CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 3 IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE TRATTATA DENOMINATI “CASE DELL’ACQUA”
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 3 IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE TRATTATA DENOMINATI “CASE DELL’ACQUA”
TITOLO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 1 SCOPO DELL’INIZIATIVA.
L’iniziativa è promossa nell’ottica della valorizzazione della risorsa acqua ed è volta alla sensibilizzazione dei cittadini all’utilizzo dell’acqua del rubinetto, promuovendo sul territorio del Comune di Carrara, l’installazione di erogatori di acqua di rete pubblica refrigerata, trattata, in forma liscia e gasata, denominati “case dell’acqua”.
Il soggetto aggiudicatario della concessione deve progettare e realizzare 3 erogatori di acqua di rete pubblica refrigerata e gestire gli stessi per 5 anni per la distribuzione di acqua proveniente dall’acquedotto pubblico. Le “case dell’acqua” dovranno essere realizzate sulle aree messe a disposizione dal Comune di Carrara previo pagamento del canone per il suolo pubblico. La gestione dovrà comprendere almeno tutti gli obblighi di assistenza e manutenzione previsti dal presente capitolato.
Sono compresi nella concessione tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i noli, i trasporti e le provviste necessarie per dare l’appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite da questo capitolato speciale.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
ART. 2 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
Le aree su cui installare gli impianti sono proposte in accordo con l’Amministrazione Comunale e il fornitore dovrà richiedere le necessarie autorizzazioni agli Uffici competenti per la localizzazione delle strutture effettuando le verifiche opportune affinché le strutture non creino intralcio o danno alla circolazione, alle infrastrutture e/o alle attività esistenti nell’area stessa. Al fine di una corretta progettazione delle case, dovranno essere prese in considerazione eventuali interferenze o possibili pericoli per l’incolumità pubblica. Le aree potranno essere di diversa tipologia e si riportano di seguito alcuni esempi:
− giardini pubblici
− aree in prossimità di scuole
− aree in prossimità di stazioni
− parcheggi pubblici
− vicinanza di strutture comunali
− aree in vicinanza di ospedali
L’affidatario dovrà realizzare le case in tutti i tre siti fornendo in sede di presentazione della documentazione un programma temporale di realizzazione delle stesse.
ART. 3 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è prevista in anni 5 (cinque), dalla data del verbale di avvio di esecuzione della fornitura, ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010.
Il valore della concessione determinata sulla base di una stima di prelievo medio ammonta ad € 11.000,00 per ogni casa dell’acqua per un valore complessivo annuo di € 33.000,00, ed un valore complessivo per 5 anni è di € 165.000,00.
ART. 4 – ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
Alla ditta concessionaria faranno capo i seguenti obblighi:
a) ottenimento delle necessarie Autorizzazioni urbanistico/edilizie (D.I.A./S.C.I.A./Permesso di Costruire o altro titolo), occupazione suolo pubblico e ai fini ambientali anche la prescritta Autorizzazione Paesaggistica, dove prevista, sia per i manufatti forniti che per le opere accessorie quali platea/piattaforma e manufatto contatori elettrici;
b) provvedere all’ottenimento di tutti i permessi e di tutte le autorizzazioni previsti dalla legge per il personale dipendente o esterno addetto alla sanificazione/manutenzione,
c) provvedere alla denuncia delle attrezzature all’autorità sanitaria per il territorio con l’indicazione del luogo ove i medesimi sono installati;
d) acquisizione Autorizzazioni Sanitarie rilasciata dalle Autorità ed in materia di applicazione del manuale di autocontrollo HACCP;
e) posa e corretta installazione dei distributori dell’acqua che dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia e dotati di relativa documentazione di rispondenza da fornire alla Amministrazione Comunale;
f) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni (manufatto, attrezzature, elementi accessori) sia all’interno che all’esterno dello stesso e dovrà dopo gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli impianti che sono a contatto con l’acqua da erogare, dovranno essere eseguite analisi e procedere all’erogazione delle stesse solo dopo il benestare dell’ASL;
g) provvedere ad esporre nei pressi delle postazioni corrette informative circa le modalità ed i tempi di conservabilità dell’acqua erogata nonché la manleva di responsabilità nel caso i contenitori utilizzati dall’utente non fossero perfettamente puliti;
h) tenere in perfetto stato di funzionamento e nelle perfette condizioni igieniche tutte le attrezzature: la ditta dovrà periodicamente e comunque con cadenza da precisare in offerta, sulla base dei protocolli del produttore delle apparecchiature, provvedere all’accurata pulizia e disinfezione delle componenti delle attrezzature;
i) rifornire con tempestività i distributori delle bombole di CO2 per l’addizionamento dell’acqua;
j) qualificare il personale addetto alle manutenzioni;
k) avvalersi solo di fornitori qualificati;
l) assumere direttamente ogni rischio derivante dallo svolgimento dell’attività, manlevando il Comune di Carrara da qualsiasi tipo di responsabilità penale, amministrativa, ambientale civile derivante dallo svolgimento dell’attività;
m) condurre la gestione con la massima serietà e correttezza, rispondendo per sé e per i propri dipendenti di azioni, fatti od omissioni che potrebbero nuocere
all’immagine del Comune di Carrara;
n) stipulare in tal senso idonea polizza di assicurazione RCT e RCO e idonea polizza su eventuali danni provocati dalla struttura;
o) assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente;
p) solo il concessionario sarà garante del mantenimento della linea igienica e della linea del freddo per la conservazione dell’acqua, anche in casi di interruzione dell’energia elettrica o dell’acqua fornita post-contatore, restando inteso che il Comune di Carrara non sarà chiamato a responsabilità circa la cattiva conservazione dell’acqua, né tantomeno potrà essere coinvolto a qualsiasi titolo qualora per le cause suesposte dovessero derivare danni alla salute dei consumatori;
q) rimuovere con tempestività a propria cura e spese le postazioni al termine del periodo di concessione e conseguente ripristino dei luoghi, in alternativa la ditta potrà continuare con occupazione suolo al di fuori del presente procedimento chiedendo con congruo anticipo le autorizzazione necessarie all’Amministrazione Comunale;
r) ideazione grafica, realizzazione e posa, previa approvazione del Comune di Carrara di apposita grafica da installare sulle postazioni;
s) pagamento utenze quali energia elettrica, acqua potabile, telefoniche, trasmissione dati e relative spese di xxxxxxxx;
t) stoccaggio, fornitura e servizio di sostituzione bombole CO2;
u) gestione dell’incasso e denuncia fiscale;
v) Dovranno essere previsti punti di controllo per prelievi ASL prima e dopo il trattamento, in conformità al suddetto D.M. 25/2012. Il concessionario dovrà effettuare a proprie spese, presso un istituto autorizzato le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa per le acque a uso potabile o richieste dall’ASL e con la frequenza stabilita dalla stessa. I risultati delle analisi dovranno essere trasmesse alla competente ASL e resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi e utilizzando gli appositi spazi dedicati alla promozione dell’acqua e della sua qualità (art. 9 del presente capitolato). In caso di non conformità delle analisi effettuate sull’acqua erogata il concessionario dovrà immediatamente sospenderne l’erogazione ed adottare le misure necessarie a rendere di nuovo l’acqua erogata nei limiti di legge. L’acqua potrà essere nuovamente erogata solo dopo esito favorevole delle analisi comunicate all’ASL e solo dopo il benestare della stessa;
w) pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico per postazione fissa;
x) pagamento della tassa per pubblicità e cartello
y) predisposizione di documentazione progettuale e accompagnatoria al servizio, sempre accessibile e consultabile in merito a responsabilità del sistema di manutenzione/sanificazione, frequenza manutentiva, applicazione di procedura e sistema di controllo e registrazione dell’attività, autocontrollo analitico del prodotto con indicazione della frequenza d’analisi, i parametri ricercati ed i limiti di riferimento;
z) predisposizione di documentazione progettuale ed accompagnatoria del servizio ai fini delle gestioni delle “non conformità”, le azioni correttive da adottare e il sistema di comunicazione/avviso di non conformità;
aa)predisposizione di documentazione progettuale ed accompagnatoria del servizio al fine dell’informazione sul prodotto offerto agli utenti;
bb)installare un sistema di conteggio prelievi e collegato sistema di pagamento dell’acqua da parte degli utenti, secondo il prezzo indicato dall’Amministrazione Comunale;
cc) provvedere alla periodica pulizia dell’area interessata dall’impianto e rimozione di eventuali rifiuti abbandonati dagli utenti. Inoltre dovranno essere presenti presso ogni impianto cestini di raccolta rifiuti differenziati per materiale che dovranno essere svuotati a cura della ditta e conferiti nei cassonetti per gli rsu presenti.
ART. 5 - ESECUZIONE DEI LAVORI E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
L’installazione delle case e il loro avviamento dovrà essere garantito dal piano di realizzazione temporale presentato in sede di offerta, salvo diverse indicazioni che dovessero emergere da parte del Comune e comunque non oltre 6 mesi dalla data di stipula del contratto. In ogni caso l’ ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio (indipendentemente dalla data di ritiro) di titolo a costruire da parte dell’ Ufficio Edilizia del Comune di Carrara. L’ inizio dei lavori avrà luogo entro 5 giorni del rilascio del sopraindicato titolo.
Una volta realizzato l’impianto, la ditta dovrà fornire:
a) un certificato di collaudo della struttura e dei relativi impianti
b) la dichiarazione di consegna e messa in funzione dell’impianto
Il collaudo della casetta dovrà prevedere anche la verifica di conformità dell’acqua erogata, come da D.Lgs. n. 31/2001 con parere favorevole rilasciato dall’ASL.
L’esito positivo del collaudo determinerà l’avvio dell’erogazione.
Al termine dei lavori il concessionario consegnerà al Comune di Carrara una dichiarazione del Direttore dei lavori che gli stessi sono conformi al progetto presentato.
Qualora gli impianti presentassero anomalie, difetti di funzionamento ecc., dovranno essere ritirati per le sostituzioni o quanto altro si rendesse necessario a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria. In relazione alla gravità delle anomalia accertate, ogni valutazione del Comune in ordine alla risoluzione del contratto di concessione.
ART. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Nessun onere è previsto a carico del Comune di Carrara né di ordine economico, né di ordine finanziario e né operativo.
ART. 7 - CONTROLLI DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA DELL’ENTE GESTORE
L’acqua utilizzata dall’impianto di distribuzione sarà quella dell’acquedotto pubblico e i controlli eseguiti saranno quelli che l’ASL effettua sulla rete dell’acquedotto pubblico
secondo le norme vigenti. In caso in cui l’acqua dell’acquedotto a monte dell’impianto non risulti conforme a seguito di analisi effettuate dall’ASL il Comune emetterà un’ordinanza a seguito della quale il concessionario dovrà sospendere la distribuzione dell’acqua e dovrà comunque procedere agli interventi di manutenzione dell’impianto fino alla revoca dell’ordinanza, a seguito degli esiti favorevoli delle analisi comunicati dall’ASL, senza nulla pretendere dal Comune o dall’ente gestore del servizio idrico integrato.
TITOLO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 8 - NORME DI SICUREZZA
1. I lavori concessi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Il concessionario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate, per quanto concerne i lavori di realizzazione dell’impianto, tale disposizione è valida anche per lavori di manutenzione straordinaria.
3. Il concessionario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
4. Il concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere che si rendessero necessarie prima dell’installazione. 0.Xx concessionario dovrà garantire per i lavoratori che intervengono, durante le fasi lavorative, e durante le fasi di gestione dell’impianto, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, di cui al d.lgs 81/2008.
ART. 9 - PERSONALE DESTINATO AI LAVORI E ALLA GESTIONE DELLE “CASE DELL’ACQUA”
ll personale destinato ai lavori, siano essi di adeguamento dell’impianto o di manutenzione dello stesso, dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere da eseguire; sarà dunque formato e informato in materia di sicurezza sul lavoro, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
Il concessionario dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:
1) I regolamenti in vigore in cantiere;
2) Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3) Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza;
4) Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’appaltatore medesimo. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per il concessionario responsabilità,
sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
ART. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI
Il concessionario dichiara:
1) Di conoscere le presenti norme,
2) Di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alla sicurezza.
Il concessionario non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da altre norme qui previste o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
3) Di essere a conoscenza che le spese di contratto e gli oneri di segreteria sono a suo carico.
TITOLO III -GESTIONE DELE “CASE DELL’ACQUA” ART. 11 – MODALITA’ DELLA GESTIONE
La presente sezione ha per oggetto la gestione del punto di erogazione di acqua potabile dalla rete pubblica presso il quale i cittadini possono prelevare acqua da utilizzare per i propri bisogni.
Tale punto di erogazione è dotato di una unità di microfiltrazione dell’acqua in grado di eliminare il cloro ed odori sgradevoli, mantenendo inalterate le altre caratteristiche organolettiche.
Il servizio consiste nella distribuzione di acqua liscia fredda e gasata fredda a fronte di un pagamento della risorsa.
Ciascuna postazione dovrà essere dotata di almeno 3 punti di erogazione da cui sarà possibile effettuare tutte le operazioni sotto-elencate:
- prelevare acqua naturale refrigerata;
- prelevare acqua gasata refrigerata;
- pagare con monete e tessere/chiavette a scalare personalizzate;
- ricaricare le tessere/chiavette a scalare;
Dovrà essere presente un display per informazioni operatore rappresentante:
- le modalità di selezione del prelievo mediante pulsantiera associata a una o più quantità oppure mediante selezione manuale;
- eventuale segnalazione automatica dei guasti e anomalie; Sono comprese nel servizio:
1. lavori di pulizia e manutenzione ordinaria della fontana, consistente in:
- .attivazione dell’impianto in orario minimo dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e comunque da
concordare con la Amministrazione Comunale;
- riscossione e contabilizzazione del pagamento necessario al prelievo dell’acqua;
- .sostituzione dei dispositivi di filtraggio dell’acqua;
- sostituzione o ricarica delle bombole di anidride carbonica necessarie per l’erogazione di acqua gasata;
- .verifica periodica del corretto funzionamento dell’unità filtrante e di tutti i dispositivi necessari per mantenere gli standard di qualità dell’acqua;
- .operazioni di verifica degli standard qualità e report relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria;
2. Lavori di manutenzione straordinaria
ART. 12 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.
A. DISTRIBUZIONE DI ACQUA LISCIA E GASATA.
1. Il concessionario avrà l’obbligo della gestione e conduzione intesa come garanzia di funzionamento, manutenzione e controllo dell’impianto. Sono quindi a carico del concessionario:
- le spese necessarie per l’amministrazione dell’impianto;
- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria dell’impianto;
- spese per garantire l’assistenza con reperibilità nelle ore di apertura della casa dell’acqua;
- le spese relative alle coperture assicurative necessarie per garantire il servizio;
- la verifica periodica di legge degli impianti e collaudi previsti.
2. Il concessionario è l’unico responsabile della qualità del prodotto distribuito del rispetto degli standard di qualità e salubrità dell’acqua erogata.
3. Gli standard qualitativi minimi da garantire devono essere conformi alla normativa in vigore nel tempo.
4. La Ditta dovrà, all’atto dell’attivazione del servizio, su ogni impianto mettere un numero di reperibilità telefonica da contattare in caso di malfunzionamento, guasto od altro ancora. Inoltre dovrà mettere a disposizione del Comune numeri di telefono fissi o mobili e fax per comunicazioni urgenti che si rendessero necessarie.
5. Entro sette giorni dall’attivazione della casa dell’acqua così come ristrutturata il concessionario dovrà povvedere all’integrazione delle informazioni esposte sull’apparecchiatura.
B. LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA “CASA DELL’ACQUA”
1. Sono a carico del concessionario i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria , nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da:
- X.Xxx.31/2001 e successivi atti normativi, relativamente alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano;
- D.M. 174 del 06/04/2004 e ss.mm.ii. relativamente ai materiali da utilizzare negli impainti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
- D.M. 443 del 21/12/1990 e ss.mm.ii. relativamente al trattamento di acque potabili;
- D.M. 199 del 11/11/2009 e ss.mm.ii. relativamente all’anidride carbonica quale ingrediente alimentare;
- D.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.M. 7/2/2012 n.25 relativamente alle apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.
- legislazione regionale sull’impiego delle apparecchiature per il trattamento dell’acqua da destinare al consumo umano;
che si intendono parte integrante del presente atto;
2. Sono considerate operazioni di manutenzione ordinaria le lavorazioni che comportino, l’utilizzo di sola mano d’opera, la sostituzione di componenti soggette ad usura, la sostituzione o la ricarica delle bombole di anidride carbonica, le analisi chimiche e batteriologiche sulla qualità dell’acqua.
C. OPERAZIONI DI VERIFICA DEGLI STANDARD QUALITÀ E REPORT PERIODICI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
1. Il concessionario si impegna alla compilazione di un registro in cui saranno annotati:
- Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati;
- Tutti gli interventi per la risoluzione di malfunzionamenti o di guasti;
- Le operazioni di verifica periodica dell’apparecchiatura;
- I campionamenti e le analisi relative alla qualità dell’acqua;
ogni operazione annotata dovrà riferirsi alla data in cui sono state effettuate tali lavorazioni ed il volume di acqua erogata fino a quel momento;
2. Il concessionario s’impegna a rendere disponibile il registro di manutenzione ogni volta che gli organi di controllo (ASL, Comune ecc.) lo richieda;
3. Il concessionario si impegna ad effettuare controlli sulla qualità dell’acqua erogata secondo le modalità previste dall’art. 4, comma w, in modo da poter attestare la qualità dell’acqua erogata e pubblicando i certificati analitici negli spazi a ciò destinati. Inoltre è tenuto alla conservazione della documentazione dell’avvenuto prelievo ed all’esito delle analisi sul prelievo per un tempo non inferiore alla durata della concessione.
4. Il concessionario è obbligato a verificare periodicamente l’efficacia del sistema depurativo, accertandosi del mantenimento degli standard qualitativi dell’acqua distribuiti secondo le modalità previste nel presente capitolato;
5. Il concessionario s’ impegna a rendere disponibili resoconti semestrali circa il volume di acqua potabile effettivamente erogata.
D. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Vengono considerate operazioni di manutenzione straordinaria le lavorazioni che comportino sostituzioni di parti sostanziali dell’impianto necessarie a risolvere eventuali malfunzionamenti dell’impianto oppure necessari a migliorarne il funzionamento, vengono altresì considerate operazioni di manutenzione straordinaria tutte le lavorazioni necessarie a conservare le caratteristiche estetiche dello stesso per quanto non coperto dalle polizze assicurative.
ART. 13 - GARANZIE PER IL SERVIZIO
1. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nel registro speciale di cui all’art. 107 D.Lgs 385/93 autorizzato dal Ministero del Tesoro, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione della concessione; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e sarà svincolata da Comune a seguito di richiesta del Concessionario e previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi o nel caso che venga autorizzata l’occupazione del suolo al di fuori del presente procedimento (art. 4 lettera q).
3. La garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, al termine della concessione.
4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio; La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 75 comma 4 del D.lggs 163/2006).
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso dell’esercizio dell’attività, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione;
6. Il concessionario é totalmente responsabile dei danni derivanti da colpa, negligenza, imprudenza, perizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione o dell’ASL, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre
ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti all’ area ed al loro impianto, attrezzature ed arredi.
7. Il concessionario, dalla stipula dell’atto e per tutta la durata del contratto dovrà dimostrare di avere le seguenti coperture assicurative:
a) polizza assicurativa a copertura dei danni materiali e diretti subiti dall’impianto per qualsiasi evento (incendio, atti vandalici, fenomeno elettrico, eventi atmosferici, atti vandalici, ecc.), con una somma assicurata di importo pari al valore di rimpiazzo del bene, con vincolo a favore del Concedente;
b) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile conseguente alla installazione, manutenzione, conduzione, gestione degli impianti di erogazione acqua microfiltrata.
La polizza dovrà prevedere le seguenti sezioni di garanzia con massimali minimi non inferiori a quelli indicati:
- Responsabilità civile verso terzi [RCT] € 2.200.000,00 unico
- .Responsabilità civile verso prestatori di lavoro [RCO] € 2.000.000,00 unico con il limite per prestatore di lavoro di € 1.000.000,00
La polizza dovrà prevedere in ogni caso le seguenti estensioni di garanzia:
- .danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose del concessionario o
da lui detenute, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;
- responsabilità civile conduzione ed uso di degli impianti di erogazione acqua microfiltrata;
- .danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori;
- .l’estensione ai danni da inquinamento accidentale per un massimale non inferiore ad € 100.000,00 per sinistro;
- danni cagionati a persone e/o cose conseguenti ad erogazione di acqua alterata per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro
c) polizza assicurativa a copertura dei danni accidentali cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) da difetto dell’impianto installato - per i quali l’appaltatore rivesta in Italia la qualifica di produttore. La polizza dovrà avere un massimale minimo non inferiore ad € 1.500.000,00. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto, il concessionario é tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
9. Ogni danno recato al manufatto in occasione dell’ esecuzione del servizio dato in concessione ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato
a spese e cura del concessionario al più presto e, comunque non oltre il termine stabilito caso per caso dalla Amministrazione comunale.
10. In caso di mancato adempimento da parte dell’appaltatore, si provvederà d’ufficio a realizzare i ripristini e le riparazioni necessarie, con rivalsa dell’ammontare della spesa ordinata dalla Amministrazione comunale sul deposito cauzionale versato al Comune.
ART. 14 – DOVERI ESERCITATI DAL COMUNE
1. Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs 31/2001 il Comune ha l’autorità per imporre al gestore la temporanea sospensione del servizio, senza che esso abbia a pretendere alcun risarcimento per mancato introito e per qualsiasi altro motivo, qualora la fornitura di acqua destinata al consumo umano rappresenti un potenziale rischio per la salute;
2. Il concessionario a seguito di tale comunicazione si attiverà immediatamente al fine di preservare la salute dei cittadini;
3. Il concessionario riprenderà il servizio solo a seguito di comunicazione scritta da parte dell’ASL competente.
ART. 15 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
1. Sono concesse sospensioni temporanee al servizio nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze:
a) si stiano eseguendo gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione dell’impianto, in tal caso il servizio riprenderà non appena saranno ultimate tali lavorazioni;
b) su iniziativa del concessionario, previo avviso al concedente, in caso di inverni particolarmente rigidi che potrebbero dare origine a danni al manufatto, senza che lo stesso abbia a pretendere alcun rimborso;
c) nel caso descritto all’art. 19;
d) quando il concessionario riscontra, nell’ambito dei controlli obbligatori da effettuare sulla qualità dell’acqua erogata, valori non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si impegna a procedere secondo le modalità previste dall’art. 4 punto v).
2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 lett. b,c,d sarà affisso un avviso di sospensione temporaneo del servizio.
TITOLO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 16 – TARIFFA ALL’UTENZA
1. La tariffa massima che il concessionario dovrà applicare all’utenza è determinata nella misura di €. 0,05 per litro di acqua trattata erogata per tutta la durata della concessione. In sede di selezione il singolo concorrente potrà offrire un prezzo al litro di acqua trattata erogata in ribasso che varrà per tutti i 5 anni della concessione.
2. Il costo del servizio per ogni litro di acqua erogata dovrà essere pubblicizzato mediante affissione in adiacenza del distributore di apposito avviso.
3. La tariffa potrà essere corrisposta mediante sistemi di pagamento a monete, oppure con card o con sistemi a chiavette; in questi ultimi due casi è obbligo della concessionaria rilasciare card o chiavette, eventualmente dietro consegna di una piccola somma di cauzione (non superiore a € 8,00), a qualunque cittadino ne faccia richiesta. In tal caso nello spazio espositivo sulla parete della casa dell’acqua dovrà essere indicato al cittadino come entrare in possesso della card o chiavetta.
In nessun caso il concessionario potrà richiedere pagamenti al Comune
ART. 17 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO
Il concessionario dovrà essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente contratto.
Tutte le attrezzature dovranno essere in buono stato d’uso, omologate ed a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008.
ART. 18 - PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI
La casa dell’acqua, le opere di fondazione ed accessorie ad eccezione del terreno su cui giace il manufatto dato in concessione è e rimarrà di proprietà del Concessionario.
Alla scadenza della concessione l’impianto e le opere realizzate dal concessionario nel periodo contrattuale, dovranno essere totalmente rimosse dal Concessionario provvedendo a sue spese al ripristino dei luoghi secondo quanto previsto dall’art. 4 punto q).
ART. 19 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MODIFICHE AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI
Il concessionario avrà la facoltà durante la vigenza contrattuale di proporre all’ Amministrazione Comunale, con esecuzione totale a proprio carico, innovazioni tecnologiche o strutturali all’ impianto, che ritenga possano migliorarne la funzionalità e
che possano produrre economie di gestione in particolare mirate al contenimento energetico.
A tale scopo il concessionario dovrà presentare progetto tecnico con relativo piano di spesa e di ammortamento.
L’Amministrazione Comunale si riserverà di approvare il progetto.
ART. 20 - PERSONALE DELLA DITTA CONCESSIONARIA
Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui alla presente convenzione. A tal fine il concessionario dovrà produrre, ad inizio del rapporto di concessione, l’elenco del personale destinato alla concessione e dietro semplice richiesta dell’Amministrazione/Enti/Aziende produrre dimostrazione di regolare assunzione e rispetto della normativa retributiva, contributiva e assicurativa.
Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento, e mantenere un comportamento consono al rispetto di tutti i regolamenti e normative inerenti il servizio di distribuzione di acqua pubblica.
Ogni operazione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare per ogni operazione dovrà essere garantito il personale adeguato, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa specifica relativamente alle lavorazioni da effettuare.
Relativamente ad interventi su impianti elettrici, il personale operante dovrà possedere i requisiti professionali di legge.
ART. 21 – PENALITÀ
Qualora venisse accertata inadempienza anche parziale di quanto previsto dal presente capitolato, verrà redatto apposito verbale di contestazione ed alla Ditta verrà addebitata una penale o sanzione da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 520,00 per ogni infrazione, secondo la gravità della inadempienza ad esclusivo giudizio del Comune.
In particolare le sanzioni saranno dei seguenti importi nei casi di:
a) riscontrata inadempienza nel servizio di manutenzione ordinaria di sostituzione dei filtri o di sostituzione o ricarica delle bombole di anidride carbonica, per incuria e per intempestivo intervento manutentivo: € 520,00;
b) mancata compilazione del registro di manutenzione: € 250,00; tale penale viene ripetuta per ogni violazione.
c) mancata esecuzione dell’analisi della qualità dell’acqua: € 300,00; tale penale viene ripetuta per ogni violazione.
d) per ogni ora di ritardo per l’ intervento in loco per risolvere qualsiasi problematica riguardante il non/mal funzionamento dell’ impianto rispetto a quanto offerto in sede di gara € 10,00; tale penale viene ripetuta per ogni violazione.
e) per ogni giorno di ritardo sui tempi di inizio e di fine delle lavorazioni per la installazione dei punti acqua €. 30,00.
f) per mancata pulizia dell’area e svuotamento dei cestini per rifiuti € 50,00.
g) Ove le inadempienze, oggetto delle suddette penalità, si protraessero in modo da compromettere la funzionalità del servizio ed il decoro dell’area, il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla rescissione della concessione.
ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE
E’ vietata alla ditta la cessione totale o parziale del contratto di concessione.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare controlli sulla gestione della concessione anche nei confronti di terzi incaricati dal concessionario.
ART. 23 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d'opera.
In particolare ai lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice, dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi.
Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l' I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
La ditta dovrá, prima dell’inizio del servizio, trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero della posizione assicurativa presso
gli enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.
L'Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L. e I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti enti la dichiarazione delle osservanze agli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
ART. 24 - CONTROVERSIE CON IL COMUNE
Tutte le controversie tra l'Amministrazione e la concessionaria, saranno deferite al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 20 del C.p.C. D.P.R. 145/2000
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto di concessione nei seguenti casi:
a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, oggetto di contestazioni formali, che a giudizio del concedente pregiudicano la regolarità del servizio e del decoro dell’area;
b) gravi inadempienze relative agli obblighi previsti al punto C) dell’art.12;
c) abbandono ingiustificato del servizio;
d) fallimento della ditta o sottoposizione a procedure che preludono al fallimento;
e) riscossione di corrispettivi all’utenza in misura superiore a quella determinata in sede di selezione;
f) accertata violazione della normativa in vigore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010 , n. 136
g) accertate inadempienze di cui all’art. 26 lettera g).
La dichiarazione di risoluzione sarà preceduta da contraddittorio con la concessionaria e dovrà essere pronunciata, se verificate le condizioni, entro 30 giorni dalla contestazione delle inadempienze.
In caso di risoluzione contrattuale il Comune procederà ad incamerare la cauzione.
TITOLO V: CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'offerta dovrà tener conto di quanto indicato nel progetto esecutivo e sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
Offerta tecnica: massimo 70 punti articolata come segue:
1) Aspetti tecnici/funzionali ed estetici delle case dell’ acqua - massimo 25 punti: Caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura da valutare dall’esame di una relazione illustrativa.
Il punteggio assegnato alla singola proposta sarà dato dal punteggio massimo di 25 punti moltiplicato per la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:
Assente o inadeguato 0,00
Scarso 0,20
Mediocre 0,40
Sufficiente 0,60
Distinto 0,80
Ottimo 1,00
2) Tempistica di intervento – max punti 20.
Tempistica per l’ assistenza ed esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino in caso di interruzione anche parziale dell’ erogazione e/o malfunzionamento dell’ impianto a partire dalla segnalazione
Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che dichiara il minor tempo per la manutenzione, per la pulizia dell’area o per altre necessità e secondo le seguenti modalità:
- al primo 20 punti
- al secondo 15 punto
- al terzo 10 punti
- al quarto 5 punti
- al quinto 1 punto
3) Numero verde - max punti 10
inteso come numero verde a disposizione degli utenti per informazione, segnalazioni e reclami:
L’attribuzione del punteggio in merito a tale caratteristica avverrà considerando:
- numero verde attivo 24 ore 5 punti;
- numero verde attivo più di 12 ore 3 punti;
- numero verde attivo meno di 12 ore 1 punto;
- assenza numero verde 0 punti;
4) Attività di promozione – max punti 15
Inteso come promozione in favore dei cittadini, con particolare riguardo alle scuole, per la disincentivazione dell’ uso dei contenitori di plastica con promozione del servizio
Il punteggio verrà determinato secondo i criteri al punto 1)
Offerta economica - max punti 30
Costo al litro La ditta dovrà indicare il costo in centesimi di euro (fino a tre decimali) che intende praticare sul prezzo fissato in €.0,05 al litro per lo svolgimento dell’attività oggetto della concessione.
Per l’applicazione del punteggio si fa riferimento alla seguente formula:
Pu = Punteggio massimo (=30) x Ci
dove Ci indica il coefficiente attribuito all’ i-esimo concorrente attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore del prezzo più basso offerto, e il coefficiente zero attribuito al prezzo pari a €. 0,05 al litro
L’assegnazione dei punteggi terrà conto della ragionevolezza della soluzione individuata, della facile usufruibilità di tutte le aree da parte delle varie utenze e dell’armonia della soluzione proposta con l’ambiente circostante, che tenga conto di eventuali interferenze sia esterne che interne ai parcheggi.
Nel caso in cui la proposta formulata presenti anomalie od incongruenze tali per cui l’Amministrazione ritiene di non accettarla, non verrà assegnato alcun punteggio.
Non saranno inoltre accettate quelle offerte che non riportino almeno un punteggio minimo di pt. 30 relativamente all’offerta tecnica. Pertanto le offerte tecniche con punteggio inferiore a 30 verranno escluse dalla gara e non si procederà all’apertura della rispettiva offerta economica.
La valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta avverrà sulla base del giudizio espresso dalla Commissione preposta alla loro valutazione. Le valutazioni saranno formulate dalla Commissione giudicatrice, specificando il punteggio. Per ciò che riguarda gli elementi quantitativi si procederà applicando le formule in precedenza indicate.
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della concessione, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida purché l’offerta presentata sia ritenuta congrua e conveniente
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta indicata dal presente bando.
L’offerta deve riguardare la totalità della fornitura e servizi accessori oggetto del capitolato e quelli eventualmente aggiuntivi offerti in gara.