REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
della Delegazione Italiana del Centre de Médiation de l’Europe, de la Méditerranée et du Moyen Orient
accreditato al n. 206 del Registro degli organismi abilitati allo svolgimento di mediazioni da parte del Ministero di Giustizia
SOMMARIO
Art. 1. Ambito di applicazione 2
Art. 2. Attivazione della procedura 3
Art. 3. Compiti della Sezione 3
Art. 4. Rifiuto della Mediazione 4
Art. 5. Presa di posizione delle parti chiamate in mediazione 4
Art. 6. Designazione del Mediatore 4
Art. 7. Incompatibilità e conflitto di interesse 5
Art. 8. Ricusazione del Mediatore 5
Art. 9. Il Procedimento di Mediazione 6
Art. 10. Sede del Procedimento 7
Art. 11. Lingua del Procedimento 7
Art. 12. Riservatezza 7
Art. 13. Incontro di mediazione 7
Art. 14. Conclusione del procedimento 8
Art. 14 bis. Mancata partecipazione alla mediazione o non raggiungimento di accordo 8
Art. 15. Costi e Tasse 9
Art. 16. Durata della Procedura 9
Art. 17. Comunicazione del Verbale alle Parti 10
Art. 18. Adempimenti a Carico del Centro di Mediazione 10
Art. 19. Mancato Pagamento di Una delle Parti 10
Art. 20. Tabella del Compenso Dovuto al Mediatore e Diritti Amministrativi del Centro 10
In vigore dal 9 giugno 2015
Il presente costituisce il regolamento di mediazione [“Regolamento”] della Delegazione Italiana del Centre de Médiation de l’Europe, de la Méditerranée et du Moyen Orient, dipartimento del Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation , relativamente alle procedure di seguito indicate.
Il Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation, che promuove la cultura dell’arbitrato e della mediazione,ha sede legale a Strasburgo e sede secondaria a Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx 0.
La Delegazione Italiana ha la propria sede operativa in Italia a Xxxxxxx, Xxx Xxxxx X. Xxxxxxxx 000/X.
La Delegazione Italiana ha più sezioni locali sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni, può essere consultato il sito xxx.xxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
La Delegazione Italiana è iscritta presso il Ministero della Giustizia come organismo di mediazione al n. 206 e come ente di formazione al n. 166, e manterrà a tal fine ogni requisito e dato a tal fine prescritto, assicurando la propria piena trasparenza amministrativa e contabile, disponendo di un numero di formatori non inferiore a 5 e di sede e strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica con un corso formativo ed un corso di aggiornamento in linea con i requisiti del decreto ministeriale, oltre corsi specializzati.
Nel presente Regolamento il termine “Centro o Centre de Médiation” indicherà il Centre de Médiation de l’Europe, de la Méditerranée et du Moyen Orient e il termine “Delegazione Italiana” indicherà la Delegazione Italiana del Centre de Médiation e – ove del caso – la Sezione da essa investita di una determinata mediazione.
Art. 1. Ambito di applicazione
1.1. Le procedure di mediazione che possono essere richieste al Centre de Médiation appartengono alle seguenti categorie:
(a) Mediazioni regolate dalle legge italiana
- Mediazioni obbligatorie regolate dal D.Lgs. 28 del 2011 e dal D.L. n. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge e dalla normativa anche regolamentare successiva
- Mediazioni facoltative (ossia che le parti, pur non trattandosi di materia obbligatoria, hanno voluto sottoporre alla disciplina dei Regolamenti emanati dal Ministero della Giustizia)
- Mediazioni libere (non sottoposte alla disciplina ministeriale e soggette al diverso Regolamento Internazionale del Centro).
(b) Mediazioni non regolate dalla legge italiana
- Mediazioni che si svolgono all’estero, senza alcun richiamo alla normativa italiana
- Mediazioni che si svolgono in Italia, espressamente regolate o dal Regolamento Internazionale del Centre de Médiation, o con richiamo ad una normativa non italiana, o con eventuale espressa esclusione della normativa italiana (eccetto i principi di ordine pubblico e le norme imperative
1.2. Il presente Regolamento disciplina solo i procedimenti di mediazione aventi ad oggetto controversie nazionali e transfrontaliere che si svolgono in Italia,
- obbligatori (compresi quelli il cui esperimento è disposto dal Giudice), o
- facoltativi, disciplinati dal D.Lgs 28 del 2010 e successive modificazioni.
1.3. Ne sono escluse le procedure :
- in cui sia stata esclusa – ove consentito – espressamente o implicitamente l’applicazione della legge italiana (salvo le norme inderogabili e l’ordine pubblico del nostro ordinamento o
- in cui le parti abbiano optato per una mediazione “libera”, non sottoposta alla disciplina ministeriale, o
- sottoposti dalle parti al Regolamento Internazionale del Centre de Médiation.
1.4. Il procedimento di mediazione si svolge nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e ragionevole durata.
1.5. Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, l’esperimento della procedura di mediazione è obbligatoria e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando:
- è disposta dal Giudice
- la controversia verte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari o in altra materia in cui l’esperimento della procedura di mediazione sia obbligatorio per prevista dalla legge.
1.6. Le mediazioni cd. “libere”, ossia traenti origine da un conflitto non soggetto alla disciplina ministeriale obbligatoria, e comunque non volontariamente assoggettata ad essa dalle parti sono disciplinate dal Regolamento Internazionale di Mediazione del Centro.
1.7. Il Regolamento Interno della Delegazione Italiana è da ritenersi incorporato nel presente Regolamento. Ogni riferimento alla conciliazione in precedenti atti e/documenti di questa istituzione deve intendersi ora quale riferimento alla mediazione.
1.8. Le norme imperative di legge e i principi di ordine pubblico dell’ordinamento italiano prevalgono e sostituiscono qualsiasi disposizione difforme del presente Regolamento della Delegazione Italiana, restando le ulteriori valide ed efficaci.
Art. 2. Attivazione della procedura
2.1. La procedura di mediazione può essere attivata ad istanza di parte (sulla base di apposita clausola di mediazione già stipulata, o su proposta di una parte di stipulare un accordo di mediazione) o va attivata obbligatoriamente se prevista dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, o su disposizione del Giudice.
2.2. La parte di una clausola (o patto) di mediazione o, anche in assenza di essa, che desideri sottoporre a mediazione, qualunque sia la nazionalità delle parti, sul territorio della Repubblica, una controversia in base al D.Lgs 28 del 2010 e successive modificazioni
dovrà farne richiesta alla Sezione della Delegazione italiana convenuta dalle parti o, in difetto, che risulti competente in base al regolamento interno della Delegazione Italiana o - in difetto o in caso di incertezza – alla Delegazione Italiana, che potrà affidarlo ad una delle sue Sezioni. Ove nessuna Sezione sia stata costituita o venga designata, ogni riferimento si intenderà alla Delegazione Italiana.
2.3. La domanda di mediazione dovrà contenere:
- il nome, la denominazione, il codice fiscale, l’eventuale sede legale delle parti, l’indirizzo di posta elettronica, ove disponibile, l’ indicazione del nominativo del difensore, necessario per la regolare instaurazione della procedura in caso di mediazione obbligatoria, e relativa elezione di domicilio e pec, cui effettuare le comunicazioni;
- una descrizione dei fatti, delle questioni controverse, e dei documenti posti a suo fondamento;
- le domande della parte istante (anche ai fini dell’interruzione della prescrizione)
- una copia della clausola o del patto di mediazione, se esistente;
- l’eventuale preferenza per i nomi di tre possibili mediatori accreditati presso la Delegazione Italiana;
- l'indicazione del valore della controversia e di come esso è stato determinato.
- la prova dell’avvenuto recapito della domanda alle altre parti con lettera raccomandata (o via fax o via pec) e del pagamento di quanto dovuto in base all’art. 20.
2.4. La domanda di mediazione sarà presentata via pec o via e-mail, o via fax, o per raccomandata, o di persona. Essa sarà accettata e protocollata solo se contenente tutti gli elementi di cui al punto 2.3. Ove non completa, la domanda dovrà essere integrata dalla parte istante entro 15 giorni. Una volta che la domanda sarà completata, essa sarà protocollata con la data dell’ultima integrazione
Art. 3. Compiti della Sezione
3.1. La Sezione competente dovrà:
- verificare che la richiesta sia conforme ai requisiti del presente regolamento
- verificare che il pagamento, previsto dalle norme del presente regolamento e dalla tariffa, sia stato effettuato;
- registrare la domanda sull’unico registro dei procedimenti di mediazione previsto dalle direttive ministeriali, tenuto presso la Delegazione Italiana
- ove necessario, richiedere eventuali pagamenti aggiuntivi;
- verificare che la domanda di mediazione e i documenti a sostegno di essa siano stati ricevuti
- dalle altre parti;
- ove non esista un valido patto o clausola di mediazione, chiedere alle altre parti se accettano la mediazione secondo il regolamento della Delegazione Italiana, in tal caso dandone comunicazione alla Delegazione Italiana entro quattro giorni.
3.2. La Segreteria effettuerà di regola queste formalità entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di mediazione e della somma indicata al precedente punto 2.3.
Art. 4. Rifiuto della Mediazione
4.1. Quanto alle mediazioni obbligatorie o facoltative ministeriali, in assenza di una valida clausola (o patto) di mediazione, il Segretariato del Comitato Esecutivo della Sezione competente o, in difetto della Delegazione Italiana, richiederà alla/e parte/i invitata/e di comunicare con almeno 3 giorni liberi di anticipo che parteciperà alla procedura di mediazione.
4.2. Se esiste una clausola o accordo di mediazione che fa riferimento al presente Regolamento ma, ciò nonostante, la parte invitata rifiuti di partecipare alla mediazione, essa sarà tenuta a rimborsare le spese corrisposte per la mediazione.
4.3. Qualsiasi questione derivante o collegata al rifiuto di procedere alla mediazione, pattuita, o a questioni collegate alla mediazione, potrà essere sottoposta al Presidente della Delegazione Italiana, che deciderà in sede amministrativa.
4.4. In tutti i casi in cui vi sia stato un rifiuto di procedere alla mediazione, benché prevista da una valida clausola (o accordo) di mediazione, la Delegazione Italiana ne prenderà nota e – ove richiesto – ne darà atto alla parte per iscritto.
4.5. Ove non tutte le parti di una valida clausola o accordo di mediazione accettino di partecipare al procedimento, questo potrà svolgersi tra le parti che hanno concordato di procedervi, ove esse lo richiedano concordemente.
