REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DI CASE FAMIGLIA E ALTRE STRUTTURE PER ANZIANI E ADULTI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DI CASE FAMIGLIA E ALTRE STRUTTURE PER ANZIANI E ADULTI
Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Descrizione dei servizi
Art. 4 - Attivazione servizi territoriali e strumenti tecnici di valutazione multidimen- sionale (VMD)
Art. 5 - Caratteristiche strutturali e impiantistiche Art. 6 - Funzionamento delle Case Famiglia
6.1 - Aspetti organizzativi e gestionali
6.2 - Personale
6.3 - Carta dei servizi
6.4 - Ulteriori elementi qualitativi
Art. 7 - Adempimenti dell’Amministrazione comunale
7.1 - Acquisizione delle Segnalazioni certificate di inizio attività
7.2 - Attestazione requisiti di moralità del soggetto gestore
7.3 - Trasmissione Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) a DSP Ausl e altri soggetti
7.4 - Funzione Orientamento dei cittadini – “Lista Case famiglie di Qualità” Art. 8 - Adempimenti del gestore
8.1 – Segnalazione certificata di inizio attività
8.2 - Comunicazione al Comune delle variazioni intervenute
8.3 - Documentazione disponibile per i controlli
8.4 - Adempimenti informativi e di aggiornamento per la “Lista di Qualità” Art. 9 - Controllo, vigilanza e sanzioni
Art. 10 - Fase transitoria
Art. 11 - Entrata in vigore 1
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Regolamento, di recepimento degli “Indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle Case Famiglia” del 12/07/2018, si applica alle Case Famiglia e ad altre strutture per anziani e adulti con disabilità con un numero massimo di 6 ospiti (punto 9.1 DGR 564/2000 e ss.mm.ii.; D.M. 21.05.2001 n. 308), non soggette all’obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento, ma alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune ai sensi dell’art. 36 LR. N. 11/2018
Sono escluse le tipologie con finalità prettamente abitative e di norma organizzate in “autogestione”, in particolare:
- gli appartamenti che accolgono persone con esiti da patologie psichiche con progetti finalizzatiallamaggiorautonomiapossibile (es. Budget di Salute DGR 1554/2015);
- i gruppi appartamento e le abitazioni nelle quali convivono in forma stabile piccoli gruppi di persone con disabilità (massimo 5 persone) che riescono a vivere in autonomia con i progetti individuali ed interventi domiciliari socio-sanitari di Comuni e AUSL, fra i quali quelli indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi (di cui alla DGR 733/2017);
- gli “alloggiconservizi” per anziani (di cui alla DGR 270/00);
- altre realtà con finalità abitative, non riconducibili ad assistenza residenziale con retta giornaliera corrisposta a un soggetto gestore, contraddistinte dalla prevalenza di un obiettivo di emancipazione, addestramento alla vita indipendente, con interventi professionali di natura educativa e presenza assistenziale assente o limitata ad interventi di carattere domiciliare non continuativi nell’arco della giornata, senza necessità di presidio notturno.
Sono altresì escluse le Case Famiglia “multiutenza” rivolte a bambini e adolescenti e/o adultiindifficoltà (di cui alla DGR1904/2011 e ss.mm.ii.).
Le strutture che avviano l’attività dopo l’entrata in vigore del presente regolamento devono soddisfare tutti i requisiti inderogabili previsti (Allegato 1a). Le strutture in funzione alla data di entrata in vigore del regolamento devono soddisfare tutti i requisiti con esclusione di quanto previsto al punto 8 dell'art. 5 - Caratteristiche strutturali e impiantistiche.
Il Comune di residenza degli ospiti è, di norma, il Comune competente a garantire l’assistenza ai soggetti individuati all’art. 4 della LR 2/2003 e smi, secondo quanto ivi stabilito.
Art. 2 – Finalità
Il presente regolamento ha le seguenti finalità:
- promuovere la sicurezza e la qualità delle attività nelle Case Famiglie;
- garantire elevati livelli di tutela agli ospiti;
- definire le modalità di vigilanza e controllo;
- regolare e qualificare l’iniziativa privata specificando i requisiti strutturali, organizzativi di funzionamento necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività, oggetto di vigilanza e controllo;
- stabilire ulteriorielementiriferitiallaqualitàdelservizioofferto.
- favorire una maggiore prossimità delle Case Famiglia nei confronti della comunità, del vicinato e delle forme di solidarietà e coesione sociale.
Art. 3 – Descrizione dei servizi
La Casa Famiglia fornisce un ambiente familiare, accogliente e funzionale a supportare l’autonomia personale degli ospiti, crea le condizioni per favorire la partecipazione alla vita domestica, comunitaria e sociale, la solidarietà e forme di auto-aiuto da parte di persone anziane, disabili e/o fragili che, per esempio, si trovano in condizioni di solitudine o sono comunque prive di un idoneo contesto familiare e sociale.
La Casa Famiglia può accogliere fino ad un massimo di 6 ospiti.
La Casa Famiglia si configura come una struttura/comunità di tipo familiare con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinata ad ospitare utenza priva del necessario supporto familiare, o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
Nelle Case Famiglia possono essere ospitate persone in condizioni di autosufficienza o di lievenon autosufficienza, tale comunque da non compromettere in maniera significativa la capacità di compiere alcune delle principali attività della vita quotidiana.
Non possono comunque essere ammesse persone riconosciute invalidi civili con assegno di accompagnamento.
La Casa Famiglia comunica ai servizi sociali distrettuali di competenza, con una apposita modulistica, l'ingresso nella propria struttura.
La valutazione preventiva delle soprarichiamate condizioni, e più in generale delle condizioni di salute di ogni ospite, deve essere garantita dal rispettivo medico di medicina generale.
Le attività di vita quotidiana che vengono supportate sono:
- aiuto per l’igiene personale e per il bagno;
- aiuto nella vestizione;
- aiuto nella gestione della continenza;
- aiuto nella mobilizzazione;
- aiuto nella preparazione e assunzione dei pasti;
- aiuto nel rispetto del programma di assunzione dei farmaci definito nel progetto individualizzato;
- accompagnamento ai presidi sanitari;
- attività di socializzazione;
- aiuto al mantenimento delle capacità fisiche e mentali.
Art 4 - Attivazione servizi territoriali e strumenti tecnici di valutazione multidimen- sionale (VMD)
Nel caso di peggioramento delle condizioni di salute o di autonomia dell’ospite, il soggetto gestore deve promuovere la segnalazione, in accordo con la persona interessata e/o il familiare/rappresentante legale, al medico di medicina generale e ai competenti servizi pubblici locali, ai fini della valutazione, anche avvalendosi degli Strumenti tecnici di valutazione multidimensionale (Unità di Valutazione Geriatrica/Unità di valutazione multidimensionale - UVG/UVM - competente).
L’attivazione degli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale può avvenire, tramite i servizi locali competenti per l’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, anche su diretta iniziativa dei servizi pubblici territoriali, della commissione di vigilanza, della persona interessata, del familiare/rappresentante legale, e su indicazione dello stesso medico curante.
A fronte di certificata variazione o perdita di autosufficienza non più compatibile con la permanenza nella struttura, la Casa Famiglia garantirà, in via transitoria (per un periodo non superiore a tre mesi), l’accoglienza dell’ospite eventualmente ricorrendo anche all'ausilio della rete di domiciliarità fornita da Aziende Unità Sanitarie Locali e Comuni con l'obiettivo di favorire l’individuazione di una soluzione appropriata rispetto ai mutati bisogni assistenziali, garantendo la continuità assistenziale e di cura nel passaggio tra un setting e l’altro.
Ove non fosse possibile garantire nella Casa Famiglia prestazioni adeguate alle nuove necessità di cura dell'ospite, i competenti servizi sociali territoriali garantiranno supporto alle famiglie per attivare gli eventuali percorsi di presa in carico nell’ambito della rete
socio-sanitaria, accompagnando la fase di passaggio. Nella carta dei servizi, la struttura dovrà esplicitare tale impegno a garantire la continuità assistenziale.
Nel progetto individualizzato riformulato saranno precisate le necessità assistenziali da garantire all’ospite, a cura della Casa Famiglia, nella fase transitoria.
In caso di utenti con bisogni sanitari con potenziale rischio di perdita e/o aggravamento di non autosufficienza, è possibile avvalersi del Servizio Infermieristico domiciliare e/o integrato con i medici di medicina generale (MMG) attraverso l’attivazione dell’Assistenza Domiciliare integrata (ADI).
Art. 5 - Caratteristiche strutturali e impiantistiche
Le Case Famiglia devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti, per le case di civile abitazione, in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi e sismica, igiene, sicurezza e manutenzioni.
In particolare, gli edifici utilizzati devono rispondere ad alcune caratteristiche strutturali tali da garantire sicurezza e comfort agli ospiti. Nello specifico, devono:
essere ubicati in luoghi preferibilmente abitati e facilmente raggiungibili, anche con l’uso di mezzi pubblici, per favorire la partecipazione degli ospiti al contesto sociale e facilitare le visite di amici e familiari, e comunque accessibili anche ai mezzi di soccorso;
1. l’immobile deve essere in possesso del Certificato di Conformità Edilizia eAgibilità, oppure di CEA (segnalazione certificata di conformità edilizia). Se l’utilizzo dell’immobile prevede un cambio di classe d’uso (da rurale a civile abitazione) o devono essere effettuati lavori strutturali, sarà cura del proprietario/gestore provvedere ai relativi adempimenti previsti dalla normativa vigente;
2. essere dotati di certificazione di conformità degli impianti elettrici (dotati di messa a terra), idrici, termici e di cottura, ai sensi della normativa di riferimento, o in alternativa per gli impianti pre-esistenti, dichiarazione di rispondenza sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008; inoltre in presenza di lavoro subordinato ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 dovranno essere previste le verifiche periodiche dell’impianto elettrico di messa a terra. La manutenzione, la verifica e il controllo degli impianti e degli apparecchi deve essere effettuata entro la data di scadenza da tecnico abilitato. Dovrà essere garantita la presenza della cappa di aspirazione collegata alla canna di esalazione a tetto;
3. garantire autonoma fruizione dell’impianto elettrico, adeguata illuminazione e luci di emergenza;
4. avere le porte delle camere e delle parti comuni di ampiezza tale (almeno cm 75) da permettere il passaggio di eventuali ausili utilizzati per favorire l’autonomia degli ospiti;
5. avere le camere da letto con una superficie minima di mq. 9 in caso di stanza singola e mq. 14 per camera doppia e, comunque, di dimensioni adeguate, tali da garantire la possibilità di movimento e, se in carrozzina, adeguate alle movimentazioni. I letti sono possibilmente di altezza variabile per facilitare salita e discesa. Le camere da letto possono accogliere fino ad un massimo di due persone e gli spazi sono organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la personalizzazione, la fruibilità, la riservatezza nonché il rispetto delle differenze di genere;
6. essere presenti spazi comuni per il consumo dei pasti e per favorire la socializzazione, fruibili e confortevoli: almeno un locale soggiorno che consenta la realizzazione di attività diversificate in relazione alle capacità e agli interessi degli ospiti, una zona pranzo, una zona cucina, ricavabili anche nell'ambito del soggiorno, se sufficientemente ampio, prevedere ambienti atti a favorire le reti di comunicazione dell’ospite con la propria rete parentale, caregiver e amicale;
7. essere presenti almeno due bagni e comunque 1 servizio igienico ogni 4 ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la fruizione di persone con mobilità ridotta (doccia a pavimento, spazi di manovra adeguati, rialzi per sanitari, maniglioni di appoggio vicino a wc e doccia, pavimento del locale e tappetini per la doccia antiscivolo e tutti gli eventuali ausili necessari per agevolarne la fruizione);
8. dotare i bagni di un sistema di chiusura della porta che non provochi impossibilità di accesso agli operatori (quindi preferibilmente con anta verso esterno o a scorrere);
9. garantire adeguate condizioni di benessere microclimatico in considerazione dell’ubicazione della struttura;
10. prevedere un arredamento della struttura nelle sue parti comuni e l’arredo delle camere degli ospiti decorosi, puliti e con capienza sufficiente;
11. garantire la possibilità di utilizzo di arredi e suppellettili personali;
12. prevedere campanelli di chiamata o altri dispositivi, preferibilmente in vicinanza dei letti e dei sanitari, per l’attivazione del personale in caso di emergenza;
13. avere un’armadiatura, chiudibile a chiave, idonea alla conservazione dei farmaci e delle cartelle degli ospiti.
Le Case Famiglia devono tendere all’adattamento dell’ambiente domestico riducendo, se presenti, le barriere architettoniche sia all’interno che all’esterno. Eventuali limitazioni devono essere fatte presenti in fase di accoglienza. Analogamente, se l’alloggio è
collocato ad un livello superiore al piano terreno, qualora siano ospitate persone con limitazioni motorie, deve essere presente un ascensore a norma o altro idoneo sistema per garantire agevole accesso ai suddetti ospiti.
Art. 6 - Funzionamento delle Case Famiglia
6.1 - Aspetti organizzativi e gestionali
La struttura garantisce:
- sostegno nel mantenimento delle funzionalità residue relative alle attività di igiene personale, vestizione e svestizione e/o, se necessario, dell'igiene quotidiana completa dell'ospite, di un bagno minimo settimanale e di un cambio di vestiario settimanale e/o al bisogno;
- aiuto alle attività strumentali in cui la persona non è autonoma (accompagnamento e commissioni, supporto nell’espletamento delle pratiche amministrative, supporto per trasporti esterni, ecc.);
- presenza di una polizzaassicurativaperresponsabilitàcivileversoterzi;
- vitto in quantità e qualità soddisfacenti; diete personalizzate agli ospiti (in presenza di specifiche prescrizioni);
- corretta conservazione degli alimenti e relativa protezione da qualsiasi forma di contaminazione;
- cura dell’abbigliamento personale degli ospiti (guardaroba, etc.);
- manutenzione e lavaggio biancheria piana da letto, da bagno e da tavola;
- definizione delle modalità di programmazione e condivisione attività con gli ospiti e con la partecipazione dei familiari;
- tenuta di un registro degli ospiti aggiornato con pagine numerate, riportante in ordine progressivo di ingresso in struttura i nominativi e le generalità degli utenti, la data di inizio e di fine della permanenza. Il registro deve essere aggiornato quotidianamente con le presenze/assenze degli ospiti ogni volta che vi sia una variazione in ingresso od in uscita dalla Casa Famiglia;
- predisposizione e tenuta di cartella per ciascun ospite, aggiornata in base alle condizioni fisiche e psicologiche, le terapie in corso prescritte dal medico curante, gli orari e le modalità di assunzione dei farmaci, nonché tutta la documentazione utile per la cura e l’assistenza dell’ospite. Le cartelle devono essere tenute a disposizione del personale e conservate con modalità atte a tutelare la privacy; la cartella contiene il progetto individualizzato (che deve indicare: obiettivi da raggiungere, contenuti e modalità di
intervento, il piano delle verifiche) e viene definito con il coinvolgimento dell’utente, del caregiver familiare e del medico curante; dell’attuazione del progetto individualizzato è responsabile il coordinatore della Casa Famiglia;
- adozione di una istruzione operativa, con individuazione del responsabile che definisca l’organizzazione e le azioni degli operatori in caso di emergenza sia tecnologica, ambientale correlata ad eventi naturali (terremoti, alluvioni, incendi, ecc.) sia di tipo assistenziale;
- definizione di un piano/procedura riguardante le modalità di custodia, conservazione dei farmaci, predisposizione delle terapie individuali e modalità di aiuto alla somministrazione incluso eventualmente l’utilizzo di contenitori chiusi a chiave;
- collaborazione con il Servizio sociale territoriale del Comune e/o con i competenti Servizi sanitari dell’AUSL per l’eventuale attivazione di interventi/servizi in relazione alle specifiche esigenze dei singoli ospiti, ed in coerenza con quanto previsto dal PAI (qualora presente);
- realizzazione di un documento relativo della avvenuta valutazione dei rischi e adozione delle misure necessarie ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
6.2 - Personale
La presenza di personale deve essere coerente con le necessità degli ospiti. È garantito un presidio sulle 24 ore, realizzabile anche con strumentazioni tecnologiche,
da esplicitare nella Carta dei Servizi. Nelle ore della giornata dedicate ad attività che non richiedono operatori professionali, la presenza può essere assicurata anche da collaboratori. È, comunque, sempre garantito l'intervento tempestivo per eventuali emergenze, come precisato nell’apposito piano/procedura incluso negli aspetti organizzativi gestionali da garantire.
Nelle ipotesi di perdita di autosufficienza dell’ospite, nella fase transitoria, deve essere prevista la presenza di operatori nell’arco delle 24 ore.
Viene assicurato, per il personale impiegato, il rispetto delle norme contrattuali (sottoscritte dalle associazioni maggiormente rappresentative), assicurative e previdenziali conformi alle leggi in vigore sul territorio nazionale, nonché l’applicazione della normativa d’igiene e sicurezza del lavoro, ed una postazione per il riposo notturno qualora fosse presente un operatore h 24.
Per tutti coloro che operano all'interno della struttura (dipendenti e gestori) deve essere redatto un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
In coerenza con l’obbligo informativo previsto dalla comunicazione di avvio attività, occorre specificare numero e qualifiche del personale che opera nella Casa Famiglia, segnatamente del:
• coordinatore responsabile della struttura che deve essere disponibile e facilmente reperibile al fine di poter intervenire prontamente per far fronte ad eventuali situazioni problematiche;
• personale addetto all’assistenza con buona conoscenza della lingua italiana sia verbalechescritta, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli/requisiti:
a) addetto all’assistenza di base (ADB) rilasciato ai sensi della legge 12/12/1978 n. 845, dalla Regione Xxxxxx-Romagna;
b) operatore tecnico di assistenza (OTA) rilasciato ai sensi del DM n. 295/91;
c) operatore socio-sanitario (OSS) ai sensi della vigente normativa nazionale;
d) educatore professionale socio-sanitario o socio-educativo;
e) personale in possesso di un’esperienza lavorativa di almeno 2 anni in assistenza agli anziani e/o disabili, presso strutture/servizi socio-assistenziali o socio-sanitari;
f) personale in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per assistenti familiari, rilasciato da un Ente pubblico o da altro soggetto operante per conto dell’Ente pubblico, o da un soggetto formatore accreditato e almeno 1 anno di esperienza in assistenza agli anziani e/o disabili al domicilio (presso privati), e/o presso strutture socio assistenziali
/socio sanitarie.
Il referente sanitario è il medico di medicina generale di ogni ospite che sarà aggiornato rispetto ad eventuali informazioni sanitarie di rilievo. Il gestore, al momento dell’ammissione, acquisisce l’assenso dell’ospite alla comunicazione al proprio medico curante dell’avvenuto inserimento in Casa Famiglia.
Deve essere prevista una presenza infermieristica, in relazione ai bisogni sanitari dei singoli ospiti, indicati nei PAI o nella cartella dell’ospite (es. terapia iniettiva).
Il gestore definisce le eventuali attività svolte da volontari, che devono essere considerate aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle svolte dagli operatori professionali.
In caso di presenza di più Case Famiglia già attive nello stesso stabile, ogniCasaFamiglia deve essere autonoma dal punto di vista dell’organizzazione degli spazi e delle attività, del personale,erispettareirequisiti previsti.
Per le nuove attivazioni, non si ritiene congrua la presenza di più Case Famiglia nello stessostabile,salvo eventualicasiparticolari valutatidal Comune.
Qualora venga comunicato l'avvio di attività di più Case Famiglia nello stesso stabile, è necessario che, su segnalazione del Comune competente, siano effettuate in maniera tempestiva dalla Commissione di esperti dell’Azienda Usl, le opportune visite ispettive anche ai fini di verificare che non sia più congrua la richiesta di autorizzazione al funzionamento per un’altra tipologia di accoglienza che prevede una maggiore capacità ricettiva (es. Comunità alloggio).
Analoga attenzione va prestata alle Case Famiglia adiacenti a un servizio autorizzato al funzionamento (es. casa di riposo, comunità alloggio) dello stesso gestore che deve attestare un’organizzazione autonoma delle due realtà.
6.3 - Carta dei servizi
La Carta dei Servizi è il documento con cui vengono definiti i criteri per l’accesso ai servizi e sono descritte le caratteristiche delle prestazioni erogate.
Deve essere scritta in modo comprensibile all’utenza e deve contenere i seguenti elementi:
a) descrizione della struttura;
b) numero di posti disponibili e la tipologia degli ospiti che possono essere accolti (inclusa precisazione che possono essere accettate soltanto persone in condizioni di autosufficienza o di lieve non autosufficienza tale comunque da non compromettere in maniera significativa la capacità di compiere i normali atti della vita quotidiana);
c) nominativo del responsabile a cui rivolgere eventuali lamentele, segnalazioni e/o proposte in merito al servizio erogato;
d) qualifiche e funzioni degli operatori che lavorano nella struttura;
e) modalità di presidio nelle 24 h;
f) descrizione delle attività svolte nell’arco di una “giornata tipo” compresi gli orari dei pasti e le modalità di accesso ai soggetti esterni alla struttura (parenti, volontari, ecc.);
g) eventuale coinvolgimento di associazioni per lo sviluppo di attività ricreative e so- ciali;
h) regole di vita comunitaria, (es. attività sociali, rispetto delle esigenze culturali e religiose, svago, ecc.);
i) modalità utilizzo arredi e suppellettili personali;
j) costo della retta richiesta e le modalità di pagamento precisando le attività e i servizi erogati oltre alle eventuali prestazione aggiuntive offerte a pagamento;
k) diritto dei famigliari a costituirsi o avvalersi di organismi consultivi per la verifica dei parametri qualitativi dei servizi offerti e della condizione degli ospiti;
l) diritto degli ospiti della Casa a coltivare - pur nel rispetto delle norme basilari della vita di comunità - rapporti di relazione sia di tipo personale che associativa anche con soggetti esterni alla struttura ospitante;
m) protocollo per le emergenze sanitarie ed eventualmente gli orari di presenza in struttura del personale sanitario ove previsto;
n) modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, esprimendo in modo chiaro che in caso di aggravamento delle condizioni di non autosufficienza che comportano un livello non compatibile con l’assistenza erogabile da una Casa Famiglia, il gestore/responsabile della struttura dovrà informare con tempestività i familiari dell’ospite che dovranno, anche in collaborazione con i Servizi sociali territoriali, individuare per la persona una collocazione in struttura adeguata alle nuove necessità assistenziali e sanitarie;
o) diritto dell’utente di chiedere attestazione delle spese per l’assistenza personale utilizzabili in sede di dichiarazione dei redditi per la fruizione delle agevolazioni fiscali.
Una copia della Carta dei Servizi - identica a quella depositata in Comune - deve essere fornitaagliospiti/familiari almomentodell’ingresso instruttura.
6.4 - Ulteriori elementi qualitativi
Le Case Famiglia possono possedere altri elementi non essenziali per considerare adeguata la struttura migliorativi per la qualità della vita e dell’assistenza degli ospiti.
Tali elementi riguardano il comfort abitativo, la qualità e varietà di attività promosse per gli ospiti, i servizi aggiuntivi forniti, il grado di coinvolgimento della comunità, la partecipazione dei familiari, dell’associazionismo del volontariato, il livello di qualificazione e aggiornamento del personale, la qualità della documentazione presente.
L’elenco degli ulteriori elementi qualitativi è contenuto nell'allegato 1b in cui sono evidenziati gli elementi che sono riconosciuti come indispensabili per l’inserimento nella “lista di qualità” (classificati come “A”) e ulteriori elementi che sono individuati come qualificanti (classificati come “B”).
Gli ulteriori elementi qualitativi individuati valorizzano l’istituto della Responsabilità Sociale d’Impresa che consente di valutare la qualità del servizio offerto rilevando la presenza di comportamenti etici e responsabili sia nella dimensione intra-aziendale che in quella esterna.
Art. 7 - Adempimenti dell’Amministrazione comunale
7.1 - Acquisizione delle Segnalazioni certificate di inizio attività
L’Amministrazione Comunale, attraverso gli Uffici preposti a ricevere la Segnalazione certificata d’inizio attività corredata dalla documentazione richiesta, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, provvede secondo la normativa vigente a fornire l’informazione ai soggetti competenti, come indicato all'art. 7.3.
Presso il preposto Ufficio Comunale è tenuto un apposito elenco delle Case Famiglia con riportato la denominazione della struttura, l’indirizzo, il nominativo del legale rappresentante e del coordinatore della struttura, nonché il protocollo di presentazione della comunicazione d’inizio attività.
L’elenco è aggiornato periodicamente con le nuove comunicazioni d’inizio attività o sospensioni/cessazioni e viene pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale.
7.2 - Attestazione requisiti di moralità del soggetto gestore
I gestori della Casa Famiglia devono, ai sensi dell’art 19 della L. 241/90 e s.m.i., a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, allegare anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa eventuali condanne penali o carichi pendenti sia carico del gestore che degli operatori.
In linea con la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 il soggetto che intende proporsi per la gestione dei servizi sociali, dovendo offrire “serie garanzie di moralità professionale, anche per gli affidamenti in deroga al Codice dei Contratti”, non può avviare l'attività qualora, con sentenza passata in giudicato:
a. sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
b. abbia riportato una condanna per delitto non colposo con sentenza passata in giudicato, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c. abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo V, VI, IX, XI, XII, XIII del codice penale;
x. xxx sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Il Comune provvede a richiedere direttamente alla Prefettura la “certificazione antimafia” circailsoggettogestorechecomunical’avvio di attività della CasaFamiglia.
7.3 - Trasmissione Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) a DSP Ausl e altri soggetti
In relazione ai nuovi assetti organizzativi previsti per l’aggiornamento dei sistemi informativi regionali, il Comune trasmette le SCIA pervenute al Dipartimento di Sanità Pubblicadell’AuslealDistrettocompetente territorialmente.
Il Comune comunica anche i provvedimenti eventualmente adottati di sospensione e di divieto di prosecuzione dell’attività delle Case Famiglia, a seguito dei mancati adeguamenti nonostante diffida a provvedere e/o riscontro di gravi carenze.
Il Comune provvede a trasmettere le SCIA (e/o a fornire accesso al proprio elenco comunale aggiornato) anche al NAS Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’arma dei Carabinieri competente territorialmente e al Servizio Ispezione del Lavoro - Direzione Territoriale del Lavoro.
L'Amministrazione comunale fornisce, secondo i criteri che saranno successivamente definiti, tutte le informazioni necessarie a garantire l'aggiornamento di un registro, su piattaforma web, delle Case Famiglie, da offrire a tutti i soggetti interessati.
7.4 - Funzione Orientamento dei cittadini – “Lista Case famiglie di Qualità”
Le Case Famiglia che intendono essere riconosciute dal Comune come servizio di qualità a cui orientare i cittadini che si rivolgono al Servizio Sociale Territoriale, devono dimostrare di possedere gli elementi minimi strutturali, organizzativi e di personale (di cui all'Allegato 1a) e ulteriori elementi riferiti alla qualità del servizio offerto (Allegato 1b).
Il Servizio Sociale Territoriale può orientare i cittadini che cercano risposte residenziali per anziani o altri soggetti fragili verso l’utilizzo delle Case Famiglia che aderiscono al percorso di qualificazione.
Per esercitare l’attività di orientamento, saranno predisposti specifici strumenti da mettere a disposizione del servizio sociale.
In particolare, sarà predisposto uno specifico elenco delle strutture che aderiscono volontariamente all’iniziativa di valorizzazione delle Case Famiglia di qualità finalizzata a
garantire maggiore trasparenza e a favorire l’apertura alla comunità e ai servizi territoriali. Dette Case Famiglia si renderanno disponibili anche a più frequenti verifiche da parte dei competenti servizi locali.
Nell’ambito delle funzioni di promozione e verifica delle “Case Famiglia di Qualità” si provvede a valorizzare l’apporto dei rappresentanti della qualità a favore dei cittadini e nella fattispecie dei Comitati Consultivi Misti (CCM).
Presso il Comune è tenuta copia degli elenchi comunali delle Case Famiglia che hanno trasmesso al Comune la segnalazione certificata di inizio attività.
Analogamente, è predisposto l’elenco delle “Case Famiglia che attestano maggiori elementi qualitativi”. L’elenco delle Case Famiglia della “lista qualità” contiene il dettaglio delle diverse caratteristiche della Casa Famiglia e delle diverse attività e opportunità che garantiscono ai propri ospiti.
Il Comune provvede all’aggiornamento degli elenchi in parola e li rende accessibili per la consultazione via web.
Art. 8 - Adempimenti del gestore
8.1 – Segnalazione certificata di inizio attività
Il gestore deve avviare l’attività con Segnalazione certificata di attività, contenente tutte le informazioni previste dal punto 9.1 della DGR 564/00 e ss.mm.ii. (Mod. DEN 1):
- denominazione e indirizzo esatto della sede in cui si svolge l’attività;
- denominazione, natura giuridica e indirizzo del soggetto gestore;
- numero massimo (entro le sei unità) di utenti che possono essere ospitati nella sede;
- numero e caratteristiche dell’utenza presente (esempio: anziani, disabili, ecc.);
- numero e qualifiche del personale che vi opera;
- modalità di accoglienza dell’utenza (convenzione con enti pubblici, rapporto diretto con gli utenti, ecc.);
- retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari e l’eventuale partecipazione alla spesa di soggetti pubblici.
Il gestore dell’attività non può iniziare l’attività prima della data di presentazione della SCIA al Comune competente.
Il legale rappresentante del soggetto gestore deve inoltre presentare al Comune la richiesta di apertura di “Convivenza Anagrafica” secondo apposita modulistica comunale.
Alla SCIA e alla scheda di autocertificazione deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
- CartadeiServizidellaCasaFamiglia per anziani e/o disabili;
- Planimetria in copia dell’alloggio con destinazione d’uso dei locali e l’indivi- duazione dei posti letto a disposizione degli ospiti;
- Copiadelmodellodicartellapersonale in uso nella struttura;
- Schedatecnica diautocertificazione deirequisitiminimistrutturalieorganizzativi;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) da parte del Soggetto gestore e da parte di ciascun operatore in servizio presso la struttura di non aver riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a procedimenti penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
8.2 - Comunicazione al Comune delle variazioni intervenute
Il Gestore deve comunicare al Comune:
- ogni modifica inerente la composizione della convivenza anagrafica;
- l’eventuale modifica del Responsabile/Coordinatore della struttura;
- la variazione del Legale rappresentante e/o della ragione sociale e/o della sede legale;
- la cessazione dell’attività;
- altre variazioni dei dati inseriti nella scheda tecnica depositata in Comune.
8.3 - Documentazione disponibile per i controlli
Il Gestore deve avere la documentazione inerente:
- Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico (DICO), mentre per impianti elettrici precedenti il 1990 la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) a firma di un tecnico abilitato;
- Dichiarazione di Conformità dell’impianto termico (DICO), mentre per impianti termici precedenti il 1990 la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) a firma di un tecnico abilitato (DM 37/2008);
- effettuazione delle verifiche periodiche dell’impianto termico (se previste);
- effettuazione delle verifiche periodiche ascensori e/o se richieste dell’elevatore e/o servoscala;
- turni settimanali/mensili del personale e attestati, titoli e/o curricula degli operatori impiegati nella struttura e tipologia contrattuale attivata;
- registro degli ospiti;
- piano della manutenzione dell’impianto idro-sanitario anche ai fini della gestione del rischio legionellosi e registro degli interventi;
- verifiche periodiche degli impianti di messa a terra (se presente lavoro subordinato);
- attestazione degli adempimenti inerenti la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n°81/2008 e decreti applicativi ed attuativi (qualora applicabili);
- piano di autocontrollo in materia di igiene degli alimenti redatto in forma semplificata ai sensi della DGR n°1868/2009;
- rispetto, per personale impiegato, delle norme contrattuali del settore, assicurative e previdenziali vigenti nonché l’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro;
- cartella personale, completa di PAI qualora presente;
- menù dell’ultimo mese.
8.4 - Adempimenti informativi e di aggiornamento per la “Lista di Qualità”
Le Case Famiglia che aderiscono al percorso “maggiore qualità”, dovranno attestare gli ulteriori requisiti qualitativi che garantiscono e rendersi disponibili a verifiche specifiche a cura dei competenti servizi locali, nonché impegnarsi a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire, in modo da garantire l’aggiornamento delle informazioni accessibili ai cittadini.
Art. 9 - Controllo, vigilanza e sanzioni
La vigilanza si esercita, ai sensi dell’art.36 della lr 2/2003 e smi, mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici sulle strutture, anche a seguito di eventuali segnalazioni.
I controlli possono essere attivati su segnalazioni da parte dei professionisti sanitari che intervengono nella gestione dell’utente, dei familiari e dei visitatori e a seguito di reclami e segnalazioni inviati al Comune relativamente ai servizi erogati dalle strutture in argomento.
Il Comune, per l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo realizzata con cadenza periodica in relazione ai criteri di valutazione qualitativa o in base a segnalazioni, comunque non superiori a 24 mesi, si avvalgono del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl competente presso cui opera la Commissione di esperti con funzione tecnico consultiva per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie e socio- assistenziali istituita presso il Dipartimento di Sanità Pubblica delle Ausl competenti (punto
6.2 DGR 564/00 e ss.mm.ii.).
Il Comune possono avvalersi anche degli altri organi deputati alle funzioni di vigilanza e controllo, ciascuno per le proprie competenze.
Nell’ambito delle funzioni di controllo è opportuno valorizzare l’apporto informativo dei rappresentanti della qualità a favore dei cittadini e nella fattispecie dei Comitati Consultivi Misti (CCM).
Un Comitato di Garanzia, istituito nell’ambito del Comitato di Distretto, composto da rappresentanti dell'istituzione, dei familiari e delle Associazioni rappresentative della comunità territoriale può assumere anche funzioni di supporto alla rete delle offerte di servizi.
Le Case Famiglie sono soggette a vigilanza anche senza preavviso e senza limiti di orario.
Al termine della seduta ispettiva, viene rilasciato un verbale sottoscritto dagli ispettori e dal responsabile della struttura. L’esito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche e controlli viene tempestivamente comunicato al Comune.
La valutazione deve riguardare i seguenti aspetti:
• verifica delle informazioni previste nella Comunicazione di inizio attività di cui al punto 9.1 della DGR 564/2000;
• verifica delle condizioni organizzative, assistenziali e di personale;
• verifica dei requisiti strutturali, impiantistici e igienico sanitari;
• verifica delle condizioni degli ospiti.
La valutazione avviene, di norma, sulla base della Check-list (Allegato 2) messa a punto dagli esperti dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL dell’Xxxxxx-Romagna al fine di conseguire una maggiore uniformità nei controlli.
Per maggiore trasparenza e chiarezza nei confronti del gestore nei verbali di ispezioni, a fianco di ogni presunta violazione, va evidenziata la norma di riferimento.
Qualora venga accertata l’assenza di uno o più requisiti di cui alla normativa vigente o il superamento del numero di ospiti consentito, il Comune diffida il legale rappresentante a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell’atto di diffida. Entro il medesimo termine, il legale rappresentante deve dare formale riscontro in merito all’adeguamento; tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con apposito motivato atto, una sola volta.
L’accertamento di comprovate gravi carenze, che possono pregiudicare la sicurezza degli ospiti, comporta la sospensione dell’attività, che viene disposta anche in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nell’atto di diffida entro il termine stabilito. Con il provvedimento di sospensione dell’attività, il Comune indica gli adempimenti da porre in essere per permettere la ripresa. L’attività può essere nuovamente esercitata soltanto previo accertamento del possesso dei requisiti.
Durante la sospensione dell’attività o in caso di cessazione della stessa disposta dal Comune, i servizi comunali, in collaborazione con l’Ausl, supportano i familiari nell’individuazione di soluzioni alternative.
Nel caso in cui, in sede di vigilanza e controllo, sorgano dubbi rispetto alla compatibilità dello stato di salute dell’ospite con le prestazioni programmabili dalle Case Famiglia, si provvede ad acquisire apposito parere dall’UVG/UVM dell’Ausl previa attivazione a cura dell’assistente sociale responsabile del caso (ex LR 5/94) del Comune di residenza dell'utente, precedente all'ingresso in Casa Famiglia, che rimane competente ai sensi dell'art. 4, comma 4 della LR 2/2003.
In caso di violazione delle norme nazionali e regionali di settore, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 39, commi 2 e 5, della LR n. 2 del 2003 e smi nei modi e nelle forme di cui alla L.689/81
Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non disciplinate da norme nazionali e regionali di settore, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75 ad un massimo di euro 500, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 689/1981.
Restano salve le ulteriori competenze del Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di cui al D.Lgs. 267/ 2000.
Art. 10 - Fase transitoria
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento i gestori delle Case devono conformare l’attività esercitata a tutti i requisiti ivi previsti, compresa la presentazione all’Amministrazione Comunale della documentazione richiesta all'art. 8.
Qualora si rendano necessari interventi strutturali particolarmente complessi, il termine per l’adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente regolamento è di 12 mesi, con l’obbligo a carico del gestore di darne comunicazione all’Amministrazione Comunale.
Art. 11 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
Allegato 1a - Requisiti inderogabili
Caratteristiche | |
Requisiti previsti dalla DGR 564/2000 e ss.mm.ii. | La struttura ha comunicato l’avvio di attività al Comune competente. |
La comunicazione di avvio attività contiene tutte le informazioni previste. | |
Contesto | La struttura è ubicata in luogo preferibilmente abitato e facilmente raggiungibi- le, anche con l’uso di mezzi pubblici, ed accessibili ai mezzi di soccorso. |
Aspetti strutturali | La struttura è in possesso del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità. |
La struttura è dotata di certificazione di conformità gli impianti elettrici, idrici, termici e di cottura ai sensi della normativa di riferimento, compresa la cappa di aspirazione collegata alla canna di esalazione a tetto o in alternativa per gli im- pianti pre-esistenti, dichiarazione di rispondenza sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008. | |
La manutenzione, la verifica e il controllo degli impianti e degli apparecchi è effettuata entro la data di scadenza da tecnico abilitato. | |
L’impianto elettrico garantisce autonoma fruizione da parte degli ospiti, adegua- ta illuminazione degli ambienti e luci di emergenza. | |
Le porte sono di ampiezza tale da permettere il passaggio di eventuali ausili uti- lizzati per favorire l’autonomia degli ospiti. | |
Le camere da letto hanno una superficie minima di mq. 9 in caso di stanza sin- gola e mq. 14 per camera doppia e comunque sono di dimensioni adeguate, tali da garantire possibilità di movimento e, se in carrozzina, adeguate alle movi- mentazioni. I letti sono possibilmente di altezza variabile per facilitare salita e discesa. | |
Le camere da letto posso accogliere fino ad un massimo di due persone e gli spazi sono organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la perso- nalizzazione, la fruibilità, la riservatezza nonché il rispetto delle differenze di genere. | |
Sono previsti campanelli di chiamata o altri dispositivi, preferibilmente in vici- nanza dei letti e dei sanitari per l’attivazione del personale in caso di emergen- za. | |
Sono presenti spazi comuni per il consumo dei pasti e per favorire la socializza- zione, fruibili e confortevoli: locale soggiorno che consente la realizzazione di attività diversificate in relazione alle capacità e agli interessi degli ospiti, una zona pranzo, una zona cucina. | |
E’ presente almeno 1 servizio igienico ogni 4 posti; 2 bagni per più di 4 ospiti , di cui almeno uno attrezzato per la fruizione di persone con mobilità ridotta (doccia a pavimento, spazi di manovra adeguati, rialzi per sanitari, maniglioni di appoggio vicino a wc e doccia, pavimento del locale e tappetini per la doccia antiscivolo, e tutti gli eventuali ausili necessari per agevolarne la fruizione); è previsto un sistema di chiusura della porta che non provoca impossibilità di ac- cesso agli operatori. | |
Sono garantite adeguate condizioni di benessere microclimatico mediante il controllo della temperatura, dell’umidità e del ricambio dell’aria. | |
E’ presente un’armadiatura idonea alla conservazione dei farmaci e delle cartel- le degli ospiti. | |
Nelle case famiglia collocate a un piano superiore al piano terreno, è presente un ascensore interno a norma o altro idoneo sistema per garantire agevole ac- cesso ai suddetti ospiti (da garantire se sono ospitate persone con limitazioni motorie) | |
La struttura tende all’adattamento dell’ambiente domestico riducendo, se pre- senti, la barriere architettoniche sia all’interno che all’esterno e tiene presenti eventuali limitazioni in fase di accoglienza. |
Arredamento | L’arredamento della struttura nelle sue parti comuni e l’arredo delle camere de- gli ospiti sono decorosi, puliti e con capienza sufficiente. |
E’ consentito personalizzare le camere con oggetti e/o piccoli arredi personali (nel rispetto delle norme antincendio). | |
Sicurezza | La struttura ha effettuato la valutazione dei rischi e adottato delle misure neces - sarie ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., compresi gli aspetti formativi. |
Monitoraggio / presidio (almeno una delle tre) | La struttura è presidiata h 24 da personale addetto. |
Il presidio notturno e nei momenti della giornata dedicati ad attività che non ri- chiedono operatori professionali, è garantito nella forma della pronta disponibi- lità/ intervento tempestivo di operatori in caso di emergenza. | |
Il presidio notturno e nei momenti della giornata dedicati ad attività che non ri- chiedono operatori professionali, è garantito da familiare / collaboratore che vive / dorme nella stessa casa. | |
Personale | E’ individuato il coordinatore responsabile della struttura che garantisce dispo- nibilità e reperibilità per intervenire prontamente in caso di situazioni problema- tiche. |
La struttura ha personale addetto all’assistenza qualificato e/o con esperienza. (vedi punto 4.2). | |
RCT | La struttura ha una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. |
Attività | La struttura definisce le modalità di programmazione e condivisione attività con gli ospiti e con la partecipazione dei familiari. |
Igiene personale | La struttura si occupa di fornire sostegno nel mantenimento delle funzionalità residue relative alle attività di igiene personale, vestizione e svestizione e/o, se necessario, dell'igiene quotidiana completa dell'ospite, di un bagno minimo set- timanale e di un cambio di vestiario settimanale e/o al bisogno. |
Assunzione dei pasti | In caso di difficoltà nell'autonomia, viene assicurato dalla struttura un supporto nel momento del pasto. |
Vitto | La struttura assicura vitto di qualità e quantità soddisfacenti. |
È prevista la possibilità di diete personalizzate agli ospiti con particolari prescri- zioni. | |
La struttura garantisce la corretta conservazione degli alimenti e protezione da qualsiasi forma di contaminazione. | |
Aiuto nelle attività strumentali | La struttura è in grado di garantire aiuto nelle attività strumentali nelle quali la persona non è autonoma (accompagnamento e commissioni, pratiche ammini- strative, supporto per trasporti esterni, ecc.) |
Emergenze | La struttura ha un piano/procedura, con individuazione del responsabile e l’indi- cazione delle azioni degli operatori in caso di emergenza sia tecnologica, am- bientale correlata ad eventi naturali (terremoti, alluvioni, incendi, ecc.), sia di tipo assistenziale. |
Farmaci | La struttura garantisce, qualora necessario, la definizione di una procedura ri- guardante le modalità di custodia e conservazione dei farmaci, incluso eventual- mente l’utilizzo di contenitori chiusi a chiave. |
Assistenza | La struttura garantisce la collaborazione con il Servizio sociale territoriale del Comune e/o con i competenti Servizi sanitari dell’AUSL per l’eventuale attiva- zione di interventi/servizi in relazione alle specifiche esigenze dei singoli ospiti, ed in coerenza con quanto previsto dal “Piano di assistenza individualizzato – PAI” (qualora presente). |
Biancheria piana | La struttura si occupa dell'ordinaria manutenzione e il lavaggio della biancheria piana da letto, da bagno e da tavola. |
Abbigliamento | La struttura promuove la cura dell’abbigliamento personale degli ospiti (guar- daroba, etc). |
Registro degli ospiti | La struttura ha un registro degli ospiti aggiornato. |
Cartella ospite | La struttura garantisce la predisposizione e tenuta di cartella per ciascun ospite, aggiornata in base alle condizioni fisiche e psicologiche, le terapie in corso pre- scritte dal medico curante, gli orari e le modalità di assunzione dei farmaci, nonché tutta la documentazione utile per la cura e l’assistenza dell’ospite. La |
cartella è a disposizione del personale e conservata con modalità atte a tutelare la privacy; la cartella contiene il progetto individualizzato. | |
Segretariato Sociale | La struttura cura, in collaborazione con gli Assistenti Sociali del Comune/Quar- tiere, l'espletamento delle pratiche amministrative per gli ospiti anche al fine di garantire all’ospite la possibilità di fruire di servizi e interventi sociali e socio- sanitari. |
Allegato 1b - Elementi qualitativi ulteriori
Ambiti | Caratteristiche Specifiche | Elementi Qualificanti | |
Indispensabili “A” | Ulteriori “B” | ||
Apertura | Comunicazione di avvio attività anti- cipata rispetto all’apertura e disponi- bilità verifica preliminare (per le nuo- ve strutture). | B | |
Fruibilità am- bienti esterni ed interni | Gli ambienti interni ed esterni sono privi di barriere architettoniche o sono provvisti di attrezzature atte a garanti- re la mobilità degli ospiti per garantir- ne l'autosufficienza. | A | |
Spazio verde | Presenza di spazio verde esterno ac- cessibile e fruibile, attrezzato e utiliz- zabile per attività occupazionali (es. orto, ecc.) | B | |
Rinfrescamento | La struttura è dotata di sistemi di con- trollo della temperatura, dell’umidità e del ricambio d’aria, consentendo re- golazione differenziata dei parametri per area (es. zona giorno e zona notte e singole camere) in relazione alle di- verse zone geo climatiche. | B | |
Camere | Gli ospiti sono alloggiati in camere singole o a due letti, con bagno in ca- mera. | B | |
Servizi Igienici | I bagni sono di ampie dimensioni e adattati con ausili (x.xx. Il piatto doc- cia raso terra, è possibile accedere con una carrozzina o sedia comoda, sono presenti maniglioni di sostegno). | A | |
Servizi aggiunti- vi (Lavanderia, cure estetiche) | la struttura garantisce, su richiesta de- gli ospiti: - ordinaria manutenzione e lavaggio della biancheria personale e del ve- stiario lavabile ad acqua; - messa a disposizione di cure esteti- che quali parrucchiere/barbiere, mani- cure e pedicure favorendo l’accesso alla sede dei relativi esercizi. | B | |
Risparmio Ener- getico | La struttura adotta comportamenti atti alla riduzione dei rifiuti, al risparmio energetico e utilizza, laddove possibi- le, prodotti biocompatibili. | B | |
Alimentazione | La struttura espone il menù settimana- le. I menù sono composti da piatti non ripetitivi, che recepiscano le abitudini alimentari prevalenti degli ospiti e ga- rantendo un equilibrato apporto calo- rico-proteico-vitaminico e consentendo un'ampia scelta da par- te degli ospiti, sia in regime normale che in regime | A | |
Miglioramento | La struttura assicura: - la rilevazione e valutazione dei re- | A |
clami e delle proposte di migliora- mento; - la rilevazione della soddisfazione di utenti, familiari e operatori; - la condivisione e discussione dei ri- sultati finalizzata al miglioramento. | |||
Rapporti con il volontariato | La struttura ha rapporti strutturati con associazioni del territorio e/o singoli volontari in modo continuativo e pro- grammato. | A | |
Personale | La struttura dispone prevalentemente di personale con qualifica di OSS, OTA, AdB, educatore professionale sociosanitario o socio educativo. | B | |
Formazione e aggiornamento | Il gestore assicura che il personale im- piegato abbia un'adeguata formazione sui seguenti temi: a) Conservazione, manipolazione e cottura degli alimenti; b) Tenuta e conservazione dei farma- ci; c) Normativa in materia di igiene sanitaria; d) Mantenimento delle autonomie nel- le persone anziane e/o con disabilità; e) conoscenze di base delle tecniche di immediata gestione della emergenza sanitaria; f) conoscenze di base in materia di socializzazione e animazione; g) conoscenza di base in materia di comunicazione. Il gestore favorisce la partecipazione del personale alle iniziative formative organizzate da Comune e Azienda USL all'interno del distretto sociosani- tario. | A | |
Il gestore promuove periodicamente la valutazione dello stress psico-fisico del personale e adotta strategie per la pre- venzione del burnout. | |||
Partecipazione e relazione con il territorio | La struttura organizza in modo struttu- rato: - attività di animazione e so- cializzazione, aggregative, occupazionali, di stimolazio- ne, volte a favorire autonomia e integrazione, nonché a rafforzare il legame tra la persona e il contesto sociale in cui vive; - attività motorie per i singoli e/o di gruppo effettuate con continuità; - gite e uscite con cadenza pe- riodica e con sistematicità. | B | |
Parenti e amici | Non ci sono limitazioni agli orari di visita da parte di parenti e amici | A |
(struttura sempre aperta) | |||
Documentazione | E’ previsto un diario di struttura in cui sono annotate le attività effettuate ogni giorno e gli eventi accaduti | B | |
Presidio Sanita- rio | La struttura garantisce il supporto e l’accompagnamento durante tutto il percorso di cura degli ospiti in costan- te rapporto con il medico curante. (an- che ai fini della prevenzione sanitaria e il sostegno all’adesione degli ospiti ai programmi vaccinali, di screening e alle visite specialistiche di controllo). | A |