Premesse
Protocollo d’Intesa
tra Regione Lazio e Università Cattolica del Sacro Cuore per il triennio 2014-2016
Premesse
1. La Regione Lazio, con sede in Roma alla Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n. 7 e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in Xxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxx x. 0, rappresentate, rispettivamente, dal Presidente Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx e dal Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, al fine di coordinare le rispettive funzioni istituzionali, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1999, n. 517, con il presente protocollo intendono disciplinare le modalità di reciproca collaborazione in ordine all’assistenza erogata dal Policlinico Universitario “Xxxxxxxx Xxxxxxx” e dalle strutture ad esso afferenti;
2. l’Università Cattolica del Sacro Cuore (d’ora in avanti Università), ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 517/1999, gestisce direttamente il Policlinico Gemelli e si avvale delle strutture del Complesso integrato Columbus.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:
CAPO I - Principi generali
Articolo 1. Principio di collaborazione tra Regione e Università
1. La Regione Lazio e l'Università, allo scopo di una fattiva collaborazione nella salvaguardia delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:
▪ impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell'Università;
▪ apporto dell’Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi di intervento e dei modelli
organizzativi che interessano le strutture e i servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali della Facoltà di Medicina dell'Università nel campo della formazione pre-laurea, post-laurea, della ricerca biomedica e sui servizi sanitari;
▪ impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;
▪ inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza;
▪ autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni di didattica e di ricerca;
▪ impegno a riconoscere al Policlinico X. Xxxxxxx, nell’esercizio dell’attività assistenziale, il carattere di polo sanitario di alta specializzazione, proprio di un Ospedale Universitario direttamente gestito da una Università non statale, nel quadro delle previsioni di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 517/1999.
Articolo 2. Oggetto dell'Intesa
1. Il presente Protocollo di Intesa disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione e l'Università per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, regolando in particolare:
▪ la partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale;
▪ lo status del Policlinico nella rete regionale e i profili di ruolo e dell'offerta assistenziale del Policlinico che rientrano nell'ambito della programmazione regionale;
▪ le modalità di integrazione tra funzione didattica, formativa e di ricerca dell'Università e funzione assistenziale dei policlinici, ivi compreso l'apporto del personale dirigente del Servizio Sanitario alle attività formative dell'Università;
▪ il contributo alla formazione del personale sanitario.
Capo II – Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale
Articolo 3. Partecipazione dell'Università
1. La Regione riconosce che il Policlinico “A. Gemelli” è struttura sanitaria a più elevata complessità che, sussistendone le condizioni, può essere considerato centro di riferimento regionale (HUB) nelle reti di specialità.
La Regione, inoltre, riconosce il Policlinico “X. Xxxxxxx” quale sede di sviluppo di progettualità innovative in campo organizzativo e gestionale.
2. A tale scopo, l'Università contribuisce: alla definizione degli indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, nonché dei progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale relativamente alla definizione degli indirizzi, dei programmi di intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture e i servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali della Facoltà di Medicina dell'Università nel campo della formazione pre-laurea, post-laurea, della ricerca biomedica e sui servizi sanitari; all'applicazione di eventuali nuovi modelli organizzativi e formativi.
3. La Regione, nella determinazione degli indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, tiene conto del ruolo del Policlinico Gemelli nel Sistema Sanitario Regionale in sede di adozione o di adeguamento del Piano Sanitario Regionale, nonché in sede di adozione di atti programmatori che riguardino:
▪ le Reti Cliniche assistenziali del Servizio Sanitario Regionale ivi incluse quelle dell’Emergenza Urgenza e dei Trapianti;
▪ i Centri di Riferimento Regionale e le biobanche di materiale umano;
▪ lo sviluppo di tecnologie e biotecnologie di possibile traslazione clinica;
▪ l’integrazione ospedale-territorio;
▪ nuovi modelli organizzativi e formativi, con particolare riferimento a quelli focalizzati sulla centralità del paziente;
▪ la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e i criteri di valutazione della performance e dell’appropriatezza clinico assistenziale.
Articolo 4. Modalità di partecipazione dell'Università agli atti di programmazione
1. In sede di adozione o di adeguamento del Piano Sanitario Regionale, nonché in sede di adozione di altri atti programmatori generali, la Regione acquisisce formalmente, per gli aspetti di cui al precedente articolo 3., il parere dell'Università.
2. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervengano osservazioni o proposte entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. L'Università concorre alla realizzazione degli obiettivi connessi alla programmazione sanitaria regionale, con lo svolgimento delle attività assistenziali connesse alle attività didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e chirurgia.
4. La Regione e l’Università concordano di istituire un Comitato paritetico, composto dal Preside della facoltà di Medicina e chirurgia, dal Direttore del Policlinico e da due componenti individuati dal Presidente della Regione.
Il Comitato si esprime con parere a carattere consultivo nelle materie di competenza, sul piano triennale di attività e su quello annuale.
Articolo 5. Individuazione dei posti letto
1. Sulla base di quanto stabilito dalla programmazione sanitaria regionale la struttura assistenziale del Policlinico "X. Xxxxxxx" è articolata in n. 1558 posti letto accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, comprensivi di n. 242 posti letto della struttura Complesso Integrato Columbus.
2. La suddivisione dei posti letto per disciplina è individuata, d’intesa tra Regione ed Università, all’interno del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera. Le discipline nelle quali si articola l’attività assistenziale, anche allo scopo della necessaria integrazione con le funzioni di didattica e ricerca, sono elencate nell’allegato “A” del presente Protocollo.
3. L’Università può organizzare i posti letto di cui al precedente comma 1. in nuclei identificati quali aree funzionali omogenee o aggregati per particolari livelli di intensità di cure e complessità assistenziali o per garantire percorsi omogenei per specifiche patologie.
4. La Regione considera la riduzione dei posti letto intervenuta nel Policlinico Gemelli e nel Complesso Integrato Columbus, rispetto a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa precedente, coerente con le esigenze di programmazione sanitaria e, pertanto, terrà conto del numero dei posti letto indicati al primo comma del presente articolo ai fini dell’imminente riorganizzazione della rete ospedaliera
prevista dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.135.
Articolo 6. Concorso nel settore assistenziale del Policlinico Universitario "X. Xxxxxxx”
1. L'Università assicura le attività assistenziali oggetto del presente protocollo attraverso le strutture del Policlinico Universitario "X. Xxxxxxx" e del Complesso Integrato Columbus. Esse si configurano in:
a) ricovero ordinario;
b) ricovero in day hospital;
c) prestazioni ambulatoriali e domiciliari;
d) prestazioni di pronto soccorso;
e) riabilitazione;
f) hospice;
g) cure palliative.
2. L'insieme delle strutture che costituiscono l'offerta assistenziale del Policlinico Universitario "A Gemelli" e del Complesso Integrato Columbus ospitano posti letto ordinari, posti letto diurni e posti letto dedicati all'attività libero- professionale.
3. L'Università, nell'ambito delle strutture messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, può disporre, nel rispetto della vigente normativa, variazioni e modifiche nell'interesse dell'attività di didattica e di ricerca, compatibilmente con il livello qualitativo dell'assistenza da assicurare sulla base del presente protocollo d'intesa, purché non comportino nuovi oneri a carico dell'assistenza e sempreché non determinino variazioni del tipo di attività delle strutture e dei servizi e, quindi, della capacità produttiva concordata con la Regione, in termini di volumi, tipologie e qualità delle prestazioni erogate. Le variazioni strutturali o di attività assistenziali scaturenti da esigenze accademiche proprie della facoltà di Medicina e chirurgia saranno sottoposte, dall’Università, al preventivo parere vincolante della Regione, in quanto inerente alla programmazione regionale.
4. L’Università potrà organizzare servizi assistenziali a pagamento, con esclusione di oneri a carico del servizio sanitario nazionale, senza pregiudizio per il livello qualitativo e quantitativo dell’attività assistenziale regolata dal presente protocollo.
Articolo 7. Strutture e unità operative del Servizio Sanitario Regionale da utilizzare a fini didattici integrativi
1. L'Università può avvalersi, previo accordo con la Regione, delle strutture e unità operative ospedaliere ed extra ospedaliere delle Aziende Sanitarie ai fini della didattica integrativa di quella universitaria, senza che ne derivi aggravio di costo per la Regione o per le Aziende sanitarie; restano ferme le convenzioni attualmente in essere tra Università e Aziende sanitarie locali in linea con la programmazione regionale.
2. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Università può avvalersi dell'apporto all'insegnamento del personale laureato delle strutture indicate, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502, art.6 commi 2 e 3).
CAPO III - Gestione economico-finanziaria del Policlinico "X. Xxxxxxx"
Articolo 8. Piano triennale di attività
1. Il Piano triennale di attività assistenziali su posti letto accreditati con il Servizio Sanitario Regionale è proposto dal Policlinico “X. Xxxxxxx”, acquisito il parere del Comitato paritetico di cui al superiore articolo 4., in linea con i provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale, e indica:
▪ gli indirizzi di sviluppo delle attività assistenziali per il periodo di riferimento;
▪ gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca;
▪ le azioni e gli investimenti per la realizzazione degli obiettivi di piano;
▪ il piano annuale di attività per il primo esercizio.
2. Il Piano triennale viene proposto dal Direttore del Policlinico entro e non oltre il 30 (trenta) settembre dell’anno precedente al periodo di riferimento e viene concordato con la Regione entro il 31 (trentuno) dicembre. In sede di prima
attuazione, il Piano sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dalla firma del presente protocollo.
3. Il Piano triennale si attua attraverso il Piano annuale di attività che, relativamente al primo esercizio, ne costituisce allegato.
4. In caso di mancata ed espressa intesa in ordine al Piano triennale, le parti si impegnano a concordare il Piano annuale di attività secondo le modalità di cui al successivo articolo 9.
Articolo 9. Piano annuale di attività
1. Annualmente la Regione e l’Università concordano il Piano preventivo di attività per l’anno successivo, ove vengono indicati:
▪ il volume massimo di prestazioni che l’Università, attraverso il Policlinico X. Xxxxxxx e il complesso integrato Columbus, assicurerà articolato in:
- prestazioni per acuti;
- prestazioni di riabilitazione post acuzie;
- prestazioni di specialistica ambulatoriale, ivi inclusi APA;
- attività ex art. 8 sexies D. Lgs. n. 502/1992;
▪ il corrispettivo preventivato a fronte delle prestazioni concordate.
2. Entro il 31 (trentuno) ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento, l’Università, acquisito il parere del Comitato paritetico, trasmette il Piano alla Regione che, nei 45 (quarantacinque) giorni successivi, lo approva, ovvero chiede che vengano apportate modifiche, integrazioni e/o chiarimenti.
3. In caso di mancata approvazione del Piano annuale entro il 31(trentuno) dicembre, anche per l’esigenza di apportare modifiche e/o integrazioni, il Policlinico procede ad erogare attività assistenziale in conformità al livello massimo di finanziamento assegnato.
4. In assenza di disposizioni regionali in merito al livello massimo di finanziamento, il Policlinico procede ad erogare attività assistenziale in continuità rispetto al livello di finanziamento dell’anno precedente.
4. Il provvedimento regionale relativo al livello di finanziamento, adottato in corso d’anno, tiene conto delle prestazioni già erogate dalla struttura nei limiti di cui al comma precedente.
Articolo 10. Remunerazione
1. La Regione finanzia l’Università per l’assistenza sanitaria erogata dal Policlinico X. Xxxxxxx e dal complesso integrato Columbus, nel rispetto del volume massimo di prestazioni indicato nel Piano preventivo di attività di cui al precedente articolo 9.
2. Il finanziamento regionale comprende:
a. il corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento: a1. dell'assistenza ospedaliera;
a.2 dell’assistenza specialistica ambulatoriale;
a.3 dell’assistenza residenziale;
in conformità al vigente sistema tariffario della Regione Lazio e nei limiti dei volumi stabiliti di attività erogabili, coerenti con la programmazione ed il fabbisogno regionali; le tariffe saranno quelle regionali classificate nella fascia a più elevata complessità;
b. ulteriori finanziamenti per i maggiori costi relativi alle funzioni assistenziali definite dalla Regione, secondo quanto previsto dall'art. 8 sexies del DLgs 502/92 e successive modificazioni; detto finanziamento è comprensivo del rimborso forfettario delle prestazioni di diagnostica e di laboratorio erogate ai pazienti di Pronto Soccorso/Dea, per accessi non seguiti da ricovero;
c. ulteriori finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, ove concordati;
d. il rimborso dei farmaci afferenti al Farmed, con conguaglio positivo o negativo, con le modalità stabilite in ambito regionale e tenuto conto delle specificità del Policlinico “A. Gemelli”;
e. il rimborso della dialisi;
3. La Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 517/99, nella misura del 7%, esclusivamente per le prestazioni di assistenza rese dalle strutture gestite direttamente dall’Università.
4. Le Parti concordano che il Policlinico “X. Xxxxxxx”, in quanto parte del Servizio Sanitario Regionale, partecipi ai programmi regionali di finanziamento sia degli investimenti in conto capitale che dei progetti obiettivo del Piano Sanitario Regionale, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quater del D. Lgs. n. 502/1992.
Articolo 11. Attività per conto terzi
1. L'Università assicura che le prestazioni per conto terzi, non rientranti tra quelle contemplate nel presente protocollo, svolte nell'ambito delle strutture del Policlinico, verranno effettuate senza pregiudizio del livello qualitativo e quantitativo dell'attività assistenziale prevista e garantita dal presente protocollo, con oneri e proventi a carico dell’Università stessa.
Articolo 12. Flussi informativi
1. L'Università è tenuta ad inviare, direttamente alla Regione, i flussi informativi secondo le modalità previste dalla normativa vigente per le aziende ospedaliere del Lazio, ivi compresi i flussi informativi di cui all'articolo 3 dell'Atto di Intesa del 23 marzo 2005, sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per quelli non obbligatori per le università non statali.
2. Al fine di assicurare la piena trasparenza della gestione contabile e patrimoniale l'Università si impegna a trasmettere, altresì, alla Regione il bilancio (rendiconto economico-patrimoniale) del Policlinico, evidenziando con appositi allegati, ove necessari e richiesti, i costi sostenuti per le attività assistenziali non tariffabili.
CAPO IV - Ricerca e Formazione
Articolo 13. Ricerca
1. La Regione concorda con l’Università la definizione e l’attuazione di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, anche sperimentali, nonché nuovi modelli organizzativi, gestionali e formativi. Con specifici protocolli esecutivi, potranno essere individuate le priorità ed i progetti da attivare nell’ambito dei rispettivi impegni economici.
2. La Regione e l’Università considerano come interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, anche come elemento di continuo miglioramento delle conoscenze applicabili alla pratica medica. La Regione si impegna a far accedere la Facoltà di Medicina e chirurgia ai fondi a tal fine stanziati dalla Regione e promuovere e favorire l’accesso ai fondi destinati all’attività di ricerca dal Ministero della Salute e da Istituzioni pubbliche e private. La Regione e l’Università, anche al fine di consentire che le attività di ricerca rispondano al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale, stipulano accordi in materia di ricerca sanitaria.
Articolo 14. Formazione degli specializzandi nonché formazione infermieristica, tecnica della riabilitazione e della prevenzione
1. Fermo restando quanto previsto all’art.7 del presente protocollo, la Regione e l’Università stipulano specifiche intese per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei seguenti principi:
a. il fabbisogno formativo è definito dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale sulla base delle esigenze di formazione rilevate dalla Regione;
b. deve essere assicurata, previa attivazione di un polo didattico e mediante la stipula di una convenzione, la rotazione dei medici in formazione specialistica nelle Aziende Sanitarie, in possesso dei requisiti di idoneità, che garantiscono le prioritarie esigenze della formazione e dell’apprendimento della ricerca clinica, per l’utilizzo di servizi, attività, laboratori o altro, che non sono presenti nelle strutture universitarie delle scuole di specializzazione di provenienza dei medici in formazione specialistica. L’attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all’apprendimento, in modo da garantire le professionalità necessarie anche in relazione alle esigenze delle nuove tecnologie, in armonia con i nuovi
orientamenti normativi relativi alla trasformazione dei corsi di specializzazione in contratti di formazione lavoro;
c. ai dirigenti e al personale del comparto del Servizio Sanitario regionale, dipendente delle Aziende Sanitarie di cui al precedente art. 7, possono essere attribuiti compiti di formazione nell’ambito dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario. Il suddetto personale partecipa all’attività didattica in varie vesti, esercitando docenza, tutoraggio, tirocinio formativo ed altre attività formative, in funzione dell’organizzazione della didattica prevista dalle strutture specificatamente preposte dell’Università, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti in materia di Servizio Sanitario Nazionale;
d. il Consiglio della singola Scuola programma le attività didattiche anche per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, acquisito per il conferimento della docenza il nulla osta dell’Azienda sanitaria di appartenenza;
e. la partecipazione dei dirigenti e del personale del comparto del Servizio Sanitario regionale all’attività didattica universitaria avviene con modalità conformi alle disposizioni dei rispettivi CC.CC.NN. di lavoro e salvaguardando le esigenze relative all’esercizio delle attività assistenziali.
CAPO V - II Personale
Articolo 15. Diritti e doveri del personale che svolge attività assistenziali
1. L'Università si impegna ad applicare, nei confronti del personale che opera nel Policlinico per le attività assistenziali, lo statuto dei lavoratori e gli accordi sul trattamento del personale stipulati tra l'Università e le organizzazioni sindacali, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa riguardante il personale docente universitario.
2. I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il personale docente universitario assume, in quanto applicabili, sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di personale del Servizio Sanitario Nazionale. Sono comunque fatte salve le norme relative allo stato giuridico proprio del personale universitario ai sensi del disposto articolo 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive disposizioni di legge.
3. L'attività assistenziale svolta da professori e ricercatori universitari ha caratteristiche di inscindibilità con la didattica e la ricerca; non è consentito al personale universitario recedere dall'attività assistenziale, in conformità a quanto previsto dall’art.5 del D. Lgs. n. 517/1999.
4. Le modalità ed i limiti per lo svolgimento dell'attività assistenziale strettamente correlata all'attività di didattica e ricerca svolta dai professori universitari, dopo il raggiungimento del limite massimo di età, sono disciplinate dall’art.1, comma 18 della L. n. 230/2005, nonché dall'art. 15-nonies, 2° comma, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni.
5. L'orario minimo settimanale di servizio di ciascun docente universitario per lo svolgimento delle proprie funzioni di didattica, di ricerca e di assistenza è globalmente considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno per il Servizio Sanitario Nazionale. L'opzione tra tempo pieno e tempo definito universitario va esercitata con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
5. Ferme restando le competenze previste dall'ordinamento Universitario (Art. 42 dello Statuto dell'Università Cattolica), in merito alla modalità di conferimento degli incarichi di responsabili delle strutture organizzative si applicano le disposizioni dettate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 517/99 e successive modificazioni. L'Università, anche in relazione alle intese raggiunte con il presente Protocollo d'intesa, predispone adeguate strutture per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale del personale a rapporto esclusivo, in attuazione della normativa vigente in materia.
CAPO VI - Norme transitorie e finali
Articolo 16. Norme finali
1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà durata triennale con riferimento al termine del terzo esercizio e si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, fatta salva la disdetta di una delle parti nel termine di sei mesi antecedenti alla scadenza del primo triennio.
2. In caso di mancato accordo tra le parti in ordine alla stipula del Protocollo d'intesa, questo è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro della Salute e del Ministro dell'Università e ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Regione e l’Università si impegnano ad apportare le modifiche al protocollo conseguenti all’adozione dello schema tipo di convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 13 della L. n. 240/2010, all’adozione di linee guida nazionali, ovvero ad interventi normativi che impongono alla Regione la revisione dell’offerta assistenziale e/o delle sue regole di attuazione.
3. Le Parti convengono di allegare al presente Protocollo, sotto la lettera “B”, l’accordo che regola in maniera condivisa tutto il contenzioso pregresso, anche allo scopo di consentire al Policlinico di concorrere al finanziamento di cui all’articolo 1, comma 377 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
4. La Regione e l’Università, in caso di questione controversa, si obbligano ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione, anche attraverso la nomina di un conciliatore per ciascuna parte, col compito di individuare la proposta di soluzione da sottoporre alla loro attenzione.
Le parti convengono, in ogni caso, che per ogni controversia pertinente il presente atto sarà competente il Foro di Roma.
5. Entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo l’Università formula apposita domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo, corredata di tutta la documentazione necessaria, secondo le modalità stabilite con il decreto del Commissario ad acta 10 novembre 2010, n. 90 e ss. mm. ed ii.. attraverso l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit SpA;
6. La Regione si impegna, nei termini di cui al comma precedente comma, a consentire all’Università l’accesso alla piattaforma informatica; si impegna, altresì, a provvedere sulla domanda nei termini di cui all’art. 1, comma 796 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
7. L’Università dichiara di avere avviato un processo di revisione dell’assetto organizzativo del Policlinico X. Xxxxxxx e che in tale contesto, sta valutando l’opportunità di costituire un soggetto giuridico autonomo, sottoposto al controllo
dell’Università, cui trasferire l’integrale gestione delle attività assistenziali svolte dal Policlinico, per l’esercizio integrato dell’attività universitario-ospedaliera, nell’ambito delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 517/1999.
L’Università e il Policlinico X. Xxxxxxx si impegnano a comunicare alla Regione tutti gli atti che verranno compiuti, al fine di consentire ad essa l’adozione dei provvedimenti di competenza.
8. L’Università, ai fini del presente protocollo, elegge domicilio presso la sede del Policlinico X. Xxxxxxx, in Roma, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, XXX 00000, xxxxxx all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx; la Regione elegge domicilio presso la propria sede in Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n. 7, CAP 00145, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Roma, 30 settembre 2014
Regione Lazio Università Cattolica del Sacro Cuore Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx Il Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx