INDICE
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE CONTROVERSIE AGRARIE ART. 11 D.LGS. 150/2011
Approvato con decreto n.
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
Xxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX - CF 90098670277
INDICE
1. LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
1.1 Il conciliatore
1.2. Avvio della procedura di conciliazione
1.3. Incontro di conciliazione
1.4. Esito dell’incontro di conciliazione
1.5. Riservatezza
2. MODULISTICA
2.1. Domanda di conciliazione
2.2. Mandato
3. NORMATIVA
3.1. D.lgs. 150/2011, articolo 11
3.2. Artt. 46. e 47 l. 203/1982, Xxxxx sui contratti agrari (a titolo di promemoria, considerata l’abrogazione a cura dell’articolo 34 del d.lgs. 150/2011)
1. LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
1.1 IL CONCILIATORE
Le procedure di conciliazione sono gestite dal dirigente dello Sportello unico agricolo dell’AVEPA competente per territorio.
Il dirigente può delegare alla predetta gestione un funzionario appartenente al medesimo Sportello.
Il conciliatore svolge le funzioni di pubblico ufficiale, non decide la controversia, né dispone di alcuno strumento di pressione e non può pertanto sollecitare le parti alla conciliazione, ma deve semplicemente consacrare e rendere inoppugnabile ciò che viene concordato o precisato dalle medesime.
Egli non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico.
A procedimento iniziato, qualora il conciliatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, si provvederà alla sua sostituzione.
1.2. AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
La procedura di conciliazione prende avvio con la comunicazione, tramite raccomandata A/R, allo Sportello unico agricolo competente ed alla controparte, della relativa domanda, da redigersi a cura del richiedente utilizzando gli appositi modelli disponibili nella sezione Modulistica / Conciliazione agraria del sito web dell’Agenzia (xxx.xxxxx.xx).
È altresì possibile il deposito della domanda presso gli uffici dello Sportello o l'invio della stessa, tramite compilazione della relativa modulistica e degli allegati, via PEC, ferma restando la necessaria comunicazione di cui sopra nei confronti della controparte.
Nel caso di invio tramite PEC le successive comunicazioni tra lo Sportello e le parti della procedura avverranno con questo mezzo; diversamente le comunicazioni relative alla gestione della procedura avverranno via fax.
Nella domanda devono essere indicati:
le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti come meglio descritto più oltre;
l’oggetto della controversia;
le ragioni della pretesa.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, il conciliatore tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 3 giorni dal ricevimento della comunicazione. Superato inutilmente tale termine verrà dichiarata l’improcedibilità della domanda.
La domanda può essere presentata anche nei confronti di più parti, ossia la conciliazione può riguardare più parti coinvolte nella medesima fattispecie in discussione. Laddove infatti la controversia coinvolga più persone o parti contrattuali tutte possono essere chiamate a partecipare alla conciliazione per trovare una soluzione che risolva definitivamente la questione.
Il conciliatore fissa la data del primo incontro tra le parti.
L’incontro non può tenersi prima di 10 giorni ed oltre i 20 giorni dal ricevimento o deposito della domanda, salve motivate esigenze organizzative.
Il conciliatore comunica la data dell’incontro alle parti, nonché all'associazione di categoria qualora sia stata indicata nella domanda. Nel caso di mancata indicazione da parte dell’istante, ed in ogni caso nei confronti del convenuto, il conciliatore invita ad indicare all’amministrazione, entro tre giorni da tale comunicazione, l’associazione rappresentativa, affinché pure essa sia invitata ai sensi di legge.
Tali comunicazioni alle parti avverranno via PEC se la domanda è stata inoltrata agli uffici dello Sportello con questa modalità altrimenti via fax.
La mancata presenza di una delle parti regolarmente convocate dall’Amministrazione, a meno che non venga giustificata con comunicazione fatta pervenire al conciliatore almeno 48 ore prima della data dell'incontro, equivale ad accordo negativo.
La mancata comparizione dell’associazione sindacale regolarmente convocata dall’Amministrazione non impedisce l’espletamento della procedura di conciliazione.
Ogni parte ha diritto a visionare ed estrarre copia degli atti della procedura di conciliazione, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, in cui cioè le parti sono sentite dal conciliatore, singolarmente e separatamente, alle quali ha accesso la sola parte depositante.
Gli atti vengono custoditi presso gli uffici dello Sportello competente in apposito fascicolo, anche informatico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
1.3. INCONTRO DI CONCILIAZIONE
La sede dell’incontro è presso gli uffici dello Sportello competente per territorio. Le parti partecipano all’incontro personalmente.
In casi gravi ed eccezionali che impediscano la loro partecipazione personale le parti possono farsi sostituire tramite apposita delega scritta, da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di conciliazione tramite un rappresentante legale fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
Le parti possono farsi assistere da un difensore (a titolo d'esempio, avvocato, commercialista, agronomo o altro professionista, da scegliersi preferibilmente in maniera coerente con la natura della controversia), munito di idoneo mandato da redigersi secondo il modello disponibile on-line sul sito internet dell’Agenzia.
Il conciliatore, dopo aver verificato l’avvenuto ricevimento della lettera di convocazione da parte di tutte le parti coinvolte, conduce l’incontro senza formalità di procedura.
Egli è autorizzato a tenere incontri congiunti e/o separati con le parti.
Il conciliatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo. Non sono comunque consentiti più di due incontri successivi al primo.
1.4. ESITO DELL’INCONTRO DI CONCILIAZIONE
Conclusa la conciliazione, il conciliatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal conciliatore.
Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti, dagli eventuali difensori, dai rappresentanti delle associazioni professionali ove presenti e dal conciliatore secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 5 d.lgs. n. 150/2011, il quale dà atto dell’esito dell’incontro ed eventualmente dell’impossibilità di una o entrambe le parti di sottoscriverlo.
Qualora non si pervenga a un accordo il conciliatore redige un processo verbale - parimenti sottoscritto dalle parti, dagli eventuali difensori, dai rappresentanti delle associazioni professionali (ove presenti) e dal conciliatore stesso - con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo e nel quale vengono precisate le posizioni delle parti secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6 d.lgs. n. 150/2011.
In tale ultima eventualità così come nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta di conciliazione, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente come previsto dall’art. 11, comma 7 del citato d.lgs. n. 150/2011.
1.5. RISERVATEZZA
La procedura di conciliazione è riservata. Viene verbalizzato soltanto l'esito dell'incontro. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il conciliatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Le parti non possono utilizzare le dichiarazioni e le informazioni apprese durante la procedura di conciliazione nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso, promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della conciliazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni.
Le parti non possono chiamare il conciliatore e chiunque altro abbia preso parte alla procedura a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.
2. MODULISTICA
2.1 DOMANDA DI CONCILIAZIONE
Class.: III/1
Spettabile
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
Sportello unico agricolo di
Spazio riservato alla registrazione di protocollo
DOMANDA DI CONCILIAZIONE
(Art. 11 d.lgs. n. 150/2011)
QUADRO A – Parte Istante1 | |
Il/la sottoscritto/a nato/a a ( ) il residente a ( ), CAP in via n. codice fiscale tel. fax e-mail PEC (posta elettronica certificata)2 in qualità di: diretto/a interessato/a rappresentante legale delegato/procuratore altro (specificare: ) | |
QUADRO A1 - Persona fisica | QUADRO A2 - Persona giuridica |
del signor/a residente a ( ) in xxx x. XXX xxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x ( ) in via n. CAP P.IVA |
QUADRO A3 – Associazione professionale di categoria SI NO | |
assistito dalla seguente associazione professionale di categoria con sede in ( ) CAP in via n. in persona del relativo rappresentante sig. tel. fax e-mail PEC Attenzione! I quadri A1 e A2 devono essere compilati solo se il richiedente è una persona diversa dal diretto interessato e agisce per conto di una persona fisica/giuridica in base ad un potere di rappresentanza (una delega, una procura e simili). |
1I dati richiesti sono obbligatori.
2 La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata autorizza l’amministrazione ad utilizzarla per ogni scambio di documenti e informazioni con l’interessato ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Indicare il nome e cognome per le persone fisiche e la denominazione (o ragione sociale) per le persone giuridiche. Il quadro A3 deve essere compilato indicando l’eventuale associazione professionale di categoria da cui si desidera ricevere consulenza/assistenza ai fini conciliativi.
rende noto di aver intenzione di convenire in giudizio il /la
QUADRO B – Parte convenuta3 | |
QUADRO B1 - Persona fisica | QUADRO B2 - Persona giuridica |
signor/a residente a ( ) in xxx x. XXX xxxxxx xxxxxxx | xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x ( ) in via n. CAP P.IVA in persona del rappresentante legale pro tempore signor |
avanti le Sezioni Specializzate Agrarie del Tribunale di
Ragioni della pretesa (causa petendi)
Per i seguenti motivi:
Oggetto della controversia (petitum)
QUADRO C – Indicazione della materia del contendere
Per quanto sopra esposto
CHIEDE
a codesto spettabile Sportello di voler convocare le parti al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 150/2011
Il sottoscritto allega alla presente richiesta:
a) copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
b) documentazione comprovante la legittimazione ad agire se il richiedente è persona diversa dal diretto interessato (delega, procura o altro con annessa copia di un documento di identità del delegante/mandante in corso di validità);
c) la seguente documentazione ritenuta utile:
QUADRO D – Allegati4
3 I dati richiesti sono obbligatori.
4 Gli allegati indicati nelle lettere a) e b) sono obbligatori
1.
2.
3.
4
Luogo Data Sottoscrizione del richiedente
I dati forniti dal richiedente saranno trattati dall’AVEPA in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Timbro e firma del dipendente addetto
2.2 MANDATO
Procedura di conciliazione tra Il signor /a - la società [•]
e
Il signor /a - la società [•]
avanti gli uffici dello Sportello unico agricolo di [•]
La parte (imprenditore individuale, società) [•] conferisce mandato al professionista (avvocato, commercialista, agronomo) [•] di rappresentarla e assisterla avanti al presente procedimento di conciliazione, conferendogli poteri e facoltà di legge che si estendono a qualsiasi atto del procedimento, ivi inclusa la rinuncia alla propria domanda, l’accettazione delle altrui rinunce, la determinazione o proroga dei termini temporali, l’accettazione di somme a quietanza, il tutto nei limiti di legge e del regolamento di conciliazione.
La parte elegge domicilio, anche ai fini di ogni comunicazione di rito, presso lo studio del professionista [•]
3. NORMATIVA
3.1 d.lgs. n. 150/2011. Art. 11 - Delle controversie agrarie
1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.
8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.
9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.
10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.
11. Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.
3.2. ARTT. 46. e 47 l. 203/1982, norme sui contratti agrari (a titolo di promemoria, considerata l’abrogazione a cura dell’articolo 34 del d.lgs. n. 150/2011)
Art. 46. Tentativo di conciliazione. Disposizioni processuali
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.
Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.
Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.
47. Controversie agrarie e rilascio
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.
Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva.