CONTRATTO PER
m_amte.MiTE.DISS REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000039.16-09-2022
REP. N. 226
CONTRATTO PER
APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA AVANZATO ED INTEGRATO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE- PNRR - M2C4_1.1 – ID 1881 - Lotto 6
CIG 9241912B0A CUP F53E22000230006
Firmato digitalmente da XXXXX XX XXXXXXX
C=IT
O=Ministero della Transizione Ecologica
TRA
Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), con sede legale in Roma, Via X. Xxxxxxx n. 44 (00147), codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dall’Ing. Xxxxx X’Xxxxxx, in qualità di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del MiTE, giusta i poteri conferitigli da D.P.R. 18 ottobre 2021 in data 8 ottobre 2021 ed elettivamente domiciliata ai fini del presente Contratto in Roma, Xxx X. Xxxxxxx x. 00, xxx. 00000 (xx seguito per brevità anche “Amministrazione Contraente”)
E
- Telecom Italia S.p.A., sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx x. 0 (20123), capitale sociale Euro 00.000.000.000,10 =, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA 1580695, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Corso d’Italia 41 (00198), in persona del procuratore della società e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Intersistemi Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Dei Galla e Sidama n. 23 (00199), capitale sociale Euro 1.330.000,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 641717, P. IVA 01937781001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Dei Galla e Sidama n. 23 (00199), e la mandante I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A., con sede legale in Roma, Via Coponia n. 8 (00131), capitale sociale Euro 1.000.000,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 391679, P. IVA 00976081000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Coponia n. 8 (00131), e la mandante SCS Azioninnova S.p.A., con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Toscana 19 A (40069), capitale sociale Euro 3.501.650,10 =, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 04111290377, P. IVA 01863350359, domiciliata ai fini del presente atto in Zola Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx 00 A (40069), e la mandante Nike Web Consulting S.r.l., con sede legale in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxxx n. 12 (00185), capitale sociale Euro 100.000,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1000389, P. IVA 06932771006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxxx n. 12 (00185), e la mandante Telesio Sistemi S.r.l., con sede legale in con sede legale in Zumpano (CS), Via Beato Xxxxxxxxx Xxxxxx n. 73 (87040), capitale sociale Euro 10.000,00
=, iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di Cosenza al n. REA 181326, P. IVA 02669620789, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Xxxxxx xx Xxxxxxxx repertorio
n. 12381 raccolta n. 6000, integrato con l’atto di variazione della composizione del
Raggruppamento trasmesso in conformità agli atti di gara; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
di seguito, congiuntamente, le “Parti”
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTO l’articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene “Istruzioni Tecniche per la
selezione dei progetti PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”
VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;
ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e
nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
CONSIDERATI gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
ATTESO l’obbligo di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
ATTESI gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 da assolvere indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea.
PREMESSO CHE
1) Consip ha espletato una procedura ad evidenza pubblica, suddivisa in sette lotti, al fine di selezionare le imprese che abbiano le necessarie qualificazioni per operare come fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro per la prestazione di servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni - ID 1881;
2) essendo risultato aggiudicatario di detta procedura di gara, nell’ambito del Lotto 6, il Fornitore, in data 10 Giugno 2020, ha sottoscritto l’Accordo Quadro per la prestazione di servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni e, per l’effetto, si è impegnato ad eseguire quanto stabilito nell’Accordo Quadro relativo al Lotto 6, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi Appalti;
3) il Fornitore è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto dall’Amministrazione Contraente per l’affidamento, nell’ambito del citato Accordo Quadro, Lotto 6, del presente Appalto Specifico;
4) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri e il Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi la Richiesta di Offerta e il Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l’oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
5) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese la cauzione di cui al successivo art. 15 “Cauzione” e la polizza assicurativa di cui al successivo art. 25, che, anche se non materialmente allegate, ne formano parte integrante e sostanziale;
6) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;
7) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
8) successivamente alla stipula da parte dell’Amministrazione Contraente, l’Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; l’Amministrazione Contraente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
9) il numero di repertorio del Contratto è il seguente: REP. 226;
10) le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero;
11) conformemente a quanto comunicato dal Fornitore in sede di presentazione dell’offerta in
merito alla VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL RTI, resta in particolare inteso che Telecom Italia S.p.A. si occuperà della sola gestione amministrativa del Contratto. Il ruolo di coordinamento operativo durante le fasi operative di tutto l’appalto, fino alla completa conclusione di tutti i servizi con esso connesso, verrà assunto dalla società Intersistemi Italia S.p.A., che provvederà pertanto alla sottoscrizione di tutta la documentazione relativa alla fase operativa dell’appalto (quali ad esempio: stato avanzamento lavori, reportistica, documenti operativi).
Telecom Italia S.p.A. non avrà quindi accesso alcuno alla documentazione di progetto prodotta, né alle verifiche con il cliente e, in nessun modo, avrà informazioni né accesso agli elaborati e informazioni concernenti le lavorazioni dell’appalto.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:
a) Accordo Quadro: il contratto relativo al Lotto 6, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso, in data 10 giugno 2020, da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche, da una parte, e le imprese aggiudicatarie, tra cui anche il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Capitolato d’Oneri: il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
c) Capitolato Tecnico AQ: il documento allegato “A” all’Accordo Quadro, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l’ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi acquisibili tramite l’Accordo Quadro;
d) Capitolato Tecnico AS: il documento allegato alla Richiesta di Offerta, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce in dettaglio l’ambito e le caratteristiche tecnico- funzionali dei servizi oggetto del presente Contratto;
e) Contratto: il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, stipulato dall’Amministrazione Contraente e dal Fornitore nell’ambito e sotto la vigenza dell’Accordo Quadro, nel rispetto dei criteri, dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Accordo;
f) Offerta AQ: l’offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro;
g) Offerta AS: l’offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di confronto
competitivo per l’aggiudicazione del Contratto;
h) Richiesta di Offerta: l’atto di avvio della procedura di confronto competitivo preordinata all’aggiudicazione del presente Appalto Specifico inviata dall’Amministrazione Contraente alle imprese aggiudicatarie dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto così come l’Allegato 1 (Offerta tecnica AS), Allegato 2 (Offerta economica AS), Allegato 3 (Capitolato Tecnico AS), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nell’Accordo Quadro e nel presente Contratto:
a) <ove applicabile: dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
b) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione>;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dai Codici Etici di Consip S.p.A consultabile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx e
dell’Amministrazione Contraente consultabile sul sito internet del MiTE;
e) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
f) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
g) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 nella formulazione vigente alla data di pubblicazione dell’Accordo Quadro per la fornitura di servizi applicativi per le PPAA ID 1881 eccezion fatta per quanto attiene alla rimozione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14 dell’art. 105 in tema di subappalto, che a seguito – rispettivamente – delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C- 402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione;
h) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
i) dalla normativa inerente il Codice dell’Amministrazione Digitale e l’Agenda Digitale
Europea.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dall’Amministrazione Contraente, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall’Amministrazione Contraente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la disciplina
dettata dall’Accordo Quadro.
In caso di contrasto tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto, i primi
prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
5. L’Amministrazione Contraente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 3 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. L’Amministrazione Contraente affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico AQ, nell’Offerta AQ, alle condizioni precisate nella Richiesta di Offerta, al Capitolato Tecnico AS nonché alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AS, nonché alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:
• Supporto Tecnico Specialistico (rif. Strumento di ausilio - Codice Servizio “SS” Id D).
Il Fornitore prende atto che per tutto quanto non previsto nel Capitolato AS, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato AQ per le parti di pertinenza.
2. Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto nella disciplina dell’Accordo Quadro.
3. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall’offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell’Offerta AS e dettagliati in uno specifico Piano di Lavoro che sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione Contraente.
4. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione Contraente. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta AQ nonché nell’Offerta AS, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente all’Amministrazione Contraente, o a terzi da essa designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell’Amministrazione Contraente, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”.
6. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano migliorati dall’Offerta AQ nonché dall’Offerta AS, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta. Gli eventuali indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e nella Richiesta
di Offerta e il Fornitore sarà tenuto al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena
l’applicazione delle penali.
7. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico AS, comprensivo delle relative Appendici.
8. Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico AS.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che l’Amministrazione Contraente attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS.
10. Il Fornitore prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico AS e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
11. A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell’Amministrazione Contraente o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico AS.
12. È designata quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016,
la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx. È designato quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 102 del
D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
ARTICOLO 4 – DURATA
1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 4 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività. L’avvio delle attività sarà comunicato, a mezzo PEC, dall’Amministrazione Contraente al Fornitore.
2. L’Amministrazione Contraente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione
del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Amministrazione Contraente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
ARTICOLO 5 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE
1. Fermo il pieno rispetto da parte del Fornitore delle previsioni contenute nell’Accordo Quadro sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. “Corrispettivo” comma 1 - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale e corretto espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nell’Offerta AQ, nella Richiesta d’Offerta, nel Contratto di AQ, nel Capitolato di AQ e di AS e nell’Offerta AS, nonché negli allegati ai suindicati atti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di
compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione Contraente.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Contraente, nonché a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
5. L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l’Amministrazione Contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione Contraente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione Contraente entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
8. Il Fornitore è tenuto ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
9. Il Fornitore è tenuto ad adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR, per quanto di pertinenza, volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee e con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
10. Nell’esecuzione del contratto è necessario rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea.
11. Il Fornitore è tenuto ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) n. 240/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.
12. Il Fornitore è tenuto ad adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.
13. Il Fornitore è tenuto a rispettare l’obbligo di indicazione del CUP e del codice identificativo di
gara (CIG) su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti al contratto.
14. Il Fornitore garantisce all’Amministrazione titolare dell’intervento una tempestiva diretta informazione sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo ove venuta a conoscenza che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, di doppio finanziamento, e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
15. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente.
16. Il Fornitore si obbliga alla conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046).
17. Ai sensi dell’art. 47 comma 3, D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all’Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 comma 1 d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all’Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47, D.L. n. 77/2021, l’impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.
18. Ai sensi dell’art. 47 comma 3bis, del DL 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all’Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 comma 1 d.lgs. n. 198/2006: una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
19. La documentazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all’Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.
20. Le relazioni di cui ai precedenti punti 17 e 18 verranno pubblicate sul profilo dell’Amministrazione contraente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice e dell’art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021, convertito in l. 108/2021. L’Amministrazione contraente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021.
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione Contraente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione Contraente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Amministrazione Contraente dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ARTICOLO 7 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati.
4. È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli
infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i
procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dando all’Amministrazione Contraente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la l’Amministrazione Contraente medesima da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce all’Amministrazione Contraente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall’Amministrazione Contraente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via PEC da parte dell’Amministrazione Contraente
<eventuale personalizzazione dell’Amministrazione>, o di quello diverso che dovesse essere
assegnato, pena l’applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all’Amministrazione Contraente. Il Responsabile unico delle attività contrattuali sarà l’interlocutore dell’Amministrazione Contraente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall’Amministrazione Contraente.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile unico delle attività contrattuali, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa e l’Amministrazione Contraente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell’Amministrazione Contraente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte dell’Amministrazione Contraente iii) inserite nell’organizzazione dell’Amministrazione Contraente.
8. L’Amministrazione Contraente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile unico delle attività contrattuali, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui l’Amministrazione Contraente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), l’Amministrazione Contraente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Amministrazione Contraente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Amministrazione Contraente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
11. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, l’Amministrazione Contraente pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L’Amministrazione Contraente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta dell’Amministrazione Contraente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l’Amministrazione Contraente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ARTICOLO 8 - PROPRIETÀ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE E GARANZIE DEI SERVIZI APPLICATIVI – REALIZZATIVI DI SOFTWARE
1. L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto. Restano inoltre di proprietà dell’Amministrazione gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall’Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell’Offerta Tecnica di AS.
2. L’Amministrazione può, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione Contraente tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione Contraente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione Contraente che ne potrà disporre liberamente.
5. L’impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, alle medesime condizioni, modalità e costi.
6. Per ogni obiettivo realizzativo di software (nell’ambito dei Servizi applicativi IT di cui al Capitolato Tecnico di AQ paragrafo 4.1) positivamente rilasciato, il Fornitore prende atto che dovrà provvedere all’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
7. Il Fornitore prende atto che, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia di quanto messo a disposizione o realizzato in ottemperanza degli obblighi assunti in offerta tecnica sia di AQ sia di AS, in particolare, relativamente a soluzioni, sistemi e strumenti messi a disposizione della fornitura, il Fornitore dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all’adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
8. L’Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l’esecuzione dell’attività sono esenti da
virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
9. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo,
intendendo l’Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il fornitore e le ditte fornitrici.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione Contraente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 26 “Risoluzione” del Contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione Contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
ARTICOLO 10 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. In questa ipotesi, l’Amministrazione Contraente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Amministrazione Contraente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Amministrazione Contraente.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 11 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE
1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all’Amministrazione Contraente l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’Amministrazione Contraente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dall’Amministrazione Contraente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell’ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l’Amministrazione Contraente restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti dell’Amministrazione Contraente alle verifiche che l’Amministrazione Contraente riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione Contraente di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
ARTICOLO 12 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI
1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione” la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico AS.
ARTICOLO 13 - AUMENTO - MODIFICHE E VARIANTI
1. L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D. Lgs.
n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
2. Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l’Amministrazione Contraente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall’Amministrazione Contraente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
4. L’Amministrazione Contraente, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà, in corso di esecuzione, di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione Contraente.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all’art. 106, D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 14 - PIANO DI QUALITÀ
1. Il Fornitore si obbliga a consegnare il Piano di Qualità nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico AS, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Piano di Qualità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione Contraente. In caso di mancata approvazione, l’Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso; quest’ultimo si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo all’Amministrazione Contraente, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”, e salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione Contraente di dichiarare risolto di diritto il Contratto. La mancata approvazione del Piano di Qualità entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari all’Amministrazione Contraente per le valutazioni di competenza, comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”.
3. Il Fornitore si obbliga ad aggiornare il Piano di Qualità su richiesta dell’Amministrazione Contraente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare all’Amministrazione Contraente, ove richiesto, gli aggiornamenti del Piano di Qualità così come riportato nel Capitolato Tecnico AQ.
ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva, costituita mediante polizza fidejussoria, rilasciata dalla COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA (Coface) ed avente n. 2358089 del 28/07/2022 per un importo di Euro 35.865,96= (trentacinquemilaottocentosessantacinque/96) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta.
2. La garanzia di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale nel rispetto delle regole stabilite dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e previsto nel parag. 4.2 della Richiesta d’offerta.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Contraente.
5. L’Amministrazione Contraente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma
incamerata.
6. L’Amministrazione Contraente ha diritto di valersi direttamente sulla garanzia anche per l’applicazione delle penali di cui all’art. “Penali” e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”; art. “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”; art. “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”; art. “Risoluzione”; art. “Recesso”, art. “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse”; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione Contraente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo l’Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO
1. Qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L’Impresa si impegna a depositare presso l’Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359
c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione Contraente revocherà l’autorizzazione.
Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile nei confronti dell’Amministrazione Contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, all’Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni della normativa vigente in materia di Trattamento dei Dati Personali.
7. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all’Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
8. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
11. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte dell’Amministrazione Contraente, è onere dell’Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le eccezioni ai limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che a seguito – rispettivamente- delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione.
ARTICOLO 17 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. L’Impresa si impegna a consegnare alla Committente il Piano di Lavoro Generale entro i tempi e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e relative appendici, pena l’applicazione delle sanzioni contrattuali previste.
2. L’Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l’applicazione delle sanzioni contrattuali previste.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l’Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di Lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l’applicazione delle sanzioni contrattuali previste.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all’Impresa i motivi del dissenso che l’Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, pena l’applicazione delle sanzioni contrattuali previste e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall’Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e per l’Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell’Impresa. L’Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il “Piano di Lavoro” in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attività.
6. Per le attività erogate secondo la metrica del giorno persona, le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall’Impresa in un “Rendiconto risorse” nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il “Rendiconto risorse” dovrà essere sottoposto all’approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
ARTICOLO 18 - RISORSE IMPIEGATE
1. Il Fornitore dovrà indicare, prima dell’inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, al quale l’Amministrazione Contraente, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Il Fornitore si impegna nei tempi e nelle modalità indicati nel Capitolato tecnico AS a consegnare i curricula dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte nel rispetto dei termini previsti nel Capitolato tecnico. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, ove l’Amministrazione Contraente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle
caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS e presteranno la loro attività conformemente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico di AS.
3. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l’autorizzazione all’Amministrazione Contraente comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine previsto nel Capitolato Tecnico di AS.
5. Ove l’Amministrazione Contraente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine previsto dal Capitolato Tecnico di AS a partire dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell’Amministrazione Contraente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro il termine previsto dal Capitolato Tecnico di AS a partire dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall’Amministrazione Contraente.
8. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell’Amministrazione Contraente, quest’ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo art. 22 “Penali”.
9. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione Contraente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati all’Accordo Quadro e al Contratto.
10. Il Fornitore si obbliga a fornire nel piano di lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS, con l’evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati.
11. Il Fornitore garantisce e manleva l’Amministrazione Contraente da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell’esecuzione delle attività ad essa affidate.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente, ferma restando l’applicazione degli indicatori di qualità previsti nell’apposita Appendice al Capitolato Tecnico di AS, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ARTICOLO 19 – IMPLEMENTAZIONE/ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
1. I servizi dovranno essere erogati secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico AS, o altrimenti concordate con l’Amministrazione Contraente nel Piano di Lavoro Generale, e avviati secondo la tempistica prevista, ed eventualmente concordata, nella fase di start – up, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. I servizi dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell’Amministrazione
Contraente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico dell’AS.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico AS.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico AS o, altrimenti, concordati con l’Amministrazione Contraente, equivale a mancata consegna.
ARTICOLO 20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. In corso di Contratto l’Amministrazione Contraente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei requisiti di AQ e di AS, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche, con riferimento al servizio di Supporto Tecnico Specialistico e relativamente alla verifica degli indicatori di qualità di cui all’Appendice 2 al Capitolato Tecnico AS, entro i termini previsti dal Capitolato Tecnico AS verranno avviate al termine dell’ultimo deliverable/artefatto del Piano e dell’ultimo periodo di rilevazione degli indicatori di qualità finalizzati alla misurazione della corretta e completa esecuzione dell’attività.
3. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall’Amministrazione Contraente. La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico AS, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC vigenti ratione temporis.
6. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo e le attività siano risultate conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro e dell’Appalto Specifico, in particolare di tutti i requisiti minimi del Capitolato Tecnico di AQ e di AS e delle offerte migliorative dell’aggiudicataria sia in AQ sia nell’offerta tecnica di AS; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità finale relativamente al singolo intervento progettuale di realizzazione/modifica software, la data del relativo verbale (comprensivo dei verbali di collaudo, di rilascio in esercizio, di difettosità residua in esercizio, ecc.) verrà considerata quale “Data di accettazione dell’intervento applicativo”, dal quale decorre la garanzia su eventuali malfunzionamenti e anomalie che dovranno essere rimossi senza oneri aggiuntivi.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente all’ultima milestone degli interventi progettuali e/o relativamente alla milestone temporale delle attività erogate in modalità continuativa, la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione”, relativamente alle attività verificate da parte dell’Amministrazione Contraente.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa la sanzione prevista dalla Committente in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. In assenza di previsioni specifiche, valgono gli indicatori di AQ.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui l’Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emessa la sanzione prevista in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. In ogni caso il Fornitore dovrà eliminare ogni malfunzionamento, ripristinare la funzionalità dei sistemi a proprie spese e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
12. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l’Amministrazione Contraente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
13. L’Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l’Amministrazione Contraente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, D. Lgs. n. 50/2016.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
17. Su richiesta dell'Impresa, l’Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.
ARTICOLO 21 - MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001
1. Fermo quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo Quadro, il Fornitore prende atto che l’Amministrazione Contraente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.
2. Il Fornitore si impegna a inviare tempestivamente all’Amministrazione Contraente la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all’art. “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione” del presente Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. Il Fornitore si impegna a permettere l’accesso, all’Amministrazione Contraente e/o all’organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della
configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre.
ARTICOLO 22 – PENALI
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione all’Amministrazione delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nell’Offerta tecnica di AQ e di AS, nei tempi indicati nel capitolato ed eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo Contratto di Fornitura.
2. Personale inadeguato: per ogni risorsa inadeguata, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “PFI – Personale inadeguato”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del relativo valore complessivo del Contratto di Fornitura.
3. Rispetto di una scadenza contrattuale: per ogni 5 (cinque) giorni lavorativi o frazione, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedenti il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
4. Eccesso di rilievi sulla fornitura: per ciascun rilievo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RLFN – Rilievi sulla fornitura”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura.
5. Mancato rispetto di una scadenza di obiettivo: per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSTO – Rispetto di una scadenza temporale di un obiettivo”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura.
6. Mancato rispetto di una scadenza del servizio di supporto tecnico specialistico: per ogni 3 (tre) giorni lavorativi o frazione di ritardo del Fornitore nella consegna di un prodotto o di un’attività, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “SPSS – Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un’attività del servizio Tecnico-Specialistici e/o di Supporto (Change Management, Demand Management, BPR, Supporto al ridisegno dei processi” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio di supporto specialistico come indicato nel Contratto di Fornitura.
7. Mancata Efficacia dell’attività di Supporto: nel caso di non raggiungimento delle metriche di scopo prefissate per l’attività di supporto e misurate dall’indicatore EFSS – Efficacia di un’attività del Servizio di Supporto (Change Management, Demand Management, BPR, Supporto al ridisegno dei processi) presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà la penale “Mancata Efficacia dell’attività di Supporto” pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualmente previsto l’intero Appalto Specifico, salvo l’applicazione del maggior danno.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore AS esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui rispetto a quanto previsto nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’Xxxxx, nella Richiesta di offerta e nei Contratti di fornitura. In tal caso l’Amministrazione applicherà al Fornitore AS le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’Xxxxx, nella Richiesta di offerta e nei Contratti di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione Contraente; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per conoscenza a Consip.
10. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione Contraente il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
11. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione Contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
12. L’Amministrazione Contraente potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente art. “Garanzia Definitiva” senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo.
13. L’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale previsione, nei Contratti di Fornitura, della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 23 - CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni/pesi di cui all’art. 12 “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a € 719.448,00 (settecentodiciannovemilaquattrocentoquarantotto/00), al netto di IVA.
2. Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, si applicheranno i seguenti criteri generali: modalità a corpo con riferimento alle modalità di erogazione definite nel CT di AS.
3. Le tariffe unitarie (corrispondenti alle voci di costo richieste) sono riportate nell’Offerta
Economica di AS allegata al presente Contratto.
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel
pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. le tariffe offerte sono accettate dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere
nazionale salvo quanto indicato nel Capitolato Tecnico di AS.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
ARTICOLO 24 – FATTURAZIONE
1. Ai fini del pagamento del servizio oggetto della fornitura, l’Impresa potrà emettere fattura, a seguito di formale richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente, sulla base delle seguenti modalità:
• Alla firma del contratto il 10% dell’importo aggiudicato;
• Alla consegna degli elaborati progettuali (deliverable previsto da contratto) il 70%;
• All’esito positivo delle verifiche di conformità del MiTE sugli elaborati prodotti il saldo del
20%.
Si precisa che i corrispettivi maturati prima del saldo finale sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente comma. Si precisa che, in caso di interruzione dell’intervento progettuale autorizzato per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva.
2. Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a
quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico di AS.
3. L’Amministrazione Contraente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione Contraente procederà ad acquisire, anche per l’eventuale subappaltatore e per gli eventuali cottimisti, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione Contraente, non produrrà alcun interesse.
5. L’Amministrazione Contraente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l’Agenzia delle Entrate
- Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione Contraente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Ciascuna fattura corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere
inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004
n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola
Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
7. Le fatture dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio REP. 226, nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. Le fatture dovranno contenere altresì la nota di verifica conformità con esito positivo, il riferimento all’Accordo Quadro del Lotto, al singolo Contratto di fornitura, ai servizi (obiettivi, fase, tipologia, attività, periodicità) cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall’Amministrazione sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall’Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. In caso di RTI con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
9. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le eventuale/i Impresa/e subappaltatrice/i unitamente all’importo, al netto dell’IVA.
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs 231/2002 e smi.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione Contraente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 indicato a Consip S.p.A. La dichiarazione sul conto corrente dedicato, resa a Consip S.p.A., contiene altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione Contraente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. Pertanto, in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione Contraente.
14. Le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara (relativa all’AQ) risultanti nell’atto costitutivo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
15. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. “Subappalto” del presente Contratto.
16. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
17. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, dall’Amministrazione.
18. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge
n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto dal presente Contratto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
19. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R.
n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del
2014 e le relative disposizioni di attuazione.
ARTICOLO 25 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione Contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o
per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al precedente art. “Garanzia Definitiva” e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE
1. In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione al Fornitore.
2. L’Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi
dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei
seguenti casi:
a) qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca la prestazione di servizi, che non rispettino le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché le caratteristiche o i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico di AQ (per es. si veda anche il par. 7.1) e/o di AS, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro e/o dell’Appalto Specifico;
b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa
xxxxxx, intentate contro l’Amministrazione;
d) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente art. 22 “Penali”;
e) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
f) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
g) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una
nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
h) sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
i) sono state superate le soglie fissate dall’Amministrazione Contraente nelle Condizioni Speciali nel caso di modifiche non sostanziali di cui all’art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016;
j) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
k) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
l) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo “Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa”;
m) in caso di violazione del Patto di integrità, ove esistente, trova applicazione in particolare
quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
n) nei casi previsti nell’Accordo Quadro e negli articoli intitolati “Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore”, “Garanzia Definitiva”, “Verifica di conformità”, “Penali”, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive”, “Obblighi di riservatezza”, “Brevetti industriali e diritto d’autore”, “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, “Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere”, “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”, “Divieto di cessione del contratto”, “Trasparenza dei prezzi”, “Subappalto”, “Risoluzione”, “Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01”, “Trattamento dei dati personali”.
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo
21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. L’Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
4. In caso in cui l’Amministrazione Contraente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l’Amministrazione Contraente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione Contraente, a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione Contraente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire all’Amministrazione Contraente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione Contraente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l’Amministrazione
Contraente incamererà la garanzia definitiva.
10. L’Amministrazione Contraente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
11. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 27 – RECESSO
1. L’Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
2. Nei casi indicati al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
3. L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione Contraente.
5. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6. In caso di recesso della Consip dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione Contraente al Fornitore.
ARTICOLO 28 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che l’Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 , anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione Contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub- contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.)
n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a
comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli
stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 30 - CODICE ETICO - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell’Amministrazione Contraente consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione Contraente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Amministrazione Contraente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dall’Amministrazione Contraente medesima all’atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 31 - TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 al fine di evitare
situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della Richiesta di Offerta al paragrafo 7 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.
2. L’Amministrazione Contraente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione Contraente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro- tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione Contraente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall’Amministrazione Contraente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione Contraente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione Contraente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dall’Amministrazione Contraente, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
ARTICOLO 33 - CLAUSOLA FINALE
1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell’Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
ARTICOLO 34 - FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, è competente esclusivamente il foro di Roma.
ARTICOLO 35 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione Contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.
ARTICOLO 36 - INCOMPATIBILITÀ
1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
Roma, lì
L’Amministrazione Contraente XXXXX D'APRILE MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Capo Dipartimento 15.09.2022 07:42:12 UTC | Il Fornitore |
L’Ufficiale rogante |
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 7 - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive Articolo 8 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere e garanzie dei servizi applicativi – realizzativi di software
Articolo 9 - Obblighi di riservatezza
Articolo 10 - Brevetti industriali e diritti d’autore
Articolo 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software Articolo 12 - Dimensioni massime dei singoli servizi
Articolo 13 – Aumento – Modifiche e varianti Articolo 14 - Piano di Qualità
Articolo 15 – Garanzia Definitiva Articolo 16 – Subappalto
Articolo 17 - Pianificazione delle attività
Articolo 18 - Risorse impiegate
Articolo 19 – Implementazione/attivazione dei servizi Articolo 20 - Verifica di conformità
Articolo 21 - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001 Articolo 22 - Penali
Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale Articolo 26 - Risoluzione
Articolo 27 - Recesso
Articolo 28 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto
Articolo 30 - Codice Etico – modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 Articolo 31 - Trasparenza dei prezzi
Articolo 32 - Trattamento dei dati personali Articolo 34 - Foro esclusivo
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