APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CCNL TURISMO
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CCNL TURISMO
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale.
Il rapporto tra il numero complessivo di apprendisti e le maestranze specializzate, come principio generale, prevede che il numero di apprendisti non possa superare il rapporto di 3 a 2 rispetto al numero di maestranze specializzate (fino a dicembre 2012 detto rapporto corrispondeva al 100%). Tale rapporto, non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
Viene confermato e valorizzato il ruolo della bilateralità inserendo il riferimento al
passaggio obbligato all’ente bilaterale per l’ottenimento del parere di conformità.
I datori devono quindi presentare, preventivamente all’assunzione dell’apprendista, alla specifica Commissione Paritetica dell’Ente Bilaterale, domanda di rilascio del parere di conformità.
Il parere di conformità viene rilasciato dalla Commissione a seguito della valutazione della congruità dei seguenti aspetti:
✓ rapporto apprendisti/qualificati
✓ ammissibilità livello contrattuale
✓ congruità inquadramento/qualifica
✓ percentuale di conferma 24 mesi precedenti
La richiesta di parere di conformità è:
• numerica;
• ogni richiesta deve essere riferita ad una singola qualifica.
Il parere di conformità ha una validità di tre mesi.
Il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere:
D la mansione e la prestazione oggetto del contratto;
D il periodo di prova (di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato allo stesso livello iniziale di assunzione);
D il trattamento economico;
D il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
D la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto;
D l’orario e la sede di lavoro;
D il CCNL applicabile al rapporto di lavoro;
D la tipologia di apprendistato utilizzata.
Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale – PFI. Entro trenta giorni dall’assunzione deve essere consegnato all’apprendista ed è il documento che definisce, per tutta la durata del contratto, il percorso formativo dell'apprendista.
Il Piano Formativo Individuale deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere:
D i dati relativi all’azienda ed i dati relativi dell’apprendista;
D il nome e la qualifica del tutor;
D le competenze e le esperienze pregresse del lavoratore;
D il monte ore annuo e le modalità di svolgimento del percorso formativo;
D il profilo formativo ed i contenuti del percorso formativo, considerando il CCNL di riferimento ed il Parere di Conformità approvato dagli Enti Bilaterali;
D le modalità di certificazione della formazione e di rilascio della qualifica.
Il Piano Formativo Individuale - PFI, è quindi il documento che descrive in termini di obiettivi il percorso formativo del singolo apprendista coerentemente con il suo profilo professionale e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante (formazione d’aula, on the job, formazione a distanza (FAD) o strumenti di e-learning, ecc.). I contenuti della formazione di base e trasversale devono essere declinati sulla base delle conoscenze e abilità contenute nelle specifiche sezioni del Quadro Regionale degli Standard Professionali – QRSP della Regione Lombardia.
È opportuno che il piano formativo individuale venga predisposto sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato.
È bene che l’apprendista sia consapevole del percorso che dovrà seguire e che conosca la qualifica e le competenze che acquisirà. Il PFI sarà firmato oltre che dal legale rappresentante dell’azienda, anche dall’apprendista stesso.
CCNL Turismo - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati dello stesso livello, con queste proporzioni:
◻ 80% per il primo anno;
◻ 85% per il secondo anno;
◻ 90% per il terzo anno;
◻ 95% dal quarto anno.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui alla disciplina contrattuale nazionale, ferme restando per l’apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate definite.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Le agevolazioni contributive sono modulate in base alle dimensioni dell’impresa e alla prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione.
I contributi 2013 per gli apprendisti AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 9 DIPENDENTI ( SE HANNO CAPIENZA NEL DE MININIS E POSSONO APPLICARE LO SGRAVIO TOTALE) | |||
Apprendista | Datore di lavoro | Totale | |
1° - 2° - 3° ANNO | 5,84% | 1,61% | 7,45% |
anni seguenti | 5,84% | 11,61% | 17,45% |
AZIENDE CHE OCCUPANO SINO A 9 DIPENDENTI MA NON HANNO CAPIENZA NEL DE MININIS E NON POSSONO FRUIRE DELLO SGRAVIO TOTALE | |||
Apprendista | Datore di lavoro | Totale | |
1° ANNO | 5,84% | 3,11% | 8,95% |
2° ANNO | 5,84% | 4,61% | 10,45% |
3° ANNO E OLTRE | 5,84% | 11,61 | 17,45% |
AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 9 DIPENDENTI | |||
PER TUTTO IL PERIODO | 5,84% | 11,61% | 17,45% |
APPRENDISTI MANTENUTI IN SERVIZIO | |||
PER 12 MESI | 5,84% * | 11,61% | 17,45% |
*più 0,30% a favore della CIGS se il settore di appartenenza lo prevede.
L’assenza del lavoratore dovuta a malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, comporta la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, nonché delle agevolazioni contributive collegate allo stesso. Il datore di lavoro, in questo caso, dovrà comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto.
Il recesso è consentito solamente in presenza di giusta causa o giustificato motivo e in caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina prevista dal CCNL del Terziario per l’indennità sostitutiva del preavviso.
Importante precisazione è la specifica che il periodo di formazione dovrà terminare, di norma, 30 giorni prima della data di scadenza del contratto di apprendistato.
Tale specifica è importante in quanto è previsto che, qualora una delle parti intenda recedere dal contratto alla sua scadenza, dovrà comunicarlo all’altra parte con preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.
In base a tali disposizioni, e partendo dal presupposto fondamentale che il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, dal quale è possibile recedere “con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del Cod. Civ.” (art. 2, comma 1, lett. m, X.Xxx n. 167/2011), si pone il seguente esempio.
Si ipotizzi che
Scadenza contratto di apprendistato: 30 giugno Scadenza periodo di formazione: 1° giugno Decorrenza preavviso: 1° giugno
In tal modo, dunque, la scadenza del periodo di preavviso coincide esattamente con la scadenza del contratto di apprendistato.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, quindi, ha l’obbligo:
D di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
D di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
D di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
D di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
D di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
D di ottemperare agli obblighi previsti in materia di durata, contenuti e modalità di erogazione della formazione, nonché della relativa registrazione sul libretto formativo.
Doveri dell’apprendista
Nello svolgimento della sua attività l’apprendista deve:
D seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
D prestare la sua opera con la massima diligenza;
D partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste dal proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
D osservare le norme disciplinari generali previste dalla contrattazione nazionale e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
E’ prevista la figura del referente per l’apprendistato (il “tutor”), quale figura interna od esterna all’azienda che ha il compito di monitorare l’attuazione del programma formativo dell’apprendista. Se diverso dal titolare dell’impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante, il referente aziendale interno dovrà possedere un livello preferibilmente pari o superiore a quello previsto per l’inquadramento finale dell’apprendista.
Le aziende potranno assumere una apprendista qualora abbiano mantenuto in servizio almeno l’(80% nel Terziario) (70% nel Turismo) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato è scaduto nei 24 mesi precedenti.
Nella determinazione dei contratti scaduti nei 24 mesi precedenti, vanno computati anche i contratti scaduti con i lavoratori in somministrazione che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso l’impresa.
Nel computo non devono essere considerati i lavoratori:
D che si sono dimessi;
D licenziati per giusta causa,
D quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
D il cui rapporto di lavoro si sia risolto nel corso o al termine del periodo di prova;
D gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza (CCNL Turismo).
La limitazione legata alla percentuale di conferma non trova applicazione quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
LA FORMAZIONE
La formazione dell’apprendista è composta dalla sommatoria della “Formazione Professionalizzante” e della “Formazione di Base e Trasversale”.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
L’erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione da Regione Lombardia, che possono attuarla internamente o esternamente all’azienda anche tramite gli Enti Bilaterali.
Le imprese che non intendano avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla deliberazione regionale e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai CCNL applicati in merito alla capacità formativa.
La formazione può essere svolta:
· presso un organismo accreditato per la formazione;
· presso il luogo di lavoro.
Si precisa, peraltro, che le formazione prevista per i singoli anni può essere anticipata in tutto o in parte alle annualità precedenti.
Attività formativa: durata e contenuti
Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto al termine del periodo di apprendistato.
La durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è di 120 ore. In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:
✓ 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;
✓ 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione;
✓ 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.
Il periodo di formazione dovrà terminare 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.
La registrazione della formazione, invece, dovrà avvenire sull’apposito “libretto formativo”: in assenza di questo, potrà avvenire anche attraverso supporto magnetico o “fogli firma” a cura del datore di lavoro.
Le Parti hanno concordato la seguente durata del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in relazione al livello di inquadramento finale:
LIVELLO | DURATA |
2°- 3°- 4°- 5°- 6° super | 36 mesi |
6° | 24 mesi |
Di conseguenza, non è possibile assumere un lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e con inquadramento finale previsto ai livelli A, B, 1° e 7°.
Sono escluse dalle durate sopra individuate le mansioni che riguardano “figure professionali i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane”, la cui durata massima è di 48 mesi.
A tal fine, in Allegato all’Accordo in esame, le Parti hanno individuato le figure professionali che ricadono in detta fattispecie, che vengono riportate nella tabella seguente.
Qualifiche omologhe a quelle artigiane | Livello finale | Durata totale mesi | Ore di formazione PROFESSION ALIZZANTE | Ore di formazione di BASE E TRASVERSALE | Ore COMPLESSIVE di formazione |
Capo cuoco, capo laboratorio gelateria/pasticceria, capo barista/capo barman/ primo barman, capo banconiere di pasticceria | II | 48 | 320 (80 ANNUE)* | 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio | 440 |
80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione | 400 | ||||
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario | 360 | ||||
Cuoco unico, primo pasticcere, coordinatore housekeeping villagi turistici, xxxxx xxxxxx, barman unico, addetto alle prenotazioni | III | 48 | 320 (80 ANNUE)* | 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio | 440 |
80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione | 400 | ||||
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario | 360 | ||||
Gastronomo, gelatiere, pizzaiolo, cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partita | IV | 42 | 280 riproporzionato (70 ANNUE)* | 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio | 400 |
80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione | 360 | ||||
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario | 320 |
Modalità di erogazione della formazione
È previsto che la formazione professionalizzante possa essere svolta secondo le seguenti modalità:
D in aula;
D on the job;
D mediante formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning.
