CONTRATTO DI MUTUO REPUBBLICA ITALIANA
REPERTORIO N. ………..
RACCOLTA N. ………….
CONTRATTO DI MUTUO REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladieci (2010) il giorno ..........................(..) del mese di
……… in Trieste, nel mio studio in via innanzi a
me dott. .............................................................................., Notaio in………
con studio in via.................................................................., iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di………….
SONO PRESENTI:
DA UNA PARTE
iI dott. ........................nato a ................... , il giorno domiciliato
…………..in rappresentanza dell'Autorità Portuale di Trieste con sede in ,
giusta procura speciale a rogito di me Notaio in data Rep.
n…… registrata a ….. il ........................ , rilasciata da …........... , nato a…. il
.................................., che si allega in copia al presente atto sub ), nella sua
qualità di …….….
E DALL'ALTRA
iI dott. ..................... , nato a.............. , il giorno........................., e domiciliato per la carica in ....... , via................... , in rappresentanza della Banca …….
............................... , giusta poteri r isultanti da………………,in data
…….che si allega al presente atto sotto la lettera ..), con sede in….., via……….
............................... ,capitale sociale di Euro , interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di.................... , codice fiscale e partita IVA n……, iscritta all'Albo delle Banche al n.................. , aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi, Società Capogruppo del Gruppo Bancario..…, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari……........... .
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, di comune accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni e stipulano quanto segue:
PREMESSO:
a) che il comma 994 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, autorizza un contributo di 15 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a
valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili;
b) che il decreto del Ministero dei Trasporti n. 118 T del 1°agosto 2007, registrato alla Corte dei Conti in data 27 settembre 2007 al registro n. 9 foglio 74, di ripartizione tra le Autorità Portuali del contributo di cui al comma 994, dell’art. 1 della L. 296/2006, volto al finanziamento delle opere infrastrutturali di competenza delle Autorità portuali, elencate nella tabella allegata al decreto medesimo sotto la lettera B) assegna all’Autorità Portuale di Trieste un contributo annuo di Euro 810.961,87 per anni 15 (quindici) in conto capitale ed interessi, per un valore complessivo di Euro 12.164.428,05 per il finanziamento degli interventi specificati negli accordi procedimentali sotto richiamati ed in particolare volto ad interventi relativi a: “Adria Terminal – Perizia suppletiva e di variante redatta in ottemperanza alle sopravvenute prescrizioni imposte dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e dai Vigili del fuoco”, “Realizzazione di un terminal traghetti veloci presso il Molo IV al Porto Vecchio – II lotto” e “Realizzazione di un impianto ferroviario e di nuove vie di corsa sulla riva nord del Molo VII del Porto Nuovo”;
b bis) che, in conformità alla procedura prevista all’articolo 4 del sopracitato DM 118T, con DM 2216 del 02/09/2008, si è provveduto ad apportare la prima variazione all’elenco delle opere finanziate;
b ter) che eventuali modifiche delle opere finanziate, rispetto a quanto rappresentato nei precedenti punti delle premesse b) e b bis), autorizzate con apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da comunicarsi all’Istituto mutuante, dovranno comunque rispettare il piano delle erogazioni di cui al Decreto interministeriale n. 121 T del 2 agosto 2007 e le eventuali successive variazioni dello stesso, autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) che, in data 17/04/2008 è stato firmato l'Accordo Procedimentale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di Trieste - reso esecutivo con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 817 del 14/07/2008, registrato alla Corte dei Conti in data 16/09/2008, con il quale sono state regolate le modalità di utilizzo ed erogazione dei contributi indicati alla precedente premessa b), destinati al finanziamento degli investimenti richiamati nella
medesima premessa di seguito specificati;
d) che, in data 01/10/2009 è stato firmato l'Accordo Procedimentale integrativo dell'Accordo di cui alla premessa c), tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di Trieste - reso esecutivo con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13604 del 27/10/2009, registrato alla Corte dei Conti in data 03/12/2009;
e) che I' art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e relativa Circolare esplicativa del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 28 giugno 2005 (pubblicata sulla G.U. n. 154 del 5 luglio 2005) prevede che gli istituti finanziatori debbano dare notizia della stipula dell' operazione di finanziamento all' amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento e che quest' ultima - entro quindici giorni dall' avvenuta notifica del relativo contratto - deve comunicare, tra gli altri, al medesimo Istituto finanziatore I'assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento;
f) che I' articolo 4, comma 177bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 come integrato dall' art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e relativa Circolare n.15 del 28 febbraio 2007, emanata dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, prevede che I'utilizzo di contributi pluriennali è disposto con Decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
f bis) che la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 – Adempimenti di cui all’art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l’Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l’obbligo, a carico degli istituti finanziatori, di comunicare, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l’operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:
xx.xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxx.xxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxx.xxx.xxx.xx; xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxxxxxxxx.xxxxx.xx;
g) che l'Autorità Portuale di Trieste (di seguito anche "Ente Finanziato") è soggetto beneficiario autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 121T del 2 agosto 2007 di cui al precedente punto f), ad utilizzare il contributo annuale di € 810.961,87, di cui alla precedente premessa b);
h) che l'erogazione in favore dell'Autorità Portuale di Trieste delle somme finanziate avverrà gradualmente, in tranches, sulla base delle certificazioni del Responsabile unico del procedimento relativo agli investimenti da finanziare, vistate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, “Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali” istituita presso il “Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale” sito in Roma alla Via Nomentana, 2 - per stati di avanzamento lavori, in conformità con la vigente disciplina che regola l'esecuzione di opere pubbliche;
i) che avuto riguardo all' ammontare dei contributi nonché alla tempistica di realizzazione degli investimenti, che comporterà l'erogazione graduale del finanziamento, e tenuto altresì conto del tasso applicabile, il finanziamento concedibile all'Autorità Portuale di Trieste, è valutabile in massimi € 8.515.204,60 (...);
j) che l'Autorità Portuale di Trieste, per l'aggiudicazione del servizio di cui al presente contratto di finanziamento, ha esperito una gara ai sensi dell'articolo 55, comma 5 (procedura aperta) e articolo 82 (criterio del prezzo più basso) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e che è risultata aggiudicataria la Banca “ ”
come è dato constatare dagli atti del procedimento concorsuale, ed in particolare dai Verbali della Commissione di gara, nonché dalla deliberazione di aggiudicazione a firma del ; che si allega al presente contratto sotto
la lettera ..);
m) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha espresso il proprio nulla-osta sullo schema contrattuale di cui al presente atto con nota prot. n. 0008371 del 23/06/2010, che si allega al presente atto sotto la lettera ...);
n) che ai sensi della delibera C.I.C.R. - Comitato Interministeriale per il Credito del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2003 n.72, in materia di "Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare riferimento all'art. 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, sotto la lettera ...) il “DOCUMENTO DI SINTESI" delle principali condizioni contrattuali;
o) che con nota n. ……. del…….il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato la variazione dell’originario piano delle erogazioni previsto dal Decreto interministeriale di cui al precedente punto f) delle premesse.
TUTTO CIO' PREMESSO:
le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
L'Istituto Finanziatore concede all'Autorità Portuale di Trieste, che lo accetta, un finanziamento valutabile in massimi Euro 8.515.204,60 (…), il cui ammontare definitivo risulterà nell'atto di ricognizione di debito di cui al successivo articolo 5, da destinare all'esecuzione degli interventi di cui al punto b) delle premesse al presente atto.
L'erogazione della somma finanziata avrà luogo in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 4, nel rispetto delle disposizioni del Decreto interministeriale di cui al punto f) delle premesse, nonché degli Accordi di cui ai precedenti punti c) e d) delle premesse;
ART. 3
II presente contratto sarà notificato, a cura di me Notaio, entro 10 (dieci) giorni dalla data odierna, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali” istituita presso il “Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale” sito in Roma alla Via Nomentana, 2 - ai sensi della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 28 giugno 2005 (pubblicata su G.U. n. 154 del 7 luglio 2005) che prevede che l'Amministrazione Pubblica pagatrice deve comunicare entro 15 (quindici) giorni dell'avvenuta notifica del contratto all'ente finanziatore, all'ente beneficiario del finanziamento e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento. Una copia del medesimo contratto, munita della relata di notifica, dovrà essere trasmessa all'Istituto Finanziatore.
ART. 4
L'erogazione della somma finanziata sarà effettuata dall'Istituto Finanziatore all'Autorità Portuale di Trieste, subordinatamente alla registrazione dell'impegno di spesa a carico dei contributi di cui alla premessa b) del presente contratto, sempre che risulti pervenuta all'Istituto finanziatore una copia in forma esecutiva del presente contratto nonché la comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al precedente art. 3, gradualmente, sulla base delle certificazioni rilasciate dal responsabile unico del procedimento per stati di avanzamento lavori (in ossequio alla vigente disciplina che regola l'esecuzione delle opere pubbliche) vistate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Acquisita la documentazione anzidetta, l'Istituto Finanziatore - entro 3 (tre) giorni lavorativi bancari successivi - accrediterà gli importi erogabili all'Ente Finanziato, come da questo richiesto, sul conto corrente infruttifero intestato all'Autorità Portuale di Trieste, presso la Sezione provinciale della Tesoreria dello Stato – codice IBAN: XX00X 0000000000000000000000.
Di ogni erogazione come sopra effettuata sarà data comunicazione, a cura dell'Istituto Finanziatore, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'Ente Finanziato si obbliga a consegnare all'Istituto Finanziatore, a fronte di ciascuna erogazione, apposito atto di quietanza, secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lettera ...).
Al fine di una programmazione della tempistica e quantificazione delle erogazioni, le parti fanno riferimento al prospetto predisposto dall'Ente Finanziato nel
rispetto del Decreto Interministeriale di cui al punto f) delle Premesse, che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera …) per farne parte integrante e sostanziale.
Le parti si danno reciprocamente atto che il "periodo di utilizzo" del mutuo è quello in cui vengono effettuate le erogazioni del finanziamento stesso.
Tale periodo decorre dall'anno 2010 fino all'anno 2015.
ART. 5
II finanziamento dovrà essere rimborsato direttamente dal Ministero delle In- frastrutture e dei Trasporti , “Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali” istituita presso il “Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale” sito in Roma alla Xxx Xxxxxxxxx, 0 all' Istituto finanziatore mediante il pagamento di n. 30 (trenta) rate semestrali posticipate, comprensive di capitale e interessi di euro 405.480,94 (….) ciascuna, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire da dicembre 2010 e fino a giugno 2025.
Gli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, calcolati sugli importi erogati e con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione, saranno determinati - come da offerta resa in sede di gara, qui allegata sotto la lettera ...) - al tasso nominale annuo pari al tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e rilevato alle ore 11:00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di Gestione dell'Euribor il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di ogni singola erogazione e, per i semestri successivi, la data di inizio dei semestri stessi maggiorato/diminuito di uno spread di 0,.... (zero virgola…..) punti percentuali annui. Tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi divisore 360.
Durante il periodo di utilizzo, il versamento da effettuarsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Istituto Finanziatore sarà imputato, per quota parte, a saldo degli interessi maturati nel corso di ogni singolo semestre e, per il residuo, a rimborso del capitale erogato. Alla data dell'ultima erogazione si provvedere a determinare il tasso fisso che dovrà regolare il residuo debito in essere come risultante alla data di inizio del periodo semestrale di interessi immediatamente successivo a quello in cui avrà luogo l'ultima erogazione medesima.
Tale tasso - come da offerta resa in sede di gara - sarà pari al tasso per operazioni di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi vs tasso fisso) in Euro a 10 anni, rilevato alle ore 11:00 del giorno lavorativo bancario antecedente l'ultima erogazione del presente finanziamento, diminuito/maggiorato di 0,... (zero
virgola…..) punti percentuali su base annua.
Le rilevazioni del suddetto tasso Interest Rate Swap verranno effettuate sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.
Tale tasso fisso nominale annuo sarà applicato sulla base di un anno di 360 giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni divisore 360.
Il summenzionato residuo debito sarà, pertanto, rimborsato alle restanti scadenze, al tasso fisso come sopra determinato, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, la cui entità semestrale non potrà essere superiore al versamento periodico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari ad Euro 405.480,94 (..…,..), predeterminato per legge.
All'atto di ciascuna erogazione richiesta dall'Ente Finanziato, l'Istituto Finanziatore verificherà, sulla base del tasso contrattuale valido al momento, la condizione che il residuo debito in essere dopo l'erogazione sia ammortizzabile in semestralità costanti di capitale e interessi di importo non superiore allo stanziamento di legge.
L'importo richiesto potrà essere erogato qualora la condizione precedente sia soddisfatta. In caso contrario, l'Istituto Finanziatore erogherà a saldo l'importo che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti erogazioni, risulti compatibile con la condizione suesposta. L'Ente Finanziato si obbliga a pervenire con l'Istituto Finanziatore, una volta completato l'utilizzo del finanziamento, al perfezionamento di un atto di ricognizione del debito di cui sarà fatta notifica, a tutti gli effetti di legge, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le parti provvederanno, peraltro, a perfezionare, anche nel corso del periodo di utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e definire, ferme le condizioni pattuite, gli effetti sull'ammontare del finanziamento che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica e nell'ammontare delle erogazioni come specificati nel più volte menzionato documento allegato al presente atto sotto la lettera …), da autorizzarsi sulla base di quanto previsto dal Decreto di cui al punto f) delle premesse;
Le parti, in particolare, si impegnano a stipulare un atto aggiuntivo, entro il 31/12/2015 (termine del periodo di utilizzo), che evidenzi gli ammontari erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte, nonché le quote dei contributi annuali destinate al rimborso del risultante debito residuo che sarà regolato al tasso fisso come determinato nel presente articolo, secondo un piano di ammortamento a rate costanti.
L'eventuale proroga del periodo di utilizzo previsto, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione degli investimenti, e sempre che risultino
quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Ministero dell' Economia e delle Finanze.
Ove l'Ente Finanziato - a causa di slittamenti della tempistica di realizzazione dei programmi - ritenga di non poter utilizzare integralmente l'importo mutuato entro il previsto periodo di utilizzo, ne darà comunicazione all'Istituto Finanziatore in sede di richiesta dell'ultima erogazione possibile in tale periodo, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo. Della suddetta circostanza l'Ente Finanziato darà quindi pronta comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - con lettera raccomandata indirizzata, per conoscenza, all'Istituto Finanziatore - fornendo giustificate e valide motivazioni tecniche dei ritardi nella realizzazione delle opere, unitamente alla documentazione relativa al completamento del/dei progetto/i interessato/i dagli slittamenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuterà, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto, la possibilità di consentire, con la condivisione dell'Istituto Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutuate, da regolarsi alle condizioni già previste nel presente articolo. L'eventuale proroga del periodo di utilizzo, sempre con la condivisione dell'Istituto Finanziatore, potrà, altresì, essere determinata da modifiche e integrazioni apportate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al programma degli interventi finanziati con il presente contratto.
ART. 6
Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata dovranno essere corrisposti all'Istituto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso contrattuale via via dovuto maggiorato di 1 (uno) punto percentuale per anno.
Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.
ART. 7
In relazione a quanto previsto alla lettera e) delle premesse del presente contratto, tutti i pagamenti dovuti a termini dei precedenti articoli 5 e 6 dovranno essere effettuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali” istituita presso il “Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale” sito in Roma alla Xxx Xxxxxxxxx, 0 a favore dell'Istituto Finanziatore.
A tal fine l'Istituto Finanziatore dovrà provvedere a trasmettere a detto Ministero per ogni scadenza almeno 45 (quarantacinque) giorni antecedenti la stessa, gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l'indicazione delle modalità dell'accredito.
ART. 8
Le rate di interessi e capitale e ogni altra somma comunque dovuta all'Istituto Finanziatore devono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere, salvo l’imposta di bollo, se dovuta. L'Istituto Finanziatore dovrà, pertanto, esser tenuto indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura, diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire l'Istituto Finanziatore medesimo in diretta dipendenza della presente operazione.
ART. 9
II presente mutuo potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
L'esercizio di tale facoltà comporterà, oltre a quanto dovuto all'Istituto Finanziatore a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione:
- per la prima fase, il pagamento di una penale in misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente;
- per la seconda fase, un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue, calcolate al tasso fisso di cui al precedente art. 0, x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx all'IRS - Interest Rate Swap - di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS - calcolato sulla base della curva dei tassi "swap" lettera vigente sul mercato
al momento dell'estinzione anticipata - relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del mutuo.
ART. 10
II mancato versamento a favore dell'Istituto Finanziatore di qualsiasi somma ad esso dovuta in dipendenza del presente contratto, darà facoltà all'Istituto Finanziatore di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di finanziamento.
A tale risoluzione conseguirà, oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito vantato dalla Banca, con le spese e gli interessi maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo fin da ora convenzionalmente determinato nella misura forfettaria dell'1% (uno per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione nonché I' eventuale ulteriore indennizzo di cui al precedente articolo 9.
ART. 11
Qualora, per qualsiasi motivo, l'Autorità Portuale di Trieste non dovesse o non potesse completare la realizzazione del programma degli interventi finanziati con il presente contratto, autorizzati con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indicato ai punti b), b bis) e b ter) delle premesse, l'Autorità Portuale di Trieste ne darà immediata comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché all'Istituto mutuante che sospenderà ogni ulteriore erogazione .
In tale ipotesi l'Istituto mutuante farà in modo di individuare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze la più idonea soluzione per la continuazione del rapporto di cui al presente finanziamento, fermo restando che in ogni caso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti continuerà a corrispondere fino alla scadenza quindicennale all’Istituto finanziatore la quota dei contributi dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. Ove dovesse prendersi atto dell'impossibilità della prosecuzione del rapporto di cui al presente contratto per la realizzazione dell' investimento, l'Istituto mutuante risolverà il presente contratto nei confronti della Autorità Portuale.
ART. 12
Ai sensi delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010, di cui ai punti f) e f bis) delle
premesse, l'Istituto mutuante si impegna a comunicare in xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data odierna, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro (Direzione II e IV) e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Ufficio III), all'lstat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.
ART. 13
Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contatto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Trieste.
ART. 14
Le spese di stipula del presente contratto e quelle inerenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio della copia esecutiva e delle copie autentiche occorrenti nonché quelle di notifica sono a carico della Banca mutuante.
Il contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal DPR 29 settembre 1973, n. 601 e della riduzione degli onorari notarili di cui all'art. 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e all'art. 10 della legge 25 luglio 1961, n. 649.
ART. 15
Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto dal DPR 3 giugno 1998 n. 252, articolo 1, comma 2, lettera b), l'Istituto Finanziatore non è tenuto alla presentazione della documentazione di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni.
I comparenti, dichiarando di averne esatta conoscenza, mi dispensano dalla lettura degli allegati.
Xxxxxxxxx, io Notaio ho rogato il presente atto fatto in Trieste, ove sopra, che viene firmato in fine ed al margine dell'altro foglio dai Comparenti e da me Notaio, previa lettura da me datane ai medesimi i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.
Trieste, Il Presidente
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx