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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COLLEGI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEL PIEMONTE PER L’ADESIONE ALL’INFRASTRUTTURA REGIONALE PER L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA DI CUI ALLA L.R. 21/2017
TRA
la Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, rappresentata dal Dirigente del Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Xxxxxxx Xxxxx, di seguito per brevità “Regione”
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I Collegi dei Geometri e Geometri Laureati del Piemonte di Alessandria, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Mondovì, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, rappresentati dal Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Casale Monferrato il 30.09.1958, c.f. SPN XXX 00X00 B885 Z, residente in Xxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxx xx 00, di seguito per brevità “Collegi”.
PREMESSO CHE
- con legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21, è stata istituita l’Infrastruttura regionale per l’informazione geografica (nel seguito “IGR”) al fine di condividere con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale;
- la suddetta Infrastruttura risponde agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nella Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea “INSPIRE”);
- l’Infrastruttura è un sistema costituito da soggetti, dati, metadati, strumenti e procedure che concorrono, attraverso la partecipazione collaborativa degli aderenti, a produrre, gestire e rendere pubblico il dato geografico, assicurandone coerenza, validità ed aggiornamento a beneficio della PA, delle imprese e dei cittadini;
- i set di dati geografici, opportunamente elaborati, e i metadatati, confluiscono e sono resi disponibili nella cartografia ufficiale della Regione Piemonte, denominata “Banca dati di riferimento degli Enti (BDTRE)” e strutturata secondo le “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici” (D.M. 10/11/2011);
- l’articolo 4, comma 1 della legge regionale sopra richiamata prevede la possibilità di adesione all’IGR da parte di soggetti pubblici diversi dagli enti locali e da parte di soggetti privati sulla base di specifici accordi;
- i Collegi hanno tra i propri scopi statutari:
o attivare e coordinare iniziative per la formazione e l’aggiornamento professionale;
o definire e stipulare convenzioni e accordi con le Amministrazioni e con enti pubblici e privati;
- è interesse reciproco delle Parti sottoscrittrici del presente accordo promuovere e diffondere conoscenze aggiornate in materia geografica e topografica presso i professionisti operanti in campi professionali quali la pianificazione urbanistica e territoriale, la protezione civile, la tutela forestale ecc.
DATO ATTO CHE:
- l’adesione all’IGR comporta da parte dei Collegi la condivisione dei dati geografici nella propria disponibilità e titolarità, che a tal fine saranno conferiti e fruiti pubblicamente attraverso gli strumenti e i servizi digitali della Regione Piemonte, fatta salva la piena disponibilità e senza pregiudizio per gli usi dell'Amministrazione;
- il referente tecnico per il coordinamento delle iniziative legate all’attuazione della l.r. 21/2017 è demandato alla Struttura regionale competente per materia, attualmente individuata nel Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale della Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio;
- eventuali istanze o proposte attinenti la produzione, l’elaborazione e l’esposizione di dati geografici potranno essere manifestate dal soggetto aderente alla Struttura regionale sopra indicata;
- lo stato di attuazione, gli obiettivi e le priorità dell’IGR saranno oggetto di una relazione periodica informativa a cura del Tavolo tecnico di coordinamento trasmessa a tutti i soggetti aderenti;
1. Premesse
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e ne costituiscono il presupposto.
2. Oggetto dell’Accordo
Con il presente accordo è sancita l’adesione dei Collegi all’Infrastruttura geografica regionale
3. Impegni delle Parti
I Collegi si impegnano a:
- promuovere, attraverso i propri canali istituzionali, la diffusione di informazioni, indirizzi e contenuti tecnici in materia geografica resi disponibili dai competenti uffici della Regione Piemonte;
- promuovere, anche attraverso i propri associati, attività di raccolta e aggiornamento di set di dati geografici di comune interesse come mezzo per la partecipazione attiva all’Infrastruttura regionale per l’informazione geografica e la condivisione in BDTRE delle informazioni geografiche;
- promuovere la diffusione dell’open GIS sul territorio;
- fornire, su richiesta della Direzione competente, il proprio contributo di esperienze e conoscenze tecniche o documenti in corso di elaborazione aventi contenuti di carattere geografico
- contribuire all’acquisizione delle informazioni di natura urbanistica in un’ottica di convergenza di procedure e contenuti, così come delineati dal progetto regionale Urbanistica Senza Carta;
- designare un proprio referente tecnico a cui l’Amministrazione regionale potrà fare riferimento; La Regione, attraverso il Settore regionale competente in materia, si impegna a:
- inviare al referente indicato dal Comitato i verbali delle sedute del Tavolo tecnico di coordinamento dell’IGR di cui all’art. 3 della l.r. sopra citata;
- invitare il referente dei Collegi a partecipare alle sedute del Tavolo tecnico ogni qual volta ravvisi nell’ordine del giorno temi sui quali i Xxxxxxx possano utilmente contribuire fornendo proposte, indicazioni, valutazioni tecniche;
- sono altresì richiamati gli adempimenti generali relativi all’erogazione di servizi web, e all’aggiornamento dei dati previsti dalla legge sopra citata.
4. Titolarità dei dati
Le parti restano titolari esclusive dei dati di loro competenza.
I dati integrati nella BDTRE sono soggetti alla licenza CC 4.0 BY (attribuzione), ai sensi della l.r. 24/2011 .
Tutti i nuovi dati prodotti in attuazione dell' Accordo sono da considerarsi di titolarità condivisa tra le Parti.
È fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).
5. Oneri
Non sono previsti costi diretti a carico delle parti derivanti dal presente Accordo.
6. Durata dell'Accordo
Il presente accordo ha durata biennale dalla data della sua sottoscrizione. L’eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di specifica approvazione da parte degli organi competenti delle Parti.
7. Foro competente
Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente Accordo di collaborazione é competente il Foro di Torino.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente