Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: “Impianti fotovoltaici”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
🗶 Sezione Danni agli enti:
- Enti non verificati dal GSE (Gestione Sevizi Energetici);
- Enti non collaudati e non pronti all’uso cui sono destinati.
🗶 Sezione Responsabilità Civile: non copre i danni causati a terzi in relazione all’utilizzo del bene assicurato.
Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Xxxxx alla sezione “Che cosa non è assicurato?”
Che cosa è assicurato?
✓ Sezione Xxxxx Xxxxxxx: copre i danni materiali e diretti agli enti assicurati derivanti da qualunque evento accidentale non espressamente escluso o diversamente normato.
✓ Sezione Danni Indiretti: copre le perdite di profitto derivanti da una interruzione o diminuzione dell’energia elettrica prodotta dall’ente assicurato a causa di un evento dannoso indennizzabile con la sezione danni diretti.
✓ Sezione Responsabilità Civile: copre i danni accidentalmente causati a terzi da un evento dannoso indennizzabile a termini della sezione danni diretti (Ricorso Terzi).
Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo”.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.
Ci sono limiti di copertura?
! Sì sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”.
E’ un’assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Danni diretti, Xxxxx Xxxxxxxxx e Responsabilità civile per impianti fotovoltaici di proprietà.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per i danni a beni e/o cagionati da beni ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?”
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.
Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 3%, 4%, 5%.
Puoi pagare il premio tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Xxxxx alla sezione “Quando e come devo pagare?”
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza.
Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Xxxxx alla sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce?”
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo stipulazione e non prevede la possibilità di sospendere le garanzie; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di recesso.
Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale
Nel contratto di durata inferiore ai 2 (due) anni puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.
Diritto di recesso per poliennalità
Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.
Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Xxxxx alla sezione “Come posso disdire la polizza?”
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto “Impianti Fotovoltaici”
29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società
xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.804 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 225%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall’impresa | |
Sezione Xxxxx Xxxxxxx | |
Xxxxxxxxx | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’impianto assicurato per effetto di terremoto. |
Terrorismo | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati all’impianto assicurato in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato. |
Colpa grave | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti di colpa grave dell’assicurato/locatore, del contraente/ locatario, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. |
Opzioni sempre presenti | |
Spese di demolizione e sgombero | L’Impresa indennizza i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate che risultassero danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile. |
Atti di Terzi | L’Impresa indennizza i danni verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari nonché di furto, anche tentato, e atti vandalici. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Sezione Xxxxx Xxxxxxx • Prototipi • Impianti non progettati e non installati seguendo la regola dell’arte e tenendo conto di tutte le prescrizioni legislative vigenti; • Impianti non interamente installati e collaudati da tecnici qualificati e riconosciuti come tali dal costruttore e dal fornitore; • Impianti non certificati o che non hanno superato tutte le prescrizioni e le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici a termini di legge; • Impianti soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; • Parti di impianto situate ad oltre 250 metri dall’ubicazione dell’impianto. |
Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx • Impianti che non siano correttamente e regolarmente collegati alla rete di distribuzione dell’energia elettrica; • Impianti per i quali non esista o sia attivo un sistema di monitoraggio dei dati di funzionamento dell’impianto stesso; • Impianti per i quali non sia operante, dal momento della loro entrata in funzione, un contratto di manutenzione e di assistenza tecnica stipulato con società specializzata che preveda una serie di interventi semestrali e, nel caso di impianti con potenza superiore a 200 KWp, un intervento entro le “48” ore per fuori servizio. | |
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ | |
Sezione Xxxxx Xxxxxxx | |
Misure di sicurezza e protezione per gli atti di terzi | I danni ai pannelli fotovoltaici e ai telai di sostegno di impianti posti su tetto sono indennizzabili a condizione che: • siano interamente posti a un’altezza superiore a metri 4 (quattro) dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità, e siano installati su tetto - di edificio residenziale costantemente abitato - di edificio non residenziale purché, nelle ore in cui non si svolge attività lavorativa: ▪ sia attivo un sistema di videosorveglianza e allarme perimetrale anti-intrusione costantemente operante e collegato con una centrale di pronto intervento, oppure ▪ siano documentabili almeno 4 (quattro) passaggi giornalieri da parte di un servizio di vigilanza a cura di specifica società. Per edifici residenziali disabitati per più di 30 giorni consecutivi valgono le misure di sicurezza degli edifici non residenziali I danni ai pannelli fotovoltaici e ai telai di sostegno di impianti posti a terra o comunque diversi da quelli sopra descritti sono indennizzabili a condizione che: • l’impianto sia installato all’interno di un’area - protetta da recinzione con elevata resistenza allo sfondamento, di altezza non inferiore a metri 2 (due), le cui fondamenta siano adeguatamente dimensionate e profonde e con aperture difese da un sistema di chiusura di adeguata robustezza e sicurezza; |
- coperta da un sistema di videosorveglianza con allarme perimetrale anti-intrusione, costantemente operante e collegato 24/24h con una centrale di pronto intervento che, in caso di allarme e/o di irregolare funzionamento, sia in grado di intervenire tempestivamente sul posto. • sia operante almeno uno tra: - un sistema di protezione costituito da un cavo a fibra ottica passato ad “anello chiuso” in tutti i moduli fotovoltaici e connesso a una centrale di allarme, - un servizio di vigilanza a cura di specifica società, con almeno 4 (quattro) passaggi/visite giornaliere nelle ore di assenza del personale (documentabili), di cui 2 (due) notturne. • tutti i moduli siano ancorati alle strutture di sostegno con sistemi e/o elementi metallici la cui asportazione richieda l’utilizzo esclusivo di mezzi non ordinari. I danni ad inverter, contatore GSE, sistemi di monitoraggio e visualizzazione dei dati e ai quadri elettrici sono indennizzabili a condizione che: • siano collocati in locali dove ogni apertura verso l’esterno situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx od altri idonei congegni le cui chiavi sono custodite altrove, oppure protetta da robuste inferriate fissate nel muro. I danni ai cavi di connessione sono indennizzabili a condizione che: tutti i coperchi dei tombini posti a chiusura delle connessioni dei cavidotti siano saldati e interrati. | |
Furto | La garanzia furto ha validità a condizione che l’autore del furto abbia: • violato le difese esterne mediante effrazione con utilizzo esclusivo di mezzi non ordinari; • rotto gli appositi sostegni e/o sistemi di fissaggio dei pannelli |
Fenomeno elettrico | I danni causati da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzabili a condizione che l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge. |
Xxxxxxxxx | I danni causati da terremoto sono indennizzabili a condizione che l’impianto su tetto sia posto su un edificio progettato e realizzato “a regola d’arte” e in regola con le norme e le disposizioni legislative in vigore nel luogo di costruzione. |
Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
Esclusione Sezione Xxxxx Xxxxxxx | |
Esclusioni generali | Sono esclusi i danni: • derivanti da difetti già esistenti di cui l’assicurato, il contraente e/o il preposto all’esercizio dell’impianto assicurato erano a conoscenza; • causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; • causati da uso improprio dell’Impianto Assicurato; • per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o chi effettua la manutenzione/assistenza tecnica o di cui ne avrebbe risposto se il contratto di manutenzione e assistenza tecnica fosse stato sottoscritto dall’Assicurato; • dovuti dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore, fornitore, venditore dell’Impianto Assicurato; • causati da mancata, errata, insufficiente manutenzione, verifica, controllo; • di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento; i danni causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, |
ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi/sedimenti di qualunque origine o causa essi siano determinati; • causati da rottura graduale, erosione; • di natura meccanica, elettrica o elettronica: - agli inverter, trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro costruzione/installazione; - alle altre parti dell’impianto, trascorsi 10 (dieci) anni dalla loro costruzione/installazione; • di natura estetica che non compromettono la funzionalità dell’impianto; • dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; • verificatisi in occasione di: - trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio, collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione programmate all’atto dell’acquisto dell’impianto ed eseguite nel luogo di installazione dello stesso; - maremoto o eruzione vulcanica; - guerra di qualsiasi natura, dichiarata o non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; - serrate, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, provvedimenti di qualsiasi governo/autorità anche locale di diritto o di fatto, rapina, estorsione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; - esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; - mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina; - ristrutturazione dell’edificio su cui l’impianto assicurato è installato. • derivanti da: - ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizioni dell’impianto assicurato così come i danni derivanti da costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere; - assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell’Impianto Assicurato o di sue parti complementari quali fondamenta, giunti, tubazioni/cavi, pavimenti, tetti, solai, ecc.; - muffe, funghi, animali; - impiego di esplodenti in genere; • di inquinamento o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento dell’impianto assicurato, delle acque, dell’aria e del terreno; • causati da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, compattamento; • causati da urti di veicoli o mezzi di sollevamento o trasporto, di proprietà o al servizio del contraente e/o assicurato. Sono inoltre esclusi: • i danni causati da - perdita o malfunzionamento di dati, ferma restando l’indennizzabilità dei danni conseguenti – nei termini ed entro i limiti di Polizza – alle altri parti dell’Impianto Assicurato; - difetti o disturbi di funzionamento a software, hardware, chip e qualunque tipo di supporto informatico; • i danni costituiti da costi/spese di ricerca ed identificazione di difetti/guasti/ malfunzionamenti; |
• i danni derivanti da difetti di rendimento di qualunque tipo e natura o da mancato raggiungimento delle performance attese. Sono altresì esclusi salvo che non siano richiamati altrimenti i danni: • causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; • causati da atti dolosi di terzi; • causati da terremoto • a terzi salvo quanto previsto alla sezione Responsabilità Civile (se attivata) • indiretti di qualunque tipo salvo quanto previsto alla sezione danni Indiretti (se attivata) | |
Esclusioni valide per singole garanzie che integrano le esclusioni della Sezione Xxxxx Xxxxxxx | |
Esclusioni Spese demolizione sgombero | Sono sempre escluse le spese per i residui rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n. 915/82 e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche/integrazioni. |
Esclusioni Danni da atti terrorismo | Sono esclusi i danni di contaminazione chimica e biologica. |
Esclusioni Cyber Risk | Sono esclusi i danni derivanti da: • manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; • impossibilità all’uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a: - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. • danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi; • funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari; • trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); • utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; • qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto); • violazione della Legge 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. Sono inoltre esclusi i danni indiretti – comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da: • computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.); • accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; • cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi delle Condizioni di Assicurazione. |
Esclusioni Sezione Danni Indiretti | |
Esclusioni Generali | Sono escluse le perdite e le spese derivanti dal prolungamento dell’inattività dell’Impianto assicurato conseguenti a: • mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività; • difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell’Impianto Assicurato distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità; • sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; • disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. Sono altresì escluse: • penali o indennità o multe; • le giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato; • le perdite dovute al mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete. |
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile | |
Esclusioni ricorso terzi | Sono esclusi i danni conseguenti a: • inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; • interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • uso di impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; • circolazione di qualsiasi tipo di veicolo, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; • cose o animali che l’Assicurato o suo dipendente abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione; • cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate; • mezzi sotto carico e scarico e alle cose su di essi trasportate o già caricate; • opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell’ambito di esecuzione degli stessi; • condutture e impianti sotterranei; • cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati; • cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.; Sono altresì esclusi i danni causati o derivanti da: • soggetti diversi dai prestatori di lavoro; • opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o consegna degli stessi; • da furto; • errori nell’attività di progettazione dell’Impianto assicurato; • polvere, da detenzione o impiego di esplosivi e derivanti da campi elettromagnetici; • trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; • presenza, detenzione e dall’impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; • errata registrazione, cancellazione dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del |
tempo (date e ore) oppure in seguito ad attacco o infezione di virus informatici nonché conseguenti a operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e a cestinatura per svista; • Responsabilità Civile Professionale; • da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti; • Inoltre l’assicurazione non comprende la responsabilità verso terzi • conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori; • dedotta da contratti, salvo quella che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configuri altresì quale responsabilità extracontrattuale. | ||
SOGGETTI ESCLUSI | ||
Soggetti esclusi | Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile (Ricorso Terzi) non sono considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando ’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori o loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura dei loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione. | |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | ||
Sezione Xxxxx Xxxxxxx | ||
Per tutti gli eventi indennizzabili a termini della sezione Danni è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro, salvo dove diversamente indicato nella scheda di polizza, ed è previsto per alcuni di essi un limite di indennizzo. Si rimanda alla polizza/scheda di polizza per la quantificazione delle voci sotto indicate. | ||
Spese di demolizione e sgombero | Limite di indennizzo | |
Incendio | Limite di indennizzo | |
Fenomeni atmosferici | Limite di indennizzo | |
Grandine | Limite di indennizzo | |
Inondazione e alluvione | Limite di indennizzo | |
Sovraccarico neve | Limite di indennizzo | |
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e furto | Limite di indennizzo | |
Altre cause | Limite di indennizzo | |
Terremoto | Limite di indennizzo | |
Terrorismo | Limite di indennizzo | |
Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx | ||
Per qualsiasi perdita di profitto indennizzabile a termini della sezione Danni Indiretti è prevista la detrazione di una franchigia temporale con minimo per ogni sinistro; è inoltre previsto un massimo periodo di indennizzo. Si rimanda alla polizza/scheda di polizza per la quantificazione delle voci sotto indicate. | ||
Qualsiasi perdita | Periodo di indennizzo | |
Sezione Responsabilità Civile | ||
Per qualsiasi danno a cose o animali risarcibile a termini della sezione Responsabilità Civile è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima; è inoltre previsto un limite di indennizzo pari al massimale. Si rimanda alla polizza/scheda di polizza per la quantificazione delle voci sotto indicate. | ||
R.C. per enti di proprietà (Ricorso Terzi) | Massimale |
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie
Franchigia
• Danno indennizzabile di Euro 5.000,00
• Franchigia prevista in Polizza per la causale di danno: Euro 150,00
• Importo liquidato al Contraente: Euro 4.850,00
Scoperto
• Danno indennizzabile di Euro 5.000,00
• Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25%
• Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno: Euro 0,00
• Importo liquidato al Contraente: Euro 3.750,00
(così calcolato: Euro 5.000,00 a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero Euro 1.250,00)
• Danno indennizzabile di Euro 5.000,00
• Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25%
• Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno: Euro 250,00
• Importo liquidato al Contraente: Euro 3.750,00
(così calcolato: Euro 5.000,00 a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero Euro 1.250,00)
L’importo % dello scoperto (Euro 1.250,00) è superiore all’importo del minimo scoperto (Euro 250,00), pertanto ai fini dell’indennizzo prevale l’importo % dello scoperto.
• Danno indennizzabile di Euro 5.000,00
• Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25%
• Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno: Euro 2.000,00
• Importo liquidato al Contraente: Euro 3.000,00
(così calcolato: Euro 5.000,00 a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero Euro 1.250,00)
L’importo % dello scoperto (Euro 1.250,00) è inferiore all’importo del minimo scoperto (Euro 2.000,00), pertanto ai fini dell’indennizzo prevale l’importo del minimo scoperto.
• Danno indennizzabile per evento sociopolitico (unico sinistro dell’anno): Euro 500.000,00
• Somma assicurata in Polizza: Euro 600.000,00
• Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata
• Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
• Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: Euro 1.000,00
• Importo liquidato al Contraente: Euro 420.000,00 così calcolato:
- Danno indennizzabile: Euro 500.000,00 a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero Euro 50.000,00.
- L’importo dello scoperto del 10% è superiore al minimo previsto (ovvero Euro 1.000,00) pertanto dalla liquidazione si detrae detto importo.
- L’importo così ottenuto (ovvero Euro 450.000,00) è superiore al Limite di indennizzo, per sinistro e per anno, del 70% della somma assicurata (ovvero Euro 420.000,00), pertanto verrà indennizzato l’importo che raggiunge il Limite di indennizzo fissato in polizza, ovvero Euro 420.000,00
• Danno indennizzabile per evento sociopolitico (sinistro nr. 1 dell’anno): Euro 200.000,00
• Somma assicurata in Polizza: Euro 600.000,00
• Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata
• Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
• Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: Euro 1.000,00
• Importo liquidato al Contraente: Euro 180.000,00 così calcolato:
- Danno indennizzabile: Euro 200.000,00 a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero Euro 20.000,00.
- L’importo dello scoperto del 10% è superiore al minimo previsto (ovvero Euro 1.000,00) pertanto dalla liquidazione si detrae detto importo.
- L’importo così ottenuto (ovvero Euro 180.000,00) è inferiore al Limite di indennizzo, per sinistro e per anno, del 70% della somma assicurata (ovvero Euro 420.000,00), pertanto, per il primo sinistro, verrà indennizzato l’importo ottenuto sottraendo al danno indennizzabile lo scoperto fissato in Polizza, ovvero Euro 180.000,00
AVVERTENZA: Se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di Sinistro trova applicazione la cosiddetta “regola proporzionale” e l’Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.
• Danno indennizzabile per evento sociopolitico (sinistro nr. 2 dell’anno): Euro 400.000,00
• Somma assicurata in Polizza: Euro 600.000,00
• Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata
• Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
• Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: Euro 1.000,00
• Importo liquidato al Contraente: Euro 240.000,00 così calcolato:
- Danno indennizzabile: Euro 400.000,00 a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero Euro 40.000,00.
- L’importo dello scoperto del 10% è superiore al minimo previsto (ovvero Euro 1.000,00) pertanto dalla liquidazione si detrae detto importo.
- L’importo così ottenuto (ovvero Euro 360.000,00) è inferiore al Limite di indennizzo per sinistro, ma, sommato all’indennizzo precedentemente liquidato, supera il Limite di indennizzo per anno del 70% della somma assicurata (ovvero Euro 420.000,00).
- Pertanto, per il secondo sinistro, verrà liquidato l’importo residuo della capacità di indennizzo per tale causale di sinistro (ovvero Euro 420.000,00 a cui si sottrae la precedente liquidazione del sinistro nr. 1 per Euro 180.000,00) pari ad Euro 240.000,00.
In caso di ulteriore sinistro nel medesimo anno causato da evento sociopolitico, essendo già stato saturato il Limite di indennizzo del 70% della somma assicurata, l’Impresa non indennizzerà alcun importo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro L'Assicurato deve dare avviso all’ Agenzia a cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Inoltre, per i danni causati da atti di terzi ( scioperi, sommosse, tumulti popolari nonché di furto , anche tentato, e atti vandalici), l’Assicurato deve informare immediatamente l'Autorità di Polizia. |
Assistenza diretta/in convenzione Sezione 1 Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’impresa | |
Gestione da parte di altre imprese Sezione 1 Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da altre imprese | |
Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (se ad esempio il Contraente installa le apparecchiature assicurate in un fabbricato non completamente a norma per quanto concerne le disposizioni di Legge in materia di Antincendio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l’Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso. Recesso dalle singole garanzie E’ consentito il recesso dalle seguenti garanzie aggiuntive della sezione danni diretti: Atti di Terzi, Terremoto, Terrorismo ; in tal caso l’Impresa rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Periodi di carenza L’Impresa non è obbligata per i danni che vengono denunciati dopo 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo coperto dall’assicurazione |
Sospensione | In caso di inattività dell’Impianto Assicurato per cause diverse da quelle previste dalle Condizioni di Assicurazione, l’Assicurazione stessa è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Il prodotto è rivolto a soggetti, giuridici e non, proprietari di impianti fotovoltaici
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 16%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato In caso di Xxxxxxxx, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Impianti fotovoltaici
Assicurazione contro i danni
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario Edizione 660 – 26/09/2020
Allianz X.x.X. - Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
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Glossario
Assicurato Per la Sezione I e la Sezione II è il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. In caso di impianto in leasing è il locatore.
Per la Sezione III è il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. In caso di impianto in leasing è l’utilizzatore.
Assicurazione il presente contratto.
Contraente il soggetto, persona giuridica, che stipula il contratto di assicurazione; il caso di impianto in leasing è il locatario
Danno liquidabile danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, entro la Somma/Massimale Assicurato o il Limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali franchigie e scoperti applicabili.
Data di entrata in esercizio prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: l’impianto è completamente installato e collegato in parallelo con la rete elettrica;
risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete e attivi i relativi contratti;
risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.
Decreto Ministeriale D.M. 19 febbraio 2007 in G.U. n. 45/2007 del 23 febbraio 2007 (Conto Energia) e successive integrazioni e modificazioni.
Deducibile franchigia o scoperto.
Franchigia somma contrattualmente stabilita in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo.
Franchigia temporale parte di danno indennizzabile ai sensi della Sezione III di Polizza, espressa in proporzione al periodo di inattività successivo al Sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo.
Impianto Assicurato l’impianto fotovoltaico composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, inverter, altri componenti elettrici minori, supporti e staffe. È allacciato alla rete elettrica in un unico punto di connessione, non condiviso con altri impianti.
Impresa Allianz S.p.A.
Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa in caso di danno conseguente ad un Sinistro.
Limite di indennizzo l'importo che rappresenta l’esposizione massima a titolo di indennizzo con riferimento a ciascun periodo di assicurazione e a ciascun Sinistro
Locatario in caso di leasing chi ha in affitto, in locazione l’impianto assicurato
Locatore in caso di leasing chi dà l’impianto assicurato in locazione
Parti congiuntamente l’Impresa e il Contraente
Periodo di assicurazione periodo indicato nella Polizza
Periodo di indennizzo periodo durante il quale la produzione di energia elettrica dell’impianto assicurato risente delle conseguenze del Sinistro, che ha inizio dal momento del Sinistro e ha la durata massima indicata nella scheda di Polizza.
Polizza documento cartaceo attestante l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio somma dovuta dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’Assicurazione.
Regola proporzionale criterio secondo il quale l’Impresa, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l’indennizzo quando il valore dell’Impianto Assicurato dichiarato in Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile.
Glossario
Scoperto somma contrattualmente stabilità, calcolata in percentuale del danno, che rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’ammontare del danno.
Sinistro verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Terrorismo qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da una persona singola) diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico, religioso, ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita un atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato, confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o atto vandalico.
Utilizzatore colui che utilizza l’impianto assicurato. In caso di impianto in leasing è il Contraente/Locatario
Vincolatario l’Impresa con la quale il Contraente ha attivato un finanziamento o un leasing per l'acquisto dell’impianto assicurato
Violazione della Privacy e dei Dati: l’accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall’Assicurato o per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.
Violazione del Sistema Informatico: l’accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l’uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l’intento di sabotare i Dati stessi.
Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco
Condizioni di assicurazione
AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.
AVVERTENZA: In tutti i casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza" si precisa che il rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.
Indice
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4
2. SEZIONE I - ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI 5
3. SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE 9
4. SEZIONE III - ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI 12
5. NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI 14
6. CONDIZIONI SPECIALI 17
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.
In caso di frazionamento del premio può essere prevista una addizionale nella misura indicata nella scheda di Polizza.
Art. 3 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 4 Proroga e cessazione dell’Assicurazione
4a - L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.
Per gli impianti fotovoltaici in leasing, il Contraente, essendo contratto vincolato a favore del terzo indicato nella relativa clausola ed a beneficio del quale è stipulata l'Assicurazione, prende atto che la facoltà di recesso potrà essere esercitata solo dando prova di aver messo a disposizione del terzo altra Polizza con clausola di vincolo di suo gradimento e conseguentemente producendo dichiarazione liberatoria in tal senso".
(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)
4.b - L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente
Per gli impianti fotovoltaici in leasing l'Assicurazione cessa al momento del riscatto dell’Impianto Assicurato da parte del Contraente/Locatario o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in Polizza.
Art. 5 Recesso in caso di Sinistro
Avvenuto un Sinistro ed anche prima di liquidare l’indennizzo, qualunque sia l’importanza del danno e fino al 60 giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata o il Sinistro è stato altrimenti definito, l’Impresa può recedere dalla Polizza o dalla singola garanzia con preavviso di giorni trenta (30) da comunicarsi all’Assicurato per lettera raccomandata.
Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio imponibile in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto dell’Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà’ di recesso.
Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell’Articolo 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato.
Art. 6 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente
Art. 7 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge
2. SEZIONE I – ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI
Art. 9 Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Impianto Assicurato per cause accidentali durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, dalla data di entrata in esercizio o, se successiva, dalla data di effetto del Contratto di Leasing o da altra successiva data indicata nella Scheda di Polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità tutte della Polizza e fatte salve le esclusioni riportate nella Polizza stessa.
Art. 10 Esclusioni
L’Impresa non è obbligata per:
a. Prototipi
b. Impianti:
− non progettati e non installati seguendo la regola dell’arte e tenendo conto di tutte le prescrizioni legislative vigenti;
− non interamente installati e collaudati da tecnici qualificati e riconosciuti come tali dal costruttore e dal fornitore;
− non certificati o che non hanno superato tutte le prescrizioni e le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici a termini di legge;
− soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
c. parti di impianto situate ad oltre 250 metri dall’ubicazione dell’impianto.
d. i difetti già esistenti e di cui l'Assicurato, il Contraente e/o il preposto all’esercizio dell’Impianto Assicurato erano a conoscenza.
e. i danni:
− causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; uso improprio dell’Impianto Assicurato;
− per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o chi effettua la manutenzione/assistenza tecnica o di cui ne avrebbe risposto se il contratto di manutenzione e assistenza tecnica fosse stato sottoscritto dall’Assicurato;
− dovuti dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore, fornitore, venditore dell’Impianto Assicurato;
− da mancata, errata, insufficiente manutenzione, verifica, controllo;
− di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento; i danni causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi/sedimenti di qualunque origine o causa essi siano determinati;
− rottura graduale, erosione;
− causati da atti dolosi di terzi;
f. i danni, i difetti o disturbi di funzionamento a software, hardware, chip e qualunque tipo di supporto informatico; danni per perdita o malfunzionamento di dati, ferma restando l’indennizzabilità dei danni conseguenti – nei termini ed entro i limiti di Polizza - alle altre parti dell’Impianto Assicurato; costi/spese di ricerca ed identificazione di difetti/guasti /malfunzionamenti;
g. i danni di natura:
− meccanica, elettrica, elettronica:
o agli inverter, trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro costruzione/installazione;
o alle altre parti dell’impianto, trascorsi 10 (dieci) anni dalla loro costruzione/installazione;
− estetica che non compromettano la funzionalità dell’impianto;
h. i danni dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
i. i danni verificatisi in occasione di:
− trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio, collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione programmate all’atto dell’acquisto dell’impianto ed eseguite nel luogo di installazione dello stesso;
− terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
− guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; requisizione, nazionalizzazione e confisca; rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
− serrate, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, provvedimenti di qualsiasi governo/autorità anche locale di diritto o di fatto, rapina, estorsione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
− esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
− mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina;
j. i danni derivanti da:
− ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell’Impianto Assicurato, così come i danni derivanti da costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
− assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell’Impianto Assicurato o di sue parti complementari quali fondamenta, giunti, tubazioni/cavi, pavimenti, tetti, solai, ecc.;
− muffe, funghi, animali;
− impiego di esplodenti in genere;
k. i danni di inquinamento o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento dell’Impianto Assicurato, delle acque, dell’aria e del terreno;
l. urti di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto, di proprietà o al servizio del Contraente e/o Assicurato;
m. difetti di rendimento di qualunque tipo e natura o mancato raggiungimento delle performance attese;
n. i danni causati da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, compattamento; i danni verificatisi in occasione di ristrutturazioni dell’edificio su cui l’Impianto Assicurato è installato;
L’Impresa, inoltre, non è obbligata per:
o. i danni a terzi – salvo quando previsto alla Sezione II - Responsabilità Civile (qualora attivata);
p. i danni indiretti di qualunque tipo e natura – salvo quando previsto alla Sezione III – Assicurazione dei Danni Indiretti (qualora attivata).
Art. 11 Macchinario in leasing
Qualora l’impianto in uso al Contraente a titolo di locazione finanziaria fosse già assicurato dal Locatore, l’Impresa garantisce l’impianto medesimo:
- per il suo valore intero contro gli eventi garantiti dalla presente Xxxxxxx e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l’eccedenza a completamento del loro valore intero contro gli eventi garantiti sia dalla presente Polizza che da altre eventuali assicurazioni.
Art. 12 Determinazione dell'ammontare del danno
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
a. nel caso di "danno suscettibile di riparazione":
a.1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare l’Impianto Assicurato danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
a.2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1) diminuito dell’importo stimato come da comma a.2), salvo che l’Impresa non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1).
b. nel caso di "danno non suscettibile di riparazione":
b.1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell’Impianto Assicurato danneggiato colpito dal Sinistro;
b.2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.1), diminuito dell’importo stimato come da comma b.2).
Questa stima riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che:
− i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione;
− il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data del Sinistro;
− il costruttore non abbia cessato la fabbricazione delle parti dell’Impianto Assicurato oggetto anche indirettamente delle garanzie di Polizza, oppure che tali parti siano ancora normalmente disponibili come pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni precedenti si applicano le norme che seguono:
b.3) si stima il valore dell’Impianto Assicurato danneggiato, al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
b.4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.3), diminuito dell’importo stimato come da comma b.4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione se il valore dello stesso determinato in base al comma a) è uguale o superiore al valore determinato in base al comma b).
L’Impresa ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’Impianto Assicurato danneggiato o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Art. 13 Atti di terzi
A parziale deroga dell’ultimo alinea del comma e. dell’art. 10 "Esclusioni" sono indennizzabili i danni materiali e diretti all’impianto assicurato
− verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari
− di furto, anche tentato, e atti vandalici.
A) Misure di sicurezza/protezione
1. I danni ai pannelli fotovoltaici e al telaio di sostegno sono indennizzabili esclusivamente se:
a. interamente posti a un’altezza superiore a metri 4 (quattro) dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità, e installati su tetto
i. di edificio residenziale costantemente abitato, ovvero
ii. di edificio non residenziale purché, nelle ore in cui non si svolge attività lavorativa:
− sia attivo un sistema di videosorveglianza e allarme perimetrale anti-intrusione costantemente operante e collegato con una centrale di pronto intervento, oppure
− siano documentabili almeno 4 (quattro) passaggi giornalieri da parte di un servizio di vigilanza a cura di specifica società.
nel caso in cui gli edifici di cui al precedente punto a.i. rimangano disabitati per più di 30 giorni consecutivi dovranno essere previste le misure di sicurezza di cui al punto a.ii.
b. L’impianto è a terra o non rientra nelle tipologie di cui sopra, purché:
i. installato all’interno di un’area
1. protetta da recinzione con elevata resistenza allo sfondamento, di altezza non inferiore a metri 2 (due), le cui fondamenta siano adeguatamente dimensionate e profonde e con aperture difese da un sistema di chiusura di adeguata robustezza e sicurezza;
2. coperta da un sistema di videosorveglianza con allarme perimetrale anti-intrusione, costantemente operante e collegato 24/24h con una centrale di pronto intervento che, in caso di allarme e/o di irregolare funzionamento, sia in grado di intervenire tempestivamente sul posto.
ii. sia operante almeno uno tra:
1. un sistema di protezione costituito da un cavo a fibra ottica passato ad “anello chiuso” in tutti i moduli fotovoltaici e connesso a una centrale di allarme,
2. un servizio di vigilanza a cura di specifica società, con almeno 4 (quattro) passaggi/visite giornaliere nelle ore di assenza del personale (documentabili), di cui 2 (due) notturne.
iii. tutti i moduli siano ancorati alle strutture di sostegno con sistemi e/o elementi metallici la cui asportazione richieda l’utilizzo esclusivo di mezzi non ordinari.
2. I danni agli inverter, al contatore GSE, ai sistemi di monitoraggio e di visualizzazione dei dati e ai quadri elettrici sono indennizzabili esclusivamente a condizione che siano collocati in locali dove ogni apertura verso l’esterno situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx od altri idonei congegni le cui chiavi sono custodite altrove, oppure protetta da robuste inferriate fissate nel muro.
3. I danni ai cavi di connessione sono indennizzabili esclusivamente se tutti i coperchi dei tombini posti a chiusura delle connessioni dei cavidotti siano saldati e interrati.
Il mancato rispetto di anche solo una delle condizioni/mezzi di protezione sopra indicati comporta la perdita del diritto di indennizzo.
B) Recupero delle cose rubate
Nel caso in cui le cose rubate vengano recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso all’Impresa non appena ne abbia notizia.
1. Se il danno è stato integralmente risarcito, le cose recuperate diventano di proprietà dell’Impresa, salvo che il Contraente/Assicurato rimborsi l’intero importo percepito come indennizzo.
2. Se il danno è stato solo in parte risarcito, il Contraente/Assicurato ha facoltà di:
a. conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo percepito come indennizzo;
b. vendere le cose recuperate; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose vendute. Sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
3. Se le cose rubate sono recuperate prima del pagamento dell’indennizzo ovvero in caso di tentato furto, a parziale modifica dell’Art. 12 “Determinazione dell'ammontare del danno”, comma a., l’Impresa indennizza esclusivamente per i costi/spese necessariamente sostenuti e documentati dall’assicurato per ripristinare l’impianto allo stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro. Tale garanzia si intende prestata previa detrazione di uno scoperto pari al 20% di detti costi/spese e fino a concorrenza del 50% del limite di indennizzo previsto nella Scheda di Polizza per i danni cui al presente articolo.
C) Condizioni per l’operatività delle garanzie
Per l’indennizzabilità dei danni di cui al presente articolo l'Assicurato deve informare immediatamente l'Autorità di polizia. Inoltre, per l’indennizzabilità del danno della estensione furto, il furto stesso deve essere avvenuto
- rompendo gli appositi sostegni e/o sistemi di fissaggio dei pannelli
- violando le difese esterne mediante effrazione con utilizzo esclusivo di mezzi non ordinari
L’Impresa ed il Contraente hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte dell’Impresa, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso calcolata sulla base del tasso annuo imponibile indicato nella Scheda di Polizza.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione dello scoperto e nei limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza. L’indennizzabilità dei danni a termini della presente clausola non determina in nessun caso l’attivazione delle garanzie di cui alla Sezione II – Responsabilità Civile.
Art. 14 Fenomeno elettrico
I danni all’impianto causati da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzabili a condizione che l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge.
Qualora dal medesimo evento risulti danneggiato anche un dispositivo di protezione contro la sovratensione o sovracorrente, il pagamento del relativo indennizzo sarà effettuato previa detrazione del deducibile indicato nella scheda di Polizza. Qualora, invece, non risulti danneggiato nessun tipo di protezione sopraindicata, il pagamento del relativo indennizzo sarà effettuato, fermo l’eventuale scoperto, previa detrazione di un importo minimo pari al doppio di quello indicato nella scheda di Polizza per la stessa causale di danno.
Art. 15 Spese di demolizione e sgombero
L’Impresa indennizza le spese necessariamente sostenute dall’Assicurato per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro indennizzabili a termini di Polizza sino alla concorrenza del 5% del danno indennizzabile e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione.
Rimangono comunque esclusi sia i residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D. Lgs. N. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni e integrazioni sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni e integrazioni. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell’art. 25 ”Assicurazione parziale”.
3. SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 16 Ricorso Terzi a seguito di Sinistro indennizzabile
A - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza, alle condizioni e con le modalità di cui al presente articolo, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni accidentalmente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini della precedente "Sezione I – Assicurazione dei Danni Diretti".
Agli effetti della limitazione dei massimali e dell’applicazione delle franchigie e/o scoperti previsti nella Scheda di Polizza, per Sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
B - Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
b.1. conseguenti a:
- inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
b.2. da:
- uso di impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- da circolazione di qualsiasi tipo di veicolo, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili.
b.3. a:
- cose o animali che l’Assicurato o suo dipendente abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione;
- cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate; danni ai mezzi sotto carico e scarico e alle cose su si essi trasportate o già caricate.
- opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell’ambito di esecuzione degli stessi;
- condutture e impianti sotterranei;
- cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
b.4. provocati da:
- soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o consegna degli stessi;
b.5. da furto.
b.6. conseguenti a errori nell’attività di progettazione dell’Impianto assicurato.
b.7. derivanti da o connessi a
- polvere, da detenzione o impiego di esplosivi e derivanti da campi elettromagnetici;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- presenza, detenzione e dall’impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- errata registrazione, cancellazione dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (date e ore) oppure in seguito ad attacco o infezione di virus informatici nonché conseguenti a operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e a cestinatura per svista.
- Responsabilità Civile Professionale;
b.8. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
Inoltre l’assicurazione non comprende la responsabilità
b.9. verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori;
b.10. dedotta da contratti, salvo quella che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configuri altresì quale responsabilità extracontrattuale.
C - Persone non considerate Terzi Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori o loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura dei loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
D - Gestione delle vertenze di danno
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, in sede penale, civile e amministrativa a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e
azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L’Impresa ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
L’Assicurato è tenuto a trasmettere all’Impresa o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il limite di 10 (dieci) giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
E - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione, per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate alla Sezione I e decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione I.
Art. 17 Responsabilità Civile della Proprietà per impianti in Leasing
A - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Locatore, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dall’Impianto Assicurato per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale.
L’Assicurazione si intende prestata previa detrazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni Sinistro limitatamente ai danni alle cose o animali.
B - Delimitazione dell'Assicurazione
Non sono considerati terzi:
b.1. il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato/Locatore e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b.2. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza o di collaborazione anche occasionale con l’Assicurato/Locatore, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
L'Assicurazione non comprende:
b.3. i danni cui debba rispondere il Contraente/Locatario in dipendenza dell'uso dell’Impianto Assicurato;
b.4. i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato/Locatore;
b.5. i danni da furto;
b.6. tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
b.7. i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato/Locatore e/o Contraente/Locatario non derivanti direttamente dalla legge;
b.8. i danni da inquinamento in genere;
b.9. xxxxx dovuti a responsabilità dell’Assicurato/Locatore nella sua qualità di costruttore o fornitore dell’Impianto Assicurato;
b.10. i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b.11. i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivati’ industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi compresi la distruzione e il deterioramento di prodotti.
b.12. i danni da amianto;
b.13. i danni da campi elettromagnetici.
C - Obblighi dell'Assicurato/Locatore in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l'Assicurato/Locatore deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art.1915 Codice Civile).
D - Gestione delle controversie - Spese legali
L’Impresa assume, fino a quando ne ha l'interesse la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Locatore, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato/Locatore stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Locatore entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in Polizza per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato/Locatore, in proporzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dall’Impresa fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. L’Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
4. SEZIONE III – ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI
Art. 18 Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa indennizza le perdite di profitto derivate all’Assicurato dall’interruzione o diminuzione dell’energia elettrica prodotta dall’Impianto Assicurato per causa diretta di un Sinistro indennizzabile a termini della "Sezione I - Assicurazione dei Xxxxx Xxxxxxx", sempre che, ferme le eccezioni ed esclusioni di cui alle altre clausole di Polizza:
− l’Impianto Assicurato sia correttamente e regolarmente collegato alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;
− sia attivo un sistema di monitoraggio dei dati di funzionamento dell’impianto stesso;
− sia operante, dal momento dell’entrata in funzione, un contratto di manutenzione e di assistenza tecnica stipulato con società specializzata, che preveda almeno le seguenti attività da svolgersi non meno di due volte l’anno:
a. pulizia e lavaggio moduli;
b. verifica staticità del generatore fotovoltaico;
c. controllo e serraggio delle bullonerie di ancoraggio alla struttura ed alla sottostruttura;
d. controllo a vista delle apparecchiature elettriche;
e. controllo e serraggio dei collegamenti elettrici;
f. prove di funzionamento degli interruttori di protezione;
g. pulizia delle apparecchiature elettriche;
h. prove di funzionamento elettriche:
i. verifica della produzione degli Impianti in funzione dell’irraggiamento istantaneo mediante apposita stazione di collaudo;
j. redazione di verbale riportante le operazioni di manutenzione eseguite e delle eventuali anomalie riscontrate.
Inoltre, per impianti di potenza superiore a 200 (duecento) kWp, il contratto di manutenzione deve prevedere l’intervento del manutentore entro le 48 ore in caso di “fuori servizio”, riduzione della produzione o altro tipo di allarme segnalato dall’impianto di monitoraggio e controllo.
L’Impresa è obbligata esclusivamente sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Scheda di Polizza alla voce “Valore assicurato – valore dell’energia prodotta in un anno”. Se in tale voce non è indicato alcun importo ovvero non ne è stato pagato il relativo premio, la presente garanzia non è operante.
Art. 19 Esclusioni
Ferme le esclusioni di cui all’art. 10, l’Impresa non risponde delle perdite e delle spese derivanti dal prolungamento dell’inattività dell’Impianto Assicurato conseguente a:
a) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
b) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell’Impianto Assicurato distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
c) da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
L’Impresa non risponde inoltre di:
− penali o indennità o multe;
− giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.
L’Impresa non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
− disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
− revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
Sono inoltre escluse le perdite dovute al mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete.
Art. 20 Determinazione dell’indennizzo
L’indennizzo viene determinato e calcolato sulla base dei seguenti dati/indicazioni:
a) Produzione giornaliera media di energia elettrica (kWh/giorno) riportate dal contatore correttamente collegato e funzionante e riferite ai 30 (trenta) giorni precedenti la data di accadimento del Sinistro, con impianto regolarmente funzionante in ogni sua parte;
b) Produzione giornaliera media di energia elettrica (kWh/giorno) che l’impianto può erogare nei primi 5 (cinque) giorni successivi al Sinistro, prima dell’avvenuta riparazione;
c) La differenza tra i valori di cui ai precedenti commi a) e b) viene moltiplicata per
c.1) il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato tra l’Assicurato ed il Gestore della rete prima della data di decorrenza della Polizza,
c.2) il prezzo di acquisto contrattualizzato dovuto dall’Assicurato per la parte di produzione destinata all’autoconsumo,
c.3) il valore dell’incentivo erogato dal GSE per l’Impianto Assicurato secondo quanto stabilito dal D.M. del 19.2.2007 relativo al Conto Energia e successive modificazioni e integrazioni;
d) L’importo complessivamente indennizzabile – al lordo dei deducibili di Polizza - è pertanto pari alla somma degli importi di cui ai commi c.1), c.2) e c.3), moltiplicata per il numero dei giorni, non superiore a quelli indicati nella Scheda di Polizza - Periodo di Indennizzo, necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto.
In nessun caso, per ogni Sinistro e in aggregato per Periodo di Assicurazione, l’Impresa indennizza un importo superiore a quello indicato nella Scheda di Polizza - Sezione III alla voce "Massimale annuo" anche se il premio è stato computato e versato per un importo superiore.
Resta in ogni caso escluso dall’indennizzo ogni tipo di beneficio/vantaggio che derivi, anche solo indirettamente all’Assi- curato in conseguenza dell’interruzione o riduzione dell’attività dichiarata, anche se tale beneficio/vantaggio si manifestasse dopo l’avvenuto versamento dell’indennizzo all’Assicurato; in tal caso quest’ultimo si obbliga alla immediata restituzione all’Impresa di un importo pari al beneficio/vantaggio acquisito.
Art. 21 Pagamento dell’indennizzo
Ad integrazione dell’Art. 35, per la presente Sezione si conviene che:
a) l’Impresa si impegna, salvo quanto previsto al comma b) sotto riportato, a versare all’Assicurato l’importo dovuto in base alla presente sezione, entro trenta giorni dalla determinazione (accordo) finale dell’importo dovuto.
b) l’Impresa sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo di cui al punto a) nel caso in cui:
- esistano dubbi circa il diritto dell’Assicurato all’indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l’Assicurato fornirà la prova necessaria o l’Impresa accetterà la responsabilità;
- a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’Assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente Polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.
Art. 22 Periodo di indennizzo
L’Assicurazione è prestata per il Periodo di Indennizzo indicato in Polizza, al lordo della franchigia prevista; tale periodo di indennizzo decorre dal momento del Sinistro.
Art. 23 Sospensione dell’assicurazione
In caso di inattività dell’Impianto Assicurato per cause diverse da quelle previste dalla presente Xxxxxxx, l’Assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.
Quando l’inattività è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte dell’Impianto Assicurato che continua ad essere in attività. Il premio per l’annualità in corso rimane comunque acquisito per intero dall’Impresa
5. NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 24 Valori assicurabili
- Sezione I “Danni diretti”: il costo di rimpiazzo a nuovo dell’Impianto Assicurato, ossia il suo prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un impianto nuovo uguale, oppure, se questo non fosse più disponibile, con uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato. Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
- Sezione III “Danni indiretti”: il valore dell’energia prodotta in un anno dall’Impianto Assicurato calcolato come prodotto tra la produzione annuale media di energia (espressa in kWh) secondo i dati progettuali e il prezzo di vendita al kWh comprensivo di eventuali incentivi.
Art. 25 Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte secondo le norme dell’Art. 24 risulta che il valore assicurabile di una o più Sezioni di Polizza, prese ciascuna separatamente, eccede al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, l’Impresa risponde del danno di cui alla Sezione I – Assicurazione dei Danni Diretti e dell’eventuale danno di cui alla Sezione III – Assicurazione dei Danni Indiretti, in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il valore assicurabile valutato al momento del Sinistro.
Art. 26 Massimali e limiti di indennizzo
La presente copertura assicurativa è operante nell’ambito ed entro i limiti dei massimali, dei limiti e sub-limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.
Art. 27 Deducibili
Il pagamento dell’indennizzo dovuto dall’Impresa a seguito di Sinistro viene effettuato previa detrazione dello specifico importo indicato nella Scheda di Polizza per ognuna delle Sezioni.
La franchigia temporale per la Sezione III “Assicurazione dei Danni Indiretti” si intende pari, per ogni giorno di franchigia, all’importo medio giornaliero del danno da perdita di profitto subito dall’Assicurato.
Art. 28 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ottemperando alle disposizioni dell’Impresa prima della riparazione; le relative spese sono a carico dell’Impresa ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) in caso di Xxxxxxxx presumibilmente doloso, fare, nei 3 (tre) giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità competente del luogo indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno, inviando copia di tale dichiarazione all’Impresa;
d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ed indennità alcuna. L’Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta dell’Impresa, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo;
e) permettere ogni rilevazione o esame dell’Impianto Assicurato danneggiato;
f) fornire la dimostrazione del valore dell’Impianto Assicurato danneggiato, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al comma a).
La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l’avviso di cui al comma b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività, prima dell’ispezione da parte di un incaricato dell’Impresa; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 14 (quattordici) giorni dall’avviso di cui al comma b), gli stessi possono prendere tutte le misure necessarie.
Art. 29 Sospensione dell’assicurazione a seguito di Sinistro
Avvenuto il Sinistro l’Assicurazione resta sospesa per la parte di impianto assicurato danneggiato fino alla riparazione completa e definitiva che ne garantisca il regolare e normale funzionamento originariamente previsto. Le garanzie previste dalla presente copertura rimangono in vigore per la parte di impianto non danneggiata rimasta in funzionamento.
Art. 30 Esagerazione dolosa del danno
Se il Contraente o l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo; in tal caso l’assicurazione resta inoltre sospesa dalla data del Sinistro e potrà essere riattivata solo a seguito specifica comunicazione da parte dell’Impresa, riportante gli eventuali nuovi termini di normativa e di tassazione.
Art. 31 Delimitazione temporale dell’assicurazione
Premesso che l’Impresa non è obbligata per i danni che si verifichino o abbiano origine sia pure indirettamente in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, resta stabilito che – a parziale deroga dell’Art. 28 comma b) – non sono indennizzabili i danni denunciati dopo 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo coperto dall’assicurazione.
Art. 32 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dall’Impresa, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
b) fra due Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 33 Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti in Polizza;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dell’Impianto Assicurato, determinando il valore che lo stesso aveva al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione previsti in Polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 34 Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, e ferma l’applicazione dei limiti e sub-limiti indicati in Polizza, a nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso dell’annualità o periodo assicurativo, una somma maggiore di quella assicurata, ferma comunque l’applicazione dei limiti e sub-limiti di indennizzo di importo inferiore indicati nella Scheda di Polizza.
Art. 35 Pagamento dell'indennizzo
Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall’Impresa presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna all’Impresa delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e siano stati consegnati all’Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all’art. 10, comma e., primo capoverso.
Art. 36 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dell’Assicurato, con l’intervento del Contraente all’atto del pagamento.
Art. 37 Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi Assicuratori
Se al momento del Sinistro esistono altra o altre assicurazioni sullo stesso Impianto Assicurato per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 38 Ispezione dell’Impianto Assicurato
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare l’Impianto Assicurato; il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 39 Onere della prova
Nel caso in cui l’Impresa rifiuti l’indennizzo in base alle esclusioni contrattualmente previste, l'onere della prova che il danno rientra in garanzia è a carico del Contraente o dell’Assicurato il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.
Art. 40 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti d’America, ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 41 Cyber Risk
Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d’autore,
brevetto, ecc.).
causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) uso di Internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. xxxxxx, vermi, ecc.);
d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet;
Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
I. “Violazione della Privacy e dei Dati”;
II. “Violazione del Sistema Informatico”.
6. CONDIZIONI SPECIALI (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza)
Art. 42 Terremoto
A parziale deroga dell’art. 10, comma i. l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti all’Impianto Assicurato, causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ogni Sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche, che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
L’indennizzabilità dei danni a termini della presente clausola agli impianti installati su tetto o copertura è subordinata alla dimostrazione che l’edificio/manufatto sottostante sia stato progettato e realizzato “a regola d’arte” tenendo conto di tutte le norme tecniche e le disposizioni legislative in vigore nel luogo di costruzione al momento del sinistro. Qualora tale
edificio/manufatto non rispetti anche solo parzialmente le sopraindicate prescrizioni, la presente estensione di garanzia si intende non operante.
L’Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte dell’Impresa, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso calcolata sulla base del tasso indicato nella Scheda di Polizza. Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione dello scoperto indicato in Polizza. In nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di ogni annualità o dell’intero periodo assicurativo previsto in Polizza, un importo superiore a quello indicato nella scheda di Polizza. L’indennizzabilità dei danni a termini della presente clausola non determina in nessun caso l’attivazione delle garanzie di cui alla Sezione II – Responsabilità Civile e alla Sezione III - Danni Indiretti.
Art. 43 Terrorismo
A parziale deroga dell’art. 10, comma g. l’Impresa risponde, fino a concorrenza dell’importo indicato nella Scheda di Polizza, dei danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato con l’esclusione di quelli direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica. Per contaminazione s’intende ai fini della presente clausola l’inquinamento, l’avvelenamento o il mancato o uso parziale di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche. Per ogni Sinistro indennizzabile, il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% del danno col minimo indicato nella Scheda di Polizza.
L’indennizzabilità dei danni a termini della presente clausola non determina in nessun caso l’attivazione delle garanzie di cui alla Sezione II – Responsabilità Civile e Sezione III – Danni Indiretti.
L’Impresa e il Contraente hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla presente Condizione Speciale mediante preavviso di sette giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recesso da parte dell’Impresa questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso calcolata sulla base del tasso annuo imponibile indicato nella Scheda di Polizza.
Art. 44 Colpa grave
A parziale deroga dell’art. 10, comma c. la copertura assicurativa è estesa ai danni da eventi per i quali è prestata la presente Polizza determinati da colpa grave dell’Assicurato/Locatore, del Contraente/Locatario, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art. 45 Vincolo
La presente Xxxxxxx è vincolata a tutti gli effetti a favore di chi indicato nella scheda Polizza quale vincolatario , e pertanto l’Impresa si obbliga a:
− riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione
− mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente
− non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno
− pagare esclusivamente al vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per Sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
− comunicare tempestivamente al vincolatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
− accettare l’eventuale pagamento del premio o delle rate di premio da parte del Vincolatario non apportare alla Polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell’assicurazione.