CITTA’ DI ERBA
PROT 41785 DEL 07.11.2013
CITTA’ DI ERBA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PATRIMONIO E FABBRICATI
BANDO/CAPITOLATO DI GARA
per la concessione in uso di parte del compendio immobiliare denominato “CASTELLO DI POMERIO” da destinare ad attività di banqueting e catering.
Art. 1 - ENTE CONCEDENTE
Comune di ERBA – Piazza Prepositurale n. 1 – 00000 Xxxx (XX)
Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto una o più porzioni, come meglio identificate qui di seguito, del compendio immobiliare denominato “Castello di Pomerio” censito al NCEU del Comune di Erba (CO) alla sezione censuaria di Incino, al foglio 2, mappali 1036 sub. 701 e 702 e 3698 (area urbana), di proprietà del Comune di Erba, da destinarsi esclusivamente per la realizzazione di banchetti ed eventi conviviali in genere incluso convegni, meeting aziendali, mostre, ecc. che prevedano la somministrazione di cibi e bevande. Gli immobili oggetto del presente avviso si trovano in mediocre stato di manutenzione, sono rappresentati graficamente dall’elaborato tecnico allegato e sono costituiti da:
a) LOTTO N. 1: Porzione immobile in concessione comprese aree accessorie di pertinenza identificato con colori arancio (vani) e verde (aree) nell’allegata planimetria;
b) LOTTO N. 2: Zona Sporting comprese aree accessorie di pertinenza – da opzionare - identificata con colore viola (vani) e azzurro (aree) nell’allegata planimetria;
c) LOTTO N. 3: Porzione immobile esclusa dalla concessione identificata nell’allegata planimetria senza colorazione.
E’ facoltà dell’Ente concedente di utilizzare le medesime porzioni su indicate, in assenza di eventi organizzati dal concessionario, ed in ogni caso per almeno 25 giornate piene in ragione d’anno, per manifestazioni culturali e di interesse pubblico.
La programmazione dei suddetti eventi dovrà essere concordata tra l’Ente concedente – Area Servizi al Cittadino e il concessionario con le modalità descritte all’art. 9, lett. f) del presente bando.
Art. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (VEDI DISCIPLINARE)
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (banqueting e catering). La capacità finanziaria-economica dovrà essere dimostrata ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 presentando apposita autodichiarazione dalla quale risulti un fatturato complessivo relativo al triennio 2010-2012 pari ad almeno euro 2.000.000.
Art. 4 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato a mezzo asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lett. c) e art. 76 del
R.D. 827/24 con il criterio del massimo rialzo sul prezzo posto a base d’asta. Non sono in nessun caso ammesse offerte in ribasso.
ART. 5 - OBBLIGATORIETÀ DELL’OFFERTA
La presentazione dell’offerta sarà immediatamente vincolante per il proponente, mentre il rapporto obbligatorio nei confronti del Comune sorgerà solo dopo l’adozione del relativo atto di aggiudicazione definitiva del servizio competente, e dopo che sia stato accertato il possesso dei requisiti previsti dal presente bando di gara e dalle leggi vigenti in materia, tra cui l’assenza delle cause di esclusione e di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, previa la acquisizione della documentazione indicata nel presente bando di gara.
ART. 6 - REVOCA DELLA GARA
La amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di revocarla in qualsiasi momento o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
ART. 7 – IMPORTO A BASE D’ASTA
Il canone di concessione annuale relativo al lotto n. 1 posto a base d’asta è pari ad
€.65.000,00.= (sessantacinquemila/00) oltre ad IVA nella misura di legge se dovuta. Il rialzo minimo è fissato in euro 2.500,00.= (duemilacinquecento/00).
In caso di esercizio di opzione del lotto n. 2 (in caso di esercizio di opzione), il canone di concessione posto a base d’asta è pari a euro 25.000,00.= (venticinquemila/00) oltre ad IVA nella misura di legge se dovuta. Il rialzo minimo è fissato in euro 2.500,00.= (duemilacinquecento/00).
ART. 8- DURATA DEL CONCESSIONE
La concessione avrà una durata massima di anni 6 (SEI). L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di ripetere l’affidamento della concessione all’operatore economico aggiudicatario per ulteriori anni 3 (TRE). La consegna avverrà con le modalità descritte all’art. 13 del presente bando.
ART. 9 - CONDIZIONI E MODALITA’ DI GESTIONE
Il concessionario, nel corso della concessione, si impegna:
a) a provvedere a propria cura e spese alla eventuale installazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della attività di somministrazione di alimenti e bevande (banqueting e catering); tali attrezzature dovranno essere tutte esclusivamente di tipo amovibile, con divieto assoluto di realizzare opere stabili di qualsiasi genere, salvo diversi accordi con l’Ente concedente;
b) a sostenere tutte le spese per la manutenzione ordinaria e la pulizia dei lotti n. 1 e 2 (se opzionato), nonché garantire il mantenimento in stato di decoro delle aree e degli spazi del lotto n. 3 e delle aree d’accesso comuni ai 2 lotti non oggetto della concessione;
c) a sostenere tutte le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili oggetto della concessione necessarie per la messa a norma degli impianti e rendere funzionali
le strutture all’espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (banqueting e catering). Il costo complessivo degli interventi è stimabile in circa euro 120.000,00.= (centoventimila/00 euro) oltre IVA nella misura di legge per il lotto n. 1 e in circa euro 200.000,00.= (duecentomila/00 euro) oltre IVA nella misura per il lotto n. 2. I suddetti interventi, come meglio descritti nell’allegata relazione tecnica dovranno essere realizzati nel rispetto delle tempistiche in essa indicate e dovranno essere certificate da parte dell’ufficio tecnico LLPP prima della loro realizzazione e collaudate in modo da poter riconoscere l’importo totale delle spese sostenute quale anticipo sul canone di concessione.
d) ad accettare che nel corso di validità della concessione possano essere concordati ulteriori lavori sull’immobile, il cui costo complessivo sostenuto, una volta certificato dall’ufficio tecnico LLPP, possa essere riconosciuto come anticipo sul canone di concessione. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di realizzare lavori di propria iniziativa senza il preventivo accordo ed autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. La violazione della presente norma costituisce inadempimento contrattuale grave, rilevante ai fini dell’applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.
e) a prendere atto che l’immobile oggetto della concessione è assoggettato ai vincoli di cui alla legge 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e pertanto i progetti tecnici dovranno garantire la fattibilità degli interventi secondo le vigenti normative urbanistiche; restano a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alla progettazione nonché per la richiesta e l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
f) a garantire per almeno 25 giornate all’anno la piena disponibilità della parte di
compendio oggetto della concessione per il perseguimento degli scopi culturali e di interesse pubblico per attività di carattere istituzionale, sociale, ricreativo e culturale organizzate dal Concessionario; la programmazione degli eventi dovrà essere concordata tra l’Amministrazione Comunale – Area Servizi al Cittadino e il concessionario, calendarizzando le date entro il trimestre immediatamente precedente a quello in cui si svolgeranno. Gli eventi non inseriti nel predetto calendario o, in sostituzione di eventi programmati, dovranno essere comunicati dal Concessionario al Concedente con almeno 7 giorni di preavviso; a richiesta del Concedente nell’ambito degli eventi programmati dovrà prestare anche attività di banqueting e catering. Gli eventi programmati dal Comune non potranno essere organizzati nelle giornate di sabato, fatti salvi diversi accordi con concessionario. Le giornate piene in ragione d’anno che non dovessero essere usufruite nell’anno solare, non potranno essere oggetto di cumulo con i periodi successivi.
g) a garantire, in aggiunta al canone di concessione, l’espletamento di servizi gratuiti, inerenti l’attività del concessionario, in favore del Comune di Erba per un valore di euro 25.000,00.= (venticinquemila/00) annui sulla base del listino prezzi allegato al presente avviso. I servizi gratuiti eventualmente non fruiti per intero potranno essere oggetto di cumulo con i periodi successivi.
h) a prendere atto che una ulteriore parte del compendio è concessa in uso alla Accademia Europea della Musica – organizzante, per propria finalità, oltre che attività didattiche musicali, eventi pubblici artistico-culturali all’interno del compendio medesimo, anche mediante l’utilizzo del locale evidenziato in colore rosa (sala del piano) e del cortile centrale dello stesso; la programmazione degli eventi organizzati
dovrà essere oggetto di coordinamento tra le parti. Saranno compresi nelle 20 giornate piene di utilizzo solo gli eventi organizzati dall’ Accademia solo se svolte con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
i) a sostenere, per tutta la durata della concessione, le spese per la manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi interni ed esterni, delle aree verdi, del parcheggio e dei percorsi d’accesso comuni ai 2 lotti, così come identificati negli elaborati grafici allegati. La parte concedente si riserva il diritto di modificare, con proprio atto da notificarsi alla controparte, gli spazi destinati a parcheggio individuati in allegato, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa da parte del concessionario;
j) a sostenere tutti gli oneri relativi ai contributi assicurativi, previdenziali, mutualistici ed infortunistici del personale impiegato nell’espletamento della attività e/o dei soci iscritti alla società;
k) a sostenere tutte le spese di gestione incluse quelle relative alla fornitura idrica, utenza elettrica, telefonica, gas, nettezza urbana (limitatamente agli spazi adibiti ad ufficio e magazzini) ed ogni altra imposta locale se dovuta, nonché gli oneri per l’attivazione delle suddette utenze;
l) a provvedere a propria cura e spese allo smaltimento dei rifiuti provenienti dall’esercizio delle attività di banqueting e catering come previsto dalla normativa vigente in materia e prescritto dalla competente ASL;
m) a garantire il servizio di custodia e di vigilanza sul corretto svolgimento e coordinamento di tutti gli eventi programmati. L’assunzione di tale servizio comporta la responsabilità del concessionario per eventuali danni a persone o cose riconducibili a comportamenti di negligenza o inadempienza del personale addetto alla custodia;
n) a vigilare sulla condotta degli avventori ed ospiti del compendio affinché gli stessi non arrechino danni alle parti del compendio di significativo valore storico ed artistico quali affreschi collocati nelle sale. Inoltre il Concessionario a controllare che gli avventori ed ospiti non accedano ad eventuali porzioni dell’immobile precluse al pubblico;
o) a provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l’esercizio delle attività oggetto del presente avviso; a tal proposito garantire che nessuna responsabilità potrà ascriversi all’Amministrazione Comunale in ordine alla gestione economica, tecnica, sanitaria, amministrativa e tributaria delle attività e degli eventi organizzati nelle porzioni di compendio oggetto di concessione, rendendosi il concessionario unico ed esclusivo responsabile degli stessi sotto ogni aspetto e profilo;
p) a non utilizzare alcuna porzione dell’immobile oggetto della concessione per finalità difformi a quelle indicate all’art. 2 del presente Bando;
q) a non consentire l’utilizzo delle porzioni dell’immobile oggetto della concessione, anche in via temporanea a soggetti o imprese terze;
r) a garantire una vigilanza adeguata prevista in prossimità della zona piscina;
ART. 10 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Il Concedente compartecipa economicamente ai lavori di manutenzione straordinaria del compendio oggetto della concessione mettendo a disposizione una somma pari ad euro 70.000,00= (euro settantamila/00) - Iva e ogni altro onere compreso - da destinarsi a lavori di adeguamento degli impianti, come risultante dall’allegata scheda tecnica.
Il Concedente inoltre riconosce a favore del concessionario, in corso di validità della
concessione, la facoltà di avanzare richiesta:
a) per l’estensione della concessione anche agli spazi attualmente esclusi. Ciò dovrà essere preventivamente concordato con il concedente e non costituisce titolo per il prolungamento della concessione oltre il termine contrattuale;
b) l’insediamento di attività stabili, quali ad esempio ristorazione fissa o caffetteria, previo l’acquisizione del consenso del concedente, nonché di tutte le autorizzazioni previste in materia dalla normativa vigente.
ART. 11 - OBBLIGHI, SPESE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è obbligato a rispettare le disposizioni poste nel presente bando alle condizioni e con le modalità formulate in sede di offerta.
Dalla data di sottoscrizione della concessione, l’aggiudicatario manterrà i propri rapporti contrattuali con il Settore Lavori Pubblici e, limitatamente agli aspetti relativi all’organizzazione delle giornate istituzionali, sociali e culturali di cui all’art. 9, lett. f), g) e h) del presente bando, con l’Area Servizi al Cittadino – Servizi Sociali.
Sono a carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione Comunale, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione della concessione, quanto se stabiliti successivamente e qui elencati a titolo meramente esemplificativo:
- Tutte le spese e gli oneri attinenti la retribuzione, formazione e lo specifico addestramento del personale necessario alla realizzazione e gestione degli eventi organizzati dalla stessa, in via esclusiva, nel compendio oggetto del presente bando;
- Tutte le spese inerenti e conseguenti all’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche restando in particolare a carico del concessionario, con l’esclusione di ogni rivalsa nei confronti del Comune di Erba, ogni intervento od attività necessaria per il rispetto della normativa avanti indicata ed in ogni caso delle norme relative alle prevenzioni degli infortuni e per la salubrità dei luoghi di lavoro;
- Tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei mezzi e attrezzature necessarie per l’organizzazione e gestione degli eventi organizzati dalla stessa nel compendio oggetto del presente bando;
- Tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l’osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, furti e i danni alle cose e alle persone;
- Tutte le spese e gli oneri derivanti dall’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a prevenire gli infortuni e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
- Tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall’esecuzione del concessione;
- Le spese di cui all’art. 9, lettera b) del presente bando;
- In conformità alle vigenti disposizioni il concessionario dovrà assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro nonché a tutto quanto fanno obbligo, ai datori di lavoro, la Legge e i regolamenti in vigore o che venissero in essere nel corso della concessione.
ART. 12 - PERSONALE, REQUISITI E COMPORTAMENTO
Le persone impiegate dal concessionario per la realizzazione degli eventi organizzati dalla stessa in via esclusiva nel compendio oggetto del presente bando dovranno possedere tutti i requisiti necessari (sanitari e legislativi) e prestare la propria attività a favore del concessionario nel pieno ed assoluto rispetto delle normative in materia. Gli stessi dovranno altresì prestare attenzione al comportamento dei clienti, avventori, fornitori e collaboratori in genere segnalando al servizio di custodia ogni possibile situazione di pericolo per le persone, le cose e la integrità delle strutture.
ART. 13 – FORME DI CONTROLLO
All’atto della stipula del contratto di concessione l’immobile sarà consegnato dall’Ente concedente al concessionario. Detta operazione risulterà da apposito verbale da sottoscriversi in contradditorio tra le parti, con il quale il concessionario prenderà atto dello stato di manutenzione del compendio.
L’Amministrazione Comunale potrà effettuare, per mezzo di propri rappresentanti allo scopo delegati, controlli periodici nei confronti del concessionario al fine di verificare il pieno rispetto degli obblighi assunti da quest’ultimo con la presente convenzione.
Detti controlli saranno per tempo (almeno un giorno prima) preannunciati al Concessionario affinché lo stesso possa presenziare o delegare un proprio rappresentante.
Il responsabile incaricato dall’Amministrazione Comunale redigerà un verbale di sopralluogo, che verrà rilasciato per conoscenza alla società affidataria.
Durante l’esecuzione delle opere di cui all’art. 9 del presente bando, l’Amministrazione Comunale si riterrà autorizzata ad effettuare i più ampi controlli di cui sopra in qualsiasi momento, con preavviso di un giorno. Per detti controlli non vi sarà obbligo di stesura di verbale.
Al lavori ultimati il tecnico incaricato dal Concedente redigerà verbale con il quale verrà anche certificata l’agibilità dei luoghi, previa acquisizione delle dichiarazioni di conformità degli impianti e dei collaudi di tutte le opere realizzate che restano a totale carico del concessionario.
L’Amministrazione Comunale manterrà il libero accesso in ogni momento alla parte di compendio oggetto della presente convenzione anche al fine di vigilare sul regolare adempimento di tutte le norme di legge comportamentali e di ordine pubblico vigenti al riguardo.
Al termine della concessione, il compendio immobiliare, comprese le opere e gli interventi realizzati dal concessionario, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale anche in caso di cessazione anticipata.
ART. 14- CANONE – MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il canone annuo dato dall’importo stabilito in sede di aggiudicazione dell’asta pubblica e corrispondente all’importo a base d’asta aumentato del rialzo offerto in sede di gara dal concessionario (oltre I.V.A. nella misura di legge) dovrà essere corrisposto all’Amministrazione Comunale, tenuto conto di quanto disposto all’art. 9, lettera c) del presente bando, con tempi e modalità da concordarsi in sede di sottoscrizione del contratto di concessione.
In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti si applicheranno gli interessi di mora nella entità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
In caso di rinnovo del contratto di concessione i corrispettivi avanti indicati saranno adeguati di un importo percentuale pari alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall'Istat maggiorata di due punti.
ART. 15 - RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E A COSE
Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Comune in ordine alla gestione economica, tecnica, sanitaria, amministrativa e tributaria delle attività e degli eventi organizzati dal concessionario nella porzione di compendio oggetto di concessione, garantendo quest’ultimo di possedere tutti i requisiti normativi, autorizzativi e organizzativi per realizzazione degli eventi conviviali di cui all’art 2 del presente bando e rendendosi lo stesso unico ed esclusivo responsabile degli stessi sotto ogni aspetto e profilo.
Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto di concessione.
A tale scopo il concessionario si obbliga a stipulare, con spese a suo totale carico, tutte le idonee e congrue polizze assicurative dovute, necessarie o opportune per gli infortuni ed i rischi a tutela di clienti, personale, utenti, fornitori, frequentanti, anche sporadicamente, il compendio oggetto del presente accordo e sue pertinenze.
Tali polizze dovranno prevedere un capitale/massimale per sinistro non inferiore a € 1.032.913,80 per danni a cose e un massimale per sinistro non inferiore a € 516.456,90 per ciascun danno a persone.
Il concessionario si obbliga altresì alla stipulazione di idonea polizza assicurativa contro incendio e danneggiamenti vandalici del compendio oggetto della presente convenzione.
Tale polizza dovrà prevedere un capitale/massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 limitatamente al Lotto n. 1 ed un capitale/massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 per il Lotto n. 2 se opzionato.
Se i contratti assicurativi di cui sopra avranno rate scadenti in vigenza del contratto di concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenza.
Copia delle polizze avanti indicate dovrà essere trasmessa al Comune di Erba entro 20 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione.
Gli schemi delle polizze verranno sottoposti da parte dell’Amministrazione al broker assicurativo del Comune di Erba per le opportune verifiche.
Qualora le polizze non rispondano a quanto richiesto dal bando, le stesso dovranno essere opportunamente modificate o integrate nei termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
ART. 16 - GARANZIE
A garanzia dell’esatta osservanza delle obbligazioni assunte con la stipulazione del presente accordo, ed in particolare riguardo ai pagamenti e effettuazione degli interventi manutentivi offerti in sede di gara, il concessionario consegnerà alla amministrazione Comunale entro 20 giorni dalla aggiudicazione:
a) Pagamento del canone di concessione una o più fideiussioni bancarie per un importo pari al valore di una annualità. La/le fideiussione/i bancaria/e, aventi durata pari alla durata della concessione, è/sono prestata/e con la espressa
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sono operative entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Erba. In caso di inadempienza totale o parziale da parte del Concessionario il Comune di Erba provvederà, previa messa in mora con preavviso non inferiore a un mese, ad incamerare totalmente o parzialmente le garanzie prestate al fine di poter dar corso all'esecuzione dei lavori in sostituzione del Concessionario.
b) Corretta esecuzione dei lavori di manutenzione una o più fideiussioni bancarie o assicurative per un importo pari al valore dei lavori di cui al computo metrico allegato al presente avviso. La/le fideiussione/i bancaria/e o assicurativa/e, aventi durata pari alla durata della concessione, è/sono prestata/e con la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sono operative entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Erba. In caso di inadempienza totale o parziale da parte del Concessionario il Comune di Erba provvederà, previa messa in mora con preavviso non inferiore a un mese, ad incamerare totalmente o parzialmente le garanzie prestate al fine di poter dar corso all'esecuzione dei lavori in sostituzione del Concessionario.
Tali garanzie dovranno permanere, anche dopo la scadenza del contratto di concessione, fino al completo soddisfacimento degli obblighi di assunti con la presente convenzione dal concessionario e potrà essere svincolata solamente dopo specifica dichiarazione liberatoria dell’amministrazione comunale
ART. 17 - PENALITA’
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente bando, il mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, rendono passibile il concessionario di una penale da applicarsi dall’Amministrazione, da € 516,46 a € 5.164,57, secondo la gravità della mancanza accertata.
La penale verrà inflitta con atto motivato del Dirigente del Settore Lavori Pubblici previa acquisizioni dei pareri necessari e previa comunicazione al concessionario degli addebiti, con invito a produrre contro deduzioni entro 5 giorni.
L’ammontare della penalità, qualora non versato nei termini e con le modalità stabilite nell’atto motivato del Dirigente competente, potrà essere introitato dalla amministrazione comunale mediante la escussione della polizza fideiussoria di cui al precedente art. 15, con obbligo a carico del concessionario di reintegro della polizza fideiussoria nell’importo originario entro il termine di 10 giorni.
ART. 18 – CAUSE DI ANTICIPATA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
La presente concessione potrà formare oggetto di revoca da parte della amministrazione Comunale in presenza delle seguenti situazioni:
a) mancato versamento del canone entro un mese dal ricevimento della messa in mora da parte del concedente, qualora il concessionario non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto;
b) inadempimento a qualsivoglia prescrizione prevista a carico del Concessionario nel presente accordo ancorché non contestata e sanzionata ai sensi dell’art 17 che, ad
insindacabile giudizio della amministrazione Comunale, non renda opportuna la sola applicazione della penale ma al contrario escluda la prosecuzione della convenzione;
c) mancata reintegrazione della polizza fideiussoria di cui al precedente art. 16 entro un mese dal ricevimento dell’atto di messa in mora da parte del Comune.
d) per incapacità manifesta del concessionario nella gestione degli eventi conviviali di cui all’art. 2;
e) per gravi motivi di ordine igienico o di ordine pubblico;
f) in caso di subentro di terzi, anche in via sporadica, nella organizzazione degli eventi conviviali di cui all’art. 2;
g) nel caso in cui venga adibita alla organizzazione degli eventi conviviali di cui all’art. 2 o alla custodia del compendio di proprietà del Comune di Erba, personale che non intrattenga con il concessionario rapporti di lavoro e/o collaborazione in conformità e nel rispetto delle normative in materia;
h) per condanne a carico del legale rappresentante in carica del concessionario per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività oggetto della presente convenzione ;
i) per fallimento del concessionario, salva la possibilità di esercizio provvisorio sotto la responsabilità del curatore;
j) mancata realizzazione nei termini stabiliti all’art. 9 del presente bando di gara degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si ritengono necessari per lo svolgimento delle attività di banqueting e catering;
k) in caso di violazione dell’art. 9, lettere p) e q), nonché in caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del presente bando.
In tutti questi casi l’amministrazione procederà all’incameramento della garanzia prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno.
Risolto la presente convenzione per revoca della amministrazione Comunale, la parte di compendio oggetto della concessione dovrà essere rimessa nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale con tutte le opere eventualmente realizzate dal concessionario, senza obbligo di alcun indennizzo, entro il termine stabilito nella diffida.
ART. 19- CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto di concessione senza il consenso dell’Amministrazione Comunale.
ART. 20 - SUBCONCESSIONE
E’ vietata la subconcessione totale o parziale dei diritti nascenti a favore del Concessionario dal presente accordo.
ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il concedente e il concessionario sarà esclusivamente competente il foro di Como.
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese e imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto di concessione sono a carico del concessionario.
Sono altresì a carico del concessionario tutti i tributi comunali previsti dalla legge a carico del conduttore di cui all’art. 9, lett. k) del presente bando.
Responsabile unico del procedimento geom. Xxxxxxx Xxxxxxx.
Erba, lì 07.11.2013
FIRMATO Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
COMUNE DI ERBA
(PROVINCIA DI COMO)
DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO
DI PARTE DEL COMPENDIO DENOMINATO “CASTELLO DI POMERIO” PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI BANQUETING
DISCIPLINARE DI GARA
Firmato Responsabile del Procedimento geom Xxxxxxx Xxxxxxx Firmato Xxxxxxxxx.xxx Gianluigi Pescialli
Erba,
1. ENTE CONCEDENTE:
COMUNE DI ERBA - con sede in Erba xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x. 0 - 00000 XXXX (XX) – Settore Lavori Pubblici, tel. 031/615.351 - fax 031/615.305.
2. PUBBLICO INCANTO:
Per la concessione in uso di una porzione del compendio immobiliare denominato “Castello di Pomerio” censito al N.C.E.U. del Comune di Erba (CO), alla sezione censuaria di Incino, al foglio n. 2, mappali 1036/701, 1036/702 e 3698 (area urbana), di proprietà del Comune di Erba, esclusivamente per lo svolgimento delle attività i cui di cui all’art. 2 del Bando di Gara.
3. DURATA:
Il contratto avrà durata di 6 anni con decorrenza dalla sottoscrizione della concessione. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di ripetere l’affidamento della concessione all’operatore economico aggiudicatario per ulteriori anni 3 (TRE) di cui all’art. 8 del Bando di Gara.
4. CANONE DI CONCESSIONE A BASE D’ASTA:
Il canone di concessione annuale relativo al lotto n. 1 posto a base d’asta è pari ad euro 65.000,00.= (sessantacinquemila/00) oltre ad IVA nella misura di legge se dovuta. Il rialzo minimo è fissato in euro 2.500,00.= (duemilacinquecento/00).
In caso di esercizio di opzione del lotto n. 2 (in caso di esercizio di opzione), il canone di concessione posto a base d’asta è pari a euro 25.000,00.= (venticinquemila/00) oltre ad IVA nella misura di legge se dovuta. Il rialzo minimo è fissato in euro 2.500,00.= (duemilacinquecento/00).
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire, con qualsiasi mezzo, al Comune di Erba – Settore Lavori Pubblici – tramite l’Ufficio Protocollo – Piazza Prepositurale n. 1 – 22036 Erba, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine specificato nel presente disciplinare di gara, il plico contenente la busta con l’offerta ed i documenti sotto indicati che dovrà essere chiuso, sigillato con ceralacca, controfirmato lungo i lembi e contrassegnato con la seguente dicitura “CONTIENE DOCUMENTI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CASTELLO DI POMERIO”.
Il suddetto plico (BUSTA A) dovrà contenere:
La domanda di partecipazione, sottoscritta a pena di esclusione dalla gara, da persona abilitata ad impegnare il concorrente, dovrà riportare il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero di telefono e del fax del soggetto richiedente. In caso di Raggruppamento temporaneo/Xxxxxxxxx ordinario già costituito, alla domanda, sottoscritta dal soggetto capogruppo, dovrà essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; in mancanza la domanda dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi/consorziarsi.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere unita la seguente documentazione:
1) PER TUTTI I CONCORRENTI:
1. l’elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali il soggetto richiedente si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, sottoscritto dal legale rappresentante oppure in caso negativo va resa la dichiarazione del successivo punto
2. lettera p).
2. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnata, per lo
meno, da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ed attestante:
a) l’iscrizione dell’Impresa/Consorzio alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato (e per le Cooperative, anche al Registro regionale delle Cooperative o all’Albo Nazionale delle Cooperative) con i relativi numero e data, oltre al numero del registro ditte, oppure ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per attività inerenti l’oggetto della concessione;
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e neppuro che nei riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
d) nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato od emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
OPPURE che nel proprio Certificato generale del Casellario Giudiziale risulta quanto segue:
e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
f) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g) secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
i) nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
j) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato la norma di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
l) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m) non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.(SOLO PER APPALTO DI LAVORI)
n) di non rientrare nell’ipotesi di cui alla lettera m-ter, comma 1, art. 38 D.Lgs. 163/2006 e cioè, pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista, di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 non avendo, a seguito di ciò, provveduto a denunciare i fatti all’autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);
o) non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
p) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge 383/2001, come modificato dal D.L. 210/2002 convertito dalla legge 266/2002, l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 (o, in alternativa, che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione è terminato);
q) che, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, le coordinate bancarie sui cui andranno effettuati i pagamenti sono le seguenti:
l’inesistenza delle situazioni specificate al precedente punto 1.
r) Attestazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Bando di Gara;
2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI
Ciascuna componente del Raggruppamento/Consorzio ordinario, consentito esclusivamente fra soggetti in possesso nell’oggetto sociale di attività inerente al presente servizio, compresa la Capogruppo stessa, dovrà presentare e sottoscrivere tutta la documentazione di cui sopra, dichiarando quanto nella medesima stabilito, ad eccezione dei requisiti di ordine tecnico, di cui al precedente punto 1) lettere o), che
potranno essere posseduti dalle Imprese Raggruppate/Consorziate nel loro complesso.
3) PER I CONSORZI STABILI
Il Consorzio Xxxxxxx dovrà presentare e sottoscrivere tutta la documentazione di cui sopra, dichiarando quanto nella medesima stabilito.
Inoltre i requisiti di idoneità tecnica dovranno essere posseduti e comprovati dagli stessi. L’Impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio non può far parte di altri Raggruppamenti o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa stessa e dei Raggruppamenti o Consorzi cui essa partecipi.
La mancata presentazione della documentazione e delle dichiarazioni di cui sopra determinerà l’esclusione dalla gara del concorrente.
L’Amministrazione, senza far luogo all’esclusione dalla gara, richiederà di completare o integrare la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti.
L'offerta redatta su carta da bollo da Euro 16,00 (sedici/00) contenente l'indicazione del prezzo, sia in cifre che in lettere, datata e sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante per le Società ed Enti di qualsiasi tipo dovrà essere chiusa in busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura (BUSTA B). In tale busta non dovranno essere contenuti altri documenti, e dovrà riportare la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. Tale offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile. In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il concedente.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente.
6. ESCLUSIONI DALLA GARA:
Sono motivo d’esclusione dalla gara:
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da persona abilitata ad impegnare il concorrente;
- le domande di partecipazione presentate da raggruppamenti e consorzi non costituiti e che non contengano l’impegno che, in caso d’aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- le domande di partecipazione presentate da raggruppamenti e consorzi non costituiti la cui garanzia a corredo dell’offerta non risulti intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
- l’offerta che non risulti pervenuta al Protocollo Comunale entro il termine fissato per la presentazione della documentazione e non si darà corso all’apertura del plico contenente che non sia sigillato con ceralacca o che non sia controfirmato sui lembi di chiusura. Inoltre, trascorsa l’ora fissata per la presentazione della documentazione di gara non viene riconosciuta valida alcuna eventuale documentazione integrativa anche se sostitutiva od aggiuntiva di documentazione precedente.
- l’offerta mancante di una sola delle dichiarazioni o certificazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare;
- il mancato possesso dei requisiti di idoneità morale per la somministrazione di alimenti e bevande previsti dalla normativa regionale vigente;
- l’esistenza di contenziosi pendenti contro il Comune di Erba e l’esistenza di posizioni debitorie nei confronti dello stesso Comune;
- la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955.
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto verrà aggiudicato a mezzo asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lett. c) e art. 76 del
R.D. 827/24
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Xxxxxxx xxxxxx sul prezzo complessivo posto a base d’asta di cui al precedente punto 4), con rialzo minimo fissato in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sul prezzo a base d’asta. Non sono in nessun caso ammesse offerte in ribasso.
9. XXXXXX CUI CHIEDERE INFORMAZIONI:
Eventuali richieste di delucidazioni dovranno essere inoltrate per iscritto, anche via fax, al Settore Lavori Pubblici - rif. Xxxxxx Xxxxx, fax 031/615.305, tel. 031/615.360, e-mail x.xxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.xx – Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 0.
10. DOCUMENTAZIONE DI GARA:
La documentazione relativa alla gara in oggetto sono visibili e scaricabili dal sito i del Comune di ERBA: xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx - sezione bacheca – gare d’appalto:
- Bando/capitolato di gara per la concessione in uso di parte del compendio denominato “Castello di Pomerio” per lo svolgimento di attivita’ di banqueting e catering”;
- Disciplinare di gara
- Modello A (autodichiarazione) e modello B (offerta economica)
- Relazione tecnica degli interventi manutentivi;
- Listino prezzi per sevizi in favore del concedente
- Schema contratto
- Piante e planimetria Castello di Pomerio;
11. VALIDITA’ DELL’OFFERTA – RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
L’offerta è vincolante, irrevocabilmente, per la parte offerente per giorni 180. L’accettazione della presente clausola è condizione necessaria per la presentazione dell’offerta.
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA
12.00
giorno 02/12/2013 alle ore
L’invio del plico dovrà essere eseguito in uno dei seguenti modi a scelta del concorrente: a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero, mediante agenzia di recapito o a mano e dovrà pervenire entro il termine perentorio fissato per il
al seguente indirizzo:
COMUNE DI ERBA SETTORE LLPP
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 0
00000 XXXX
La consegna del plico per mezzo di agenzie di recapito autorizzate o a mano va effettuata entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo dell’Ente Concedente, sito in Xxxx - Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, x. 0 tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,15, ed inoltre il lunedì e giovedì con orario anche pomeridiano dalle 16,00 alle ore 19,00. Il recapito del plico rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto. I plichi pervenuti oltre il termine ultimo previsto nel bando non saranno presi in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune di Erba declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporti, di qualunque natura che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il predetto termine ultimo.
Oltre al termine ultimo, indicato nel presente disciplinare, non sarà ritenuta valida alcuna altra richiesta di partecipazione anche se sostitutiva o aggiuntiva di richiesta precedente. Non saranno prese in considerazione richieste contenute in plichi con caratteristiche diverse da quelle sopra descritte.
L’Amministrazione si riserva di chiedere alle imprese partecipanti l’eventuale idonea certificazione, da produrre in originale o copia autentica, a comprova di quanto dichiarato nei punti suindicati, nonché la documentazione prevista dal D.P.R. n. 252/1998 (Legge antimafia) se ed in quanto dovuta.
Tale plico dovrà recare esternamente l’indicazione del mittente e recare la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEL COMPENDIO DENOMINATO “CASTELLO DI POMERIO” PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI BANQUETING”.
Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.
Svolgimento della gara
La gara avrà inizio il giorno 03/12/2013, alle ore 10.00, presso il Municipio di Erba, Sala Consiliare, 1° piano. In seduta pubblica si procederà alla prima ammissione delle ditte concorrenti e alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte.
E’ facoltà dell'Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, ovvero di non aggiudicare affatto in caso nel cui siano ravvisate insufficienti condizioni di convenienza per il Comune o l’offerta non sia ritenuta congrua.
Il plico di cui al precedente paragrafo dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione richiesta, ossia:
Plico A):
a) istanza di partecipazione alla gara, redatta su carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica resa ai sensi dell’art.18 commi 2 e 3 del
D.P.R. 445/2000; (utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione).
b) l’istanza di cui sopra dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio (anch’essa contenuta nel citato modulo), resa, quest’ultima, a pena di
esclusione, allegando copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta il possesso di tutti i requisiti giuridici citati al precedente punto 5.
d) (nel caso di associazione già costituite):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
e) quietanza del versamento ovvero originale della fideiussione pari ad € 7.800,00 quale cauzione provvisoria a garanzia della propria offerta (pari al 2% dell’importo a base di gara per il primo lotto per la durata della concessione = [(65.000,00 * 6 * 2)/100]
La garanzia potrà, a scelta dell’offerente essere presentata nei seguenti modi:
- Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione concedente. In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fidejussore verso l’impresa concorrente - d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario – A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA
- Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del X.X. 00.0.0000 n. 375 e successive xxxxxxxxxxxxx.Xx garanzia, fideiussoria, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre (anche nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti o in titoli) dovrà contenere lo specifico impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. In caso di associazioni temporanee o consorzi, detta cauzione deve essere unica e resa a favore dell’Ente a nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante della provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall’aggiudicazione.
L’Ente concedente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
La mancata conformità della cauzione alle disposizioni di cui sopra, comporterà l’esclusione dalla gara.
La domanda e le dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in conformità al modello allegato al presente disciplinare.
Plico B):
L'offerta economica redatta su carta da bollo da Euro 16,00 (sedici/00) contenente l'indicazione del prezzo, sia in cifre che in lettere, datata e sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante per le Società ed Enti di qualsiasi tipo.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dati personali), l’Ente comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati
personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta.
Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento della concessione di cui trattasi.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
□ al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
□ agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento;
□ ai concorrenti di gara;
□ ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
□ agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni;
Si comunica che soggetto attivo della raccolta dei dati e’ l’amministrazione aggiudicatrice e che i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del citato X.Xxx 196/2003.
14. PUBBLICAZIONE
Il presente disciplinare viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Erba .
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del procedimento sono il dipendente Xxxxxxx Xxxxxxx, Istruttore Direttivo Tecnico per la parte tecnica e il dipendente Xxxxx Xxxxxx, Capo Servizio Amministrativo SETTORE LLPP della Città di Erba.
16. DISPOSIZIONI FINALI:
Mentre l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in oggetto e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, prima della stipula del contratto, gli eventuali certificati e documenti, richiesti dalla P.A., atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara.
Erba, li 07.11.2013
FIRMATO Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx