CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI DEI CIMITERI COMUNALI DI SOLIERA - LIMIDI – SOZZIGALLI
PER IL PERIODO 1/7/2017 – 30/6/2020
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
DEI CIMITERI COMUNALI DI SOLIERA - LIMIDI - SOZZIGALLI
ART.1
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura dei servizi cimiteriali del Comune di Soliera. In particolare l’appalto ha per oggetto:
lo svolgimento delle attività cimiteriali relative alla sepoltura dei feretri per inumazione o tumulazione, oltre a quelle attività similari e conseguenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: esumazioni, estumulazioni, inumazioni, ecc… le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e l'impiego di attrezzature idonee per l'esecuzione delle attività cimiteriali e di quanto previsto nel presente capitolato per i Cimiteri del Capoluogo e delle frazioni di Limidi e Sozzigalli.
ART.2 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo posto a base di gara per l’intera durata del contratto è stimato in Euro 128.000,00 (euro centoventottomila/00), I.V.A. di Legge esclusa.
L’importo posto a base di gara ed i quantitativi indicati sono indicativi e non impegnativi per l’Amministrazione comunale, potendo gli stessi variare a seconda delle effettive esigenze dell’amministrazione appaltante stessa.
Qualora durante il periodo contrattuale il servizio risultasse inferiore ai quantitativi preventivati, l’appaltatore non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell’eventualità invece che i quantitativi medesimi venissero superati, dovrà applicare, anche per le eventuali eccedenze, gli stessi prezzi previsti dal presente contratto.
I prezzi indicati in sede di gara resteranno invariati per tutto il triennio di durata del contratto. L’affidatario dovrà garantire sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto sia l’applicazione dell’elenco prezzi, così come determinato in fase di aggiudicazione, anche nel caso di modifica delle quantità.
Le operazioni da eseguirsi verranno retribuite applicando i prezzi offerti in sede di gara. L’affidatario, altresì, dovrà essere disponibile a garantire il servizio ai medesimi prezzi e condizioni, qualora si rendesse necessario, anche per eventuali nuovi plessi cimiteriali od ampliamenti degli attuali, al momento non prevedibili.
L’aggiudicazione avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART.3
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata triennale con decorrenza presumibile dal 1/7/2017 al 30/6/2020. Se la procedura di gara dovesse protrarsi oltre la data di inizio sopradetta, il contratto avrà comunque la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione.
Non è richiesto nessun preavviso o notifica per la scadenza del contratto. Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o in ogni modo il nuovo affidatario non abbia assunto effettivamente l’esercizio, per pubblico interesse l’Impresa Appaltatrice uscente è tenuta a prestare il servizio fino all’insediamento della nuova Impresa alle stesse condizioni della gestione cessata.
I servizi oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico essenziale” e non potranno, pertanto, essere sospesi o abbandonati.
L’affidatario, vista la necessità e l’urgenza, in considerazione della natura del servizio pubblico essenziale, è tenuto a procedere all’avvio dello stesso, sotto riserva di legge e nelle more della sottoscrizione del contratto, a far data dal 1/7/2017 ovvero immediatamente dopo la sua aggiudicazione.
ART.4 OPERAZIONI CIMITERIALI
Ogni intervento previsto nell’ambito delle attività cimiteriali è richiesto direttamente dall’Ufficio “concessioni cimiteriali” preposto, mediante i vari ordini di seppellimento o di diverso intervento.
Le attività cimiteriali oggetto del presente affidamento sono:
A) Inumazioni
B) Esumazioni:
B.1) resti mortali completamente mineralizzati;
B.2) resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all’inumazione per completamento della mineralizzazione;
B.3) resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione.
C) Tumulazioni cadaveri
D) Tumulazioni resti mortali o urne cinerarie in loculo ossario
E) Tumulazioni e realizzazione di tramezzo divisorio
F) Tumulazioni di tombe trasversali
G) Collocazione resti ossei/ceneri in ossario/cinerario comune
H) Estumulazioni:
H.1) resti mortali completamente mineralizzati;
H.2) resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all’inumazione per completamento della mineralizzazione;
H.3) resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione.
I) Traslazione feretri
J) Interventi di ripristino della usabilità del manufatto
K) Apertura e chiusura loculi per ricognizioni della sepoltura o inserimento resti mortali o urne cinerarie)
L) Manutenzione ordinaria campi in uso
M) Servizio occasionale per funerali
A) INUMAZIONI
Per inumazione di cadaveri si intende:
- escavazione a mano e/o con mezzi meccanici di fossa delle dimensioni idonee, fino ad una lunghezza massima di m. 2,20 ed una larghezza di m. 0,80 e fino ad una profondità massima di m. 2,00, o comunque delle dimensioni mai inferiori a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria o da quanto disposto dalla A.U.S.L.. Ogni fossa dovrà essere distante almeno m. 0,50 rispetto a quella adiacente. Lo scavo deve essere segnalato e protetto con apposita attrezzatura (es. pedana bordo fossa, distanziatori pubblico, eventuale copertura temporanea, eventuale cassone di sostegno delle pareti di fondazione della fossa, ecc) in modo tale da rendere l’area decorosa e accessibile in sicurezza ai familiari e agli operatori.
- deposizione del feretro sul fondo della scavo con idonee funi o con apposito cala-bara, evitando scuotimenti e scosse;
- foratura, da effettuare nel locale adibito, di eventuali casse contenenti l’involucro in zinco (solitamente quelle di cadaveri destinati all’inumazione provenienti da altro comune distante più di 100 Km) prima di essere posizionate nella fossa per favorire la mineralizzazione dei cadaveri.
- chiusura e riempimento immediato della fossa a mano, con terra di risulta dello scavo.
- trasporto della terra eccedente nell’area cimiteriale individuata dal comune per lo stoccaggio temporaneo della terra in esubero;
- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione.
- spandimento di ghiaino nell'area circostante il sito di inumazione dopo l’apposizione definitiva della lapide.
- sagomatura del tumulo con utilizzo di “dima” e collocazione di copri-tomba provvisorio recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
B) ESUMAZIONI (ordinarie e straordinarie) e raccolta resti mortali/ossei
L’esecuzione delle esumazioni è programmata con cadenza periodica ed in base alle esigenze, comunicandole e pianificandole di volta in volta con il Fornitore che provvederà a collocare sui campi di inumazione interessati e all’ingresso del cimitero, gli opportuni avvisi predisposti dal competente ufficio comunale.
Per esumazione si intende:
- recinzione dell’area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall’esterno verso l’interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per utenti e operatori;
- protezione delle tombe circostanti per evitare imbrattamenti
- escavazione della fossa a mano e/o con mezzi meccanici fino alla cassa, pulizia del coperchio e apertura dello stesso.
- sistemazione del bordo fossa per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazione svolte all’interno della fossa stessa;
- raccolta resti mortali/ossei, che saranno depositati in apposita cassetta di zinco o di lamiera o altro materiale, a seconda della successiva destinazione, fornita dall'impresa appaltatrice.
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra fertile nuova.
- trasporto della terra eccedente nell’area cimiteriale individuata dal Comune per lo stoccaggio temporaneo della terra in esubero;
- trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone (per legno o marmo) presso il Cimitero del Capoluogo.
- pulizia della zona circostante la tomba.
- le operazioni di esumazione dovranno avvenire in orari di chiusura al pubblico del cimitero, oppure dovranno essere apposti cartelli indicanti la chiusura temporanea.
B.1) resti ossei completamente mineralizzati
- stesse operazioni previste al punto B);
- deposito di tali resti in apposita cassetta di zinco, fornita dalla impresa appaltatrice, con sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno.
- tumulazione della cassetta di zinco in loculo o nel loculo ossario e relativa chiusura del loculo o loculo ossario con le medesime modalità descritte nell’operazione sotto la lettera C)
- eventuale predisposizione cavi per lampada votiva.
- eventuale trasporto della cassetta ad altro cimitero comunale o fino all'uscita del cimitero per destinazione altri Comuni.
B.2) resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all’inumazione per completamento della mineralizzazione
- stesse operazioni previste al punto B);
- escavazione della fossa di mineralizzazione a mano e/o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee fino ad una lunghezza massima di m 2,20, una larghezza di m 0,80 e fino ad una profondità massima di m 2,00 e comunque delle dimensioni mai inferiori a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria o da quanto disposto dalla A.U.S.L.; ogni fossa dovrà essere distante almeno m 0,50 rispetto a quella adiacente.
- nel caso di cadavere non mineralizzato, il cadavere sarà collocato in una cassa di cellulosa o legno grezzo oppure in una rete di contenimento, riposizionata in apposita nuova fossa di mineralizzazione e richiusa con terra fertile nuova. La cassa di cellulosa o legno grezzo o la rete di contenimento sono fornite a cura e spese dalla ditta appaltatrice.
- sottoposizione del cadavere a trattamento enzimatico per favorirne la mineralizzazione. Gli enzimi sono forniti dalla ditta appaltatrice.
- inumazione nella fossa di mineralizzazione del cadavere non mineralizzato.
- chiusura e riempimento della fossa di mineralizzazione a mano, con terra di risulta dello scavo.
- sistemazione della fossa di mineralizzazione con fornitura e posa in opera di lapidi provvisorie a terra fornite dalla ditta, secondo quanto indicato nel progetto tecnico (presentato in sede di offerta).
- rimozione e trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone presso il Cimitero del Capoluogo.
B.3) resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione
- stesse operazioni previste al punto B);
- sistemazione del cadavere non mineralizzato in apposito idoneo contenitore fornito dalla ditta appaltatrice, in caso non sia fornito dalla ditta di onoranze funebri incaricata dai congiunti del defunto.
- rimozione e trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone presso il Cimitero del Capoluogo.
C) TUMULAZIONI CADAVERI
Per tumulazione di cadaveri in loculi di posizionamento tradizionale, si intende:
- apertura del loculo, in caso di necessità.
- spandimento di calce bianca sul piano di appoggio del feretro.
- protezione delle lapidi circostanti per evitare imbrattamenti.
- predisposizione cavi per lampada votiva.
- tumulazione del feretro nel loculo.
- chiusura immediata del loculo con lastra prefabbricata in calcestruzzo e stuccatura ed intonacatura della chiusura. La lastra prefabbricata in calcestruzzo rientra tra le forniture a carico della ditta appaltatrice per l’esecuzione del servizio come previsto nel successivo art. 7 del presente capitolato; nessun compenso aggiuntivo rispetto a quanto offerto in sede di gara viene riconosciuto per la fornitura della lastra. In caso di comprovata impossibilità ad effettuare l’operazione di chiusura del loculo con lastra prefabbricata in calcestruzzo si procede erigendo un muro di mattoni pieni a norma di legge. L’impossibilità di effettuare la chiusura con la lastra va segnalata per iscritto all’amministrazione appaltante indicando altresì i motivi per i quali si è stati impossibilitati a procedere alla chiusura con tale modalità.
- erezione e rimozione di eventuali impalcature.
- pulizia e disinfezione della zona circostante.
D) TUMULAZIONE RESTI MORTALI O CINERARI IN LOCULO OSSARIO
Questa operazione consiste nella tumulazione in loculo ossario di cassette di resti ossei non provenienti da estumulazione o esumazione di cadaveri mineralizzati, o urne cinerarie.
- apertura del loculo ossario in caso di necessità.
- protezione delle lapidi circostanti per evitare imbrattamenti.
- eventuale predisposizione cavi per lampada votiva.
- tumulazione della cassetta o dell’urna contenente i resti nel loculo ossario.
- chiusura immediata del loculo ossario con le medesime modalità descritte nell’operazione sotto la lettera C)
- erezione e rimozione di eventuali impalcature.
- pulizia e disinfezione della zona circostante.
E) TUMULAZIONI IN LOCULO E REALIZZAZIONE DI TRAMEZZO DIVISORIO Questa operazione consiste nelle stesse operazioni previste per il punto C) “tumulazioni cadaveri”, con l’unica variante, dopo l’apertura del loculo, di realizzare uno o più tramezzi divisori erigendo un muro di mattoni pieni a norma di legge, qualora lo spazio di accoglimento dei feretri non sia separato. Tale fase di lavorazione deve essere realizzata prima dell’arrivo dei parenti per la tumulazione.
F) TUMULAZIONI TOMBE TRASVERSALI
Per Tumulazioni tombe trasversali si intende:
- Apertura del loculo dove necessario.
- Spandimento calce bianca sul piano di appoggio del feretro.
- Tumulazione del feretro nel loculo.
- Predisposizione cavo per lampada votiva.
- Protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti.
- Chiusura immediata del loculo con le medesime modalità descritte nell’operazione sotto la lettera
C) “Tumulazioni in loculo”.
- Costruzione e rimozione di eventuali impalcature.
- Pulizia e disinfezione della zona circostante.
G) COLLOCAZIONE RESTI OSSEI/CENERI IN OSSARIO/CINERARIO COMUNE Questa operazione consiste nella tumulazione di resti ossei/ceneri nell’ossario/cinerario comune provenienti da estumulazione/esumazione/cremazione.
- Apertura del loculo ossario/cinerario comune
- Prelievo e trasferimento dei resti ossei/ceneri all’ossario comune/cinerario comune;
- Inserimento dei resti ossei/ceneri nel vano ossario/cinerario;
- Chiusura dell’ossario/cinerario comune.
- Conferimento dei contenitori/cassette/urne vuote nel corrispondente cassone presso il cimitero del capoluogo.
- Pulizia e disinfezione della zona circostante.
H) ESTUMULAZIONI (ordinarie e straordinarie)
L’esecuzione delle estumulazioni è programmata con cadenza periodica ed in base alle esigenze, comunicandole e pianificandole di volta in volta con il Fornitore che provvederà a collocare sulla lapide interessata e all’ingresso del cimitero, gli opportuni avvisi predisposti dal competente ufficio comunale.
Per estumulazione ordinaria/straordinaria si intende:
- recinzione dell’area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall’esterno verso l’interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per utenti e operatori;
- Protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti.
- erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari per lo svolgimento corretto dell’estumulazione.
- Apertura del loculo riportando alla luce il feretro al termine del periodo di concessione o, decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.
- Spostamento del feretro nel locale preposto alla sua apertura, presso il Cimitero.
- Pulizia del coperchio e apertura del feretro e verifica dello stato dei resti mortali.
H.1) resti ossei completamente mineralizzati
- stesse operazioni previste al punto H);
- deposito di tali resti in apposita cassetta di zinco, fornita dalla impresa appaltatrice, con sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno.
- tumulazione della cassetta di zinco in loculo o nel loculo ossario e relativa chiusura del loculo o loculo ossario con le medesime modalità descritte nell’operazione sotto la lettera C)
- eventuale predisposizione cavi per lampada votiva.
- eventuale trasporto della cassetta ad altro cimitero comunale o fino all'uscita del cimitero per destinazione altri Comuni.
- in caso di rinuncia al recupero dei resti da parete dei congiunti, i resti ossei completamente mineralizzati saranno collocati nell’ossario comune.
- rimozione e trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone presso il Cimitero del Capoluogo.
- pulizia del loculo vuotato che dovrà anche essere imbiancato a latte di calce.
- chiusura del loculo vuotato con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo dello spessore di 12 cm.
- rimozione di eventuali impalcature o sollevatori precedentemente collocati
- pulizia e disinfezione della zona circostante.
H.2) resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all’inumazione per completamento della mineralizzazione
- stesse operazioni previste al punto H);
- escavazione della fossa di mineralizzazione a mano e/o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee fino ad una lunghezza massima di m 2,20, una larghezza di m 0,80 e fino ad una profondità massima di m 2,00 e comunque delle dimensioni mai inferiori a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria o da quanto disposto dalla A.U.S.L.; ogni fossa dovrà essere distante almeno m 0,50 rispetto a quella adiacente.
- collocazione del cadavere in apposito idoneo contenitore fornito dalla ditta appaltatrice.
- sottoposizione del cadavere a trattamento enzimatico per favorirne la mineralizzazione. Gli enzimi sono forniti dalla ditta appaltatrice.
- inumazione nella fossa di mineralizzazione del cadavere non mineralizzato.
- chiusura e riempimento della fossa di mineralizzazione a mano, con terra di risulta dello scavo.
- sistemazione della fossa di mineralizzazione con fornitura e posa in opera di lapidi provvisorie a terra fornite dalla ditta, secondo quanto indicato nel progetto tecnico (presentato in sede di offerta).
- rimozione e trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone presso il Cimitero del Capoluogo.
- pulizia del loculo vuotato che dovrà anche essere imbiancato a latte di calce.
- chiusura del loculo vuotato con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo dello spessore di 12 cm.
- rimozione delle eventuali impalcature o sollevatori precedentemente collocati.
- pulizia e disinfezione della zona circostante.
H.3) resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione
- stesse operazioni previste al punto H);
- sistemazione del cadavere non mineralizzato in apposito idoneo contenitore fornito dalla ditta appaltatrice, in caso non sia fornito dalla ditta di onoranze funebri incaricata dai congiunti del defunto.
- rimozione e trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone presso il Cimitero del Capoluogo.
- pulizia del loculo vuotato che dovrà anche essere imbiancato a latte di calce.
- chiusura del loculo vuotato con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo dello spessore di 12 cm.
- rimozione delle eventuali impalcature o sollevatori precedentemente collocati.
- pulizia e disinfezione della zona circostante.
I) TRASLAZIONE FERETRI
Per traslazione feretri in loculo all'interno del cimitero e/o degli altri cimiteri del territorio comunale, si intende:
- apertura dei loculi mediante demolizione del muro del loculo da cui sarà prelevato il feretro (primo loculo), ed eventualmente di quello in cui sarà tumulato (secondo loculo).
- trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero o al loculo di nuova tumulazione se all’interno dello stesso cimitero.
- rimozione dei rottami (rottami lapidei e sfridi) e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero del capoluogo.
- pulizia del primo loculo e della zona esterna, compreso il pavimento, con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice.
- chiusura della bocca del primo loculo con accatastamento di mattoni, ben ordinati, a secco dello spessore di cm. 12.
- protezione delle lapidi circostanti il secondo loculo, per evitare imbrattamenti.
- tumulazione del feretro nel secondo loculo.
- predisposizione cavo per lampada votiva.
- chiusura del loculo con le medesime modalità descritte nell’operazione sotto la lettera C)
- erezione e rimozione di eventuali impalcature.
- pulizia e disinfezione zona circostante.
J) INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA USABILITÀ DEL MANUFATTO
La presente operazione è prevista in casi straordinari quali percolazioni di tombe, cedimenti della bara con fuoriuscita di liquidi organici, ecc...
- recinzione dell’area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall’esterno verso l’interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per utenti e operatori;
- protezione delle lapidi circostanti per evitare imbrattamenti.
- apertura del loculo mediante demolizione del muro.
- estrazione del feretro.
- pulizia e disinfezione delle pareti del loculo e di altre superfici interessate dalla fuoriuscita di liquidi con detergenti idonei e a norma.
- sistemazione della bara in apposito idoneo contenitore fornito dalla ditta appaltatrice, in caso non sia fornito dalla ditta di onoranze funebri incaricata dai congiunti del defunto.
- erezione e rimozione di eventuali impalcature.
- chiusura del loculo con le medesime modalità descritte nell’operazione sotto la lettera C);
- pulizia e disinfezione della zona circostante.
- rimozione dei rottami lapidei e trasporto nel relativo cassone del cimitero del capoluogo.
K) APERTURA E CHIUSURA LOCULI per ricognizioni della sepoltura o inserimento resti ossei o urne cinerarie
Per apertura e chiusura loculi per ricognizione della sepoltura o inserimento resti ossei o urne cinerarie si intende:
- recinzione dell’area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall’esterno verso l’interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per utenti e operatori;
- protezione delle lapidi circostanti per evitare imbrattamenti.
- apertura del loculo mediante demolizione anche parziale del muro.
- eventuale inserimento della cassetta contenente i resti ossei o dell’urna cineraria nel loculo.
- erezione e rimozione di eventuali impalcature.
- chiusura del loculo con le medesime modalità descritte nell’operazione sotto la lettera C). In caso di demolizione parziale deve essere ripristinata la chiusura per la parte demolita.
- pulizia e disinfezione della zona circostante.
- rimozione dei rottami lapidei e trasporto nel relativo cassone del cimitero del capoluogo.
L) MANUTENZIONE DEI CAMPI IN USO
Le manutenzioni dei campi di inumazione in uso e dei campi di mineralizzazione in uso devono essere svolte in modo continuo e/o secondo necessità per tutta la durata del contratto; in particolare:
- verifica e manutenzione del tumulo nei primi 6 mesi di sepoltura con il ripristino del tumulo sprofondato a seguito dell’assestamento del terreno, tramite riporto di terra e successiva risagomatura del tumulo con utilizzo della “dima” e successiva ricollocazione del relativo copri tomba provvisorio (nei campi/settori di mineralizzazione la ditta appaltatrice deve garantire la fornitura e tempestiva sostituzione del compri tomba, in caso di deterioramento dello stesso, per tutta la durata della mineralizzazione).
- all’inizio del mese di ottobre e del mese di aprile: ricognizione dei campi a terra al fine di individuare le sepolture che presentano cumuli di terra insufficienti; eventuali cumuli di terra da asportare ; verifica, fornitura, stesura, rastrellatura, livellamento di ghiaino secondo il tipo e la granulometria già presente compresa l’integrazione periodica dello stesso.
- altri lavori utili alla sistemazione ordinaria dei campi.
Tutti gli interventi necessari devono essere effettuati entro la fine del mese di ottobre (prima della ricorrenza dei defunti) e di aprile e devono essere effettuati senza ulteriori costi a carico dell’amministrazione in quanto si intendono remunerati con il corrispettivo previsto per l’inumazione e/o esumazione delle salme.
M) SERVIZIO OCCASIONALE DI ASSISTENZA E CUSTODIA PER FUNERALI
In occasione dello svolgimento di un funerale in caso di assenza occasionale e temporanea del custode o al di fuori dell’orario di lavoro del custode stesso, o in giornate festive, e comunque qualora l’Amministrazione comunale ne faccia richiesta per esigenze di garantire i servizi, il Fornitore dovrà provvedere allo svolgimento delle attività connesse al funerale.
In particolare dovrà:
- aprire/chiudere i cancelli carrabili dei cimiteri;
- prendere in consegna ed esaminare i documenti che accompagnano il cadavere;
- custodire tali documenti fino alla consegna al custode comunale addetto, nel primo giorno lavorativo utile;
- svolgimento di tutte le eventuali attività necessarie al corretto svolgimento del funerale, (oltre a quelle specificamente connesse alla sepoltura di cui al cap. 4);
- assistenza ad eventuali richieste dell'utenza.
- pulizia delle zone pavimentate e svuotamento ceste.
Tali servizi dovranno essere garantiti con la presenza giornaliera di almeno 2 ore di un operatore e comunque per il tempo necessario alla corretta esecuzione, in grado eventualmente di spostarsi autonomamente tra i tre cimiteri comunali a seconda delle esigenze.
Tale esigenza sarà tempestivamente comunicata di volta in volta alla ditta appaltatrice dall’ufficio comunale concessioni cimiteriali. In tali occasioni la ditta appaltatrice si assume tutte le responsabilità inerenti il controllo e l’accettazione dei documenti necessari al ricevimento e alla sepoltura del feretro. Tale servizio è effettuato senza ulteriori costi a carico dell’amministrazione in quanto si intende remunerato con il corrispettivo previsto per le operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione.
Resta facoltà del committente richiedere l’intervento straordinario della ditta affidataria per servizi non prevedibili e indifferibili, comunque analoghi a quelli individuati nel presente art. 4), (es. per funerali al di fuori dell’orario cimiteriale ordinario, etc.), richiedendo ogni qualvolta ne ricorra l’esigenza un preventivo relativo ai costi richiesti per il servizio stesso, che potrà effettivamente essere erogato solo a preventivo sottoscritto per accettazione dall’ufficio cimiteriale del Comune, e remunerato alle condizione pattuite.
N) PERSONALE E MATERIALE
Per l’effettuazione di tutte le operazioni previste nell’ articolo 4), l’affidatario deve provvedere con propri mezzi e personale alla movimentazione di feretri, cassette, urne in tutte le aree cimiteriali all’interno del perimetro dei cimiteri comunali.
La fornitura di tutti i materiali per l’esecuzione dei servizi descritti nel presente capitolato è ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria ed il loro costo si intende già remunerato nel corrispettivo risultante dall’elenco prezzi offerto in sede di gara.
A mero titolo esemplificativo e non esclusivo:
- cassetta di zinco o lamiera per la raccolta di resti ossei;
- cassa di cellulosa o di legno grezzo o rete contenitiva ove posizionare i cadaveri indecomposti destinati ad essere inumati nel campo (o porzione di esso) riservato ai cadaveri non mineralizzati;
- cassa di legno grezzo o feretro sostitutivo (o sacco per la raccolta dei resti) per i cadaveri non mineralizzati (o resti mortali) avviati a cremazione;
- terra fertile per la sistemazione delle fosse ed il livellamento dei campi;
- enzimi per favorire la mineralizzazione dei cadaveri;
- lastra prefabbricata in calcestruzzo per la chiusura dei loculi;
- mattoni, materiali inerti, detergenti, disinfettanti e quant’altro necessario per effettuare le lavorazioni indicate.
O) NUMERO STIMATO DI OPERAZIONI CIMITERIALI
Per il triennio di affidamento è stimato il seguente numero di operazioni cimiteriali. I quantitativi sotto riportati, sono indicativi e non impegnativi per l’amministrazioni comunale, potendo gli stessi variare a seconda delle effettive esigenze dell’amministrazione stessa.
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI | n. operazioni stimate per il triennio | |
A) | Inumazioni | 40 |
B) | Esumazioni | 82 |
C) | Tumulazioni cadaveri | 260 |
D) | Tumulazioni resti ossei o urne cinerarie in loculi ossario | 220 |
E) | Tumulazione in loculo e realizzazione di tramezzo divisorio | 10 |
F) | Tumulazioni di tombe trasversali | 10 |
G) | Collocazione resti ossei/ceneri in ossario/cinerario comune | 40 |
H) | Estumulazioni: H.1) resti ossei completamente mineralizzati; H.2) resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all’inumazione per completamento della mineralizzazione H.3) resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione. | 69 |
80 | ||
190 | ||
I) | Traslazione feretri | 60 |
J) | Interventi di ripristino della usabilità del manufatto | 10 |
K) | Apertura e chiusura loculi per ricognizioni della sepoltura o inserimento resti ossei o urne cinerarie | 20 |
ART. 5
TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il Servizio, inteso nella sua globalità, dovrà essere espletato con la maggior accuratezza e diligenza in conformità agli orari prestabiliti dal Committente. Si precisa fin d’ora che lo stesso servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni dell’anno, nessun escluso, e quindi compresi i sabati, le domeniche e le altre festività, nessuna esclusa.
Si precisa inoltre fin d’ora che il personale dell’Affidatario dovrà attendere l’effettivo arrivo dei cadaveri e/o dei parenti, senza alcun compenso ulteriore a quanto indicato nell’elenco prezzi per l’effettuazione del servizio. Quindi si dovrà presentare in anticipo sull’orario indicato sui relativi permessi. L’orario indicato è pertanto da considerarsi indicativo in quanto potranno esservi anticipi e/o ritardi per problemi di traffico, delle pratiche religiose o altro imprevisto. Gli oneri relativi all’attesa si intendono e sono già ricompresi nelle singole voci di elenco e di questo ogni ditta ne terrà conto all’atto della relativa offerta. L’anticipo minimo con il quale il personale della ditta deve presentarsi per effettuare le operazioni cimiteriali è fissato in 30 (trenta) minuti per la tumulazione in loculo singolo, mentre per le altre operazioni deve essere congruo in modo da consentire in ogni caso la puntuale esecuzione delle medesime agli orari stabiliti e non creare attesa ai familiari.
La ditta affidataria deve, con proprio personale, mezzi e organizzazione garantire lo svolgimento dei funerali programmati dall’Ente comunale anche per più funerali programmati contemporaneamente nello stesso cimitero o in cimiteri differenti del territorio comunale, senza costi supplementari per il committente.
Il personale in servizio dovrà tenere un contegno riguardoso e corretto e conformarsi alle disposizioni del vigente codice di polizia mortuaria, nonché essere convenientemente abbigliato, in modo omogeneo ed uniforme, con vestiario di servizio e a norma della vigente legislazione antinfortunistica.
L’affidatario si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.
Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative per l’affidatario. In ogni caso quindi è in facoltà del Committente richiedere in qualunque momento l’allontanamento immediato del personale che a suo insindacabile giudizio non sia idoneo a svolgere le mansioni richieste o tenga un comportamento non idoneo con il luogo di lavoro, compreso il personale tecnico-amministrativo stesso della ditta appaltatrice senza che per questo ne debba essere richiesta la motivazione.
La ditta appaltatrice non potrà in ogni caso chiedere indennizzi, sovrapprezzi o richiesta alcuna a qualsiasi titolo nel caso il Committente appaltante richieda l’allontanamento di personale della ditta appaltatrice stessa.
Il servizio dovrà essere effettuato praticando la massima disponibilità e collaborazione con il Committente.
Qualora qualche addetto al Servizio dovesse risultare non idoneo dal punto di vista sanitario, dovrà essere sospeso o sostituito, a seconda dei casi.
Il personale dovrà essere inoltre adeguato (per numero e competenze professionali) al tipo di lavorazione da eseguire di volta in volta.
La ditta appaltatrice deve essere in grado di organizzare ed eseguire in autonomia tutte le operazioni previste nel capitolato.
In particolare durante i funerali è fatto divieto nel modo più drastico di utilizzare l’aiuto dei parenti e/o del personale delle agenzie di pompe funebri, anche per il semplice sollevamento della cassa. Una volta che la cassa è uscita dall’auto funebre deve essere movimentata esclusivamente da personale della ditta appaltatrice.
In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il Committente potrà sostituirsi all’affidatario per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’ affidatario e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni e salvo quanto disposto in merito dagli altri articoli del presente capitolato.
Per l’esecuzione d’ufficio il Committente potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l’affidatario, oppure provvedervi direttamente.
L’affidatario è tenuto a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telefonica e per posta elettronica di tutti gli incidenti verificatisi nell’esercizio del servizio, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.
L’inizio del servizio dovrà essere intrapreso immediatamente anche in pendenza del contratto a semplice richiesta del Committente una volta avvenuta l’aggiudicazione mediante determina ed una volta verificati i requisiti e l’altra documentazione che la ditta presenterà a seguito dell’aggiudicazione a norma di quanto indicato nelle norme di gara e nella lettera d’invito.
L’impresa è tenuta a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.
ART. 6
DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO OBBLIGO DI PRESENTARSI
A tutti gli effetti di legge, l’Affidatario deve eleggere domicilio entro 30 km dal Cimitero di Soliera
- capoluogo; dovrà inoltre stabilire in esso un luogo di recapito valido, fruibile e contrattualmente rilevante, dotato di idoneo collegamento informatico, telefonico fisso e cellulare, e fax, in funzione permanente.
A richiesta del Committente, l’Affidatario dovrà presentarsi, senza speciale compenso, a tutte le visite e rilevamenti delle opere per riconoscere la necessità e la natura dei lavori.
La persona o le persone che dall’Affidatario verranno, per mandato regolare, investite delle facoltà necessaria per l’esecuzione dei lavori cimiteriali a norma di contratto, oltre ad essere di gradimento al Committente, dovranno possedere tutti i requisiti necessari atti a svolgere mansioni di responsabilità.
ART. 7
MATERIALE D'USO E ATTREZZATURE
L'impresa appaltatrice dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente capitolato utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione conformi alle normative vigenti al momento della stipula del contratto e materiali adeguati per l’uso previsto. In particolare tutte le volte che nel presente capitolato si fa riferimento a materiali o lavorazioni forniti dalla ditta appaltatrice, si intende che il loro costo è già compreso nel prezzo fissato in sede di gara. Nessun compenso aggiuntivo potrà pertanto essere riconosciuto. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Eventuali rotture dovute ad un uso non corretto delle attrezzature dovranno essere pagate interamente dalla ditta appaltatrice.
Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative infortunistiche vigenti. L’utilizzo delle macchine e delle attrezzature e l’eventuale collegamento ad impianti elettrici predisposti dal Committente dovrà avvenire in conformità alle disposizioni del Costruttore ed alle normative vigenti.
Su tutte le attrezzature di proprietà dell'impresa dovrà essere applicata una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della ditta stessa. La ditta sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.
Se l’affidatario lo richiede, il Committente può concedere all'impresa appaltatrice l’uso non esclusivo, delle attrezzature ritenute conformi e di sua proprietà, nello stato in cui si trovano, a condizione che la ditta appaltatrice assuma l’onere di sostenere le spese richieste per le manutenzioni previste dal Costruttore e di quelle necessarie a garantire il buon funzionamento delle attrezzature concesse in uso, che comprenderanno anche la sostituzione dei materiali e dei componenti di consumo, (es.collaudi, verifiche periodiche, sostituzione di componenti se previsti). Da questi oneri sono esclusi i costi da sostenere per le verifiche periodiche previste dalle specifiche leggi per i proprietari di macchine e attrezzature.
Al termine del contratto macchine e attrezzature concesse in uso dal Comune dovranno essere restituite almeno nello stesso stato in cui sono state consegnate.
Lo stato delle attrezzature al momento della consegna e del ritiro dovrà risultare da apposito verbale.
ART. 8
LOCALI ASSEGNATI ALL'IMPRESA
In ogni singolo Cimitero verranno messi a disposizione dell'impresa dei locali destinati a deposito dei materiali e attrezzature per i quali il Committente si riserva la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sul loro stato d'uso e mantenimento.
L'impresa appaltatrice è comunque responsabile dei locali assegnati, dei mezzi e dei materiali ivi custoditi.
ART. 9 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con i propri capitali e mezzi tecnici e attrezzature con proprio personale, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.
In particolare il personale impiegato durante i funerali dovrà essere abbigliato con vestiario decoroso e dovrà esporre un tesserino di identificazione.
L’affidatario è tenuto a comunicare al momento della sottoscrizione del contratto: le generalità del responsabile di servizio e del suo eventuale sostituto, ai quali affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali; un numero di fax, un indirizzo di posta elettronica certificata e un numero telefonico cellulare attivo 24 ore su 24 per la ricezione degli
ordini di servizio. In ogni caso non saranno ammesse a giustificazione del mancato o inesatto espletamento del servizio malfunzionamenti dei suddetti mezzi (cellulare, fax, pec).
Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all’Appaltatore stesso.
Data la natura del servizio, il Responsabile di servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile tramite telefono cellulare (fornito dall’impresa aggiudicataria) 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, nessuno escluso, per le comunicazioni inerenti il servizio stesso : seppellimenti , funerali etc…., in modo da poter organizzare ed espletare adeguatamente e con il necessario anticipo le operazioni cimiteriali richieste.
Art. 10
RESPONSABILITA’ PER DANNI -ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI
L’ Affidatario è obbligato a costituire apposita polizza fideiussoria oltre a quelle stabilite a titolo cauzionale indicate successivamente, al fine di garantire il Committente dal rischio di danni di forza maggiore e incendi e di responsabilità Civile con massimale minimo di €. 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilionecinquecentomila/00) per il periodo di durata del contratto. Copia della polizza dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto.
L’ affidatario sarà responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai ed agenti, o per difetto della buona esecuzione dei lavori e delle normali previdenze ad essi attinenti, potessero venire arrecati alle persone ed agli stabili, mobili, attrezzi sia di proprietà comunale che di altri enti o privati, tenendo sollevato il Comune anche rispetto ai terzi.
L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore.
Qualora l’Appaltatore, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro o sulla polizza assicurativa per danni di cui al presente articolo.
ART.11
APPLICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO
L'appaltatore si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e gli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.
ART. 12
ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVENZIONE INFORTUNI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, riguardanti il personale dipendente dell’impresa appaltatrice sono a carico del Datore di lavoro che ne è il solo responsabile. Egli ne è responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune. Si esclude ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
L'impresa appaltatrice dovrà produrre all'atto della stipula del contratto il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) redatto ai sensi dell'Articolo 89, Comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08 e s. m. .
Non essendo previste interferenze tra il personale del Committente e quello della ditta appaltatrice non si rende necessaria la redazione del DUVRI previsto dall’Articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s. m. e di conseguenza nessun onere a carico del Committente per i costi supplementari per la sicurezza.
Il Committente si riserva la possibilità di redigere il Documento qualora durante lo svolgimento delle attività dovessero emergere interferenze che lo richiedano e in tale occasione saranno valutati anche eventuali costi supplementari per la sicurezza.
L’appaltatore assolve agli obblighi del datore di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenza e previdenza sociale in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.
L'appaltatore è inoltre obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le clausole che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale rispetto ai terzi.
ART. 13 PAGAMENTI
Il pagamento del prezzo pattuito, a rendicontazione mensile, avverrà dietro presentazione di regolare fattura, comprendente tutti i servizi effettuati nel mese di riferimento. La fatturazione dei servizi sarà effettuata in unica soluzione, quando tutte le prestazioni previste sono state eseguite. Le operazioni cimiteriali eseguite, verranno retribuite applicando i prezzi offerti in sede di gara.
La liquidazione avverrà nei termini di legge una volta riscontrata la regolarità delle fatture. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e con la firma del contratto si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
ART. 14 RAPPORTI CON I PRIVATI
Tutte le operazioni previste nel contratto saranno eseguite dall’appaltatore mentre la riscossione delle tariffe dovute per la concessione dei loculi e le operazioni cimiteriali avverrà solamente presso gli uffici comunali preposti e a favore esclusivo dell’Amministrazione Comunale e non dovrà cioè esserci nessun tipo di rapporto economico tra la ditta appaltatrice e l'utenza, fatti salvi i lavori di manutenzione o costruzione di manufatti cimiteriali privati eventualmente commissionati.
ART. 15 REPERIBILITA'
Fermo restando che, come previsto dall’art. 9, il Responsabile di servizio della ditta appaltatrice deve essere rintracciabile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, nessuno escluso, per le comunicazioni inerenti il servizio. L’appaltatore dovrà garantire l’espletamento delle operazioni cimiteriali richieste dando una disponibilità non inferiore a 10 ore nell'arco giornaliero, dalle ore 8,00 alle 18,00. Tali orari possono essere variati in ragione di nuove esigenze dell’amministrazione comunale previo accordo con il committente ferme restando le 10 ore giornaliere di servizio.
L’amministrazione si riserva altresì la possibilità di richiedere interventi straordinari in orari diversi da quelli sopra indicati per sopravvenute esigenze da comunicare al committente tempestivamente.
Le operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni) dovranno svolgersi negli orari tempi e modi stabiliti dal Comune.
Art. 16 OGGETTI RINVENUTI
Si stabilisce che, qualunque oggetto che si rinvenisse durante l’esecuzione dei lavori, sarà di esclusiva proprietà del Committente Comunale e l’Affidatario sarà tenuto a consegnarlo immediatamente al responsabile dipendente comunale.
Nel caso di rinvenimenti di qualsiasi tipo, sia sotterranei che inglobati nelle murature, l’Affidatario dovrà immediatamente darne comunicazione al Committente sospendendo contemporaneamente la prosecuzione dei lavori, in attesa di particolari disposizioni in ordine ai ritrovamenti medesimi.
Art. 17
GARANZIE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO
Il Servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale. Come tale, per nessuna ragione, potrà essere sospeso od abbandonato, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di scioperi generali o di categoria, l’impresa è tenuta a darne formale preavviso nei tempi di legge e comunque a rispettare le norme inerenti i servizi di pubblica utilità essenziali.
ART. 18 CLAUSOLA SOCIALE
La ditta appaltatrice subentrante è obbligata, compatibilmente con la propria organizzazione, all’assunzione del personale impiegato dalla ditta uscente ed operante prima dell’avvio del presente appalto, nel rispetto di quanto disposto in materia nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
ART. 19 SUBAPPALTO
E‘ vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i servizi senza espressa autorizzazione dell‘Amministrazione comunale e comunque secondo le modalità previste dalla vigente normativa. L‘impresa dovrà indicare in sede di offerta le parti del contratto che eventualmente intende subappaltare, ai sensi di legge.
ART. 20 RECESSO
L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora l’Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio o trasferirlo ad una propria società partecipata di cui detenga il controllo e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 del codice civile.
Il Committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
In tutti i casi dei presenti commi, l’Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente. L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile.
ART. 21
MISURE COERCITIVE ED AZIONI LEGALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora l’Affidatario si renda colpevole di frode, negligenza o controversia agli obblighi e alle condizioni contrattuali, il Committente ha diritto di sospendere ogni pagamento in corso, fino a definizione della controversia, o di rescindere il contratto, nel qual caso all’Affidatario saranno liquidati i soli lavori e servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento al Committente, dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio delle opere e/o servizi non eseguiti.
Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.
Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva inoltre di escutere le garanzie bancarie e/o polizze costituite di cui al presente Capitolato.
Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali,
b) cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria,
c) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto,
d) mancata attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
e) quelli stabiliti anche nel successivo art. 22.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
ART. 22
PENALE PER IL RITARDO O INADEMPIENZE
Fatto salvo quanto prescritto negli altri articoli del presente Capitolato per le inadempienze e violazioni dell’Affidatario, si precisa che:
a) un ritardo contenuto in mezz’ora rispetto all’orario di presenza in servizio richiesto (vedasi art. 7) per le operazioni previste all’art. 4 (sepoltura , inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, ecc.) comporterà per le prime due volte l’applicazione di una penale di €.150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) e successivamente di €.250,00 (diconsi Euro duecentocinquanta/00) , il ripetersi di tale fatto per la quinta volta, anche non consecutivamente, sarà da ritenersi fin d’ora dalle parti come grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità da parte del Committente a suo insindacabile giudizio, senza ulteriore formalità che una semplice comunicazione scritta di constatazione dell’accaduto di risolvere il contratto in danno dell’affidatario;
b) un ritardato intervento nelle prestazioni di cui all’art. 5 o nell’esecuzione di altri servizi che si rendessero necessari disposti anche verbalmente dal committente (per prestazioni al di fuori di quelle di cui al precedente punto a), comporteranno per la prima volta un richiamo scritto e successivamente una penale di €. 100,00 (diconsi Euro cento/00), qualora poi l’affidatario non eseguisse l’intervento entro tre giorni dal terzo richiamo sarà in facoltà del Committente ricorrere senza ulteriori richiami, segnalazioni o comunicazioni di messa in mora o diffida, alla esecuzione di ufficio con la immediata applicazione di una penale di €. 200,00 (diconsi Euro duecento/00) oltre al risarcimento delle maggiori spese sostenute ;
c) una cattiva esecuzione del lavoro e/o servizio comporterà un richiamo scritto ed il conseguente obbligo del rifacimento del lavoro a regola d’arte entro tre giorni dal richiamo stesso, dopodiché sarà in facoltà del Committente ricorrere senza ulteriori richiami, segnalazioni o comunicazioni di messa in mora o diffida, alla esecuzione di ufficio con la immediata applicazione di una penale di €. 100,00 (diconsi Euro cento/00) oltre al risarcimento delle maggiori spese sostenute
d) In ogni caso l’interruzione del servizio anche per pochi minuti o il ritardo di oltre mezz’ora rispetto all’orario stabilito per le operazioni di sepoltura, tumulazione e/o di esumazione comporterà: la pima volta una penale di €. 300,00 (diconsi Euro trecento/00) , il ripetersi di tale fatto per la seconda volta , anche non consecutivamente, sarà da ritenersi fin d’ora dalle parti come grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità da parte del Committente a suo insindacabile giudizio, senza ulteriore formalità che una semplice comunicazione scritta di constatazione dell’accaduto di risolvere il contratto in danno dell’affidatario .
e) Per il personale della ditta trovato senza divisa e cartellino di riconoscimento , per le prime tre volte vi sarà un richiamo scritto, per le successive si applicherà una penale di €. 25,00 (diconsi Euro venticinque/00).
f) Per ogni altro inadempimento rilevato non contemplato nei precedenti punti salvo quanto stabilito dagli altri articoli del presente capitolato, si procederà mediante ordine di servizio con ingiunzione a provvedere entro un termine prefissato, dopodiché si applicherà una penale di €. 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) e si potrà procedere a insindacabile giudizio del Committente all’esecuzione di ufficio senza ulteriori formalità , con risarcimento da parte dell’Affidatario di tutte le maggiori spese sostenute, fatto sempre salvo eventuali richieste di risarcimento danni da parte del Committente.
Le penali saranno applicabili immediatamente e decurtate dalle somme dovute alla prima fatturazione dei servizi eseguiti ed o in difetto l’Amministrazione si potrà rivalere immediatamente sulle polizze e somme a garanzia.
ART. 23 PRIVACY
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati (D.lgs 193/2006 e successive integrazioni), l’affidatario del servizio è responsabile del trattamento dei dati che avrà a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni previste da contratto. i dati a disposizione saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio e con le modalità previste dalla normativa vigente.
In qualità di responsabile del trattamento, l’affidatario assicura che i propri incaricati operino nel rispetto della normativa vigente in materia della tutela della riservatezza e di protezione dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente comprese le modifiche e integrazioni vigenti o future.
ART. 24
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
1. Garanzia provvisoria: in sede di presentazione dell’offerta, ogni concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 2% dell’importo posto a base di gara (al netto d’IVA) tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata o versamento alla tesoreria comunale IBAN IT 44 C 02008 67050 0000285822132; il tutto secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Tale polizza sarà direttamente incamerata dal committente nei casi previsti dalle vigenti leggi, fatto sempre salvo da parte del committente ogni ulteriore diritto di richiesta danni anche di immagine a carico della ditta inadempiente a qualsiasi titolo. Si applicano le riduzioni, di cui all’art. 93, comma
7 del D.lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria sarà svincolata come previsto dall’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
2. Garanzia definitiva: a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, l’Affidatario, dovrà costituire una cauzione o fidejussione a titolo definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo al netto d’IVA dell’appalto aggiudicato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità ivi stabilite. Alla garanzia di cui al presente comma si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria
Tale cauzione, da consegnare al momento della sottoscrizione del contratto, potrà essere costituita in forma di fidejussione da costituire a norma di legge con una delle seguenti modalità:
a) fideiussione bancaria;
b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:
1. l’impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile;
2. la validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa.
Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata dell’appalto, fatte salve particolari disposizioni di legge, e verrà restituito dal Committente solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti. La garanzia definitiva sarà svincolata come previsto dall’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
L’appaltatore inoltre è tenuto alla presentazione della polizza di cui al precedente articolo 12 quale garanzia per danni a terzi.
Le garanzie di cui al presente articolo, da rilasciarsi con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e svincolo esclusivamente mediante dichiarazione liberatoria dell’amministrazione committente, potranno essere svincolate soltanto dopo la fine del servizio e la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
ART. 25 REVISIONE PREZZI
I singoli prezzi di contratto offerti riferiti all’intero periodo dell’appalto oltre alle proroghe che concederà l’Amministrazione comunale nei limiti di legge, non sono soggetti a revisione prezzi.
ART. 26 CESSIONE DEL CREDITO
E’ esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione. Si applica l’art. 106, comma 13, del D lgs. n. 50/2016.
ART. 27
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, nessuna eccettuata o esclusa sono a completo carico dell'appaltatore.
ART. 28
OPERATIVITA’ TERMINI E COMMINATORIE
I termini e le comminatorie del presente disciplinare operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore e per quanto non previsto nei patti si applica nell’espletamento del servizio quanto stabilito dalle norme vigenti e dal Regolamento Comunale di polizia mortuaria.
ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La ditta aggiudicataria resta obbligata per tutta la durata del contratto. Qualora si verificassero da parte della ditta inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o, in caso di ripetute inadempienze oltre a quelle già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, il Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza.
Il Committente potrà a suo insindacabile giudizio provvedere alla revoca dell’appalto con addebito di ogni conseguente e relativa spesa a carico della ditta aggiudicataria, anche al di fuori delle inadempienze già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, in caso di gravi infrazioni alle condizioni dell’appalto e/o di danno di immagine arrecato al Comune di Soliera a causa del servizio, del modo di eseguirlo e/o del mancato servizio stesso o di una sua parte.
Si ritiene comunque fin d’ora come inadempienza e danno all’immagine anche l’articolo su giornale quotidiano o articoli simili di lamentela da parte di cittadini sui servizi svolti dall’impresa.
L’appalto si intenderà revocato in caso di fallimento della ditta aggiudicataria.
ART. 30
FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.
Per ogni controversia, è competente il Foro di Modena, restando escluso l’arbitrato. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’aggiudicatario dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.