REGOLAMENTO
Allegato A) alla deliberazione di Consiglio n. 31 del 24.11.2016
REGOLAMENTO
per la concessione in uso di infrastrutture comunali atte ad ospitare cavi in fibra ottica.
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1) per infrastrutture si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura anche non sotterranea utilizzabile per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
2) per operatore si intende un'impresa che è autorizzata a fornire servizi di Comunicazioni elettronica.
Art. 2 Oggetto del regolamento
Ravvisata l’opportunità di regolare fra le parti i rapporti che intercorrono per la realizzazione e la gestione di infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni, il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", ed in riferimento al D. Lgs. 1-8-2003 n° 259, “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, alla Legge 1-8-2002 n°166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, al D.L. 112/2008 così come convertito nella L. 133/2008, al dm 1 ottobre 2013 (“Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”), ed al D. Lgs. n°33 del 15 febbraio 2016, disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell’impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso delle reti di telecomunicazioni che richiedono la realizzazione di infrastrutture, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale.
Art. 3 Concertazione degli interventi
Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con gli operatori, in modo da consentire l’uso razionale del sottosuolo e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi.
Art. 4 Programmazione degli interventi
Il Comune programma e realizza infrastrutture destinate alle reti di telecomunicazioni nel rispetto dei principi di seguito indicati:
1) della concomitanza dei diversi interventi degli enti pubblici e delle aziende interessate;
2) della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
3) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di reti di telecomunicazioni in relazione alle possibili esigenze future.
Il Comune coordina l’azione dei vari operatori e degli altri enti pubblici in modo sistematico ed organizzato.
Art. 5 Costruzione diretta delle infrastrutture a cura dell’operatore
L’operatore, ogni qualvolta dovrà interessare, con infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni, porzioni del soprassuolo, del suolo e del sottosuolo facenti parti del patrimonio o demanio comunale ovvero porzioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, presenterà al Comune apposita domanda in bollo, conforme a quanto definito dalle normative vigenti richiamate all’art. 2, corredata di tutti gli elementi necessari (planimetrie in scala adeguata, sezioni trasversali riportanti la posizione di massima di tutti i servizi
pubblici interrati già esistenti, rilevabili direttamente in loco) per localizzare con precisione il luogo
dell’ intervento.
Il consenso del Comune all'esecuzione delle infrastrutture non farà venir meno la necessità dell'eventuale autorizzazione da parte di altri enti pubblici o privati, nel caso si tratti di lavori prospettanti od interessanti le proprietà dei predetti Enti.
Nell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, verrà indicata la validità temporale della stessa, trascorsa la quale se ne dovrà richiedere il rinnovo.
Art. 6 Proprietà delle infrastrutture realizzate
Le infrastrutture realizzate nell’ambito del presente regolamento resteranno di proprietà dell’operatore realizzatore. L’operatore realizzatore sarà tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi di legge.
Art. 7 Uso prioritario delle infrastrutture comunali
Il Comune, nello svolgimento dell’attività di programmazione, pianificazione e concertazione, individuerà le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l’installazione e la realizzazione dell’infrastruttura di tlc.
L’uso di tali infrastrutture comunali sarà prioritario per l’operatore tutte le volte che il Comune, a condizioni compatibili con le esigenze dell’operatore stesso, disporrà o avrà prevista la realizzazione di dotti e di cunicoli appositamente costituiti.
Art. 8 Concessione dell’uso di infrastrutture comunali
L’operatore potrà presentare domanda motivata all’Amministrazione Comunale richiedendo la concessione d’uso di infrastrutture idonee per il passaggio di reti di Telecomunicazioni.
L’Amministrazione verificherà la richiesta in termini di :
1. conformità con la normativa vigente,
2. compatibilità con la propria programmazione,
3. compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali esistenti.
L’Amministrazione, con apposita delibera di Giunta, stabilirà le condizioni alle quali concedere l’uso delle infrastrutture comunali, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, e comunque secondo la concessione tipo allegata al presente regolamento.
Entro 60 giorni dalla richiesta, se sussisteranno le condizioni, il Comune concederà l’uso delle proprie infrastrutture esistenti.
L’inizio dei lavori d’uso delle infrastrutture comunali, sarà sempre subordinato alla stipula della prevista convenzione.
L’operatore utilizzatore sarà tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi di legge.
Art. 9 Proprietà delle infrastrutture realizzate all’interno delle infrastrutture comunali
Le infrastrutture ed ogni connessa opera realizzata dall’operatore in virtù della convenzione di cui al precedente Art. 8, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all’interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di cui l’operatore è esclusivo titolare.
Per contro, i cavidotti e tutte le altre infrastrutture di cui all’Art. 7 già adibiti per sottoservizi del Comune che siano utilizzati dall’Operatore per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l’alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune.
Essi possono essere concessi dal Comune ad altri usi, in assenza di controindicazioni tecniche e operative che non lo consentano. In questo caso, il Comune si impegna a darne preventiva informativa all’Operatore.
Art. 10 Modifiche delle infrastrutture
Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade, piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare o rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà di un operatore, questo ultimo dovrà provvedere in conseguenza, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.
Il Comune dovrà richiedere gli spostamenti con un preavviso non inferiore a mesi 4 (quattro) fatti salvi i casi di forza maggiore; in casi particolari il preavviso sarà adeguatamente maggiorato in considerazione dell'importanza dei lavori da eseguire, delle difficoltà di approvvigionare eventuali materiali speciali e di difficoltà di intervento.
Le modifiche alle infrastrutture dovranno essere previste solo per validi ed oggettivamente giustificati motivi e qualora non risulti economicamente e tecnicamente praticabile alcuna altra soluzione. Nell’effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi.
Le spese da sostenere per il ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura saranno a carico dell’operatore proprietario dell’infrastruttura , fatto salvo il caso in cui l’intervento si renda necessario per esigenze di privati che dovranno sostenere per intero le spese per detto ripristino.
Se la modifica dell’infrastruttura richiesta dal Comune di San Stino di Livenza prevederà la realizzazione e/o l’utilizzo di infrastrutture comunali, l’operatore non dovrà sostenere alcun costo per detta realizzazione e/o utilizzo.
In caso di inerzia dell’operatore il Comune di San Stino di Livenza, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all’operatore.
Art. 11 Manutenzione delle infrastrutture
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture realizzate dall’operatore o a quest’ultimo concesse in uso sarà a carico dell’operatore stesso.
Nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali, la manutenzione ordinaria e straordinaria interesserà esclusivamente i tubi concessi in uso all’operatore.
Le infrastrutture di proprietà dell’operatore saranno mantenute sotto l’assoluta ed esclusiva responsabilità dell’operatore il quale dovrà tener rilevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che siano derivati in dipendenza delle infrastrutture oggetto della concessione e dai danni che potessero derivare all’Amministrazione.
L’operatore proprietario o concessionario delle infrastrutture si impegna a mantenere in perfetta efficienza le infrastrutture. In caso di inadempienza il Comune di San Stino di Livenza, previa diffida all’operatore, si sostituirà a questo salvo l’addebito delle spese sostenute e di ogni altro danno conseguente.
Art. 12 Esecuzione delle manutenzioni
L’esecuzione dei lavori di semplice manutenzione o riparazione non sarà subordinata alla presentazione della domanda. Quando tali lavori comporteranno scavi sulla proprietà del Comune, l’operatore dovrà preavvisare la Civica Amministrazione in merito all’esecuzione, chiedendo la necessaria autorizzazione.
Occorrendo eseguire riparazione di guasti aventi carattere di urgenza, sempre che comportino scavi sulla proprietà comunale od interessino manufatti di proprietà dei Comune, l’operatore dovrà richiedere l’autorizzazione segnalando il lavoro, al Settore Gestione del Territorio, eseguendo il ripristino con la massima sollecitudine ed a regola d’arte, secondo le norme contenute nella Convenzione.
Valgono per le manutenzioni, per quanto applicabili, le norme del regolamento per la costruzione di infrastrutture allegato al presente atto.
Art. 13 Durata della Concessione per l’utilizzo di infrastrutture comunali.
Il presente accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di anni 20 (venti). Prima della scadenza l’atto potrà essere prorogato di comune accordo e previa sottoscrizione di entrambe le parti, per ulteriori 12 (dodici) anni.
Al termine del periodo di validità della concessione, ove non sia intervenuto alcun rinnovo, il concessionario si impegna a propria cura e spese alla rimozione delle proprie infrastrutture presenti all’interno dei cavidotti di proprietà comunale.
Art. 14 Limitazioni
Il presente regolamento dispone esclusivamente per infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni via cavo o fibre ottiche, nulla disponendo per le reti utilizzanti tecnologie “wireless”.
Art. 15 Foro competente
Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Pordenone. Letto, confermato, sottoscritto.
San Stino di Livenza, li
Allegato - Prescrizioni tecniche per gli interventi di manomissione del suolo
1) L’operatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà prendere gli opportuni accordi con il Comando di Polizia Locale per la posa della segnaletica stradale regolamentare, prescritta dal vigente Codice della Strada e per la predisposizione di eventuali ordinanze Sindacali;
2) L’operatore dovrà, inoltre, prima dell'inizio dei lavori concordare un sopralluogo con il Servizio Tecnico del Comune, per verificare lo stato di fatto nelle zone di intervento e comunicare per iscritto, la data presunta di termine dei lavori autorizzati;
3) Per quanto riguarda le caratteristiche o le distanze di rispetto dei sostegni, sia in orizzontale dai confini stradali od in altezza dal piano viabile, valgono le norme stabilite dal D.P.R. 21.6.68 n. 1062 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quelle previste dal D.P.R. 26.04.93,
n. 147 in merito all'installazione di sostegni di linee aeree fuori da centri abitati e dal DM 1 ottobre 2013 (“Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”).
4) Le infrastrutture sotterranee dovranno essere posate di norma alla profondità di cm. 100 di estradosso, negli attraversamenti stradali, ai sensi del vigente regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e cm. 80 nelle percorrenze.
5) In alternativa alla realizzazione di infrastrutture tramite scavi tradizionali, il Comune di San Stino di Livenza valuterà, su richiesta dell’operatore, la realizzazione di infrastrutture mediante tecniche di “minitrincea”, “microtrincea” o “microtunnelling”. L’autorizzazione alla realizzazione di dette infrastrutture verrà concessa dopo la verifica delle condizioni della tratta da realizzare.
6) I chiusini delle camerette intercalate sulla lunghezza delle tubazioni dovranno essere tenuti a raso della superficie stradale ed il loro livello dovrà essere modificato dall’operatore stesso, qualora la livelletta e la sagoma trasversale della strada dovessero venire modificate.
7) Poiché il Comune non è in grado di segnalare le posizioni di ostacoli sotterranei, considerata la molteplicità e la dispersione nel tempo degli interventi dei pubblici servizi, prima dell'inizio dei lavori, l’operatore dovrà accertarsi se, nella sede ove intende posare l’infrastruttura o nelle immediate vicinanze, siano già in opera cavi o tubazioni di altri servizi pubblici al fine di evitare la manomissione ed i conseguenti disservizi. E' carico dell’operatore l'onere di assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori, anche mediante indagini in sito che lo stato di fatto di quanto occupante il suolo e sottosuolo comunale sia tale da permettere l'esecuzione di quanto autorizzato, nel rispetto delle norme in vigore.
8) Eventuali variazioni apportate al tracciato indicato in sede di domanda devono essere preventivamente segnalate al Settore LL.PP. e con lo stesso concordate.
9) Lo scavo verrà riempito con materiale “stabilizzato arido” fino a 15 cm dalla sommità. Tale posa verrà fatta costipando il materiale almeno due volte e avendo cura di posare un apposito nastro segnalatore. I restanti 15 cm verranno colmati con Binder.
10) La posa longitudinale di infrastrutture sotterranee dovrà di regola avvenire cercando di arrecare il minor danno possibile alle pertinenze stradali, che dovranno comunque essere accuratamente e sollecitamente ripristinate, in via provvisoria in attesa di sistemazione definitiva. L'attraversamento della strada con infrastrutture sotterranee dovrà avvenire ad angolo retto con la strada stessa e di regola dovrà essere eseguito interessando metà carreggiata stradale per volta, ed inoltre, dovrà essere preferibilmente eseguito in corrispondenza degli incroci stradali, fatta salva la deroga per particolari motivi tecnici od a causa di notevoli maggiori costi dell’infrastruttura. Qualora particolari esigenze tecniche lo richiedano verrà consentita la realizzazione dell'attraversamento in posizione diversa.
11) L'effettuazione dei ripristini stradali definitivi (tappetini) dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e l’operatore dovrà successivamente richiedere al Comune una dichiarazione scritta circa l'avvenuta regolare esecuzione dei ripristini stessi. In
particolare, il ripristino delle pavimentazioni stradali bitumate dovrà essere eseguito comunque in armonia con le prevalenti previsioni del D.M. 1-10-2013 ”Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.” seguendo le seguenti specifiche tecniche:
- Trascorso il periodo di assestamento stabilito, ed eseguite nel frattempo le necessarie ricariche, qualora si siano manifestati cedimenti, si procederà quindi ad una scarifica di 3 cm del manto stradale per una larghezza pari a 2 mt a cavallo dello scavo. Successivamente, si procede alla posa di un manto di usura dello spessore di cm. 3, rullato e raccordato alla pavimentazione esistente.
- Nel caso di attraversamento della sede viabile, la ripresa della pavimentazione bitumata dovrà avvenire a piena sezione stradale, per un tratto di mt. 2,50 minimo a cavallo dell'attraversamento.
- Tra la vecchia pavimentazione e quella nuova dovrà essere inserito un giunto di collegamento in materiale polimerico o similari.
- Nel caso dovessero verificarsi interventi per posa e/o sostituzioni di infrastrutture utilizzabili per il passaggio di reti di telecomunicazioni sotterranee nelle zone interessate dai lavori stradali di cui all’art. 3 della Convenzione, a causa di sopravvenute ed imprevedibili esigenze da parte dell’operatore, previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori, la Società stessa dovrà provvedere al ripristino "definitivo" che dovrà essere effettuato, previo adeguato periodo di assestamento, mediante la stesa di uno strato in conglomerato bituminoso di base (spessore cm. 8 compressi) e di un tappeto di usura (cm.
3 compressi). Detto tappeto dovrà interessare, in caso di scavo realizzato longitudinalmente alla sede viabile, tutta la carreggiata stradale e raccordarsi con l'esistente pavimentazione.
- Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente degli avvallamenti o deformazioni delle parti stradali manomesse, l’operatore avrà l'obbligo delle continue riprese delle parti stradali manomesse fino a perfetto assestamento e regolarizzazione nel termine massimo di anni 1 (uno. Per i ripristini di altre pavimentazioni (marciapiedi in lastre, in pietrini autobloccanti, viali ecc.) il riempimento dovrà essere effettuato aggiungendo, al materiale di scavo, aggregati di natura calcarea o silicea di adeguata granulometria, in maniera da ottenere il massimo addensamento con l'ausilio di mezzi meccanici vibranti.
- Dovranno essere ripristinate a regola d'arte tutte le condotte di collegamento tra i pozzetti delle caditoie e la fognatura. I pozzetti delle caditoie, irrimediabilmente danneggiati, dovranno essere sostituiti da pozzettiprefabbricati c.a.v., del tipo in uso presso il Comune.
- Durante l'esecuzione dei lavori l’operatore dovrà uniformarsi a tutte quelle disposizioni che i Funzionari dell'Ufficio Settore LL.PP. avessero a dare nell'interesse del transito e della buona conservazione della proprietà comunale stradale.
- In dipendenza dell'esecuzione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura concessa, non dovrà essere arrecato, per nessun motivo, ingombro alla sede stradale od alle sue pertinenze con materiali di qualsiasi genere.
Allegato A1) alla deliberazione di Consiglio n. 31 del 24.11.2016
SCHEMA ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO SU INFRASTRUTTURE
FRA
Il Comune di San Stino di Livenza di seguito denominato “Comune”, con sede in
…….Via …………. n…….. C.F. ……..e Partita IVA N. ….., rappresentato da
………….nella sua qualità di ……….giusto decreto sindacale di nomina n. …in data
…….autorizzato a stipulare accordi di cui l’ente è parte ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 267/00;
E
la Società . con sede in , numero di iscrizione al Registro delle Imprese di n. e rappresentata
dall’ Responsabile , Procura del
XXXXXXX, Repertorio n. XXXXX Raccolta n. XXXX
PREMESSO CHE
- il Comune è proprietario delle tubazioni sotterranee passacavi evidenziate nelle planimetrie in Allegato n.1, utilizzate per la pubblica illuminazione, il cui utilizzo è disciplinato, oltre che dalla vigente normativa, dal Regolamento approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. Regolamento;
del , in seguito definito
- , titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di Autorizzazione Generale per l’installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica per l’intero territorio nazionale, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data
, ha presentato richiesta per l’uso di predette tubazioni passacavi ai fini dello sviluppo ed esercizio delle telecomunicazioni.
- Ai sensi del D.Lgs. 33/2016, ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture hanno l’obbligo di concedere l’accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza;
Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Comune e la
convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - OGGETTO
Con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune si obbliga a concedere senza oneri ed in uso non esclusivo a , per i propri scopi, i tubi passacavi di cui alle premesse.
Art. 2 - ESERCIZIO
Ai fini dell’esercizio degli impianti di telecomunicazioni di proprietà di
, il Comune assicura che le proprie tubazioni passacavi citate nelle premesse non accoglieranno impianti di trasporto di energia elettrica e gas fatta eccezione per i cavi per la pubblica illuminazione e per l’alimentazione elettrica in BT di tutti i servizi pubblici.
Art. 3 - MANUTENZIONE
Gli interventi di riparazione dei guasti relativi agli impianti di telecomunicazione saranno eseguiti dalla previo avviso che dovrà pervenire a mezzo …pec… al Comune al numero ……..
Nessuna somma sarà dovuta dalla , fermo restando l’eventuale responsabilità risarcitoria nei confronti del Comune qualora venissero causati danni all’infrastruttura.
Art. 4 – ULTERIORI OBBLIGHI
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale intendesse procedere allo spostamento delle tubazioni per allargamenti e/o nuove infrastrutture stradali, il Comune dovrà darne comunicazione alla Società . con almeno 30 giorni di anticipo ed ogni spesa relativa allo spostamento dei cavi in fibra ottica, all’interno della tubazione che verrà spostata dal Comune, sarà a totale carico di .
La società , come per il resto dei suoi impianti in cavo, si impegna a segnalare la presenza del cavidotto di fibra ottica alle eventuali ditte esecutrici di lavori che ne facciano richiesta.
Per la realizzazione dell’impianto è prevista la posa di pozzetti dedicati in affiancamento a quelli esistenti, di cui il comune si impegna a rilasciare le necessarie autorizzazioni.
Art. 5 - CESSIONE
Nell’eventualità che le tubazioni passacavi di cui alle premesse siano cedute in proprietà a terzi, il Comune si impegna a trasferire ed a salvaguardare i titoli acquisiti dalla in forza del presente accordo.
Il presente accordo continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione della o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.
Art. 6 – SUBAFFITTO O CESSIONE DEL DIRITTO D’USO
, ferma restando ogni facoltà di utilizzo dei cavi posati, non potrà in alcun modo concedere in uso l’infrastruttura del Comune né trasferire detto uso a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Comune stesso, pena la risoluzione del presente accordo.
Art. 7 - PROPRIETÀ DEI BENI
Il Comune conviene che le infrastrutture ed ogni connessa opera realizzata da
in virtù del presente accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all’interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di cui è esclusiva titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. Fin da ora le Parti precisano e concordano che manterrà la proprietà dei cavi e di tutte le infrastrutture, anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d’uso concessole sulla scorta del presente accordo, ovvero ancora qualora il presente accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento. Per contro, i cavidotti e tutte le altre infrastrutture di cui al punto a) della premessa già adibiti per sottoservizi del
Comune che siano utilizzati da per lo sviluppo della propria
infrastruttura e per l’alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne concede l’uso non oneroso, salvo quanto previsto all’art. 6 e all’art. 8 del Regolamento, a medesima. Il Comune garantisce che i cavidotti e le infrastrutture che saranno utilizzati sono liberi da vincoli. Essi possono essere concessi dal proprietario ad altri usi, in assenza di controindicazioni tecniche e operative che non lo consentano. In questo caso, il Comune o i terzi si impegnano a darne preventiva informativa a .
Art. 8 – EFFICACIA E DURATA
Il presente accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di anni 20 (venti). Prima della scadenza l’atto potrà essere prorogato di comune accordo e previa sottoscrizione di entrambe le parti, per ulteriori 12 (dodici) anni.
Art. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Xxxxx restando il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti, le parti concordano che il presente accordo si intende risolto nei seguenti casi:
- in caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 6 del presente accordo;
- qualora la Società . sia soggetta a liquidazione o procedure concorsuali;
- qualora la Società . fosse destinataria di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate in premessa.
Art. 10 - RISERVATEZZA
Ciascuna parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell’esecuzione del presente accordo. A tal fine, ciascuna parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell’altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all’impegno di riservatezza assunto.
Art. 11 - REGISTRAZIONE
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso.
Eventuali oneri e spese diversi da IVA relativi al presente Atto saranno ripartiti in parti uguali tra i contraenti.
Art. 12 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione della presente scrittura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 13 - ALLEGATI
Fanno parte del presente Atto e delle Premesse i seguenti allegati:
- Allegato 1: xxxxxxxxxxx.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è il risultato di reciproca negoziazione e, pertanto, esso è sottratto all’applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
Redatto e sottoscritto in due originali di cui uno per il Comune e uno per .