Se la formazione professionale viene svolta interamente presso l’azienda, questa deve dimostrare di essere in grado di avere risorse umane idonee a trasferire all’apprendista le conoscenze e le competenze necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano formativo individuale.
Durata della formazione
Le Parti hanno concordato le seguenti durate (espresse in ore medie annue) della formazione professionalizzante per l’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche, in relazione ai livelli di inquadramento finale.
Livello finale | Durata totale mesi | Ore di formazione PROFESSIONALIZZANTE nel triennio | Ore di formazione di BASE E TRASVERSALE nel triennio | Ore COMPLESSIVE di formazione nel triennio |
II | 36 | 240 (80 ANNUE)* | 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio | 360 |
80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione | 320 | |||
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario | 280 | |||
III | 36 | 240 (80 ANNUE)* | 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio | 360 |
80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione | 320 | |||
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario | 280 | |||
IV | 36 | 180 (60 ANNUE)* | 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio | 300 |
80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione | 260 | |||
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario | 220 | |||
V | 36 | 180 (60 ANNUE)* | 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio | 300 |
80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione | 260 | |||
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario | 220 | |||
VI SUPER | 36 | 180 (60 ANNUE)* | 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio | 300 |
80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione | 260 |
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario | 220 | |||
VI | 24 (biennio) | 120 (60 ANNUE)* | 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio | 240 |
80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione | 200 | |||
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario | 160 |
L’azienda può decidere di anticipare in tutto o in parte la formazione prevista per gli anni successivi.
Nel caso di rapporti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a carattere stagionale, la durata della formazione deve essere riproporzionata alla durata effettiva del rapporto di lavoro stesso.
Riprendendo quanto già introdotto con l’Accordo 20 febbraio 2010, inoltre, le Parti hanno disposto che:
- qualora l’impresa si avvalga dell’Ente Bilaterale per la verifica del piano formativo individuale
- le ore di formazione previste dalla tabella precedente si riducono di un quarto
- fermo restando l’integrale applicazione delle disposizioni previste dall’Accordo stesso nonché dal CCNL del Turismo.
Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo è ridotto di un quarto se sussistono tutti i requisiti richiesti dell'Accordo per la disciplina contrattuale dell'Apprendistato nel settore Turismo e dal CCNL Turismo, ed in particolare:
- è individuato un referente per la formazione, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale;
- i profili professionali attivati rientrano tra quelli individuati dall’Accordo del 17/04/2012 per le aziende del Turismo;
- verrà compilata, per ogni apprendista, una scheda formativa secondo il modello individuato dall’Accordo del 17/04/2012 per le aziende del Turismo.
- che l'azienda applica integralmente le disposizioni del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, ed in particolare quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua, che costituiscono condizione necessaria per l'utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo.
Per poter usufruire della riduzione è necessario compilare il modulo "Autocertificazione della capacità formativa" e allegarla al parere di conformità.
Mentre al termine del percorso formativo l'azienda dovrà compilare la scheda formativa.
Laddove non sia operativo l'Ente bilaterale territoriale o la Commissione paritetica, la riduzione di un quarto della formazione è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo). Infine, è demandata alla contrattazione di secondo livello la facoltà di definire un impegno formativo diverso.
Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Terminato il periodo di apprendistato, il datore di lavoro deve provvedere a:
D attestare l’avvenuta formazione. Tale attestazione, in assenza del libretto formativo, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo compiuto dall’apprendista;
D comunicare al lavoratore, entro 30 giorni dal termine del periodo formativo, dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale;
D comunicare all’ente bilaterale i nominativi degli apprendisti che hanno raggiunto la qualifica, entro 5 giorni;
D comunicare al Centro per l’Impiego i nominativi degli apprendisti il cui rapporto di lavoro è cessato, per qualsiasi motivo, ovvero sia stato trasformato a tempo indeterminato, entro 5 giorni dall’avvenuta cessazione o trasformazione.
Riconoscimento di periodi pregressi
I periodi di apprendistato compiuti presso un altro datore di lavoro, nonché le ore di formazione svolte, saranno computate presso il nuovo datore di lavoro, ricorrendo le seguenti condizioni:
D l’attività lavorativa svolta presso i due datori di lavoro sia la medesima;
D tra un periodo e l’altro non sia trascorsa un’interruzione superiore ad un anno.
Apprendistato in cicli stagionali
Viene confermata la possibilità di ricorrere al contratto di apprendistato articolandolo anche su più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, fermo restando che l’ultimo di essi dovrà avere inizio al massimo entro 48 mesi dalla data di prima assunzione in azienda.
L’apprendista così assunto ha diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva e ai fini della durata dell’apprendistato stagionale sono da considerarsi anche gli eventuali periodi nell’intervallo tra una stagione l’altra.