Contract
1. CONTRATTO
1.1. Applicazione
1.1.1. Le presenti Condizioni Generali di contratto si applicano a tutte le vendite dei Prodotti (come definiti nel seguito) tra Marcegaglia Plates con xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (XX) - Xxxxxx, CF 02466240203 (“Venditore”) e l’“Acquirente”.
1.2. Formazione del contratto
1.2.1. L’invio di un qualsiasi ordine da parte dell’Acquirente costituisce piena ed incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali. Le presenti Condizioni Generali potranno essere derogate solo per iscritto dalle Parti, ed anche in tal caso le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.
1.2.2. Eventuali condizioni generali dell’ Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal Venditore. La stessa disposizione si applica in relazione a eventuali allegati alle presenti Condizioni Generali o agli Ordini che siano di provenienza dell’Acquirente e che contengano disposizioni (a) concernenti garanzie, prestazioni utilizzi del Prodotto e/o (b) termini di responsabilità del Venditore diversi da quelli qui contenuti e/o (c) che comunque rappresentino una variazione ai diritti del Venditore qui contemplati, per quanto concerne tali disposizioni.
1.2.3. L’eventuale inizio di esecuzione del contratto da parte del Venditore, in assenza di specifica accettazione scritta di eventuali condizioni contrattuali proposte dall’ Acquirente, difformi da quelle contenute nella proposta del Venditore, non implica adesione alle stesse. Laddove l’esecuzione degli Ordini dell’Acquirente da parte del Venditore avvenga prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali le stesse troveranno immediata applicazione se pubblicate sul sito internet del Venditore o se comunque comunicate per iscritto all’Acquirente e da questo non contestate o fatte oggetto di richiesta di modifica prima dell’invio del primo Ordine.
1.3. Modifiche al contratto
1.3.1. Eventuali modifiche al contratto, proposte dall’ Acquirente, comporteranno una modifica dello stesso solo se accettate per iscritto dal Venditore.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. Ordine
2.1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplineranno i rapporti tra il Venditore ed l’Acquirente di volta in volta instaurati mediante l’Ordine.
2.1.2. L’Ordine avrà ad oggetto i prodotti del Venditore (“Prodotti”), fermo restando che il Venditore si riserva il diritto di non accettare ordini per prodotti e quantità diversi dall’Ordine originario.
2.2. Specifica Tecnica
2.2.1. I Prodotti sono descritti nella specifica tecnica (“Specifica Tecnica”), che indica le caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali, estetiche, di qualità e di sicurezza, con riferimento al Prodotto e che costituirà parte integrante, unitamente alle presenti Condizioni Generali ed all’Ordine, dei rapporti relativi alla compravendita del Prodotto.
2.2.2. Resta inteso che qualora le Parti (a) intendano predisporre la Specifica Tecnica solo al momento dell’emissione del primo Ordine o (b) intendano di comune accordo variarne i contenuti in ragione della variazione dei Prodotti nel corso dell’esecuzione dei singoli Ordini, la Specifica Tecnica sarà allegata al primo ordine o rispettivamente agli Ordini successivi, ferme restando in ogni caso i termini e le condizioni qui pattuite.
2.2.3. Eventuali variazioni o modifiche rispetto a quanto indicato nella Specifica Tecnica dovranno essere concordate preventivamente per iscritto tra le Parti.
2.2.4. Nella Specifica Tecnica dovranno essere indicati i margini di tolleranza (di qualità, peso, ecc.) pattuiti.
2.2.5. Resta in ogni caso inteso che qualora la Specifica Tecnica sia stata predisposta dall’Acquirente, quest’ultimo si assume la piena responsabilità in ordine alle caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali, estetiche, di qualità e di sicurezza del Prodotto.
2.3. Dati non impegnativi
2.3.1. I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, illustrazioni e listini prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non avranno valore impegnativo se non nella misura in cui essi siano espressamente previsti nel contratto.
2.4. Ordine, Forecast e minimi garantiti
2.4.1. Le forniture dei Prodotti avverranno per le quantità e tipologie di Prodotto specificate in ciascun Ordine.
2.4.2. Le previsioni di acquisto di Prodotti da parte dell’Acquirente sono indicate nel relativo prospetto (“Forecast”) con specificazione delle tempistiche di acquisto.
2.4.3. L’Acquirente dovrà fornire al Venditore dei forecasts periodici che indichino il quantitativo di Prodotti che il Venditore sarà richiesto di vendere nonché le date di consegna per ciascun mese di calendario.
2.4.4. L’Acquirente dovrà tempestivamente informare il Venditore per iscritto in relazione a qualsiasi rilevante modifica del Forecast.
2.5. Minimo d’Acquisto Garantito
2.5.1. L’Acquirente si impegna ad acquistare il quantitativo minimo di concordato tra le parti (“Minimo d’Acquisto Garantito”) per le diverse tipologie degli stessi e per le periodicità ivi espresse. L’Acquirente prende atto che il proprio impegno al Minimo d’Acquisto Garantito è fattore incidente sull’organizzazione ed attività produttiva del Venditore.
2.5.2. Qualora, alla fine di ciascun periodo di riferimento, il quantitativo di Prodotti effettivamente acquistati dall’ Acquirente (i “Prodotti Effettivamente Acquistati”) risulti inferiore al Minimo Garantito, il Venditore fatturerà nei confronti dell’ Acquirente il Prezzo moltiplicato per la differenza tra il Minimo Garantito ed i Prodotti Effettivamente Acquistati.
3. DURATA E OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
3.1. Durata
.
3.1.1. Resta inteso che le presenti Condizioni Generali troveranno applicazione anche nel periodo di Phase Out come indicato all’art. 3.2. che segue.
3.2. Phase Out
3.2.1. Per “Phase Out” si intende il periodo di tempo intercorrente tra la data di consegna relativa all’ultimo Ordine emesso dall’Acquirente e un periodo di tre (3) mesi. L’Acquirente dovrà qualificare espressamente quell’Ordine che sarà l’ultimo della serie relativa alla fornitura qui in oggetto.
3.2.2. Durante il periodo di Phase Out:
(i) tutti i beni strumentali e le eventuali materie prime che siano di proprietà dell’Acquirente (o siano state acquistati/e o realizzati dal Venditore per conto dell’Acquirente) ed utilizzati o utilizzabili dal Venditore per la realizzazione dei Prodotti saranno individuati e raccolti e/o smantellati affinchè al termine di tale periodo l’Acquirente possa rientrarne in possesso con costi e spese di individuazione, raccolta, smantellamento e trasporto a proprio carico;
(ii) tutto il work in progress relativo all’ultimo Ordine ed eventuali work in progress e/o Prodotti residui relativi a precedenti Ordini non ancora ritirati dall’Acquirente e/o Prodotti che l’Acquirente avrebbe dovuto ordinare per rispettare le soglie dei Minimi Garantiti d’Acquisto (non vendute ai sensi dell’art. 2.5.2. che precede) dovranno essere acquistati e ritirati dall’Acquirente salvo diversa indicazione scritta del Venditore
3.2.3. Durante il periodo di Phase Out, l’Acquirente concede al Venditore il diritto di prima negoziazione di eventuali successive forniture a termini e condizioni che non siano dissimili da quelle di mercato.
4. CONSEGNA
4.1. Incoterms
4.1.1. Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come DAP, DAT; EXW ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, edizione 2010.
4.2. Termini di consegna
4.2.1. Salvo diversa pattuizione contenuta in ciascun Ordine, il termine di consegna indicato in ogni Ordine e decorre dall’ultima delle seguenti date:
(i) la data di perfezionamento del contratto, a seguito della accettazione dell’Ordine da parte del Venditore;
(ii) la data di ricezione da parte del Venditore dell’acconto eventualmente concordato tra le parti prima della condegna dei Prodotti.
4.2.2. Allo scadere del termine di consegna, il Veditore ha diritto ad un ragionevole “termine di grazia” a decorrere dalla fine del termine contrattuale, senza la scadenza del quale il Xxxxxxxxx non potrà essere ritenuto responsabile del ritardo.
4.2.3. Se la consegna è ritardata a causa di una qualsiasi delle circostanze previste dall’art. 10, oppure da un atto od omissione dell’ Acquirente, sarà concessa una proroga del termine di consegna tale da tenere ragionevolmente conto di tutte le circostanze del caso.
4.2.4. In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore dopo la scadenza del “termine di grazia” previsto nell’art. 4.2.2., l’Acquirente potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo dallo stesso dimostrato, entro il limite massimo del 10 % del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.
4.2.5. Se l’Acquirente non ritira i Prodotti nel luogo e nel tempo stabiliti in contratto per qualsiasi ragione che non sia imputabile al Venditore, lo stesso dovrà ugualmente eseguire tutti i pagamenti contrattualmente previsti come se i Prodotti fossero stati consegnati. In tal caso, il Venditore provvede al magazzinaggio dei Prodotti, a spese e rischio dell’ Acquirente. Il Venditore inoltre ha diritto al rimborso di tutte le spese giustificate nelle quali è incorso per eseguire il contratto, tra cui a mero titolo esemplificativo, le spese di magazzinaggio, e non coperte dai pagamenti ricevuti, ferma restando ogni altra azione nei confronti dell’ Acquirente per il fatto del mancato ritiro.
4.3. Documenti di spedizione
4.3.1. Salvo sia diversamente concordato, il Venditore stabilirà il tragitto ed i mezzi di trasporto, così come si occuperà della scelta degli spedizionieri e dei vettori.
4.3.2. Salvo sia diversamente concordato, i documenti relativi alla consegna, marcatura, imballaggio, identificazione, raccolta, spedizione, trasporto e restituzione dei Prodotti saranno predisposti dal Venditore sulla base delle proprie procedure logistiche.
4.3.3. Il Venditore potrà utilizzare avvisi di spedizione telematica, sulla base dei propri standard operativi.
5. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
5.1. Trasferimento del rischio
5.1.1. Salvo diverso accordo tra le Parti, i rischi passano in capo all’Acquirente all’arrivo dei Prodotti nel luogo convenuto per la consegna e dal momento in cui l’Acquirente è tenuto a prendere i Prodotti in consegna secondo l’Incoterm 2010 applicabile
5.1.2. Il Venditore non risponde in alcun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio del rischio. L’Acquirente in nessun caso è liberato dall’obbligo di pagare il Prezzo quando il perimento o il danneggiamento dei Prodotti avviene dopo il passaggio del rischio.
5.2. Trasferimento della proprietà
5.2.1. Il trasferimento della proprietà dei Prodotti in capo all’ Acquirente si verificherà esclusivamente a fronte del pagamento integrale dei Prodotti.
5.3. Riserva di proprietà
5.3.1. In caso di pagamenti dilazionati, i Prodotti restano di proprietà del Venditore sino all’integrale pagamento del Prezzo, nella misura consentita dalla legge del Paese in cui i Prodotti si trovano.
5.3.2. L’Acquirente si impegna a fare quanto necessario per costituire nel suddetto paese una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita o per porre in essere una analoga forma di garanzia (es. Security Interest, ecc.) a favore del Venditore; l’ Acquirente si impegna altresì a collaborare con il Venditore nel porre in essere le misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà del Venditore. Il Venditore è autorizzato a compiere, , ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile a terzi la riserva di proprietà.
6. PREZZI – PAGAMENTO
6.1. Prezzi
6.1.1. I Prezzi applicati per la vendita dei Prodotti sono indicati nei listini prezzi del Venditore (“Prezzi”)
6.1.2. I Prezzi dei Prodotti sono soggetti a revisione avuto riguardo dei seguenti fattori:
(i) Variazioni dei costi del Venditore per l’acquisto della materie prime e per la produzione;
(ii) Volumi dei Prodotti ordinati dall’Acquirente.
6.1.3. Laddove le Parti non trovino l’accordo in ordine alla revisione dei Prezzi, i Xxxxxx praticati sull’ultimo degli Ordini troveranno applicazione per l’evasione degli ordinativi necessari per la fornitura dei Prodotti in corso di lavorazione e per quelli per i quali il Venditore abbia già ordinato le materie prime necessarie per la loro produzione.
6.2. Termini e condizioni di pagamento
6.2.1. Ove le Parti abbiano pattuito il pagamento posticipato rispetto alla data di consegna, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro trenta (30) giorni data fattura, mediante ricevuta bancaria, bonifico bancario o altro mezzo concordato. Il pagamento si considera effettuato quando l’importo entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia.
6.2.2. Ove le Parti abbiano pattuito il pagamento anticipato rispetto alla consegna senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento si riferisca all’intero Prezzo. Salvo diverso accordo il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto corrente del Venditore almeno trenta (30) giorni prima della data di consegna convenuta.
6.2.3. Ove le parti abbiano pattuito il pagamento mediante credito documentario, l’ Acquirente dovrà curare, salvo diverso accordo, che un credito documentario irrevocabile, emesso conformemente alle Norme ed Usi Uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione n. 500), venga notificato al Venditore al momento della conferma d’ordine. Il Credito documentario dovrà essere confermato da una banca italiana gradita al Venditore e, salvo diverso accordo, essere pagabile a vista.
6.2.4. Ove la Parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.
6.2.5. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico dell’ Acquirente.
6.3. Tracciabilità e conto corrente dedicato
6.3.1. L’Acquirente, nell’Ordine, dovrà indicare espressamente se i Prodotti ordinati sono direttamente o indirettamente destinati a forniture nell’ambito di contratti con enti pubblici, affinché il Venditore possa adempiere agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, in particolare con riferimento alla dichiarazione relativa al conto corrente dedicato.
6.4. Interessi di mora
6.4.1. In caso di ritardato pagamento rispetto alla data pattuita, il Venditore potrà richiedere all’Acquirente gli interessi moratori per ritardato pagamento al tasso previsto dalla Direttiva CE no. 35/2000. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza
fino alla data di effettivo pagamento. Rimane comunque fermo il diritto del Venditore in merito ad ogni eventuale danno.
6.5. Conseguenze del ritardato o mancato pagamento
6.5.1. Il ritardato o il mancato pagamento comporta che:
(i) Il Venditore possa sospendere l’esecuzione degli Ordini in corso e rifiutare di accettare nuovi ordini fino al totale pagamento delle fatture arretrate.
(ii) Il Venditore, previo invio di diffida scritta di pagamento entro il successivo termine di quindici (15) giorni, possa pretendere il pagamento immediato dell’intero ammontare di tutte le fatture rimaste non pagate, indipendentemente dalla loro data di scadenza;
(iii) Il Venditore, previo invio di diffida scritta di pagamento entro il successivo termine di trenta (30) giorni, possa risolvere tutti i contratti in essere con l’ Acquirente. Tale risoluzione avrà effetto su tutti gli Ordini che non siano ancora stati pagati, siano stati i relativi Prodotti consegnati o meno, indipendentemente dalla data di consegna.
6.5.2. Qualora dovesse emergere che l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dell’ Acquirente è a rischio a causa di difficoltà finanziarie (in particolare, nel caso di cessazione dei pagamenti, richiesta di sottoposizione a procedure concorsuali, pignoramenti o esecuzioni, protesti di assegni o cambiali e revoca dei finanziamenti, revoca dei fidi da parte delle assicurazioni sui crediti, sia nei rapporti tra le Parti che nei rapporti con i terzi), il Venditore potrà, a propria discrezione, richiedere il pagamento delle fatture non pagate e/o sospendere la fornitura di Prodotti fino al pagamento anticipato da parte dell’ Acquirente o al rilascio di una garanzia di pagamento nella forma che il Venditore ritenga idonea.
6.6. Compensazione – Sospensione pagamenti
6.6.1. L’ Acquirente non può effettuare compensazioni sui pagamenti dovuti al Venditore in relazione ad alcuna pretesa, neppure a titolo di risarcimento ai sensi dell’art. 4.2.4., salvo autorizzazione scritta del Xxxxxxxxx.
6.6.2. Qualora il Venditore autorizzi l’Acquirente alla compensazione, l’importo massimo che l‘Acquirente potrà opporre in compensazione in caso di danno derivante da vizio o non conformità del Prodotto sarà pari al Prezzo del Prodotto difettoso o non conforme.
6.6.3. Qualunque contestazione fosse sollevata dall’ Acquirente o dovesse comunque insorgere tra le Parti, non potrà sospendere o ritardare l’obbligo dell’ Acquirente di pagare alla date previste le somme dovute, né gli altri obblighi assunti contrattualmente, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
6.7. Garanzie di pagamento
6.7.1. Xxx sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da garanzia bancaria, l’Acquirente dovrà mettere a disposizione contestualmente alla conferma d’ordine, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non avere ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti.
6.7.2. Fermo il disposto dell’art. 1.1.3 che precede, eventuali forme di ulteriore garanzia rilasciate dall’Acquirente per acquisti effettuati da Altri Acquirenti, verranno disciplinate con contratto di garanzia separato.
6.7.3. Le Parti potranno concordare specifiche garanzie di pagamento a favore del Venditore (rilascio di fideiussione presso primario istituto di credito o assicurativo; iscrizione di ipoteca a favore del Venditore su beni immobili o macchinari). Tali garanzie verranno concordate mediate sottoscrizione di atto separato.
6.7.4. Qualora l’Acquirente o gli eventuali garanti dello stesso non provvedessero al rilascio delle garanzie secondo i termini e le forme pattuite, il Venditore potrà sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni, senza che l’Acquirente abbia nulla a pretendere. Trascorsi ulteriori trenta (30) giorni dal termine previsto per il rilascio della garanzia, il Venditore potrà risolvere il contratto.
7. CONTROLLI - CERTIFICAZIONI - GARANZIA SUI PRODOTTI
7.1. Controlli e Resi
7.1.1. Immediatamente alla ricezione dei Prodotti, l’Acquirente dovrà esaminare l’imballaggio al fine di individuare qualsiasi segno di danneggiamento o manomissione nell’imballaggio. Nel caso in cui l’ Acquirente rilevi qualche danneggiamento o manomissione, dovrà comunicarlo immediatamente al vettore ed indicarlo sulla bolla di consegna. Riferimenti generici quali “imballaggi danneggiati” o “accettato con riserva”, senza indicazione del tipo di danneggiamento e del numero degli imballaggi danneggiati non sono sufficienti. Un’accettazione con riserva dei Prodotti senza motivazione o con motivazione infondata non è efficace.
7.1.2. Non appena i Prodotti siano giunti al luogo di consegna, l’Acquirente deve verificare i Prodotti e i documenti di trasporto. L’ Acquirente, entro due (2) giorni lavorativi dal momento della ricezione, deve comunicare per iscritto al Venditore eventuali mancanze o danni dei Prodotti, perdite durante il trasporto o errori nella documentazione. Decorso tale periodo di tempo, i Prodotti devono intendersi come pienamente e incondizionatamente accettati dall’Acquirente.
7.1.3. Il preventivo ed esplicito consenso da parte del Venditore è indispensabile per la restituzione dei Prodotti. I Prodotti restituiti senza la suddetta autorizzazione dovranno intendersi accettati da parte dell’ Acquirente.
7.1.4. Se il Venditore autorizza la restituzione dei Prodotti danneggiati per la riparazione o la sostituzione, l’ Acquirente si accolla, salvo patto contrario, le spese ed il rischio del trasporto. La restituzione all’ Acquirente dei Prodotti riparati o sostituiti avrà luogo, tranne patto contrario, a spese e rischio del Venditore.
7.2. Certificazioni
7.2.1. Il Venditore, a fronte di richiesta dell’Acquirente, dovrà consegnare all’ Acquirente i certificati di qualità indicati nella Specifica Tecnica o altro documento attestante la conformità dei Prodotti alle rispettive indicazioni della Specifica Tecnica.
7.2.2. Le Parti potranno concordare il rilascio di ulteriori certificati di qualità da parte di organismi di certificazione ed ispezione autonomi (es. bureau veritas), ovvero il rilascio di certificazione da parte di soggetti incaricati dall’Acquirente. Salvo diverso accordo, i costi connessi al rilascio di tali certificato ulteriori saranno a carico dell’ Acquirente.
7.3. Garanzia
7.3.1. Il Venditore garantisce che tutti i Prodotti sono conformi alle Specifiche Tecniche ed alle certificazioni rilasciate (con le tolleranze indicate nelle Specifiche Tecniche o contrattualmente concordate o previste secondo gli standard internazionali) per un periodo di dodici (12) mesi dalla consegna dei Prodotti o per il diverso eventuale minor periodo previsto dagli standard internazionali.
7.3.2. Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari (da parte dell’ Acquirente o di eventuali utilizzatori finali) se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente richiamate nei documenti contrattuali.
7.3.3. La garanzia del Venditore non copre i difetti derivanti da una difettosa lavorazione, manutenzione o riparazione fatta da soggetti diversi dal Venditore o suoi mandatari, né da normale deterioramento. In nessun caso il Venditore è responsabile per i difetti di conformità e per i vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi.
7.3.4. La presente garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dai Prodotti; in particolare l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.
7.3.5. La presente garanzia è riconosciuta dal Xxxxxxxxx esclusivamente nei confronti dell’ Acquirente e non opererà in favore di terzi, tra cui a mero titolo esemplificativo i clienti finali dell’ Acquirente, salvo diverso accordo per iscritto tra le parti.
7.4. Contestazioni - Rimedi
7.4.1. In caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, il Venditore sarà tenuto unicamente, a propria scelta, alla riparazione dei Prodotti o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. Resta altresì opzione del Venditore richiedere all’Acquirente la rottamazione in loco del Prodotto difettoso, restando inteso che in tal caso all’Acquirente sarà riconosciuto un rimborso pari al valore del Prodotto detratto il valore del rottame.
7.4.2. Eventuali vizi o difetti dei Prodotti consegnati non potranno essere denunciati dall’ Acquirente, nel periodo di durata della garanzia del Venditore, nell’ipotesi in cui i Prodotti siano già stati messi in lavorazione dall’ Acquirente, ovvero incorporati in prodotti, macchinari o impianti del cliente finale dell’ Acquirente.
7.4.3. Per valersi dei rimedi previsti dall’art. 7.4.1., l’Acquirente deve notificare per iscritto al Venditore i vizi, mancanza di qualità e difetti di conformità nei termini di legge, specificando le ragioni della contestazione.
7.4.4. Il Venditore si riserva il diritto, a propria discrezione, di ispezionare e verificare i Prodotti contestati. Qualora il Venditore, all’esito della propria ispezione, non riconosca i difetti denunciati dall’ Acquirente, il Venditore e l’Acquirente compiranno ogni ragionevole sforzo al fine di addivenire ad una soluzione amichevole.
7.4.5. Qualora le Parti non dovessero addivenire ad una soluzione amichevole, la controversia sarà risolta da un esperto indipendente, sulla base della seguente procedura:
(i) La Parte che intende avviare la procedura dovrà darne comunicazione per iscritto all’altra parte, indicando l’esperto che suggerisce di nominare;
(ii) Entro dieci (10) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’altra Parte può accettare , a mezzo di comunicazione scritta, l’esperto suggerito; in tale caso l’esperto è nominato;
(iii) Qualora l’esperto indicato non sia accettato entro il suddetto termine di dieci
(10) giorni, l’esperto sarà nominato a cura della Camera Arbitrale di Milano, a fronte di richiesta della Parte più diligente;
(iv) L’esperto nominato dovrà decidere la controversia entro trenta (30) giorni dalla sua nomina, indicando anche la Parte che dovrà farsi carico delle spese di perizia tecnica (ovvero la misura di ripartizione delle spese tra le Parti);
(v) L’esperto dovrà tempestivamente comunicare la propria decisione alle Parti contemporaneamente;
(vi) La decisione dell’esperto sarà vincolante per le Parti.
7.4.6. L’Acquirente non procederà alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti contestati, né richiederà di effettuare tali operazioni ad un terzo, per il tutto periodo di durata della procedura prevista dall’art. 7.4.5., salvo autorizzazione scritta da parte del Venditore.
8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ – LIMITE DEI DANNI
8.1. Limitazione di Responsabilità
8.1.1. Il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi danno indiretto o consequenziale originato dai Prodotti, inclusi, a mero titolo esemplificativo, mancato guadagno (diretto o indiretto), mancato fatturato, campagne di ritiro .
8.1.2. L’Acquirente non potrà sollevare alcuna pretesa per infortuni alle persone o per danni alle cose diverse dai Prodotti, a meno che risulti dalle circostanze del caso che il Venditore abbia commesso una colpa grave.
8.1.3. La “colpa grave” non comprende ogni e qualsiasi mancanza di adeguata cura o perizia, ma significa un atto od omissione del Venditore che implichi o una mancata presa in considerazione di quelle serie conseguenze che un fornitore coscienzioso avrebbe normalmente previsto come probabilmente verificantisi, oppure una deliberata noncuranza di qualsiasi conseguenza derivante da tale atto od omissione.
8.2. Limite dei danni
8.2.1. Qualora il Venditore sia tenuto al risarcimento dei danni nei confronti dell’ Acquirente, tali danni non possono superare il valore del danno che il Venditore avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento del perfezionamento del contratto.
8.2.2. Qualora invochi la non esecuzione del contratto, l’Acquirente è tenuto a prendere tutte le misure necessarie per mitigare la perdita che si è verificata. Se l’Acquirente trascura di fare quanto sopra, il Venditore può pretendere una riduzione dei danni.
8.2.3. Resta inteso che il risarcimento del danno eventualmente dovuto dal Venditore all’Acquirente non potrà superare un importo pari al valore del prezzo del Prodotto difettoso.
9. RESPONSABILITA’ DELL’ ACQUIRENTE - TRACCIABILITA’
9.1. Responsabilità dell’ Acquirente
9.1.1. L’Acquirente è tenuto ad accertarsi che i Prodotti siano conformi alle leggi del Paese di destinazione degli stessi ed informerà prontamente, e comunque prima della spedizione dei Prodotti, il Venditore di eventuali modifiche da introdursi; in tal caso il Venditore sarà libero di rifiutare l’Ordine o di addebitare il maggior costo.
9.2. Tracciabilità
9.2.1. L’Acquirente dovrà fornire al Venditore tutti i documenti e i dati rilevanti ai fini della tracciabilità dei propri clienti finali destinatari dei Prodotti o dell’utilizzo finale dei Prodotti
9.2.2. Resta in ogni caso inteso che qualsiasi responsabilità che possa derivare dai Prodotti, per eventi successivi al passaggio dei rischi all’ Acquirente, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, sarà ad esclusivo carico dell’ Acquirente, che terrà indenne il Venditore e che si impegna, altresì, ad assicurare ogni rischio relativo in maniera adeguata, senza diritto di regresso nei confronti del Venditore. L’Acquirente dà sin d’ora il suo consenso ad essere chiamato in causa in caso di procedimento promosso contro il Venditore da terzi, inclusi i clienti finali dell’ Acquirente.
10. FORZA MAGGIORE
10.1. Cause di Esonero dall’Esecuzione
10.1.1 Entrambe le parti possono sospendere l'esecuzione dei loro obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irrazionalmente dispendiosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla loro volontà: ad esempio nel caso in cui si verifichi uno o più dei seguenti impedimenti:
a) guerra (dichiarata o meno), conflitto armato o grave minaccia dello stesso ( quale tra l’altro l’attacco ostile, il blocco, l’embargo militare), ostilità, invasione, atto di un nemico straniero, vasta mobilitazione militare;
b) guerra civile, rivolta, ribellione e rivoluzione, potere militare o usurpato, insurrezione, sommossa civile o disordine, violenza di massa, atto di disobbedienza civile;
c) atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
d) atto emesso da un’autorità, sia legale che illegale rispetto a qualsiasi legge o ordine governativo, norma, regolamento o disposizione, restrizione legale, espropriazione, acquisizione obbligatoria, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione, controlli del prezzo o restrizioni e imposizioni dei relativi dazi;
e) causa di forza maggiore, peste, epidemie, calamità naturale, quale tra l’altro la tempesta violenta, il ciclone, il tifone, l’uragano, il tornado, la bufera di neve, il terremoto, l’attività vulcanica, la frana, il maremoto, lo tsunami, l’inondazione, il danno o la distruzione causata da un fulmine, la siccità;
f) esplosione, incendio, distruzione di macchine, attrezzature, fabbriche e di qualsiasi tipo di installazione, guasto prolungato del trasporto, delle telecomunicazioni o della corrente elettrica;
g) generale disturbo del lavoro quale tra l’altro il boicottaggio, lo sciopero e la serrata, le proteste, l’occupazione delle fabbriche e dei locali.
10.1.2. La parte che ha invocato legittimamente la presente clausola è liberata dal proprio obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto a partire dal momento in cui l’impedimento abbia comportato il mancato adempimento e qualora l'avviso di ciò venga dato tempestivamente o, se l'avviso di ciò non è dato tempestivamente, dal momento in cui l'altra parte abbia ricevuto notizia dell’impedimento.
10.1.3. La parte che ha invocato legittimamente questa clausola è sollevata da ogni responsabilità per danni o qualsiasi altro rimedio contrattuale per violazione del contratto.
10.1.4. Ove la sospensione causata da forza maggiore si protragga per più di sei (6) settimane ciascuna parte può risolvere il contratto, inviando all’altra parte, entro dieci (10) giorni, una comunicazione scritta di recesso.
10.2. Spese
10.2.1. Se il contratto viene risolto in base all’art. 10.1.3., la ripartizione delle spese effettuate per la esecuzione del contratto viene stabilità mediante accordo tra le Parti.
10.2.2. In mancanza di tale accordo, compete all’esperto, investito della controversia sulla base della procedura di cui all’art. 7.4.5., stabilire quale delle Parti si è trovata nella impossibilità di eseguire le proprie obbligazioni e determinare la misura delle spese da rimborsare. Se l’esperto decide che entrambe le Parti si sono trovate nella impossibilità di eseguire le loro obbligazioni, egli ripartisce proporzionalmente le suddette spese tra le Parti in modo equo e ragionevole, tenute presenti le circostanze del caso.
10.2.3. Agli effetti dell presente art. 10.2, il termine “spese” significa l’esborso effettivo ragionevolmente sostenuto dopo che entrambe le Parti abbiano ridotto, nella misura del possibile, le loro perdite.
11. KNOW HOW – MARCHI
11.1. Know-How
11.1.1. Tutta la documentazione tecnica ed il Know-how, sia esso brevettato o meno, (le “Informazioni Riservate”) trasmessi dal Venditore nell’ambito del contratto sono di proprietà esclusiva del Venditore e pertanto non potranno essere copiati, trasmessi a terzi od utilizzati dall’ Acquirente e/o da terzi in genere. L’Acquirente si obbliga custodire con il massimo scrupolo le Informazioni Riservate.
11.1.2. Le Informazioni Riservate saranno utilizzate dall’ Acquirente esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto e non potranno essere in alcun modo utilizzate per altre finalità.
11.2. Marchi
11.2.1. L’esecuzione di un Ordine non attribuisce all’ Acquirente alcun diritto sui marchi del Venditore, sui suoi segni distintivi, loghi e sul nome Marcegaglia.
11.2.2. Nel caso in cui l’Acquirente non osservi l’art. 11.2.1. e le disposizioni previste dalla legge in relazione ai marchi ed al copyright, il Venditore avrà il diritto di esercitare le azioni previste dalla legge in materia di proprietà intellettuale ed industriale oltre che dalle norme in materia di concorrenza sleale.
12. RISOLUZIONE – RECESSO
12.1. Risoluzione
12.1.1. Il Venditore potrà risolvere il rapporto contrattuale derivante dalle presenti Condizioni Generali e ogni singolo ordine senza l’obbligo di alcun preavviso, mediante semplice invio all’ Acquirente di raccomandata o fax, nei seguenti casi:
(i) L’Acquirente non paga gli importi contrattualmente dovuti entro quindici (15) giorni dall’invio di formale diffida ad adempiere da parte del Venditore;
(ii) L’Acquirente rifiuta od omette di prendere in consegna i Prodotti offerti in conformità con le presenti Condizioni Generali ed il relativo Ordine;
(iii) Mancato raggiungimento da parte dell’ Acquirente del Minimo Garantito previsto dall’art. 2.5.
(iv) Mancato rilascio da parte dell’ Acquirente delle garanzie di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 6.7.
12.1.2. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale derivante dalle presenti Condizioni Generali e del relativo Ordine da parte del Venditore sulla base dell’art. 12.1.1., fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, il Venditore potrà richiedere il pagamento immediato di tutti gli importi dovuti dall’ Acquirente, che diventeranno immediatamente esigibili; potrà disporre di tutti i Prodotti a sua discrezione; sarà sollevato da ogni obbligo ulteriore di fornitura di Prodotti all’ Acquirente; l’Acquirente dovrà rimborsare ogni danno o spesa connessa.
12.2. Recesso per giusta causa
12.2.1. Il Venditore può recedere dal rapporto contrattuale derivante dalle presenti Condizioni Generali e da ogni singolo Ordine, per mezzo di semplice comunicazione scritta all’ Acquirente, nel caso in cui:
(i) L’Acquirente sia dichiarato fallito o divenga insolvente o sia nominato un curatore allo scopo di tutelare i creditori o comunque sia sottoposto a qualsiasi procedura concorsuale;
(ii) L’Acquirente entri in liquidazione, volontaria o meno;
(iii) L’Acquirente venga acquisito o incorporato o trasferisca i propri beni ad un concorrente del Venditore.
12.3. Recesso da parte del Venditore
12.3.1. Il Venditore potrà recedere dal rapporto derivante dalle presenti Condizioni Generali per qualsiasi motivo mediante comunicazione scritta, con un preavviso di trenta (30) giorni.
12.3.2. Nel caso di recesso da parte del Venditore, il Venditore non sarà tenuto a corrispondere alcuna penale, indennizzo o risarcimento all’ Acquirente, fermo restando che il Venditore sarà in ogni caso tento all’esecuzione degli Ordini pendenti.
13. INVESTIMENTI CAPITALI DEDICATI
13.1. Investimenti Capitali Dedicati
13.1.1. Qualora per l’esecuzione delle forniture oggetto della relazione commerciale tra Venditore ed Acquirente, si rendano necessari investimenti capitali per la realizzazione di strumenti, macchinari, impianti, l’assunzione di personale altamente specializzato o la messa a disposizione di aree (i) ulteriori rispetto agli strumenti, macchinari, impianti, personale o aree facenti nel dato momento parte della organizzazione aziendale ed industriale del Venditore e (ii) specificamente o principalmente dedicati alla realizzazione delle forniture tra Venditore ed Acquirente (collettivamente “Investimenti Capitali Dedicati”), le Parti disciplineranno con accordo separato i termini e le condizioni (inclusi, senza limitazione, i costi ed i diritti di proprietà) aventi ad oggetto gli Investimenti Capitali Dedicati.
13.1.2. Qualora in tale accordo separato sia pattuito che tutti od alcuni degli elementi costituenti gli Investimenti Capitali Dedicati siano dall’origine o divengano al termine del rapporto contrattuale di proprietà dell’Acquirente, troveranno tra le altre applicazione le disposizioni qui previste in tema di Phase Out.
14. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
14.1. Legge Applicabile
14.1.1. Tutti i contratti e gli ordini disciplinati dalle presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana, inclusa, nel caso che l’Acquirente non sia di nazionalità italiana, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980).
14.2. Giurisdizione - Foro Competente
14.2.1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento.
14.2.2. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia in via esclusiva davanti al Giudice Italiano, Tribunale di Mantova.
15. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO EX D. LGS. 231/2001
15.1 Codice etico e Modello Organizzativo
15.1.1. L’acquirente nei rapporti con il Venditore si impegna, anche per il proprio personale dipendente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex X.Xxx. 231/2001, adottati
dal Venditore e consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, accettandone integralmente i contenuti che dichiara di ben conoscere.
15.1.2. In caso di violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo che sia riconducibile alla responsabilità dell’Acquirente e/o di rinvio a giudizio e/o condanna (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., di quest’ultimo per i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, sarà facoltà del Venditore recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi di risolverlo di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c. a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi, anche via fax o Posta Elettronica Certificata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso l’ulteriore diritto al risarcimento del danno.
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