CONTRATTO DI APPALTO
Sanitario Nazionale - Regione Veneto UNITA’ LOCALE XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
36100 XXXXXXX - Xxxxx X. Xxxxxxx 00
COD. REGIONE 050 - COD. X.X.XX. 006 – C. F. E P.I.V.A. 02441500242
CONTRATTO DI APPALTO
Il presente contratto è relativo ai lavori per realizzare un laboratorio di radiofarmacia presso l’Ospedale San Bortolo dell’ASL n° 6 di Vicenza
L’anno duemilatredici addì ………… del mese di ……….. (…./……/…….) presso la sede del Servizio …………..
SONO COMPARSI
da una parte:
il Sig. ……………………………………………………nato a ………….. il ……………., dirigente ,
domiciliato per la Sua carica presso la sede del/la , il quale interviene in rappresentanza e
per conto di …………., codice fiscale , che nel contesto dell’Atto verrà chiamata
per brevità anche “Stazione appaltante”, autorizzato a stipulare contratti dall’altra parte:
il sig. …………………………………………………………….. nato a ……………….il , residente
.................................. che interviene in questo Atto in qualità di ……………………….. della Ditta
………………………. codice fiscale ……………………., con capitale sociale
……………………………….., con sede legale in ………………………………….. (come da certificato camerale), che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”
PREMETTONO
− che, a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, sono stati provvisoriamente aggiudicati all’“Appaltatore” la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere per la realizzazione del laboratorio di radiofarmacia presso l’Ospedale San Bortolo dell’ASL n° 6 di Vicenza , come risulta dai verbali della Commissione di gara in data ………….
− che, con deliberazione dell'ULSS 6 n. …... del ….. sono stati definitivamente aggiudicati all’“Appaltatore” i suddetti lavori;
− che il Sig , responsabile unico del procedimento dei lavori di cui trattasi,
− ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione giusto quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs 163/2006 e che l’avviso in merito all’esito della gara è stato regolarmente pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 122 comma 5 del D.Lgs163/2006;
− che l’“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della “Stazione appaltante”,
per l’intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data , ai sensi dell’art.
106 comma 3 del DPR 207/2010, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
− che la “Stazione Appaltante” ha richiesto – relativamente all’“Appaltatore” e sulla base del certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………., protocollo numero ………………… del , acquisito
dalla “Stazione appaltante” stessa in data ………….all’Ufficio Territoriale del Governo di le informazioni “antimafia” di cui all’articolo 83 del D.Lgs 159/2011 e che in
data …..... sono pervenute dal suddetto Ufficio le informazioni previste dal D.Lgs159/2011 stesso;
− (oppure)che a tutt’oggi non sono pervenute le relative comunicazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 45 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue
ARTICOLO 1
(Premesse)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell’appalto)
0.Xx “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere per la realizzazione del laboratorio di radiofarmacia presso l’Ospedale San Bortolo dell’ASL n° 6 di Vicenza.
Per quanto riguarda in particolare i lavori le categorie sono le seguenti:
Lavorazione | Cat. | Class. | Qualificazione obbligatoria | Importo (€) compresi oneri sicurezza |
Opere edili OG1 SI Impianti di riscaldamento, condizionamento, OS 28 SI idricosanitari antincendio, elettrici, telefonici, dati Opere elettriche OS 30 SI |
ARTICOLO 3
(Corrispettivo dell’Appalto)
1. La “Stazione appaltante” pagherà all’“Appaltatore”, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di euro ……………… (…………………………) oltre I.V.A. nella misura di legge, somma risultante dall’offerta presentata dall’“Appaltatore” in sede di gara, la quale - sottoscritta dalle Parti – costituisce parte integrante del presente contratto.
Il prezzo netto dell’appalto é così distribuito:-
€ , per lavori , comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €
…;
€ , per le attività di progettazione
2. La “Stazione appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’“Appaltatore” è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto.
3. Ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata secondo quanto stabilito dal capitolato prestazionale d’appalto.
4. I pagamenti hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al comma 4.
5. Ai sensi dell’art. 235 del DPR 207/2010, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procederà, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del D.Lgs 163/2006 e 123 del succitato regolamento. Si procederà, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 142 del DPR 207/2010 e s.m.i..
7. La “Stazione appaltante” invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell’“Appaltatore” in (inserire sede legale).
8. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa (esatta denominazione del Tesoriere dell’Ente).
9. L’ “Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi all'ULSS n. 6 Vicenza per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 117 d. lgs. 163/2006.
ARTICOLO 4
(Variazione dell’importo contrattuale)
1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso ed invariabile.
2.Nelle ipotesi di variante in corso d'opera previste dall' art. 161 comma 12 del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante” ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi e l’”Appaltatore” è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
ARTICOLO 5
(Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti elaborati :
− il capitolato prestazionale d’appalto con relativi allegati;
− gli elaborati del progetto definitivi
2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “Stazione appaltante” e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.
3. L’“Appaltatore” si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza e coordinamento, redatto come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti della “Stazione appaltante” e che si richiama quale parte integrante del presente contratto.
4. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza, di cui all'art. 131, comma 2, del d. lgs. 163/2006.
5. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2120 del 2/08/2005.
ARTICOLO 6
(Termine di esecuzione e penali)
Ai sensi dell'art. 168 del DPR 207/2010, entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvierà le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvederà, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. La stipulazione del contratto avverrà successivamente all’acquisizione dei sopracitati pareri e all’approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del progetto definitivo.
Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procederà alla stipula del contratto e si darà corso
all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e all’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
Successivamente alla stipula del contratto il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo che dovrà essere completato entro 60 giorni dalla data di ricevimento del citato ordine di servizio.
Il termine per l’esecuzione dei lavori e la consegna degli arredi e delle apparecchiature è di giorni 180 (diconsi centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Tutti i documenti del progetto esecutivo dovranno essere regolarmente firmati dal/i tecnico/i abilitato/i indicato/i in sede di offerta.
Gli elaborati minimi di cui dovranno essere composti il progetto definitivo ed esecutivo sono quelli previsti dal DPR 207/2010 agli artt. da 24 a 43.
Il progetto esecutivo redatto dell’Appaltatore è soggetto a validazione.
Entro trenta giorni dalla validazione del progetto esecutivo verrà effettuata la consegna dei lavori.
Ove la Ditta aggiudicataria non rispetti i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori indicati nell’offerta e calcolati come al precedente punto, verrà applicata una penalità pari al 3/1000 dell’ammontare contrattuale per ognuno dei giorni di ritardo e comunque fino ad un massimo del 10% dell’importo di contratto, giusto quanto disposto dall'art. 145 del DPR 207/2010.
L’importo della penale verrà prelevato dalla cauzione definitiva.
Qualora tale ritardo avesse a prolungarsi, la “Stazione Appaltante” si riserva a propria valutazione, la possibilità di risolvere il contratto, sulla base di quanto stabilito dall’art. 298 del DPR 207/2010 e dall’art. 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., rivalendosi dell’importo corrispondente al deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
ARTICOLO 7
(Risoluzione e recesso)
1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli artt. da 34 a 140 del D.Lgs 163/2006.
ARTICOLO 8
(Foro competente)
1. Il Foro competente è Vicenza.
RTICOLO 9
(Cauzione definitiva)
1. L’ “Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria rilasciata in data ..... ..... .........., dalla società (inserire la denominazione sociale della compagna
assicuratrice e il nome dell’agenzia), di euro……………., pari al ….. dell’importo del presente contratto.
2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 113 D. Lgs. 163/2006.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la “Stazione appaltante” debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 10
(Polizza assicurativa)
L’“Appaltatore” ha prodotto copia della polizza di assicurazione stipulata con la società …
……………, comprensiva della copertura dei rischi di danno alle opere e di responsabilità civile verso terzi, i cui massimali saranno pari ai valori monetari di seguito indicati:
Sezione I^ - DANNI ALLE COSE
per la copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere permanenti o temporanee, verificatisi nel corso dei lavori, il massimale dovrà essere pari ad € …………………………..
Sezione II^ - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
per la copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso delle forniture e dei lavori, il massimale dovrà essere pari ad € ……………………
La polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risk) comprende la copertura totale dei seguenti rischi: -danni alle opere ed impianti preesistenti nell’ambito dell’esecuzione delle opere contrattuali;
-danni da inquinamento accidentale;
-danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale dell’attività ospedaliera;
-danni alle cose dovute a vibrazioni;
-danni materiali e diretti a condutture o cavi interrati o aerei;
-danni dovuti a tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio;
-costi di demolizioni e sgombero materiali.
L’Appaltatore è garante dei danni eventualmente arrecati durante tutte le fasi di lavoro. La durata della polizza C.A.R., che ha come assicurato la Stazione Appaltante, decorre dalla
data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione, come risultante dal relativo certificato.
Nel caso di sospensione dei lavori, l’Appaltatore comunicherà tali eventi alla Compagnia di Assicurazione con la richiesta di posposizione dei termini temporali di sicurtà della polizza, regolando economicamente, esclusivamente con la Compagnia stessa, l’eventuale maggiorazione del premio.
Copia di tale comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, alla Stazione Appaltante.
Un originale della polizza assicurativa dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante. L’introduzione nella polizza di “esclusioni” di garanzia, in contrasto con quanto sopra esposto o di franchigie, scoperti o limiti di risarcimento saranno regolamentati come segue:
1) Per danni subiti dall’Amministrazione
L’appaltatore è obbligato a rifondere alla Stazione Appaltante, su semplice richiesta, ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusione di garanzia, franchigie, scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l’ammontare dei danni effettivamente patiti.
2) Per danni subiti da Terzi
L’appaltatore è obbligato a rifondere a Terzi danneggiati, su semplice richiesta, ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusione di garanzia, franchigie, scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l’ammontare dei danni effettivamente patiti. Qualora l’Aggiudicatario dei lavori di cui al presente documento sia un Raggruppamento di imprese, le coperture assicurative dovranno essere prestate con un’unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese associate. Le proposte relative alle polizze di cui al presente articolo, dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante per l’approvazione riservandosi la stessa, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere tutte le opportune modifiche ed integrazioni, prima della stipula del contratto di appalto. La mancata presentazione della proposta di polizza assicurativa, dell’originale di polizza o la non conformità a quanto sopra, determina la revoca dell’affidamento.
La polizza contiene la seguente clausola vincolante chiaramente espressa:
“la polizza non potrà essere modificata dal Contraente senza il consenso scritto della Stazione Appaltante. La Compagnia Assicuratrice comunicherà alla stessa Stazione Appaltante, a mezzo lettera a data certa, ogni circostanza che potesse invalidare la garanzia per fatto o inadempienza del Contraente, anche se riferita a fatti occorsi alla Ditta Appaltatrice in cantieri diversi, di diversi Enti o Ditte”.
ARTICOLO 11
(Divieto di cessione del contratto)
1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come stabilito dall'art. 118, comma 1, d. lgs. 163/2006.
ARTICOLO 12
(Subappalto)
1. La “Stazione appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 170 del DPR 207/2010, nei limiti indicati dall’“Appaltatore” stesso nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto.
2. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’”Appaltatore” che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; qualora l’”Appaltatore” non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario medesimo. L’inadempimento di tale obbligo, se correlato all’effettivo mancato pagamento dei subappaltatori, rappresenta valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto ex art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e per la successiva escussione della garanzia fidejussoria.
ARTICOLO 13
(Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
1. L’“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del D.lgs 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
………………… (inserire a quale categoria appartengono i lavoratori: edili, metalmeccanici, chimici, ecc. ) e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L’“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 118, comma 6, D. Lgs. 163/2006.
3. L’“Appaltatore”, altresì, ha:
a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del D. U. R. C. (documento unico di regolarità contributiva) . La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010, qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” trattiene dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 207/2010, la relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.
ARTICOLO 14
(Domicilio dell’appaltatore)
1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede della “Stazione appaltante”, ubicato a Vicenza, in Xxx Xxxxxxx, 00
ARTICOLO 15
(Spese contrattuali)
1. L’“Appaltatore” assume a proprio carico, come previsto dall’articolo 19 del Capitolato Prestazionale d’Appalto, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico della “Stazione appaltante”.
ARTICOLO 16
(Registrazione)
1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui richiedono la registrazione – solo in caso d’uso – in misura fissa.
ARTICOLO 17
(Interpretazione del contratto)
1. Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale
d’appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all’articolo 5, prevalgono le prime.
ARTICOLO 18
(Informativa e Responsabile del trattamento dei dati personali)
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali o sensibili, qualora necessario per l’esecuzione del presente contratto, sarà effettuato in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 196/2003.
ARTICOLO 19
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
Con la firma del presente atto, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.
ARTICOLO 20
(Protocollo di legalità)
20.1 clausole
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
20.2 subappalti e subaffidamenti
L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
20.3 clausola risolutiva espressa
1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
20.4 informazioni supplementari
La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982,
n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
20.5 cantiere
1. L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.
2. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
20.6 obbligo di segnalazione
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1.
20.7 omessa segnalazione
1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.
2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.
20.8 subappalti
Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
Clausola finale
<Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Corrispettivo dell’Appalto), art. 5 (Obblighi dell’Appaltatore), art. 6 (Termine di esecuzione e penali), art. 7, (Risoluzione e recesso), art. 8 (Foro competente o Clausola arbitrale), art. 9 (Cauzione definitiva), art. 12 (Divieto di cessione del contratto), art. 12-bis (Subappalto), art. 13 (Obblighi dell’”Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), art. 17 (Interpretazione del contratto)>.
L’APPALTATORE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO