CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA INFORTUNI E MALATTIE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA INFORTUNI E MALATTIE
Mod. 1463 ed. 17.10.2019
Questo contratto è redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Xxxxxx" del Tavolo tecnico ANIA ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
Presentazione della Polizza
BluFamily XL, per proteggere te e la tua famiglia
XxxXxxxxx XL è la polizza assicurativa per i casi di infortunio, interventi chirurgici e invalidità permanente. Completano la tutela:
- il pagamento di una diaria in caso di ricovero per infortunio o malattia
- il rimborso delle spese mediche connesse
- assistenza sanitaria 7 giorni su 7, h24
Le coperture offerte:
Morte
da infortunio
Invalidità permanente da infortunio
Invalidità permanente da malattia
Una disgrazia familiare può metterti di fronte a situazioni dolorose …
Cargeas garantisce alla famiglia una somma di denaro in caso di decesso dell’assicurato in conseguenza ad un grave infortunio
Un incidente stradale, un incidente sul lavoro o una caduta dagli sci possono impedirti di andare a lavorare ...
La garanzia Invalidità permanente da infortunio garantisce il pagamento calcolato sulla base della gravità dell’infortunio subito
Il tuo stato di salute viene compromesso definitivamente da una grave patologia …
Cargeas interviene con un pagamento commisurato alla gravità della malattia stessa
Diaria da ricovero e rimborso spese mediche
Una caduta dallo scooter, una grave patologia o una caduta dalle scale possono portare ad un ricovero ospedaliero …
Grazie a questa garanzia viene riconosciuta una diaria giornaliera e il rimborso delle spese mediche sostenute
Grande intervento chirurgico e rimborso
spese mediche
Un’operazione urgente può richiedere tempi di attesa lunghi e costi inaspettati che possono incidere sul budget famigliare …
La rete di strutture mediche convenzionate permette di intervenire velocemente e senza nessun esborso anticipato
Assistenza
Consulenze mediche specialistiche, assistenza domiciliare ...
Sono solo alcuni servizi inclusi nella garanzia Assistenza
Questa presentazione della Polizza è, infatti, una informazione di sintesi predisposta da Cargeas per rendere più chiari ed immediati i contenuti principali dell'Assicurazione. Quanto ivi illustrato non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui la copertura assicurativa è prestata, che sono contenuti esclusivamente nei documenti contrattuali consegnati in forza delle vigenti disposizioni.
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BluFamily XL, ti permette di assicurare anche i tuoi figli grazie al Package Xxxxxxx:
Per i figli minorenni è stato studiato il Package Bambini. Oltre a estendere ai tuoi figli le principali tutele previste per te, Blufamily XL offre, in caso di infortunio dei piccoli:
- spese odontoiatriche
- spese per apparecchi acustici
- spese per lezioni private
- recupero delle spese per l'annulamento di attività ricreative
BluFamily XL ha quattro linee di protezione che si differenziano per somme assicurate e coperture prestate con massimali crescenti.
Questa presentazione della Polizza è, infatti, una informazione di sintesi predisposta da Cargeas per rendere più chiari ed immediati i contenuti principali dell'Assicurazione. Quanto ivi illustrato non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui la copertura assicurativa è prestata, che sono contenuti esclusivamente nei documenti contrattuali consegnati in forza delle vigenti disposizioni.
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Informazioni e numeri utili
Vuoi parlare con uno Specialista Assicurativo di UBI Banca?
Chiama il numero 800.500.200, potrai avere assistenza e consulenza
Hai bisogno di richiedere informazioni ed assistenza sul prodotto BLUFAMILY XL o sugli altri prodotti CARGEAS Assicurazioni?
Puoi inviare una email a xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure contattare il numero 035.0861051, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8:30 - 17:30
Xxxx denunciare un sinistro?
Per denunciare un sinistro è possibile inviare una email a xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Xxxx richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto?
Per richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto è possibile inviare una email a xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx (indicando nell’oggetto il numero di sinistro) oppure contattare il numero 035.0861051, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8:00 - 19:30
Hai bisogno di un consulto medico o di un servizio a domicilio?
Per attivare la garanzia "Assistenza", contatta la Centrale Operativa al numero verde 800.046.475 oppure 02.58245613, attivi 24 h su 24 h tutti i giorni dell’anno
Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della polizza?
1 - Nella tua area Riservata Cargeas
Le informazioni di dettaglio sulla polizza sono disponibili accedendo all'Area Riservata sul sito xxx.xxxxxxx.xx con il Codice Cliente ricevuto al momento dell'acquisto. È possibile visualizzare i documenti e le coperture in essere, il dettaglio delle scadenze e i premi pagati
2 - Nel tuo Home Banking
Se sei titolare del servizio di internet banking Qui UBI potrai accedere anche all’app UBI Banca per avere tutte le polizze a portata di mano, su smartphone e tablet
Per avere le informazioni utili sempre a portata di mano, fai una foto di questa pagina e salvala sul tuo cellulare
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Legenda
I simboli descritti di seguito sono stati definiti dal Regolamento Europeo per facilitare la lettura dei documenti con- trattuali delle compagnie di Assicurazione.
Li troverai replicati in tutto il Set Informativo della Polizza.
Che cosa è assicurato Qui trovi le informazioni sulle coperture presenti in Polizza. Ricordati che le coperture acquistate saranno indicate nel Modulo di Polizza |
Che cosa non è assicurato Qui trovi le informazioni relative alle coperture escluse |
Ci sono limiti di copertura Questa sezione indica le informazioni riguardanti eventuali esclusioni, rivalse, franchigie o scoperti previste per ciascuna garanzia |
Che obblighi ho? Qui trovi indicato cosa fare in caso di Xxxxxxxx e sono riportati gli obblighi e gli adempimenti sia dell’Assicurato/Contraente che dell’impresa |
Inoltre ti saranno utili i seguenti simboli:
Altre informazioni
Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione “Norme comuni a più garanzie” non indicate nelle sezioni precedenti
BluFamily XL è redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx” diramate da ANIA, per la semplificazione dei contratti assicurativi:
• nell’indice sono indicati tutti gli argomenti trattati
• gli argomenti trattati sono contraddistinti da simboli guida
• le parti evidenziate in grigio indicano le esclusioni, le franchigie, gli scoperti e i limiti In conclusione si trovano inoltre:
• il Glossario, che permette di approfondire il significato dei termini assicurativi più utilizzati, indicati nel testo con la lettera iniziale maiuscola
• i principali articoli del codice civile in materia di Assicurazione
All'interno del documento troverai diversi box come questo, contrassegnati da una lampadina. Ti aiuteranno nella comprensione dei termini più tecnici.
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Indice
Norme comuni alle coperture assicurative:
1. Morte da Infortunio
2. Invalidità Permanente da Infortunio
Che cosa è assicurato
Che cosa non è assicurato Limiti della copertura
COPERTURA 1
MORTE DA INFORTUNIO
8 Norme che regolano i sinistri comuni 22
alle coperture assicurative:
1. Morte da Infortunio
2. Invalidità Permanente da Infortunio
3. Invalidità Permanente da Malattia
8 4. Indennità giornaliera per ricovero, Convale-
9 scenza, Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx spese mediche
9
COPERTURA 5 24
GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO - RIMBORSO SPESE PRE E POST
12 RICOVERO
Che cosa è assicurato 12
Che cosa è assicurato 24
Che cosa non è assicurato 25
Limiti della copertura 25
COPERTURA 2 INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
13 Obblighi in caso di Sinistro 26
COPERTURA 6 29
ASSISTENZA
Che cosa è assicurato 13
COPERTURA 3 INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Che cosa è assicurato 29
15 Che cosa non è assicurato 32
Limiti della copertura 32
Obblighi in caso di Sinistro 36
Che cosa è assicurato
Che cosa non è assicurato Limiti della copertura
15
16 COPERTURA 7 38
17 PACKAGE BAMBINI
COPERTURA 4 18
INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO, CONVALESCENZA, GESSATURA - RIMBORSO SPESE MEDICHE
Che cosa è assicurato 38
Che cosa non è assicurato 40
Limiti della copertura 40
Che cosa è assicurato
Che cosa non è assicurato Limiti della copertura
18 Norme comuni a tutte le coperture 42
19 Glossario 47
20 Articoli del codice civile richiamati nelle 51
condizioni di assicurazione
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Allegati
ALLEGATO 1 - TABELLA DI DETERMINAZIONE 54
ALLEGATO 2 - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 56
ALLEGATO 3 - ELENCO PROFESSIONI 67
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Premessa
L’Assicurazione è riservata ai Contraenti che siano titolari di un conto corrente acceso presso una filiale di UBI Banca S.p.A., distributrice del prodotto. Saranno operative solo le coperture assicurative espressamente indicate nel Modulo di Polizza.
Il Contraente, alla sottoscrizione dell’Assicurazione, può scegliere una delle linee sotto indicate, che si differenziano per coperture prestate, somme assicurate e Massimali.
Nr. | Copertura | Somme assicurate/Massimali | |||
Essential | Silver | Gold | Platinum | ||
1 | Morte da Infortunio | € 50.000 | € 100.000 | € 200.000 | € 400.000 |
2 | Invalidità Permanente da Infortunio | € 50.000 | € 100.000 | € 200.000 | € 400.000 |
3 | Invalidità Permanente da Malattia | - | € 50.000 | € 100.000 | € 200.000 |
4 | Indennità Giornaliera da Ricovero (a), Rimborso Spese Mediche (b) | € 25 (a) € 250 (b) | € 50 (a) € 500 (b) | € 75 (a) € 750 (b) | € 100 (a) € 1.000 (b) |
5 | Grande Intervento Chirurgi- co (a) Rimborso spese pre e post Ricovero (b) | - | € 50.000 (a) € 3.000 (b) | € 75.000 (a) € 5.000 (b) | € 100.000 (a) € 7.000 (b) |
6 | Assistenza | Inclusa | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
7 | Package Bambini | A richiesta | A richiesta | A richiesta | A richiesta |
Le coperture possono essere combinate come segue:
a. la copertura “Invalidità Permanente da Infortunio” (nr. 2) è sottoscrivibile liberamente per le linee Silver, Gold e Platinum mentre per la linea Essential è obbligatoriamente abbinata alla copertura “Indennità giornaliera da Ricovero e Rimborso Spese Mediche” (nr. 4);
b. la copertura “Morte da Infortunio” (nr. 1) può essere sottoscritta solamente in presenza della copertura “Invalidità Permanente da Infortunio” (nr. 2) per tutte le linee;
c. la copertura “Invalidità Permanente da Malattia” (nr. 3) non è sottoscrivibile per chi sceglie la linea Es- sential;
d. la copertura “Invalidità Permanente da Malattia” (nr. 3), la copertura “Indennità Giornaliera da Xxxxxxxx e Rimborso Spese Mediche” (nr. 4) e la copertura “Grande Intervento Chirurgico Rimborso Spese pre e post Ricovero” (nr. 5) sono liberamente sottoscrivibili per le linee Silver, Gold e Platinum;
e. la copertura “Assistenza” (nr. 6) è obbligatoriamente inclusa per tutte le linee;
f. la copertura “Package Bambini” (nr. 7) può essere acquistata in abbinamento ad almeno una delle coperture; nel caso sia sottoscritta la copertura “Morte da Infortunio” (nr. 1) la stessa non opera per il minorenne.
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Norme comuni
alle coperture assicurative:
1. Morte da Infortunio
2. Invalidità Permanente da Infortunio
Che cosa è assicurato
Art. 1 INFORTUNI
L’Impresa indennizza gli Infortuni che l’Assicurato subisce nello svolgimento:
1. dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Polizza;
2. di ogni altra normale attività svolta senza carattere di professionalità.
Sono altresì compresi gli Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato o in conseguenza di malore, vertigini o incoscienza.
L'assicurazione copre anche gli Infortuni:
3. derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
4. derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni ed atti violenti che ab- biano movente politico, sociale o sindacale a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria;
5. subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, sempreché l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore, salvo quanto previsto all’Art. 4.5;
6. subiti come conducente di qualsiasi altro mezzo purché compatibile con l’attività professionale descrit- ta in Polizza ed in quanto in possesso dei requisiti di legge;
7. subiti in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei turistici, di trasferimento e di trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri, salvo quanto previsto all’Art. 4.7; sono compresi gli Infortuni subiti in conseguenza di forzato dirottamento del velivolo o di atti di pirateria aerea;
8. derivanti da stato di ubriachezza purché l’Infortunio non si verifichi durante la guida di veicoli a motore;
9. derivanti dalla pratica di qualsiasi sport, salvo quanto previsto all’Art. 4.15.
Sono compresi nell’Assicurazione anche:
a. l’asfissia purché non dipendente da Xxxxxxxx;
b. l’annegamento;
c. l’assideramento e il congelamento;
d. le conseguenze di colpi di sole o calore, di freddo e le folgorazioni;
e. gli avvelenamenti, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere;
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f. le infezioni causate da morsi di animali o punture d’insetti, con esclusione delle infezioni malariche e le malattie tropicali, nonché le conseguenze delle punture di zecca;
g. le lesioni determinate da sforzi;
h. le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche, accertamenti diagnostici e cure mediche resi necessa- ri da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
i. le ernie traumatiche, con la precisazione che:
– qualora l’ernia risulti operabile non sarà corrisposto alcun Indennizzo;
– qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, sarà corrisposto sola- mente un Indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
– qualora insorga contestazione circa la natura o I’operabilità dell’ernia la decisione è rimessa al collegio medico di cui all’Art. 30.
Art. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo, fatto salvo quanto indicato all’Art. 1.3.
Che cosa non è assicurato
Art. 3 PERSONE NON ASSICURABILI
L’Impresa non assicura persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofar- maci non ad uso terapeutico) o da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita). Pertanto, al manifestarsi di uno o più episodi di almeno una delle già menzionate condizioni nel corso del contratto di assicurazione, la copertura s’intende automaticamente cessata ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
La cessazione dell’Assicurazione comporta l’obbligo per l’Impresa – a parziale deroga dell’articolo 1898 del codice civile a favore dell’Assicurato – di rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, rela- tiva al periodo successivo alla comunicazione da parte del Contraente, o comunque all’accertamento da parte dell’Impresa, delle sopravvenute cause di non assicurabilità.
Limiti della copertura
Art. 4 ESCLUSIONI
L’Assicurazione non è operante per i seguenti casi:
1. atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
2. suicidio e tentato suicidio;
3. infarti da qualunque causa determinati;
4. xxxxx, salvo quanto previsto dall’Art. 1(i);
5. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore. Tuttavia, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’Assicurazione conserva la sua efficacia a condizione che la validità della patente stessa venga confermata successivamente alla data del Sinistro;
6. guida di velivoli ed elicotteri, nonché dal loro uso in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;
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7. uso, anche come passeggero di:
a. velivoli ed elicotteri di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
b. apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali alianti, ultraleggeri, deltaplani, parapendio e simili;
8. guerra, insurrezione popolare, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall’Art. 1 n. 3 e n. 4;
9. uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
10. uso, anche come passeggero, di veicoli o di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
11. terremoti, inondazioni, maremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
12. trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti, raggi X, salvo che non si tratti di conse- guenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi della Polizza;
13. conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortuni;
14. terrorismo nucleare, biologico, chimico;
15. dalla pratica di uno dei seguenti sport:
a. arti marziali in genere, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, kayak, canoa fluviale, tor- rentismo, idrospeed, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, football americano, salto dal trampolino con gli sci o idrosci, kitesurf, snowkite, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci o snowboard estremi, skeleton, speleologia, paracadutismo;
b. immersioni con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell’istruttore xxxxxxxxx, esclu- sivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello), comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua;
c. quelli esercitati professionalmente o che comunque comportino remunerazione sia diretta che indi- retta;
d. uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti abilitati agli sport motoristici;
e. partecipazioni a corse o gare e relative prove od allenamenti, se comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore.
Art. 5 CAMBIAMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DICHIARATA
Se nel corso del contratto di assicurazione si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata ed indicata nel Modulo di Polizza, si applicherà quanto previsto all’Art. 64, fermo l’obbligo per l’Assicurato di darne comunicazione all’Impresa.
Se il cambiamento implica diminuzione di Rischio, l’Impresa provvederà a ridurre proporzionalmente il Premio, rinunciando ad avvalersi del diritto di Recesso riconosciutole ai sensi dell’articolo 1897 del codice civile.
Art. 6 ATTIVITÀ DIVERSA DALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DICHIARATA NEL MODULO DI POLIZZA: SINISTRO
Se l’Infortunio si verifica nel corso di un’attività professionale diversa da quella dichiarata nel Modulo di Polizza o nello svolgimento di una diversa attività che presenti caratteri di professionalità, l’Indennizzo è dovuto:
1. in misura integrale se all’attività in questione corrisponde un Rischio non maggiore rispetto a quello dell’attività professionale indicata nel Modulo di Polizza;
2. in misura non integrale ridotta del 40% se all’attività in questione corrisponde un Rischio maggiore.
A tal fine, per determinare il livello di Rischio dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del Sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle attività professionali riportate nell’Allegato 3 “Elenco professioni” alle presenti condizioni generali di assicurazione.
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In caso di attività eventualmente non specificata in tale classificazione, saranno utilizzati criteri di equivalen- za e/o analogia a un’attività elencata.
Non sarà corrisposto alcun Indennizzo qualora l’attività professionale svolta al momento dell’Infortunio sia:
a. attività a contatto con esplosivi, sostanze radioattive e materiale pirotecnico;
b. attività circense;
c. attività dello spettacolo, cinema/teatro e simili esposte a rischi speciali come incendi, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie e simili;
d. attività subacquee;
e. collaudatore auto/motoveicoli;
f. attività di corpi armati dello Stato (militari o di polizia);
g. attività di fantino/driver;
h. guardia del corpo;
i. guardia/agente di pubblica sicurezza, doganale, portuale, di finanza e stradale;
x. xxxxxxx, istruttore o allenatore sportivo di alpinismo/bob/deltaplano/guida sportiva/idrospeed/paraca- dutismo/parapendio/rafting/roccia/salto dal trampolino/sci acrobatico/sci alpinismo/slittino/sopravvi- venza/volo;
k. speleologia;
l. sportivi professionisti.
Art. 7 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
L’Impresa corrisponde l’Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
Se al momento dell’Infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisica- mente integra e sana.
Facciamo un esempio:
Se in passato hai subito un Infortunio al ginocchio destro a causa del quale è derivata un’Invalidità Permanente del 7% e successivamente subisci un nuovo Infortunio che peg- giora il tuo grado di Invalidità soltanto perché il ginocchio era già lesionato, non ti spetterà alcun Indennizzo.
Se invece il secondo Infortunio subito è tale da poter arrecare conseguenze permanenti (per esempio un’Invalidità Permanente del 25%) su una persona sana, ti sarà riconosciuta soltanto la differenza tra l’Invalidità che sarebbe stata riconosciuta al soggetto sano e la tua preesistente Invalidità (cioè 25% - 7% = 18%).
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Coperture offerte
Copertura 1
Morte da Infortunio
Che cosa è assicurato
Art. 8 CHE COSA È ASSICURATO
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, l’Impresa effettua il pagamento della som- ma assicurata ai Beneficiari designati e indicati nel Modulo di Polizza o in assenza agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente in conseguenza del medesimo Infortunio l’Assicurato morisse entro 1 (un) anno dalla data del Sinistro, l’Impresa corrisponderà ai Beneficiari la sola differenza tra l’Indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore.
Facciamo un esempio:
A seguito di un incidente sugli sci all’Assicurato è stata riconosciuta un’Invalidità Perma- nente del 50%. Avendo sottoscritto la linea Silver, gli viene riconosciuto un Indennizzo di € 50.000.
Dopo pochi mesi, per l’aggravarsi delle sue condizioni in conseguenza dell’infortunio, l’As- sicurato muore. In tal caso verranno liquidati ai beneficiari altri € 50.000, ossia la differenza tra la somma assicurata per il caso morte € 100.000 e quanto già corrisposto per l’Invalidità Permanente.
Art. 9 MORTE PRESUNTA
Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza il corpo dell’Assicurato scompaia e non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà la somma prevista in caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indenniz- zabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termine degli articoli 59 e 60 del codice civile. Se, successiva- mente al pagamento, risulta che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, l’Impresa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
Art. 10 COMMORENZA
Qualora tra i Beneficiari designati o aventi diritto figurino figli minori ovvero maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, la quota parte dell’Indennizzo a loro spettante verrà raddoppiata nel caso in cui, in conseguen- za diretta ed esclusiva dello stesso Infortunio, si verifichi il decesso dell’Assicurato e del coniuge con lo stesso convivente o del convivente more uxorio.
Resta inteso che l’importo del maggior Indennizzo, qualunque sia il numero degli aventi diritto, non potrà mai superare la somma complessiva di € 400.000.
In caso di commorienza in assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni permanentemente inabili al lavo- ro, vale quanto indicato all’Art. 8.
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Copertura 2
Invalidità Permanente da Infortunio
Che cosa è assicurato
Art. 11 CHE COSA È ASSICURATO
Qualora un Infortunio abbia come conseguenza una Invalidità Permanente, l’Impresa liquiderà a tale titolo, secondo le percentuali indicate nell’Allegato 1 al T.U. per gli “Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”, una Indennità calcolata in proporzione al grado di invalidità accertato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale indicata nel Modulo di Polizza.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra, varran- no per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nell’Allegato 1 al T.U. per gli “Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”, la valutazione dell’Invalidità Permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percen- tuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una per- centuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Art. 12 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO, FRANCHIGIA E SUPERVALUTAZIONE
L’Indennizzo dovuto dall’Impresa per Invalidità Permanente è soggetto ai seguenti limiti:
Grado di invalidità accertato | Indennizzo liquidato/Franchigia |
Pari o inferiore al 5% | Nessun Indennizzo |
Superiore al 5% ma inferiore al 26% | Indennizzo, con Franchigia pari al 5% |
Pari o Superiore al 26% e ma inferiore al 66% | Indennizzo, senza Franchigia |
Pari o superiore al 66% | Indennizzo pari al 150% della somma assicurata, senza Franchigia |
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Come viene liquidata l’Invalidità Permanente da Infortunio?
In caso di Infortunio che comporti un’Invalidità Permanente accertata del 15%, l’Indennizzo sarà così determinato:
• dall’Invalidità Permanente accertata, pari al 15%, verrà dedotta la Franchigia del 5% (15 – 5 = 10). L’Invalidità Permanente da indennizzare sarà quindi pari al 10% e, calcolata sulla somma assicurata di € 100.000 darà luogo al seguente indennizzo: € 100.000 x 10% = € 10.000.
In caso di Infortunio che comporti un’Invalidità Permanente accertata del 30%, l’Indennizzo verrà così determinato:
• dall’Invalidità Permanente accertata, pari al 30%, non verrà dedotta alcuna Franchigia; In- validità Permanente da liquidare, calcolata sulla somma assicurata, sarà così determinata:
€ 100.000,00 x 30% = € 30.000. L’indennizzo da corrispondere sarà, quindi, pari a € 30.000.
In caso di Infortunio che comporti un’Invalidità Permanente accertata del 75%, l’Indennizzo verrà così determinato:
• poiché per le Invalidità Permanenti accertate pari o superiori al 66% viene liquidato il 150% della somma assicurata, l’Invalidità permanente da liquidare, calcolata sulla somma assi- curata, sarà così determinata: € 100.000 x 150% = € 150.000. L’Indennizzo da corrispondere sarà, quindi, pari a € 150.000.
Art. 13 MORTE DELL'ASSICURATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO
Se l’Assicurato muore per cause diverse dall’Infortunio denunciato prima che l’Invalidità Permanente sia sta- ta accertata da un medico fiduciario dell’Impresa a mezzo visita medica, gli eredi potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante consegna di documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di gua- rigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e dalla cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di valutare l’Invalidità Permanente.
Art. 14 NON CUMULABILITÀ CON LA COPERTURA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
L'Assicurazione di Invalidità Permanente da Infortunio non potrà in alcun caso cumularsi con la copertura di Invalidità permanente da Malattia.
Art. 15 DANNI ESTETICI
In caso di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza e che abbia avuto conseguenze di carattere estetico, l’Impresa rimborserà fino ad un massimo di € 3.000 le spese sanitarie per interventi di chirurgia estetica/rico- struttiva, sostenute dall’Assicurato e debitamente documentate sia da un punto di vista fiscale che medico.
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Copertura 3
Invalidità Permanente da malattia
Che cosa è assicurato
Art. 16 INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
L’Assicurazione copre le Invalidità Permanenti conseguenti a Xxxxxxxx manifestatesi successivamente alla data di effetto dell’Assicurazione, fermi i periodi di Carenza di cui Art. 65, e, in ogni caso, non oltre la data della sua cessazione.
Rientrano nella copertura offerta, sempre fermi i periodi di Carenza previsti all’Art. 65 n. 2, n. 3 e n. 4, anche le Malattie insorte precedentemente alla data di effetto dell’Assicurazione, purché non conosciute a tale data dall’Assicurato o dal Contraente e che abbiano dato origine, per la prima volta, a cure, esami, diagnosi succes- sivamente alla data di effetto dell’Assicurazione.
Art. 17 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
L’Impresa corrisponde l’Indennizzo a guarigione avvenuta per le sole conseguenze dirette causate dalla Ma- lattia denunciata.
Se la Malattia colpisce una persona già affetta da altre patologie non è indennizzabile l’aggravamento dello stato di salute causato dalle patologie preesistenti.
Le Invalidità Permanenti per Xxxxxxxx già accertate durante la validità del contratto di assicurazione non sa- ranno ulteriormente valutate sia in caso di aggravamento che in caso di coesistenza con nuove invalidità per malattie insorte successivamente che verranno quindi valutate in modo autonomo.
Se a giudizio del medico dell’Assicurato e del consulente medico dell’Impresa un adeguato trattamento te- rapeutico può modificare positivamente la prognosi della Malattia e l’Assicurato non vuole sottoporsi, la va- lutazione dell’invalidità permanente viene calcolata come se l’Assicurato si fosse sottoposto al trattamento.
Art.18 LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ
La percentuale di Invalidità viene accertata in un periodo compreso tra i 9 (nove) e i 18 (diciotto) mesi dalla data della denuncia della Malattia secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al
D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124.
Previa richiesta dell’Assicurato, l’accertamento della percentuale di Invalidità Permanente, potrà avvenire tra- scorsi almeno 6 (sei) mesi dalla denuncia a condizione che:
1. sia prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;
2. la menomazione conseguente alla Malattia risulti del tutto stabilizzata.
Nel solo caso di Malattia neoplastica, la valutazione dei postumi viene effettuata al 9° (nono) mese dalla de- nuncia indipendentemente dalla guarigione clinica.
Nei casi di Invalidità Permanente non previsti dal suddetto T.U. la percentuale di invalidità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
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Nessuna Indennità spetta quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore al 25% della totale.
Quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25% della totale, l’Impresa liquida un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo quanto esposto in premessa ed indicati nel Modulo di Polizza secondo il seguente schema:
Percentuale di invalidità permanente:
Accertata | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | dal 35 al 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | oltre 65 |
Liquidata | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | uguale all'ac- certata | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 |
Se l’Assicurato muore per cause diverse dalla Malattia denunciata prima che l’Invalidità Permanente Totale sia stata accertata da un medico fiduciario dell’Impresa a mezzo visita medica, gli eredi potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante consegna di documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di gua- rigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e dalla cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di valutare l’Invalidità Permanente.
Come viene liquidata l’Invalidità Permanente da Xxxxxxxx?
In caso di Xxxxxxxx che comporti un’Invalidità Permanente accertata del 20%, non si darà luogo ad alcun Indennizzo, in quanto la percentuale di Invalidità Permanente accertata rientra nella Franchigia contrattualmente prevista (Franchigia iniziale del 24%).
In caso di Xxxxxxxx che comporti un’Invalidità Permanente accertata del 60%, l’Indennizzo verrà così determinato:
• all’Invalidità permanente accertata del 60% corrisponde nello schema una Invalidità per- manente da liquidare pari al 75% che, calcolata sulla somma assicurata di € 50.000 darà luogo ad un Indennizzo di € 37.500 (50.000 x 75%).
Art. 19 NON CUMULABILITÀ CON LA COPERTURA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
Le prestazioni della copertura “Invalidità Permanente da Malattia” non potranno in alcun caso cumularsi con le prestazioni della copertura di Invalidità permanente da Infortunio.
Che cosa non è assicurato
Art. 20 PERSONE NON ASSICURABILI
L’Impresa non assicura persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofar- maci non ad uso terapeutico) o da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita). Pertanto, al manifestarsi di uno o più episodi di almeno una delle già menzionate condizioni nel corso del contratto di assicurazione, la copertura s’intende automaticamente cessata ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
La cessazione dell’Assicurazione comporta l’obbligo per l’Impresa – a parziale deroga dell’articolo 1898 del codice civile a favore dell’Assicurato – di rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, rela- tiva al periodo successivo alla comunicazione da parte del Contraente, o comunque all’accertamento da parte dell’Impresa, delle sopravvenute cause di non assicurabilità.
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Limiti della copertura
Art. 21 ESCLUSIONI
La copertura non opera per le Invalidità Permanenti derivanti direttamente o indirettamente da:
1. conseguenze di Malattia Pregressa ovvero stati patologici pregressi;
2. disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV- TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli im- pulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
3. forme di etilismo acuto o cronico;
4. uso non terapeutico, di psicofarmaci o stupefacenti;
5. malattie contratte professionalmente così come definite dal D. Lgs. n. 38 del 2000 e successive modifiche e integrazioni;
6. trattamenti estetici, cure dimagranti o dietetiche;
7. guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
8. contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico;
9. trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che siano causate da radiazioni conseguenti a terapie mediche necessarie per la cura dell’Assicurato.
Art. 22 VALIDITÀ TERRITORIALE
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
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Copertura 4 Indennità Giornaliera
da Ricovero, Convalescenza, Gessatura - Rimborso spese mediche
Che cosa è assicurato
Art. 23 INDENNITÀ - RIMBORSO SPESE MEDICHE
1. INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
a. RICOVERO
L’Impresa, in caso di Ricovero dell’Assicurato con o senza Intervento Chirurgico reso necessario da Infor- tunio o Malattia, corrisponderà l’Indennità Giornaliera indicata nel Modulo di Polizza per ciascun giorno di pernottamento in Istituto di Cura, escluso quello di dimissioni, nei limiti di quanto previsto al successivo Art. 26.
b. DAY HOSPITAL
La copertura viene estesa in caso di degenza dell’Assicurato in regime di Day Hospital, resa necessaria da Infortunio o Malattia, per una Indennità Giornaliera identica a quella assicurata per il caso di Ricovero nei limiti di quanto previsto al successivo Art. 26.
Qualora l’Assicurato, nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, effettui almeno 5 (cinque) giorni di Day Hospital - anche non consecutivi - relativi alla medesima patologia, l’Impresa corrisponderà l’Indennità Giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza diurna.
La copertura non opera per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali, eseguiti ai soli fini diagnostici.
c. DAY-SURGERY
In caso di Intervento Chirurgico ambulatoriale dell’Assicurato in regime di Day-Surgery, reso necessario da Infortunio o Malattia, l’Impresa corrisponderà l’Indennità Giornaliera indicata nel Modulo di Polizza nei limiti di quanto previsto al successivo Art. 26.
2. INDENNITÀ GIORNALIERA PER CONVALESCENZA
In caso di Convalescenza successiva ad un Ricovero conseguente a Infortunio o Malattia o per parto cesareo in un Istituto di Cura o Intervento chirurgico in Day-Surgery, certificata dai medici ospedalieri o dal medico di base che ha in cura l’Assicurato, l’Impresa corrisponderà l’Indennità Giornaliera indicata nel Modulo di Polizza nei limiti di cui al successivo Art. 26.
L’Indennità Giornaliera per Convalescenza non si cumula con quella da Gessatura di cui all’Art. 23.3. La copertura non opera in caso di parto naturale.
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3. INDENNITÀ GIORNALIERA DA GESSATURA
In caso di Infortunio che renda necessaria una Gessatura, l’Impresa corrisponderà l’Indennità Giornaliera indicata nel Modulo di Polizza per tutto il periodo durante il quale si è resa necessaria la Gessatura sino alla rimozione della stessa e comunque nei limiti di cui al successivo Art. 26.
La copertura opera anche per i casi di immobilità fisica comportante la totale incapacità ad attendere alle proprie occupazioni professionali dichiarate, quando, in uno dei seguenti casi, non sia comunque clinica- mente possibile applicare l’ingessatura o il tutore immobilizzante esterno equivalente:
a. frattura del bacino o dell’anca;
b. frattura cranica;
x. xxxxxxxx xx xxxxxx 0 xxxxxxx;
x. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vertebrale.
L’Indennità Giornaliera da Gessatura e da Ricovero non si cumulano, in nessun caso, durante il periodo dell’eventuale degenza in Istituto di Cura.
L’Indennità Giornaliera da Xxxxxxxxx non si cumula neppure con quella da Convalescenza di cui all’Art. 23.2.
4. RIMBORSO SPESE MEDICHE
In caso di Ricovero dell’Assicurato in Istituto di Cura ovvero di Intervento Chirurgico reso necessario a cau- sa di un Infortunio o di una Malattia, per anno assicurativo e per persona assicurata l’Impresa indennizza, ai termini e alle condizioni dell’Assicurazione, le spese sostenute per:
x. xxxxx, accertamenti diagnostici, visite specialistiche, effettuate nei 90 (novanta) giorni precedenti il Ricovero o l’intervento;
x. xxxxx, visite specialistiche, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rie ducativi, acquisto e noleggio di apparecchi protesici e sanitari (incluse carrozzelle ortopediche) cure termali, effettuati nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’intervento o alle dimissioni dal Ri- covero.
Le spese di cui sopra devono essere direttamente inerenti all’Infortunio o alla Malattia che hanno deter- minato il ricorso alle prestazioni.
5. PRESTAZIONI PER IL NEONATO
La copertura è estesa al neonato sino al compimento del primo anno di età e comunque non oltre la prima scadenza annua di Premio, a condizione che, al momento del Ricovero o dell’Intervento chirurgico am- bulatoriale, l’Assicurazione per la madre sia in vigore ininterrottamente da 365 (trecentosessantacinque) giorni prima della nascita del neonato.
Le spese mediche sono riconosciute così come specificato al precedente Art. 23.4.
Al compimento del primo anno di età del neonato Assicurato sarà facoltà del Contraente estendere al figlio le condizioni previste nel Package Bambini.
Che cosa non è assicurato
Art. 24 PERSONE NON ASSICURABILI
L’Impresa non assicura persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofar- maci non ad uso terapeutico) o da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita). Pertanto, al manifestarsi di uno o più episodi di almeno una delle già menzionate condizioni nel corso del contratto di assicurazione, la copertura s’intende automaticamente cessata ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
La cessazione dell’Assicurazione comporta l’obbligo per l’Impresa – a parziale deroga dell’articolo 1898 del
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codice civile a favore dell’Assicurato – di rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, rela- tiva al periodo successivo alla comunicazione da parte del Contraente, o comunque all’accertamento da parte dell’Impresa, delle sopravvenute cause di non assicurabilità.
Limiti della copertura
Art. 25 LIMITI DELLA COPERTURA
La copertura di cui alla presente sezione non opera per:
1. le conseguenze dirette di Infortuni, nonché per le Malattie che abbiano dato origine a ricoveri effettuati successivamente alla scadenza o anticipata cessazione per qualsiasi motivo della Polizza anche se la Malattia si è manifestata, o l’Infortunio è avvenuto durante l’operatività dell’Assicurazione. Fanno eccezio- ne i Xxxxxxxx iniziati durante il periodo di validità dell’Assicurazione e protratti successivamente alla data di scadenza della Polizza per i quali l’Impresa corrisponderà la sola Indennità Giornaliera per Ricovero prevista dall’Art. 23.1(a) per tutta la durata del Ricovero con esclusione dell’Indennità Giornaliera per Con- valescenza di cui all’Art. 23.2;
2. gli Infortuni che l’Assicurato può subire durante l’uso, anche come passeggero, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali alianti, ultraleggeri, deltaplani, parapendio e simili;
3. gli Infortuni derivanti dalla partecipazione pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
4. gli Infortuni derivanti dall’uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti abilitati agli sport motoristici;
5. gli Infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare e relative prove od allenamenti, se comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore;
6. gli Infortuni conseguenti a terremoti, inondazioni, maremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
7. gli Infortuni sofferti sotto l’influenza di allucinogeni, di stupefacenti e di psicofarmaci, salvo per quelli avve- xxxx a seguito di uso terapeutico nonché in conseguenza di proprie azioni delittuose;
8. gli Infortuni conseguenti a forme di etilismo acuto o cronico;
9. eliminazione o la correzione di difetti fisici e malformazioni;
10. disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV-TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli im- pulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
11. le prestazioni effettuate a seguito di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici e ad uso di allucino- geni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
12. l’aborto volontario non terapeutico, nonché le cure, gli accertamenti diagnostici e gli Interventi chirurgici per infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza;
13. le prestazioni aventi finalità estetiche nonché per quelle dietologiche e fitoterapiche, le parodontopatie, le cure e le protesi dentarie;
14. conseguenze dirette della trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure le radiazioni provocate dall’ac- celerazione artificiale da particelle atomiche, salvo che siano causate da radiazioni conseguenti a terapie mediche necessarie per la cura dell’Assicurato;
15. le cure per accertamenti diagnostici e gli interventi chirurgici determinati da HIV e da AIDS;
16. le conseguenze di una Malattia pregressa ovvero stati patologici che abbiano dato origine a cure, o esami, o diagnosi anteriori alla sottoscrizione dell’Assicurazione.
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Art. 26 LIMITI D'INDENNIZZO
Indennità/Prestazione | Limiti d'Indennizzo | Riferimenti |
Indennità Giornaliera da Ricovero | Indennità Giornaliera indicata nel Modulo di Polizza per la durata massima di 100 (cento) giorni per anno assicurativo e per massimo 7 (sette giorni) in caso di parto naturale x xxxxxxx. | Art. 23.1(a) |
Indennità Giornaliera da Day Hospital | Indennità Giornaliera (per durata uguale o superiore a 3 giorni consecutivi, salvo le festività) indicata nel Modulo di Polizza per la durata massima di 100 (cento) giorni per anno assicurativo. | Art. 23.1(b) |
Indennità Giornaliera da Day Surgery | Indennità Giornaliera indicata nel Modulo di Polizza per la durata massima di 100 (cento) giorni per anno assicurativo | Art. 23.1(c) |
Indennità Giornaliera per Convale- scenza | Indennità Giornaliera indicata nel Modulo di Polizza, per un periodo fino a 2 volte la durata del Ricovero o del Day Surgery e per un massimo di 30 (trenta) giorni per anno assicurativo. | Art. 23.2 |
Indennità Giornaliera da Gessatura | Indennità Giornaliera indicata nel Modulo di Polizza sino ad un massimo di 30 (trenta) giorni per anno assicurativo. | Art. 23.3 |
Rimborso spese mediche | Fino a concorrenza della somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza per persona assicurata e per anno assicurativo. | Art. 23.4 |
Art. 27 VALIDITÀ TERRITORIALE
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
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Norme che regolano i sinistri comuni alle coperture assicurative:
1. Morte da Infortunio
2. Invalidità Permanente da Infortunio
3. Invalidità Permanente da malattia
4. Indennità Giornaliera per Ricovero, Convalescenza, Gessatura - Rimborso spese mediche
Art. 28 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Salvo sia diversamente previsto dall’Assicurazione, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono, pena decadenza dei diritti derivanti dall’Assicurazione, denunciare l’Infortunio, la Malattia, il Ricovero o quant’altro oggetto della presente Assicurazione entro 10 (dieci) giorni dall’accadimento, ovvero dal giorno in cui siano stati obiettiva- mente in grado di farlo, direttamente alla filiale dell’Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o all’Impresa. La denuncia deve essere corredata da certificato medico, eventuale copia confor- me all’originale della Cartella Clinica (che verrà trattenuta dall’Impresa) e deve contenere, a seconda dei casi, l’indicazione del luogo e dell’ora dell’Evento, una circostanziata descrizione dei fatti, la presentazione delle re- lative notule, fatture, distinte e ricevute debitamente quietanzate (che saranno restituite a semplice richiesta), nonché ogni ulteriore documentazione medica comprovante il decorso delle lesioni.
L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dall’Impresa, fornire alla stessa (an- che tramite gli aventi diritto) ogni informazione e produrre copia di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.
Per tutte le coperture assicurative estese al Nucleo Familiare, l’Assicurato dovrà altresì produrre documentazio- ne attestante la composizione del proprio stato di famiglia.
Art. 29 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO
In relazione alle coperture “Invalidità Permanente da Infortunio” e “Invalidità Permanente da Malattia”, l'Assicu- rato può richiedere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo, pari al 50% del presumi- bile Indennizzo.
L’anticipo è liquidato se:
1. non ci sono contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;
2. la presunta percentuale di invalidità stimata dall’Impresa in base alla documentazione acquisita sia su- periore al 30%.
L’anticipo è pagato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’intera documentazione e al termine dei ne- cessari accertamenti del caso, purché siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro.
Art. 30 VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, può essere demandata, con il consenso scritto delle Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.
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Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’As- sicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del col- legio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. 31 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso (compresi eventuali accerta- menti medico-legali), l’Impresa liquida l’Indennizzo che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede entro i 30 (trenta) giorni successivi al pagamento, al netto degli eventuali anticipi di cui all’Art. 29.
L’Indennizzo ed i rimborsi sono corrisposti in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi che non abbiano adottato l’Euro come valuta, detti importi sono calcolati al cambio tra la valuta straniera e l’Euro del giorno in cui l’Assicurato le spese si riferiscono, come rilevato dalla Banca Centrale Europea.
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Copertura 5
Grande Intervento Chirurgico - Rimborso spese pre e post Ricovero
Che cosa è assicurato
Art. 32 GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO - RIMBORSO SPESE PRE E POST RICOVERO
L’Impresa, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance per l’erogazione delle prestazioni e la gestione dei Sinistri, in caso di Malattia o Infortunio e fino alla concorrenza del Massimale prescelto ed indicato nel Modulo di Polizza nei limiti di cui al successivo Art. 35, indennizza e/o rimborsa all’Assicurato le spese so- stenute durante il Ricovero in Istituto di Cura a seguito di un Intervento Chirurgico rientrante nell’Elenco Grandi Interventi Chirurgici - Allegato 2 alle presenti condizioni generali di assicurazione, per:
1. SPESE DI INTERVENTO CHIRURGICO, quali:
onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista, diritti di sala operatoria e materiale di Intervento comprese le endoprotesi applicate durante l’Intervento.
2. SPESE SANITARIE, quali:
retta di degenza, retta per l’accompagnatore, prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico – spe- cialistiche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici, durante il Ricovero.
3. SPESE PRE E POST RICOVERO:
le spese sostenute nei 90 (novanta) giorni prima e nei 90 (novanta) giorni successivi al ricovero purché relative agli eventi indennizzabili ai termini di Polizza, per:
a. accertamenti diagnostici;
b. visite specialistiche;
c. spese riabilitative;
d. xxxxxx e/o protesi;
e. spese per terapie oncologiche qualora all’Assicurato in corso di contratto venga diagnosticata ed accertata per la prima volta nella sua vita una Malattia oncologica.
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Che cosa non è assicurato
Art. 33 PERSONE NON ASSICURABILI
L’Impresa non assicura persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofar- maci non ad uso terapeutico) o da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita). Pertanto, al manifestarsi di uno o più episodi di almeno una delle già menzionate condizioni nel corso del contratto di assicurazione, la copertura s’intende automaticamente cessata ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
La cessazione dell’Assicurazione comporta l’obbligo per l’Impresa – a parziale deroga dell’articolo 1898 del codice civile a favore dell’Assicurato – di rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, rela- tiva al periodo successivo alla comunicazione da parte del Contraente, o comunque all’accertamento da parte dell’Impresa, delle sopravvenute cause di non assicurabilità.
Limiti della copertura
Art. 34 ESCLUSIONI
Sono esclusi i rimborsi, gli Indennizzi e le prestazioni conseguenti a:
1. Infortuni, Malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto di assicurazione sottaciuti all’Impresa e ad Europ Assistance con dolo o colpa grave;
2. stati patologici correlati alla infezione da HIV e da AIDS;
3. disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV- TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli im- pulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
4. Infortuni e Xxxxxxxx conseguenti all’abuso di alcolici, all’uso di allucinogeni e all’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
5. aborto volontario non terapeutico;
6. Infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall’Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso;
7. Infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
8. cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;
9. applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio o Malattia);
10. guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
11. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
12. acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
13. soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cura). Sono inoltre esclusi i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati in ambulatorio;
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14. nfortuni derivanti o imputabili ad attività che prevedono l’utilizzo di armi da fuoco;
15. partecipazioni dell’Assicurato a delitti dolosi;
16. partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare.
Art. 35 LIMITI D'INDENNIZZO
Spese | Limiti d'indennizzo | Riferimenti |
Spese d’Intervento Chirurgico | Massimale scelto ed indicato nel Modulo di Polizza | Art. 32.1 |
Spese sanitarie | Massimale scelto ed indicato nel Modulo di Polizza | Art. 32.2 |
Spese pre e post Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx scelto ed indicato nel Modulo di Polizza per persona assicurata e per anno assicurativo, con applicazione di uno Scoperto del 10% e con un minimo di € 50 per Evento nei casi in cui l’Assicurato si avvalga di una Struttura Non Convenzionata | Art. 32.3 |
Obblighi in caso di Sinistro
Art. 36 DENUNCIA DEL SINISTRO – MODALITÀ DI PAGAMENTO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Le spese coperte dalla Polizza sono rimborsate, nel limite dei Massimali annui per persona Assicurata pre- scelti ed indicati nel Modulo di Polizza con le modalità, i limiti ed i criteri qui di seguito elencati per ogni Sinistro.
1. Pagamento diretto per prestazioni mediche effettuate presso Strutture Sanitarie Convenzionate con Europ Assistance. Qualora l’Assicurato si avvalga di una Struttura Sanitaria Convenzionata con Europ As- sistance, il Massimale per anno assicurativo sarà quello prescelto ed indicato nel Modulo di Polizza senza applicazione di alcuno Scoperto.
Per usufruire delle prestazioni mediche di una Struttura Sanitaria Convenzionata, l’Assicurato deve con- tattare preventivamente la Struttura Organizzativa tramite il seguente numero telefonico:
02.58245613
comunicando con estrema precisione:
– nome e cognome dell’Assicurato che necessita di Xxxxxxxx o Intervento Chirurgico;
– indirizzo del luogo in cui trova e recapito telefonico;
– numero di Polizza preceduto dal codice identificativo UBGI.
Unitamente ai sopraccitati dati è indispensabile che l’Assicurato invii alla Struttura Organizzativa (a mez- zo telefax al numero 02. 58 38 45 78), la prescrizione medica attestante la necessità del Ricovero o dell’Intervento Chirurgico.
La preventiva attivazione della Struttura Organizzativa, l’invio della prescrizione medica e la successiva conferma dell’avvenuta prenotazione presso le Strutture Sanitarie Convenzionate sono condizioni essen- ziali per l’operatività del pagamento diretto.
All’atto del Ricovero presso la Struttura Sanitaria Convenzionata l’Assicurato dovrà sottoscrivere la “Lette- ra di impegno” trasmessa da Europ Assistance alla Struttura Convenzionata.
A Ricovero concluso, la Struttura Sanitaria Convenzionata trasmetterà direttamente ad Europ Assistance
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gli originali delle fatture intestate all’Assicurato e la documentazione clinica.
Europ Assistance pagherà direttamente, senza applicazione di alcuno Scoperto, le spese sostenute per le prestazioni mediche ricevute che sono coperte ai termini di Polizza.
L’Assicurato dovrà provvedere direttamente al pagamento delle spese o delle eccedenze di spese soste- nute per le prestazioni ricevute, che non sono coperte ai termini di Polizza.
L’Assicurato si impegna a restituire ad Europ Assistance gli importi dalla stessa liquidati per prestazioni che, dall’esame della Cartella Clinica o da altra documentazione medica, risultino non indennizzabili.
2. Pagamento indiretto per prestazioni mediche effettuate presso Strutture Sanitarie non Convenzionate con Europ Assistance.
Qualora l’Assicurato si avvalga di una Struttura Sanitaria non Convenzionata con Europ Assistance, il Mas- simale per anno assicurativo sarà quello indicato sul Modulo di Polizza mentre ciascun Sinistro sarà inden- nizzato con applicazione di uno Scoperto del 25%, con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 10.000.
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato dovrà:
a. denunciare il Sinistro alla Struttura Organizzativa xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’avvenuto Ricovero rientrante nella copertura prevista all’Art. 32, con certificato medico da cui risulti la diagnosi circostan- ziata;
b. provvedere ad inviare ad Europ Assistance – Ufficio Liquidazione Sinistri Grandi Interventi - la copia del Modulo di Polizza e la copia autentica e completa della Cartella clinica;
c. consegnare ad Europ Assistance gli originali di parcelle, notule, distinte, ricevute e fatture, sulle quali siano indicati nome, cognome e domicilio dell’Assicurato che si è sottoposto alle cure e che risultino pagate e quietanzate;
d. acconsentire ad eventuali controlli medici disposti da Europ Assistance e fornire alla stessa ogni in- formazione sanitaria relativa alla patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e curato. Al ricevimento di tutta la documentazione di cui sopra, Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante, secondo i Xxxxxxxxx prescelti ed indicati nel Modulo di Polizza e entro i limiti delle esclusioni indicate ai precedenti Art. 34 e Art. 35.
Per la copertura Rimborso Spese di cura a seguito di Grande Intervento Chirurgico, qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, Europ Assi- stance effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto di assicurazione dietro presentazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA
Art. 37 VALIDITÀ TERRITORIALE
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
Art. 38 RICERCA E PRENOTAZIONE CENTRI OSPEDALIERI PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO
La Prestazione è erogata dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato, a seguito di Malattia e/o Infortunio, debba sottoporsi ad un Grande Intervento Chirurgico potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvederà ad individuare e prenotare - tenuto conto delle disponi- bilità esistenti - un Centro Ospedaliero attrezzato per l’Intervento in Italia o all’estero.
Art. 39 RICERCA E PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ED ANALISI EMATOCHIMICHE IN ITALIA RIFERIBILI AD UN GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO
La Prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
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Qualora l’Assicurato, a seguito di Xxxxxxxx e/o Infortunio, debba sottoporsi a una visita specialistica e/o ad un accertamento diagnostico e/o ad analisi ematochimiche, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, sentito il medico curante, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, la visita specialisti- ca e/o l’accertamento diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche, in accordo con l’Assicurato.
COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.
IMPORTANTE
Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organiz- zativa al numero:
– 800.046.475 dall’Italia;
– 02.58245613 dall’Italia o dall’estero.
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
– tipo di intervento richiesto;
– nome e cognome;
– numero di Polizza preceduto dal codice identificativo dell’Impresa: UBGI;
– recapito telefonico.
Fax 00.00000000
Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il Numero Verde 800-013529 dal lune- dì al venerdì esclusi i festivi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
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Copertura 6 Assistenza
Le Prestazioni di Assistenza previste in Polizza sono prestate dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistan- ce chiamando dall’Italia il numero 800.046.475 o dall’Italia e dall’estero il numero 02.582456
13 attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, sono assicurate le Prestazioni di seguito riportate.
Che cosa è assicurato
Art. 40 SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
1. la persona fisica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, in caso di singolo Assicurato; o
2. l’intero Nucleo Familiare, in caso di 2 o più Assicurati.
Art. 41 VALIDITÀ TERRITORIALE
La copertura vale in tutto il mondo fatta eccezione di quanto specificato all’interno di ogni singola Prestazione.
ASSISTENZA SANITARIA
Art. 42 PRESTAZIONI
L’Impresa si impegna, nei limiti di cui ai successivi Art. 44 e Art. 46, ad erogare le Prestazioni di seguito elenca- te avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che provvederà all’organizzazione dei relativi interventi.
1. CONSULENZA MEDICA
Qualora l’Assicurato in caso di Malattia e/o Infortunio necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
2. CONSULENZA CARDIOLOGICA
Qualora l’Assicurato in caso di Malattia e/o Infortunio necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare direttamente o attra- verso il proprio medico curante i medici cardiologi della Struttura Organizzativa. L’Assicurato deve comu- nicare il nome dell’eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.
3. CONSULENZA ORTOPEDICA
Qualora l’Assicurato in caso di Malattia e/o Infortunio necessiti di valutare lo stato di salute per decidere
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quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare direttamente o attra- verso il proprio medico curante i medici ortopedici della Struttura Organizzativa. L’Assicurato deve comu- nicare il nome dell’eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.
4. CONSULENZA NEUROLOGICA
Qualora l’Assicurato, in caso di Malattia e/o Infortunio necessitasse di un collegamento telefonico urgente e non riuscisse a reperire il proprio neurologo, verrà fornita consulenza neurologica tramite un collega- mento telefonico diretto effettuato dal medico neurologo della Struttura Organizzativa con l’Assicurato.
5. CONSULENZA PEDIATRICA
Qualora l’Assicurato in caso di Malattia e/o Infortunio del proprio bambino non riesca a reperire il proprio pediatra e necessiti di un collegamento telefonico urgente, potrà contattare direttamente i medici della Struttura Organizzativa. L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.
6. INVIO DI UN MEDICO A DOMICILIO IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una consulenza medica, emergesse la necessità che l’Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assi- stance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttu- ra Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La Prestazione è fornita dalle ore 20.00 alle ore 8.00 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la dome- nica e nei giorni festivi.
7. INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, a seguito di Malattia e/o Infortunio e successivamente ad una consulenza medica, necessitasse di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell’Assicurato al centro medico più vicino.
8. TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, a seguito di Malattia e/o Infortunio, risulti affetto da una patologia che per caratteristi- che obiettive viene ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell’ambito dell’organiz- zazione ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato per l’improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, ed i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell’Assicurato d’intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell’Assicurato in un cen- tro ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà:
a. ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
b. ad organizzare il trasporto dell’Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica o in- fermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi.
La Prestazione viene fornita, giusta certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della copertura per trasferimenti resi necessari da Infortunio.
Sono escluse dalla Prestazione:
1. le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato;
2. le infermità o le lesioni che non sono curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell’organizzazione ospedaliera;
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3. tutti i casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.
9. RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, successivamente alla Prestazione “Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia”, venisse dimesso dopo la degenza e necessitasse di rientrare al proprio domicilio, la Struttura Organizza- tiva provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato con il mezzo che i medici della Struttura Organiz- zativa, d’intesa con i medici curanti, riterranno più idoneo alle condizioni dell’Assicurato.
Tale mezzo potrà essere:
a. il treno in prima classe e occorrendo il vagone letto;
b. l’autoambulanza, (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto verrà organizzato interamente dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica o in- fermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
10. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti di un trasporto in autoambulanza, suc- cessivamente al Ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un’autoam- bulanza.
11. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA O TAXI IN ITALIA A SEGUITO DI DIMISSIONI
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti di essere trasportato dall’Istituto di cura presso il quale è stato ricoverato al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente un’autoambulanza oppure un taxi per permettere all’Assicurato, e ad un eventuale accom- pagnatore, di rientrare al proprio domicilio.
12. CONSEGNA ESITI A DOMICILIO
La Prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato, a seguito di Xxxxxxxx improvvisa e/o Infortunio certificato dal proprio medico curante, si sia sottoposto ad accertamenti diagnostici in strutture situate nella provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Or- ganizzativa provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti o all’Assicurato o al medico da lui indicato. L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il recapito telefonico.
Il costo degli accertamenti è a carico dell’Assicurato.
13. CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO
Qualora l’Assicurato, a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l’Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.
Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
14. CONSEGNA SPESA A DOMICILIO
Qualora l’Assicurato, in seguito a Ricovero in Istituto di cura superiore a 5 (cinque) giorni per Malattia/In- fortunio, sia impossibilitato ad acquistare generi alimentari di prima necessità, la Struttura Organizzativa, nei primi 15 (quindici) giorni di Convalescenza post-Ricovero, provvederà all’invio di un proprio incaricato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo la Europ Assistance a proprio carico il compenso di 2 (due) ore ad intervento e per un massimo di 3 (tre) invii per ogni periodo post-Ricovero.
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I costi dei beni acquistati dovranno essere anticipati all’incaricato e resteranno a carico dell’Assicurato.
15. PRELIEVO SANGUE A DOMICILIO
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio e/o Malattia improvvisa, necessitasse di effettuare un prelievo di sangue, la Struttura Organizzativa invierà al domicilio dell’Assicurato un medico per effettuare il prelie- vo, tenuto conto delle disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della non deteriorabilità del sangue prelevato.
Restano a carico dell’Assicurato i costi degli esami.
L’Assicurato deve comunicare il nome del suo medico curante e il suo recapito telefonico.
16. INVIO DI UN BABY-SITTER IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, a seguito d’Infortunio o Malattia improvvisa, ricoverato o dimesso non sia in grado di occuparsi dei propri figli minori di età inferiore ai 15 (quindici) anni, la Struttura Organizzativa invierà un baby-sitter presso il domicilio dell’Assicurato in Italia.
Che cosa non è assicurato
Art. 43 PERSONE NON ASSICURABILI
L’Impresa non assicura persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofar- maci non ad uso terapeutico) o da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita). Pertanto, al manifestarsi di uno o più episodi di almeno una delle già menzionate condizioni nel corso del contratto di assicurazione, la copertura s’intende automaticamente cessata ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
La cessazione dell’Assicurazione comporta l’obbligo per l’Impresa – a parziale deroga dell’articolo 1898 del codice civile a favore dell’Assicurato – di rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, rela- tiva al periodo successivo alla comunicazione da parte del Contraente, o comunque all’accertamento da parte dell’Impresa, delle sopravvenute cause di non assicurabilità.
Limiti della copertura
Art. 44 LIMITI DELLA COPERTURA ASSISTENZA
Ciascuna Prestazione di Assistenza di cui all’Art. 42 è erogata sino ad un massimo di 3 (tre) volte per singolo anno assicurativo
Art. 45 ESCLUSIONI
Sono esclusi i rimborsi, gli Indennizzi e le Prestazioni conseguenti a:
1. Infortuni, Malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipula- zione del Contratto di assicurazione sottaciuti all’Impresa e ad Europ Assistance con dolo o colpa grave;
2. partecipazioni dell’Assicurato a delitti dolosi;
3. stati patologici correlati alla infezione da HIV e da AIDS;
4. disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV-TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli im- pulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
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5. Infortuni e malattie conseguenti all’abuso di alcolici, all’uso di allucinogeni e all’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
6. aborto volontario non terapeutico;
7. Infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall’Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso;
8. Infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
9. cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad Infortunio;
10. applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio o Malattia);
11. conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
12. guerre internazionali o civili e insurrezioni se occorsi oltre il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio di tali eventi qualora l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero o in un paese sino ad allora in pace;
13. conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelera- zioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
14. acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
15. soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per Malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure);
16. negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione non è erogata se è comprovato che l’Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
17. incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di velivoli od elicotteri non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la perdita di autosufficienza causata da incidente di volo se l’Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
18. Infortuni derivanti o imputabili ad attività che prevedono l’utilizzo di armi da fuoco;
19. partecipazioni dell’Assicurato a delitti dolosi;
20. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.
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Art. 46 LIMITI D'INDENNIZZO
Prestazione | Massimale | Riferimenti |
Consulenza medica | / | Art. 42.1 |
Consulenza cardiologica | / | Art. 42.2 |
Consulenza ortopedica | / | Art. 42.3 |
Consulenza neurologica | / | Art. 42.4 |
Consulenza pediatrica | / | Art. 42.5 |
Invio di un medico a domicilio in Italia | / | Art. 42.6 |
Invio di un’autoambulanza in Italia | € 250 per Sinistro e sino alla concorrenza massima di € 500 per anno assicurativo | Art. 42.7 |
Trasferimento in un xxxxxx xxxxxx- xxxxx xx Xxxxxx | / | Xxx. 00.0 |
Xxxxxxx dal centro ospedaliero in Italia | / | Art. 42.9 |
Trasporto in autoambulanza in Italia | fino alla concorrenza di un importo pari a quello ne- cessario per compiere 100 km di percorso comples- sivo andata e ritorno | Art. 42.10 |
Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni | € 50 per Sinistro | Art. 42.11 |
Consegna esiti a domicilio | / | Art. 42.12 |
Consegna medicinali urgenti a domicilio | / | Art. 42.13 |
Consegna spesa a domicilio | Un importo pari a 2 (due) ore ad intervento e per un massimo di 3 (tre) invii per ogni periodo post Ricovero | Art. 42.14 |
Prelievo sangue a domicilio | / | Art. 42.15 |
Invio di una baby sitter in Italia | € 250 per Sinistro e per anno assicurativo | Art. 42.16 |
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MEDICAL ADVICE PROGRAM
La Prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Art. 47 MEDICAL ADVICE PROGRAM
Il Medical Advice Program è la prestazione che consente di usufruire di consulenze generiche e specialistiche, nonché di ottenere una valutazione clinico-diagnostica, in un ampio spettro di patologie, su casi che compor- tano un dubbio diagnostico e/o terapeutico.
La Prestazione viene erogata utilizzando una rete di Medici Specialisti e Centri Clinici di primaria importanza internazionale.
La Prestazione presuppone una prima impostazione clinica fatta dal medico curante e la necessità di ottene- re un parere da parte di specialisti italiani ed internazionali della materia.
La Prestazione è erogata da Service tramite la Centrale di Telemedicina, utilizzando un sistema telematico di comunicazione dei dati clinico-diagnostici, preventivamente inviati dall’Assicurato, che si collega con il Centro Medico di Riferimento.
Per i casi clinici più complessi il servizio può contare sull’impiego di un sistema di videoconferenza, operativo solo in Italia, che consente il consulto, in tempo reale, tra gli specialisti italiani ed internazionali e, con l’even- tuale ausilio dell’equipe medica della Centrale di Telemedicina, i medici curanti dell’Assicurato.
In alcuni casi, su richiesta specifica dei Centri Medici di Riferimento, è prevista una visita specialistica presso i Centri stessi ed il pagamento delle spese di trasferimento e alloggio del paziente.
Art. 48 EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Qualora l’Assicurato abbia un’alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e desidera richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-dia- gnostica, verrà, attraverso gli operatori della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, messo in contatto con la Centrale di Telemedicina che, previo contatto telefonico con l’Assicurato, gli offrirà la possibilità di otte- nere le consulenze mediche specialistiche di cui necessita nonché l’erogazione di un secondo parere medi- co, avvalendosi dell’esperienza di Centro Medico di riferimento.
Art. 49 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che lo metterà in contatto con la Centrale di Telemedicina, cui spiegherà il caso clinico per il quale richiede il secondo parere da parte degli specialisti dei Centro Medico di Riferimento.
Art. 50 CONSULENZA MEDICA DI SECONDO LIVELLO
I medici della Centrale di Telemedicina, valutata la richiesta dell’Assicurato, effettuano con questo l’inqua- dramento del caso, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita dove richiesta una consulenza di orientamento per accertamenti specifici (Check-up).
Art. 51 ATTIVAZIONE DELLA RETE NAZIONALE DI “CENTRI DI ECCELLENZA”
A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva dei medici della Struttura Organizzativa si pro- cederà alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria, alla digitalizzazione di tutto il materiale diagnostico, ed all’elaborazione dei quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti dei “Centri di eccellenza”. Tutti i dati clinici saranno trasmessi attraverso avanzate apparecchiature di telemedicina o tramite corrieri ai Centri Medici di riferimento.
Il Centro Medico di riferimento eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei medici specialisti, potrà richiedere di visitare il paziente stesso.
I costi della visita specialistica saranno a carico di Europ Assistance così come le spese di trasferimento e alloggio del paziente fino ad un massimo di € 300.
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I medici specialisti dei “Centri di eccellenza” formuleranno rapidamente la propria risposta scritta, che verrà inviata alla Centrale di Telemedicina che, a sua volta, la trasmetterà all’Assicurato, aiutandolo ove occorra, ad interpretarla.
Europ Assistance terrà a proprio carico tutti i costi.
Art. 52 ATTIVAZIONE DEL SECONDO PARERE INTERNAZIONALE
Qualora su indicazione dei medici della Struttura Organizzativa o di quelli dei “Centri di eccellenza” nazionale, si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali di comprovato livello, queste verranno contattate dai medici di Europ Assistance al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale.
Tale servizio prevederà la raccolta della documentazione dell’Assicurato, la digitalizzazione della stessa se ancora non eseguita, il trasferimento del caso clinico al Centro Internazionale individuato e la predisposizione di un secondo parere scritto da parte di tale struttura.
Obblighi in caso di Sinistro
Art. 53 OBBLIGHI SPECIFICI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione Assistenza, l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di Assistenza, valendo quale omissione dolosa.
Posso richiedere una prestazione ad un professionista, ad esempio il prelievo del san- gue a domicilio ad un infermiere, e poi farmi rimborsare dall’Impresa?
No, in quanto è l’Impresa a provvedere - tramite la struttura organizzativa di EUROP ASSI- STANCE – all’erogazione delle prestazioni, non è possibile ottenere rimborsi per iniziative assunte senza attivare Europ Assistance.
Art. 54 SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro stesso.
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COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24, chiamando:
– 800.046.475 dall’Italia;
– 02.58245613 dall’Italia o dall’estero.
IMPORTANTE:
Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Orga- nizzativa.
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
– tipo di intervento richiesto;
– nome e cognome;
– numero di Polizza preceduto dal codice identificativo dell’Impresa: UBAS
– Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
– recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE XXXXXX X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste nella Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita del Suo consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/79.
Pertanto, l’Assicurato, contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
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Copertura 7 Package Bambini
Che cosa è assicurato
Art. 55 SOGGETTI ASSICURATI
La copertura è prestata a favore di persone di età compresa tra 1 (uno) anno compiuto e 18 (diciotto) anni non compiuti, purché nominativamente indicati nel Modulo di Polizza.
Art. 56 RISCHI ASSICURATI
La copertura opera:
1. relativamente alle coperture Invalidità Permanente da Infortunio e Invalidità Permanente da Malattia, solo per gli Infortuni occorsi o le Malattie manifestatesi che determinino il riconoscimento di una Invalidità Per- manente pari o superiore al 66%;
2. per le coperture Invalidità Permanente da Infortunio (copertura 2), Invalidità Permanente da Malattia (co- pertura 3), – Indennità Giornaliera per Ricovero, Convalescenza, Gessatura – Rimborso Spese Mediche (copertura 4), Grande Intervento Chirurgico Rimborso Spese Pre e Post Ricovero - (copertura 5), le somme assicurate o i Massimali presenti nelle singole garanzie, saranno erogati, per la singola persona, fino ad un importo pari al 50% di quanto garantito per l’Assicurato maggiorenne;
3. la copertura Assistenza opera secondo le modalità e le condizioni previste nella specifica sezione.
Fatta eccezione per le prestazioni di cui alla copertura Assistenza, tutto quanto sopra indicato è prestato per le stesse coperture assicurative scelte dall’Assicurato, nominativamente indicato nel Modulo di Polizza.
In ogni caso, la copertura Morte da Infortunio non è mai prestata.
Art. 57 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
In caso di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurazione copre anche le seguenti spese nei limiti di quanto previsto al successivo Art. 59:
1. SPESE E CURE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO
L’Impresa provvederà ad indennizzare le cure odontoiatriche e ortodontiche, le protesi dentarie conse- guenti ad Infortunio documentato da certificato medico o dentistico.
Nel caso in cui, su espresso parere medico, per l’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applica- zione della prima protesi nei primi 3 (tre) anni dal giorno dell’Infortunio, l’Assicurato potrà richiedere che vengano rimborsate le spese riconosciute necessarie.
La copertura rimborsa, inoltre, le spese sostenute per la riparazione e/o sostituzione di apparecchi e/o protesi ortodontiche in uso all’Assicurato al momento dell’Infortunio, rotti e/o danneggiati.
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La copertura non opera in relazione alle esclusioni di cui all’Art. 4 nonché per:
a. tutte le prestazioni ed i trattamenti iniziati o resisi necessari prima della sottoscrizione dell’Assicura- zione;
b. lesioni dentarie da Infortunio subito durante la pratica di sport per i quali è previsto l’utilizzo del para- denti;
c. prestazioni eseguite esclusivamente a scopo estetico;
d. interventi su denti da latte.
2. SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI ACUSTICI A SEGUITO DI INFORTUNIO
L’Impresa provvederà ad indennizzare le cure all’apparato uditivo, incluse quelle per la rottura di apparec- chi acustici in uso all’Assicurato purché conseguenti ad Infortunio documentato da certificato medico.
Si precisa che le spese per la protesi sono rimborsabili purché essa sia applicata entro 3 (tre) anni dal giorno dell’Infortunio.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati medici comprovanti la menomazione acustica subita dall’Assicurato.
3. SPESE PER LEZIONI SCOLASTICHE PRIVATE A SEGUITO DI INFORTUNIO
L’impresa provvederà a rimborsare, previa presentazione di adeguata documentazione medica e scolasti- ca, le spese sostenute per lezioni scolastiche private, sempreché l’Infortunio abbia comportato un periodo di assenza pari o superiore a 10 (dieci) giorni scolastici consecutivi decorrenti dalla data del Sinistro.
La copertura è prestata a favore di Assicurati nella loro qualità di “Studenti/Alunni”, vale a dire soggetti iscritti negli appositi registri scolastici di:
a. scuole statali, provinciali, comunali e comunque pubbliche in genere;
b. istituti scolastici privati, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti in conformità con la normativa scolastica emanata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La copertura si estende, altresì, per la frequentazione a:
c. Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Arti- stiche, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati, Accademia Nazionale di Danza.
4. ANNULLAMENTO ATTIVITÀ RICREATIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO
L’Impresa provvederà a rimborsare, previa presentazione di adeguata documentazione attestante rice- vute di pagamento debitamente quietanzate dalla struttura organizzativa e/o erogatrice, i costi relativi al periodo corrispondente alla mancata frequentazione di corsi e/o attività sportive (a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artisti- che, di sport non esclusi dalle condizioni di assicurazione), a condizione che l’Infortunio abbia comportato un periodo di assenza pari o superiore a 15 (quindici) giorni di calendario decorrenti dalla data del Sinistro.
Sempre nei limiti di cui sopra, la copertura si estende altresì nel caso in cui l’Assicurato si trovi nell’impos- sibilità di partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all’estero organizzati dalla struttura organizzativa.
In ogni caso, il rimborso sarà erogato solo a condizione che non sia possibile recuperare, parzialmente o totalmente, la somma versata dall’Assicurato.
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Che cosa non è assicurato
Art. 58 PERSONE NON ASSICURABILI
L’Impresa non assicura persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofar- maci non ad uso terapeutico) o da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita). Pertanto, al manifestarsi di uno o più episodi di almeno una delle già menzionate condizioni nel corso del contratto di assicurazione, la copertura s’intende automaticamente cessata ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
La cessazione dell’Assicurazione comporta l’obbligo per l’Impresa – a parziale deroga dell’articolo 1898 del codice civile a favore dell’Assicurato – di rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, rela- tiva al periodo successivo alla comunicazione da parte del Contraente, o comunque all’accertamento da parte dell’Impresa, delle sopravvenute cause di non assicurabilità.
Limiti della copertura
Art. 59 LIMITE D'INDENNIZZO PER LE SPESE
Spese | Limiti D'indennizzo | Riferimenti |
Spese e cure odontoiatriche a segui- to di Infortunio | € 500 per Sinistro e anno assicurativo con Franchigia assoluta di € 50 per Sinistro e per singolo Assicurato | Art. 57.1 |
Spese per acquisto apparecchi acu- stici a seguito di Infortunio | € 500 per Sinistro e anno assicurativo con Franchigia assoluta di € 50 per Sinistro e per singolo Assicurato | Art. 57.2 |
Spese per lezioni scolastiche private a seguito di Infortunio | € 500 per Sinistro e anno assicurativo con Franchigia assoluta di € 50 per Sinistro e per singolo bambino assicurato | Art. 57.3 |
Annullamento attività ricreative a seguito di Infortunio | € 500 per Sinistro e anno assicurativo con Franchigia assoluta di € 50 per Sinistro e per singolo Assicurato | Art. 57.4 |
Art. 60 CESSAZIONE DELLA COPERTURA
Al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età dell’Assicurato e, più precisamente, in occasione della prima scadenza annua successiva a tale evento, la copertura cessa, con conseguente esclusione del soggetto dagli Assicurati e automatica e relativa riduzione del Premio di Polizza.
Art. 61 ESTENSIONE PACKAGE BAMBINI
Limitatamente alla copertura Invalidità Permanente da Infortunio che determini il riconoscimento di una In- validità Permanente pari o superiore al 66% e delle coperture previste dall’Art. 57, la copertura è estesa al/ ai bambino/i - non facenti parte il Nucleo Familiare - di età compresa tra 1 (uno) anno e 17 (diciassette) anni compiuti, al verificarsi di un Infortunio occorso all’interno dei locali adibiti a dimora abituale dell’Assicurato o nelle pertinenze del fabbricato costituente l’abitazione principale del Nucleo Familiare, mentre interagisce con il bambino Assicurato dalla presente copertura.
Nel caso di Infortunio nel quale rimangano infortunate più persone, il massimo esborso a carico dell’Impresa non potrà superare la somma complessiva di € 500.000, restando inteso che in tal caso le somme assicurate per ciascuna persona si intenderanno ridotte in proporzione, fermo sempre l'esborso massimo suindicato.
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Art. 62 CLAUSOLA DI SECONDO RISCHIO PER LA GARANZIA RIMBORSO SPESE
Qualora, per le coperture previste al precedente Art. 57, l’Assicurato beneficiasse di altre coperture assicurative, anche tramite associazioni o enti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, società sportive, scuole, agen- zie di viaggi, tour operator ecc., si conviene che le suddette prestazioni opereranno “a secondo rischio”, vale a dire dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle altre polizze rispetto alla presente.
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Norme comuni
a tutte le coperture assicurative
Art. 63 PERCHÉ DEVO COMUNICARE ALL’IMPRESA LE INFORMAZIONI SUL RISCHIO CHE HO ASSICURATO?
La copertura assicurativa è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato all’atto della sottoscrizione dell’Assicurazione.
Le dichiarazioni errate o incomplete relative a circostanze originarie che influiscono sulla valutazione dell’Im- presa in merito al Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 64 COSA SUCCEDE IN CASO DI AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO?
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa ogni aggravamento o diminuzione del Rischio.
Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile.
Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa ridurrà il Premio o le rate di Premio successive alla comunica- zione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’articolo 1897 del codice civile e rinuncia sin d’ora al relativo diritto di Recesso.
Quando si verifica un aggravamento del Rischio? Facciamo un esempio.
Se al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione eri impiegato comunale e nel corso del rapporto assicurativo, a seguito di concorso, hai assunto l’incarico di agente di Polizia Muni- cipale addetto al servizio pattugliamento, siamo in presenza di un aggravamento del Rischio.
Nel caso opposto si sarebbe verificata una diminuzione del Rischio.
Art. 65 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato come “data effetto” nel Modulo di Polizza op- pure, se successivo, del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio, fermi i periodi di Carenza di seguito indicati:
1. per gli Infortuni: dal momento in cui decorre l’Assicurazione;
2. per le Malattie: dal 30° (trentesimo) giorno successivo a quello in cui decorre l’Assicurazione;
3. per le conseguenze di Malattie Preesistenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione ma non manifestate e non note in quel momento all’Assicurato - per le quali non sono stati praticati accertamenti o terapie
- ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione della Polizza: dal 180° (centot- tantesimo) giorno successivo a quello in cui decorre l’Assicurazione;
4. per il parto: dal 300° (trecentesimo) giorno successivo a quello in cui decorre l’Assicurazione.
Se la Polizza è stata emessa, senza soluzione di continuità:
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– in sostituzione di altra polizza (anche se stipulata con altra impresa assicuratrice);
– a favore dello stesso Assicurato;
– per la prestazione di identiche coperture,
a condizione che siano decorsi interamente i periodi di Carenza previsti dal precedente contratto di assicu- razione:
a. limitatamente ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo, i periodi di Carenza di cui all’Art. 65 non troveranno applicazione se la nuova Polizza prevede le stesse prestazioni e le stesse somme assicurate della pre- cedente;
b. i periodi di Carenza di cui all’Art. 65 sono invariati per il punto 2 del presente articolo, se la nuova Polizza prevede diverse prestazioni o maggiori somme assicurate rispetto alla precedente;
c. limitatamente ai punti 3 e 4 del presente articolo, i periodi di Carenza di cui all’Art. 65 sono ridotti a 90 (novanta) giorni, se la nuova Polizza prevede diverse prestazioni o maggiori somme assicurate rispetto alla precedente.
Facciamo qualche esempio
– La polizza è stata sottoscritta il 1° marzo ed il 3 marzo l’Assicurato subisce un Infortu- nio e viene investito da un’automobile. In tal caso la copertura Infortuni è pienamente operativa in quanto non è prevista alcuna Carenza;
– La polizza è stata sottoscritta il 1° ottobre ed il 15 novembre l’Assicurato ha un attacco di appendicite. In tal caso la copertura Malattia è pienamente operativa, in quanto per le Malattie che insorgono in modo improvviso è prevista una carenza di 30 giorni.
– La polizza è stata sottoscritta il 1° gennaio ed il 15 settembre l’Assicurato richiede il rimborso delle spese mediche per un intervento di risoluzione di un aneurisma che dalla Cartella Clinica risulta già esistente al momento della sottoscrizione della polizza anche se non ancora diagnosticato al paziente.
In tal caso, la copertura Malattia sarà operativa in quanto sono trascorsi 180 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione. Prima di tale termine l’evento non sarebbe tato in copertura.
Art. 66 COME PAGO IL PREMIO?
Il Premio è annuo e può essere pagato in un’unica soluzione oppure rateizzato con frazionamento mensile, senza costi aggiuntivi. In caso di frazionamento è comunque dovuto per l’intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere le rimanenti rate del Premio stesso.
Il pagamento del Premio avviene tramite addebito automatico sul conto corrente del Contraente aperto pres- so la filiale di UBI Banca indicata nel Modulo di Polizza; l’autorizzazione di addebito del Premio sottoscritta dal Contraente consente all’Impresa di effettuare 3 (tre) tentativi di prelievo e cioè:
a. il giorno di scadenza; oppure qualora i fondi siano insufficienti
b. il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza; oppure ancora
c. il 29° (ventinovesimo) giorno successivo alla scadenza.
In caso di mancato integrale pagamento del Premio o di una rata di Premio, le coperture assicurative restano sospese dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento, fino alle ore 24 del giorno del pagamento.
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L’Impresa conserva il diritto al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile.
L’Assicurazione si risolve di diritto se l’Impresa non agisce per la riscossione del Premio arretrato nel termine di 6 (sei) mesi, fermo il diritto al Premio in corso e al rimborso delle spese.
Art. 67 QUANDO SI VERIFICA LA C.D. “INDICIZZAZIONE”, CIOÈ L’ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI MASSIMALI, DELLE SOMME ASSICURATE, DELLE INDENNITÀ, DEI LIMITI DI INDENNIZZO E DEL PREMIO?
Fatta eccezione per la copertura assicurativa “Assistenza”, i Massimali, le somme assicurate, le Indennità, i limiti di Indennizzo non espressi in percentuale e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell’“Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” (FOI) “indice costo della vita”.
Qualora l’ISTAT modifichi la composizione ed i parametri del suddetto indice, l’adeguamento sarà calcolato in base alla variazione percentuale relativa al nuovo indice così risultante.
Il primo adeguamento si effettua confrontando l’indice del mese di settembre dell’anno precedente a quello di stipula dell’Assicurazione con quello del mese di settembre successivo.
Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di Premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione, mediante consegna al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento, che avverrà da parte dell’Intermediario.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.
In caso di ritardata o intervenuta interruzione nella pubblicazione dell’indice, sarà fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente.
Art. 68 POSSO RECEDERE IN CASO DI REVISIONE DEL PREMIO?
Le coperture “Invalidità Permanente da Malattia” e “Grande Intervento Chirurgico – Rimborso Spese pre e post Ricovero” si basano sull’età anagrafica dell’Assicurato, raggruppata per fasce come segue:
a. fino a 30 anni;
b. da 31 a 40 anni;
c. da 41 a 50 anni;
d. da 51 a 60 anni;
e. da 61 a 65 anni;
f. oltre 65 anni.
Pertanto, in occasione della scadenza annua dell’Assicurazione corrispondente al passaggio dell’Assicurato da una fascia all’altra, l’Impresa comunicherà al Contraente, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, il nuovo Premio proposto per il rinnovo.
Se il Contraente non accetta detta variazione, potrà recedere dall’Assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza annua. In tal caso, la copertura assicurativa continuerà ad essere operante fino alla scadenza an- nuale del periodo assicurativo in corso.
Il pagamento da parte del Contraente del Premio nella nuova misura comunicata dall’Impresa ai sensi del precedente paragrafo implica l’accettazione della variazione dell’importo del Premio.
Limitatamente alle coperture “Indennità Giornaliera da Ricovero – Rimborso Spese Mediche” e “Grande In- tervento Chirurgico – Rimborso Spese pre e post Ricovero”, qualora si verificassero significative ed obiettive variazioni nelle norme che disciplinano la prestazione del Servizio Sanitario Nazionale, l’Impresa si riserva la facoltà di variare il Premio applicato comunicando al Contraente il nuovo Premio annuo con preavviso di 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza annuale successiva al tempo in cui le variazioni sono intervenute.
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Se il Contraente non accetta tale variazione potrà recedere dall’Assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza annua.
Il pagamento da parte del Contraente del Premio nella nuova misura comunicata dall’Impresa ai sensi del precedente paragrafo implica l’accettazione della variazione dell’importo del Premio.
Art. 69 ALLA SCADENZA, L’ASSICURAZIONE SI RINNOVA?
L’Assicurazione ha durata di un anno dalla data della relativa sottoscrizione.
Alla scadenza, l’Assicurazione si rinnova automaticamente per successivi periodi di un anno, a meno che una Parte non comunichi all’altra la disdetta a mezzo di lettera raccomandata a/r entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, come eventualmente rinnovata.
Art. 70 QUANDO L’ASSICURAZIONE È AUTOMATICAMENTE RISOLTA?
L’Assicurazione si intende automaticamente risolta:
1. alla prima scadenza annuale successiva all’interruzione del rapporto di conto corrente che il Contraente ha presso UBI Banca;
2. alla scadenza annuale successiva al compimento del 70° (settantesimo) anno di età dell’Assicurato. L’e- ventuale incasso dei Premi scaduti successivamente, da parte dell’Impresa, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali.
Art. 71 COSA DEVO FARE SE AL MOMENTO DEL SINISTRO VI SONO ANCHE ALTRE ASSICURAZIONI?
Se per le medesime coperture assicurative coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato in caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’ar- ticolo 1910 del codice civile.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
Art. 72 L’IMPRESA CHE MI HA INDENNIZZATO PUÒ SURROGARSI NEI MIEI DIRITTI VERSO I TERZI RESPONSABILI DEL SINISTRO?
No, perché, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1916 del codice civile, l’Impresa rinuncia al diritto di rivalersi nei confronti dei responsabili del Sinistro per quanto corrisposto all’Assicurato a titolo di Indennizzo.
Art. 73 POSSO CEDERE AD ALTRI I DIRITTI DERIVANTI DALL’ASSICURAZIONE?
Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall’Assicurazione.
Art. 74 È POSSIBILE MODIFICARE L’ASSICURAZIONE?
Qualsiasi modifica all’Assicurazione deve essere provata per iscritto.
Art. 75 COME SONO EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI TRA LE PARTI?
Tutte le comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato relative al contratto di assicurazione devono essere trasmesse a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, ove non diversamente previsto dall’Assicurazione.
Art. 76 QUANDO SI PRESCRIVONO I DIRITTI DERIVANTI DALL’ASSICURAZIONE?
I diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile.
Il diritto dell’Impresa al pagamento del Premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze.
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Art. 77 A CARICO DI CHI SONO GLI ONERI FISCALI?
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 78 QUALE LEGGE DISCIPLINA L’ASSICURAZIONE?
L’Assicurazione è disciplinata dal diritto italiano. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 79 COME SONO RISOLTE LE CONTROVERSIE?
Tutte le controversie tra le Parti relative all’Assicurazione saranno devolute alla competenza esclusiva del giu- dice del luogo di residenza della parte che agisce in giudizio, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 206/2005, ferma la necessità per la Parte istante di dare corso alla Mediazione nei casi in cui sia prevista come condizione di procedibilità ai sensi delle applicabili disposizioni.
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Glossario
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti condizioni di Assicurazione. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Ambulatorio struttura o centro medico attrezzato, regolarmente autorizzato in base alla normativa vigente ad erogare prestazioni medico chirurgiche in regime di degenza diurna, nonché lo studio pro- fessionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
Assicurato il/i soggetto/i il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. La persona fisica il cui interesse è protetto dall’Assicurazioni.
Assicurazione il contratto con il quale l’Impresa, verso pagamento del Premio, si impegna a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi di un Sinistro, ai termini e alle condizioni convenute.
Assistenza Diretta il pagamento che l’Impresa, in nome e per conto dell’Assicurato, effettua nei limiti di quanto dovu- to a termini di Polizza, a favore delle Strutture Sanitarie Convenzionate per le prestazioni previste in Polizza.
Beneficiario il soggetto o i soggetti ai quali l’Impresa deve liquidare l’Indennizzo in caso di morte dell’Assicu- rato.
Carenza periodo di tempo che intercorre fra la data di efficacia della Polizza e l’inizio della garanzia assicu- rativa, durante il quale la copertura per la prestazione indicata si intende inoperante.
Cartella Clinica documento ufficiale redatto durante il Ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità per esteso del paziente, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
Centrale di Telemedicina la struttura di Service, costituita da medici ed operatori ed in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che provvede alla gestione ed all’ero- gazione del secondo parere medico.
Centro Medico di Riferimento
le strutture sanitarie ed i centri clinici facenti parte del network di istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, ospedali e medici specialisti, convenzionati con service che provvedono alla formulazione del secondo parere medico a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica.
Contraente soggetto che stipula l’Assicurazione con l’Impresa e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato.
Convalescenza il periodo stabilito e prescritto dal medico ospedaliero all’atto della dimissione oppure dal medico di base nei giorni successivi alla dimissione stessa per consentire il ritorno dell’Assicurato al suo stato di salute abituale.
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Day-Hospital degenza diurna in un Istituto di cura che non comporta un pernottamento, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche di durata limitata, documentata da rilascio di Cartella Clinica dalla quale risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell’Assicurato nell’Istituto di Cura.
Day-Surgery intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura in regime di degenza diurna che non comporta pernottamento, documentato da Cartella Clinica.
Documentazione Sanitaria
si compone della Cartella Clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e ricevute in originale.
Europ Assistance Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0- 00000 Xxxxxx – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Xxxxxxxxxxx X.00000 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
Franchigia la somma che, per ogni Sinistro, viene dedotta dall’Indennizzo e resta pertanto a carico dell’As- sicurato; percentuale/punti di Invalidità Permanente per la quale non viene corrisposto alcun Indennizzo.
Grande Intervento Chirurgico
l’intervento chirurgico previsto nell’Allegato 2 della Polizza, denominato “Elenco Grandi Interventi Chirurgici”.
Gessatura l’applicazione di qualsiasi mezzo di contenzione o sintesi rimovibile esclusivamente da persona- le medico e paramedico, attestata da relativo certificato di rimozione.
Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A
Indennità/Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
Indennità Giornaliera somma corrisposta dall’Impresa per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura.
Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva - entro due anni dall’evento
- la morte, un’Invalidità permanente, una inabilità temporanea o altro evento coperto dalla Polizza.
Intermediario UBI Banca S.p.A., con sede a Bergamo, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, che distribuisce i prodotti assicurativi e presso i propri clienti intestatari di un conto corrente.
Intervento Chirurgico atto medico avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, realizzato tramite cruentazione dei tessuti mediante l’uso di strumenti chirurgici, ovvero attraverso l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa (laser).
Intervento Chirurgico Ambulatoriale
intervento di chirurgia effettuato senza Ricovero, anche comportante suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia.
Invalidità Permanente la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione svolta dall’Assicurato.
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Istituto di Cura l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di Ricovero, sia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale che privata, regolarmente autorizzata all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case convalescenza o soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Lettera di Impegno documento sottoscritto dall’Assicurato con il quale, in occasione di un Ricovero, lo stesso si impegna a pagare alla struttura convenzionata tutte le prestazioni mediche non contemplate nella Polizza nonché gli importi eccedenti le somme assicurate/massimali e gli importi relativi a Franchigie e/o Scoperti.
Malattia ogni alterazione anatomo patologica evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Improvvisa Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malattia Preesistente Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti non note e/o non diagnosticate alla data di sottoscrizione della Polizza.
Malattia Pregressa condizione clinica che è l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza, già nota all’Assicurato in quanto manifestatasi clinicamente o già diagnosticata alla data di sottoscrizione dell’Assicurazione stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie. Pertanto, in caso di Malattia Pregressa, non opera nessuna delle coperture assicurative sottoscritte dall’Assicurato.
Malformazione difetto fisico
menomazione clinicamente statica e stabilizzata, sia di tipo acquisito sia per esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita.
Massimale o
Limite di Indennizzo
somma massima liquidabile dall’Impresa a titolo di Indennizzo.
Mediazione attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Modulo di Polizza documento contrattuale che riporta le garanzie operanti, la durata delle stesse, i beni assicurati, il Premio dovuto e i Limiti di Indennizzo e che, unitamente al DIP Danni, al DIP Aggiuntivo Danni e alle Condizioni di Assicurazione e al Questionario Sanitario, costituisce l’Assicurazione.
Nucleo Familiare i componenti risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro.
Parti il Contraente e CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Polizza documento che prova l’esistenza dell’Assicurazione.
Premio somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Prestazione l’assistenza da erogarsi da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa all’Assicurato nel momento del bisogno.
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Questionario Sanitario documento che l’Assicurato deve compilare prima della stipulazione dell’Assicurazione, conte- nente una serie di informazioni relative allo stato di salute dell’Assicurato e forma parte integrante dell’Assicurazione.
Recesso diritto di liberarsi dagli obblighi contrattuali esercitato da una delle Parti nei casi previsti dalla Polizza.
Ricovero degenza in Istituto di Cura, comportante almeno un pernottamento, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche, documentata da Cartella clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera.
Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto percentuale di Indennizzo che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro.
Service Europ Assistance Service S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx 0. società del gruppo Europ Assistance che si occupa dell’attività di organizzazione, coordinamento e fornitura di operazioni di aiuto e assistenza a persone o enti, in funzione delle loro necessità, in seguito a specifiche richieste di intervento, utilizzando mezzi propri o altrui.
Sinistro/Evento verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata l’Assicurazione.
Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’orga- nizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Strutture Sanitarie Convenionate
le strutture sanitarie (ospedali, istituti universitari, case di cura) e le equipe mediche conven- zionate con Europ Assistance alle quali l’Assicurato potrà rivolgersi, su indicazione e previa au- torizzazione della stessa, per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in Polizza. In caso di Ricovero tali prestazioni sono fornite senza che l’Assicurato debba provvedere ad anticipi o pagamenti che verranno effettuati direttamente da Europ Assistance ai centri convenzionati con le modalità previste in Polizza.
Strutture Sanitarie Non Convenzionate
le strutture sanitarie e/o equipe mediche diverse da quelle indicate da Europ Assistance, in pos- sesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge in vigore, alle quali l’Assicurato potrà comun- que rivolgersi per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in Polizza, senza ottenere il servi- zio di pagamento diretto delle prestazioni da parte di Europ Assistance.
Trattamenti Fisioterapici e Rieducativi
prestazioni di medicina riabilitativa, eseguite da personale in possesso di specifica abilitazione, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni negli individui colpiti da traumi, lesioni invalidan- ti, malattie infiammatorie o degenerazioni articolari.
Ubriachezza condizione conseguente all’assunzione di alcool, nella quale il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative.
Visita Specialistica visita effettuata da medico in possesso di specializzazione per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono escluse le visite specialistiche effettuate da medici non praticanti la medicina ufficiale (D.M. del 08/11/91 pubblicato sulla G.U. n. 262).
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Articoli del codice civile
richiamati nelle condizioni di Assicurazione
Art. 59.
TERMINE PER LA RINNOVAZIONE DELL’ISTANZA.
L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Art. 60.
ALTRI CASI DI DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.
Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
1. quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
2. quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3. quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.
Art. 1891.
ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA.
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obbli- ghi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892.
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
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Art. 1893.
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894.
ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI XXXXX.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichia- razioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897.
DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assi- curazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901.
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta so- spesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
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Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910.
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripar- tita fra gli altri assicuratori.
Art. 1916.
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2952.
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta so- spende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pa- gamento dell'indennità.
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ALLEGATO 1 - TABELLA DI DETERMINAZIONE
Tabella di legge per i casi di Invalidità Permanente
(allegato 1 al DPR 30/06/1965 nr. 1124 in vigore al 31/12/1999)
Lesione | Indennità | |
a destra | a sinistra | |
Sordità completa di un orecchio | 15% | |
Sordità completa bilaterale | 60% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi | 40% | |
Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica) | --- | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace; | 11% | |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace. | 30% | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | |
Per la perdita di un testicolo non si corrispondono indennità | --- | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata,senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesi- sta immobilità della scapola | 50% | 40% |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
Perdita del braccio: | ||
a) per disarticolazione scapolo omerale; | 85% | 75% |
b) per amputazione al terzo superiore. | 80% | 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% |
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% |
Perdita totale dell'indice | 15% | 13% |
Perdita totale del medio | 12% | |
Perdita totale dell'anulare | 8% | |
Perdita totale del mignolo | 12% | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7% | 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3% | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | |
Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11% | 9% |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% |
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Lesione | Indennità | |
a destra | a sinistra | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°: | ||
a) in semipronazione; | 30% | 25% |
b) in pronazione; | 35% | 30% |
c) in supinazione; | 45% | 40% |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimentidi pronosupinazione. | 25% | 20% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione; | 40% | 35% |
b) in pronazione; | 45% | 40% |
c) in supinazione; | 55% | 50% |
d) quando l'anchilosi sia totale da permettere i movimenti di pronosupinazione. | 35% | 30% |
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione; | 22% | 18% |
b) in pronazione; | 25% | 22% |
c) in supinazione. | 35% | 30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'ap- plicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchioartico- lato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
Perdita totale del solo alluce | 7% | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdi- ta di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% | |
Perdita totale della voce | 35% |
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ALLEGATO 2 - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Si considerano grandi interventi chirurgici i seguenti interventi:
ANALGESIA
Blocco dell’ipofisi
CHIRURGIA GENERALE
Collo
Trattamento ferite profonde del collo
Asportazione delle ghiandole salivari, per neoplasie Linfectomia cervicale bilaterale
Linfectomia cervicale mono laterale
Interventi sulla tiroide
tiroidectomie parziali per neoplasia maligna tiroidectomia totale per neoplasia maligna tiroidectomia allargata per neoplasia maligna
Gozzo retrosternale
Gozzo retrosternale con mediastinotomia Interventi sulle paratiroidi
Faringotomia ed esofagotomia Interventi per diverticolo dell’esofago Resezione dell’esofago cervicale
Addome (parete addominale)
Laparatomia per drenaggio di peritoniti
Intervento per ernia inguinale o crurale complicata o recidiva Ernia ombelicale o epigastrica complicata o recidiva Intervento per xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Intervento iatale con fundoplicatio
Peritoneo
Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
Esofago
Interventi sull’esofago
Resezioni parziali o totali sull’esofago
Stomaco, duodeno Gastrostomia Gastro enterostomia Resezione gastrica
Gastroectomia totale
Resezione gastro -duodenale per ulcera peptica post-operatoria Intervento per fistola gastro-digiunocolica
Sutura di perforazioni gastriche e intestinali
Intestino
Emicolectomia
Enterostomia, ano artificiale e chiusura Enteroanastomosi
Resezione del tenue Resezione ileo-cecale Colectomia totale Colectomie parziali
Appendicectomia con peritonite diffusa
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Retto - Ano
Interventi per ascesso del cavo ischio-rettale Interventi per neoplasie per retto – ano Operazione per megacolon
Proctocolectomia totale
Fegato
Drenaggio di ascesso epatico Interventi per echinococcosi Resezioni epatiche Derivazioni biliodigestive Interventi sulla papilla di Water Reinterventi sulle vie biliari
Incannulazione dell’arteria epatica per perfusione antiblastica Interventi chirurgici per ipertensione portale
Epatotomia Coledocotomia
Papillotomia per via transduodenale per neoplasie Deconnessione azigos-portale per via addominale
Pancreas - Milza
Interventi per pancreatite acuta
Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche Interventi per pancreatite cronica
Interventi per neoplasie pancreatiche Splenectomia
Torace - parete toracica
Interventi per tumori maligni della mammella Toracotomia esplorativa
Resezione costali
Correzioni di malformazioni parietali
Interventi sul mediastino Interventi per ascessi Interventi per tumori
Interventi su polmone - bronchi - trachea
Interventi per ferite del polmone Interventi per ascessi
Interventi per fistole bronchiali Interventi per echinococco Resezioni segmentarie e lobectomia Pneumectomia Pleuropneumectomia
Tumori della trachea
Resezione bronchiale con reimpianto Timectomia
CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA TORACICA
Tutti gli interventi:
a. cuore chiuso, (con l’esclusione delle coronarografie e delle angioplastiche, se non associate a posiziona- mento di stent o altri dispositivi endovascolari)
b. cuore aperto
Tutti gli interventi neonatali a cuore aperto con ipotermia profonda e arresto circolatorio Impianto pacemaker endocavitario ed eventuale riposizionamento
Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso Fistole arterovenose polmonari
Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale
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Trapianto cardiaco
Impianti di by-pass aorto-coronarico
NEUROCHIRURGIA
Trapanazione cranica per puntura o drenaggio ventricolare Registrazione della pressione intracranica
Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche Intervento per encefalomeningocele
Intervento per craniostenosi Asportazione tumori ossei cranici Interventi per traumi cranio cerebrali
Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre) Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Trapanazione per evacuazione di ematoma epidurale e sub-durale Rizotomia chirurgica e micro-decompressione endocranica dei nervi cranici Anastomosi endocranica dei nervi cranici
Trattamento percutaneo della nevralgia del trigemino e di altri nervi cranici Intervento sulla ipofisi Asportazione tumori dell’orbita
Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, etc.)
Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sacculari, aneurismi artero-ve- nosi, fistole artero-venose)
Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari intra-craniche Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica
Intervento per epilessia focale e callosotomia Emisferectomia
Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore Neurotomia retrogasseriana-sezione intracranica di altri nervi
Talamotomia-pallidotomia ed altri interventi similari
Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per via posteriore Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto Anastomosi dei vasi extra-intracranici
Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo
Endoarterectomia della a. carotide e della a. vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario Laminectomia decompressiva
Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.)
Interventi per traumi vertebro-midollari, con lesione dei corpi vertebrali e/o delle strutture midollari Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica
Interventi per mielopatia cervicale o ernia del disco per via anteriore o posteriore Somatotomia vertebrale
Interventi per ernia del disco dorsale, dovute ad infortunio Asportazione di ernia del disco lombare, dovute ad infortunio
Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni meningomidollari (mielocele, mielo- meningocele, etc.)
Cordotomia e mielotomia percutanea
Applicazione di elettrodi o cateteri endorachidei per trattamento del dolore o altro
Stabilizzazione elettrodi o cateteri endorachidei e applicazione stimolatori o reservoir a permanenza
Nervi periferici
Asportazione tumori dei nervi periferici Anastomosi extracranica di nervi cranici
Interventi sui nervi periferici per neurorrafie, neurotomie, nevrectomie, decompressive Interventi sul plesso brachiale
Interventi sul sistema nervoso simpatico
Simpaticectomia cervico-toracica e lombare
CHIRURGIA VASCOLARE
Sutura arterie periferiche
Interventi per aneurismi arteriosi, omerale, poplitea, femorale
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Interventi per aneurismi arterovenosi Legatura arterie
Sutura dei grossi vasi
Embolectomia e trombectomia arteriosa Interventi per stenosi ed ostruzione arteriose Disostruzione e by-pass arterioso periferiche
Trombectomia venosa periferica:
a. iliaca
x. xxxx
Legatura vena cava inferiore
Resezione arteriosa con plastica vasale Interventi per innesti di vasi
Operazioni sull’aorta toracica e sulla aorta addominale Anastomosi mesenterica-cava
Anastomosi porta-cava e splenorenale Trattamento chirurgico della elefantiasi degli arti
CHIRURGIA PLASTICA (RICOSTRUTTIVA)
Generalità
Trasferimento di lembo libero microvascolare
Cranio-faccia e collo
Gravi e vaste mutilazioni del viso Riduzione fattura orbitaria Cranioplastica
Colobome
Rare deformità cranio facciali Labioschisi bilaterale Labioalveoloschisi bilaterale Palatoschisi totale
Interventi di push-bach e faringoplastica Riduzione frattura mandibolare con osteosintesi Intervento per anchilosi temporo-mandibolare Ricostruzione della emimandibola
Progenismo, laterognazia, progmatismo (per ogni tempo operatorio)
Plastica per paralisi del nervo facciale: (per ogni tempo operatorio) Statica – dinamica
Torace ed addome
Ricostruzione mammaria post-mastectomia radicale (protesi escluse) Plastica per ipospadia ed epispodia
Plastica ricostruttiva per estrofia vescicale (per tempo operatorio) Ricostruzione vaginale
Chirurgia degli stati intersessuali (per tempo operatorio)
Arti
Malformazioni complesse delle mani (per tempo operatorio) Trattamento mano reumatoide (protesi escluse) Ricostruzione del pollice
Reimpianto microchirurgico del dito Neuroraffia
CHIRURGIA PEDIATRICA
Operazioni pediatriche tipiche Cranio bifido con meningocele
Cranio bifido con meningoencefalocele Craniostenosi
Idrocefalo ipersecretivo Fistola auris congenita
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Linfangioma cistico del collo
Neurolisi del plesso brachiale per paralisi ostetrica Osteotomia derotativa per parilisi ostetrica
Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia)
Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma) Atresia dell’esofago
Fistola congenita dell’esofago Torace ad imbuto e torace carenato
Ipertensione portale nel bambino (applicazione di sonda) Trattamento chirurgico Stenosi congenita del piloro
Occlusione intestinale del neonato:
a. malrotazione bande congenite, volvolo
b. atresie necessità di anastomosi
c. ileo meconiale:
- ileostomia semplice
- resezione secondo Xxxxxxxxx
- resezione con anastomosi primitiva
Atresia dell’ano semplice:
a. abbassamento addomino-perineale
b. operazione perineale
Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare:
a. abbassamento addomino perineale
Prolasso del retto:
a. cerchiaggio anale
b. operazione addominale
Stenosi congenita dell’ano:
a. plastica dell’ano Teratoma sacrococcigeo
Megauretere:
a. resezione con reimpianto
b. resezione con sostituzione di ansa intestinale Nefrectomia per tumore di Willms
Spina bifida:
a. meningocele
b. mielomeningocele
Megacolon:
a. colostomia
b. resezione anteriore
c. operazione addomino perineale di Buhamel x Xxxxxxx Esonfalo
Fistole e cisti dell’ombelico:
a. dell’uraco
b. del canale onfalomesenterico con resezione intestinale
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Riduzione cruenta di fratture-lussazioni della colonna vertebrale Resezioni ossee
Amputazioni:
a. medi segmenti
60/76
b. grandi segmenti Pseudoartrosi:
a. grandi segmenti
Trattamento delle pseudoartrosi con la tecnica della compressione-distrazione Costruzione di monconi cinematici
Interventi per costola cervicale Scapulopessi
Asportazione di tumori ossei Trapianti ossei o protesi diafisarie Pseudoartrosi di tibia
Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali
Resezioni articolari
Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) Resezioni del sacro
Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolar Laminectomia decompressiva (senza sintesi) Disarticolazioni: media - grande
Disarticolazione interscapolo-toracica
Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec; Tikhor-Xxxxxxx con salvataggio dell’arto Resezioni artrodiafisarie dell’omero prossimale e sostituzione con protesi modulari “custom-made”
Resezioni del radio distale:
a. artrodesizzanti
b. con trapianto articolare perone-pro-radio
Emipelvectomia
Emipelvectomie “interne” sec. Xxxxxxxx con salvataggio dell’arto
Resezioni del femore prossimale artrodiafisaria e sostituzione con protesi speciali (cementate o no, modulari o no)
Resezioni artrodiafisarie del ginocchio:
a. artrodesizzanti (trapianto o cemento + infibulo femore-tibiale)
b. sostituzioni con protesi modulari o “custom-made”
Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi + cemento Sinovialectomie articolari: medie articolazioni - grandi articolazioni
Artroplastiche con materiale biologico:
a. piccole
b. medie
c. grandi
Plastica per lussazioni recidivanti (ginocchio) Ricostruzione dei legamenti articolati Applicazione dei compressori
Artrodesi:
a. medie (piedi, polso, gomito)
x. xxxxxx (spalla, anca, ginocchio)
Artrolisi: ginocchio - piede
Riduzione cruenta lussazione congenita anca Osteotomia di bacino (Xxxxxx, Chiari, triplice osteotomia) Intervento di coxolisi
Protesi totale di spalla
Artroprotesi di anca, dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussazione delle strutture osteo – articolari Protesi totale di displasia d’anca
Intervento di rimozione di protesi d’anca
Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d’anca, dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussazione delle strutture osteo – articolari
61/76
Artroprotesi di ginocchio dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussazione delle strutture osteo – artico- lari
Artroprotesi di gomito dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussazione delle strutture osteo – articolari Endoprotesi di Xxxxxxxx dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussazione delle strutture osteo – arti- colari
Protesi cefalica di spalla dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussazione delle strutture osteo – artico- lari
Protesi di polso dovuta a neoplasia o infortunio con frattura o lussazione delle strutture osteo – articolari Emiartroplastica
Vertebrotomia
Intervento di ernia disco intervertebrale, dovuta ad infortunio Biopsia vertebrale a cielo aperto
Discectomia per via anteriore per ernia cervicale, dovuta ad infortunio Uncoforaminotomia
Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella miclopatia cervicale Osteosintesi vertebrale
Pulizia focolai osteitici Artrodesi per via anteriore
Interventi per via posteriore:
a. senza impianti
b. con impianti
Interventi per via anteriore:
a. senza impianti
b. con impianti
Tendini - Muscoli - Aponevrosi Trapianti tendinei e muscolari
Tenotomia bipolare per torcicollo miogeno congenito Deformità delle mani e dei piedi (sindattilia, polidattilia e simili) Impianti flessibili (es. Xxxxxxx-Xxxxxxx polso e mano) Xxxxxxxxxxxxx
Plastiche riparatrici ricostruttive degli arti per lesioni alle superfici flessorie e estensorie (retrazione cicatriziale. Dupuytren, esiti di flogosi, traumi, etc.) per tempo operatorio
Pollicizzazione del 2° o altro dito (per tempo operativo)
UROLOGIA
Rene Decapsulazione Nefropessi Lombotomia
Lombotomia per biopsia chirurgica Lombotomia per ascessi pararenali Nefrectomia semplice
Nefrectomia parziale, per neoplasia maligna Nefrectomia allargata per tumore
Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia Resezione renale con clampaggio vascolare Nefrotomia bivalve in ipotermia (tecnica nuova) Nefroureterectomia totale
Nefrostomia o pielostomia Pielotomia
Pieloureteroplastica (tecniche nuove) Trapianto renale
62/76
Surrene
Surrenalectomia
Uretere Ureteroplastica Ureterolisi
Ureterocistoneostomia monolaterale Ureterocistoneostomia con plastica di riduzione dell’uretere Ureterocistoneostomia con psoizzazione vescicale Sostituzione dell’uretere con ansa intestinale Ureterosimoidostomia uni- o bilaterale
Vescica
Resezioni vescicali a pastiglia con reimpianto ureterale Emitrigonectomia
Ileo bladder
Cistoprostatovescicolectomia con ureterosingmoidostomia Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder
Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali Riparazione di fistola vescico intestinale Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi Diverticolectomia con U.C.N.
Riparazione fistole vescico vaginali Cervicocistopessi o colposospensione Ileo e\o coloncistoplastiche
Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale
Prostata
Linfadenectomia locoregionale di staging per ca. prostatico
Prostatectomia radicale extraponeurotica nerve sparring, per neoplasia maligna
Uretra
Plastiche di ricostruzione per ipospadia Uretrectomia
Apparato genitale maschile Amputazione totale del pene Orchidopessi bilaterale Orchifuniculectomia per via inguinale
Anastomosi epididimo deferenziale o ricanalizzazione del deferente (con tecn. microchirurgica) Riparazione fistole scrotali o inguinali
Linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasia testicolari Orchiectomia allargata per tumore
OSTETRICIA
Trasfusioni intrauterine
Rivolgimento ed estrazione podalica Laparotomia per gravidanza extrauterina
GINECOLOGIA
Interventi sull’ovaio e salpingi, per neoplasia maligna: (annessiectomia, asporta- zione di sactosalpinge, tumori solidi, resezione ovarica)
Colpoisterectomia, con o senza annessiectomia, per neoplasia maligna Isterectomia totale per via laparotomica (con o senza annessiectomia), per neoplasia maligna
Metroplastica per xxx xxxxxxxxxxxx
00/00
Salpingoplastica Vulvectomia radicale
Laparatomia per controllo evoluzione ca. ovaio (2° look)
Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi o con rivestimento epidermico
Riparazione chirurgica di fistola:
a. ureterale
b. vescico-vaginale
c. retto-vaginale
Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale
Vulvectomia allargata con linfoadenectomia Intervento radicale per carcinoma ovarico
Creazione operatoria di vagina artificiale (con utilizzazione del sigma)
OCULISTICA
Trapianto corneale a tutto spessore
Odontocheratoprotesi
Orbita
Operazione di Xxxxxxxxx od orbitotomia
Operazioni per Glaucoma Trabeculectomia Idrocicloretrazione
Retina
Intervento di distacco
Fotocoagulazione laser (panretinica) nella retinopatia anche se in più sedute Resezione sclerale
Cerchiaggio o piombaggio
Bulbo oculare
Enucleazione, exenteratio
Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile
Varie
Vitrectomia Epischeratoplastica
Trattamento laser per neoformazione iridea
OTORINOLARINGOIATRIA
Orecchio esterno
Atresia auris congenita: ricostruzione
Exeresi di neoplasia del padiglione, con svuotamento linfoghiandolare
Orecchio medio ed interno
Svuotamento petromastoideo, con innesto dermoepidermico Trattamento delle petrositi suppurate
Legatura della vena giugulare previa mastoidotomia Apertura di ascesso cerebrale
Ricostruzione della catena ossiculare Distruzione del labirinto
Chirurgia della Sindrome di Mènière Chirurgia del sacco endolinfatico
64/76
Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale Anastomosi e trapianti nervosi
Sezione del nervo cocleare Sezione del nervo vestibolare Neurinoma dell’VIII paio
Asportazione di tumori dell’orecchio medio Asportazione di tumori del temporale
Asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa
Naso e seni paranasali
Operazione radicale per sinusite mascellare Svuotamento etmoide per via transmascellare Operazione radicale per sinusite frontale Trattamento chirurgico di mucocele frontoetmoidale Asportazione di tumori maligni del naso e dei seni Apertura del seno sfenoidale
Intervento per fibroma duro rinofaringeo Chirurgia della fossa pterigomascellare
Cavo orale e faringe
Tumori parafaringei
Tumori maligni di altre sedi (tonsille, etc.) Idem, con svuotamento latero-cervicale
Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale, con svuotamento delle logge sottoma- scellari
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Asportazione ghiandola salivare sottomascellare per via endorale, per neoplasie Asportazione della parotide, per neoplasie
Parotidectomia totale con preparazione del facciale, per neoplasie
LARINGE - TRACHEA - BRONCHI – ESOFAGO
Laringe
Cordectomia per via tirotomica Laringectomia parziale Laringectomia sopraglottica Laringectomia totale Laringectomia ricostruttiva Laringofaringectomia
Interventi per paralisi degli abduttori
Xxxxx (vedere anche: Chirurgia generale)
Sutura di ferite profonde con interessamento del tubo laringotracheale o dell’esofago cervicale Intervento per laringocele
Asportazione di diverticolo esofageo Esofagotomia cervicale
Tiroidectomia parziale solo per patologia tumorale maligna Tiroidectomia totale per patologia tumorale maligna Svuotamento sottomandibolare unilaterale
Svuotamento sottomandibolare bilaterale Svuotamento laterocervicale unilaterale Svuotamento laterocervicale bilaterale Chiusura di faringostoma
Chiusura di fistola esofagea Plastiche laringotracheali Legatura di grossi vasi
Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari
65/76
STOMATOLOGIA
(a scopo ricostruttivo, solo a seguito di infortunio purché l’infortunio sia certificato da pronto soccorso o analo- ga struttura ospedaliera cui si sia fatto immediato ricorso)
Innesto autogeno (sito multiplo incluso lembo di accesso) Innesto di materiale biocompatibile (sito singolo)
Innesto di materiale biocompatibile (sito multiplo)
PROTESI
(a scopo ricostruttivo, solo a seguito di infortunio purché l’infortunio sia certificato da pronto soccorso o analo- ga struttura ospedaliera cui si sia fatto immediato ricorso)
Protesi fissa
Corona a giacca in ceramica vetrosa e allumina Corona oro-ceramica fresata
Protesi mobile
Protesi mobile totale per arcata con denti in resina Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana Protesi scheletrata in lega preziosa
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
Incremento della cresta alveolare mediante materiali alloplastici (per arcata) Osteoartrotomia (anchilosi ATM)
Frattura del condilo e del coronoide (trattamento chirurgico-ortopedico) Frattura dei mascellari (esclusa apparecchiatura): terapia chirurgica Frattura del III superiore della faccia (NEF): con scalpo
Operazione demolitrice del massiccio facciale con svuotamento orbitale Osteosintesi
Terapia chirurgica post-traumatica delle malformazioni maxillo-facciali (progenismo, prognatismo, laterodevia- zione mandibolare, morsus apertus, micrognazie, retrusioni inferiori e superiori)
Mentoplastica di avanzamento, di arretramento, di abbassamento, etc.
Plastiche per paralisi facciali
a. statica
b. dinamica
c. per tempo operatorio Push-bach e faringoplastica
66/76
ALLEGATO 3 - ELENCO PROFESSIONI | |
Tabella di legge per i casi di Invalidità Permanente (allegato 1 al DPR 30/06/1965 nr. 1124 in vigore al 31/12/1999) | |
DESCRIZIONE ATTIVITÀ | CODICE RISCHIO |
Abbattitore di piante | 2 |
Accalappiacani | 2 |
Accordatore | 1 |
Addestratore di cani | 2 |
Addetto alla potatura | 2 |
Addobbatore con uso di impalcature | 2 |
Addobbatore senza uso di impalcature | 2 |
Agente di assicurazioni | 1 |
Agente di borsa/cambio | 1 |
Agente di custodia | 2 |
Agente di informazione | 1 |
Agente immobiliare | 1 |
Agente marittimo | 1 |
Agente pubblicitario | 1 |
Agente settore commercio | 1 |
Agente settore credito | 1 |
Agente settore industria e servizi vari | 1 |
Agente teatrale | 1 |
Agricoltore con uso di macchine | 2 |
Agricoltore senza uso di macchine | 2 |
Agromono - agrimensore | 1 |
Albergatore che svolge tutte le attività inerenti | 2 |
Albergatore (escluse attività di cucina e facchinaggio) | 2 |
Allevatore di bovini | 2 |
Allevatore di equini | 2 |
Allevatore di suini | 2 |
Allevatore in genere | 2 |
Allibratore | 1 |
Ambasciatore | 1 |
Amministratore di beni | 1 |
Amministratore di beni altrui | 1 |
Amministratore di beni propri | 1 |
Analista di laboratorio | 1 |
Anestesista | 1 |
Annunciatore, presentatore | 1 |
Antennista | 2 |
Antiquario | 1 |
Apicultore | 2 |
Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 1 |
Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 1 |
Argentatore | 2 |
Argentiere | 2 |
Armaiolo | 2 |
Armatore | 2 |
67/76 |
Arredatore senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 1 |
Arrotino | 2 |
Artigiano che non svolge lavori manuali | 1 |
Artigiano che svolge lavori manuali | 2 |
Ascensori - addetto all’installazione, manutenzione, riparazione | 2 |
Ascensori (albergo - addetti agli) | 2 |
Assistente sociale | 1 |
Attacchino | 2 |
Attività attinente all’agricoltore, sivilcoltura | 2 |
Attore | 1 |
Audioprotesista | 1 |
Autista di autobus | 2 |
Autista di autocarri | 2 |
Autista di autotreni | 2 |
Autista di autovetture | 2 |
Autista di motocarri | 2 |
Autista di taxi | 2 |
Autista di trattori | 2 |
Autorimessa - gestore di (senza riparazioni) | 2 |
Autoriparatore | 2 |
Avvocato | 1 |
Babysitter | 1 |
Bagnino | 2 |
Bambinaia | 1 |
Barbiere | 1 |
Barcaiolo | 2 |
Barista | 1 |
Becchino, necroforo | 2 |
Benestante senza particolari occupazioni | 1 |
Benzinaio | 2 |
Bibliotecario | 1 |
Bidello | 1 |
Bigliettaio | 1 |
Biologo | 1 |
Boscaiolo | 2 |
Botanico | 1 |
Bottaio | 2 |
Brunitore | 2 |
Bustaio | 1 |
Calcografo | 2 |
Caldaie (addetto alla manutenzione, accensione delle caldaie) | 2 |
Callista | 1 |
Calzolaio | 2 |
Cameriere | 2 |
Camiciaio | 1 |
Cantante | 1 |
Cantiniere | 1 |
Cantoniere | 2 |
Capomastro | 2 |
Capostazione 68/76 | 1 |
Cardatore | 2 |
Carpentiere | 2 |
Carrozziere - autoriparatore | 2 |
Casalinga | 1 |
Casaro | 2 |
Cassiere | 1 |
Cavaiolo senza uso di mine | 2 |
Cementista | 2 |
Ceramista | 2 |
Cesellatore | 2 |
Cestaio | 2 |
Chimico in laboratorio di analisi mediche | 1 |
Chirurgo | 1 |
Clero (appartente al) | 1 |
Cocchiere | 2 |
Collaboratrice familiare | 1 |
Commercialista | 1 |
Commerciante accessori per veicoli | 1 |
Commerciante ambulante di generi vari | 2 |
Commerciante apparecchi ottici- fotografici - musi | 1 |
Commerciante articoli di precisione | 1 |
Commerciante articoli sportivi | 1 |
Commerciante che non svolge lavori manuali | 1 |
Commerciante che svolge lavori manuali | 2 |
Commerciante di carburante e gas liquidi (distributore) | 2 |
Commerciante di carni senza macellazione | 2 |
Commerciante eletrodomestici con installazione | 2 |
Commerciante eletrodomestici senza installazione | 1 |
Commerciante fiori-piante | 1 |
Commerciante generi abbigliamento - calzature | 1 |
Commerciante generi alimentari (escluso macellazione/salumiere) | 1 |
Commerciante generi bar-tabacchi | 1 |
Commerciante generi cartoleria-giocattoli-giornali-libri | 1 |
Commerciante generi casalinghi-colori-ferramenta-vernici | 1 |
Commerciante generi merceria-pelletteria | 1 |
Commerciante generi oreficeria-orologeria-gioielleria | 1 |
Commerciante generi profumeria-bigiotteria | 1 |
Commerciante generi salumeria-gastronomia | 2 |
Commerciante materiali da costruzione-sanitari e simili | 2 |
Commerciante mobili-arredamenti con installazione | 2 |
Commerciante mobili-arredamenti senza installazione | 1 |
Commesso in negozio | 1 |
Commesso viaggiatore | 2 |
Conducente di autolettiga | 2 |
Conducente di motoscafo per trasporto persone/cose | 2 |
Console | 1 |
Consulente amministrativo | 1 |
Consulente del lavoro | 1 |
Corniciaio | 2 |
69/76 |
Cromatore | 2 |
Cuoco | 2 |
Custode di fabbricati, stabilimenti, magazzini | 2 |
Decoratore | 2 |
Dentista | 1 |
Dipendente (esclusi militari e forza armata) con lavoro manuale o con macchine | 2 |
Dipendente (esclusi militari e forza armata) senza lavoro manuale o con macchine | 1 |
Dipendente (esclusi militari e forza armata) con accesso a cantieri e uso di macchine | 2 |
Dipendente (esclusi militari e forza armata) senza accesso a cantieri e uso di macchine | 1 |
Direttore didattico | 1 |
Direttore d’orchestra | 1 |
Dirigente con accesso a cantieri, officine, ponteggi | 2 |
Dirigente senza accesso a cantieri, officine, ponteggi | 1 |
Disegnatore | 1 |
Disinfestatore | 2 |
Distillatore di alcoolici | 2 |
Docente | 1 |
Domestico | 1 |
Doratore | 2 |
Ebanista | 2 |
Ecclesiastico | 1 |
Edile | 2 |
Elettrauto - autoriparatore | 2 |
Elettricista | 2 |
Enologo | 1 |
Enotecnico | 1 |
Ergoterapista | 2 |
Esattore | 1 |
Estetista | 1 |
Fabbro | 2 |
Facchino | 2 |
Falegname | 2 |
Farmacista | 1 |
Fattorino | 1 |
Ferroviere (personale tecnico viaggiante) | 2 |
Filatore | 2 |
Fiorista (vendita) | 1 |
Fisico | 1 |
Fisioterapista | 2 |
Floricoltore | 2 |
Fonditore | 2 |
Fornaio | 2 |
Fotoceramista | 2 |
Fotografo anche all’esterno | 2 |
Fotografo in studio | 1 |
Fotoincisore | 2 |
Fotoreporter (esclusa partecipazione diretta a corrispondenza di guerra) | 2 |
Fumista | 2 |
Fuochista 70/76 | 2 |
Garage - gestore di (senza riparazione) | 2 |
Gelataio | 2 |
Geologo | 2 |
Geometra con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 2 |
Geometra senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 1 |
Gessaio | 2 |
Gestore di albergo (titolare-direttore) | 1 |
Gestore di ristorante (titolare-direttore) | 1 |
Giardiniere con potatura o abbattimento di piante ad alto fusto | 2 |
Giardiniere senza potatura o abbattimento di piante ad alto fusto | 2 |
Ginecologo | 1 |
Giocattoli (fabbricante) | 2 |
Gioielliere | 1 |
Giornalaio | 1 |
Giornalista (esclusa partecipazione diretta a corrispondenza di guerra) | 1 |
Giudice | 1 |
Gommista -autoriparatore | 2 |
Gruista | 2 |
Guantaio | 1 |
Guardarobiere | 1 |
Guardia campestre | 2 |
Guardia forestale | 2 |
Guardia giurata | 2 |
Guardia municipale | 2 |
Guardia notturna | 2 |
Guardiacaccia | 2 |
Guardiapesca | 2 |
Guida alpina | 2 |
Guida turistica | 1 |
Hostess di terra | 1 |
Idraulico | 2 |
Imballatore | 2 |
Imbalsamatore di animali | 2 |
Imbianchino | 2 |
Impagliatore | 2 |
Impiegato con accesso a cantieri, officine, ponteggi | 1 |
Impiegato senza accesso a cantieri, officine, ponteggi | 1 |
Imprenditore edile con partecipazione manuale | 2 |
Imprenditore edile senza partecipazione manuale | 1 |
Imprenditore industriale con partecipazione manuale | 2 |
Imprenditore industriale senza partecipazione manuale | 1 |
Imprenditore, titolare di impresa che non svolge lavori manuali | 1 |
Imprenditore, titolare di impresa che svolge lavori manuali | 2 |
Impresa di pulizia - addetto con uso di scale aeree | 2 |
Impresa di pulizia - addetto senza uso di scale aeree | 2 |
Incisore | 2 |
Indossatore | 1 |
Infante | 1 |
Infermiere | 1 |
71/76 |
Ingegnere senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature | 1 |
Insaccatore di carni | 2 |
Insegnante di equitazione | 2 |
Insegnante di ginnastica | 2 |
Insegnante di sport in genere esclusa equitazione | 2 |
Insegnante scolastico | 1 |
Installatore, conduttore di impianti | 2 |
Intagliatore di legno | 2 |
Intagliatore di pietra | 2 |
Intarsiatore | 2 |
Interprete | 1 |
Intonacatore | 2 |
Investigatore | 2 |
Ispettore di mercati, navale, in porto, di assicurazioni | 1 |
Ispettore ferroviario | 1 |
Ispettore scolastico | 1 |
Istruttore di scuola guida | 2 |
Laboratorista/analista | 1 |
Lamieraio | 2 |
Laminatore di materie plastiche | 2 |
Laminatore di metalli | 2 |
Lapidario | 2 |
Lattoniere | 2 |
Lavanderia - stireria - tintoria (addetto) | 2 |
Lavoratore autonomo che svolge lavori manuali | 2 |
Legatore di libri | 2 |
Levatrice | 1 |
Levigatore di pavimenti | 2 |
Libero professionista (senza lavoro manuale) | 1 |
Litografo | 2 |
Liutaio | 2 |
Lotto, ricevitore | 1 |
Lucidatore (di materiale vario) | 2 |
Macellaio con abbattimento del bestiame | 2 |
Macellaio senza abbattimento del bestiame | 2 |
Maestra d’asilo | 1 |
Magazziniere con uso di macchinario sollevatore | 2 |
Magazziniere senza uso di macchinario sollevatore | 2 |
Magistrato | 1 |
Magliaia | 1 |
Maiolica/porcellana (fabbricante oggetti di) | 2 |
Maneggio (addetto a) | 2 |
Manicure | 1 |
Maniscalco | 2 |
Marketing (esperto e consulente di) | 1 |
Marmista | 2 |
Massaggiatore | 2 |
Materassaio | 2 |
Meccanico - autoriparatore 72/76 | 2 |
Meccanico - riparatore di macchine in genere | 2 |
Meccanico dentista | 2 |
Mediatore di bestiame | 2 |
Medico | 1 |
Medico analista | 1 |
Medico chirurgo | 1 |
Medico condotto | 1 |
Medico dentista | 1 |
Medico di base | 1 |
Medico radiologo (escluse le affezzioni radioattive) | 1 |
Medico specialista | 1 |
Medico veterinario | 2 |
Messo comunale | 1 |
Miniaturista/cesellatore | 2 |
Modellista in carta / cartone | 1 |
Modellista in legno / ferro | 2 |
Modello | 1 |
Modista | 1 |
Molatore di vetro | 2 |
Molitore | 2 |
Moquette (posatore di) | 2 |
Mosaicista | 2 |
Mugnaio | 2 |
Muratore | 2 |
Musicista | 1 |
Necroforo | 2 |
Nichelatore | 2 |
Notaio | 1 |
Oculista | 1 |
Odontotecnico | 2 |
Ombrellaio | 2 |
Operaio con accesso a cantieri e uso di macchine | 2 |
Operaio con accesso a cantieri senza uso di macchine | 2 |
Operatore ecologico (addetto alla nettezza urbana) | 2 |
Orafo | 1 |
Orchestrale | 1 |
Orologiaio | 1 |
Orticoltore | 2 |
Ortodontista | 1 |
Ortopedico | 2 |
Ortottico | 1 |
Ostetrico | 2 |
Otorinolaringoiatra | 1 |
Ottico | 1 |
Panettiere | 2 |
Parafulmini - installatore o fabbricante | 2 |
Paramedico | 1 |
Parquettista | 2 |
Parroco | 1 |
73/76 |
Parrucchiere da uomo | 1 |
Pastaio | 2 |
Pasticciere | 2 |
Pastore (addetto al gregge) | 2 |
Pavimentatore di strade | 2 |
Pedicure | 1 |
Pellettiere | 2 |
Pellicciaio | 2 |
Pensionato | 1 |
Perito | 1 |
Perito agrario | 1 |
Perito chimico | 1 |
Perito danni assicurazioni | 1 |
Perito edile con accesso a cantieri | 1 |
Perito edile senza accesso a cantieri | 1 |
Perito elettromeccanico | 1 |
Perito elettronico | 1 |
Perito elettrotecnico | 1 |
Perito industriale | 1 |
Perito tessile | 1 |
Pesa pubblica (addetto alla) | 1 |
Pescatore non oceanico | 2 |
Pescatore su laghi e fiumi | 2 |
Pescivendolo | 2 |
Piastrellista | 2 |
Piazzista | 1 |
Piscicultore | 2 |
Pittore/artista | 1 |
Pizzaiolo/rosticciere | 2 |
Pompe funebri (addetto a ) | 2 |
Pompiere | 2 |
Portalettere | 1 |
Portavalore | 2 |
Portiere - custode | 2 |
Portinaio | 2 |
Postino | 1 |
Xxxxx xxxx (addetto allo spurgo) | 2 |
Presentatore, annunciatore | 1 |
Pretore | 1 |
Procuratore legale | 1 |
Provveditore agli studi | 1 |
Psicologo | 1 |
Pubblicista | 1 |
Puericultore | 1 |
Pulitore di pavimenti, vetri | 2 |
Quadro con accesso a cantieri, officine, ponteggi | 1 |
Quadro senza accesso a cantieri, officine, ponteggi | 1 |
Radiotecnico | 2 |
Ragionierie libero professionista 74/76 | 1 |
Rappresentante | 1 |
Regista | 1 |
Restauratore | 2 |
Reti - fabbrica di | 2 |
Ricamatrice | 1 |
Rilegatore di libri | 2 |
Riparatore di autoveicolo | 2 |
Riparatore di cicli | 2 |
Riparatore di elettrodomestici | 2 |
Riparatore di macchine per scrivere e simili | 2 |
Riparatore di radio-tv, esclusa installazione d’antenne | 2 |
Riparatore di strumenti e apparecchi medicali | 2 |
Riparatore di strumenti musicali | 2 |
Riparatore di strumenti scientifici /ottici /di precisione | 2 |
Sacerdote | 1 |
Sagrestano / campanaro | 1 |
Saldatore autogeno | 2 |
Salumierie | 2 |
Sarto | 1 |
Scalpellino | 2 |
Scaricatore in porti e scali ferroviari | 2 |
Scenografo | 2 |
Scuderia (addetto alla) | 2 |
Scultore/artista | 2 |
Segantino | 2 |
Segretario comunale | 1 |
Sindacalista | 1 |
Smaltatore | 2 |
Sociologo | 1 |
Spazzacamino | 2 |
Spazzino | 2 |
Spedizioniere | 2 |
Spedizioniere occupato solo in ufficio | 1 |
Stagnino | 2 |
Stilista di moda | 1 |
Stiratrice | 1 |
Stradino | 2 |
Stuccatore | 2 |
Studente | 1 |
Suora | 1 |
Tabaccaio | 1 |
Taglia legna | 2 |
Tappezziere | 2 |
Tecnico anestesista | 1 |
Tecnico del suono - spettacolo | 2 |
Tecnico delle luci - spettacolo | 2 |
Tessitore | 2 |
Tintore - lavasecco | 2 |
Tipografo | 2 |
Tornitore | 2 |
75/76 |
Trafilatore di materie plastiche | 2 |
Trafilatore di metalli | 2 |
Ufficiale giudiziario | 1 |
Verniciatore | 2 |
Veterinario | 2 |
Vetraio | 2 |
Vetrinista | 1 |
Vigile del fuoco | 2 |
Vigile urbano | 2 |
Vivaista | 2 |
Zincografo | 2 |
76/76