Contratto di lavoro determinato / contratto stagionale per collaboratori/-trici a tempo pieno o a tempo parziale
Contratto di lavoro determinato / contratto stagionale per collaboratori/-trici a tempo pieno o a tempo parziale
tra
Datore di lavoro:
e
Collaboratore/-trice: Cognome: Nome:
Per ragioni di semplificazione linguistica e di leggibilità in seguito è usato soltanto il genere maschile. S’intende che il genere femminile è sempre incluso.
Indirizzo Telefono Data di nascita Permesso di soggiorno per stranieri Numero AVS Stato civile Numero di figli Xxxxx xxxxxx
1. Settore lavorativo
Funzione:
In via eccezionale, al collaboratore possono essere assegna- te anche altre mansioni ragionevoli.
2. Inizio e fine del contratto
Questo contratto entra in vigore solo se sussistono tutti i permessi di lavoro eventualmente necessari conformemente al diritto in materia di stranieri.
Inizio del contratto:
Durata de contratto:
Se non diversamente contrassegnato, vale la variante c)
a) Contratto stagionale che non può essere disdetto
b) Contratto stagionale può essere disdetto
coformemente all'art. 12
Il termine della stagione è previsto per il
(Il datore di lavoro è obbligato a comunicare la fine della stagione con un preavviso di 14 giorni.)
c) Contratto determinato che non può essere disdetto
d) Contratto determinato che può essere disdetto
conforme all'art. 12
fine del contratto
3. Formazione professionale e pratica
Il collaboratore, al momento della firma del contratto, ha fre- quentato i seguenti corsi di formazione e specializzazione:
4. Salario lordo
Il collaboratore ha diritto a un salario minimo conforme- mente all'art. 10 CCNL in rapporto alle ore di lavoro prestate e indipendentemente dal sistema salariale.
Il salario lordo mensile si compone come segue:
Salario fisso CHF
Compenso provvigionale, %
del fatturato lordo CHF
Salario minimo garantito CHF
Quota mensile 13 mensilità 8,33% CHF
Indennizzo straordinari per ore al mese,
secondo l’art. 10b CHF
Altro: CHF
Totale salario lordo mensile CHF
Visa: Datore di lavoro Collaboratore
Ufficio di del CCNL per l’industria alberghiera-ristorazione svizzera Xxxxxxxxxxxxx 00 • Casella postale 357 • 4010 Basilea
Telefono 061227 95 55 • Telefax 061 227 95 60 • xxx.x-xxx.xx • xxxx@x-xxx.xx 1/3
5. Deduzioni salariali mensili
AVS / AI / IPG | 5,275% | CHF |
|
Assicurazione contro la disoc- cupazione | 1,10% | CHF |
|
Assicurazione dell'indennità giornaliera per malattia | % | CHF |
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Assicurazione contro gli infor- tuni non professionali | % | CHF |
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Previdenza professionale (del salario coordinato) | % | CHF |
|
Salvo adeguamenti per modifiche di legge o dei premi,
Assicurazione delle cure medico-sanitarie
(se assunta dal datore di lavoro) CHF
Vitto e alloggio | CHF |
|
Altro: | CHF |
|
Totale detrazioni salariali mensili | CHF |
|
Detrazione salariale annuale per spese esecutive CCNL CHF | ||
6. Assegni mensili / salario netto | ||
Assegni per figli | CHF |
|
Indennità per biancheria e vestiario di lavoro | CHF |
|
Altro: | CHF |
|
Totale assegni | CHF |
|
Totale salario netto | CHF |
|
Imposta alla fonte % CHF
7. 13 mensilità
Il diritto minimo alla 13° mensilità è conforme alle disposi- zioni di volta in volta vigenti del CCNL.
8. Pagamento del salario
Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
a) Il salario viene pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese. Per salari calcolati sulla cifra d'affari, il paga- mento può essere effettuato al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo.
b) Il salario viene pagato al più tardi entro il giorno 6 del mese succesivo.
c) Il salario è pagato secondo l’art. 14 cifra 1 cvp. 2 CCNL.
9. Orario di lavoro
Il tipo di azienda deve essere determinato sulla base dei cri- xxxx definiti nell'allegato I del CCNL.
Collaboratore a tempo pieno:
a) L'orario di lavoro settimanale medio è di 42 ore
b) Azienda stagionale: l'orario di lavoro settimanale medio è di 43,5 ore.
c) Piccola azienda: l'orario di lavoro settimanale medio è di 45 ore.
Collaboratore a tempo parziale:
L'orario di lavoro settimanale medio è di ore, pari a un impegno lavorativo del %.
Solitamente il collaboratore a tempo parziale è impiegato nei seguenti giorni della settimana:
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
10. Straordinari
a) Il collaboratore è obbligato, in misura ragionevole, a pre- stare le necessarie ore di lavoro straordinario. Gli straor- dinari devono essere compensati, entro una scadenza utile, mediante tempo libero di par durata oppure devono essere pagati. Il datore di lavoro decide il genere di com- pensazione.
b) È possibile raggiungere un accordo individuale con i col- laboratori sull'indennizzo mensile degli straordinari. Tutta- via non deve essere superato l'orario di lavoro
settimanale di 50 ore previsto dalla legge.
Gli straordinari sono indennizzati al 100% del salario lordo, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- l'azienda registra l'orario di lavoro conformemente all'art. 21 CCNL;
- il saldo degli straordinari viene comunicato per iscritto mensilmente al collaboratore;
- il pagamento avviene al più tardi col ultimo pagamento del salario.
Se questi requisiti non sono soddisfatti, gli straordinari prestati devono essere tassativamente indennizzati al 125% del salario lordo.
La quantità di straordinari per mese concordata al punto 3 e già indennizzata viene detratta da un eventuale saldo finale.
c) Qualora il salario lordo (esclusa la 13a mensilità) am- monta almeno CHF 6750.– al mese, può essere concor- dato per iscritto un regolamento diverso per gli straordinari. L'orario di lavoro deve essere registrato ed è ammessa una compensazione degli straordinari nella mi- sura del possibile. Le parti stipulano il seguente accordo:
Gli straordinari non sono indennizzati
Altro:
Visa: Datore di lavoro Collaboratore
Ufficio di controllo del CCNL per l’industria alberghiera-ristorazione svizzera Xxxxxxxxxxxxx 00 • Casella postale 357 • 4010 Basilea
Telefono 000 000 00 00• Telefax 061 227 95 60 • xxx.x-xxx.xx • xxxx@x-xxx.xx 2/3
CCNL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’INDUSTRIA ALBERGHIERA E DELLA RISTORAZIONE | ||
11. Periodo di prova
Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
Solitamente non è consentito concordare un periodo di prova in caso di rinnovato impiego nella stessa funzione.
Il periodo di prova inizia il primo giorno effettivo di lavoro e non alla data concordata dell'assunzione.
a) Il periodo di prova è di 1 mese. Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto di lavoro in qual- siasi momento con un preavviso di 3 giorni.
b) Il periodo di prova è di 14 giorni. Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto di lavoro in qual- siasi momento con un preavviso di 3 giorni.
c) Non sussiste periodo di prova.
d) Il periodo di prova è di (max 3 mesi). Durante il periodo di prova è possibile disdire il con- tratto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso
di (almeno 3 giorni).
12. Termine di disdetta / preavviso
Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
Trascorso il periodo di prova, il contratto può essere disdetto solo per la fine di un mese.
a) Trascorso il periodo di prova e dal 1° al 5° anno di la- voro, il preavviso di disdetta è di un mese, sale a 2 mesi a partire dal 6° anno di lavoro. (Durata minima conformemente all'art. 6 CCNL)
b) Eventuale preavviso più lungo:
Per la protezione contro la disdetta per malattia, gravidanza/ maternità, infortunio, vacanze e servizio militare valgono le disposizioni cogenti dell'art. 336 e segg. CO e dell'art. 7 CCNL.
13. Giorni di riposo
Il collaboratore ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana.
Deve essere garantito almeno un giorno di riposo intero alla settimana. Il restante periodo di riposo può essere concesso anche in mezze giornate.
14. Festività
Il collaboratore ha diritto a 6 festività pagate per annocivile (0,5 per mese, compresa la festa nazionale). Queste non devono essere necessariamente concesse nelle festività uffi- ciali.
15. Vacanze
Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all'anno. (35 giorni civili all'anno / 2,92 giorni civili al mese).
Anche i collaboratori a tempo parziale hanno diritto a 5 setti- mane di vacanza, ma sono pagate solo nei limiti dell'impe- gno lavorativo concordato.
Le vacanze percepite in eccesso saranno detratte al colla- boratore alla fine del rapporto di lavoro.
Anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato, le va- canze devono essere generalmente percepite e non posso- no essere compensate. Solo dopo il termine del rapporto
di lavoro è possibile pagare un eventuale diritto di vacanza
non percepito.
16. Lavoro notturno
Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
Il collaboratore accetta di prestare lavoro notturno. L'inizio e la fine del periodo notturno sono definiti come segue:
a) ore 23.00 – 06.00 b) ore 22.00 – 05.00
c) ore 23.30 – 06.30 d) ore 24.00 – 07.00
17. Vitto e alloggio
In assenza di accordi scritti diversi in materia di vitto e allog- gio, valgono le detrazioni minime cogenti stabilite dall'Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni per le prestazioni effettivamente percepite.
18. Accordi particolari
Se non diversamente contrassegnato, vale la variant a)
a) Il collaboratore accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.
b) Il collaboratore non accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.
Altro:
19. Diritto completivo
Qualora il presente contratto non contenga nessun regola- mento, si applicano le disposizioni del CCNL e della legisla- zione svizzera sul diritto del lavoro.
Luogo e data
Datore di lavoro
Collaboratore
Ufficio di controllo del CCNL per l’industria alberghiera-ristorazione svizzera Xxxxxxxxxxxxx 00 • Casella postale357 • 0000 Xxxxxxx
Telefono 000 000 00 00 • Telefax 061 227 95 60 • xxx.x-xxx.xx • xxxx@x-xxx.xx 3/3