Regolamento di Internal Dealing di
Regolamento di Internal Dealing di
Brembo S.p.A.
(aggiornamento novembre 2009)
Indice
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2
2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 2
3. MODALITA’ OPERATIVE 4
3.1 DIVIETO AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI (BLACK-OUT PERIODS) 5
3.2 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 5
3.3 INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO 6
3.4 TRATTAMENTO DEI DATI 6
ALLEGATO 6 7
PREMESSA
La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A., in data 24 marzo 2006 e riproposta all’attenzione del Consiglio in data 12 novembre 2009, con l’obiettivo di dare esecuzione alle disposizioni emanate da CONSOB con proprio regolamento deliberato il 29 novembre 2005 ed approvato con delibera n° 15232 del 29 novembre 2005.
Con decorrenza dal 1° aprile 2006 essa disciplina, con efficacia cogente all’interno di Brembo S.p.A., le modalità di comportamento che i soggetti rilevanti devono tenere in caso di operazioni sugli strumenti finanziari quotati come descritti di seguito.
Le disposizioni della procedura Internal Dealing sono inderogabili e devono, pertanto, essere tassativamente adempiute dai soggetti rilevanti e da Brembo.
Le disposizioni della procedura Internal Dealing sono coerenti e complementari a quanto previsto dal Manuale di Corporate Governance Brembo e dal Codice Etico Brembo.
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a Brembo s.p.a., in quanto società italiana emittente azioni negoziate nel mercato regolamentato italiano.
Gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 114, comma 7, del Testo Unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni, il cui controvalore cumulato superi i 5.000 euro.
L’importo indicato è calcolato sommando tutte le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.
Dalla data di effettuazione dell’ultima comunicazione iniziano a decorrere i termini per il calcolo della nuova soglia; in ogni caso il 1° gennaio di ciascun anno solare il conteggio si azzera.
1° esempio: se 4800€ è il controvalore delle operazioni raggiunto al 31.12.06, non sussiste obbligo di comunicazione;
2° esempio: se 5000 € è il controvalore delle operazioni raggiunto al 30.06.06, è necessario effettuare una comunicazione entro i 5 giorni di mercato aperto; se vi sono ulteriori operazioni, il cui valore cumulato superi i 5000 € al 31.12.06, è necessaria una nuova comunicazione.
Non sono sottoposti al medesimo obbligo di comunicazione:
a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5000 euro entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persona ad esso strettamente legate;
c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.
2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI
CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Regolamento CONSOB: Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°58 concernente la disciplina degli emittenti – e successive modifiche;
2/7
Testo Unico Finanziario Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n° 58 (o per brevità, Testo Unico): Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Informazioni privilegiate: Informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Operazioni: operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni;
Strumenti finanziari collegati alle azioni: come identificati dall’art.152-sexies del Regolamento CONSOB, sono:
a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del Testo Unico;
d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
e) le azioni quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) ad essa collegate;
f) le azioni non quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) ad esse collegate.
Soggetti rilevanti: come identificati dall’art.152-sexies del Regolamento CONSOB, sono:
a) i componenti di organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato;
c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
d) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato.
Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti: come identificati dall’art.152-sexies del Regolamento CONSOB sono:
3/7
a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno 1 anno, i genitori, I parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
c) le persone giuridiche, controllare direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
d) le società di persone I cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
e) I trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).
Soggetto preposto: soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal Titolo VII (soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate) del Regolamento CONSOB. In Brembo, il soggetto preposto è identificato nella funzione di Investor Relator, ovvero in sua assenza del Direttore Legale e Societario e del Direttore Business Development. Egli ha il compito di predisporre e mantenere aggiornato l’Elenco nominativo dei soggetti rilevanti e di raccogliere ogni informazione utile e/o necessaria alla corretta applicazione della presente procedura Internal Dealing, nonchè di informare i soggetti destinatari della loro inclusione nell’elenco nominativo stesso.
3. MODALITA’ OPERATIVE
1. I soggetti rilevanti di cui alla lettera a), b) e c) comunicano alla CONSOB e a Brembo le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati il cui controvalore cumulato superi i 5000 euro, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. Brembo pubblica, con le modalità previste dal capo I, Titolo II del Regolamento CONSOB, le informazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
2. I soggetti rilevanti di cui alla lettera d) comunicano alla CONSOB e pubblicano le informazioni di cui al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
La comunicazione al pubblico da parte di tali soggetti può essere effettuata per loro conto da Brembo, previo accordo, a condizione che tali soggetti rilevanti inviino a Brembo le informazioni indicate al comma 1 nei termini indicati al presente comma. In tal caso Brembo pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.
La comunicazione alla CONSOB può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, da Brembo, previo accordo, purché questi trasmettano al soggetto preposto le informazioni immediatamente all’effettuazione dell’operazione e comunque non oltre il giorno successivo.
4/7
I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione della presente procedura.
3.1 DIVIETO AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI (BLACK-OUT PERIODS)
I soggetti rilevanti dovranno astenersi dal compiere le operazioni di cui sopra nei 15 giorni che precedono le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. per l’approvazione dei risultati contabili di periodo, ivi compreso il giorno in cui si tiene la riunione.
3.2 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate compilando l’Allegato 6 del Regolamento Emittenti CONSOB.
Ogni comunicazione dai soggetti rilevanti al soggetto preposto può essere effettuata, a mezzo: fax al numero 000 000 0000;
posta elettronica all’indirizzo: xxxxxx_xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx oppure xxxxx_xxxxxxx@xxxxxx.xx.
Ogni comunicazione dai soggetti rilevanti a CONSOB può essere effettuata tramite: fax al numero 06.84 77 757
posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
In sintesi:
SOGGETTI RILEVANTI | COMUNICAZIONI effettuate direttamente dai SOGGETTI RILEVANTI | ||
A BREMBO | A CONSOB | AL PUBBLICO | |
Categorie a), b) e c) | Entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di insorgenza dell’obbligo di comunicazione | Entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di insorgenza dell’obbligo di comunicazione | Brembo pubblica le informazioni entro il giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento. |
Categoria d) | Entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione | Entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione |
5/7
SOGGETTI RILEVANTI | COMUNICAZIONI effettuate da BREMBO PER CONTO DEI SOGGETTI RILEVANTI | |
A CONSOB | AL PUBBLICO | |
Categorie a), b) e c) | Entro i termini indicati, solo se i soggetti inviano le informazioni al soggetto preposto immediatamente all’effettuazione dell’operazione e comunque non oltre il giorno successivo | Entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento |
Categoria d) | Entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, PREVIO ACCORDO, solo se i soggetti rilevanti inviano entro i termini indicati le informazioni al soggetto preposto. |
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE | A BREMBO | A CONSOB | AL PUBBLICO |
Tramite compilazione dell’Allegato 6 del regolamento CONSOB | |||
fax al numero 035 605 | fax al numero | modalità | |
Da parte dei soggetti a), b) c) e d) | 2518 posta elettronica all’indirizzo: xxxxxx_xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx oppure | 06.84 77 757 | previste dal Regolamento emittenti di Borsa italiana |
modalità previste dal Regolamento emittenti | |||
di Borsa italiana |
3.3 INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO
L’inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente procedura di Internal Dealing comporta le responsabilità di cui alla vigente normativa.
3.4 TRATTAMENTO DEI DATI
La mancata comunicazione di diverse o contrarie indicazioni da parte del Soggetto Rilevante, trascorsi 10 giorni dal ricevimento della presente Procedura, sarà intesa come il rilascio a Brembo
S.p.A. del consenso per la conservazione, in apposito e riservato archivio cartaceo e/o informatico, delle informazioni dalla stessa ricevute, al fine di poter adempiere alle previsioni regolamentari di Consob e Borsa Italiana.
6/7
REGOLAMENTO EMITTENTI
Allegato 6
Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi
A CURA DELLA DIVISIONE RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
NOVEMBRE 2005
Allegati al regolamento concernente gli emittenti - Allegato 6 pag. 1
Allegati al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n.
13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del
12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 0000, x. 00000 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23
dicembre 0000, x. 00000 dell’11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile
2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005)1.
ALLEGATO 6 ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E
DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI ……………….……. Pag. 3
Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da
persone strettamente legate ad essi ………..……………………………………….. ” 5 Schema di comunicazione ai sensi dell’articolo 152-octies, comma 7 ……….. ” 6
1 La delibera n. 11971 e l’allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell’8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell’11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O.
n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1°.4.2006 e che sono indicate nelle note all’articolato.
pag. 2 Allegato 6 Consob
Allegati al regolamento concernente gli emittenti - Allegato 6 pag. 3
ALLEGATO 6
ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI
pag. 4 Allegato 6 Consob
Allegati al regolamento concernente gli emittenti - Allegato 6 pag. 5
ALLEGATO 6(•)
Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi
1. Lo schema di seguito indicato, contente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate è utilizzato:
a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all’emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l’emittente quotato;
b) dai soggetti rilevanti o dall’emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l’emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
c) dall’emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la comunicazione al pubblico.
2. Le comunicazioni indicate alla lettera a) sono effettuate secondo modalità, stabilite dall’emittente quotato, in grado di garantire l’immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.
3. Le comunicazioni indicate alla lettera b) sono effettuate tramite telefax al numero 00.00.00.000 ovvero e- mail all’indirizzo XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXX.XX o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web. Le comunicazioni possono essere effettuate altresì attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.
4. Le comunicazioni al pubblico indicate alla lettera c) sono effettuate e tramite l’invio alle agenzie di stampa e alle società di gestione del mercato ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.
(•) Allegato inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1°.4.2006.
pag. 6 Allegato 6 Consob
ALLEGATO 6
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 152-octies, comma 7
1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE | ||||||||||
1.1 DATI ANAGRAFICI | ||||||||||
SE PERSONA FISICA | ||||||||||
COGNOME | NOME | SESSO * | ||||||||
CODICE FISCALE * | DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaa a) | COMUNE DI NASCITA * | PROVINCIA DI NASCITA * | STATO DI NASCITA * | ||||||
DOMICILIO PER LA CARICA * | ||||||||||
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST | ||||||||||
RAGIONE SOCIALE | ||||||||||
CODICE FISCALE * | FORMA GIURIDICA* | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) * | ||||||||
SEDE LEGALE * | ||||||||||
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L’EMITTENTE QUOTATO | ||||||||||
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO | S/N | |||||||||
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL’EMITTENTE QUOTATO | S/N | |||||||||
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL’EMITTENTE QUOTATO | S/N | |||||||||
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL’EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO | S/N | |||||||||
2. EMITTENTE QUOTATO | ||||||||||
RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE * |
* informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime
6
Allegati al regolamento concernente gli emittenti - Allegato 6 pag. 7
3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | ||||||||||
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | ||||||||||
PERSONA RILEVANTE | S/N | |||||||||
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE ) | S/N | |||||||||
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE | S/N | |||||||||
3.2 DATI ANAGRAFICI 1 | ||||||||||
SE PERSONA FISICA | ||||||||||
COGNOME | NOME | SESSO* | ||||||||
CODICE FISCALE * | DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaa a) | COMUNE DI NASCITA * | PROVINCIA DI NASCITA * | STATO DI NASCIT A* | ||||||
RESIDENZA ANAGRAFICA | ||||||||||
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST | ||||||||||
RAGIONE SOCIALE | ||||||||||
CODICE FISCALE * | FORMA GIURIDICA* | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) * | ||||||||
SEDE LEGALE * |
* informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime
pag. 8 Allegato 6 Consob
4. OPERAZIONI | |||||||||
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE | |||||||||
DATA | TIPO OPERAZIONE 2 | CODICE ISIN 3 | DENOMINAZIONE TITOLO | TIPO STRUMENTO FINANZIARIO 4 | QUANTITÀ | PREZZO (in €) 5 | CONTROVALORE (in €) | MODALITÀ’ DELL’OPERAZIONE 6 | NOTE |
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) |
SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL’ART. 152-sexies, comma 1, lett. b) | |||||||||||||||
DATA | TIPO OPERAZIONE 7 | TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO 8 | TIPO FACOLTÀ 9 | STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO | AZIONE SOTTOSTANTE | INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO | INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) | DATA SCADENZA | NOTE | ||||||
COD. ISIN10 | DENOMIN A ZIONE 11 | COD. ISIN | DENOMIN A ZIONE 12 | QUANTITÀ | PREZZ O (in €) 5 | CONTROV (in €) | QUANTITÀ DEL SOTTOST. | PREZZO D’ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €) | CONTROV (in €) | ||||||
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) | |||||||||||||||
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) |
NOTE
1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l’esercizio di strumenti finanziari collegati A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione X= scambio
3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l’assegnazione da un’agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l’Italia)
4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione: AZO = azioni ordinarie
8
Allegati al regolamento concernente gli emittenti - Allegato 6 pag. 9
AZP = azioni privilegiate AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01
6 Indicare l’origine dell’operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future,swap) ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti)
7 Indicare la tipologia di operazione: A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione
8 Indicare la tipologia di strumento finanziario: W= warrant
OBW = obbligazione cum warrant SD= securitised derivative
OPZ= opzione FUT = future
FW = forward (contratti a termine) OS = Obbligazione strutturata
SW = swap DIR = diritti
9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni): CE= call European style
PE= put European style CA= call American style PA= put American style AL= altro (dettagliare in nota)
10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l’assegnazione da un’agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l’Italia)
11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)