REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE E SUL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE ( COSAP )
per l ' applicazione e la disciplina del
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2006
REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE E SUL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE ( COSAP )
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce i principi sui procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché i criteri di determinazione e applicazione del relativo canone.
2. Il presente regolamento si applica alle occupazioni di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Rozzano, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, e dei tratti di strada interni al centro abitato, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il presente regolamento non si applica, salvo le norme procedimentali del capo I in quanto compatibili, alla concessione di aree, prestabilite dalla Giunta Comunale e assegnate con procedimento ad evidenza pubblica.
Articolo 2 Definizione
1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono:
a) "occupazione": la disponibilità concessa o l'utilizzazione di fatto del suolo pubblico;
b) "uso comune": la fattispecie di più soggetti beneficiari dell'occupazione e contitolari della concessione;
c) "concessione": il provvedimento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone;
d) "canone": la somma dovuta per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
e) "tariffa": la misura unitaria per la determinazione del canone, indicata nella tabella allegata al presente regolamento.
Articolo 3 Concetto di occupazione
Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca un utilizzo particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
Articolo 4 Concessione
1. Le occupazioni sono temporanee o permanenti, a seconda che la loro durata sia inferiore oppure non inferiore a un anno; le occupazioni permanenti non possono superare, di regola, un decennio.
2. E' vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un'apposita concessione preventiva dell'ufficio comunale competente, salvo le ipotesi di cui all'articolo 11 e ad eccezione delle seguenti fattispecie:
a) sosta dei veicoli, per il tempo occorrente alle operazioni di carico e scarico;
b) occupazioni occasionali, ai sensi del regolamento di polizia urbana;
c) occupazioni soprastanti il suolo pubblico, realizzate mediante balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
Articolo 5
Soggetti attivi e passivi
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale
CAPO II CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
Articolo 6
Licenza e Diritto di Occupazione
1. Licenza di occupazione e canone relativo.
Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento del canone relativo, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.
2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione.
Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene, di edilizia e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.
Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia,danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
Articolo 7 Autorizzazioni e concessioni
Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.
Per le occupazioni, che non necessitino di preventiva autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento del canone, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce autorizzazione.
Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate -con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade- sono subordinate ad apposito atto di concessione. soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.
Articolo 8 Motivazione delle Occupazioni
Ogni richiesta di occupazione dovrà essere motivata indicando il fine dell’occupazione stessa. Come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc..
Tale fine non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.
Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e\o comunali.
Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile,,
Articolo 9 Intralci alla circolazione
Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.
Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione
Articolo 10
Occupazioni con vetture da piazza o private
Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, cosi come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono esclusivamente determinate dall'autorità comunale.
Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.
Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'Articolo 22, comma 3, della legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.
Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento.
Ai fini della riscossione del canone di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento del canone di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.
Articolo 11 Caratteri delle Occupazioni
Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.
Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.
1. In tutti i casi esse si intendono accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti danni derivanti dall'occupazione;
c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
II concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.
E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Articolo 12
Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del Concessionario
1. La domanda di concessione è presentata all’ufficio comunale competente e può essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile e ammessa.
La stessa, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio, deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;
d) superficie o estensione lineare dell'occupazione;
e) durata e giorni dell'occupazione;
f) l’attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione - ove prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al suo rilascio;
g) descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;
h) impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
i) impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione;
j) dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte;
k) indicazione facoltativa del recapito telefonico, presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento.
In allegato alla domanda, devono essere prodotti gli elaborati tecnico- amministrativi prescritti per la specifica occupazione.
La domanda può essere presentata dall'amministratore del condominio, se i beneficiari dell'occupazione sono condomini.
In presenza di più domande riguardanti la medesima occupazione, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.
Se la domanda perviene a un ufficio incompetente, questo provvede ad avvisare, senza indugio, il richiedente e a trasmettere gli atti all'ufficio di competenza.
Non è ricevibile la domanda priva degli elementi, indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.
2. II concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa amministrazione;
d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
g) versare, alle scadenze stabilite, il canone concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo Articolo 46 del presente Regolamento;
h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessita, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione; risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche e accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di arrivo delle domande.
Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.
L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.
L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'Articolo 2, l. 241/90 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.
3. Ogni occupante titolare di concessione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti,ecc. in modo eccessivamente rumoroso.
4. Le autorizzazioni riguardanti l'effettuazione di:
a) traslochi, verrà rilasciata entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta;
b) b) installazioni temporanee, di luminarie, festoni e addobbi per festività, ricorrenze, sagre, ecc., verrà rilasciata entro e non oltre 8 giorni dalla richiesta; le richieste di rilascio di autorizzazioni, di cui al presente punto, vanno presentate all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale provvederà al rilascio.
Articolo 13 Rappresentanti del Concessionario
Trasferimenti delle Concessioni
1.
Le concessioni sono strettamente personali.
E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione del canone di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta del canone pagato.
E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia e ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso della Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. II subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente Regolamento. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia
Articolo 14
Norme per l’esecuzione dei Lavori
1. Esecuzione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno
essere imposte all’atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:
a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o di altre autorità;
c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.
2. Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza
La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto
La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino
3. Demolizioni ed uso di opere esistenti.
In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il comune delle opere distrutte.
II costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.
Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.
L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.
L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.
Articolo 15
Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni
1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo interiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga anch’esse per atto scritto. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta del canone pagato.
2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta del canone pagato, non da diritto a restituzione, anche parziale, del canone stesso, ovvero a compenso di sorta.
Articolo 16
Decadenza delle Concessioni od Autorizzazioni
II mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.
Si incorre altresì nella decadenza:
a) allorché l'interessato non sia addivenuto all’adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel
termine di tre mesi dall’invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.
Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste nei successivi Articoli per la revoca.
Articolo 17
Revoca, modifica o sospensione delle Occupazioni
Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del comune.
Articolo 18 Revoca
1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.
2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.
Articolo 19
Procedura ed effetti del provvedimento di revoca
1. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nell' ordinanza di revoca sarà assegnato al
Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto dei rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.
II provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale;
2. II provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune ed a terzi.
Articolo 20 Occupazioni abusive
1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo canone, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone di occupazione. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento;
2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché delle relative sanzioni;
3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti salvo denunzia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.
CAPO III APPLICAZIONE DEL CANONE
Articolo 21
Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.
Graduazione e determinazione del canone
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
Articolo 22 Graduazione del canone
1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, che sono classificate in n. 3 categorie, di cui all' Allegato “A" del presente regolamento
2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore del 30% di quella deliberata per la prima.
Articolo 23 Commisurazione del canone
1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o .in metri lineari.
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista all'Articolo 22, comma 1, del presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione dei 25%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
Articolo 24
Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe
1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, di cui alla "Tabella Tariffe", nell'Allegato B", del presente Regolamento, in Tabella 1:
a) occupazioni di suolo: Tariffa base;
b) Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50 %.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in Tabella 2
3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte
degli stessi soggetti durante tutta la settimana, il canone è dovuto nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettere a) e b), ed al comma 2.
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal comune, il canone va' commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
Articolo 25
Passi carrabili: Criteri di determinazione della superficie Disciplina e tariffe
1. Per i passi carrabili, si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'Articolo 24, comma 1, lettera a), in Tabella 3.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica dei piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Il canone è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. II comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze dl viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso
Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), in Tabella 4.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati
allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui all'Articolo 24, comma 1, lettera a), in Tabella 5.
8. Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo
9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
Articolo 26 Distributori di carburante
1. Il canone per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in "Allegato B", in Tabella 6.
2. Il canone và applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa và aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacita maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente Articolo 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), in Tabella 7.
Il canone relativo all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
Articolo 27
Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi
1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuto il canone annuale, di cui all' Allegato “B", in Tabella 8.
Articolo 28
Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie.
1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura, di cui all' "Allegato B", tabella 9.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, il canone è dovuto nella misura complessiva di euro 25,82, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
3. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, il canone annuale e dovuto, fino ad un massimo di 5 km. lineari, nella misura indicata nell' "Allegato B", in tabella 10.
Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione come in tabella 10.
4. II comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
Art . 29
Occupazioni temporanee – Disciplina
1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'Articolo 22, comma 1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune ed indicati nel presente regolamento.
In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni consecutivi la tariffa è ridotta in misura del 35%.
Articolo 30 Occupazioni temporanee – Tariffe
1. Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa. di cui all' Allegato “B", in tabella 11.
a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;
b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa base di cui alla lettera a), in tabella 11.
2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in tabella 12. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
14
Articolo 31
Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti
Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 25% alla tariffa di cui all'Articolo 30 che precede, come in "Allegato B", in Tabella 13.
Articolo 32
Occupazioni effettuate in Area di Mercato
Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, il canone si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 6 ovvero 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste all' "Allegato B", in Tabella 14, lett. a) e b).
Articolo 33
Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% (4) alle tariffe di cui agli articoli 30, 31 e 32 che precedono come espresse in tab.
15 lett. A e b
Articolo 34
Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% alle tariffe di cui all'Articolo 30 che precede, come espresso nell' "Allegato B" in Tabella 16.
Articolo 35
Occupazione temporanea del sottosuolo e dei soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio, alla manutenzione delle reti di erogazione
di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie
1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui ali' "Allegato B", in Tabella 21;
1) Fino ad 1 Kml. e fino a trenta giorni : - Canone complessivo come in tariffa
2) Superiore ad 1 Kml. e fino a trenta giorni : - Canone complessivo come in tariffa maggiorata del 50 %;
Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
a) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: maggiorazione del 30%
b) Occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%
c) Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni: maggiorazione del 100% (36)
Articolo 36
Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo
1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, al fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di Pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% (37) alle tariffe di cui ali' "Allegato B", in Tabella 17.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il canone è dovuto nella misura prevista dall'Articolo 30 del presente Regolamento.
Articolo 37
Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio
Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'Articolo 30 comma 11, lettera a), del presente Regolamento come all' "Allegato B”, in Tabella 18.
Articolo 38
Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili
Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'Articolo 30 del presente Regolamento, come espresse nell' "Allegato B", in Tabella 19.
Articolo 39
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive
1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dello 80% sulla tariffa di cui all'Articolo 30 del presente Regolamento, come nell' “Allegato B", in Tabella 20;
2. Quando l'occupazione del suolo pubblico è effettuato dai partiti o movimenti cittadini per la divulgazione del proprio materiale di propaganda e non supera le quattro ore giornaliere è da considerarsi a titolo gratuito.
Articolo 40
Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti . - Convenzioni –
1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39.
2. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del Servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 46.
Articolo 41
Occupazione nei mercati - Norme di rinvio –
Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa;
Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.
Articolo 42 Esenzioni
1. Sono esenti dal canone:
a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'Articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le Associazioni senza fine di lucro;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune ed alla provincia medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; h) Luminarie, festoni e addobbi per festività ricorrenze e sagre; i) Operazioni di trasloco non superiore a 4 ore.
2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell' istanza di cui all'Articolo 12 del presente Regolamento.
DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO
Art . 43
Denuncia dell'Occupazione permanente
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui all'Articolo 5 del presente regolamento, devono presentare al comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio;
la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione.
L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente. non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo Articolo 44.
3. Per le occupazioni permanenti dei soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Articolo 44
Versamento del canone per le occupazioni permanenti
1. II pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestalo al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento ai centesimi di euro.
2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve. di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo dei tributo.
Articolo 45
Denuncia e versamento per le Occupazioni Temporanee
1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e assolto con il pagamento del canone e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente Articolo 44, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'Articolo 40 e disciplinato dal successivo Articolo 46.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'Articolo 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. - il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
Articolo 46 Riscossione mediante convenzione
1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.
In tale caso le tariffe di cui agli Art. li 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 del presente Regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.
2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
a) la periodicità dei pagamenti del canone, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal comune.
II pagamento del canone deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'Articolo 45 e 44, co. 1, del presente Regolamento.
b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo Articolo 50 e con le modalità di cui all'Articolo 45 e 44, comma 1 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.
L' istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'Articolo 12 dei presente Regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.
Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.
3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.
Articolo 47
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone, contenzioso
1. II Comune ovvero il Concessionario dei servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.
L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'Articolo 45 e 44, co. 1 del presente R
egolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. II Comune o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso In cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. Avverso gli Atti di Rettifica ovvero di accertamento d'Ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo dell'instaurazione della vertenza, diversamente il ricorso dovrà essere proposto all'Intendenza di Finanza competente ora Ministero Finanze, Direzione regionale delle Entrate, competente per territorio, alla Sezione Staccata competente - nei tempi e modi di cui all'Articolo 20 D.P.R. 638/72.
6. La riscossione coattiva del canone si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'Articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
7. Si applica l'Articolo 2752 del codice civile - Privilegio generale riservato per i Tributi Enti Locali e per altri.
8. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui e stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
Articolo 48
Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione del canone.
1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione del canone nei modi e termini come previsto dal d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.
2. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'Articolo 45. comma 2 del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dai Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.
Articolo 49
Funzionario responsabile. Rappresentante del Concessionario
1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione dei Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza dei Comune.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario dei servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità.
Articolo 50 Sanzioni
1. Per quanto riguarda le sanzioni si applica quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale N. 409 del 25/11/98,
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone o del maggior canone dovuto.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento - relativamente alle sole occupazioni permanenti - effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'Articolo 43. comma 1, del presente regolamento, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 5 per cento annuo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 51 Norme transitorie e finali
1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento del canone dovuto,devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione. Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive di cui al dal D.LGS 15 dicembre 1997 n. 446 art. 63, e dal presente regolamento.
2. Fatte salve le norme di principio contenute nel presente Regolamento è facoltà della Giunta Comunale valutare il carattere di interesse pubblico di specifiche richieste di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni ed iniziative sul territorio locale.
Articolo . 52 Abrogazioni e sostituzioni
1. II presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.
3. II presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dal primo gennaio 2007, cosi come disposto dalla normativa di cui al D.Lgs 267/2000.