DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2187
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 dicembre 2021, n. 2187
Rinnovo della Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Finanze, avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Tributi derivati e compartecipati e confermata dalla Dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.
VISTI:
- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale è stata disposta l’ “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;
- la legge regionale 4 dicembre 2003, n.25 recante “Disposizioni di carattere tributario”;
- la legge regionale 19 dicembre 2008, n.43 di “Regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
- il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”;
CONSIDERATO CHE:
- l’art.24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, riguardante i poteri delle Regioni in materia di imposte sul reddito, dispone (comma 1) che esse possono disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito, le procedure applicative dell’imposta regionale sulle attività produttive, attribuendo alle medesime (comma 3) la competenza relativa all’accertamento delle violazioni; nel contempo, sancisce la possibilità (comma 4) che la legge regionale di disciplina dell’imposta possa “prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l’espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni di imposte sui redditi”.
- l’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente l’istituzione delle agenzie fiscali, al comma 2, prevede che le regioni e gli enti Locali possono attribuire alle citate agenzie, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti sulla base di un rapporto convenzionale che regoli le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono;
- l’articolo 62, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all’Agenzia delle Entrate la competenza a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, ai commi 43 e 44 dell’articolo 1 riguardanti il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello sub-statale, prevede che, al fine di evitare l’incremento dei costi, le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, tributo proprio
della Regione, sono affidate all’Agenzia delle Entrate;
- la Regione Puglia con la legge 4 dicembre 2003, n. 25 “Disposizioni di carattere tributario” e la legge 19 dicembre 2008, n. 43 “Regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”, sulla base della vigente normativa di carattere nazionale, ha contemplato – rispettivamente all’art. 7, comma 1 e all’art. 1, comma 3 – la facoltà di stipulare con l’Agenzia delle Entrate apposita convenzione per lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell’IRAP;
- l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 stabilisce che “le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF devono essere svolte dall’Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia delle Entrate e le regioni”;
- l’art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2011 n.38 dispone il riversamento diretto presso la tesoreria regionale delle somme dovute a titolo di addizionale regionale all’IRPEF e di IRAP, compresi interessi e sanzioni a seguito dell’attività di liquidazione, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.
VISTI altresì:
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali” il quale reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 con il quale è stato istituito il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) successivamente confluito nel Codice dell’amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- l’art.3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n.662 recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” con il quale, ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è stato istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali.
In forza delle norme richiamate, la Regione Puglia a partire dall’anno 2005 ha stipulato con l’Agenzia delle Entrate apposite convenzioni per la gestione dei tributi IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e per le connesse attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, tutte di durata annuale con possibilità di proroga di un ulteriore anno; inoltre, per il raggiungimento dei fini testé citati e per l’attività di contrasto all’evasione fiscale, avuta la necessità di accesso ai dati anagrafici, reddituali e ai dati connessi, ha stipulato apposite convenzioni cosiddette di “cooperazione informatica per l’accesso telematico all’anagrafe tributaria attraverso il portale Siatel2/Puntofisco”, di durata quinquennale.
Con riguardo alla gestione dei citati tributi, da ultimo con deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2019 n. 2222, è stato approvato il rinnovo della Convenzione per l’anno 2020, successivamente prorogata per l’anno 2021 in applicazione di quanto previsto dall’art. 20 della convenzione medesima.
Nel rispetto della normativa succedutasi nel tempo ed in particolare dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, come anzidetto, obbliga l’Agenzia delle Entrate a svolgere l’attività di gestione dell’IRAP e dell’ IRPEF in convenzione con le regioni, appare opportuno abbandonare la consuetudine di procedere con rinnovi di durata annuale per passare ad una durata triennale, sempre con possibilità di proroga, così da realizzare obiettivi di semplificazione amministrativa e riduzione dei tempi del procedimento.
In prossimità della scadenza della convenzione vigente, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Puglia, con nota mail del 23 novembre 2021, ha trasmesso la proposta di convenzione per il triennio 2022 – 2024, unitamente agli allegati.
Lo schema di Convenzione da approvare per gli anni 2022-2024, a meno di dettagli di natura tecnica, ricalca i contenuti delle previgenti intese nella direzione di disciplinare finalità e criteri generali per la gestione delle imposte (articoli 1-2-3), composizione e obiettivi del commissione paritetica (articolo 4), rapporti con i contribuenti (articoli 5-6), modalità di svolgimento dei controlli sostanziali e relativo contenzioso (articoli 7-8), riscossione, riversamento e rimborsi delle somme pagate dai contribuenti (articoli 9-10), servizi informativi, archivi, trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (articoli 00-00-00-00), spese per i servizi resi dall’Agenzia delle Entrate e relativa modalità di rimborso (articoli 12-13), inadempienze contrattuali, modifiche e durata della convenzione, competenza sulle controversie e allegati (articoli 00-00-00-00-00).
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono i presupposti per procedere al rinnovo della “Convenzione per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” tra Regione Puglia e Agenzia delle entrate, dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2024, con possibilità di proroga per un ulteriore anno secondo quanto disciplinato nell’ALLEGATO schema di Convenzione.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. 118/2011 e xx.xx. ii.
La spesa derivante dal presente provvedimento è quantificata presumibilmente in euro 2.200.000,00 per l’anno 2022, in euro 2.200.000,00 per l’anno 2023 e in euro 2.200.000 per l’anno 2024 e trova copertura alla Missione 01 - programma 04 - Titolo 1, capitolo U0003835 “Spese convenzione Agenzia delle Entrate per gestione IRAP ed Addizionale IRPEF. Art.24, comma IV, D.Lgs 446/97” (piano dei conti finanziario 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi”) del bilancio di previsione per i rispettivi gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta regionale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
2. di rinnovare per tre anni, dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2024, la Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Puglia per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Affari generali, bilancio e infrastrutture, xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2. .
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario P.O. “Coordinamento e gestione dei tributi derivati compartecipati” (Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
La Dirigente ad interim del Servizio Tributi derivati e compartecipati (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
La Dirigente della Sezione Finanze (Xxxxxxxxxx Xxxxxx)
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione osservazioni ai sensi dell’art.18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 Gennaio 2021 n.21 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Il Direttore del dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture (Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Il Vice Presidente proponente (Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Finanze;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
2. di rinnovare per tre anni, dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2024, la Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Puglia per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Affari generali, bilancio e infrastrutture, xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2. .
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx in versione integrale.
Il Segretario Generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
PREMESSO CHE
a) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca “L’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;
b) l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
c) l’articolo 62, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300/1999 attribuisce all’Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
d) il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”;
e) l’articolo 10, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 68/2011 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF devono essere svolte dall’Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;
f) l’articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l’istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
g) la legge regionale 19 dicembre 2008, n.43 detta la disciplina in materia di IRAP;
h) con delibera n. del , la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF;
i) nelle more della definizione del presente testo convenzionale, l’Agenzia delle Entrate ha continuato ad assicurare senza soluzione di continuità tutte le attività ed i servizi declinati nell’ultima convenzione stipulata tra le Parti, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni pro-tempore vigenti;
j) il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
k) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali” reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
l) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
m) l’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2011, n.38, detta le norme per il riversamento diretto presso la tesoreria regionale delle somme dovute a titolo di addizionale regionale all’IRPEF e di Imposta regionale sulle attività produttive, compresi interessi e sanzioni a seguito dell’attività di liquidazione, accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) “IRAP”, l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) “addizionale”, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
c) “imposte”, l’IRAP e l’addizionale;
d) “modello F24”, il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
e) “servizio I24”, il servizio di pagamento di tributi, contributi, premi e altre somme effettuato tramite canali telematici dell’Agenzia;
f) “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, così come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
g) “Regolamento”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
h) “CAD”, il Codice dell’Amministrazione digitale, contenuto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
i) “ruoli”, i ruoli di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i carichi relativi alle somme affidate agli Agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
ARTICOLO 2
Oggetto
1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale.
2. L’Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull’intero territorio nazionale:
a) l’assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
c) l’accertamento dell’imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;
e) l’esercizio delle attività di autotutela;
f) la riscossione spontanea e coattiva;
g) l’esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall’Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.
ARTICOLO 3
Criteri generali per la gestione delle imposte
1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.
2. La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell’ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì, indicati i criteri generali per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.
ARTICOLO 4
Commissione paritetica
1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
a) livelli di assistenza ai contribuenti;
b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
c) coordinamento della programmazione dell’attività di controllo sostanziale prevista dall’articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
g) monitoraggio dell’esercizio dell’autotutela;
h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti;
i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell’attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.
2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell’Agenzia.
3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione di concerto con il Direttore Regionale per la Puglia. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.
ARTICOLO 5
Assistenza ai contribuenti
1. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti sull’intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
2. È, inoltre, assicurata l’assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall’Agenzia.
3. L’Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
4. L’Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
5. L’Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
ARTICOLO 6
Liquidazione delle imposte
1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall’Agenzia mediante procedure automatizzate.
2. L’esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.
3. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall’attività prevista dal presente articolo.
ARTICOLO 7
Controlli sostanziali
1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nonché quelle previste dall’articolo 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell’Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell’Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell’Agenzia, indicati al comma 2, procedono all’accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento.
ARTICOLO 8
Contenzioso
1. L’Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
2. In caso di controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione, cui si applica l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il procedimento di mediazione tributaria, il ricorso e l’eventuale proposta di mediazione sono presentati all’ufficio dell’Agenzia che può accoglierli, anche parzialmente, respingerli o concludere la mediazione. In caso di costituzione in giudizio del ricorrente, si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all’ufficio dell’Agenzia parte nel processo.
4. I funzionari dell’Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione fuori udienza e di conciliazione in udienza, di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall’articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) della presente convenzione, al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.
5. Le spese di giudizio previste dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all’importo dei tributi in contestazione.
ARTICOLO 9
Riscossione
1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione.
2. Le somme, indicate all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2011, n.38, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Puglia su IBAN XX00X0000000000000000000000 . L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima della modifica stessa. all’Agenzia, Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali – Settore Versamenti e Innovazione – Ufficio Struttura di Gestione, mediante PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi”.
3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.
ARTICOLO 10
Rimborsi
1. Gli uffici dell’Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d’ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute.
2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l’onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.
ARTICOLO 11
Servizi informativi
1. La Regione s’impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
2. La Regione individua univocamente mediante i codici Ateco vigenti al momento della deliberazione della legge regionale (all’attualità Ateco 2007), i contribuenti che per l’attività esercitata sono soggetti ad una imposizione fiscale diversa rispetto a quella ordinaria.
3. L’Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
4. L’Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell’allegato 1.
5. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni che sono fornite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell’Agenzia.
6. L’Agenzia fornisce alla Regione, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, i flussi informativi relativi ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta dei contribuenti ovvero degli intermediari della riscossione, nonché quelli relativi alle conseguenti regolazioni contabili.
ARTICOLO 12
Rimborso spese
1. Per i servizi resi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, spetta all’Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto agli intermediari della riscossione, attualmente pari alla misura di seguito indicata:
a) per le deleghe conferite telematicamente all’Agenzia:
✓ non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello F24 conferito mediante i servizi telematici dell’Agenzia con saldo finale pari a zero;
✓ € 0,50, per il modello F24 conferito mediante i servizi telematici dell’Agenzia con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario o postale;
b) per le deleghe conferite agli intermediari della riscossione:
✓ € 0,85 per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
✓ € 1,20 per il modello F24 cartaceo;
✓ € 1,40 per il modello F24 cartaceo presentato al sistema postale.
Il rimborso di cui alle precedenti lettere a) e b) è maggiorato di € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative.
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese di cui al comma 1; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell’Agenzia.
4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 3, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
5. Relativamente alle attività di cui all’articolo 7, la Regione corrisponde all’Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), oltre all’importo indicato nel precedente periodo, spetta all’Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
6. Per ogni parere reso ai sensi dell’articolo 5, comma 4, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 250,00.
7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono relativi ad operazioni fuori del campo di applicazione dell’IVA.
ARTICOLO 13
Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese
1. L’Agenzia trasmette alla Regione all’indirizzo PEC : xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx, le note di addebito per il rimborso spese di cui all’articolo 12, allegando, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato entro:
1) i mesi di maggio e ottobre, con l’indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto per l’annualità precedente per le attività di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;
2) il mese di febbraio, con l’indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all’articolo 12, commi da 1 a 6 svolte nell’anno precedente.
2. Gli importi delle note di addebito trasmesse, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall’Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell’IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall’emissione delle note di addebito indicate al medesimo comma 1.
3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell’Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest’ultima provvede ad informare dell’avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.
4. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità pregresse sono sottratti dalla prima nota di addebito utile e, in caso di incapienza, la somma residua è detratta dalle note di addebito successive.
ARTICOLO 14
Inadempienze contrattuali
1. L’Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all’Agenzia, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, l’immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l’Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l’inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all’articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e dal Regolamento e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l’Agenzia di revocare l’autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.
ARTICOLO 15
Archivi
1. La Regione, quale ente titolare delle imposte, è altresì titolare del trattamento dei dati e delle informazioni ad esse relativi, come meglio precisato al successivo articolo 16.
2. Tali informazioni sono rese disponibili dall’Agenzia tramite il sistema di comunicazione tra l’Amministrazione finanziaria centrale e le Regioni, con le modalità e le cautele previste dal Regolamento e dal Codice da definire tra le Parti con separato accordo di cooperazione informatica.
3. L’Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute nell’allegato alla presente convenzione nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.
ARTICOLO 16
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia e dalla Regione in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento e dal Codice nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In particolare le Parti si impegnano:
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell’esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e del Regolamento;
- a collaborare fra loro al fine di consentire agli interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
3. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipula e l’esecuzione della convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione della stessa, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla relativa gestione e agli obblighi legali e fiscali ad essa correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
4. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento.
5. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative alla convenzione, anche per estratto, tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
6. L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della presente convenzione.
7. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
- per l’Agenzia, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
- per la Regione , il dirigente pro tempore del Servizio Tributi derivati e compartecipati della Sezione Finanze, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, il cui dato di contatto è xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx .
ARTICOLO 17
Tutela della riservatezza
1. Le Parti hanno l’obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento e del Codice.
2. I dati e le informazioni di cui al comma precedente non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione della convenzione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
ARTICOLO 18
Modifiche della convenzione
1. Qualora, nel corso dell’anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l’Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l’Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all’esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell’Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.
ARTICOLO 19
Competenza sulle controversie
1. Le controversie inerenti alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.
ARTICOLO 20
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha effetto dalla data del 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024. Nei tre mesi antecedenti la scadenza la Regione comunica, con propria comunicazione, il proprio intendimento al rinnovo dell’intesa per un ulteriore analogo periodo o chiede la proroga della sua efficacia per un ulteriore anno.
ARTICOLO 21
Allegati
1. La narrativa in premessa e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
per la Regione
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, affari generali e infrastrutture Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)
per l’Agenzia
Il Direttore regionale Xxxxxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente)
ALLEGATO 1
Si riportano di seguito i contenuti informativi delle forniture, con la periodicità e la modalità d’invio delle stesse. Ciascuna fornitura è accompagnata da uno specifico allegato tecnico, che può contenere anche l’indicazione della sede legale, del codice attività ISTAT primario (laddove disponibili) e della natura giuridica.
Contenuto informativo delle forniture | Periodicità | Modalità d’invio |
DICHIARAZIONI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI Dati delle dichiarazioni relativi ai modelli 730, Unico PF, Unico SC, Unico SP, Unico ENC, IVA, CU, IRAP, presentate dai contribuenti. I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all’IRAP relativamente alla competenza della Regione. | Periodica (aprile e ottobre) | FTP e o Siatel- PuntoFisco |
DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all’IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente; b) le componenti di base imponibile variate; c) l’imponibile rideterminato; d) l’imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici. | Annuale (giugno) | FTP e o Siatel- PuntoFisco |
ACCERTAMENTO I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l’IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all’IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo sostanziale con esito di definizione, anche a seguito di verifica fiscale, e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale); b) lo stato della pratica di accertamento (definito in assenza di ricorso/definitivo con presenza di ricorso); c) l’imponibile definito; d) l’imposta definita. | Semestrale | Siatel- PuntoFisco |
Contenuto informativo delle forniture | Periodicità | Modalità d’invio |
CONTENZIOSO I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l’IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all’IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano in particolare: a) dati identificativi dell’ultimo grado del giudizio non definitivo; b) informazioni di dettaglio sullo stato del processo (data deposito, numero ed esito); c) dati contabili dell’atto impugnato o dell’istanza di restituzione di tributi (importo contestato e deciso). | Trimestrale | Siatel- PuntoFisco |
VERSAMENTI MODELLO F24/F24EP Dati relativi alle imposte esposte nei modelli di versamento F24 e F24EP di spettanza della Regione e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente; b) codice attività; c) natura giuridica; d) codice tributo; e) periodo di riferimento; f) importo a debito; g) importo a credito. | Mensile | Siatel- PuntoFisco |
VERSAMENTI IN AUTOTASSAZIONE MEDIANTE BOLLETTINO DI C/C POSTALE Dati relativi ai pagamenti delle imposte versate tramite c/c postale inviati da Poste e riguardano in particolare: a) dati identificativi del contribuente; b) conto corrente di accredito; c) periodo di riferimento; d) importo. | Mensile (subordinato all’invio di Poste) | Siatel- PuntoFisco |
RUOLI Dati relativi alle iscrizioni ai carichi affidati e alle relative rettifiche contabili, delle imposte di spettanza regionale e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale); b) i dati identificativi del ruolo e/o dell’avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce; c) i dati identificativi dell’ufficio che ha emesso il ruolo e/o l’avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 e dell’agente della riscossione incaricato; d) gli importi del ruolo e/o dell’avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 suddivisi per imposta, sanzioni e interessi; e) lo stato e l’esito. | Mensile | Siatel- PuntoFisco |
Contenuto informativo delle forniture | Periodicità | Modalità d’invio |
RIMBORSI Dati relativi ai rimborsi riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente; b) l’anno di riferimento; c) le modalità e la data di corresponsione; d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi; e) lo stato e l’esito; f) la data di presentazione dell’istanza. | Semestrale | Siatel- PuntoFisco |
CENT Strumento di monitoraggio delle entrate tributarie regionali per categoria e tipologia di contribuenti. | Gli aggiornament i delle informazioni avvengono entro il trimestre successivo alla fornitura delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. | Siatel- PuntoFisco |
ALLEGATO A
Codice tributo | Descrizione | Tipo imposta | ATTIVITA' |
9140 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS. FIS.-SOST. IMPOSTA | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9141 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IRPEF-SOSTITUTO D'IMPOSTA- TRATTENUTA IMPORTO MINIM | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9170 | ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-CAPIT. | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9171 | ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-INTER. | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9172 | ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-SANZ. | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9185 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSISTENZA FISCALE | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9186 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC. (INTERESSI) | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9187 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC. (SANZIONE) | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9286 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. - INTERESS | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9287 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. - SANZIONE | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9425 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9498 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-CAPITALE | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9499 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9500 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9579 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-CAPITALE | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9580 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9635 | ART.36BIS-ADEG.ADD.REG. IRPEF RIC.COMP.PARAM./ST.SET.A.33,C.5DL269/03 | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9636 | ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9637 | ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-SANZIONI | Addizionale Xxxxxxxxx XXXXX | 00 XXX |
0000 | XXX.00XXX-XXXXX-XXXXX. XXXXXX.XXXXXXX. STUDI SETTORE | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9642 | ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE - INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9643 | ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE - SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
914A | ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF XXX.XXXX NO XXXX.XXXX.XXXXXX-XXX. 68 COMMA 6 BIS TUIR - IMPOSTA | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
915A | ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF XXX.XXXX NO XXXX.XXXX.XXXXXX-XXX. 68 COMMA 6 BIS TUIR - INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
916A | ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF XXX.XXXX NO XXXX.XXXX.XXXXXX-XXX. 68 COMMA 6 BIS TUIR - SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
9176 | ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - IMPOSTA | Addizionale Regionale IRPEF | 36 TER |
9177 | ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 TER |
9178 | ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | 36 TER |
A36T | Interessi da rateazione 36 ter Addizionale Regionale IRPEF | Addizionale Regionale IRPEF | 36 TER |
1986 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 dlgs 472/1997 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
7454 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E RELATIVI INTERESSI - RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTLIZZATO IN COMPENSAZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
7455 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE - SANZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9403 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9404 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9453 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9454 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
ALLEGATO A
9477 | Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'addizionale regionale all'IRPEF - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9503 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9504 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9603 | SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9906 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9907 | SANZIONE ED ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE- ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9918 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE - ART. 5, COMMA 1 BIS- DLGS N. 218/1997 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9919 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE A ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF- ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE -ART. 5, C. 1 BIS- DLGS N. 218/1997 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9942 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9943 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - INTERESSI | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9948 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art. 13 dlgs 472/1997 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9957 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9958 | SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
9973 | SANZIONI RELATIVE ALL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
7418 | ART36BIS DPR600/00.XXXX-XXXXXX.XX COMPENS.CRED.D IMP.ART10C2,DL185/08.INTERESSI | IRAP | 36 BIS |
7419 | ART36BIS DPR600/00.XXXX-XXXXXX.XX COMPENS.CRED.D IMP.ART10C2,DL185/08.SANZIONI | IRAP | 36 BIS |
9180 | ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO -CAPITALE | IRAP | 36 BIS |
9181 | ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO -INTERESSI- | IRAP | 36 BIS |
9182 | ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO - SANZIONI- | IRAP | 36 BIS |
9183 | ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - INTERESSI - | IRAP | 36 BIS |
9184 | ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - SANZIONI - | IRAP | 36 BIS |
9632 | ART. 36 BIS- IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006) | IRAP | 36 BIS |
9633 | ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19- 9-2006)?INTERESSI | IRAP | 36 BIS |
9634 | ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE RIS. 104 DEL 19- 9-2006-SANZIONI | IRAP | 00 XXX |
0000 | XXX.00XXX-XXXX OGGETTO SOSPENS.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02 | IRAP | 36 BIS |
9645 | ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSP.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02INTERESSI | IRAP | 00 XXX |
0000 | XXX.00XXX-XXXX OGGETTO SOSP.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02SANZIONI | IRAP | 00 XXX |
0000 | XXX00XXX DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. IMPOSTA | IRAP | 00 XXX |
0000 | XXX00XXX DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. INTERESSI | IRAP | 00 XXX |
0000 | XXX00XXX DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. SANZIONI | IRAP | 36 BIS |
R36B | INTERESSI DA RATEAZIONE 36 BIS PER TRIBUTI REGIONALI | IRAP | 36 BIS |
ALLEGATO A
915D | ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - IMPOSTA | IRAP | 36 BIS |
916D | ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - INTERESSI | IRAP | 36 BIS |
917D | ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - SANZIONI | IRAP | 36 BIS |
1987 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'IRAP a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | IRAP | ACCERTAMENTO |
7452 | IRAP+INTERESSI-RECUP.CREDITO XXXXXXX.XXXXXXX.XX COMPENSAZIONE-CONTROLLO SOSTANZ | IRAP | ACCERTAMENTO |
7453 | IRAP-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ. IN COMPENS.- SANZIONE - CONTROLLO SOSTANZIAL | IRAP | ACCERTAMENTO |
9415 | IRAP E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE | IRAP | ACCERTAMENTO |
9416 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP ACCERTAMENTO CON ADESIONE | IRAP | ACCERTAMENTO |
9466 | IRAP E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE | IRAP | ACCERTAMENTO |
9467 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP OMESSA IMPUGNAZIONE | IRAP | ACCERTAMENTO |
9478 | Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | IRAP | ACCERTAMENTO |
9512 | IRAP E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE | IRAP | ACCERTAMENTO |
9513 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP CONCILIAZIONE GIUDIZIALE | IRAP | ACCERTAMENTO |
9607 | SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'IRAP DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI | IRAP | ACCERTAMENTO |
9908 | IRAP E RELATIVI INTERESSI- ADESIONE AL VERB. CONSTATAZION ART. 5BIS, DLGS 218/9 | IRAP | ACCERTAMENTO |
9909 | SANZION ALTR SOMM RELATIV ALL'IRAP-ADESION AL VERB.CONSTAT- ART.5BIS DLGS 218/9 | IRAP | ACCERTAMENTO |
9920 | IRAP E REL INTERES-ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE-ART. 5,C 1 XXX-XXXX 000/ 00 | XXXX | ACCERTAMENTO |
9921 | SANZ. E ALT SOMM REL A IRAP-ADES A INVITO COMPAR- ART. 5,C.1 BIS-DGS 218/97 | IRAP | ACCERTAMENTO |
9934 | IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 – IMPOSTA | IRAP | ACCERTAMENTO |
9935 | IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI | IRAP | ACCERTAMENTO |
9949 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'IRAP a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | IRAP | ACCERTAMENTO |
9955 | IRAP E RELATIVI INTERESSI – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 | IRAP | ACCERTAMENTO |
9956 | SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992 | IRAP | ACCERTAMENTO |
9971 | SANZIONI RELATIVE ALL’IRAP - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010 | IRAP | ACCERTAMENTO |
8124 | IRAP e addizionale regionale all IRPEF e relativi interessi - definizione delle controversie tributarie - art. 11 d.l. n. 50/2017 | IRAP/Add.le Reg.le IRPEF | ACCERTAMENTO |
8125 | Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - definizione delle controversie tributarie - art. 11 d.l. n. 50/2017 | IRAP/Add.le Reg.le IRPEF | ACCERTAMENTO |
PF10 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
PF11 | IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018 | IRAP | ACCERTAMENTO |
PF33 | IRAP e addizionale regionale all’ IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | IRAP/Add.le Reg.le IRPEF | ACCERTAMENTO |
PF34 | Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | IRAP/Add.le Reg.le IRPEF | ACCERTAMENTO |