Art. 5. Presa di posizione delle parti chiamate in mediazione
5.1. La parte o le parti che accettano di procedere alla mediazione, devono inviare la loro presa di posizione alla Segreteria della Sezione indicata dalle parti o designata dalla Delegazione Italiana (o in difetto alla Segreteria della Delegazione Italiana) [“la Segreteria”] e al ricorrente, entro quindici giorni dal ricevimento della copia della domanda di mediazione, con il versamento delle spese di avvio del procedimento, determinate dalla Delegazione Italiana in base alla tariffa. I requisiti del presente Regolamento relativi alla domanda di mediazione si applicano alla presa di posizione.
5.2. In mancanza di ricevimento da parte della Segreteria della presa di posizione delle altre parti, si intenderà che esse non partecipano alla mediazione, a meno che abbiano manifestato la volontà di parteciparvi ugualmente.
5.3. Nel caso in cui la parte invitata non abbia aderito o comunque non sia presente all’incontro, la parte richiedente qualora non abbia interesse a svolgere comunque l’incontro stesso, potrà richiedere alla Segreteria il rilascio di un semplice attestato di conclusione negativa del procedimento.
Art. 6. Designazione del Mediatore
6.1. La mediazione dovrà essere condotta da un solo mediatore, nominato dal Presidente del Comitato Esecutivo della Sezione designata dalle parti o, in difetto, dal Presidente della Delegazione Italiana, in base ai seguenti criteri:
- proposta congiunta delle parti, ove accettata dalla Delegazione Italiana,
- in assenza di essa, tra nominativi iscritti nell’elenco di mediatori della Delegazione Italiana accreditati presso il Ministero, previa verifica:
o della sua imparzialità, neutralità ed indipendenza dalle parti
o della sua idoneità a svolgere adeguatamente e celermente il procedimento in questione
6.2. Nell’assegnazione degli incarichi, la Delegazione Italiana si baserà sui criteri obiettivi inderogabili per l’assegnazione delle procedure di mediazione, che sono stati da essa determinati, rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, che costituisce il criterio fondamentale per l’assegnazione degli incarichi, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta. A tal fine il
responsabile della Delegazione Italiana ha raggruppato per categoria i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico- economica; tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, del numero di mediazioni svolte e in particolare del numero di quelle svolte con successo). Tra mediatori aventi la competenza professionale richiesta, si procederà all’assegnazione dell’incarico in base a criterio turnario.
6.3. Ove la controversia sia particolarmente complessa, si farà riferimento alla maggiore competenza tecnica in mediazione, privilegiando l’esperienza e la specializzazione formativa.
6.4. La nomina del mediatore dovrà essere effettuata con speditezza ed avrà effetto purché la persona nominata attesti quanto previsto al comma seguente
6.5. Il mediatore dovrà entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione accettare la nomina, restituendo alla Delegazione Italiana il relativo modulo di accettazione, compilato e firmato, attestante che non sussistono motivi di parzialità, non neutralità o dipendenza, e accettando il Regolamento di Mediazione, il Regolamento Interno, il Codice Etico dei mediatori della Delegazione Italiana ed il compenso in essi previsto. La mancata accettazione da parte del mediatore nominato entro i termini sopra stabiliti potrà essere intesa come non accettazione della nomina.
6.6. La nomina, la sua accettazione, la data della prima riunione e il relativo luogo, dovranno essere concordate con il mediatore nominato e comunicate dalla Delegazione Italiana alle parti il più presto possibile. A tale comunicazione alle parti sarà allegato il curriculum vitae del mediatore nominato.
6.7. Non appena il mediatore che avrà accettato l'incarico e rilasciato la dichiarazione di imparzialità e di assenza di incompatibilità di cui al successivo Art. 7 la Sezione competente, o in sua assenza la Delegazione Italiana, gli trasmetterà la richiesta di mediazione ed il fascicolo.
Art. 7. Incompatibilità e conflitto di interesse
7.1. Il mediatore non può essere parte, ovvero rappresentare o collaborare con o assistere parti o avere con alcune di esse legami o interessi (di qualsiasi genere); il divieto si estende ai professionisti soci, associati del candidato mediatore ovvero che esercitino la professione negli stessi locali di esso.
7.2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso, ovvero ha avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista che sia o sia stato suo socio o associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
7.3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati del mediatore ovvero che esercita o ha esercitato negli stessi locali.
7.4. Il mediatore che ha un ruolo in un organismo di mediazione (quale ad esempio consigliere di amministrazione, o amministratore o responsabile o anche solo socio di esso) non può essere avvocato né parte di una procedura di mediazione dinnanzi a tale organismo o ad una Sezione dello stesso.
Art. 8. Ricusazione del Mediatore
8.1. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina del mediatore e della sua accettazione, una parte potrà domandare motivatamente la ricusazione del mediatore adducendo che egli non è imparziale, neutrale e indipendente e/o non possiede la necessaria competenza per svolgere correttamente ed efficacemente la mediazione. Il Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana - e non quello della Sezione eventualmente designata dalle parti - deciderà
sulle ragioni di ricusazione entro dieci giorni dal ricevimento. Non è necessario che detta decisione sia motivata ed essa non può essere sottoposta a revisione.
8.2. Se il Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana ricusa il mediatore, provvederà contestualmente a designare il nuovo mediatore.
8.3. Il mediatore che non adempia ai propri doveri o rimanga indisponibile per più di 15 giorni o che si dimetta o che sia temporaneamente o permanentemente impossibilitato, per qualsiasi ragione, ad adempiere ai propri doveri, sarà sostituito su istanza di parte o d’ufficio dal Comitato Esecutivo della Sezione (o della Delegazione Italiana) che l’ha nominato, perdendo il mediatore così sostituito il diritto a qualsiasi spesa e rimborso spese.
Art. 9. Il Procedimento di Mediazione
9.1. Le parti
Le parti partecipano al procedimento personalmente e/o mediante un proprio rappresentante munito di appositi poteri di rappresentanza e conciliazione della controversia. Le parti sono altresì libere di farsi assistere da altre persone di propria fiducia, da rappresentanti di associazioni dei consumatori o di categoria. In ogni caso è necessario portare la Delegazione Italiana a conoscenza dei nominativi di coloro che saranno presenti all’incontro.
Xxx sia instaurato un procedimento di mediazione obbligatoria, le parti devono essere assistite da un avvocato a cui sia stato conferito il relativo mandato, quale condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell’intera procedura.
Le parti si impegnano a partecipare personalmente al procedimento di mediazione in buona fede. Se una delle parti, dopo aver accettato di partecipare alla mediazione, non partecipa o abbandona la procedura di mediazione, sarà obbligata a pagare o a rimborsare tutti i costi sostenuti dalle altre parti per tale procedimento, così come determinati dal mediatore.
Tale parte sarà, inoltre, tenuta a pagare o a rimborsare il compenso al mediatore e i diritti amministrativi della Delegazione Italiana oltre alle spese vive sostenute dal mediatore, come determinate al successivo Art. 20.
Le parti hanno diritto di accesso ai seguenti atti e documenti del procedimento di mediazione che la Sezione è obbligata a custodire in un apposito fascicolo, eventualmente anche in via informatica, debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, nonché – su richiesta di una delle parti – i soli atti da essa depositati al di fuori di sessioni comuni. Si precisa che sono esclusi dal diritto di accesso comunicazioni e documenti che, in vista o nel corso di una riunione separata, siano stati qualificati da una parte come riservati al solo mediatore. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
9.2. Il Mediatore
Il mediatore deve:
- dedicare il proprio impegno a valutare e a comprendere le opinioni contrastanti delle parti;
- stabilire un dialogo costruttivo tra le parti;
- svolgere un ruolo attivo nell’aiutare le parti alla definizione della divergenza, ascoltando attentamente i commenti delle parti, discutere con esse le rispettive posizioni incoraggiandole ad esprimere, in modo appropriato, le loro proposte per la soluzione, tentare di conciliare le opinioni espresse – alla fine, anche ove una parte non vi partecipi o abbia abbandonato la procedura – proporre, ove lo ritenga opportuno, ovvero venga richiesto da una delle parti ed egli disponga di elementi sufficienti – la propria soluzione;
- tenere riunioni con entrambe le parti, in particolare all’inizio e alla fine della procedura;
- incontrare le parti separatamente e aiutarle ad individuare i loro punti forti e i punti deboli, senza esercitare pressioni su di esse.
Il mediatore conduce personalmente gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e anche separatamente.
Il mediatore potrà fissare anche incontri successivi al primo.
Il mediatore, al termine di ogni incontro, redigerà un sintetico verbale dove darà atto della presenza delle parti o della mancata presentazione delle stesse. Nel caso in cui una parte abbandoni il procedimento di mediazione, il mediatore verbalizzerà tale abbandono e determinerà l’importo che dovrà essere pagato dalla parte medesima. Nei rapporti con la Delegazione Italiana tale pagamento sarà, tuttavia, oggetto di obbligazione solidale di tutte le parti.
Agli incontri di mediazione potranno essere presenti fino a un massimo di tre mediatori tirocinanti, il cui compito sarà limitato al solo ascolto ed osservazione delle attività compiute, dalle parti, dal mediatore e dall’eventuale Segretario dell’incontro, sotto il vincolo della riservatezza, riguardo al quale i mediatori tirocinanti sottoscriveranno con la Delegazione Italiana, di volta in volta, un apposito impegno.
Art. 10. Sede del Procedimento
10.1. Le riunioni e il procedimento di mediazione si svolgeranno presso la Sezione designata dalle parti o in difetto dalla Delegazione Italiana o altrove, ove da essa determinato, o presso il domicilio del mediatore o ove concordato con le parti. Le parti potranno derogarvi per singoli atti, ma non per l’intera procedura, al fine di semplificarne lo svolgimento e comunque da minimizzare eventuali inconvenienti. L’accesso alla mediazione non si svolgerà esclusivamente attraverso modalità telematiche.
Art. 11. Lingua del Procedimento
11.1. Gli atti devono essere redatti in italiano e nelle mediazioni transfrontaliere anche nell’eventuale altra lingua concordata dalle parti. Il testo italiano prevarrà su tale altra lingua.
Art. 12. Riservatezza
12.1. Il procedimento di mediazione è tutelato dall'obbligo di riservatezza.
12.2. Xxxxx quanto autorizzato dalle parti, le affermazioni fatte nel corso del procedimento sono coperte dal segreto professionale del mediatore. Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sarà da esse detto e prodotto, viene effettuato solamente in base a tale essenziale premessa. Le parti si impegnano pertanto a non produrre né a citare in giudizio o dinnanzi agli arbitri, nulla di quanto verrà detto o prodotto durante il procedimento da una delle parti per gli scopi del procedimento, eccetto le eventuali proposte dal mediatore formulate nella riunione conclusiva del procedimento e il verbale conclusivo positivo o negativo del procedimento e gli atti e documenti preesistenti o redatti non al solo fine della mediazione.
12.3. La parte inadempiente dovrà rifondere all’altra i danni causati dal proprio inadempimento.
12.4. In nessun caso il mediatore potrà essere successivamente nominato come arbitro, o come difensore o consulente o in qualsiasi altra veste in tale controversia e in qualsiasi controversia ad essa collegata. Le parti si obbligano a non chiamare il mediatore come testimone.
Art. 13. Incontro di mediazione
13.1. La Sezione competente, o in sua assenza la Delegazione Italiana, trasmette al mediatore la domanda e la presa di posizione delle parti nonché i documenti che siano stati da queste prodotti appena questi avrà accettato l'incarico e rilasciato la dichiarazione di imparzialità.
13.2. La segreteria convocherà le parti ad una prima riunione informativa.
13.3. Alla prima riunione informativa il mediatore espliciterà le finalità, le modalità e i vantaggi dell’istituto della mediazione, al termine della quale inviterà le parti a esprimere le loro aspettative dalla mediazione.
13.4. Salvo casi eccezionali, la prima riunione deve essere fissata dal mediatore non appena ultimato lo scambio delle prese di posizione delle parti e comunque non oltre giorni 30 dal deposito della domanda di mediazione.
13.5. In caso di mancata partecipazione della parte invitata o di adesione, ne verrà preso atto.
13.6. In caso di adesione, il mediatore – previa verifica dell’avvenuto pagamento degli importi dovuti per la mediazione come liquidati dalla Delegazione Italiana – potrà fissare il primo incontro in continuazione alla riunione informativa o a data successiva.
13.7. In occasione del primo incontro il mediatore farà parlare le parti personalmente, chiedendo loro qualsiasi chiarimento necessario, facendo rispondere ciascuna agli argomenti dell'altra parte, e ascolterà brevemente qualsiasi persona che gli appaia utile su questioni rilevanti. Ove le parti non siano persone fisiche saranno preferibilmente presenti i loro dirigenti al massimo livello, debitamente muniti dei poteri sostanziali per transigere, che l’altra parte o il mediatore potrà richiedere.
13.8. Dopo la prima riunione congiunta il mediatore incontrerà le parti, se necessario con il loro consenso, separatamente anche più volte e, ove del caso, le incontrerà ancora congiuntamente, e poi ancora separatamente, e così via. Le informazioni e documenti forniti in riunioni separate non saranno scambiati né portati dal mediatore a conoscenza dell’altra parte salvo autorizzazione scritta.
13.9. Il mediatore potrà fissare nuovi incontri a seconda delle necessità e opportunità. Le parti si obbligano a collaborare per lo svolgimento efficace del procedimento
Art. 14. Conclusione del procedimento
14.1. Al termine di ogni riunione, il mediatore redigerà il verbale della riunione chiedendo alle parti di firmarlo e certificando l’autografia delle loro sottoscrizioni.
14.2. Il processo verbale sarà predisposto in tanti originali quante sono le parti, oltre un originale aggiuntivo per la Delegazione Italiana.
14.3. Ove le parti abbiano raggiunto un accordo, di esso sarà dato atto a verbale e l’accordo conciliativo sarà allegato ad esso.
14.4. L’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificheranno la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
14.5. In ogni altro caso, l’accordo di conciliazione stipulato e firmato dalle parti sarà omologato su istanza di parte dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Sezione o, in difetto, la Delegazione Italiana e costituirà titolo esecutivo.
14.6. Nel caso in cui le parti aderiscano alla proposta di accordo del mediatore, quest’ultimo le inviterà a redigere e a sottoscrivere l’accordo conciliativo, che verrà allegato al verbale del procedimento. Analogamente, se la proposta sarà effettuata dal mediatore dopo l’ultimo incontro, nel termine di cui all’art. 14bis2. Nel caso in cui, invece, una parte non intenda aderire alla proposta del mediatore, questi fisserà un incontro, nel quale le parti verranno invitate a sottoscrivere, a conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo. In caso di mancata partecipazione della parte o di una di esse il mediatore ne darà atto nel verbale di chiusura del procedimento.
14.7. Al termine del procedimento di mediazione, verrà inviata ad ogni parte del procedimento la scheda per la valutazione del servizio, come da modello allegato, e al suo ricevimento dalle parti essa sarà trasmessa per via telematica dalla Delegazione Italiana al Responsabile della tenuta del registro delle mediazioni, con modalità che assicurino la certezza del suo avvenuto ricevimento.
Art. 14 bis. Mancata partecipazione alla mediazione o non raggiungimento di accordo
14bis.1. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata anche se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza un accordo di proseguire.
14bis.2. Qualora le parti non raggiungano un accordo, il mediatore dichiara concluso il procedimento, invitando le parti a sottoscrivere un verbale di mancato accordo. Il mediatore potrà in alternativa dichiarare di volersi riservare di formulare, una proposta di accordo conciliativo, entro quindici giorni. La proposta conciliativa potrà essere formulata di propria iniziativa dal mediatore, ovvero su richiesta anche di una sola delle parti e sempre che il mediatore disponga di elementi sufficienti. La proposta sarà trasmessa per iscritto alle parti, ciascuna delle quali
dovrà indicare, per iscritto ed entro sette giorni dal suo ricevimento, la propria accettazione o rifiuto, ovvero le condizioni alle quali è disposta ad accettarla. La mancata risposta equivarrà a rifiuto
14bis.3 Se una delle parti, dopo aver convenuto la procedura di mediazione, non vi partecipa o la abbandona, non collaborando ad essa (salvo quando il mediatore consideri la procedura esaurita, perché le posizioni delle parti non gli appaiono conciliabili), essa sarà obbligata a pagare o a rimborsare tutti i costi sostenuti dalle altre parti per tale procedimento e che saranno determinati dal mediatore. Tale parte sarà, inoltre, tenuta a pagare o a rimborsare il compenso al mediatore e i diritti amministrativi della Delegazione Italiana oltre alle spese vive sostenute dal mediatore, come determinate al successivo Art. 20. Il mediatore verbalizzerà tale abbandono e determinerà l’importo, che gli sarà stato indicato dalla Delegazione Italiana, che dovrà essere pagato dalla parte che ha abbandonato il procedimento; nei rapporti con la Delegazione Italiana tale pagamento sarà, tuttavia, oggetto di obbligazione solidale di tutte le parti.
Art. 15. Costi e Tasse
15.1. Prima dell’ultimo incontro o comunque al termine del procedimento, il mediatore indicherà nel verbale l’ammontare dei diritti amministrativi della Delegazione Italiana e delle spese del procedimento, dei suoi onorari oltre l’IVA e accessori di legge, se dovuti, e di ogni spesa ulteriore, compresi gli oneri previdenziali e similari dovuti, da rimborsarsi dalle parti nella misura che gli sarà indicata dalla Delegazione Italiana, attenendosi alla tabella delle indennità della Delegazione Italiana di cui al successivo art. 20, tenuto conto dei pagamenti già effettuati dalle parti, degli oneri e delle spese ulteriori che si fossero resi necessari e dell’esito del procedimento, così come liquidati definitivamente dalla Delegazione Italiana.
15.2. I pagamenti previsti dal presente regolamento devono essere effettuati entro il termine indicato.
15.3. In caso di accordo a dar seguito alla mediazione, le parti dovranno depositare presso la Sezione designata o in difetto presso la Delegazione Italiana – oltre alle spese di avvio del procedimento già corrisposte – e la somma indicata nella tariffa qui di seguito riportata (in base al valore dichiarato della controversia) per il compenso del mediatore e i diritti amministrativi della Delegazione Italiana, che quest’ultimo liquiderà allo stato.
15.4. In coerenza con il concetto di mediazione, ciascuna parte sosterrà i propri costi e spese, salvo il caso di non partecipazione di una parte o di abbandono ingiustificato ad opera di una parte durante il procedimento, la quale resta regolata dall’Art. 14bis di cui sopra.
15.5. Le parti sono tenute in via solidale nei confronti della Delegazione Italiana per gli onorari e spese del mediatore e il compenso e spese del suo consulente o ausiliare (ove la relativa nomina sia stata accettata dalle parti o autorizzata dalla Segreteria della Delegazione Italiana) e i diritti amministrativi e spese della Delegazione Italiana.
15.6. Il mediatore accetta di chiedere onorari e spese alla Delegazione Italiana solo a seguito del loro incasso da parte della Delegazione Italiana.
15.7. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso – ad esclusione delle spese di avvio e le spese vive documentate– è dovuto alla Delegazione Italiana.
Art. 16. Durata della Procedura
16.1. Viene raccomandata al mediatore la tempistica di cui alla tabella trasmessagli.
16.2. La durata della procedura non eccederà comunque 60 giorni dalla nomina del mediatore, con facoltà per la Sezione competente di prorogarlo in casi particolari di 30 giorni, e 90 giorni per le mediazioni transfrontaliere. È fatta salva alle parti la facoltà di concordare, assieme al mediatore, una tempistica diversa, anche superiore al termine massimo previsto dall’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 28/10 purché tale accordo venga concluso per iscritto e ne venga dato atto nel verbale dell’incontro.
16.3. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
Art. 17. Comunicazione del Verbale alle Parti
17.1. La Sezione competente, o in sua assenza la Delegazione Italiana, richiederà alle parti il pagamento o comunque il saldo dovuto e, solo dopo aver ricevuto l’intero importo dovuto, consegnerà a ciascuna parte un originale del verbale.
17.2. Le parti accettano che la Sezione della Delegazione Italiana ha il diritto di non consegnare il verbale fino alla corresponsione totale della somma da esso liquidata.
Art. 18. Adempimenti a Carico del Centro di Mediazione
18.1. La Delegazione Italiana nomina, con separato provvedimento, il responsabile della tenuta del registro degli affari di mediazione, nonché del possesso dei requisiti per l’iscrizione dei mediatori ed il mantenimento della stessa.
Alla Segreteria della Delegazione Italiana è demandata la tenuta del Registro degli affari di mediazione, nonché la formazione di separati elenchi dei mediatori, suddivisi per specializzazione anche in materie giuridiche, le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico e tutte le vicende modificative di tali dati, nonché la redazione di rendiconti della gestione. La verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione dei mediatori ed il loro mantenimento sono affidati ad un’apposita Commissione della Delegazione Italiana, la quale sarà regolarmente convocata dal Responsabile dell’Organismo cui spetterà anche presiederla, in base alle norme dettate dal Regolamento interno della Delegazione Italiana.
18.2. L’organismo indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite, il numero di iscrizione attribuitogli nel registro del Ministero.
