REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
Settore Politiche Economiche e Sport
Servizio Attività Economico - Commerciali
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
- TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE -
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del
Recepito con Delibera della Giunta Provinciale n. del
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 DEFINIZIONI
CAPO II CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO
Art. 3 TITOLO PER L'ESERCIZIO Art. 4 CUMULO DEI TITOLI
Art. 5 CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO
Art. 6 SERVIZI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA Art. 7 LICENZE TEMPORANEE
Art. 8 AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI
CAPO III COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI
Art. 9 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Art. 10 ORGANICI SERVIZIO TAXI E NOLLEGGIO CON CONDUCENTE
CAPO IV REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 11 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 12 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI
CAPO V MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 13 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 14 CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
Art. 15 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 16 COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI Art. 17 CRITERI DI VALUTAZIONE E MATERIE DELLE PROVE D'ESAME
Art. 18 RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 19 VALIDITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 20 INIZIO DEL SERVIZIO
CAPO VI MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 21 TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI
Art. 22 TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE
CAPO VII SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE
Art. 23 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA Art. 24 COLLABORAZIONE FAMILIARE
CAPO VIII OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
Art. 25 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
Art. 26 OBBLIGHI SPECIFICI DEI CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI TAXI
Art. 27 OBBLIGHI SPECIFICI DEI CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Art. 28 DIRITTI DEI CONDUCENTI
Art. 29 DIVIETI PER I CONDUCENTI
Art. 30 DIVIETI SPECIFICI PER I CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI TAXI
Art. 31 DIVIETI SPECIFICI PER I CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Art. 32 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE
CAPO IX CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CONDUCENTE
Art. 33 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
Art. 34 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI
Art. 35 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 36 TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI Art. 37 SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE Art. 38 CONTROLLO DELLE AUTOVETTURE
Art. 39 AUTOVETTURE PER TAXI DI SCORTA DA UTILIZARE ANCHE COME LICENZE TEMPORANEE Art. 40 RADIO TAXI
CAPO X MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
Art. 41 STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI
Art. 42 STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLLEGGIO CON CONDUCENTE Art. 43 TURNI E ORARI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TAXI
Art. 44 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO TAXI Art. 45 TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI Art. 46 TARIFFE
Art. 47 FERIE, ASSENZE ED INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' Art. 48 SERVIZI CON CARATERISTICHE PARTICOLARI
Art. 49 LICENZE TEMPORANEE
Art. 50 SERVIZI INNOVATIVI E USO COLLETTIVO DEL TAXI Art. 51 RECLAMI ED ESPOSTI
CAPO XI VIGILANZA E SANZIONI
Art. 54 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art. 55 SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE Art. 56 SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO
Art. 57 SANZIONE ACCESSORIA DELLA REVOCA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE Art. 58 DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 60 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi della Legge 15.1.1992 n. 21 e s.m.i. e della Legge 248/2006, disciplina le funzioni amministrative di competenza comunale in materia di servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti, al fine di realizzare una programmazione integrata del trasporto pubblico non di linea con le altre forme di trasporto pubblico e privato nel quadro economico e territoriale regionale.
Art. 2 – DEFINIZIONI
1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
a) servizi di trasporto pubblico non di linea - i servizi con funzione complementare e integrativa dei servizi di trasporto pubblico di linea, che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono espletati, a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
b) Costituiscono servizi di trasporto pubblico non di linea:
➢ servizio taxi - il servizio di trasporto pubblico, non di linea, individuale o di piccoli gruppi di persone svolto con autovetture che stazionano in luogo pubblico e rivolto ad una utenza indifferenziata che avanza richiesta di trasporto verso una destinazione specifica ed individuata di volta in volta;
➢ servizio di noleggio con conducente, il servizio di trasporto pubblico, non di linea, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza specifica, che avanza, presso la sede dell’azienda di noleggio, apposita richiesta di trasporto a tempo e/o a viaggio;
➢ servizio di collegamento integrativo con i servizi di linea – i servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale che la pubblica amministrazione o il concessionario di trasporto pubblico di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o licenza di taxi o con loro organismi.
1. Per le definizioni e caratteristiche tecniche relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento si rimanda, per quanto non descritto, alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo regolamento di attuazione.
CAPO II : CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO
Art. 3 - TITOLO PER L'ESERCIZIO
1. L'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza comunale (in seguito denominata licenza) o autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 11 e 12.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 21 e 22 del presente regolamento, ad eccezione delle licenze per taxi di scorta/temporanee di cui al successivi articoli 7 e 49 Le stesse sono riferite ad ogni singola autovettura.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento o a seguito di rinuncia senza trasferimento, revoca, decadenza di licenza o autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.
Art. 4 - CUMULO DEI TITOLI
1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, fino ad un massimo di 4 (quattro).
Art. 5 - CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO
1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o della autorizzazione, da un suo collaboratore familiare (per servizio taxi) o da un suo dipendente (per il servizio di nolleggio con conducente), iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21. Per il servizio taxi il titolare può essere sostituito temporaneamente alla guida ai sensi del successivo art. 23.
2. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività, secondo quanto disposto dalla legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali, con le seguenti forme giuridiche:
a) imprese individuali di trasporto, iscritte all’Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8.08.1985 n. 443;
b) società cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) consorzi tra le imprese artigiane e tutte le altre forme previste dalla legge;
d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
1. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma 2 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
2. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio comunale competente dei seguenti documenti:
a) comunicazione scritta del conferimento;
b) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
c) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
d) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
5. L'ufficio comunale competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposita annotazione in calce alla licenza o autorizzazione la data del conferimento, la ragione sociale e l’indirizzo dell’organismo beneficiario del conferimento. Tale annotazione è ritenuto operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento.
6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.
Art. 6 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO INTEGRATIVO CON I SERVIZI DI LINEA
1. Le autovetture immatricolate in servizio di taxi ed in servizio di noleggio con conducente
possono essere utilizzate per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di trasporto pubblico di linea, nell'ambito del territorio comunale, previa comunicazione all'ufficio comunale competente, qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o loro organismi associativi ne presentino istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario dei servizi di trasposto pubblico di linea.
Art. 7 – LICENZE TEMPORANEE
1. Per fronteggiare prevedibili aumenti temporanei della domanda di servizio o per particolari eventi straordinari, l’Amministrazione comunale rilascia ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della Legge n. 21 del 1992, in prevalenza ai soggetti di cui all’art. 5, comma 2, lettere b) e c), licenze temporanee, ai sensi dell’art. 6, comma 1 punti c) e d) del D. L. n. 223/2006.
Art. 8 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI
1. I titolari di licenze di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.
3. E’ facoltativa la prestazione del servizio di taxi per destinazioni al di fuori del territorio provinciale.
4. É consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con una semplice richiesta per l'immediata prestazione.
5. La prenotazione del servizio di taxi è vietata. La prenotazione di chiamata è consentita quando indirizzata al servizio radio-taxi di cui al successivo art. 40.
CAPO III : COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI
Art. 9 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
1. Presso il Comune è istituita, ai sensi dell’art. 4 della L. 21/92, la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale, con funzioni anche di Comitato permanente di monitoraggio, come indicato nell’art. 6 del D.L. 223/2006, e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione Consultiva è nominata con Delibera della Giunta Comunale di Modena e permane in carica quattro anni dalla sua costituzione, rinnovabili tacitamente.
3. Essa è costituita da:
- il Dirigente comunale responsabile dell’esercizio del servizio taxi, che la presiede;
- il Presidente della categoria taxi;
- un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale presenti sul territorio comunale;
- un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale, o, in mancanza a livello provinciale;
4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.
6. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione, le riunioni sono
valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
7. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune.
8. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea; la stessa oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte generali anche da sottoporre al Comune, alla Provincia o alla Regione.
9. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun indennizzo economico.
Art. 10 – ORGANICI SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea sono così fissati:
a) numero 85 licenze per il servizio taxi;
b) numero 8 licenze per taxi di scorta da utilizzare anche come licenze temporanee, da assegnare in modo proporzionale agli organismi economici di categoria;
c) numero 22 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.
CAPO IV : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 11 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 12;
d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità, anche in leasing del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili;
e) per il solo servizio di noleggio con conducente, avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente;
f) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
g) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento;
h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Per l'esercizio dei servizi taxi e di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera b), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla
Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
Art. 12 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:
a. l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
● 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
● 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
● 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
● 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
● 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
d. l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni, salvi i casi di riabilitazione;
e. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
f. l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente, anche nell'ambito di altri Comuni;
g. lo svolgimento di altra attività lavorativa;
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
CAPO V: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 13 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Le licenze per l'esercizio servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esame. Le licenze per l’esercizio del servizio taxi possono essere rilasciate a titolo gratuito o a titolo oneroso. In caso di titolo oneroso, ai sensi dell’art. 6, comma b) del D.L. 223/2006, i proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all’80 (ottanta) per cento tra i titolari di licenza di taxi del comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri;
2. Il concorso deve essere indetto qualora:
a) il Comune di Modena verifichi che la dotazione organica del servizio non sia da ritenere idonea ad assicurare un livello di offerta adeguato alle esigenze dell’utenza;
b) si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle licenze o delle autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
5. La graduatoria di cui al successivo art. 16 comma 4, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico. È facoltà dell’Amministrazione di utilizzare la graduatoria qualora si proceda a un ampliamento della pianta organica.
6. Nel periodo di validità la graduatoria può essere utilizzata dai Comuni che ne facciano formale richiesta ai fini dell'assegnazione di licenze / autorizzazioni sul proprio territorio comunale. In tal caso i soggetti collocati nella graduatoria cui venga assegnata la licenza/autorizzazione da parte di una altra amministrazione, previa formale autorizzazione comunale, vengono esclusi automaticamente dalla graduatoria stessa, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
Art. 14 - CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:
a) il numero e la tipologia delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
b) l’importo della licenza, in caso di pubblico concorso per l’assegnazione di licenze taxi a titolo oneroso;
c) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
d) le modalità di svolgimento delle prove d'esame e le materie d'esame di cui al successivo art. 17;
e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 15 pena esclusione della stessa;
f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
Art. 15 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione compilate e sottoscritte devono essere presentate in carta semplice all’ufficio indicato nel bando.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare, oltre ai dati anagrafici, con autocertificazione o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, fornendo all’Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli:
a) il titolo di studio conseguito;
b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1) lett. a), b), c), f) e dall'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 12 del presente regolamento;
c) l’idoneità fisica all’impiego debitamente certificata secondo le norme previste in materia;
d) l'impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzatorio;
e) la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap;
f) il possesso della patente di guida;
g) il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);
h) il possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.11.
Art. 16 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI
1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso, composta dal Dirigente comunale con funzioni di presidente, da due esperti nelle discipline oggetto d'esame di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale e da un dipendente dell’Amministrazione Comunale con funzioni di segreteria. Può partecipare altresì un rappresentante della categoria per la quale è bandito il concorso in qualità di uditore senza funzioni di valutazione nominato dal comune su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative presenti nel comune di Modena. Per la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da esperti in lingue straniere.
2. La Commissione è convocata dal Presidente e le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
3. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza in caso di parità di punteggio, e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.
Art. 17 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MATERIE DELLE PROVE D'ESAME
1. La valutazione della prova d'esame è espressa in trentesimi.
2. Non è ammesso nella graduatoria di merito chi non abbia conseguito, per ogni prova, un punteggio minimo individuato dal bando di concorso.
3. Le materie d'esame, indicate nel bando di concorso, dovranno contemplare almeno le seguenti materie d'esame:
a) conoscenza delle norme vigenti in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea;
b) conoscenza del presente regolamento;
c) conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici o luoghi di pubblico interesse del Comune;
d) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati a servizio pubblico non di linea;
e) elementi di diritto tributario e di diritto civile con particolare riferimento al contratto di trasporto, la cui conoscenza è necessaria per l’esercizio della professione.
f) conoscenza pratica di una lingua o più lingue straniere a scelta tra quelle indicate nel bando.
Art. 18 - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 33, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' art. 11 comma 1, 2 e 3.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione che passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive integrazioni..
Art. 19 - VALIDITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione temporale.
2. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.
Art. 20 - INIZIO DEL SERVIZIO
1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa, come definito nei seguenti articoli 21 e 22, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità a iniziare il servizio, fino a un massimo di ulteriori tre mesi.
CAPO VI : MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 21 - TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI
1. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria licenza od alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
- sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza od autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova licenza od autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto
all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova licenza od autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 11 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 12, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 33 del presente regolamento.
8. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per fornire ad esso servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione, dopo aver dato comunicazione all'ufficio comunale competente.
Art. 22 - TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE
1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza od autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività.
b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 21, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
1. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la licenza o l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
2. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo le modalità previste dai commi 1, 2, dell'art. 15 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
3. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
4. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
CAPO VII : SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE
Art. 23 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti nell'articolo 11 comma 1 lettera a), b), g), h) ed inoltre senza gli impedimenti soggettivi dell'art. 12 comma 1 lettera a), b) c), d) e), nei seguenti casi:
- per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente territorialmente. La sostituzione per motivi di salute non può superare il periodo di due anni in un quinquennio, salvo proroga di un anno per gravi comprovate ragioni, a pena di revoca della licenza.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 22 comma 2 lettera c) del presente regolamento.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con:
a) un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. 6.09.2001 n. 368 e s.m.i;
b) un contratto di prestazione occasionale accessoria di cui al D. Lgs. 10.9.2003 n. 276 art. 70 e s.m.i., per le sole sostituzioni di breve durata non superiori a 30 giorni annui e comunque qualora il sostituto possegga i requisiti previsti dal citato D. Lgs. 10.9.2003 n. 276;
c) un contratto di gestione per un termine non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art. 10 comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21;
4. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve presentare comunicazione di sostituzione alla guida all'ufficio competente. La richiesta deve indicare e allegare:
a) i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1;
b) la durata della sostituzione;
c) il nominativo del sostituto;
d) la dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro di cui al precedente comma 3;
e) copia del contatto di lavoro sottoscritto con il sostituto o del contratto di gestione, corredata dalla copia della documentazione attestante il rispetto dei relativi adempimenti previdenziali e assicurativi (comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, modello UNILAV, per i contratti di lavoro a tempo determinato oppure comunicazione preventiva all’INAIL o all’INPS di attivazione di contratto di prestazione occasionale accessoria)
f) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.
5. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza e comunque previa regolare comunicazione all'ufficio comunale competente.
Art. 24 - COLLABORAZIONE FAMILIARE
1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia
costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
b) atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativo al possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 1, punti a), b) e g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 12, comma 1 punti a), b), c), d) ed e) , del presente regolamento.
c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio comunale competente verifica la documentazione acquisita ed i requisiti previsti e ne riporta, in caso di regolare verifica, la relativa annotazione sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato all’ufficio comunale competente entro 15 giorni e annotate come sopraindicato.
7. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare della licenza.
8. I titolari di licenza non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a due mesi, pena la revoca della licenza stessa.
CAPO VIII : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
Art. 25 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi e di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
a) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
b) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;
c) presentare il veicolo all'ufficio competente del Comune di Modena quando richiesto, per le opportune verifiche;
d) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia interna ed esterna e di decoro e igiene interna nonchè in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
e) comunicare all'ufficio comunale competente i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
f) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
g) essere ordinato e curato nella persona;
h) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
i) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
j) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
l) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
m) comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
n) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
o) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro due giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, gli oggetti dimenticati sul veicolo dal passeggero, dei quali non si possa procedere a restituzione immediata.
Art. 26 - OBBLIGHI SPECIFICI DEI CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI TAXI
1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 25, l'esercente il servizio di taxi ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel “Disciplinare di Servizio Taxi” di cui al successivo art. 43, ed inoltre:
a) aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio di competenza presentata da qualsiasi persona purché‚ il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione del veicolo, o il veicolo sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
b) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
c) avere l'insegna di "taxi" illuminata nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dai posteggi;
d) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario in vigore all'interno del veicolo;
e) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio ed interromperlo quando si è concluso il trasporto;
f) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi, comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
g) rispondere ad una sola chiamata per volta;
h) rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati;
i) comunicare all'ufficio competente ogni eventuale modifica dei pneumatici prescritti per il veicolo ai fini della regolazione del tassametro;
j) fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarità del servizio degli altri veicoli;
k) garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie quali: tassametro e contachilometri;
l) applicare le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni con soggetti terzi di cui al successivo art. 46;
m) collaborare con il Comune nella diffusione di materiale informativo e/o istituzionale.
Art. 27 - OBBLIGHI SPECIFICI DEI CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 25, l'esercente il servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
b) ogni singolo servizio deve iniziare e terminare nella rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni;
c) il conducente ha l’obbligo di compilazione e tenuta di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati: fogli vidimati e con progressione numerica; timbro dell’azienda e/o società titolare dell’autorizzazione. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevede l’indicazione di : targa del veicolo; nome del conducente; data, luogo e km di partenza e di arrivo; orario di inizio del servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane;
d) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
e) comunicare, entro 7 giorni all’ufficio comunale competente, la variazione dell’ubicazione della rimessa.
Art. 28 - DIRITTI DEI CONDUCENTI
1. I conducenti del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
b) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
e) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
f) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;
h) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale.
2. In particolare il conducente del servizio di taxi ha diritto di:
a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione o aggressività;
b) rifiutare la corsa a colui che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
c) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
d) rifiutare l'intera corsa che comporti presumibilmente l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
e) rifiutare di aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
Art. 29 - DIVIETI PER I CONDUCENTI
1. É fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
b) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
c) fumare o consumare cibo durante la corsa;
d) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
f) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
g) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
h) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
i) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
j) trasportare i propri animali;
k) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
l) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento e quanto approvato dall'Amministrazione Comunale;
m) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
n) esercitare altra attività lavorativa;
o) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.
p) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni private, politiche e sindacali.
Art. 30 - DIVIETI SPECIFICI PER I CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI TAXI
1. Oltre ai divieti di cui all'art. 29 al conducente del servizio di taxi è vietato:
a) ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
b) provvedere al lavaggio o a riparazioni meccaniche del veicolo nei posteggi;
c) accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma fatta salva la prenotazione di chiamata tramite radio-telefono;
d) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
e) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio;
f) accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si è già impegnati con un cliente;
g) far salire un cliente dopo avere ricevuto una commessa tramite radio telefono e/o telefono di posteggio;
h) caricare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
i) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni del servizio;
j) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale “vettura libera”
k) utilizzare telecomandi o meccanismi di trasmissioni di segnali che consentano l'utilizzo del tassametro a distanza.
Art. 31 - DIVIETI SPECIFICI PER I CONDUCENTI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1. E’ vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, scollegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a 15 minuti.
2. Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive ventiquattro ore all'ufficio comunale competente. La prova consiste nel fornire copia della ricevuta completa di data, orario di inizio e fine del servizio e descrizione del percorso.
Art. 32 – RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.
CAPO IX : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CONDUCENTE
Art. 33 - CARATTERISTICHE VEICOLI
1. I veicoli adibiti al servizio taxi o al servizio di noleggio con conducente devono:
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente;
e) essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come prescritto dalle norme vigenti in materia;
g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
Art. 34 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi
1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 33 l'autovettura adibita al servizio taxi deve:
a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio
b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
c) avere colorazione esterna stabilita dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 novembre 1992;
d) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile all'utenza;
e) portare sugli sportelli anteriori o sui parafanghi delle ruote anteriori un contrassegno
indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta di colore nero "servizio pubblico" secondo un layout autorizzato del competente ufficio comunale;
f) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento approvato.
g) è consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sulle autovetture adibite al servizio taxi, nello scrupoloso rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. e comunque tale da non compromettere la colorazione esterna distintiva di cui al precedente punto c);
h) la pubblicità elettorale e politica è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura;
i) è vietata qualsiasi forma di pubblicità lesiva della pubblica decenza;
j) all'interno delle autovetture adibite al servizio taxi può essere consentito, in via sperimentale, effettuare forme di pubblicità audiovisiva e sonora con monitor o altri dispositivi multimediali, previa autorizzazione del competente Dirigente comunale e alle seguenti condizioni:
● che sia presentato, ai competenti uffici comunali, un progetto coordinato promosso dagli organismi economici di categoria (consorzi) previa acquisizione del parere positivo del Presidente di categoria;
● che tale progetto illustri dettagliatamente i contenuti e le forme di pubblicità audiovisiva e sonora che si intendono diffondere all'interno delle autovetture nel rispetto del presente regolamento e con espressa disponibilità a introdurre messaggi di informazione istituzionale eventualmente richiesti dall'Amministrazione comunale;
● che i monitor o gli altri dispositivi multimediali siano attivabili solo ed esclusivamente a richiesta dell'utente del servizio taxi.
Art. 35 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 33, l'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente deve:
a) avere colorazione esterna blu scuro o nera;
b) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione;
c) deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
Art. 36 - TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI
1. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe e sia segnalato dalla accensione di una luce verde;
c) indicare l'esatto importo in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro può essere sottoposto a verifica, da parte della Polizia Municipale per accertare il
rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria. Il tassametro è sottoposto a piombatura da parte dell'ufficio comunale competente sulla base di autocertificazione attestante la corretta taratura tariffaria.
4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed agli adempimenti di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresì:
a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana, il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente;
c) permettere di inserire automaticamente eventuali supplementi notturni e/o festivi per tutte le corse che si effettuano nelle giornate e negli orari festivi e notturni. Tutti gli altri supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all’importo tassametrico a fine corsa con il posizionamento in cassa.
6. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri non piombati, alterati o guasti.
8. Il conducente del taxi è tenuto a dare comunicazione al competente ufficio comunale di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
9. Il conducente del taxi è tenuto inoltre a comunicare all'Ufficio di cui sopra ogni eventuale modificazione degli pneumatici delle ruote motrici del veicolo con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a regolare il tassametro in base alle nuove misure.
Art. 37 – SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE
1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 33 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.
Art. 38 – CONTROLLO DELLE AUTOVETTURE
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri, i veicoli da adibire al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte degli uffici comunali, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 33, 34 e 35 del presente regolamento.
2. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio comunale, si procede alla sospensione del titolo autorizzatorio.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso
inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 58.
Art. 39 – AUTOVETTURE PER TAXI DI SCORTA DA UTILIZARE ANCHE COME LICENZE TEMPORANEE
1. Il numero delle licenze da utilizzare per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo adibito al servizio taxi e come licenze temporanee per fronteggiare prevedibili aumenti temporanei della domanda del servizio o per particolari eventi straordinari è indicato dal precedente art. 10. Le licenze per i veicoli di scorta da utilizzare anche come licenze temporanee, ai sensi dell’art. 6, comma 1 punti c) e d) del D. L. n. 223/2006, identificabili con lettere alfabetiche non sono cedibili a terzi e sono rilasciate esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ovvero agli organismi istituiti per il conseguimento di finalità di carattere sociale e da questi messi a disposizione degli organismi economici suddetti ed operanti nel territorio comunale che devono essere proprietari o avere la disponibilità di tali veicoli.
2. Il veicolo di scorta, da impiegare anche per il servizio temporaneo, per il solo periodo di fermo tecnico ovvero per la durata dell’incremento della domanda del servizio stabilita di volta in volta sulla base delle esigenze di cui al comma 1, deve avere tutte le caratteristiche d'idoneità previste dal presente regolamento ed essere debitamente collaudato per il servizio di taxi.
3. Le licenze per taxi di scorta possono essere rilasciate previa richiesta degli organismi interessati, qualora vi sia disponibilità in pianta organica.
4. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta sopra richiamato, previa autorizzazione del Dirigente Responsabile che ha rilasciato il titolo, lo stesso può sostituire il veicolo fermo per riparazione, e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare del servizio di taxi.
Art. 40 – RADIO TAXI
1. Il servizio taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio.
2. Il servizio di taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
3. Soltanto tramite il servizio centralizzato di radio telefono può esercitarsi il servizio di prenotazione di chiamata di cui al precedente art. 8 comma 5.
4. Il servizio centralizzato di radio telefono deve gestire i dati degli utenti osservando scrupolosamente quanto prescritto nel D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia dei dati personali”.
CAPO X: MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
Art. 41 – STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI
1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo individuati dall'Amministrazione Comunale ed elencati nel “Disciplinare di Servizio Taxi” di cui al successivo art. 43;
2. È facoltà dell’Amministrazione Comunale l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché‚ l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.
3. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E’ però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine. È possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o telefono del posteggio, riceve commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.
4. È consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
5. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza creare intralcio alla circolazione stradale e comunque nel rispetto del vigente Codice della Strada.
Art. 42 – STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLLEGGIO CON CONDUCENTE
1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
Art. 43 – TURNI E ORARI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TAXI
1. L'organizzazione del servizio taxi in termini di turni ed orari nonché in riferimento agli organi e funzioni della categoria taxi è regolato da uno specifico atto denominato “Disciplinare di Servizio Taxi” e approvato con delibera di Giunta comunale.
2. Particolari modalità di servizio possono essere disposte dal Dirigente Responsabile o dal Presidente di Categoria, nel rispetto del suddetto Disciplinare di Servizio, per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a: maltempo, calamità naturali, manifestazioni di particolare rilevanza per la città o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.
Art. 44 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO TAXI
1. Gli utenti del servizio taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro.
2. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando gli utenti scendono dal veicolo all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che gli utenti, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositino una congrua somma per trattenere a loro disposizione il veicolo per il periodo di tempo ad essi necessario.
3. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
4. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.
Art. 45- TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone dai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di licenza o di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
4. È consentito nell'ambito delle licenze per i veicoli di scorta rilasciate agli organismi economici taxi, prevedere una quota di veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
Art. 46 - TARIFFE
1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, e i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia, sentite le associazioni di categoria. Tali tariffe si intendono come limiti massimi, con opportune segnalazioni potranno quindi essere applicate tariffe più basse.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalla parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
3. Le tariffe in vigore e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo per mezzo di cartoncino plurilingue fornito dal Comune.
4. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante;
5. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
6. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota indicata dal tassametro.
7. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di taxi o di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui al successivo art. 48, si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
Art. 47 – XXXXX, ASSENZE ED INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'
1. Ogni titolare di licenza o di autorizzazione ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze, debitamente documentate, per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima darne comunicazione scritta al competente ufficio comunale;
2. Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 24 ore dal loro inizio, al proprio caposquadra, il quale provvede a darne comunicazione mensile all'ufficio competente entro il giorno 10 del mese successivo.
Il titolare di licenza ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento.
3. Ogni cinque anni su richiesta motivata dell'interessato può essere concessa un'interruzione dell'attività della durata massima di 24 mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Ai fini della cessione della licenza o dell'autorizzazione, il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.
Art. 48 – SERVIZI CON CARATERISTICHE PARTICOLARI
1. Gli organismi economici di categoria dei tassisti ed i noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazioni, pubbliche amministrazioni, ecc..), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.
Art. 49 – LICENZE TEMPORANEE
1. Le licenze temporanee sono attivate per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda, quali: festività e ponti, eventi e manifestazioni, fiere, scioperi del trasporto pubblico di linea, avverse condizioni metereologjche e altri casi analoghi non preventivamente programmabili per i quali si ravvisi la necessità di dare risposta all’incremento di domanda di servizio taxi nel comune di Modena.
2. Le licenze temporanee sono attivate su richiesta scritta e motivata da parte degli organismi economici di cui all’art. 39 comma 2, controfirmata dal Presidente di categoria, che ne deve eventualmente tenere conto nella predisposizione dei turni di servizio, all’ufficio comunale competente che rilascia nulla osta.
3. La comunicazione in carta semplice deve indicare:
• i motivi dell’attivazione della licenza temporanea tra quelli di cui al comma 1;
• la durata dell’attivazione della licenza temporanea;
• il nominativo del conducente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21;
• copia del contatto di lavoro sottoscritto con conducente, corredata dalla copia della documentazione attestante il rispetto dei relativi adempimenti previdenziali e assicurativi (comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, modello UNILAV, per i contratti di lavoro a tempo determinato oppure comunicazione preventiva all’INAIL o all’INPS di attivazione di contratto di prestazione occasionale accessoria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 3. lettera b).
Art. 50 – SERVIZI INNOVATIVI E USO COLLETTIVO DEL TAXI
1. Sono istituiti, secondo quanto disposto nell’art. 6 del D. L. 4.7.2006 n. 223, servizi innovativi e applicate tariffe fisse per tratte particolari, al fine di potenziare il servizio taxi rendendolo sempre più adeguato alle richieste di mobilità della cittadinanza.
2. Sono individuate, nella Delibera con la quale la Giunta Comunale approva le tariffe, le tratte che per particolare rilevanza sociale, turistica o business hanno una tariffa fissa, così da essere di immediata comprensione agli utenti;
3. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.
Art. 51 – RECLAMI ED ESPOSTI
1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente responsabile che provvederà a verificare quanto segnalato con il Presidente di Categoria.
CAPO XI : VIGILANZA E SANZIONI
Art. 52 - VIGILANZA
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.
2. Il Presidente della categoria Taxi controlla che il servizio sia svolto nel rispetto del presente regolamento e del relativo “Disciplinare di Servizio Taxi”, segnalando le eventuali inadempienze al competente Dirigente comunale.
Art. 53 - SANZIONI
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in xxx xxxxxxxx, xx xxxxx di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.;
b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza o dell'autorizzazione o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.
Art. 54 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
1. La violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento è punita ai con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00:
- art. 25 comma 0 xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x), x) x), x) x), x);
- art. 26 comma 0 xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x), x) x), x), x) x);
- art. 27 comma 1 lettera a), b), c), d), e);
- art. 29 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i) j);
- art. 30 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i) j), k);
- art. 31 commi 1, 2;
- art. 33 comma 1 lettera c), d), g);
- art. 41 commi 1, 3, 5;
- art. 42 comma 1;
- art. 44 comma 4;
- art. 47 commi 1, 2, 3;
2. La violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento è punita ai con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 a euro 462,00:
- art. 25 comma 1 lettera k), m);
- art. 29 comma 1 lettera k), l), m), n), o), p);
- art. 34 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i) j);
- art. 35 comma 1 lettera a), b), c);
- art. 36 comma 1 lettera a), b), c), commi 2, 3, 4, 5 lettera a), b), c), commi 6, 7, 8, 9;
- art. 37 comma 2;
- art. 38 commi 2, 3;
- art. 40 commi 3, 4;
- art. 45 comma 1;
- art. 46 commi 1, 2, 3, 5, 7.
Art. 55 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, nei seguenti e accertati casi:
a) fino ad un massimo di tre mesi qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio comunale e comunque fino ad avvenuta annotazione sul relativo titolo autorizzatorio comunale della sostituzione del veicolo;
b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento;
c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal competente ufficio comunale;
d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
e) fino ad un massimo di un mese nel caso di reiterata violazione (due sanzioni amministrative nell'arco di un anno) alle norme del presente regolamento di cui al precedente art. 54, e al vigente Codice della Strada;
f) fino ad un massimo di sei mesi, per il solo servizio taxi, qualora il tassametro risulti non conforme a quanto previsto nel presente regolamento e comunque fino alla sua regolarizzazione;
g) fino ad un massimo di tre mesi, per i soli titolari di licenza taxi, nel caso di reiterata violazione al Disciplinare servizio Taxi di cui al precedente art. 43, su proposta motivata del Presidente di Categoria.
2. Il Dirigente Responsabile dispone sul periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio comunale.
Art. 56 - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO
1. Qualora il titolare della licenza o dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Dirigente Responsabile, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 9 procede alla sospensione dal servizio.
Art. 57 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA REVOCA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
1. Il Dirigente Responsabile, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
b) nei casi indicati al comma 1 del precedente art. 55 qualora il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini prescritti;
c) qualora, dopo un periodo di sospensione di cui al precedente art. 54 comma 1 lettera g) sia accertata nuovamente la non conformità del tassametro rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 58 – DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
a) sopravvenuta perdita dei requisiti e impedimenti di cui ai precedenti art. 11 e 12 del presente regolamento;
b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento;
c) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
d) morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 22 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 22;
e) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
f) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
g) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 24 del presente regolamento;
h) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio della licenza o dell'autorizzazione in violazione degli art. 11 e 12 del presente regolamento;
i) sopravvenuta irreperibilità del titolare.
Art. 59 – NORMA DI RINVIO
1. La disciplina del servizio taxi e di noleggio con conducente dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni delle normative vigenti in materia non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento;
3. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un mero adeguamento delle disposizioni del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dal Dirigente competente con propria determinazione.
Art. 60 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data d’esecuzione della delibera consiliare d’approvazione.