Contratto di assicurazione per l’abitazione e la vita privata
CASA
Contratto di assicurazione per l’abitazione e la vita privata
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Edizione 06/2019
Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.
Redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018
Gruppo Assicurativo Bene
CASA
PERSONA MOBILITÀ ATTIVITÀ
Mod. CASA_CGA_1906
INDICE DEL PRODOTTO CASA | ||
GLOSSARIO | pag. | 1 di 6 |
CONDIZIONI DI POLIZZA | ||
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | pag. | 1 di 46 |
CAPITOLO 1 – INCENDIO | pag. | 5 di 46 |
• Garanzie prestate | pag. | 5 di 46 |
• Esclusioni | pag. | 5 di 46 |
• Delimitazioni di garanzie | pag. | 6 di 46 |
• Condizioni Particolari | pag. | 9 di 46 |
• Riepilogo limiti, scoperti e franchigie | pag. | 11 di 46 |
CAPITOLO 2 – FURTO | pag. | 15 di 46 |
• Garanzie prestate | pag. | 15 di 46 |
• Esclusioni | pag. | 16 di 46 |
• Condizioni Particolari | pag. | 18 di 46 |
• Riepilogo limiti, scoperti e franchigie | pag. | 19 di 46 |
CAPITOLO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE | pag. | 22 di 46 |
• Garanzie prestate “Vita Privata” | pag. | 22 di 46 |
• Garanzie prestate “Proprietà fabbricato” | pag. | 24 di 46 |
• Esclusioni | pag. | 25 di 46 |
• Riepilogo limiti, scoperti e franchigie | pag. | 27 di 46 |
CAPITOLO 4 – TUTELA LEGALE | pag. | 33 di 46 |
• Garanzie prestate | pag. | 28 di 46 |
• Esclusioni | pag. | 31 di 46 |
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA | pag. | 39 di 46 |
• Garanzie prestate | pag. | 33 di 46 |
• Esclusioni | pag. | 37 di 46 |
CAPITOLO 6 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI | pag. | 39 di 46 |
• Norme relative al Capitolo 1 | pag. | 39 di 46 |
• Norme relative al Capitolo 2 | pag. | 42 di 46 |
• Norme relative al Capitolo 3 | pag. | 44 di 46 |
• Norme relative al capitolo 4 | pag. | 44 di 46 |
• Norme relative al Capitolo 5 | pag. | 46 di 46 |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI | pag. | 1 di 6 |
RIFERIMENTI UTILI | pag. | 1 di 1 |
GLOSSARIO valido per il Contratto in generale
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:
Animali domestici: cani, gatti, cavalli da sella, animali d’affezione o da cortile escluso rettili o animali utilizzati per scopi professionali fatta eccezione per i cani utilizzati per l’assistenza ai non vedenti.
Annualità assicurativa: il periodo di durata annuale del Contratto.
Appartamento in porzione di immobile destinato ad abitazioni tra loro contigue, condominio: sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente all’interno, ma con accesso comune dall’esterno
dell’immobile.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione o Contratto: il Contratto di Assicurazione.
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli d’uso personale e hobbistico che l’assicurato porta con sé in viaggio.
BenPower: Società di pronto intervento per le limitazioni del danno e la messa in sicurezza dei beni.
Cassaforte: mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La cassaforte deve soddisfare almeno uno dei due requisiti di seguito indicati:
• dotata di corpo in acciaio dello spessore minimo di due millimetri, cementata nel muro o ancorata al pavimento con bulloni saldati o con testa spezzata in modo che non possa essere asportata senza la demolizione del muro o del pavimento;
• di peso non inferiore a 200 Kg (duecentochilogrammi).
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 e sue successive modifiche.
Contenuto: mobilio, arredamento e quanto serva in genere per uso domestico, personale o inerente all’abitazione e/o all’ufficio coesistente, mobile per natura o destinazione di proprietà dell’Assicurato o di terzi, riposto nell’abitazione assicurata e/o ufficio coesistente o nelle relative pertinenze anche se non comunicanti (cantine, box, soffitte, ripostigli), compresi impianti di allarme e videosorveglianza, impianti di condizionamento e caldaia di uso personale. Nel contenuto sono inoltre ricompresi:
• Oggetti di pregio: quadri, tappeti, oggetti d’arte, pellicce, raccolte o collezioni. I vari componenti costituenti una raccolta o collezione sono considerati come un unico oggetto;
• Gioielli: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant’altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura;
• Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni materiale cartaceo ad essi assimilabile.
Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il premio.
Cristalli: tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, esistenti nei locali dell’abitazione costituenti la dimora abituale.
Danno liquidabile: il danno determinato in base a tutte le condizioni di polizza, entro la somma assicurata, massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.
Documenti personali: la carta d’identità, la patente e il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera del codice fiscale.
Effrazione/Scasso: l’azione di forzamento, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione: la costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia secondo quanto disciplinato all’art. 629 del Codice Penale.
Franchigia: la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’indennizzo.
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.
Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, antincendio, igienici e sanitari, termosifoni e relativi raccordi, impianti elettrici fissi per illuminazione e allarme, impianti fissi fotovoltaici e solari termici a uso esclusivo dell’abitazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, tende esterne purchè rigidamente fissate all’immobile (escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie) come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione ed esclusa l’area e le pavimentazioni all’aperto. Ai fini della presente definizione, sono considerati “immobile” le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, le dipendenze e pertinenze ancorché separate nonché eventuali quote di proprietà comune. Il fabbricato deve essere costruito con strutture portanti verticali in cemento armato o muratura, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e altri materiali incombustibili. E’ tollerato l’utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, coibentazioni, solai, isolamenti esterni a cappotto e armature del tetto. Relativamente alle pareti esterne ed al manto della copertura è tollerata l’esistenza di materiali combustibili purchè in misura percentualmente uguale o inferiore al 20% (ventipercento) della intera estensione delle medesime pareti esterne o manto. Il Fabbricato di cui fa parte
l’abitazione assicurata deve essere adibito - nel suo complesso – per almeno il 60% (sessantapercento) della superficie complessiva - ad abitazioni civili, uffici e studi professionali, e non contenere industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, depositi agricoli o di infiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche.
Implosione: repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazioni/alluvioni: la fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini provocata dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini a seguito di qualsivoglia causa; si precisa che per alluvioni devono intendersi inondazioni determinate – in via esclusiva – dalla caduta di piogge eccezionali.
Intermediario: Il soggetto che esercita regolarmente l’attività di cui all’art. 106 del Codice delle Assicurazioni.
Istat: Istituto Nazionale di Statistica.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C (settecentocinquantagradicentigradi) non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Nucleo familiare: l’insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l’Assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in Polizza.
Partita: insieme di cose, beni o eventi garantiti, assicurati con un’unica somma e che prevede il relativo pagamento di un premio
Polizza o Simplo di Xxxxxxx: il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio: la somma che il Contraente deve alla Società a titolo di corrispettivo dell’Assicurazione.
Prima casa: l’abitazione adibita a dimora abituale dell’Assicurato.
Primo Rischio Assoluto: la forma di Assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Rapina: il Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 del Codice Penale.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Xxxxxx: la sottrazione di cosa commessa strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: l’importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotto, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di un o più contenitore/i per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.
Seconda casa: l’abitazione adibita a dimora non abituale dell’Assicurato, ovvero locata a terzi.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: Bene Assicurazioni S.p.a.
Somma Assicurata: massima esposizione della Società per Sinistro e per anno assicurativo
Xxxxxxxxx: il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Valore intero: forma di Assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza e conseguentemente soggetta al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale).
Tale regola proporzionale non è operante:
- qualora il valore intero indicato in polizza, maggiorato del 20% (ventipercento), non sia inferiore a quello accertato al momento del Sinistro;
- in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente assicurati corrispondenti al valore complessivo dei beni esistenti.
Vetro antisfondamento: il vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l’attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più policarbonato, purchè dotate di pari resistenza.
Xxxxx a schiera o la porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, appartamento soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente: indipendente dall’esterno dell’immobile.
Villa singola: l’immobile dotato di locali con una o più porte individuali di accesso dall’esterno.
GLOSSARIO valido per il solo Capitolo 4 - TUTELA LEGALE
In aggiunta al glossario valido per il Contratto in generale
Arbitrato: la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza nella fase l’attività che viene svolta tentando una composizione tra le parti, al
stragiudiziale: fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso all’Autorità Giudiziaria. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione: una specie di Reato.
Danno derivante da il danno ingiusto derivante da un fatto doloso o colposo ai sensi
responsabilità extracontrattuale:dell’art. 2043 del Codice Civile.
Delitto: il Reato più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto doloso: il delitto in cui l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
• delitto preterintenzionale: il delitto in cui dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi agisce.
• delitto colposo: il delitto in cui l'evento, anche se preveduto, non è voluto da chi agisce e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Diritto civile: la branca del diritto privato che regola i rapporti tra privati (persone fisiche o giuridiche) allo scopo di consentirne una pacifica convivenza.
Diritto penale: la branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti Reato e a cui si riconnettono le conseguenze penali.
Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del Sinistro): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di Contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se la violazione si è sviluppata per una sequenza di eventi, esso coincide con quello della prima violazione. Si precisa che l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento penale. Più specificamente, l’insorgenza è:
- nell’ipotesi di danno derivante da responsabilità extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui è commesso il Reato;
Lavoro parasubordinato: il rapporto di lavoro di cui all’art. 409, comma 3 del Codice di Procedura Civile nonchè quello indicato come tale da specifiche leggi o atti aventi forza di legge.
Procedimento penale: il procedimento accertativo della violazione di norme penali. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale esso inizia con la notifica della Informazione di garanzia di cui all’art. 369 del Codice di Procedura Penale.
Reato: il fatto omissivo o commissivo cui il Codice Penale ricollega conseguenze penali.
Sanzione amministrativa: la sanzione che l’ordinamento adotta per punire la violazione di un illecito amministrativo.
Spese di giustizia: le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza: le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa.
Spese peritali: le spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
Transazione: il contratto di cui all’art. 1965 del Codice Civile col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Vertenza contrattuale: la controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti scritti.
GLOSSARIO valido per il solo Capitolo 5 - ASSISTENZA
In aggiunta al glossario valido per il Contratto in generale
Guasto: il mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (idrici, igienici ed elettrici).
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo.
Struttura Organizzativa: il complesso di medici, tecnici e specialisti di competenza diversa, facente capo alla Società Ima Servizi Scarl, operanti 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede, su incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizzando ed erogando le prestazioni previste in Polizza.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del rischio: le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2) Decorrenza della garanzia: l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. In caso di frazionamento mensile del premio (che è soggetto a preventivo benestare dalla Società) è operante anche quanto previsto all’Art. 3)
Art. 3) Pagamento del Premio: il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all’atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del premio, qualora il pagamento dei premi delle rate successive alla prima non sia stato effettuato nei termini previsti, al momento del pagamento dei premi scaduti dovranno essere pagate anche le rate di premio non ancora scadute, sino a completamento dell’annualità.
Art. 4) Adeguamento del Premio: qualora, alla scadenza del Contratto, la Società intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Se il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.
Art. 5) Durata e Proroga dell’Assicurazione/Termini di disdetta/: l’Assicurazione ha durata di 1 (uno) anno salvo quanto successivamente specificato. Pertanto ove la legge o il Contratto facciano riferimento al “periodo di Assicurazione” suddetto periodo deve intendersi coincidente ad un’annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta - per gli anni successivi al secondo. Se la Polizza è stata stipulata per un periodo inferiore ad un anno o è stata prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta se invece è stata stipulata per una durata superiore all’anno, ma inferiore ai 5 (cinque) anni, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale. Qualora la Polizza sia stata stipulata, ai sensi dell’art. 1899 secondo comma del Codice Civile, con durata quinquennale senza possibilità di recesso a fronte di una riduzione del premio annuale pari al 5% (cinquepercento), alla scadenza dei 5 (cinque) anni il Contraente potrà disdettare il contratto inviando una comunicazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In mancanza di disdetta il contratto si intenderà prorogato per un’ulteriore annualità e così, successivamente, di anno in anno, fermo restando il diritto di disdetta del Contraente con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni singola annualità. In ogni caso se nella Polizza è indicato
“NO” alla casella “Tacito rinnovo” quanto sopra previsto non opera e l’Assicurazione si intende cessata alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di naturale scadenza in essa indicata.
Art. 6) Aggravamento del rischio: l’Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l’aggravamento del rischio stesso. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 7) Diminuzione del rischio: l’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
Art. 8) Recesso in caso di Sinistro: dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 9) Assicurazione per conto altrui: se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal Contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 10) Trasloco dell’abitazione: in caso di trasloco definitivo dall’ubicazione indicata in Polizza ad altra ubicazione sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, l’Assicurato/Contraente può chiedere alla Società che l’Assicurazione operi contemporaneamente su entrambe le abitazioni. La richiesta deve essere formulata preventivamente con una comunicazione scritta e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società. Questa variazione della copertura assicurativa spiega eccezionalmente effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del primo giorno di trasloco e cessa automaticamente alle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno successivo all’ultimo giorno del trasloco. Alla scadenza del 15° (quindicesimo) giorno, il Contratto sarà valido unicamente per la nuova abitazione. Ai fini della presente variazione di garanzia sono esclusi i danni durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico.
Rimane invariato quanto stabilito dagli Articoli 6, 7 e 11.
Art. 11) Modifiche dell’Assicurazione: le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell’Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.
Art. 12) Foro Competente: il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l’effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 13) Oneri fiscali: gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 14) Rinvio alle norme di legge: per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.
Art. 15) Indicizzazione: Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT. L’adeguamento del Contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’Indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
b) se tra l’Indice del mese di giugno dell’anno precedente la scadenza di una rata annuale e l’Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa. Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i minimi e i massimi di Scoperto.
Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell’Indice, la Società effettuerà l’adeguamento sulla base dell’ultimo Indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l’ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell’indice, i successivi adeguamenti del Contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).
Qualora, per effetto della presente clausola, nel tempo le Somme assicurate, i Massimali ed i Limiti di Indennizzo/Risarcimento ed il Premio risultassero aumentati del 50% (cinquantapercento) rispetto a quelli iniziali è facoltà del Contraente rinunciare all’indicizzazione mediante comunicazione raccomandata da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale. In tal caso la clausola cessa di validità ed il Contratto prosegue con Somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo/risarcimento e Premio risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato
Art. 16) Franchigia frontale: tutte le garanzie dei Capitoli 1,2,3 “Incendio“, “Furto”, “Responsabilità civile” operano, per ogni Sinistro per danni a cose, previa applicazione della “Franchigia frontale” indicata sulla Polizza, salvo Franchigia superiore indicata per la singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale Franchigia superiore. Qualora sia previsto in Polizza uno Scoperto, l’importo della Franchigia frontale sarà equivalente all’importo minimo dello Scoperto stesso (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell’Assicurato. La Franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del Contratto, anche in caso di nuovo contratto per i medesimi rischi, senza denuncia di Xxxxxxxx, verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di Xxxxxxxx la Franchigia verrà ripristinata al valore originario della Polizza in vigore.
Art 17) Assicurazione presso diversi Assicuratori: se sugli stessi beni e per gli stessi Rischi coesistono più Assicurazioni, il Contraente, come stabilito dall’art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli assicuratori, richiedendo a ciascuno l’Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo Contratto considerato autonomamente. Relativamente alle garanzie dei Capitoli 1 e 2 “Incendio” e “Furto”, se la somma degli Indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente – supera l’ammontare del danno, la Società pagherà soltanto la sua quota calcolata autonomamente secondo il proprio contratto. Rimane comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 18) Mediazione obbligatoria: l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, cosìcome
modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità̀dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare
presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Art. 19) Contratti a distanza – diritto di recesso: Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta che, per legge, resta a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
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CAPITOLO 1 INCENDIO e altri danni materiali diretti
Art. 1.1 Garanzia prestata: la Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, non espressamente esclusi dall’art. 1.2 e disciplinati all’art. 1.3. Sono parificati ai danni da incendio i guasti causati per ordine dell’Autorità, quelli arrecati dal Contraente e/o Assicurato e/o da altre persone allo scopo di impedire od arrestare l’evento dannoso.
Art. 1.2 Esclusioni: l’Assicurazione non comprende i danni:
1) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
2) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre i 5 (cinque) giorni consecutivi la Società risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;
3) causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
5) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati; è fatta eccezione per quanto previsto all’art. 1.3;
6) da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri a impianti e/o suppellettili fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, salvo gli atti vandalici commessi dall’autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate;
7) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;
8) dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi;
9) da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica;
10) di fenomeno elettrico:
11) causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri;
12) da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all’Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore;
13) da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte o nel caso di immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento; danni subiti da lastre in fibrocemento , cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
14) da eventi atmosferici e naturali in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non, nelle immediate vicinanze;
15) da inquinamento e contaminazione dell’acqua dell’aria e del suolo; da polvere e da smog;
16) al Contenuto all’esterno dei locali assicurati, ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
17) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici;
18) agli autoveicoli o comunque qualsiasi altro mezzo che prevede l’obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di Assicurazione di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.
Art. 1.3 Delimitazione di garanzie
1) con riferimento ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare, trombe d’aria, grandine, pioggia, la garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.2 punto 13, si intende riferita, con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 10.000,00 (eurodiecimila) ai danni a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e relativo Contenuto, nonché, con un limite per annualità assicurativa di € 5.000,00 (eurocinquemila) ai danni a lastre di cemento- amianto o fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.
2) con riferimento ai danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dall’azione immediata e diretta della neve, (sovraccarico neve) compreso il conseguente bagnamento del Contenuto (qualora assicurato) all’interno dell’abitazione è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 40% (quarantapercento) della Somma assicurata come fabbricato/Contenuto. Si intendono sempre esclusi i danni conseguenti al gelo nonché i danni al fabbricato ed al Contenuto se:
• i fabbricati sono oggetto di lavori edili sulle coperture;
• i fabbricati non sono conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione;
3) con riferimento ai danni al Contenuto ed alle parti interne dell’abitazione da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, la garanzia è operante solo se penetrate direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;
4) con riferimento ai danni da eventi atmosferici subiti da pannelli solari sia termici che fotovoltaici al servizio esclusivo dell’abitazione assicurata è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 20.000,00 (euroventimila);
5) con riferimento ai danni al fabbricato e Contenuto dell’abitazione da crolli e/o collassi strutturali che riguardino le sole fondazioni o strutture portanti del fabbricato non causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale delle tubazioni è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 15% (quindicipercento) delle somme rispettivamente assicurate alle partite fabbricato e Contenuto con il massimo complessivo di € 100.000,00 (eurocentomila). Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa applicazione di una Franchigia di € 10.000,00 (eurodiecimila). Xxxxxx intendersi sempre esclusi i danni:
• a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/ demolizione in corso d’opera;
• conseguenti a errori di progettazione o costruzione;
• verificatisi in occasione/conseguenza degli eventi esclusi all’art. 1.2 punto 3 ad eccezione di franamento, cedimento, smottamento del terreno.
6) con riferimento ai danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura accidentale, occlusione e rigurgito di tubazioni degli impianti idrici, idraulici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, termosifoni al servizio esclusivo dell’abitazione assicurata devono intendersi esclusi i danni da traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica;
7) con riferimento ai danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura conseguente a gelo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 3% (trepercento) delle Somme assicurate come fabbricato e Contenuto. Sono sempre esclusi i danni se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento o se gli impianti non sono in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore prima del Sinistro;
8) con riferimento ai danni da fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, degli stessi e delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l’impianto fisso dell’abitazione (ferme le esclusioni dei punti 7 e 8 dell’Art.1.2 è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 3.000,00 (eurotremila) ;
9) con riferimento alle spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture, a seguito di rottura accidentale delle stesse, e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato (se Assicurato), sostenute allo scopo di eliminare la rottura o il guasto che ne ha dato origine è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a €. 10.000,00 (eurodiecimila);
10) con riferimento alle spese di scavo, ricerca e riparazione del danno in seguito a rottura accidentale di tubature interrate esterne al fabbricato (se assicurato), purché debitamente coibentate, è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a €. 2.000,00 (euroduemila);
11) con riferimento alle spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte dell’abitazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio esclusivo del fabbricato (se assicurato) è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (eurocinquemila);
12) con riferimento al deterioramento dei generi alimentari riposti nel freezer, o nel congelatore domestico, della dimora abituale, conseguente alla mancata o anormale produzione del freddo a seguito di uno degli eventi garantiti dal presente Contratto o alla fuoriuscita del liquido frigorigeno a seguito di guasto accidentale protrattasi per più di 12 (dodici) ore consecutive è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 1.000,00 (euromille);
13) con riferimento ai danni, conseguenti ad un evento garantito, agli effetti personali portati al seguito e riposti nei locali di villeggiatura temporaneamente abitati dall’Assicurato o
dagli appartenenti al Nucleo familiare è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% (diecipercento) della Somma assicurata come Contenuto;
14) con riferimento ai danni a cose di pregio, gioielli e valori (escluso il denaro), quando sono temporaneamente custoditi in Istituti di custodia specializzati e per la sola quota parte delle somme eccedenti importi da questi eventualmente già risarciti è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% (diecipercento) della Somma assicurata come Contenuto;
15) con riferimento alle spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 1.000,00 (euromille);
16) con riferimento alle spese di riprogettazione dell’abitazione nonché agli oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative), che dovessero gravare sull’Assicurato per la ricostruzione dell’abitazione in conseguenza di un evento garantito nel presente capitolo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 3% (trepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila);
17) con riferimento agli onorari di progettisti e consulenti nonché del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. A.2 nonché la eventuale quota parte a seguito di nomina del terzo perito in conseguenza di un evento garantito nel presente capitolo è previsto un limite di Indennizzo pari al 3% (trepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila);
18) con riferimento alle spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato in conseguenza di un evento garantito nel presente capitolo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a
€ 2.000,00 (euroduemila);
19) con riferimento ad eventuali danni indiretti o spese non altrimenti dimostrabili sostenute dall’Assicurato in conseguenza di un evento garantito nel presente capitolo, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1.2 punto 5, è previsto un limite di Indennizzo pari al 5% (cinquepercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila);
20) con riferimento alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, nonché per lo spostamento, il deposito presso terzi e il ricollocamento delle cose illese in conseguenza di un evento garantito nel presente capitolo è previsto un limite di Indennizzo pari al 10% (diecipercento) dell’importo indennizzabile. Fino ad un massimo di € 3.000 (eurotremila) di spese di demolizione e sgombero non si considererà il limite del 10% (diecipercento) dell’importo indennizzabile;
21) con riferimento ai danni accidentali ai cristalli, non si intende operante l’esclusione di cui al punto 7 dell’art. 1.2 ed è previsto un limite di Indennizzo pari al 3% (trepercento) della Somma assicurata con le rispettive partite Fabbricato e/o Contenuto con il massimo annuo di € 5.000,00 (eurocinquemila). Sono sempre escluse le rigature e le scheggiature;
22) con riferimento alle spese di pernottamenti in alberghi, o in altra abitazione, per il tempo necessario al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, nonché per mancato godimento dei locali o perdita della pigione (qualora locati a terzi) in conseguenza di un evento garantito nel presente capitolo è previsto un limite di Indennizzo pari al 5% (cinquepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila);
23) con riferimento agli “oggetti di pregio” compresi nella definizione di “Contenuto” è previsto un limite di Indennizzo per singolo oggetto pari al 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata come Contenuto con il massimo annuo di € 20.000,00 (euroventimila);
24) con riferimento ai “gioielli” compresi nella definizione di “Contenuto” è previsto un limite di Indennizzo annuo pari al 20% (ventipercento) della Somma assicurata come Contenuto;
25) con riferimento ai “valori” compresi nella definizione di “Contenuto” è previsto un limite di Indennizzo annuo pari a € 1.500,00 (euromillecinquecento);
26) con riferimento ai danni da Urto di veicoli stradali, non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via è previsto un limite di Indennizzo annuo pari a € 100.000 (eurocentomila);
27) con riferimento ai danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, fumo, gas e vapori si considerano operanti solo le esclusioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5) dell’Art. 1.2, salvo quanto previsto al punto 19 del presente articolo 1.3;
Art. 1.4 Buona Fede: l’omessa comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipula della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’integrale risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo. La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 1.5 Forma di Assicurazione: le garanzie del presente Capitolo 1 “Incendio” sono prestate a “valore intero “per la partita fabbricato ed a “Primo Rischio Assoluto” per la partita Contenuto, salvo quanto espressamente indicato alle specifiche garanzie.
Art. 1.6 Limite di Indennizzo: In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata risultante in Polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se indicate espressamente nella Scheda di Xxxxxxx alle rispettive partite e se indicata la Somma assicurata con il relativo Premio)
A) RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro il Massimale indicato in Polizza e secondo le condizioni contrattuali, dei danni materiali e diretti cagionati dagli eventi garantiti nel presente capitolo di Polizza ai locali ed all’eventuale arredamento tenuti in locazione dall’Assicurato. La presente garanzia è prestata nella forma “a Primo Rischio Assoluto”.
B) RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza.
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.
Non sono considerati terzi:
1) i componenti del Nucleo familiare;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
3) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).
Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
C) FENOMENO ELETTRICO
La Società indennizza, nel limite della somma annua indicata in Polizza, a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati (comprese le apparecchiature elettroniche) a seguito di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa occasionati, compresa l’azione del fulmine o l’elettricità atmosferica.
Sono esclusi i danni:
• derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
• verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
• a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali i tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.
D) TERREMOTO
La Società, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.2 punto 3, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato causati da terremoto, compresi quelli eventualmente conseguenti di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto come un unico sinistro.
La Società non risponde per i danni:
a) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, mancato reddito, interruzione parziale o totale di lavoro, o qualsivoglia danno che non riguardi la materialità delle cose;
b) ai fabbricati e tettoie non conformi alle disposizioni tecniche, sia locali che nazionali, concernenti alla costruzione in zona sismica in vigore alla data di costruzione dell’immobile stesso;
c) ai fabbricati e tettoie in fase di costruzione/rifacimento/ampliamento, alle strutture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture
d) ai fabbricati considerati “abusivi” ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistica ed edilizia;
e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato;
f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
g) causati da eruzioni vulcaniche. Inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, tsunami o onde anomale, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
h) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i suddetti eventi risultassero originati o conseguenti al terremoto.
La garanzia è altresì estesa al contenuto dell’abitazione nel limite del 10% dell’indennizzo e comunque nel limite della somma totale assicurata.
L’operatività della garanzia decorre dal 31 giorno successivo la data di perfezionamento del contratto.
In caso di sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia pari al 20% del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile con il minimo di € 10.000,00 ed in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per annualità assicurativa somma superiore all’80% della somma assicurata o del valore di ricostruzione a nuovo se inferiore alla somma assicurata.
Art. 1.7 Limiti di Xxxxxxxxxx, Franchigie e Scoperti relative al Capitolo 1 - Incendio (ferma restando la Franchigia indicata in Polizza e regolamentata all’art. 16 delle condizioni generali di Assicurazione)
Art. 1.3 punto 1) | Danni da eventi atmosferici a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e relativo Contenuto | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 10.000,00 (eurodiecimila) |
Art. 1.3 punto 1) | Danni da eventi atmosferici a lastre di cemento-amianto o fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine. | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 5.000,00 (eurocinquemila) |
Art. 1.3 punto 2) | Danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dall’azione immediata e diretta della neve, (sovraccarico neve) compreso il conseguente bagnamento del Contenuto (qualora assicurato) | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 40% (quarantapercento) della Somma assicurata come fabbricato/Contenuto |
Art. 1.3 punto 3) | Xxxxx al Contenuto ed alle parti interne dell’abitazione da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento | Limite di Indennizzo: la Somma assicurata |
Art. 1.3 punto 4) | Danni da eventi atmosferici subiti da pannelli solari sia termici che fotovoltaici al servizio esclusivo dell’abitazione assicurata | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 20.000,00 (euroventimila) |
Art. 1.3 punto 5) | Danni al fabbricato e Contenuto dell’abitazione da crolli e/o collassi strutturali | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 15% (quindicipercento) delle somme rispettivamente assicurate alle partite fabbricato e Contenuto con il massimo complessivo di € 100.000,00 (eurocentomila) Franchigia di € 10.000,00 (eurodiecimila) |
Art. 1.3 punto 6) | Danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura, occlusione e rigurgito di tubazioni degli impianti idrici, idraulici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, termosifoni al servizio esclusivo dell’abitazione assicurata | Limite di Indennizzo: la Somma assicurata |
Art 1.3 punto 7) | Danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura conseguente a gelo | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 3% (trepercento) delle Somme assicurate come fabbricato e Contenuto. |
Art. 1.3 punto 8) | Danni da fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, degli stessi e delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l’impianto fisso dell’abitazione | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 3.000,00 (eurotremila) |
Art. 1.3 punto 9) | Spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a €. 10.000,00 (eurodiecimila) |
Art. 1.3 punto 10) | Spese di scavo per la ricerca del danno su tubature interrate esterne al fabbricato | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 2.000,00 (euroduemila) |
Art. 1.3 punto 11) | Spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte dell’abitazione in caso di dispersione di gas | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (eurocinquemila) |
Art. 1.3 punto 12) | Deterioramento dei generi alimentari riposti nel freezer, o nel congelatore domestico, della dimora abituale | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 1.000,00 (euromille) |
Art. 1.3 punto 13) | Danni agli effetti personali portati al seguito e riposti nei locali di villeggiatura | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% (diecipercento) della Somma assicurata come Contenuto. |
Art. 1.3 punto 14) | Xxxxx a cose di pregio, gioielli e valori (escluso il denaro), quando sono temporaneamente custoditi in Istituti di custodia specializzati | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% (diecipercento) della Somma assicurata come Contenuto. |
Art. 1.3 punto 15) | Spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 1.000,00 (euromille) |
Art. 1.3 punto 16) | Spese di riprogettazione dell’abitazione nonché oneri di urbanizzazione o concessione edilizia | Limite di Indennizzo pari al 3% (trepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila) |
Art. 1.3 punto 17) | Onorari del perito scelto e nominato, onorari progettisti e consulenti | Limite di Indennizzo pari al 3% (trepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila) |
Art. 1.3 punto 18) | Spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 2.000,00 (euroduemila) |
Art. 1.3 punto 19) | Xxxxx indiretti o spese non altrimenti dimostrabili sostenute dall’Assicurato in conseguenza di un evento garantito | Limite di Indennizzo pari al 5% (cinquepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila) |
Art. 1.3 punto 20) | Le spese, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro | Limite di Indennizzo pari al 10% (diecipercento) dell’importo indennizzabile. Fino a € 3.000,00, (eurotremila) la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 10% (diecipercento) dell’importo indennizzabile. |
Art. 1.3. Punto 21) | Xxxxx accidentali ai cristalli | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 3% (trepercento) della Somma assicurata con le rispettive partite Fabbricato e/o Contenuto con il massimo annuo di € 5.000,00 (eurocinquemila) |
Art 1.3. Punto 22) | Spese di pernottamenti in alberghi, o in altra abitazione- mancato godimento dei locali | Limite di Indennizzo pari al 5% (cinquepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila) |
Art. 1.3 punto 23) | “Cose di pregio” comprese nella definizione di “Contenuto | Limite di Indennizzo per singolo oggetto pari al 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata come Contenuto con il massimo annuo di € 20.000,00 (euroventimila) |
Art. 1.3 punto 24) | “Gioielli” compresi nella definizione di “Contenuto | Limite di Indennizzo annuo pari al 20% (ventipercento) della Somma assicurata come Contenuto |
Art. 1.3 punto 25) | “Valori” compresi nella definizione di “Contenuto” | Limite di Indennizzo annuo pari a € 1.500,00 (euromillecinquecento) |
Art. 1.3 punto 26) | Danni da urto veicoli stradali | Limite di Indennizzo annuo € 100.000,00 (eurocentomila) |
Cond. Particolare D | Terremoto (se operante) | franchigia pari al 20% del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile con il minimo di € 10.000,00 limite di indennizzo 80% della somma assicurata o del valore di ricostruzione a nuovo se inferiore alla somma assicurata. |
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CAPITOLO 2 FURTO – RAPINA ed altre garanzie
Art. 2.1 Garanzia prestata: la Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati in Polizza i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi causati da:
1) Furto perpetrato con le seguenti modalità:
• violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
• con uso di chiavi originali smarrite o sottratte all’Assicurato, a persone con lui stabilmente conviventi, ai prestatori di lavoro o ad altre persone di fiducia. La garanzia opera dalla data di denuncia alla pubblica Autorità dello smarrimento o sottrazione e fino alle ore 24:00 (ventiquattro) dell’8° (ottavo) giorno successivo alla denuncia stessa;
• per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• con introduzione clandestina dei ladri a condizione che l’asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, violandone le difese dall’interno;
• in presenza di persone di età superiore a 12 (dodici) anni, anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura.
2) Rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
L’Assicurazione comprende inoltre:
a) i danni causati al Contenuto per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione;
b) i danni causati dai ladri, alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, agli impianti di protezione e di allarme al fine di commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, compreso il loro furto;
c) i danni causati da atti vandalici dei ladri commessi durante il furto, la rapina o l’estorsione o nel tentativo di commetterlo con esclusione dei danni da scritte o imbrattamenti. La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 2.000,00 (euroduemila);
d) il furto del Contenuto, perpetrato con le modalità di cui al precedente punto 1, che l’Assicurato ha portato nell’abitazione locata temporaneamente per un periodo di vacanza. La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille);
e) il furto commesso nei locali dell’abitazione dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo, purché l’Assicurato abbia effettuato regolare denuncia del collaboratore alla Pubblica Autorità. La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille);
f) la truffa tra le mura domestiche nei confronti dell’Assicurato o di altre persone componenti il Nucleo familiare con lui conviventi in modo continuativo a condizione che vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
• la sottrazione del denaro sia contestuale all’esecuzione dell’artificio o del raggiro;
• non comporti l’acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali;
• Il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 70 (settanta) anni oppure sia diversamente abile
La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 500,00 (eurocinquecento).
La Società indennizza altresì, se conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza:
g) le spese sostenute e documentate per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite dalla persona dell’Assicurato o dai componenti il suo Nucleo familiare, in occasione di scippo, rapina o estorsione; la presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille);
h) le spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni dell’abitazione assicurata, in caso di sottrazione o smarrimento delle relative chiavi, a condizione che sia stata fatta regolare denuncia alla Pubblica Autorità e la sostituzione sia stata effettuata entro 5 (cinque) giorni dalla denuncia. La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 300,00 (eurotrecento);
i) le spese documentate per duplicazione e/o rifacimento di documenti personali sottratti o danneggiati all’Assicurato o ai componenti il suo Nucleo familiare, a seguito di furto, xxxxxx, rapina o estorsione. La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 300,00 (eurotrecento);
Art. 2.2 Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge, atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni, allagamenti e qualsivoglia altro evento naturale, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;
4) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
• del Contraente o dell’Assicurato, o di persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• dai dipendenti dell’Assicurato salvo quanto previsto all’art. 2.1 punto e).
5) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati, interruzione di attività o di altri eventuali pregiudizi;
6) qualora l’abitazione contenente le cose assicurate rimanga incustodita per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi; in tal caso l’Assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° (quarantaseiesimo) giorno;
7) a gioielli e valori.
8) da furto avvenuti quando non esistano o non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui all’art. 2.4 oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle stesse;
9) da furto, rapina ed estorsione di beni posti all’aperto o comunque al di fuori dei locali indicati in Polizza
10) gli oggetti di pregio riposti nelle pertinenze non comunicanti con l’abitazione assicurata.
Art. 2.3 Forma di Assicurazione: le garanzie del presente capitolo sono prestate, nei limiti delle Somme assicurate per ciascuna distinta garanzia, a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 2.4 Caratteristiche mezzi di chiusura: la garanzia furto è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l’esterno dell’abitazione sia difesa - per tutta la sua estensione
- anche se posta sul tetto situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall’esterno, senza l’impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
• Categoria A): serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 (quindici) mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 (otto/dieci) mm, senza luci di sorta fatta eccezione per gli spioncini, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno; inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 (quindici) mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 ( cinquanta) e 18 (diciotto) cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 (quattrocento) centimetri quadrati.
• Categoria B): robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall’interno) oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri e serramenti con luci di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture ed in ogni caso di superficie non superiore a 900 (novecento) centimetri quadrati.
Art. 2.5 Impianto di allarme: qualora sul frontespizio di Polizza venga indicata la presenza di impianto di allarme/antifurto detto impianto deve essere di tipo volumetrico con sistemi di rilevazione a copertura di ciascuno dei locali contenenti le cose assicurate e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta, a norme CEI 79-3, almeno di livello 1, ovvero del livello equivalente delle norme EN 50131, le cui caratteristiche tecniche risultino dal “certificato di installazione e di collaudo” redatto e firmato dalla ditta installatrice, da esibire in caso di Sinistro; detto impianto deve essere messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.
Art. 2.6 Scoperti: relativamente alla garanzia “furto” il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato applicando uno Scoperto del 20% nei seguenti casi:
• Violazione di mezzi di chiusura aventi caratteristiche inferiori a quelle dichiarate in Polizza;
• Senza violazione dei mezzi di protezione e chiusura in presenza di persone, uso di chiavi originali;
• Introduzione nei locali agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della Polizza, e sola rottura di cristalli o vetri o attraverso luci di superficie maggiore a quanto previsto;
• In caso di mancato funzionamento o in assenza di impianto di allarme, qualora ne sia dichiarata in Polizza la presenza.
Art 2.7 Limiti di Indennizzo: la garanzia Furto, nel limite della Somma assicurata opera con i seguenti sottolimiti di Indennizzo:
• Cose di pregio: per singolo oggetto 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata con il massimo di € 20.000 (euroventimila);
• Cose professionali: 10% (diecipercento) della Somma assicurata con il massimo di €
2.500 (euroduemilacinquecento) per annualità assicurativa;
• Costi di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, fotografie e ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati (anche informatico) con il massimo di € 1.000,00 (euromille) per annualità assicurativa;
• Contenuto, escluso gioielli e valori, riposto nelle dipendenze non comunicanti con l’abitazione assicurata: 10% (diecipercento) della Somma assicurata, con il massimo di € 1.000 (euromille) fermo restando quanto previsto all’art. 2.4.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se indicate espressamente nella Scheda di Xxxxxxx alle rispettive partite e se indicata la Somma assicurata con il relativo Premio)
A) CONTENUTO, COMPRESI GIOIELLI E VALORI IN CASSAFORTE
A parziale deroga dell’art. 2.2 punto 7, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, nei limiti della Somma assicurata, ai danni da Furto (art. 2.1 punto 1) e Rapina ed Estorsione (art. 2.1 punto 2) al Contenuto ed ai gioielli e valori, anche se di proprietà di terzi, riposti all’interno della cassaforte posta nell’abitazione indicata in Polizza a condizione che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall’Art. 2.1, abbia violato la cassaforte mediante rottura o scasso. La garanzia è prestata con un limite di Indennizzo per singolo oggetto pari al 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila) e con un limite per i valori pari al 20% (ventipercento) della Somma assicurata.
B) GIOIELLI E VALORI OVUNQUE RIPOSTI
A parziale deroga dell’art.2.2 punto 7, e fermi gli altri punti, la garanzie è estesa, nei limiti della Somma assicurata, ai danni da Furto (art. 2.1 punto 1) e rapina ed estorsione (art. 2.1 punto 2) ai gioielli e valori, anche se di proprietà di terzi, ovunque riposti all’interno dell’abitazione indicata in Polizza compresi quelli in cassaforte o in mezzi di custodia, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall’art. 2.1. La garanzia è prestata con un limite di Indennizzo per singolo oggetto pari al 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) e con un limite per i valori pari al 10% (diecipercento) della Somma assicurata.
La garanzia è comunque non operante con riguardo a gioielli e valori riposti nelle pertinenze non comunicanti con l’abitazione assicurata.
C) GARANZIA FUORI DALL’ABITAZIONE
A parziale deroga dell’Art. 2.2 punto 9, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, nei limiti della Somma assicurata, ai danni materiali e diretti ai capi di vestiario, oggetti personali e valori al di fuori dell’abitazione assicurata causati dai seguenti eventi:
• Rapina
• Estorsione
• Scippo
• Furto subito in seguito a infortunio o improvviso malore del Contraente e/o dell’Assicurato
• Furto commesso mediante la rottura dei vetri dell’autovettura limitatamente ai casi in cui l’Assicurato o suoi familiari siano a bordo dell’autovettura
• Furto dei bagagli, escluso gioielli e valori, riposti nel bagagliaio dell’autovettura regolarmente chiusa e con i vetri rialzati. La garanzia opera esclusivamente dalle ore 8:00 (otto) alle ore 22:00 (ventidue) ed è prestata con il limite del 10% (diecipercento) della Somma assicurata.
• Furto di capi di abbigliamento durante la permanenza in esercizi pubblici dell’Assicurato o dei suoi componenti il suo Nucleo familiare. La garanzia è prestata con il limite del 10% (diecipercento) della Somma assicurata.
Art. 2.8 Limiti di Xxxxxxxxxx, Franchigie e Scoperti relativi al Capitolo 0 - Xxxxx (xxxxx restando la Franchigia indicata in Polizza e regolamentata all’art. 16 delle condizioni generali di Assicurazione)
Art. 2.1 punto 2) c) | Xxxxx causati da atti vandalici dei ladri commessi durante il furto, la rapina o l’estorsione o nel tentativo di commetterli | Limite di indennizzo per annualità assicurativa di € 2.000,00 (euroduemila) |
Art. 2.1 punto 2) d) | Il furto del Contenuto Portato nell’abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille) |
Art. 2.1 punto 2) e) | Il furto commesso nei locali dell’abitazione dagli addetti ai servizi domestici | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille) |
Art. 2.1 punto 2) f) | La truffa tra le mura domestiche nei confronti dell’Assicurato o di altre persone con lui conviventi | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 500,00 (eurocinquecento) |
Art. 2.1 punto 2) g) | Spese sostenute e documentate per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite in occasione di scippo, rapina o estorsione | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille) |
Art. 2.1 punto 2) h) | Spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni dell’abitazione assicurata | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 300,00 (eurotrecento) |
Art. 2.1 punto 2) i) | Spese documentate per duplicazione e/o rifacimento di documenti personali sottratti o danneggiati all’Assicurato | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 300,00 (eurotrecento) |
Art. 2.6 Scoperti | • Violazione di mezzi di chiusura aventi caratteristiche inferiori a quelle dichiarate in Polizza; • Senza violazione dei mezzi di protezione e chiusura in presenza di persone, uso di chiavi vere, • Introduzione nei locali agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della Polizza, e sola rottura di tali cristalli o vetri o attraverso luci di superficie maggiore a quanto previsto; In assenza di impianto di allarme, qualora ne sia dichiarata in Polizza la presenza. | Scoperto del 20% (ventipercento) dell’Indennizzo |
Art. 2.7 Limiti di Indennizzo | • cose di pregio • cose professionali • costi di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, fotografie e ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati • Contenuto, escluso gioielli e valori, riposto nelle dipendenze non comunicanti con l’abitazione assicurata | Limite del 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata con il massimo di € 20.000 (euroventimila) Limite del 10% (diecipercento) della Somma assicurata con il massimo di € 2.500 (duemilacinquecento) per annualità assicurativa Limite di € 1.000,00 (euromille) per annualità assicurativa Limite del 10% (diecipercento) della Somma assicurata, con il massimo di € 1.000 (euromille) |
Condizione particolare A) | Gioielli e valori in cassaforte | Limite di Indennizzo per singolo oggetto pari al 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila) e con un limite per i valori pari al 20% (ventipercento) della Somma assicurata. |
Condizione particolare B) | Gioielli e valori comunque riposti | Limite di Indennizzo per singolo oggetto pari al 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) e con un limite per i valori pari al 10% (diecipercento) della Somma assicurata. |
Condizione particolare C) | • Garanzia fuori dall’abitazione Rapina, estorsione, scippo, furto in seguito ad infortunio o malore, furto commesso mediante la rottura dei vetri dell’autovettura con presenza di persone • Furto dei bagagli, escluso gioielli e valori, riposti nel bagagliaio dell’autovettura regolarmente chiusa e con i vetri rialzati dalle 8 alle 22 • Furto di capi di abbigliamento durante la permanenza in esercizi pubblici | Limite di Indennizzo: Somma assicurata Limite di Indennizzo del 10% (diecipercento) della Somma assicurata Limite del 10% (diecipercento) della Somma assicurata |
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CAPITOLO 3 RESPONSABILITÀ CIVILE
VITA PRIVATA
Art. 3.1 Garanzia prestata: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e i componenti il suo Nucleo familiare, se attivata la garanzia e salvo quanto esplicitamente escluso all’art. 3.3, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto essi siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune situazioni che potrebbero determinare l’insorgenza della responsabilità civile di cui al presente articolo:
1) conduzione dell’abitazione indicata in Polizza, e dei locali adibiti a dimora saltuaria (camere d’albergo o locali di villeggiatura locati occasionalmente) o a seconde case;
2) uso di dimora saltuaria (camere d’albergo o case di villeggiatura locate occasionalmente) o uso di abitazione occupata da figli studenti, compresi i danni ai locali stessi e al relativo Contenuto, se di terzi;
3) fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato, per legge, debba rispondere.
4) organizzazione e svolgimento di pranzi, cene, feste private tra familiari e amici compresa la somministrazione di cibi e bevande preparati e/o somministrati dall’Assicurato;
5) proprietà ed uso di apparecchi domestici e di impianti fissi qualora installati dall’Assicurato;
6) fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, di baby sitter o badanti, o di persone comunque non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga per fatti inerenti alle loro mansioni;
7) danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, baby sitter o badanti, in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, (seipercento) calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila);
8) proprietà ed uso di mezzi non a motore, comprese le biciclette elettriche e le imbarcazioni anche a motore non soggette all’Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi;
9) attività sportive in genere esclusa la caccia; giardinaggio, compresa la guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio, attività di bricolage, hobby compresa la proprietà o uso di giocattoli anche a motore, compresi aeromodelli e droni per uso esclusivamente hobbistico; relativamente alla pratica del modellismo, sono esclusi i danni ai modelli;
10) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private;
11) detenzione di armi o uso per difesa personale e/o tiro a segno/volo, purché in regola con le disposizioni vigenti ed escluso l’esercizio della caccia;
12) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se a motore elettrico e di tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione;
13) danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati alla Società in vigenza di Polizza. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila);
14) proprietà, possesso ed uso di animali domestici, anche se affidati a terzi temporaneamente in custodia. Si intende altresì compreso l’utilizzo dei cani per l’esercizio della caccia e la partecipazione a concorsi e mostre;
15) la partecipazione in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative;
16) attività di volontariato, escluse quelle di natura medica o infermieristica;
17) utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli o natanti con esclusione dei danni arrecati all’autoveicolo o al natante stesso;
18) fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché la responsabilità civile di terzi per fatto dei figli minori dell’Assicurato affidati momentaneamente a detti terzi;
19) la mancata sorveglianza di minori momentaneamente affidati all’Assicurato, compresi danni corporali da essi subiti, con l’esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso;
20) fatto dei figli minori dell’Assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti. L’Assicurazione è operante a condizione che il fatto avvenga all’insaputa dell’Assicurato. La garanzia opera pertanto esclusivamente in caso di esercizio del diritto di regresso da parte dell’Assicuratore della responsabilità civile auto per il detto veicolo o natante. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila);
21) danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, comprese l’autovettura o il motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private di proprietà dell’Assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l’eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia “Ricorso Terzi” nel Capitolo 1 “Incendio” e con un limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila);
22) danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila);
CONDIZIONE PARTICOLARE
(operante solo se indicata espressamente nella Scheda di Polizza e se indicato il relativo Premio)
A) BED & BREAKFAST
A parziale deroga dell’art. 3.3 punto 24 l’Assicurazione è operante per i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell’attività di “bed & breakfast”, in non più di tre camere e per non più di sei clienti, intendendosi per tale l’attività di alloggio e prima colazione svolta nella dimora abituale o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze, avvalendosi della normale organizzazione famigliare ed esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del Sinistro.
Sono compresi in garanzia i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande di produzione dell’Assicurato, somministrati direttamente ai clienti nel solo ambito dei locali oggetto dell’Assicurazione, nonché il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale.
I clienti sono a tutti gli effetti considerati terzi, sempreché non rientrino tra i soggetti indicati all’art. 3.5 “Persone non considerate terze”.
PROPRIETÀ DEL FABBRICATO
Art. 3.2) Garanzia prestata: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, se attivata la garanzia e salvo quanto esplicitamente escluso all’Art. 3.3, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà dell’abitazione indicata in Polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell’abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune fattispecie di responsabilità civile assicurate con il presente Contratto:
1) responsabilità per danni a terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l’eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia “Ricorso Terzi” nel capitolo 1 “Incendio” e con un limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila);
2) qualora l’abitazione faccia parte di un condominio, l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore costo, rimborso, spesa o qualunque importo di denaro comunque denominato eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
3) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila);
4) la presente garanzia è estesa ai danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati entro e non oltre la scadenza di Polizza. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila);
5) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne di pertinenza del fabbricato a seguito di rottura accidentale delle relative tubazioni o condutture. Sono sempre esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
6) responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dell’abitazione assicurata. In caso di lavori edili soggetti all’applicazione del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l’Assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi in esso previsti e con l’esclusione dei lavori di cui all’articolo 90 comma 3 della predetta legge.
Art. 3.3 Esclusioni: l’Assicurazione, sia per “vita privata” che per “proprietà del fabbricato” non comprende i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge.
2) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
3) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4) da detenzione o da impiego di esplosivi;
5) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
6) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
7) determinati dall’uso di veicoli a motore e natanti oggetto di Assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;
8) da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l’ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere;
9) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
10) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli previsti dall’Art. 3.1 punto 13 e dall’art. 3.2 punto 4;
11) a cose che l’Assicurato detenga a qualunque titolo;
12) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini nonché di attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
13) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto all’Art. 3.1 punto 5), pertinenze e dipendenze, limitatamente alla garanzia “vita Privata”;
14) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
15) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
16) da furto;
17) derivanti dall’esercizio della caccia;
18) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
19) connessi con l’utilizzo di internet;
20) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l’alimentazione animale;
21) derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
22) in riferimento alla garanzia di cui all’art. 3.1 punto 14, oltre alle altre esclusioni di cui al presente articolo, non sono compresi i danni: conseguenti a maltrattamento di animali (art.727 del Codice Penale) o derivanti da cani non iscritti all’anagrafe canina o causati da animali non domestici;
23) derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato, salvo per i casi di cui all’art. 3.1 punti 15, 18,19, 20;
24) derivanti dall’esercizio di attività di Bed & Breakfast.
Art 3.4 Limiti di risarcimento: in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire somme superiori ai Massimali indicati in Polizza che rappresentano per la Società la massima obbligazione per capitali interessi e spese. Gli eventuali limiti di Indennizzo presenti in Polizza non devono intendersi in aggiunta al Massimale ma facenti parte del Massimale stesso. Se l’Assicurazione è prestata per una pluralità di assicurati il Massimale indicato in Polizza deve intendersi ad ogni effetto di legge e di Contratto – unico- anche in caso di fattispecie che implichi la corresponsabilità di più Assicurati.
Art. 3.5 Persone non considerate terze: ai fini della garanzia “Responsabilità Civile” non sono considerati terzi:
• Il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l’Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui;
• Se l’Assicurato/Contraente non è una persona fisica, le Società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato/Contraente o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
• Le Società che rispetto all’Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e gli amministratori delle stesse.
Art. 3.6 operatività della garanzia “Vita Privata”: la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto o nei sei mesi successivi, relative a eventi accaduti durante il periodo di validità del Contratto o nei 6 (sei) mesi antecedenti la data di effetto del Contratto stesso. Ai fini della validità della garanzia il Contraente/Assicurato dichiara espressamente di non aver ricevuto, alla data di stipula del Contratto, alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente né indirettamente, di situazioni o fatti che possono determinare richieste di risarcimento sulla base del presente Contratto.
Art. 3.7 Limitazione Territoriale: La garanzia “Vita privata”, nel limite del Massimale indicato in Polizza, è operante per il mondo intero.
Art. 3.8 Limiti di Indennizzo, Xxxxxxxxxx e Scoperti relativi al Capitolo 3 – Responsabilità Civile (fermo restando la Franchigia indicata in Polizza e regolamentata all’art. 16 delle condizioni generali di Assicurazione)
Art. 3.1 punto 7) | Xxxxx xxxxxxxxx a collaboratori addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, baby sitter o badanti, che ha portato una invalidità permanente non inferiore al 6% (seipercento) | Limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila) |
Art. 3.1 punto 13) | Danni da inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua e del suolo | Limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila) |
Art. 3.1 punto 20) | Fatto dei figli minori dell’Assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge | Limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) |
Art. 3.1 punto 21) | Xxxxx materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’ Assicurato o da lui detenute | Un limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) |
Art. 3.1 punto 22) | Danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi | Limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila) |
Art. 3.2 punto 1) | Responsabilità per danni a terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato Assicurato | Limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila) |
Art. 3.2 punto 3) | Danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi | Limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila) |
Art. 3.2 punto 4) | Danni da inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua e del suolo | Limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila) |
4
CAPITOLO 4 - TUTELA LEGALE
Si precisa che la Società – in forza di una Convenzione - ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx Numero verde: 000.00.00.00 e-mail xxxxxxxx@xxx.xx – sito web xxx.xxx.xx, (di seguito denominata “D.A.S.”).
A quest’ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri, secondo quanto indicato all’art. 4.7.
Art. 4.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• Di assistenza in sede stragiudiziale;
• Per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• Per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• Di giustizia;
• Processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• Conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
• Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
• Di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• Per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• Degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• Per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• Per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
• Le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore lavorative;
• Le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000 (euromille);
• L’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di
€ 10.000 (eurodiecimila) . L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
Art. 4.2 Xxxxxx e garanzie
Art. 4.2.1 Forma di garanzia Vita privata Base
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla vita privata, inclusa la proprietà e/o conduzione delle abitazioni indicate in Polizza purché direttamente godute e che dunque non siano oggetto di godimento da parte di terzi.
La garanzia opera con riguardo alle Persone che:
a) Xxxxx sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa a parziale deroga di quanto previsto all’art. 4.5;
b) Xxxxx sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 4.5;
c) Subiscano danni derivanti da responsabilità extracontrattuale originata da fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza.
Le suddette garanzie operano inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate alla guida di veicoli non soggetti all’Assicurazione obbligatoria e nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
Art. 4.2.2 Forma di garanzia “Vita privata Super”
In aggiunta a quanto previsto dalla forma di garanzia “Vita privata Base”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla vita privata, inclusa la proprietà e/o conduzione delle abitazioni purché direttamente godute:
d) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250. (euroduecentocinquanta). Sono comprese, a titolo esemplificativo:
• Vertenze con tour operator, agenzie di viaggio, vettori di trasporto, alberghi per i servizi fruiti durante una vacanza;
• Vertenze per acquisti di beni e servizi, effettuati anche a distanza (e-commerce);
• Vertenze contrattuali con collaboratori domestici, regolarmente inquadrati a norma di legge;
e) debbano sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, inerenti le abitazioni direttamente godute dalle Persone Assicurate;
f) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni derivanti da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito da parte delle Persone Assicurate. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato relative all’intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Le persone assicurate sono tenute a dichiarare a D.A.S., al momento della denuncia del Sinistro, l’esistenza e
l’operatività della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia;
Le suddette garanzie operano inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate alla guida di veicoli non soggetti all’Assicurazione obbligatoria e nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
Art. 4.2.3 Aggiunta di garanzia Tutela lavoro dipendente
In aggiunta a quanto previsto dalla forma di garanzia Vita privata Super, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell’ambito della loro attività lavorativa subordinata o parasubordinata svolta presso un datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione della professione di medico e operatore sanitario.
La garanzia opera qualora le Persone Assicurate:
a) Xxxxxxx sostenere controversie con il proprio datore di lavoro, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250 (euroduecentocinquanta);
b) Subiscano danni derivanti da responsabilità extracontrattuale dovuti a fatto illecito di terzi;
c) Xxxxx sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa;
d) Xxxxx sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui abbia inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
e) Xxxxxxx sostenere controversie con istituti o Enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (a titolo esemplificativo e non esaustivo INPS, INAIL, ecc.).
Art. 4.2.4 Aggiunta di garanzia Tutela immobili locati
In aggiunta a quanto previsto dalla forma di garanzia “Vita privata Super”, la garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nell’ambito della proprietà di Unità Immobiliari ad uso abitativo locate a terzi, a condizione che in Polizza siano stati indicati gli indirizzi di tali Unità Immobiliari e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.
Questa garanzia opera con riguardo a:
a) controversie con il locatario/conduttore/inquilino nel caso in cui l’Unità Immobiliare subisca dei danni;
b) azione di sfratto per morosità nei confronti del locatario/conduttore/inquilino. In tal caso è compresa l’eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati. Sono escluse le azioni di sfratto per qualsiasi altra causa (ad esempio, per finita locazione).
Le garanzie relative alla tutela degli immobili locati iniziano a decorrere trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla stipula del Contratto.
Art. 4.2.5 Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società offre un servizio assicurativo di Consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dalla forma di garanzia sottoscritta. L’Assicurato potrà accedere al servizio D.A.S. contattando il Numero Verde 800-28.23.23 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 (otto) alle 18:00 (diciotto).
Art. 4.3 Ambito territoriale di operatività delle garanzie
Le garanzie riguardano i Sinistri verificatisi:
• in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
• nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
• in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi.
Art. 4.4 Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente, delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia e dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.
Art. 4.5 Esclusioni
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.
La garanzia è esclusa:
• per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
• per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore;
• per procedimenti in materia fiscale/tributaria e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali;
• per controversie di diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
• controversie il cui valore in lite è inferiore a € 200 (euroduecento) ove non sia indicato un valore superiore nelle singole garanzie;
• controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate e per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato svolte in qualità di medico od operatore sanitario;
• per operazioni di acquisto o costruzione di beni immobili;
• per controversie e procedimenti riferibili ad abitazioni che non siano direttamente godute dalle persone assicurate, se non sono ricomprese fra gli immobili locati per i quali è stata sottoscritta la garanzia di cui all’art. 4.2.4;
Art. 4.6 Insorgenza del Sinistro e operatività della garanzia Il Sinistro si intende insorto quando:
a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
b) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell’Assicurato, nei restanti casi.
Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successiva della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di stipula del Contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
• trascorsi 90 (novanta) giorni dalla stipula;
• La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale),
di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
• La garanzia non opera per i Sinistri che insorgano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del Contratto, fossero già stati disdettati o la cui risoluzione, rescissione o variazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza fra più Persone Assicurate nell’ambito dello stesso Xxxxxxxxx, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
5
CAPITOLO 5 - ASSISTENZA
Si premette che le prestazioni di assistenza alle persone in difficoltà vengono rese in forza di una Convenzione con l’Impresa assicurativa IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx - Xxxxxx che sarà responsabile anche della gestione dei Sinistri attraverso la Società IMA SERVIZI Sc.a.r.l. con sede in xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
Art 5.1 Garanzia Base: la Società mette a disposizione dell’Assicurato un servizio di assistenza nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti.
Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo e per anno assicurativo
A) ASSISTENZA ABITAZIONE VALIDA PER LE ABITAZIONI DELL’ASSICURATO IDENTIFICATE IN POLIZZA
A1) Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/serramentista a seguito di:
- Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso all’Abitazione;
- Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti dell’Abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dello stesso;
La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro/serramentista, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico
La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Xxxxx o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente.
A2) Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora in caso di Furto o tentato Furto con rottura di un vetro esterno dell’Abitazione, l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione immediata del vetro, la Struttura Organizzativa invierà un vetraio, nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, il costo del vetro e della manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico. Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Xxxxx o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente.
A3) Invio di un tapparellista entro 24 (ventiquattro) ore
Qualora l’Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita e della manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico.
A4) Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico, a seguito di:
a) allagamento o infiltrazione o mancanza d'acqua nell’abitazione provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell’abitazione dell’Assicurato;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico dell’Abitazione dell’Assicurato;
La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico.
Sono esclusi dalla prestazione:
Per il caso a):
- i Sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici);
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
Per il caso b):
- l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali);
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.
A5) Invio di un termoidraulico impianto riscaldamento
In caso di mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole, oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento dell’Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un termoidraulico, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore gas;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
A6) Interventi d’emergenza per danni d’acqua
Qualora l’Assicurato, necessiti di un intervento di emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare il personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve
comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico.
A7) Invio di un elettricista per interventi di emergenza
In caso di guasto all'impianto elettrico dell’Abitazione dell’Assicurato che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’Incendio o di scossa elettrica, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’Abitazione a monte del contatore;
- guasti relativi agli apparecchi elettrici.
A8) Spese di albergo
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei Sinistri indennizzabili in Polizza oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquanta) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico
A9) Trasloco
Qualora si verifichi un Sinistro che renda inabitabile l’abitazione per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data del Sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia e delle suppellettili dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o al deposito in Italia, tenendo a proprio carico il costo relativo al trasloco fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data del Sinistro. Nel caso in cui, in seguito al Sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
A10) Ripristino dell’abitabilità
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto, tentato furto, l’abitazione dell’Assicurato necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinare l’abitabilità dell’immobile Assicurato, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà al reperimento ed all’invio di un’impresa specializzata. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico. In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa di Assistenza copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
A11) Invio di un sorvegliante
In caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito l’abitazione assicurata, e la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dei locali dell’Abitazione. La Struttura Organizzativa terrà a
proprio carico le spese fino ad un massimo di 12 (dodici) ore. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico
A12) Rientro anticipato
Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia ad oltre 50 (cinquanta) Km dal suo Comune di residenza o all'estero e, in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, scoppio e Sinistri indennizzabili in Polizza, debba rientrare immediatamente nell’abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di € 500,00(eurocinquecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa. La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.
A13) Accesso Rete Artigiani
(Attivo dalle ore 09.00 (nove) alle ore 18.00 (diciotto) dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato non riesca a reperire direttamente un artigiano o un tecnico qualificato, può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione artigiani o tecnici qualificati - tra quelli sotto elencati
- i quali, entro 24 (ventiquattro) ore della richiesta, contatteranno il Cliente per i necessari accordi: fabbro, idraulico, elettricista, vetraio, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, muratore, piastrellista, tinteggiatore, operatore spurghi, termoidraulico, personale specializzato in tecniche di asciugatura.
Resta a totale carico dell’Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc.…).
B) ASSISTENZA FAMIGLIA VALIDA PER L’ASSICURATO ED IL SUO NUCLEO FAMILIARE B1) Consulenza medica telefonica
Qualora l’Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 7 (sette) giorni la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.
B2) Invio di un medico in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una consulenza medica (vedasi prestazione di cui al punto B1), l’Assicurato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20:00 (venti) alle ore 8:00 (otto) o nei giorni festivi.
B3) Rientro alla residenza a seguito di dimissione ospedaliera
Qualora l’Assicurato, a seguito di un intervento chirurgico avvenuto per infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero di durata superiore a 5 (cinque) giorni in un Istituto di Cura in Italia, non sia in grado di tornare al proprio domicilio autonomamente con il mezzo inizialmente utilizzato, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici
e d’intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 (euroduecento) IVA compresa per Sinistro e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo: ambulanza o taxi.
B4) Custodia di animali domestici
Qualora l’Assicurato, a seguito di un intervento chirurgico avvenuto per infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero di durata superiore a cinque giorni in un Istituto di Cura in Italia, e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimo di € 300,00(eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione.
B5) Consegna farmaci presso l’abitazione
Qualora a seguito di infortunio, l’Assicurato, per le cure del caso, necessiti urgentemente, secondo prescrizione medica, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia), la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed alla consegna dei farmaci.
Restano a carico dell’Assicurato i costi di acquisto dei medicinali.
Art. 5.2 Rischi esclusi dall’Assicurazione
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° (ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio;
g) infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di 2 (due) anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
5. E’ prevista una decadenza dal diritto di beneficiare delle prestazioni fornite dalla Società qualora l'Assicurato non abbia preso contatto tempestivamente con la Struttura Organizzativa.
6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
7. La Polizza è regolata dalla legge Italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione Italiana
Art. 5.3 Estensione territoriale
L'Assicurazione Assistenza avrà vigore in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
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CAPITOLO 6 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Norme specifiche relative al Capitolo 1 - Incendio
Art. 6.1 Denuncia e obblighi in caso di Xxxxxxxx
Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) sporgere denuncia (relativamente ai danni da Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell’evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) mettere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.
Sono a carico della Società le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile.
L’inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 6.2 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata per iscritto previa allegazione di copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
Oppure a richiesta di una delle parti
b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno, se necessario, intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Società o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il Sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 6.3 Determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, ferme tutte le condizioni previste nella Polizza:
• Fabbricato (valore a nuovo)
Per il Fabbricato è indennizzata:
a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate;
b) in caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire il Fabbricato distrutto.
L’Indennizzo non può superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro, valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione. Dall’Indennizzo viene detratto il valore dei residui.
• Contenuto (Valore a nuovo)
Per tutti i beni del Contenuto l’ammontare del danno è dato:
a) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
b) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti. Dall’Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.
Si precisa che:
a) per i beni anche parzialmente elettrici e elettronici, con l’esclusione di quelli acquistati nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il valore che avevano al momento del Sinistro;
b) per i capi di abbigliamento, biancheria personale o della casa, con l’esclusione di quelli acquistati nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il valore che avevano al momento del Sinistro;
c) per le Collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;
d) per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento;
e) per i Valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.
f) per i titoli di credito:
• la Società corrisponde l’Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze;
• se è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento.
g) per gli effetti cambiari, l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia ancora possibile l’esercizio delle azioni cambiarie.
La stima con il criterio del Valore a nuovo non è effettuata per oggetti d’arte e antiquariato e per oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il Valore al momento del Sinistro.
• Vetri e Cristalli
Per gli specchi, le insegne e le lastre di vetro, cristallo o policarbonato, si effettua il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o equivalenti per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell’installazione.
Valore intero - Assicurazione parziale
Se al momento del Sinistro le Somme assicurate incrementate del 20% (ventipercento) risultano uguali o superiori al valore dei beni assicurati, stabilito secondo i criteri previsti nella Polizza, non si applica la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. Nel caso contrario, la riduzione proporzionale si applica alle Somme assicurate incrementate del 20% (ventipercento).
Primo rischio assoluto
In fase di liquidazione dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Art 6.4 Anticipo Indennizzo
Trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell’Indennizzo presumibile, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all’Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l’ammontare del danno presumibile superi l’importo di euro 30.000.
Art 6.5 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:
• delle persone ospitate dall’Assicurato/Contraente;
• del Contraente e delle persone di cui l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, compresi i Dipendenti;
• del coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente.
• dei familiari dell’Assicurato/Contraente annoverati dall’art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso l’abitazione a qualsiasi titolo;
• dei parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, soprastanti o sottostanti l’abitazione Assicurata;
• degli inquilini con regolare contratto di affitto o con diritto di uso o usufrutto gratuito, nonché verso i proprietari dell’abitazione
• delle imprese commerciali o artigianali dell’Assicurato/Contraente o delle Società delle cui obbligazioni questi debba rispondere con il proprio patrimonio personale e che siano ubicate nell’immobile contenente l’abitazione assicurata;
A condizione che anche l’Assicurato/Contraente non eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile
Art. 6.6 Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 6.7 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L’Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l’Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all’Indennizzo.
Art. 6.8 Servizio di emergenza
Premesso che:
• la rilevazione, la determinazione, l’entità e le cause all’origine del Sinistro rimangono di esclusiva competenza del Perito nominato dalla Società in base alle condizioni di Polizza.
• esiste una convenzione tra la Società “Bene” in seguito chiamata Società e la Società “Benpower”, in seguito chiamata “Benpower,” specializzata nella limitazione ed eliminazione del danno materiale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, attività di risanamento, salvataggio, ripristino e bonifica dei beni danneggiati.
in caso di Sinistro al Fabbricato e/o al Contenuto, l’Assicurato ha facoltà di richiedere direttamente l’intervento di “Benpower”, che si impegna a prendere contatto con l’Assicurato entro 4 (quattro) ore dal ricevimento della chiamata e a intervenire entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della chiamata, al fine di svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
a. Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori,
b. Xxxxxxxxxxx di acqua condotta con conseguenti bagnamenti
c. Eventi naturali
d. Atti vandalici e dolosi
e. Deterioramento di merci in refrigerazione “Benpower” non interverrà:
1. In occasione di Sinistri di Responsabilità Civile con danni a persone o cose
2. per le spese relative a interventi relativi a Sinistri non indennizzabili a termini di Polizza. Dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra “Benpower” e l’Assicurato, con costi a carico di quest’ultimo.
Benpower si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza senza alterare lo stato dei luoghi o, in ogni caso, preservando gli elementi e le tracce utili per verificare, da parte della Società, le effettive cause del Sinistro.
In caso di Sinistro l’Assicurato, fermi gli obblighi a lui derivanti in base alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di denuncia di Xxxxxxxx, può contattare direttamente “Benpower” al numero verde 800-328960 in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) inclusi i festivi. Benpower si impegna a dare immediatamente comunicazione alla Società della richiesta di intervento ricevuta e si relazionerà con
l’intermediario al quale è affidata la gestione del Contratto per concordare un sopralluogo unitamente al perito della Società incaricato per il Sinistro. In occasione di detto sopralluogo ed unicamente con l’accordo del perito verranno definiti eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino dei beni colpiti.
L’intervento di Benpower, se non direttamente richiesto dall’Assicurato, potrà essere richiesto anche dall’Intermediario che riceve la denuncia dall’Assicurato o dal Perito qualora lo ritenga utile ed efficace.
La Società ha facoltà di recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
Norme specifiche relative al Capitolo 2 - Furto
Art. 6.9 Denuncia e obblighi in caso di Xxxxxxxx
Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell’evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) mettere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.
Sono a carico della Società le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile.
L’inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 6.10 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata per iscritto previa allegazione di copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
Oppure a richiesta di una delle parti
b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno, se necessario, intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Società o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il Sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 6.11 Determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, ferme tutte le condizioni previste nella Polizza:
• Fabbricato (valore a nuovo)
Per il Fabbricato è indennizzata:
a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate;
b) in caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire il Fabbricato distrutto.
L’Indennizzo non può superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro, valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione. Dall’Indennizzo viene detratto il valore dei residui.
• Contenuto (Valore a nuovo)
Per tutti i beni del Contenuto l’ammontare del danno è dato:
a) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
b) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti. Dall’Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.
Si precisa che:
a) per i beni anche parzialmente elettrici e elettronici, con l’esclusione di quelli acquistati nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il valore che avevano al momento del Sinistro;
b) per i capi di abbigliamento, biancheria personale o della casa, con l’esclusione di quelli acquistati nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il valore che avevano al momento del Sinistro;
c) per le Collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;
d) per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento;
e) per i Valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.
f) per i titoli di credito:
• la Società corrisponde l’Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze;
• se è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento.
g) per gli effetti cambiari, l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia ancora possibile l’esercizio delle azioni cambiarie.
La stima con il criterio del Valore a nuovo non è effettuata per oggetti d’arte e antiquariato e per oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il Valore al momento del Sinistro.
Primo rischio assoluto
In fase di liquidazione dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 6.12 Riduzione e reintegro delle Somme assicurate
In caso di Sinistro, le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno liquidato, al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza la corrispondente restituzione di Premio. Questo, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso. Al rinnovo del periodo assicurativo, con conseguente pagamento del Premio annuo, le Somme assicurate sono automaticamente reintegrate nei valori originari.
Art. 6.13 Recupero dei beni rubati
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato/Contraente deve avvisare la Società appena ne viene a conoscenza. I beni recuperati appartengono alla Società se questa ha indennizzato integralmente il danno.
Se invece la Società ha indennizzato il danno soltanto parzialmente, il valore dei beni recuperati, corrispondente alla parte di danno rimasta scoperta dall’Assicurazione, spetta all’Assicurato; il resto spetta alla Società.
In ogni caso l’Assicurato/Contraente può scegliere di riottenere o conservare i beni recuperati restituendo ’Indennizzo ricevuto alla Società. Nel caso in cui il recupero avvenga prima dell’Indennizzo del danno, la Società risponde soltanto degli eventuali danneggiamenti ai beni.
Art. 6.14 Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 6.15 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L’Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l’Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all’Indennizzo.
Norme specifiche relative al Capitolo 3 - Responsabilità Civile
Art. 6.16 Denuncia e obblighi in caso di Xxxxxxxx
Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.
L’Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell’accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Società lo richiede, deve adoperarsi per una composizione amichevole e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità.
Art. 6.17 Gestione delle controversie sul danno
La Società assume la gestione delle controversie, al di fuori o in seno a processi civili o penali, in nome dell'Assicurato fino alla tacitazione del danneggiato. Se occorre la nomina di legali o tecnici esercita tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Inoltre la Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un quarto del Massimale previsto per il danno a cui la pretesa risarcitoria azionata fa riferimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in termini proporzionali. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per difensori, consulenti legali o consulenti tecnici che non siano designati da essa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
Norme specifiche relative al Capitolo 4 - Tutela Legale
Art. 6.18 Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale
Per denunciare un Sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a
D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800-28.23.23; gli esperti di D.A.S. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata - alternativamente - a D.A.S.:
• Per posta elettronica a: Xxxxxxxx@xxx.xx
• Per posta ordinaria a: D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X, 00000 Xxxxxx.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• Una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• Generalità e recapiti della controparte;
• Copia della corrispondenza intercorsa;
• Copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• Copia dell’Informazione di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere raccolta a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, D.A.S. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia di Xxxxxxxx o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a D.A.S. un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di
€ 3.000 (eurotremila). Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con D.A.S.
Art 6.19 Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia, D.A.S. si adopererà per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati svolgendo ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. avrà il diritto insindacabile di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo secondo la valutazione insindacabile di D.A.S. e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmetterà la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 6.18
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
a) l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
b) Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) Gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
d) l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da D.A.S. a seguito di verifica dell’effettiva urgenza e congruità dell’operazione.
La Società e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art 6.20 Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizzasse, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art 6.21 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Norme specifiche relative al Capitolo 5 Assistenza
Art. 6.22 Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni
La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi al presente Capitolo , nonché per l’erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della la Società IMA SERVIZI Sc.a.r.l. con sede in xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
Art. 6.23 Modalità e norme per la richiesta di assistenza
Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell’anno, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro),, di tutti gli assicurati che chiameranno ai seguenti numeri: 800327605 oppure 0224128391
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/00000000.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
0.Xx recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta strettamente necessaria alla erogazione della prestazione di assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dii giustificativi di spese, fatture, ricevute di spese.
In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI
(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)
PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA
1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI
PREMESSA - PERCHE’ QUESTA INFORMATIVA
Gentile Cliente,
per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito xxx.xxxx.xx “Sito”) oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo “GDPR”), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:
• Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
• Calcolo dei preventivi
• Assistenza clienti
1 CHI SIAMO
Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: Bene Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Titolare” o “Società”), con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx. Bene Assicurazioni S.p.A è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito “Gruppo”) con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni
S.p.A. – Servizio Clienti, via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xx oppure telefonicamente al numero verde 800 615398
2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.
La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all’organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono
in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:
• a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co- assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
• a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
• a Banche e/o Istituti di pagamento;
• a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.
Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.
È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.
3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Diritti | Cosa significa? |
1. Diritto all’informazione | È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa. |
2. Diritto di accesso | È il diritto dell’utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati. |
3. Diritto di rettifica | È il diritto dell’utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza. |
4. Diritto di cancellazione o Diritto all’oblio | È il diritto dell’utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni. |
5. Diritto di limitare il trattamento dei dati | È il diritto dell’utente di ‘bloccare’ o inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro. |
6. Diritto alla portabilità dei dati | È il diritto dell’utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l’usabilità. |
7. Diritto di obiezione al trattamento | È il diritto dell’utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società. |
8. Facoltà di avanzare reclami | È il diritto dell’utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati. |
9. Diritto di revoca del consenso | È il diritto dell’utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L’esercizio di tale diritto non comporta l’illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell’utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing. |
Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a xxxxxxx@xxxx.xx, contattare il servizio clienti al numero verde 800 615398 oppure scrivere all’indirizzo email di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: xxx@xxxx.xx.
4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI? Che cosa sono i dati personali?
I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l’utente come persona fisica. Per “direttamente” si intende, per esempio il nome, il cognome e l’indirizzo; per “indirettamente” si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.
4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
Dati raccolti per l’adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.
Finalità e base giuridica del trattamento | Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto. |
Periodo di conservazione | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge. |
Conferimento | Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. |
Dati raccolti per l’invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.
Finalità e base giuridica del trattamento | Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto. |
Periodo di conservazione | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge. |
Conferimento | Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. |
Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l’acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell’esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Finalità e base giuridica del trattamento | Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell’interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse) |
Periodo di conservazione | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta. |
Conferimento | Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami. |
5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell’utente non prevalgono sui legittimi interessi dell’azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell’utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l’esecuzione del contratto con l’utente o sulla base del consenso ricevuto dall’utente stesso).
7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a
causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.
Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l’utente e lo informerà.
8 MODIFICHE
La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito xxx.xxxx.xx per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.
9 DEFINIZIONI
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
4) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
5) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
6) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
7) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
8) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
RIFERIMENTI UTILI
(Numeri e indirizzi per ogni esigenza)
AREA SELF CLIENTI | |
Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall’home page di xxx.xxxx.xx, all’area clienti a lei riservata. | |
INTERMEDIARIO | |
Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia. Trova tutti i riferimenti nel contratto di polizza. | |
ASSISTENZA CLIENTI | |
Numero verde | 800 615398 - (Dall’estero x00 00 00000000) |
Xxxxx | Xxx-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 Ven: dalle 10 alle 12 |
ASSISTENZA IMA ASSISTANCE (se compresa in polizza) | |
Numero verde | 800 327605 - (Dall’estero x00 00 00000000) |
Orari | H24 |
xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (richieste di rimborso spese mediche) xx.xxx@xxxxxxxxx.xx (informazioni sui dossier e reclami) | |
ASSISTENZA LEGALE DAS (se compresa in polizza) | |
Numero verde | 800 282323 - (Dall’estero x00 000 0000000) |
Xxxxx | Xxx-Gio: dalle 8 alle 18 |
Posta Ordinaria | D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx |
SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni) | |
Telefono | x00 00 00000000 |
Xxxxx | Xxx-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 |
Posta Ordinaria | Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx |
SERVIZIO RECLAMI | |
Posta Ordinaria | Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx |
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - Tel.: 00 000000 - Fax: 00 00000 000 - 00 00000 0 |
Bene Assicurazioni S.p.A. Sede legale e direzione generale Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) Tel x00 00 000 000 Fax x00 00 000 000 00 Pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | Capitale sociale 21.000.000 euro i.v. Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016 Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054 |
CASA
Riferimenti Utili Pagina 1 di 1
Polizza CASA
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione
Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Bene Casa”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura?
! Il fabbricato deve essere adibito per almeno il 60% ad abitazioni civili, uffici e studi professionali e costruito in materiali incombustibili.
! Il contratto prevede una franchigia frontale e le singole garanzie opzionali possono prevedere scoperti e limiti di indennizzo/risarcimento ..
! La garanzia incendio del fabbricato e nella forma a valore intero e pertanto soggetta all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Per l’elenco completo vedi l’allegato.
Che cosa non è assicurato?
Capitolo 1 - Incendio
🗶 Dolo dell’Assicurato o Contraente.
🗶 Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare.
🗶 Danni da terremoto, eruzione vulcanica, franamento e cedimento/smottamento del terreno, valanghe e slavine, inondazione, alluvioni, allagamenti, maremoto.
🗶 Danni derivanti o connessi a reazioni nucleari, radiazioni o contaminazione radioattiva.
🗶 Danni da interruzione di attività.
🗶 Danni da furto, rapina, estorsione, saccheggio.
🗶 Xxxxx da usura, deterioramento, carenza di manutenzione.
🗶 Danni ad alberi, fiori, cespugli, giardini e parchi.
Capitolo 2 - Furto
🗶 Dolo e colpa grave dell’Assicurato o Contraente.
🗶 Danni verificatesi in occasione di guerra, occupazione militare, invasione, confisca o serrata.
🗶 Danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni, allagamenti e qualsiasi altro evento naturale.
🗶 Danni da interruzione di attività.
🗶 Xxxxx ai beni posti all’aperto o comunque fuori dai locali indicati in polizza.
🗶 Danni da Furto qualora l’abitazione rimanga incustodita per più di 45 giorni consecutivi.
Capitolo 3 - Responsabilità Civile
🗶 Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare, invasione, confisca o serrata.
🗶 Xxxxx non materiali e/o perdite patrimoniali.
🗶 Xxxxx da produzione o detenzione di sostanze radioattive e di esplosivi.
🗶 Danni da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica.
🗶 Danni derivanti da asbesto/amianto.
🗶 Danni determinati dall’uso di veicoli a motore.
🗶 Danni da inquinamento e contaminazione in genere.
🗶 Xxxxx a cose detenute dall’assicurato.
🗶 Danni da furto.
🗶 Multe, ammende o penali.
Capitolo 4 - Tutela legale
🗶 Xxxxx da disastro ecologico, atomico, radioattivo.
🗶 Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazione previdenziali o sociali.
🗶 Spese in materia fiscale/tributaria.
🗶 Controversie e procedimenti derivanti dall’utilizzo mezzi a motore.
Che cosa è assicurato?
Capitolo 1 - Incendio
✓ Danni materiali e diretti da incendio, fulmine e scoppio, caduta aerei, urto veicoli stradali, spese di demolizione e sgombero delle macerie, onorari periti, guasti pubblica autorità, rovina ascensori e montacarichi, fumo gas e vapori, rimpiazzo del combustibile.
✓ Danni causati ai beni assicurati da trombe e uragani, vento e grandine.
✓ Xxxxx occorsi in occasione di scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio.
✓ Danni verificatisi in conseguenza di rottura accidentale di impianti e/o condutture di acqua al servizio del fabbricato e relativi costi di riparazione.
✓ Rottura accidentale di cristalli. (opzionale)
✓ Xxxxx a terzi in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo. (opzionale)
✓ Danni da fenomeno elettrico agli impianti elettrici e ed alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (opzionale)
Capitolo 2 - Furto
✓ Danni ai beni assicurati da furto, rapina, ed estorsione, danni causati dai ladri, atti vandalici causati dagli autori del furto.
✓ Danni da furto, rapina ed estorsione di valori e gioielli posti in cassaforte. (opzionale)
✓ Danni da furto, rapina ed estorsione di valori e gioielli ovunque riposti. (opzionale)
✓ Danni da furto, rapina, estorsione, scippo di capi di vestiario e oggetti personali fuori dai locali assicurati. (opzionale)
✓
Capitolo 3 - Responsabilità Civile
✓ Danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti della “vita privata’ compresa la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato per fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere.
✓ Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualifica di proprietario di immobile. (opzionale)
✓ Danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all’attività di Bed & Breakfast svolta nei locali della propria abitazione.
Capitolo 4 - Tutela Legale
✓ Spese assistenza legale e spese processuali.
✓ Spese per intervento di xxxxxx e consulente.
✓ Spese di giustizia.
✓ Spese per indagini/ricerca di prove a difesa.
Capitolo 5 - Assistenza
✓ Invio di un fabbro, un idraulico, un tapparellista, un elettricista per gli interventi di emergenza.
✓ Spese di albergo e ripristino abitabilità a seguito di sinistro.
✓ Consulenza medica telefonica.
Mod. CASA_DIP_1906
Questa polizza assicura l’abitazione (sia abituale che saltuaria) contro l’Incendio ed altri danni, il Furto, la Responsabilità Civile, la Tutele Legale e l’Assistenza
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione copre le Abitazioni ubicate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
• In caso di sinistro si deve fare la denuncia scritta entro cinque giorni da quando si è venuti a conoscenza del danno ed attivarsi per limitare lo stesso.
Quando e come devo pagare?
Il Premio di prima rata deve essere pagato all’atto di stipulazione della polizza, mentre il pagamento delle rate successive deve essere pagato entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza di rata.
Puoi pagare il premio, ferme le regole contrattuali, tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un altro anno e così di volta in volta.
Come posso disdire la polizza?
Se il contratto ha una durata uguale o superiore ad un anno è possibile inviare disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza o della scadenza di eventuali rinnovi. E’ facoltà del Contraente decidere di stipulare un contratto senza automatico rinnovo alla scadenza annuale.
Se il contratto ha una durata inferiore ad un anno la polizza si intende annullata alla sua naturale scadenza.
Assicurazione Casa
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Bene Assicurazioni S.p.A. Prodotto “Casa”
Data di realizzazione: 01/06/2019
Il presente documento pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Mod. CASA_DIPA_1906
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale
Che cosa è assicurato? |
Capitolo 1 - Incendio Trattandosi di contratto nella formulazione “All Risks” vengono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso o delimitato agli specifici articoli. Sono parificati ai danni da incendio i guasti causati per ordine dell’Autorità, quelli arrecati dal Contraente e/o Assicurato e/o da altre persone allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso. |
Capitolo 2 - Furto La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati in Polizza i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi causati da: 1) Furto perpetrato con le seguenti modalità: • violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; • con uso di chiavi originali smarrite o sottratte all’Assicurato, a persone con lui stabilmente conviventi, ai prestatori di lavoro o ad altre persone di fiducia. La garanzia opera dalla data di denuncia alla pubblica Autorità dello smarrimento o sottrazione e fino alle ore 24:00 (ventiquattro) dell’8° (ottavo) giorno successivo alla denuncia stessa; • per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; • con introduzione clandestina dei ladri a condizione che l’asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, violandone le difese dall’interno; |
• in presenza di persone di età superiore a 12 (dodici) anni, anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura. 2) Rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. L’Assicurazione comprende inoltre: a) i danni causati al Contenuto per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione; b) i danni causati dai ladri, alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, agli impianti di protezione e di allarme al fine di commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, compreso il loro furto; c) i danni causati da atti vandalici dei ladri commessi durante il furto, la rapina o l’estorsione o nel tentativo di commetterlo con esclusione dei danni da scritte o imbrattamenti. La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 2.000,00 (euroduemila); d) il furto del Contenuto, perpetrato con le modalità di cui al precedente punto 1, che l’Assicurato ha portato nell’abitazione locata temporaneamente per un periodo di vacanza. La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille); e) il furto commesso nei locali dell’abitazione dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo, purché l’Assicurato abbia effettuato regolare denuncia del collaboratore alla Pubblica Autorità. La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille); f) la truffa tra le mura domestiche nei confronti dell’Assicurato o di altre persone componenti il Nucleo familiare con lui conviventi in modo continuativo a condizione che vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: • la sottrazione del denaro sia contestuale all’esecuzione dell’artificio o del raggiro; • non comporti l’acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali; • Il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 70 (settanta) anni oppure sia diversamente abile La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 500,00 (eurocinquecento). La Società indennizza altresì, se conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza: g) le spese sostenute e documentate per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite dalla persona dell’Assicurato o dai componenti il suo Nucleo familiare, in occasione di scippo, rapina o estorsione; la presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille); h) le spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni dell’abitazione assicurata, in caso di sottrazione o smarrimento delle relative chiavi, a condizione che sia stata fatta regolare denuncia alla Pubblica Autorità e la sostituzione sia stata effettuata entro 5 (cinque) giorni dalla denuncia. La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 300,00 (eurotrecento); i) le spese documentate per duplicazione e/o rifacimento di documenti personali sottratti o danneggiati all’Assicurato o ai componenti il suo Nucleo familiare, a seguito di furto, scippo, rapina o estorsione. La presente garanzia opera con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 300,00 (eurotrecento); |
Capitolo 3 - Responsabilità Civile Vita Privata La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e i componenti il suo Nucleo familiare, se attivata la garanzia, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto essi siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune situazioni che potrebbero determinare l’insorgenza della responsabilità civile di cui al presente articolo: • conduzione dell’abitazione indicata in Polizza, e dei locali adibiti a dimora saltuaria (camere d’albergo o locali di villeggiatura locati occasionalmente) o a seconde case; • uso di dimora saltuaria (camere d’albergo o case di villeggiatura locate occasionalmente) o uso di abitazione occupata da figli studenti, compresi i danni ai locali stessi e al relativo Contenuto, se di terzi; • fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato, per legge, debba rispondere. • organizzazione e svolgimento di pranzi, cene, feste private tra familiari e amici compresa la somministrazione di cibi e bevande preparati e/o somministrati dall’Assicurato; • proprietà ed uso di apparecchi domestici e di impianti fissi qualora installati dall’Assicurato; • fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, di baby sitter o badanti, o di |
persone comunque non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga per fatti inerenti alle loro mansioni; • xxxxx xxxxxxxxx a collaboratori addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, baby sitter o badanti, in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, (seipercento) calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila); • proprietà ed uso di mezzi non a motore, comprese le biciclette elettriche e le imbarcazioni anche a motore non soggette all’Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi; • attività sportive in genere esclusa la caccia; giardinaggio, compresa la guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio, attività di bricolage, hobby compresa la proprietà o uso di giocattoli anche a motore, compresi aeromodelli e droni per uso esclusivamente hobbistico; relativamente alla pratica del modellismo, sono esclusi i danni ai modelli; • proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private; • detenzione di armi o uso per difesa personale e/o tiro a segno/volo, purché in regola con le disposizioni vigenti ed escluso l’esercizio della caccia; • proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se a motore elettrico e di tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione; • danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati alla Società in vigenza di Polizza. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila); • proprietà, possesso ed uso di animali domestici, anche se affidati a terzi temporaneamente in custodia. Si intende altresì compreso l’utilizzo dei cani per l’esercizio della caccia e la partecipazione a concorsi e mostre; • la partecipazione in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative; • attività di volontariato, escluse quelle di natura medica o infermieristica; • utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli o natanti con esclusione dei danni arrecati all’autoveicolo o al natante stesso; • fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché la responsabilità civile di terzi per fatto dei figli minori dell’Assicurato affidati momentaneamente a detti terzi; • la mancata sorveglianza di minori momentaneamente affidati all’Assicurato, compresi danni corporali da essi subiti, con l’esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso; • fatto dei figli minori dell’Assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti. L’Assicurazione è operante a condizione che il fatto avvenga all’insaputa dell’Assicurato. La garanzia opera pertanto esclusivamente in caso di esercizio del diritto di regresso da parte dell’Assicuratore della responsabilità civile auto per il detto veicolo o natante. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila); • danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, comprese l’autovettura o il motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private di proprietà dell’Assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l’eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia “Ricorso Terzi” nel capitolo 1 - “Incendio” e con un limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila); • danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila); |
Capitolo 4 - Tutela Legale La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese: • di assistenza in sede stragiudiziale; • per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; • per l’intervento di un tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; |
• processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale); • liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; • conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; • per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: • le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore lavorative; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000 (euromille); • l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000 (eurodiecimila) . L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. Forma di garanzia Vita privata Base La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla vita privata, inclusa la proprietà e/o conduzione delle abitazioni indicate in Polizza purché direttamente godute e che dunque non siano oggetto di godimento da parte di terzi. La garanzia opera con riguardo alle Persone che: a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa a parziale deroga di quanto previsto all’art. 4.5; b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa; c) subiscano danni derivanti da responsabilità extracontrattuale originata da fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza. Le suddette garanzie operano inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate alla guida di veicoli non soggetti all’Assicurazione obbligatoria e nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. Forma di garanzia “Vita privata Super” In aggiunta a quanto previsto dalla forma di garanzia “Vita privata Base”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla vita privata, inclusa la proprietà e/o conduzione delle abitazioni purché direttamente godute: d) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250. (euroduecentocinquanta). Sono comprese, a titolo esemplificativo: • Vertenze con tour operator, agenzie di viaggio, vettori di trasporto, alberghi per i servizi fruiti durante una vacanza; • Vertenze per acquisti di beni e servizi, effettuati anche a distanza (e-commerce); • Vertenze contrattuali con collaboratori domestici, regolarmente inquadrati a norma di legge; e) debbano sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, inerenti le abitazioni direttamente godute dalle Persone Assicurate; f) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni derivanti da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento |
illecito da parte delle Persone Assicurate. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato relative all’intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Le persone assicurate sono tenute a dichiarare a D.A.S., al momento della denuncia del Sinistro, l’esistenza e l’operatività della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia; Le suddette garanzie operano inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate alla guida di veicoli non soggetti all’Assicurazione obbligatoria e nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. |
Capitolo 5 - Assistenza La Società mette a disposizione dell’Assicurato un servizio di assistenza nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo e per anno assicurativo A) ASSISTENZA ABITAZIONE VALIDA PER LE ABITAZIONI DELL’ASSICURATO IDENTIFICATE IN POLIZZA A1) Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/serramentista a seguito di: - Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso all’Abitazione; - Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti dell’Abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dello stesso; La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro/serramentista, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), compresi i giorni festivi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Xxxxx o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente. A2) Invio di un vetraio per interventi di emergenza Qualora in caso di Furto o tentato Furto con rottura di un vetro esterno dell’Abitazione, l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione immediata del vetro, la Struttura Organizzativa invierà un vetraio, nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, il costo del vetro e della manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico. Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di Xxxxx o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente. A3)Invio di un tapparellista entro 24 (ventiquattro) ore Qualora l’Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita e della manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico. A4) Invio di un idraulico per interventi di emergenza Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico, a seguito di: a) allagamento o infiltrazione o mancanza d'acqua nell’abitazione provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell’abitazione dell’Assicurato; b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico dell’Abitazione dell’Assicurato; La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), compresi i giorni festivi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico. Sono esclusi dalla prestazione: |
Per il caso a): - i Sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici); - l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; Per il caso b): - l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali); - il trabocco dovuto a rigurgito di fogna. A5) Invio di un termoidraulico impianto riscaldamento In caso di mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole, oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento dell’Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un termoidraulico, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), compresi i giorni festivi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico. Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di: - interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; - guasti delle tubature a monte del contatore gas; - guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. A6) Interventi d’emergenza per danni d’acqua Qualora l’Assicurato, necessiti di un intervento di emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare il personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), compresi i giorni festivi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico. A7) Invio di un elettricista per interventi di emergenza In caso di guasto all'impianto elettrico dell’Abitazione dell’Assicurato che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’Incendio o di scossa elettrica, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro, compresi i giorni festivi. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di € 300,00 (eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di: - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’Abitazione a monte del contatore; - guasti relativi agli apparecchi elettrici. A8) Spese di albergo Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei Sinistri indennizzabili in Polizza oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquanta) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico A9) Trasloco Qualora si verifichi un Sinistro che renda inabitabile l’abitazione per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data del Sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia e delle suppellettili dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o al deposito in Italia, tenendo a proprio carico il costo relativo al trasloco fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data del Sinistro. Nel caso in cui, in seguito al Sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione. A10) Ripristino dell’abitabilità Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto, tentato furto, l’abitazione dell’Assicurato necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinare l’abitabilità dell’immobile Assicurato, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà al reperimento ed all’invio di un’impresa specializzata. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico. In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa di Assistenza copia della regolare denuncia inoltrata alle |
autorità competenti del luogo. A11) Invio di un sorvegliante In caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito l’abitazione assicurata, e la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dei locali dell’Abitazione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 12 (dodici) ore. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico A12) Rientro anticipato Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia ad oltre 50 (cinquanta) Km dal suo Comune di residenza o all'estero e, in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, scoppio e Sinistri indennizzabili in Polizza, debba rientrare immediatamente nell’abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di € 500,00(eurocinquecento) IVA compresa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa. La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione. A13) Accesso Rete Artigiani (Attivo dalle ore 09.00 (nove) alle ore 18.00 (diciotto) dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali) Qualora l’Assicurato non riesca a reperire direttamente un artigiano o un tecnico qualificato, può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione artigiani o tecnici qualificati - tra quelli sotto elencati - i quali, entro 24 (ventiquattro) ore della richiesta, contatteranno il Cliente per i necessari accordi: fabbro, idraulico, elettricista, vetraio, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, muratore, piastrellista, tinteggiatore, operatore spurghi, termoidraulico, personale specializzato in tecniche di asciugatura. Resta a totale carico dell’Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc.…). B) ASSISTENZA FAMIGLIA VALIDA PER L’ASSICURATO ED IL SUO NUCLEO FAMILIARE B1) Consulenza medica telefonica Qualora l’Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 7 (sette) giorni la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze. B2) Invio di un medico in Italia Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una consulenza medica (vedasi prestazione di cui al punto B1), l’Assicurato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20:00 (venti) alle ore 8:00 (otto) o nei giorni festivi. B3) Rientro alla residenza a seguito di dimissione ospedaliera Qualora l’Assicurato, a seguito di un intervento chirurgico avvenuto per infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero di durata superiore a 5 (cinque) giorni in un Istituto di Cura in Italia, non sia in grado di tornare al proprio domicilio autonomamente con il mezzo inizialmente utilizzato, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d’intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 (euroduecento) IVA compresa per Sinistro e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo: ambulanza o taxi. B4) Custodia di animali domestici Qualora l’Assicurato, a seguito di un intervento chirurgico avvenuto per infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero di durata superiore a cinque giorni in un Istituto di Cura in Italia, e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimo di € 300,00(eurotrecento) IVA compresa per Sinistro. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno |
due giorni prima dell’attivazione. B5) Consegna farmaci presso l’abitazione Qualora a seguito di infortunio, l’Assicurato, per le cure del caso, necessiti urgentemente, secondo prescrizione medica, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia), la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed alla consegna dei farmaci. Restano a carico dell’Assicurato i costi di acquisto dei medicinali. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Franchigia | E’ prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza relativamente ai Capitoli 1- Incendio, 2 – Furto, 3 – responsabilità Civile, applicando una franchigia frontale superiore a quella base prevista contrattualmente |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Capitolo 1 - Incendio | |
Ricorso Terzi | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza. |
Fenomeno elettrico | La Società indennizza, nel limite della somma annua indicata in Polizza, a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati (comprese le apparecchiature elettroniche) a seguito di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa occasionati, compresa l’azione del fulmine o l’elettricità atmosferica. |
Terremoto | La Società, se attivata la garanzia, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato causati da terremoto, compresi quelli eventualmente conseguenti di incendio, esplosione e scoppio. Le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto come un unico sinistro. La Società non risponde per i danni: indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, mancato reddito, interruzione parziale o totale di lavoro, o qualsivoglia danno che non riguardi la materialità delle cose; ai fabbricati e tettoie non conformi alle disposizioni tecniche, sia locali che nazionali, concernenti alla costruzione in zona sismica in vigore alla data di costruzione dell’immobile stesso; ai fabbricati e tettoie in fase di costruzione/rifacimento/ampliamento, alle strutture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture ai fabbricati considerati “abusivi” ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistica ed edilizia; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato; di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; causati da eruzioni vulcaniche. Inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, tsunami o onde anomale, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i suddetti eventi risultassero originati o conseguenti al terremoto. La garanzia è altresì estesa al contenuto dell’abitazione nel limite del 10% dell’indennizzo e comunque nel limite della somma totale assicurata. L’operatività della garanzia decorre dal 31 giorno successivo la data di perfezionamento del contratto. In caso di sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di |
una franchigia pari al 20% del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile con il minimo di € 10.000,00 ed in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per annualità assicurativa somma superiore all’80% della somma assicurata o del valore di ricostruzione a nuovo se inferiore alla somma assicurata. | |
Capitolo 2 - Furto | |
Contenuto, gioielli e valori in cassaforte | la garanzia è estesa, nei limiti della Somma assicurata, ai danni da Furto, Rapina ed Estorsione al Contenuto ed ai gioielli e valori, anche se di proprietà di terzi, riposti all’interno della cassaforte posta nell’abitazione indicata in Polizza a condizione che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall’Art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, abbia violato la cassaforte mediante rottura o scasso |
Gioielli e valori comunque riposti | la garanzia è estesa, nei limiti della Somma assicurata, ai danni da Furto, Rapina ed Estorsione ai gioielli e valori, anche se di proprietà di terzi, ovunque riposti all’interno dell’abitazione indicata in Polizza compresi quelli in cassaforte o in mezzi di custodia, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall’art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione |
Garanzia fuori dall’abitazione | la garanzia è estesa, nei limiti della Somma assicurata, ai danni materiali e diretti ai capi di vestiario, oggetti personali e valori al di fuori dell’abitazione assicurata causati dai seguenti eventi: Rapina, Estorsione, Scippo, Furto subito in seguito a infortunio o improvviso malore del Contraente e/o dell’Assicurato, Furto commesso mediante la rottura dei vetri dell’autovettura limitatamente ai casi in cui l’Assicurato o suoi familiari siano a bordo dell’autovettura, Furto dei bagagli, escluso gioielli e valori, riposti nel bagagliaio dell’autovettura regolarmente chiusa e con i vetri rialzati. Furto di capi di abbigliamento durante la permanenza in esercizi pubblici dell’Assicurato o dei suoi componenti il suo Nucleo familiare. |
Capitolo 3 - Responsabilità Civile | |
Bed & Breakfast | l’Assicurazione è operante per i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell’attività di “bed & breakfast”, in non più di tre camere e per non più di sei clienti, intendendosi per tale l’attività di alloggio e prima colazione svolta nella dimora abituale o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze, avvalendosi della normale organizzazione famigliare ed esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del Sinistro. Sono compresi in garanzia i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande di produzione dell’Assicurato, somministrati direttamente ai clienti nel solo ambito dei locali oggetto dell’Assicurazione, nonché il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale. I clienti sono a tutti gli effetti considerati terzi, sempreché non rientrino tra i soggetti indicati nelle delimitazioni di Garanzia. |
Proprietà del fabbricato | la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, se attivata la garanzia , nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà dell’abitazione indicata in Polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell’abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune fattispecie di responsabilità civile assicurate con il presente Contratto: • responsabilità per danni a terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l’eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia “Ricorso Terzi” nel Capitolo 1-“Incendio” e con un limite di risarcimento pari al 30% (trentapercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila); • qualora l’abitazione faccia parte di un condominio, l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore costo, |
rimborso, spesa o qualunque importo di denaro comunque denominato eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. • da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila); • la presente garanzia è estesa ai danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati entro e non oltre la scadenza di Polizza. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila); • responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne di pertinenza del fabbricato a seguito di rottura accidentale delle relative tubazioni o condutture. Sono sempre esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dell’abitazione assicurata. In caso di lavori edili soggetti all’applicazione del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l’Assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi in esso previsti e con l’esclusione dei lavori di cui all’articolo 90 comma 3 della predetta legge. | |
Capitolo 4 - Tutela Legale | |
Garanzia Tutela lavoro dipendente | In aggiunta a quanto previsto dalla forma di garanzia Vita privata Super, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell’ambito della loro attività lavorativa subordinata o parasubordinata svolta presso un datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione della professione di medico e operatore sanitario. La garanzia opera qualora le Persone Assicurate: a) Debbano sostenere controversie con il proprio datore di lavoro, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250 (euroduecentocinquanta); b) Subiscano danni derivanti da responsabilità extracontrattuale dovuti a fatto illecito di terzi; c) Siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa; d) Siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui abbia inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale; e) Debbano sostenere controversie con istituti o Enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (a titolo esemplificativo e non esaustivo INPS, INAIL, ecc.). |
Garanzia Tutela immobili locati | In aggiunta a quanto previsto dalla forma di garanzia “Vita privata Super”, la garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nell’ambito della proprietà di Unità Immobiliari ad uso abitativo locate a terzi, a condizione che in Polizza siano stati indicati gli indirizzi di tali Unità Immobiliari e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo sovrappremio. Questa garanzia opera con riguardo a: a) controversie con il locatario/conduttore/inquilino nel caso in cui l’Unità Immobiliare subisca dei danni; |
b) azione di sfratto per morosità nei confronti del locatario/conduttore/inquilino. In tal caso è compresa l’eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati. Sono escluse le azioni di sfratto per qualsiasi altra causa (ad esempio, per finita locazione). Le garanzie relative alla tutela degli immobili locati iniziano a decorrere trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla stipula del Contratto. | |
Capitolo 5 - Assistenza | Non previste |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | In aggiunta a quanto previsto sul DIP |
Capitolo 1 - Incendio | La Società non indennizza i Danni: • verificatisi in occasione di invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre i 5 (cinque) giorni consecutivi la Società risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio; • causati da bradisismo, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; • da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; • xxxxxxxxx e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati • da furto con destrezza, scippo, guasti cagionati dai ladri a impianti e/o suppellettili fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, salvo gli atti vandalici commessi dall’autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate; • causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso; • causati dal naturale deperimento, da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi; • da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica; • di fenomeno elettrico: • causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri; • da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all’Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore; • da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte o nel caso di immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento; danni subiti da lastre in fibrocemento , cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine; • da eventi atmosferici e naturali in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non, nelle immediate vicinanze; • da inquinamento e contaminazione dell’acqua dell’aria e del suolo; da polvere e da smog; • al Contenuto all’esterno dei locali assicurati, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, |
accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici; • agli autoveicoli o comunque qualsiasi altro mezzo che prevede l’obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di Assicurazione di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. | |
Capitolo 2 - Furto | L’Assicurazione non comprende i danni: • verificatisi in occasione di atti di, requisizione, nazionalizzazione, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge, atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; • di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; • commessi od agevolati con dolo o colpa grave di persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; dai dipendenti dell’Assicurato; • xxxxxxxxx e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati, interruzione di attività o di altri eventuali pregiudizi; • a gioielli e valori. • da furto avvenuti quando non esistano o non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui all’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle stesse; • agli oggetti di pregio riposti nelle pertinenze non comunicanti con l’abitazione assicurata. |
Capitolo 3 - Responsabilità Civile | l’Assicurazione, sia per “vita privata” che per “proprietà del fabbricato” non comprende i danni: • verificatisi in occasione di requisizione, nazionalizzazione, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. • derivanti da alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti; • di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto; • determinati dall’uso di veicoli a motore e natanti oggetto di Assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati; • da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l’ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere; • derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere; • derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini nonché di attività di volontariato di natura medica-infermieristica; • derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi installati dall’assicurato, pertinenze e dipendenze limitatamente alla garanzia “vita privata”; • da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; • da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; • derivanti dall’esercizio della caccia; • da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti; • connessi con l’utilizzo di internet; • da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l’alimentazione animale; • derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; |
• in riferimento alla garanzia “proprietà, possesso e uso di animali domestici”, oltre alle altre esclusioni di cui al presente articolo, non sono compresi i danni: conseguenti a maltrattamento di animali (art.727 del Codice Penale) o derivanti da cani non iscritti all’anagrafe canina o causati da animali non domestici; • derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato, salvo per i casi di cui all’art. 3.1 punti 15, 18,19, 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione; • derivanti dall’esercizio di attività di Bed & Breakfast. | |
Capitolo 4 - Tutela Legale | La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia è esclusa: • per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate; • per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore; • per procedimenti in materia fiscale/tributaria e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali; • per controversie di diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni; • controversie il cui valore in lite è inferiore a € 200 (euroduecento) ove non sia indicato un valore superiore nelle singole garanzie; • controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate e per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato svolte in qualità di medico od operatore sanitario; • per operazioni di acquisto o costruzione di beni immobili; • per controversie e procedimenti riferibili ad abitazioni che non siano direttamente godute dalle persone assicurate, se non sono ricomprese fra gli immobili locati per i quali è stata sottoscritta la garanzia “Tutela Immobili Locati” |
Capitolo 5 - Assistenza | 1. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell'Assicurato; d) suicidio o tentato suicidio; e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti; f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° (ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio; g) infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura; h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; 2. La Polizza è regolata dalla legge Italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione Italiana. |
Ci sono limiti di copertura? |
Capitolo 1 - Incendio • con riferimento ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare, trombe d’aria, grandine, pioggia, la garanzia si intende riferita, con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 10.000,00 (eurodiecimila) ai danni a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e relativo Contenuto, nonché, con un limite per annualità assicurativa di € 5.000,00 (eurocinquemila) ai danni a lastre di cemento-amianto o fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine. • con riferimento ai danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dall’azione immediata e diretta della neve, (sovraccarico neve) compreso il conseguente bagnamento del Contenuto (qualora assicurato) all’interno dell’abitazione è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 40% (quarantapercento) della Somma assicurata come fabbricato/Contenuto. Si intendono sempre esclusi i danni conseguenti al gelo nonché i danni al fabbricato ed al Contenuto se: • i fabbricati sono oggetto di lavori edili sulle coperture; • i fabbricati non sono conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione; • con riferimento ai danni al Contenuto ed alle parti interne dell’abitazione da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, la garanzia è operante solo se penetrate direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico; • con riferimento ai danni da eventi atmosferici subiti da pannelli solari sia termici che fotovoltaici al servizio esclusivo dell’abitazione assicurata è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 20.000,00 (euroventimila); • con riferimento ai danni al fabbricato e Contenuto dell’abitazione da crolli e/o collassi strutturali che riguardino le sole fondazioni o strutture portanti del fabbricato non causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale delle tubazioni è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 15% (quindicipercento) delle somme rispettivamente assicurate alle partite fabbricato e Contenuto con il massimo complessivo di € 100.000,00 (eurocentomila). Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa applicazione di una Franchigia di € 10.000,00 (eurodiecimila). Xxxxxx intendersi sempre esclusi i danni: • a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/ demolizione in corso d’opera; • conseguenti a errori di progettazione o costruzione; • verificatisi in occasione/conseguenza degli eventi esclusi all’art. 1.2 punto 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione ad eccezione di franamento, cedimento, smottamento del terreno. • con riferimento ai danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura accidentale, occlusione e rigurgito di tubazioni degli impianti idrici, idraulici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, termosifoni al servizio esclusivo dell’abitazione assicurata devono intendersi esclusi i danni da traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica; • con riferimento ai danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura conseguente a gelo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 3% (trepercento) delle Somme assicurate come fabbricato e Contenuto. Sono sempre esclusi i danni se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento o se gli impianti non sono in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore prima del Sinistro; • con riferimento ai danni da fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, degli stessi e delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l’impianto fisso dell’abitazione (ferme le esclusioni dei punti 7 e 8 dell’Art.1.2 delle Condizioni generali di Assicurazione, è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 3.000,00 (eurotremila); • con riferimento alle spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture, a seguito di rottura accidentale delle stesse, e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato (se Assicurato), sostenute allo scopo di eliminare la rottura o il guasto che ne ha dato origine è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a €. 10.000,00 (eurodiecimila); • con riferimento alle spese di scavo, ricerca e riparazione del danno in seguito a rottura accidentale di tubature interrate esterne al fabbricato (se assicurato), purché debitamente coibentate, è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a €. 2.000,00 (euroduemila); • con riferimento alle spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte dell’abitazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio esclusivo del fabbricato (se assicurato) è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (eurocinquemila); • con riferimento al deterioramento dei generi alimentari riposti nel freezer, o nel congelatore domestico, della dimora abituale, conseguente alla mancata o anormale produzione del freddo a |
seguito di uno degli eventi garantiti dal presente Contratto o alla fuoriuscita del liquido frigorigeno a seguito di guasto accidentale protrattasi per più di 12 (dodici) ore consecutive è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 1.000,00 (euromille); • con riferimento ai danni, conseguenti ad un evento garantito, agli effetti personali portati al seguito e riposti nei locali di villeggiatura temporaneamente abitati dall’Assicurato o dagli appartenenti al Nucleo familiare è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% (diecipercento) della Somma assicurata come Contenuto; • con riferimento ai danni a cose di pregio, xxxxxxxx e valori (escluso il denaro), quando sono temporaneamente custoditi in Istituti di custodia specializzati e per la sola quota parte delle somme eccedenti importi da questi eventualmente già risarciti è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% (diecipercento) della Somma assicurata come Contenuto; • con riferimento alle spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 1.000,00 (euromille); • con riferimento alle spese di riprogettazione dell’abitazione nonché agli oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative), che dovessero gravare sull’Assicurato per la ricostruzione dell’abitazione in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 3% (trepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila); • con riferimento agli onorari di progettisti e consulenti nonché del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. A.2 delle Condizioni generali di Assicurazione, nonché la eventuale quota parte a seguito di nomina del terzo perito in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo pari al 3% (trepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila); • con riferimento alle spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 2.000,00 (euroduemila); • con riferimento ad eventuali danni indiretti o spese non altrimenti dimostrabili sostenute dall’Assicurato in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo pari al 5% (cinquepercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila); • con riferimento alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, nonché per lo spostamento, il deposito presso terzi e il ricollocamento delle cose illese in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo pari al 10% (diecipercento) dell’importo indennizzabile. Fino ad un massimo di € 3.000 (eurotremila) di spese di demolizione e sgombero non si considererà il limite del 10% (diecipercento) dell’importo indennizzabile; • con riferimento ai danni accidentali ai cristalli è previsto un limite di Indennizzo pari al 3% (trepercento) della Somma assicurata con le rispettive partite Fabbricato e/o Contenuto con il massimo annuo di € 5.000,00 (eurocinquemila). Sono sempre escluse le rigature e le scheggiature; • con riferimento alle spese di pernottamenti in alberghi, o in altra abitazione, per il tempo necessario al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, nonché per mancato godimento dei locali o perdita della pigione (qualora locati a terzi) in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo pari al 5% (cinquepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila); • con riferimento agli “oggetti di pregio” compresi nella definizione di “Contenuto” è previsto un limite di Indennizzo per singolo oggetto pari al 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata come Contenuto con il massimo annuo di € 20.000,00 (euroventimila); • con riferimento ai “gioielli” compresi nella definizione di “Contenuto” è previsto un limite di Indennizzo annuo pari al 20% (ventipercento) della Somma assicurata come Contenuto; • con riferimento ai “valori” compresi nella definizione di “Contenuto” è previsto un limite di Indennizzo annuo pari a € 1.500,00 (euromillecinquecento); • con riferimento ai danni da Urto di veicoli stradali, non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via è previsto un limite di Indennizzo annuo pari a € 100.000 (eurocentomila); |
Capitolo 2 - Furto la garanzia Furto, nel limite della Somma assicurata opera con i seguenti sottolimiti di Indennizzo: • Cose di pregio: per singolo oggetto 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata con il massimo di € 20.000 (euroventimila); • Cose professionali: 10% (diecipercento) della Somma assicurata con il massimo di € 2.500 (euroduemilacinquecento) per annualità assicurativa; • Costi di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, fotografie e ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati (anche informatico) con il massimo di € 1.000,00 (euromille) per annualità assicurativa; |
• Contenuto, escluso gioielli e valori, riposto nelle dipendenze non comunicanti con l’abitazione assicurata: 10% (diecipercento) della Somma assicurata, con il massimo di € 1.000 (euromille) fermo restando quanto previsto all’art. 2.4. Relativamente alla garanzia “Furto” il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato applicando uno Scoperto del 20% nei seguenti casi: • Violazione di mezzi di chiusura aventi caratteristiche inferiori a quelle dichiarate in Polizza; • Senza violazione dei mezzi di protezione e chiusura in presenza di persone, uso di chiavi originali; • Introduzione nei locali agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della Polizza, e sola rottura di cristalli o vetri o attraverso luci di superficie maggiore a quanto previsto; • In caso di mancato funzionamento o in assenza di impianto di allarme, qualora ne sia dichiarata in Polizza la presenza. Con riferimento alla garanzia relativa al “contenuto compreso gioielli e valori in cassaforte: La garanzia è prestata con un limite di Indennizzo per singolo oggetto pari al 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila) e con un limite per i valori pari al 20% (ventipercento) della Somma assicurata. Con riferimento alla garanzia relativa ai gioielli e valori comunque riposti: . La garanzia è prestata con un limite di Indennizzo per singolo oggetto pari al 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) e con un limite per i valori pari al 10% (diecipercento) della Somma assicurata. La garanzia è comunque non operante con riguardo a gioielli e valori riposti nelle pertinenze non comunicanti con l’abitazione assicurata. Con riferimento alla garanzia relativa ai beni fuori dall’abitazione: • Furto dei bagagli, escluso gioielli e valori, riposti nel bagagliaio dell’autovettura regolarmente chiusa e con i vetri rialzati. La garanzia opera esclusivamente dalle ore 8:00 (otto) alle ore 22:00 (ventidue) ed è prestata con il limite del 10% (diecipercento) della Somma assicurata • Furto di capi di abbigliamento durante la permanenza in esercizi pubblici dell’Assicurato o dei suoi componenti il suo Nucleo familiare. La garanzia è prestata con il limite del 10% (diecipercento) della Somma assicurata. |
Capitolo 3 - Responsabilità Civile - in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire somme superiori ai Massimali indicati in Polizza che rappresentano per la Società la massima obbligazione per capitali interessi e spese. Gli eventuali limiti di Indennizzo presenti in Polizza non devono intendersi in aggiunta al Massimale ma facenti parte del Massimale stesso. Se l’Assicurazione è prestata per una pluralità di assicurati il Massimale indicato in Polizza deve intendersi ad ogni effetto di legge e di Contratto unico anche in caso di fattispecie che implichi la corresponsabilità di più Assicurati. - Ai fini della garanzia “Responsabilità Civile” non sono considerati terzi: • Il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l’Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui; • Se l’Assicurato/Contraente non è una persona fisica, le Società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato/Contraente o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore; • Le Società che rispetto all’Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e gli amministratori delle stesse. - operatività della garanzia “Vita Privata”: la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto o nei sei mesi successivi, relative a eventi accaduti durante il periodo di validità del Contratto o nei 6 (sei) mesi antecedenti la data di effetto del Contratto stesso. Ai fini della validità della garanzia il Contraente/Assicurato dichiara espressamente di non aver ricevuto, alla data di stipula del Contratto, alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente né indirettamente, di situazioni o fatti che possono determinare richieste di risarcimento sulla base del presente Contratto. |
Capitolo 4 - Tutela Legale Le garanzie riguardano i Sinistri verificatisi: • in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale; |
• nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale; • in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi. Il Sinistro si intende insorto quando: a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali; b) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell’Assicurato, nei restanti casi. Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successiva della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: • dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di stipula del Contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative; • trascorsi 90 (novanta) giorni dalla stipula; • La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). • La garanzia non opera per i Sinistri che insorgano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del Contratto, fossero già stati disdettati o la cui risoluzione, rescissione o variazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In caso di vertenza fra più Persone Assicurate nell’ambito dello stesso Xxxxxxxxx, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente. |
Capitolo 5 - Assistenza Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di 2 (due) anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. E’ prevista una decadenza dal diritto di beneficiare delle prestazioni fornite dalla Società qualora l'Assicurato non abbia preso contatto tempestivamente con la Struttura Organizzativa. L'Assicurazione Assistenza avrà vigore in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | (Con riferimento ai capitoli 1 – Incendio, 2 – Furto, 3 – Responsabilità Civile) Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta. (Con specifico riferimento ai capitoli 1- Incendio e 2 - Furto) Il Contraente o l’Assicurato deve: a) sporgere denuncia (relativamente ai danni da Furto, Rapina, Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell’evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) mettere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti. Sono a carico della Società le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile. L’inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. |
(Con specifico riferimento al Capitolo 3 - Responsabilità Civile) L’Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell’accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Società lo richiede, deve adoperarsi per una composizione amichevole e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità. (Con specifico riferimento al Capitolo 4 - Tutela Legale) Per denunciare un Sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità: 1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800-28.23.23; gli esperti di D.A.S. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica. 2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata - alternativamente - a D.A.S.: • Per posta elettronica a: Xxxxxxxx@xxx.xx • Per posta ordinaria a: D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X, 00000 Xxxxxx. I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono: • Una sintetica descrizione di quanto accaduto; • Generalità e recapiti della controparte; • Copia della corrispondenza intercorsa; • Copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.; • Copia dell’Informazione di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato. Tutta la documentazione dovrà essere raccolta a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, D.A.S. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo. L’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia di Xxxxxxxx o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a D.A.S. un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000 (eurotremila). Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con D.A.S. (Con specifico riferimento al Capitolo 5 - Assistenza) Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell’anno, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro),, di tutti gli assicurati che chiameranno ai seguenti numeri: 800327605 oppure 0224128391 In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/00000000. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Cognome 4. Indirizzo del luogo in cui si trova 0.Xx recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta strettamente necessaria alla erogazione della prestazione di assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dii giustificativi di spese, fatture, ricevute di spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro |
stesso. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista | |
Gestione da parte di altre Imprese ASSISTENZA IMA ASSISTANCE I.M.A Numero verde 800 327605 - (Dall’estero x00 00 00000000) Orari H24 Mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (richieste di rimborso spese mediche) xx.xxx@xxxxxxxxx.xx (informazioni sui dossier e reclami) ASSISTENZA LEGALE DAS Numero verde 800 282323 - (Dall’estero x00 000 0000000) Orari Lun-Gio: dalle 8 alle 18 Mail xxxxxxxx@xxx.xx Posta Ordinaria D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx | |
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione Così come previsto dall’articolo 2952 del Codice Civile: il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’Assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazion i inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L’Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l’Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all’Indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento del premio, con la periodicità prevista dal presente contratto, può essere effettuato, salvo il caso di frazionamento mensile, dal Contraente tramite: • assegni bancari, postali o circolari intestati all’Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure alla Società; Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine. • ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure la Società • denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. In caso di frazionamento mensile, il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente esclusivamente tramite i seguenti strumenti di pagamento ad esso intestati: • carta di credito o Paypal: per la prima rata e quelle successive; • addebito in conto corrente con procedura SDD (Sepa Direct Debit), per le rate successive alla prima, purchè: |
• se la polizza è stata stipulata con vendita a distanza: la prima rata sia stata pagata con carta di credito o Paypal; • se la polizza è stata stipulata senza vendita a distanza: la prima rata sia stata pagata con bancomat, carta di credito o Paypal Nel caso sia concesso il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile, verrà applicato un costo di gestione della polizza pari rispettivamente al 3% (tre percento) per frazionamento semestrale, 4% (quattro percento) per frazionamento quadrimestrale, 5% (cinque percento) per frazionamento trimestrale, 6% (sei percento) per frazionamento mensile, dell’importo del Premio. | |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro l’Assicurato ha il diritto di avere il rimborso del premio pagato e non goduto relativo al tempo intercorrente tra la data di annullamento e la scadenza dell’ultima rata pagata. Il premio rimborsato sarà conteggiato al netto delle imposte governative. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione ha durata di 1 (uno) anno. Pertanto, ove la legge o il Contratto facciano riferimento al “periodo di Assicurazione” suddetto periodo deve intendersi coincidente ad un’annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta - per gli anni successivi al secondo. Se la Polizza è stata stipulata per un periodo inferiore ad un anno o è stata prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta se invece è stata stipulata per una durata superiore all’anno, ma inferiore ai 5 (cinque) anni, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale. Qualora la Polizza sia stata stipulata, ai sensi dell’art. 1899 secondo comma del Codice Civile, con durata quinquennale senza possibilità di recesso a fronte di una riduzione del premio annuale pari al 5% (cinquepercento), alla scadenza dei 5 (cinque) anni il Contraente potrà disdettare il contratto inviando una comunicazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In mancanza di disdetta il contratto si intenderà prorogato per un’ulteriore annualità e così, successivamente, di anno in anno, fermo restando il diritto di disdetta del Contraente con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni singola annualità. In ogni caso se nella Polizza è indicato “NO” alla casella “Tacito rinnovo” quanto sopra previsto non opera e l’Assicurazione si intende cessata alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di naturale scadenza in essa indicata. - |
Sospensione | Non è prevista sospensione |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensament o dopo la stipulazione | Contratti a distanza – diritto di recesso: Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta che, per legge, resta a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di |
tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente. |
Risoluzione | L’Assicurato può recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale previo invio di regolare disdetta oppure in seguito a sinistro. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto CASA è destinato a chi vuole tutelare la propria abitazione ed il proprio patrimonio |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione: 25,00 % del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | SERVIZIO RECLAMI Posta Ordinaria Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Mediazione obbligatoria: l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, cosìcome modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità̀dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non previsti |