del Codice della strada.
u) MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI DELLA STRADA
Quali: pensiline, paline di fermata, transenne para-pedonali, orologi, contenitori per rifiuti, panchine, indicazioni toponomastiche, distributori automatici e parchimetri ed altri mezzi caratterizzati da analoga destinazione. (pubblicità temporanea e permanente)
Disciplina e limitazioni: tale forma di pubblicità deve essere espressamente autorizzata e l'autorizzazione può essere revocata ove risulti per qualsiasi ragione menomata l'effettività del servizio prestato agli utenti della strada o a coloro ai quali tali mezzi sono destinati. Nell'autorizzazione deve essere, in ogni caso, indicato il soggetto obbligato alla manutenzione di tali mezzi e gli interventi minimi di manutenzione diretti a salvaguardarne l'estetica e ad evitarne il degrado nel quadro di una più generale esigenza di tutela dell’immagine e dell'arredo urbano cittadino.
In considerazione dell'abbinamento tra tale forma di pubblicità e il servizio prestato ai cittadini è consentita l'installazione, anche in deroga alle particolari limitazioni e prescrizioni previste per i mezzi pubblicitari dal presente Regolamento e alle distanze dalle intersezioni, dal limite della carreggiata e tra impianti pubblicitari previste dal Codice della Strada. Per quanto concerne la superficie massima ammissibile della pubblicità si specifica che potrà contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto.
v) MEZZI PUBBLICITARI CARATTERIZZATI DALL'ABBINAMENTO TRA UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO E/O PROMOZIONALE E LA FORNITURA DI UN SERVIZIO RITENUTO SOCIALMENTE UTILE E RILEVANTE
Disciplina e limitazioni: in considerazione del particolare interesse che tali mezzi rivestono per il Comune in quanto potenziali strumenti di comunicazione al servizio della collettività, è consentita l'installazione, anche in deroga alle particolari limitazioni e prescrizioni previste per i mezzi pubblicitari dal presente Regolamento e alle distanze dalle intersezioni, dal limite della carreggiata e tra impianti pubblicitari previste dal Codice della Strada.
Si precisa che la fornitura del servizio abbinato al messaggio promozionale non potrà avere uno spazio inferiore a 1/6 rispetto alla potenzialità di comunicazione del mezzo.
w) IMPIANTI DESTINATI ALL’AFFISSIONE DI MANIFESTI realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici.
Disciplina e limitazioni: i supporti per l’affissione di manifesti devono avere apposite tipologie e formati differenziati, rapportati alla misura base del foglio di dimensioni di cm. 70 x 100 e ai suoi multipli sino ad una dimensione massima di cm. 420 x 300 per le affissioni dirette e di 600x 280 per le pubbliche affissioni.
Il Piano Generale degli Impianti individua la tipologia dei supporti per affissioni da istallare nelle diverse località, i limiti e gli eventuali divieti da osservare in relazione ad esigenze di rispetto ambientale e di pubblico interesse.
x) SUPPORTI INFORMATIVI
Impianti costituiti da un manufatto bifacciale o trifacciale, finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari. Tale impianto può essere luminoso, illuminato o privo di luce.
y) DIPINTI ARTISTICI A SFONDO PUBBLICITARIO
Negli interventi di recupero di facciate cieche, prive cioè di qualsiasi apertura, è possibile inserire un manufatto pubblicitario luminoso, illuminato o privo di luce. Tale intervento è ammissibile se effettuato attraverso la realizzazione di elementi decorativi o artistici congruenti e compatibili con le caratteristiche architettoniche dell’edificio. Il progetto di buona qualità formale e attento alla situazione ambientale deve integrarsi e valorizzare gli elementi architettonici caratteristici del medesimo edificio. Il manufatto pubblicitario, da installare in modo coordinato con i suddetti interventi, ha dimensioni massime di cm. 400x280 e sulla stessa facciata possono essere apposti fino ad un massimo di due manufatti allineati e/o sovrapposti. In tal caso la distanza tra i due impianti dovrà essere non inferiore alla metà dell’altezza dell’impianto stesso.
z) GIGANTOGRAFIA
Manufatto pubblicitario monofacciale, illuminato o privo di luce, posizionato su parete completamente cieca, dal piano strada alla copertura, priva di qualsiasi tipo di apertura, gigantografia che interessa l’intera facciata, complanare alla facciata stessa e sempre che la facciata non sia cieca per scelta del progetto architettonico.
aa) PUBBLICITA’ DIVERSA DALL’AFFISSIONE EFFETTUATA SU STRUTTURE TEMPORANEE DI CANTIERI EDILI
Impianto pubblicitario monofacciale, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di cantiere, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità.
Disciplina e limitazioni: tale impianto può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (illuminato). La superficie pubblicitaria complessiva non può superare il 50 % del prospetto del ponteggio su cui insiste. La pubblicità su ponteggi edili può essere realizzata per la durata dei lavori e, comunque, per un periodo non superiore a un anno rinnovabile sino ad un massimo di tre anni, utilizzando le caratteristiche sopra riportate, su tutta la superficie di una facciata.
ab) PUBBLICITA’ ITINERANTE SU VEICOLI A MOTORE E NON
Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso, di cui all'art.54, comma 1, lett. g) del d.lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del d.p.r. n. 495/92. Disciplina e limitazioni: tale forma pubblicitaria deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
In prossimità o in vista o lungo strade ad elevata percorrenza dalle 7.30 alle 21.30 di ogni giorno è vietata la sosta, anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli utilizzati per tale forma di pubblicità.
La sosta dei veicoli destinati a tale forma di pubblicità è sempre vietata vicino o in prossimità di centri commerciali, artigianali o industriali, di impianti sportivi nonché di intersezioni stradali od impianti semaforici.
Ove vengano accertate violazioni dei divieti previsti dai precedenti commi si procederà alla immediata rimozione del veicolo oppure alla immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che il mezzo sia privato di efficacia pubblicitaria.
ac) PUBBLICITA’ A PAVIMENTO
La pubblicità a pavimento è ammessa solo se realizzata con tecniche non invasive (vernici biodegradabili, pulizia del manto, ecc.) e solo se realizzata su superfici in asfalto o cemento.
All’interno del Centro storico è ammessa solo per la promozione di iniziative e/o eventi patrocinati dalla città. Le superfici interessate da interventi realizzati con vernici devono essere completamente ripristinate al termine dell’autorizzazione
ad) ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NON PREVISTI
Disciplina e limitazioni: devono essere, di volta in volta, ammessi e autorizzati con specifici provvedimenti, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni e ai principi generali del Regolamento sulla pubblicità e del Piano Generale degli Impianti.
Sono disciplinati inoltre i cartelli segnalanti la sponsorizzazione relativa ad opere pubbliche o aree verdi.
Qualora si intendano realizzare impianti pubblicitari e/o informativi non previsti dal presente Piano potrà essere autorizzata, con previo atto deliberativo della Giunta Comunale, l’installazione di impianti pubblicitari di carattere sperimentale a tempo determinato, non superiore a un anno, al termine del quale, verificata la compatibilità di detti impianti con i presupposti del Piano, si potrà apportare la relativa modifica allo stesso.
TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
Articolo 11 - Istanza per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni
1. L’occupazione di strade di spazi ed aree pubbliche, o private asservite ad uso pubblico, l’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, o private asservite ad uso pubblico, intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, cartelli, insegne, targhe, pannelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, a carattere sia permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa concessione o autorizzazione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
L’istanza va presentata di norma per via telematica, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di concessione o autorizzazione richiesta, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e dell’esposizione.
4. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.
5. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande,
inoltrandole 3 (tre) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
6. La domanda, sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta munito dei poteri di firma, deve essere presentata in bollo se previsto dalla Legge e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
a) gli estremi di identificazione del soggetto richiedente e del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente diverso da persona fisica o ditta individuale, l’indirizzo e sede legale, Codice fiscale e partita iva, qualora esistente, indirizzo di posta elettronica certificata, e. mail e recapito telefonico;
b) le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare, l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d’uso; la descrizione dell’impianto pubblicitario che si intende esporre, l’ubicazione e la determinazione della superficie che si intende occupare;
c) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, oggetto della richiesta.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio per la particolare tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a giorni 10, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
8. In caso di modifica dell’occupazione e del tipo e/o della superficie dell'esposizione in essere, effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta nei precedenti commi del presente articolo.
9. Anche se l'occupazione o l’esposizione pubblicitaria rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore o espositore deve richiedere ed ottenere il relativo titolo concessorio.
10. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo Regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
11. Non sono soggette alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 le forme di diffusione pubblicitaria a carattere temporaneo con durata sino a 90 giorni.
L’autorizzazione è sostituita da apposita dichiarazione da presentare al Comune ovvero esclusivamente al concessionario in caso di affidamento del servizio, prima della diffusione dei messaggi pubblicitari, contestualmente al versamento del relativo canone se dovuto.
12. L’Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
13. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’ufficio incaricato ovvero all’eventuale soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
14. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
Articolo 12 - Istruttoria amministrativa e rilascio della concessione e dell’autorizzazione
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione, ove prevista, riceve l'istanza e avvia il relativo procedimento istruttorio.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’Ufficio competente provvede ad istruire la pratica entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l’ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell’art. 16 L. 241/90.
Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità. L’istanza viene trasmessa agli altri uffici amministrativi dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolare tipologia di occupazione e dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri.
2. Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un’indennità pari al 50% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede all’inoltro della stessa alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione all’occupazione del suolo, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione o autorizzazione.
L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario
- con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica, nonché l’addebito delle somme di cui al comma 2. La concessione è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e o tributi pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate. A tal fine prima del rilascio della concessione o autorizzazione o del rinnovo o della proroga l’Ufficio deputato al rilascio chiederà all’Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, al Concessionario l’inesistenza di morosità del richiedente.
8. Le concessioni o autorizzazioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l’avvenuto pagamento del canone, quando dovuto. Copia del titolo rilasciato deve essere trasmesso, in ogni caso, all’Ufficio Tributi e, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.
9. Il provvedimento di concessione o autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione e all’esposizione pubblicitaria, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. La concessione o l’autorizzazione è efficace alle condizioni previste nel titolo, è consentita dalla data indicata nel provvedimento, fermo restando il pagamento dell’importo del canone dovuto.
La concessione o autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Articolo 13 - Obblighi del titolare della concessione di suolo pubblico e
subentro nelle concessioni
1. I provvedimenti di concessione di suolo pubblico o su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio, non possono essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, allo scadere della concessione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’art. 12, comma 5;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione o autorizzazione;
f) rispettare, nell’esecu zione di eventu ali lavori connessi all’occu pazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti di settore;
g) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di Xxxxx, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di Xxxxx;
h) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione.
2. Chi intende subentrare, per qualunque titolo, al concessionario deve attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della concessione a proprio nome inviando preventiva richiesta al Comune (art. 11 comma 6), il quale, in caso di accoglimento, aggiornerà l'originario atto di concessione, se non ancora scaduto restando invariati gli altri elementi dello stesso. Non è assolutamente possibile cambiare la destinazione alla concessione. I subentri devono essere comunicati ai competenti Uffici.
3. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi alla concessione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La voltura della concessione non da diritto a rimborso.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di
cui al precedente comma 2 la concessione è considerata abusiva.
Articolo 14 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione alle esposizioni pubblicitarie e subentro nelle autorizzazioni
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicu rezza e dello stato di manu tenzione degli impianti installati. In particolare, ha l’obbligo di:
a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente Regolamento;
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
e) adempiere nei tempi prescritti a tu tte le disposizioni impartite dal Comu ne, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'au torizzazione o del venire meno delle condizioni di sicu rezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria;
i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui all’art 11 comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Articolo 15 - Rinnovo, proroga e disdetta delle concessioni di suolo pubblico
1. Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Ufficio.
La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art. 11 del Regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si intende rinnovare.
2. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
3. L’istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell’occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore, all’intera durata dell’occupazione.
4. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
5. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore.
Articolo 16 - Rinnovo, proroga e disdetta delle autorizzazioni all’esposizione pubblicitaria
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.
0. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell’atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone.
Articolo 17 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio delle concessioni e delle autorizzazioni
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, le concessioni e autorizzazioni possono essere modificate, sospese o revocate, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla Legge.
I provvedimenti sono comunicati tramite p.e.c., raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
2. L’atto di modifica di cui al comma 1 deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria.
3. Nel caso di sospensione temporanea di cui al comma 1, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.
4. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di Xxxxx, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
Articolo 18 - Decadenza ed estinzione della concessione e dell’autorizzazione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione di suolo pubblico e dell’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione o autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del suolo pubblico e/o del mezzo pubblicitario;
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione o autorizzazione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) la mancata occupazione ovvero il mancato avvio dell’esposizione pubblicitaria, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni, e 15 (quindici) giorni, per le autorizzazioni. Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione/esposizione, fissata nell’atto di concessione o autorizzazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell’ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del titolare dell’atto di concessione o autorizzazione allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell’ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al titolare dell’atto di concessione o autorizzazione, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al titolare dell’atto di concessione o autorizzazione l'adeguamento in un termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione all’occupazione di suolo pubblico o dell’autorizzazione all’esposizione pubblicitaria. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. Sono cause di estinzione della concessione o autorizzazione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione o autorizzazione in atto;
4. La concessione o autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del titolare rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione o autorizzazione.
Articolo 19 - Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. Qualora il concessionario non ottemperi alla rimozione della pubblicità, L’Ente procede alla rimozione incamerando la garanzia di cui all’art. 12 comma 5 del presente Regolamento.
Articolo 20 - Dichiarazioni per particolari fattispecie di esposizioni pubblicitarie
1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. Su ogni singola locandina dovrà essere apposto dal Comune o dal concessionario in caso di affidamento del servizio, apposito timbro indicante il termine finale dell’esposizione pubblicitaria
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in
cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.
6. Per i cartelli riportanti la sola dicitura "vendesi/affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non è prevista la presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, di misura superiore ad un quarto di metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone. I medesimi cartelli riportanti qualsiasi indicazione (logo o denominazione) dell’agenzia intermediaria, superiore a 300 centimetri quadrati sono soggetti alla dichiarazione ed al contestuale versamento del canone.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
Articolo 21 - Occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie abusive
1. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
c) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
e) effettuate da persona diversa dal concessionario o soggetto autorizzato.
2. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.
3. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77.
7. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
TITOLO IV – DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
Articolo 22 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Ai fini del calcolo del canone sulle occupazioni del suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in: 1° categoria, 2° categoria, 3° categoria. Con riferimento alla 1° categoria, il canone per le occupazioni ricadenti in 2°categoria è ridotto del 10 per cento, per quelle ricadenti in 3° categoria è ridotto del 50 per cento.
3. Ai fini del calcolo del canone sulle esposizioni pubblicitarie il territorio comunale è suddiviso in: 1° categoria, 2° categoria. Con riferimento alla 1° categoria, il canone per le occupazioni ricadenti in 2°categoria è ridotto del 50 per cento.
4. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
5. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
Articolo 23 - Tariffe
1. Per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe standard annua e giornaliera sono stabilite dall’art. 1 della Legge n. 160/2019, commi 826 e 827, per i diversi comuni classificati in base al numero degli abitanti.
La tariffa standard annua, modificabile ai sensi dell’art. 1 comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare, dato il numero degli abitanti nel comune di Lecce, è pari a euro 50,00
La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi dell’art. 1 comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l’occupazione o la
diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, dato il numero degli abitanti nel comune di Lecce, è pari a euro 1,20
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 della Legge 160/2019, è ridotta ad un quarto.
3. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3000 l., la tariffa di cui al comma 826 della Legge 160/2019, è ridotta ad un quarto; per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa sopradetta è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è dovuto il canone patrimoniale di concessione.
Il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla Giunta. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Ciascun anno i soggetti obbligati effettuano una dichiarazione analitica in ordine al numero di utenze attive, specificando quelle che fanno capo al dichiarante e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. La dichiarazione è obbligatoria anche qualora l’ammontare del canone fosse inferiore a al minimo previsto.
Fatte salve le sanzioni previste in via generale dal presente Regolamento, in caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari ad euro 500,00 prevista dall’art. 0 xxx xxx X.X.X.X. (X. Lgs. 267/2000)
5. La Giunta Comunale, con delibera da adottare entro i termini di Legge, stabilisce i coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard, come definite all’art. 1 commi 826 e 827 della Legge 160/2019, per la determinazione del canone relativo alle occupazioni di suolo ed esposizioni pubblicitarie ricadenti in 1° categoria.
In caso di mancata adozione della deliberazione, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
Articolo 24 - Criteri di determinazione del canone per le occupazioni
1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge 160/2019 il canone è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.
Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare. Il canone per le occupazioni temporanee è rapportato al numero dei giorni.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato. Ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate nella misura del 10 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate nel seguente modo: 50 per cento della effettiva superficie fino a 100 mq; 25 per cento della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq; 10 per cento della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
7. Per le occupazioni temporanee la tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta mediante la determinazione del relativo coefficiente moltiplicatore da applicare alla tariffa standard è così ridotta:
- del 75 per cento fino a 6 ore;
- del 65 per cento fino a 8 ore;
- del 50 per cento fino a 12 ore;
- del 25 per cento fino a 18 ore.
Per le occupazioni temporanee autorizzate – con esclusione di quelle abusive - per periodi superiori a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento, da versare anticipatamente all’atto del rilascio della concessione. Le riduzioni sono cumulabili.
8. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
9. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
L’area interessata da segnaletica orizzontale, atta ad evidenziare l’area di manovra, qualora la relativa superficie sia superiore a mezzo metro quadrato per ciascun lato, sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
I passi carrabili a raso sono soggetti all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.
Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
10. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è soggetta al canone con riferimento all’intera area della concessione stessa.
11. Le aree pubbliche destinate a parcheggio dall’Ente proprietario (strisce blu), affidate al soggetto che, nella gestione delle stesse, esercita un’attività di impresa alla quale è naturalmente connesso un fine lucrativo, sono soggette al canone calcolato con riferimento all’area della concessione stessa.
12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
13. Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
L'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlgs 259/2003 e può avere per oggetto:
a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co- siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
• durata minima 6 anni;
• in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
1. per le occupazioni di cui alla lett. a), alla tariffa prevista dalla Giunta;
2. per le occupazioni di cui alla lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera
a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
3. per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
Per l'installazione temporanea degli impianti legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il canone giornaliero è stabilito dalla Giunta mediante la determinazione del relativo coefficiente moltiplicatore da applicare alla tariffa standard.
1. per le occupazioni di cui alla lett. a), alla tariffa prevista dalla Giunta;
2. per le occupazioni di cui alla lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing.
Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
14. Le occupazioni effettuate per attività edilizia sono da considerare temporanee ai fini dell’applicazione del canone anche nei casi in cui la durata dell’occupazione sia superiore all’anno. Ai fini del calcolo della superficie soggetta al canone si considera l’intera area circostante non direttamente occupata ma comunque sottratta al pieno utilizzo pubblico in conseguenza diretta dell’occupazione. Per attività edilizia deve intendersi l’attività inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici nonché la costruzione e demolizione degli stessi.
15. Ai fini dell’applicazione del canone sono, in ogni caso, considerate temporanee le occupazioni effettuate per attività’ di commercio su aree pubbliche, con strutture (dehors- pedane) e arredo urbano su spazi antistanti locali di pubblici esercizi o attività artigianali di settore alimentare, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata. La tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento.
16. Per le occupazioni effettuate in occasioni di feste e fiere la tariffa è maggiorata del 30 per cento.
Articolo 25 – Criteri di determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone per le diverse tipologie di esposizione pubblicitaria è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario calcolata in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità
superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi, ovvero in misura forfettaria. Il canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare. Il canone per le esposizioni pubblicitarie temporanee è rapportato al numero dei giorni.
2. La superficie del mezzo è calcolata considerando la minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato successivo. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Esclusivamente i mezzi pubblicitari costituiti da festoni di bandierine riferibili al medesimo soggetto passivo che presentino un collegamento strumentale inscindibile finalizzato a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
5. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente Regolamento.
Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.
6. Sulle superfici delle esposizioni pubblicitarie a carattere annuale, con esclusione delle esposizioni pubblicitarie su autoveicoli, si applicano le seguenti maggiorazioni alla tariffa stabilita dalla Giunta:
a) da 1,01 mq a 5,00 mq la tariffa è maggiorata del 20 per cento
b) da 5,01 mq a 8,00 mq la tariffa è maggiorata del 40 per cento;
c) oltre 8,00 mq la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
7. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture luminose, in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, per conto terzi e per conto proprio, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi trasmessi. La tariffa è maggiorata del 100 per cento.
8. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è in ogni caso dovuto da eventuali veicoli utilizzati, realizzati e/o trasformati per l’esclusivo esercizio dell’attività pubblicitaria.
9. Per la pubblicità ordinaria temporanea la tariffa stabilita dalla Giunta è fissa da 1 a 30 giorni di esposizione. Oltre i 30 giorni la tariffa stabilità dalla Giunta è ridotta del 95 per cento per l’intero periodo di esposizione.
10. Per la pubblicità ordinaria temporanea a mezzo di locandine la tariffa stabilita dalla Giunta, ridotta del 30 per cento, è fissa da 1 a 30 giorni di esposizione. Oltre i 30 giorni la tariffa da applicare giornalmente è ulteriormente ridotta del 95 per cento per l’intero periodo di esposizione.
11. Per la pubblicità ordinaria temporanea mediante Totem Striscioni e Stendardi la tariffa stabilita dalla Giunta applicata giornalmente è abbattuta del 50 per cento.
12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione”. La tariffa stabilita dalla Giunta è aumentata del 100 per cento.
13. Per la pubblicità effettuata sul territorio comunale mediante aeromobili con scritte, striscioni, disegni, fumogeni e distribuzione di materiale pubblicitario si applica il canone giornaliero. La tariffa stabilita dalla Giunta è aumentata del 3.000 per cento per le superfici inferiori a 5 metri quadri; la predetta tariffa è abbattuta del 50 per cento per le superfici pari o superiori a 5 metri quadri.
14. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. La tariffa stabilita dalla Giunta calcolata su base giornaliera per metro quadro è aumentata del 1000 per cento.
15. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito. La stabilita dalla Giunta calcolata su base giornaliera per persona è aumentata del 200 per cento.
16. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. La stabilita dalla Giunta calcolata su base giornaliera per persona è aumentata del 800 per cento.
17. Per la pubblicità ordinaria temporanea su strutture temporanee di cantieri edili la tariffa stabilita dalla Giunta, applicata giornalmente è abbattuta del 50 per cento fino a 10 giorni, Per esposizioni pubblicitarie superiori a 10 giorni la tariffa applicata giornalmente è abbattuta del 95° per l’intera durata dell’esposizione
18. Per tutte le esposizioni pubblicitarie luminose o illuminate le tariffe sono maggiorate del
50 per cento.
Articolo 26 - Riduzioni e maggiorazioni
1. In ragione della tipologia di occupazioni sono previste le seguenti riduzioni:
a) per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo la tariffa è ridotta del 20 per cento;
b) per i passi carrabili, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
c) per le occupazioni realizzate con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta del 30 per cento;
d) per le occupazioni con chioschi edicola le tariffe, suolo e soprassuolo, sono ridotte del 50 per cento;
e) per le occupazioni con chioschi adibiti alla vendita di generi alimentari e non la tariffa è maggiorata del 25 per cento;
f) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi la tariffa è ridotta del 50 per cento;
g) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell’80 per cento;
h) per le occupazioni suolo e soprassuolo realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia le tariffe sono ridotte del 25 per cento;
i) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, qualora l’occupazione sia effettuata per fini non economici la tariffa è ridotta dell’50 per cento.
j) per le occupazioni realizzati da venditori ambulanti, con esclusione delle occupazioni nei mercati e aree mercatali, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
k) Nel caso di occupazioni realizzate con il Patrocinio del Comune, la Giunta Comunale può deliberare la riduzione della tariffa, fino all'azzeramento.
2. In ragione della tipologia di diffusione di messaggi pubblicitari per il calcolo del canone sono previste le seguenti riduzioni e maggiorazioni:
a) per la pubblicità ordinaria temporanea la tariffa stabilita dalla Giunta è fissa da 1 a 30 giorni di esposizione. Per esposizioni superiori a 30 giorni la tariffa stabilita dalla Giunta, da applicare giornalmente per l’intero periodo di esposizione, è ridotta del 95 per cento.
b) per la pubblicità ordinaria temporanea con locandine la tariffa stabilita dalla Giunta è fissa da 1 a 30 giorni di esposizione e ridotta del 30 per cento. Per esposizioni superiori
a 30 giorni la predetta tariffa, da applicare giornalmente per l’intero periodo di esposizione, è ulteriormente ridotta del 95 per cento.
c) per la pubblicità ordinaria temporanea mediante totem striscioni e stendardi la tariffa
stabilita dalla Giunta da applicare giornalmente è ridotta del 50 per cento.
d) per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, è dovu to il canone giornaliero indipendentemente dal nu mero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. La tariffa stabilita dalla Giunta è aumentata del 100 per cento.
e) per la pubblicità effettuata sul territorio comunale mediante aeromobili con scritte, striscioni, disegni, fumogeni e distribuzione di materiale pubblicitario è dovuto il canone giornaliero. La tariffa stabilita dalla Giunta è aumentata del 3.000 per cento per le superfici inferiori a 5 metri quadri; la predetta tariffa è abbattuta del 50 per cento per le superfici pari o superiori a 5 metri quadri.
f) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cu i pu ò essere circoscritto il mezzo stesso. Il canone giornaliero è determinato sulla base della tariffa stabilita dalla Giunta aumentata del 1000 per cento.
g) per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali il canone è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito. Il canone giornaliero è determinato sulla base della tariffa stabilita dalla Giunta aumentata del 200 per cento.
h) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. Il canone giornaliero è determinato sulla base della tariffa stabilita dalla Giunta aumentata del 800 per cento.
i) per la pubblicità ordinaria temporanea su strutture temporanee di cantieri edili il canone giornaliero è determinato sulla base della tariffa stabilita dalla Giunta ridotta del 50 per cento fino a 10 giorni di esposizione. Per esposizioni pubblicitarie superiori a 10 giorni la predetta tariffa è abbattu ta dell’u lteriore 90 per cento per l’intera durata dell’esposizione.
j) per tutte le esposizioni pubblicitarie in forma luminosa o illuminate le relative tariffe sono maggiorate del 50 per cento.
k) per la diffu sione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, e di promozione del territorio, qualora la pubblicità sia effettuata per fini non economici e con esclusione di marchi commerciali, la relativa tariffa è ridotta del 50 per cento. Nel caso in cui la predetta diffusione di messaggi pubblicitari, per fini non economici, sia realizzata con il patrocinio del comune la relativa tariffa è ridotta del 70 per cento.
Articolo 27 - Esenzioni dal Canone
1. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di Legge o Regolamento, purché di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
g) le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m)le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati ai portatori di handicap;
s) cartelli riportanti la sola dicitura "vendesi/affittasi", privi di loghi, marchi o denominazioni riferibili a soggetti diversi dal proprietario, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
t) messaggi pubblicitari realizzati dal soggetto che abbia stipulato con il Comune: un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e di arredi urbani del Comune, all’interno delle aree e sugli arredi stessi. Detta esenzioni si applicano alle varie forme di pubblicità in cui sia richiamato o raffigurato il logo/marchio del partner economico, nelle modalità concordate nell’ambito dei singoli accordi di progetto, purché di superficie non superiore a 600 cm quadrati;
u) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 110 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S;
v) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dagli Enti Pubblici Territoriali.
2. L’accesso alle esenzioni del canone, non immediatamente applicabili, perché dipendenti da circostanze note al contribuente e non disponibili da parte del Comune o del concessionario, in caso di affidamento del servizio, è subordinato al riscontro ed eventuale valutazione previa apposita dichiarazione da presentarsi inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno.
Articolo 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione ovvero alla dichiarazione di diffusione pubblicitaria per le sole forme pubblicitarie di cui all’articolo 11 comma 11 del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone dovrà essere corrisposto entro la data del 31 gennaio del relativo anno, salvo denuncia di cessazione del canone e disdetta del titolo autorizzativo, con rimozione dell’occupazione o esposizione, entro il medesimo termine, per le sole occupazioni ed esposizioni pubblicitarie cessate entro la data
del 31 dicembre del precedente anno. Qualora l’importo del canone annuale sia superiore ad Euro 1.500,00 è consentito il versamento in quattro rate, aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre. Nel caso in cui la scadenza ricada in un giorno festivo il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie con concessione di durata inferiore o pari all'anno o a carattere pluriennale il cui canone è determinato con tariffa giornaliera, il pagamento dell'importo del canone deve essere effettuato per il primo anno prima del rilascio della concessione, per gli anni successivi entro il 31 gennaio del relativo anno. Qualora tale importo sia superiore ad Euro 1.500,00 è consentito il versamento in quattro rate, aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre. Nel caso in cui la scadenza ricada in un giorno festivo il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di Xxxxx e le sanzioni di cui all’art. 30 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
6. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 29 - Accertamenti -Recupero canone
1. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive e delle sanzioni di cui all’art. 30 del presente Regolamento, oltre agli interessi di Xxxxx, mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 792.
2. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.
3. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell’applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.
Articolo 30 - Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall’art. 1, comma 821 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni ed alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all’ammontare del canone, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone il Funzionario responsabile notifica al concessionario avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
Dal 01.04.2022 fino al 30.09.2022 i pagamenti a titolo di occupazione del suolo pubblico dei pubblici esercizi che siano tardivi o parziali sono riscossi senza applicazione della sanzione.
Le sanzioni eventualmente già applicate potranno essere compensate con il canone dovuto a titolo di successive occupazioni.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
Articolo 31 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il comune, anche se il servizio è affidato in concessione, intima al
trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di Legge o Regolamento per la specifica occupazione abusiva.
Articolo 32 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 può essere svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
Articolo 33 - Rimborsi
1. I soggetti tenuti al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano gli interessi legali al tasso annualmente licenziato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I predetti interessi decorrono dalla data dell’avvenuto pagamento e sino alla data della disposizione di rimborso.
TITOLO V – PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI
Articolo 34 – Criteri generali
1. Il piano disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul tenitorio di competenza di questo Comune, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.
In particolare, i criteri da adottare per la stesura del piano devono tendere ai seguenti principi:
a) la dimensione degli impianti, tenendo conto dell'impatto ambientale con particolare riguardo alla tutela paesaggistica del tenitorio;
b) gli impianti dovranno armonizzarsi con il contesto urbanistico, storico-ambientale, estetico, nonché con il complessivo assetto dell'arredo urbano.
2. Il piano deve essere costituito da:
a) gli elaborati grafici, sui quali sono individuati le aree del territorio ripartite in categorie come nell’allegato A del presente Regolamento;
b) gli elaborati grafici contenenti l'individuazione dei siti di installazione degli impianti per affissione dirette da assegnare a seguito di gara;
c) le norme tecniche di attuazione.
3. Nel piano non sono compresi i mezzi pubblicitari collocati sulle sedi di esercizio o comunque nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono.
4. II piano si uniformerà alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento in ordine alla disciplina di mezzi pubblicitari.
Articolo 35 – Quantità degli impianti pubblicitari
1. La superficie complessiva degli impianti pubblicitari e determinata in mq. 16.500 secondo la distinzione in:
- impianti di affissione pubblica mq. 3.500;
- impianti di affissione diretta mq. 5.500;
- impianti di pubblicità esterna (cartelli pubblicitari anche luminosi) mq. 7.500.
2. Dalla superficie di cui al precedente comma sono esclusi gli impianti pubblicitari posti sugli esercizi commerciali, artigianali, professionali e loro pertinenze.
Articolo 36 – Tipologia e quantità degli impianti per le pubbliche affissioni
1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, nelle misure adatte per ogni posizione; stendardi in ferro a uno o due piantane nelle misure di metri 1.00 x 1,40; 1,40 x 1.00; 2.00 x 1,40; 1,40 x 2.00; 4,2 x 3.00; 6.00 x
3.00 e tralicci in ferro polifacciali, con apposizione di cimasa verniciata con lo stemma di questo Comune, numero progressivo identificativo dell'impianto.
Articolo 37 - Impianti per affissioni dirette
1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al presente Regolamento e della distribuzione risultante dal piano generale degli impianti, il Comune di Lecce concede a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
La gara viene effettuata sulla base di un bando e di un capitolato il cui schema sarà allegato al Piano Generale degli impianti.
2. L'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare al canone patrimoniale.
3. La durata della concessione e di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione e alla scadenza, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di proroga.
4. La concessione sarà disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, il canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio, spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni e simili.
5. L'impianto pubblicitario oggetto di concessione dovrà recare l'indicazione del concessionario, il numero e la data di rilascio della concessione, senza apposizione del logo del Comune.
Articolo 38 – Divieto di localizzazione
1. Gli impianti per cartellonistica e affissioni dirette da parte dei privati di qualsiasi dimensione, devono essere installati fuori dal perimetro dell'area territoriale delimitata dai seguenti viali cittadini: X.xx Xxxxxxx, X.xx Xxxxxxxxx, X.xx dell'Università via X. Xxxxxxx, V.le
X. Xx Xxxxxx, via S. F. D'Assisi, via X. Xxxxxxxxxx
TITOLO VI - PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 39 - Servizio Pubbliche Affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Articolo 40 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell'applicazione del canone per le pubbliche affissioni le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in: 1° categoria e 2° categoria, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. Con riferimento alla 1° categoria, il canone per le occupazioni ricadenti in 2°categoria è ridotto del 50 per cento.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l’impianto per le pubbliche affissioni ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
Articolo 41 – Tariffe sulle pubbliche affissioni
1. Con delibera di Giunta di Comunale, da adottare entro i termini di Legge, vengono stabiliti i coefficienti da applicare alle tariffe standard, come definite all’art. 1 comma 827 della Legge 160/2019, per lo sviluppo del canone da applicare alle affissioni ricadenti in 1° categoria.
In caso di mancata adozione della deliberazione, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
Articolo 42 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto il canone in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. A fronte del pagamento il Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento, provvede alla loro esecuzione.
2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è dato dalla moltiplicazione dei predetti parametri per la tariffa, quest’ultima determinata come nei precedenti articoli; per periodi di esposizioni fino a 14 o frazione la predetta tariffa è aumentata del 30 per cento per l’intero periodo di affissione.
3. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è maggiorata del 50 per cento per i manifesti di dimensioni maggiore di 1 mq.
4. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è maggiorata del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
5. Per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli la tariffa è maggiorata del 100 per 100.
6. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è maggiorata del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.
7. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 10 giugno al 10 settembre è maggiorata del 50 per cento.
8. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
9. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla commissione del servizio.
Articolo 43 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) e c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono visibili in concorso a quelle dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. La riduzione si applica esclusivamente per i primi 120 fogli; nel caso di commissioni superiori, per numero di fogli
per ciascun soggetto e/o comunicazione oggetto del manifesto si applicherà il canone in misura intera sull’eccedenza.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lettera c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. A far data dall’01/12/2021 l’obbligo di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
Articolo 44- Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche ed amministrative;
f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. L’esenzione si applica esclusivamente fino a 120 fogli; nel caso di commissioni superiori, per numero di fogli per ciascun soggetto e/o comunicazione oggetto del manifesto si applicherà il canone in misura intera sull’eccedenza.
Articolo 45 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e deve essere assicurata la ricezione dei manifesti durante le ore indicate dagli uffici. Il servizio delle pubbliche affissioni potrà non essere assicurato nei giorni festivi ove le esigenze organizzative degli uffici comunali competenti o del concessionario, nel caso di affidamento a terzi, lo consentano.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. La richiesta di annullamento deve pervenire al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento del servizio, in forma scritta con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni commissionate per il giorno stesso od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 15 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione. In caso di affidamento in concessione tale maggiorazione e attribuita interamente al Concessionario, a titolo di rimborso forfettario dei maggiori oneri sostenuti per l'espletamento del servizio.
10. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stato pagato il relativo canone il Comune, oltre a quanta previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
11. Tutti i manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati a cura del Comune o del concessionario in caso di affidamento del servizio, con un timbro riportante oltre l’indicazione dello stesso ufficio anche la data di scadenza dell’affissione.
Articolo 46 – Spostamento degli impianti
1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni per comprovate esigenze pubbliche.
2. Chiunque, per lavoro o altre cause, abbia la necessità di rimuovere e spostare impianti, previa autorizzazione da parte dell’ufficio comunale competente, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente alla suddetta rimozione e/o spostamento e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie e in quelle indicate dagli uffici competenti. I lavori saranno eseguiti da Ditte incaricate dal Comune o dal gestore degli impianti pubblici a spese del soggetto richiedente.
TITOLO VII – MERCATI
Articolo 47 -Oggetto
1. Il presente Titolo, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Lecce.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Articolo 48 -Disposizioni generali
1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.
Articolo 49 -Commercio su aree pubbliche
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dall’ufficio comunale competente.
Articolo 50 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia.
Articolo 51 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia.
Articolo 52 -Rilascio dell’autorizzazione
1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo e regolamentare vigente in materia.
Articolo 53 -Presupposto del canone e soggetto passivo
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
Articolo 54 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione sulle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in: 1°categoria, 2° categoria e 3° categoria, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. Con riferimento alla 1° categoria, il canone per le occupazioni ricadenti in 2°categoria è ridotto del 10 per cento, per quelle ricadenti in 3° categoria è ridotto del 50 per cento.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui il mercato ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
Articolo 55 - Tariffe
1. Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, commi 841, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare, dato il numero degli abitanti nel Comune di Lecce, è pari ad Euro 50,00.
2. Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, commi 842, la tariffa di base giornaliera, per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare, dato il numero degli abitanti nel Comune di Lecce, è pari ad Euro 1,20.
3. La tariffa di cui al comma 2 è aumentata nella misura del 25 per cento.
Articolo 56 - Criteri di determinazione del canone
1. Per le occupazioni di cui al comma 837 della Legge 160/2019 il canone è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.
2. La valutazione del maggiore o minore valore del canone tiene conto del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale sull’arredo urbano e delle seguenti tipologia di area mercatale:
a) mercato in area attrezzata chiusa;
b) mercato in area aperta.
3. Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare.
4. Il canone per le occupazioni temporanee è rapportato al numero dei giorni e all’orario effettivo di occupazione.
5. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, in luoghi aperti o delimitati attrezzati, è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del precedente art. 55 comma 3. Per i mercati giornalieri il canone è rapportato a 6 ore di occupazione per singolo mercato. Per i mercati a cadenza settimanale il canone è rapportato a 7 ore di occupazione per singolo mercato. Il canone è dovuto in maniera anticipata per il numero dei mercati ricompresi nell’anno solare indipendentemente dal mancato svolgimento degli stessi per cause di forza maggiore (mal tempo, etc).
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
7. Per le occupazioni soprastanti la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo.
Articolo 57 - Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo Codice.
2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, l’importo del canone, commisurato all’intero anno tenuto conto del numero di giorni di mercato ricompresi nell’anno, deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione, per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Nel caso di nuova concessione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a quarantanove centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a quarantanove centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di Xxxxx e le sanzioni di cui all’art. 59 del presente Regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
Articolo 58 - Accertamenti -Recupero canone
1. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive e delle sanzioni di cui all’art. 59 del presente Regolamento, oltre agli interessi di Xxxxx, mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 792.
2. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.
3. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell’applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.
Articolo 59 - Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall’art. 1, comma 821 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni ed alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone il Funzionario responsabile notifica al concessionario avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
Articolo 60 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
Articolo 61 - Sospensione dell'attività di vendita, decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione
1. L’omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente
competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell’attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l’intera attività commerciale.
2. Nel caso di mancata regolarizzazione del pagamento nel predetto termine di sospensione previsto, è avviata la procedura di decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione
Articolo 62 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 63 - Regime transitorio
1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente Regolamento sino alla naturale scadenza.
2. Per le fattispecie oggetto di tassazione nel periodo intercorrente tra il primo gennaio 2021 e l’approvazione del presente Regolamento si applicheranno le tariffe previste dal Dlgs. 15 novembre 1993 n. 507 e dai relativi regolamenti comunali in materia, salvo successivo conguaglio ove dovuto. A tal fine il soggetto passivo dovrà provvedere al pagamento del suddetto conguaglio entro il termine di tre mesi dall’approvazione del presente atto.
Articolo 64 - Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Xxxxx e regolamenti vigenti.
2. E’ disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il: 01 gennaio 2021.
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
OCCUPAZIONE SUOLO
1° categoria: si intende l’area e le strade comprese nel quartiere Centro Storico Mazzini, come delimitate dai Viali, lato destro e sinistro, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Japigia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Marche, Gallipoli, Dell’Università, Calasso;
2° categoria: si intende tutta la restante area urbana, adiacente alla 1° categoria e comprendente i quartieri Rudiae, Ferrovia-Leuca, Stadio, Santa Rosa-Salesiani.
3° categoria: si intendono le Marine, le Frazioni, i Borghi e i Villaggi.
DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI
1° categoria:
Si intende l’area e le strade delimitate dalle seguenti vie:
1) Dall’incrocio di Xxx Xxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxxx) xxx Xxx Xxxxxxx e a seguire sulla stessa Via Taranto (ambo i lati), sino all’incrocio con Xxxxx Xxxxxxxxxxxx; Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (xxxx i lati); Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxx i lati) sino all’incrocio con Via Cavallo; Via Xxxxxxxx Xxxxxx (ambo i lati); Viale Xxxxxxxx Xxxxxx (ambo i lati) sino all’incrocio con Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx; Via Vecchia Carmiano (ambo i lati) sino all’incrocio con Xxx X. Xxxxxx; Xxx X. Xxxxxx (xxxx i lati); Via E. Fermi (ambo i lati), sino all’incrocio con Via Monteroni; Via Monteroni (ambo i lati) sino all’incrocio con Via Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx; Via Monteroni, dall’incrocio con Via Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, sino a Viale Xxxxxxxx Xxxxxx e a seguire su Viale Grassi sino all’incrocio con Via San Xxxxxx in Lama; Xxx Xxx Xxxxxx xx Xxxx (xxxx i lati) fino all’incrocio con Via Xxxxxxx Xxxxx; Viale X. Xxxxxx dall’incrocio di Via San Xxxxxx in Lama all’incrocio con Via Lequile; Via Lequile (ambo i lati) sino alla rampa in direzione dell’Ospedale X. Xxxxx; Via X. Xxxxxxx (ambo i lati) sino al confine con il Comune di X. Xxxxxxx e compresa la Piazza Xxxxxxx Xxxxxxxx; Viale Grassi (ambo i lati) dall’incrocio con Xxx Xxxxxxx x Xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx xx Xxxx; Xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx xx Xxxx (xxxx i lati) sino all’incrocio con Via Xxxxx; Viale Grassi (ambo i lati) dall’incrocio con Via Vecchia San Xxxxxx in Lama fino a Viale Xxxx Xxxxx; Viale Xxxx Xxxxx (ambo i lati) da Viale Grassi alla delimitazione del centro abitato; Viale Grassi (ambo i lati) da Viale Xxxx Xxxxx a Xxx Xxx Xxxxxxx; Via San Xxxxxxx (ambo i lati) sino all’incrocio con Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx; Via Xxxxxxx dell’Abate (ambo i lati) dall’incrocio di Via San Xxxxxxx all’incrocio con Xxx X. Xxxxxxxxx; Xxx X. Xxxxxxxxx (xxxx i lati); Viale Marche (ambo i lati) da Via X. Xxxxxxxxx a Via Leuca, Via Leuca (ambo i lati) sino all’incrocio con Via dell’Abate; Viale Xxxxxxxx Xxxxxxx (ambo i lati); Via Malta (ambo i lati) da Viale X. Xxxxxxx all’incrocio con Xxx Xxxxxxx; Xxx X. Xxxxxxx (xxxx i lati) da Viale Xxxxxxx all’incrocio con Via P. Migali; Viale Rossini (ambo i lati) da Via X. Xxxxxxx a Via Cicolella (ambo i lati), sino all’incrocio
Pag. I di I
con Via Mons. P. Xx Xxxx; Via Mons. P. Xx Xxxx (ambo i lati) sino all’intersezione con Via Xxxxx XX; Via A.M. Caprioli (ambo i lati); Via Cicolella (ambo i lati); Via Puglia (ambo i lati) sino all’incrocio (ambo i lati) con Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx; Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx i lati); Via Merine (ambo i lati) da Via Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx all’incrocio con Via Vernole (ambo i lati); Via Vernole (ambo i lati) da Via Merine all’incrocio con Xxx Xxxxxxx; Xxx Xxxx xxxxx Xxxxx (xxxx i lati) da Via Merine a Via N. D’amato; Via Merine (ambo i lati) da Xxx Xxxx xxxxx Xxxxx x Xxx x. Xx Xxxx; Via A. De Pace (ambo i lati) da Via Merine a Via X. Xxxxxxxx; Via X. Xxxxxx (ambo i lati) da Via A. De Pace a Via Xxxxxxxxxx; Via Xxxxxxxxxx (ambo i lati) da Xxx X. Xxxxxx x Xxx X. Xx Xxxx; Via F. De Mura (ambo i lati); tratto di Via Lodi (ambo i lati) da Xxx X. Xx Xxxx x Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx; Via della Cavalleria (ambo i lati) fino all’incrocio con Via Mafalda di Savoia; Xxx Xxxxxxx (xxxx i lati); Via Lodi (ambo i lati) da Via Fiesole a Viale X. Xxxx; Viale X. Xxxx (ambo i lati) da Via Lodi a Xxx Xxxxxxxxx; Xxx Xxxxxxxxx (xxxx i lati); Piazza Napoli interamente; Via Avellino (ambo i lati); Via Cagliari (ambo i lati); Viale Xxx Xxxxxxx Xxxxxx (ambo i lati); Viale della Libertà (ambo i lati) dall’incrocio con Viale Xxx Xxxxxxx Xxxxxx (rondò) sino all’incrocio con Viale Xxxxxxxx Xxxxx XX; Viale Xxxxxxxx Xxxxx XX (ambo i lati) da Xxxxx xxxxx Xxxxxxx (Xxxx Xxxxxx) x Xxx Xxxxxxx; Via Pistoia (ambo i lati) da Viale Xxxxxxxx Xxxxx XX a Via Lucca; Viale Xxxxxxxx Xxxxx XX da Via Pistoia a Via Biella; Via Biella (ambo i lati); Xxx X. Xxxxxxxxx (xxxx i lati); Via X. Xxxxx (ambo i lati); Xxx X. Xxxxxx (xxxx i lati); Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx i lati) da Via A. Biasco a Via X. Xxxxxxxx; Via X. Xxxxxxxx (ambo i lati); Via Xxxxxxxxxx (ambo i lati) da Xxx
X. Xxxxxxxx x Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx; Via Archita da Taranto (ambo i lati) continuando su Via Mincio e svoltando su Via Isonzo (ambo i lati); Via Tevere sino su Via Adriatica; Via Adriatica (ambo i lati) sino all’incrocio con Via Xxxxx Xx Xxxxx; Via Xxxxx Xx Xxxxx (ambo i lati); Via X. Xx Xxxxxxx (ambo i lati) sino all’incrocio con Xxx Xxx Xxxxxx; Xxx Xxx Xxxxxx (xxxx i lati) dall’incrocio con Via Di Xxxxxxx proseguendo su Viale Porta d’Europa (ambo i lati) dalla rampa di innesto sulla Lecce-Brindisi all’incrocio con Xxx Xxxx Xxxxxxxxx; Xxx Xxxx Xxxxxxxxx (xxxx i lati); Via di Valesio (ambo i lati) da Xxx Xxx Xxxxxx x Xxx Xxxxxxx; Via Taranto da Xxx xx Xxxxxxx x Xxx Xxxxxxx Xxxxx; Viale Risorgimento (ambo i lati) da Xxx Xxxxxxx Xxxxx x Xxx Xxxxxxx (xxxxx), chiudendo la zona su Xxx Xxxxxxx all’incrocio (rondò) con Via Chiatante.
2) Ambito territoriale all’interno del centro storico delimitato dalle seguenti vie:
- Vicolo dei Fieschi (ambo i lati); l’area di Via Principe di Savoia (ambo i lati); Porta Napoli; l’area di Via Xxxxxxxx (ambo i lati); l’area di Via Libertini (ambo i lati); l’area di Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX (ambo i lati); Via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (ambo i lati); area di Via degli Ammirati sino a Via F.sco Xxxxxxx (ambo i lati); area di Via Xxxxxxxx d’Xxxxxxx (ambo i lati); area di Via dei Perroni (ambo i lati); Piazzetta X. Xxxxxx; Via X. Xxxxxxxxx (ambo i lati); Viale Marconi (ambo i lati); Viale XXV Luglio (ambo i lati) sino all’incrocio con Via Trinchese; area di Via Trinchese da Viale XXV Luglio a Via X. Xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx; Via Costa (ambo i lati) da Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx x Xxxxx XXX Xxxxxx; Viale XXV Luglio (ambo i lati) da Via Costa a Vicolo dei Fieschi.
1) la Tangenziale (Est e Ovest) su entrambi i lati.
2) la pubblicità e l’affissione negli impianti sportivi, sia pubblici che privati.
All’interno dei suddetti ambiti territoriali di 1° categoria sono escluse le seguenti aree alle quali è applicata la 2° categoria:
a) Centro Storico: Fatta eccezione dell’area delimitata al precedente punto 2), il centro storico con categoria normale è delimitato dalle seguenti vie: Viale dell’Università; Piazza dei Bastioni; Xxxxx Xx Xxxxxx; Xxx X. Xxxxxxxxx; Via X. Xxxxxxxxx x’Xxxxxx; Xxx Xxxxxxxxxx; Xxxxx Xxxxxxx; Xxxxx Xx Xx; Viale Gallipoli. Entrambi i lati delle predette vie sono inclusi nell’ambito territoriale di 1^ categoria confinante.
b) Zona San Sabino: Zona delimitata da Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx; Viale
X. Xxxx sino all’intersezione con Viale Roma. Entrambi i lati delle predette vie sono inclusi nell’ambito territoriale di 1^ categoria confinante.
c) Zona Torre del Parco: Area delimitata da Xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Viale Rossini, Via Puglia. Entrambi i lati delle predette vie sono inclusi nell’ambito territoriale di 1^ categoria confinante.
d) Zona Ferrovia: Aree ricadenti nei tratti ferroviari che attraversano l’ambito territoriale di categoria speciale, di cui al precedente punto 1.
2° categoria:
si intende tutta la restante area urbana non rientrante in 1° categoria.