18.3. Il registro degli affari di mediazione conterrà le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.
Art. 19. Mancato Pagamento di Una delle Parti
19.1. I compensi e le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà.
19.2. I compensi e le spese di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art.11 del D.Lgs 28/2010.
Art. 20. Tabella del Compenso Dovuto al Mediatore e Diritti Amministrativi del Centro
TABELLE DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE
20.1. Le indennità sono state determinate in conformità all’art. 16 del D.M. 180/2010 come modificato dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 07/07/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011) ed interpretate dalla Circolare del Ministero della giustizia del 27/11/2013.
20.2. L’art. 16 del Decreto Interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni determina le spese, le indennità e le modalità di pagamento del servizio di mediazione. Si intendono quali “Indennità di mediazione” l’importo complessivo che ciascuna Parte deve corrispondere per lo svolgimento del procedimento di mediazione. In generale, l’importo complessivo a carico delle Parti comprende le voci indicate nei successivi paragrafi
SPESE DI AVVIO E SPESE DELLA PROCEDURA
20.3. Le spese di avvio, pari a 40 euro oltre IVA per ciascuna Parte, sono dovute dalla Parte istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla Parte chiamata in mediazione al momento dell’adesione al procedimento, secondo le modalità previste nel presente articolo. La parte chiamata è esonerata dal pagamento delle spese di avvio qualora, al primo incontro, la parte istante risulti assente.
20.4. Sono altresì dovute in solido tra le parti le spese vive documentate sostenute dalla Delegazione Italiana e/o dal mediatore (ad esempio: raccomandate, visure, spese di trasferta, spese per traduzioni e per utilizzo di sale, fotocopie, etc.) inerenti alla procedura di mediazione.
COMPENSI PER LA MEDIAZIONE
20.5. La Delegazione Italiana applica le seguenti tabelle dei compensi per le procedure di mediazione previste dalla legge:
TABELLA A: mediazione obbligatoria e ordinata dal giudice (ai sensi dell’art. 16 del DM. 180/10 come modificato dall’art. 5 del DM 145/11 e Circolare M in. Giust. 27/11/2013);
VALORE DELLA CONTROVERSIA | MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E ORDINATA DAL GIUDICE (spese per ciascuna Parte) + IVA |
da € 0 a € 1.000 | € 65 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 240 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 100 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 150 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 230 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 310 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 550 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 1.100 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 1.300 |
oltre € 5.000.000 | € 2.400 |
TABELLA B: mediazione volontaria sottoposta alla disciplina ministeriale
VALORE DELLA | COMPENSO MEDIATORE | DIRITTI AMMINISTRATIVI |
CONTROVERSIA | (da dividere tra le parti) | (da dividere tra le parti) |
Sino a € 1.000 | 150 | 50 |
Tra € 1.000 e € 4.000 | 220 | 80 |
Tra € 4.001 e € 9.000 | 450 | 115 |
Tra € 9.001 e € 15.000 | 600 | 150 |
Tra € 15.001 e € 22.000 | 700 | 215 |
Tra € 22.001 e € 30.000 | 1.300 | 270 |
Tra € 30.001 e € 45.000 | 2.215 | 380 |
Tra € 45.001 e € 90.000 | 2.600 | 460 |
Tra € 90.001 e € 100.000 | 3.000 | 500 |
Tra € 100.001 e € 200.000 | 3.800 | 535 |
Tra € 200.001 e € 300.000 | 4.600 | 770 |
Tra € 300.001 e € 400.000 | 5.400 | 1.070 |
Tra € 400.001 e € 500.000 | 6.800 | 1.550 |
Tra € 500.001 e € 600.000 | 7.700 | 2.300 |
Tra € 600.001 e € 700.000 | 9.100 | 2.700 |
Tra € 700.001 e € 1.000.000 | 11.450 | 3.800 |
Tra € 1.000.001 e € 1.500.000 | 12.900 | 4.900 |
Tra € 1.500.001 e € 2.000.000 | 14.500 | 5.400 |
Tra € 2.000.001 e € 2.500.000 | 16.800 | 5.800 |
Tra € 2.500.001 e € 3.200.000 | 18.000 | 6.200 |
Tra € 3.200.001 e € 4.500.000 | 19.800 | 6.500 |
Tra € 4.500.001 e € 5.200.000 | 22.000 | 6.800 |
Tra € 5.200.001 e € 6.000.000 | 23.600 | 7.300 |
Tra € 6.000.001 e € 6.800.000 | 25.200 | 7.700 |
Tra € 6.800.001 e € 7.500.000 | 26.700 | 8.100 |
Tra € 7.500.001 e € 8.500.000 | 28.250 | 8.400 |
Tra € 8.500.001 e € 9.800.000 | 29.700 | 8.800 |
Tra € 9.800.001 e € 12.000.000 | 31.300 | 9.200 |
Tra € 12.000.001 e € 13.500.000 | 32.000 | 9.600 |
Tra € 13.500.001 e € 15.000.000 | 33.600 | 9.900 |
oltre l’IVA e accessori di legge, se dovuti, e ogni spesa compresi gli oneri previdenziali e similari dovuti al mediatore.
20.6. Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi per ciascuna Parte e al netto dell’IVA
20.7. Tutti gli importi sopra indicati sono detraibili entro i limiti previsti dall’articolo 20, primo comma, D.lgs. 28/2010: in caso di successo della mediazione è riconosciuto un credito d’imposta pari all’indennità corrisposta, nel limite massimo di 500 euro. In caso d’insuccesso della mediazione, detto importo è ridotto della metà (250 euro)
20.8. Ai sensi dell’articolo 17, comma 5-ter, i compensi per la mediazione di cui alle precedenti tabelle A e B, non sono dovuti se all’esito del primo incontro (Fase Informativa) le Parti ed i loro avvocati si esprimono nel senso di non voler procedere con lo svolgimento della mediazione.
20.9. Il valore della questione trattata deve essere indicato nella domanda di mediazione e deve essere determinato a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, la Delegazione Italiana, in base all’art. 16, comma 7, D.lgs. 180/2010, decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. Per le medesime controversie la Delegazione Italiana applica, in via generale, lo scaglione da 25.000 a 50.000. Per le cause di particolare importanza, complessità e difficoltà con riferimento alla questione trattata, si applica lo scaglione da 50.000 a 250.000. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
EVENTUALI AUMENTI/RIDUZIONI DEI COMPENSI DI MEDIAZIONE
20.10. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 4, del D.M. 180/2010, l’importo massimo dei compensi di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
a) è aumentato in misura non superiore del 25% in caso di successo della mediazione;
b) è aumentato in misura non superiore del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore.
c) è aumentato in misura non superiore del 20% in caso di particolare difficoltà, complessità od importanza della mediazione.
d) tali aumenti sono cumulabili tra di loro.
20.11. Il mediatore avrà l’obbligo a tal fine, non appena in possesso di elementi in tal senso, di comunicare alle parti che il tentativo di mediazione ove proseguito comporterà un compenso che chiederà alla Sezione di determinare, in modo che le parti possano - ove lo ritengano opportuno - porre termine alla procedura. La Sezione competente comunicherà alle parti, ove richiesto, il compenso sino a quel momento maturato. Il mediatore avrà diritto, in aggiunta alla tariffa, al rimborso delle proprie spese nonché al compenso pattuito, oltre le spese vive
20.12. Ai sensi dell’articolo 16, comma 4 lett. d), DM 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, nelle materie di cui all’articolo 5, comma1 bis del d. l. 28/2010 l’importo massimo dei compensi di mediazione per ciascun scaglione di riferimento deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera a) del precedente comma 1; deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera b) del precedente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
20.13. I compensi e le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte che ha aderito al procedimento in via solidale tra di esse.
20.14. E’ facoltà della Delegazione Italiana applicare delle agevolazioni particolari relativamente alle sole spese di mediazione e, comunque, a vantaggio di tutte le parti in mediazione.
20.15. Nel caso in cui una Parte versi nelle condizioni per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, essa non dovrà corrispondere alcun importo. Per avviare/partecipare alla mediazione e godere dei
predetti benefici, essa è tenuta a depositare, presso la Delegazione Italiana, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza, la certificazione attestante il proprio status, o altro eventuale documento rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n. 115.
CONSULENTI TECNICI IN MEDIAZIONE
20.16. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore potrà avvalersi di uno o più esperti, previa autorizzazione della Delegazione, e con il consenso scritto delle parti, previa presentazione di un preventivo o metodo di determinazione del relativo compenso con esse concordato.
20.17. In assenza di accordo sul compenso, si applicheranno secondo le tariffe professionali, se esistenti.
20.18. I costi e gli onorari dei consulenti nominati saranno a carico diretto delle parti, alle quali il consulente li fatturerà.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
20.19. La Parte istante all’atto del deposito dell’istanza deve versare le spese di avvio (euro 40,00 oltre IVA).
20.20. La Parte chiamata deve versare in Segreteria, prima dell’incontro davanti al mediatore (ossia al momento della comunicazione della adesione o al momento in cui partecipa direttamente all’incontro senza preventiva comunicazione), le spese di avvio (euro 40 oltre IVA) a mezzo bonifico bancario o direttamente con il servizio Bancomat attivo presso la Segreteria della Delegazione Italiana.
20.21. Nel caso in cui le Parti, all’esito del primo incontro decidano di proseguire la procedura di mediazione, dovranno contestualmente provvedere a corrispondere alla Delegazione Italiana prima del primo incontro, almeno il 50% delle spese di mediazione tabellarmente dovute per il singolo scaglione di riferimento. Tale somma verrà calcolata quale acconto sull’indennità complessivamente dovuta all’esito del procedimento.
20.22. Salvo diverse indicazioni, qualora la Delegazione Italiana applichi delle agevolazioni, comunque a vantaggio di tutte le parti, relativamente alle spese di mediazione, queste ultime dovranno corrispondere la percentuale dell’indennità tabellarmente dovuta per il singolo scaglione di riferimento ed indicata dalla Delegazione Italiana, nelle medesime tempistiche indicate nel precedente punto 3.
20.23. Tutte le parti devono versare quanto di loro competenza per la spese di mediazione anche a mezzo bonifico bancario.
20.24. Alla fine del procedimento la Segreteria della Delegazione Italiana effettua i conteggi degli importi effettivamente dovuti dalle parti con riferimento alle tabelle delle indennità ed allo svolgimento della procedura e, se del caso, provvede ad invitare le parti al pagamento delle somme dovute alla Delegazione Italiana o ad effettuare alle stesse gli eventuali rimborsi.
20.25. Il pagamento delle somme complessivamente dovute è condizione per il rilascio del verbale da parte della Segreteria.