CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ABSOLUTE
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ABSOLUTE
Rel. 2009
Absolute Spa corrente in 00000 Xxxxxxxxx (XX), via Xxxxxxxx 4 - Loc I Casoni, iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 01359770334 - P.IVA 01359770334
di seguito semplicemente detto “Cantiere”
Tutti i contratti di acquisto di materiali, componenti od accessori effettuati dal Cantiere, stipulati con decorrenza dalla data di effetto sotto indicata, sono soggetti alle seguenti Condizioni Generali di Acquisto (CGA) pubblicate e rese conoscibili all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/XXX.xxx , eccetto ove modificato con pattuizioni specifiche scritte.
Nel presente contratto con il termine “Fornitore” viene indicata la Persona, Ditta o Società che, in forza dell’accettazione di un ordine di acquisto emesso dal Cantiere, fornisce materiali, componenti, od accessori al Cantiere stesso, od a terzi da questi indicati, in relazione alla produzione delle imbarcazioni od altri beni con marchio “Absolute” ovvero con altri marchi ma, comunque, riferibili all’attività’ svolta dal Cantiere.
Con l’accettazione della proposta d’ordine su cui siano richiamate le presenti CGA ovvero mediante la semplice esecuzione dell’ordine stesso, il Fornitore accetta integralmente le presenti CGA mentre le eventuali condizioni generali di vendita predisposte dal Fornitore medesimo sono da considerarsi integralmente superate dalle presenti pattuizioni.
Le presenti CGA si applicano a tutti i contratti di fornitura stipulati da oggi 20/06/07 e fintanto che non venga emessa una nuova versione delle stesse. Le versioni successive delle CGA Absolute riporteranno la data dalla quale le stesse diverranno efficaci e quindi applicabili ai contratti di fornitura da tale momento stipulati.
Premesso che:
a) Il Cantiere opera nel settore della progettazione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di motoryacht che commercializza con il marchio ABSOLUTE salvo altri;
b) è primario interesse del Cantiere garantire che il proprio prodotto abbia elevati livelli di sicurezza, qualità, affidabilità, aggiornamento tecnico, servizio a costi altamente competitivi;
c) il Fornitore, con riferimento alla sua specifica attività, ritiene di essere in grado di contribuire alla realizzazione di tale essenziale interesse del Cantiere, ponendo le condizioni per la instaurazione e lo sviluppo di rapporti di fornitura tra le Parti;
d) Il Cantiere ed il Fornitore si danno altresì reciprocamente atto della importanza del ricorso a meccanismi di integrazione organizzativa (just in time, auto-certificazione, auto-qualificazione, codesign, ecc.) tra fornitore e Cantiere, cosa che richiede l’instaurazione tra di essi di un elevato livello di cooperazione;
e) su tali presupposti, il Cantiere intende acquistare, per l’utilizzo per il primo impianto e quali parti di ricambio, prodotti dal Fornitore, il quale accetta;
f) il Cantiere ed il Fornitore intendono quindi stabilire con le presenti CGA la disciplina applicabile ai rapporti di fornitura che si costituiranno tra il Cantiere, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra, rinviando al singolo ordine i prezzi e le condizioni di pagamento dei prodotti stessi.
tutto ciò premesso e ritenuto il Cantiere ed il Fornitore si obbligano a tutto quanto segue:
I - DEFINIZIONI ED OGGETTO
1 - DEFINIZIONI
Nelle Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui di seguito loro attribuito:
Attrezzature Specifiche del Cantiere matrici, stampi, attrezzi calibri di controllo e loro accessori che,
pur non essendo oggetto di un diritto di proprietà industriale o non presentando carattere di segretezza, consentono di fabbricare un prodotto di forma, funzione o composizione che lo distingua dagli altri prodotti fabbricati o forniti sul mercato
Codesign lo svolgimento congiunto da parte del Cantiere e del Fornitore di attività di progettazione e/o sviluppo dei Prodotti Contrattuali
Conformità al Pattuito con riferimento ai Prodotti Contrattuali:
i) la conformità dei Prodotti Contrattuali alle Normative, e
ii) la conformità dei Prodotti Contrattuali
1) alle eventuali Norme Tecniche del Cantiere
2) alle specifiche indicate nell’Ordine e/o nella Documentazione di Prodotto e
3) ad ogni altra disposizione contenuta nel Contratto di Fornitura (ivi incluse le disposizioni in materia di documentazione di accompagnamento e consegna dei Prodotti Contrattuali), nonché
iii) la immunità dei Prodotti Contrattuali da vizi o difetti e la loro affidabilità ed idoneità ad espletare le funzioni e rendere le prestazioni necessarie al sicuro e corretto funzionamento delle imbarcazioni prodotte dal Cantiere.
Difetto la non Conformità al Pattuito dei Prodotti Contrattuali, quale che sia il tipo di non Conformità
Know How del Cantiere i) diritti di proprietà industriale detenuti dal “Cantiere” o dei quali
il “Cantiere” sia licenziatario (quali brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli depositati o meno), oppure
ii) procedimenti di fabbricazione o conoscenze tecniche o tecnologiche non di pubblico dominio (ancorché non coperte da titoli di privativa industriale e/o intellettuale) in qualsiasi forma o qualsivoglia supporto disponibili (inclusi, a titolo meramente esemplificativo: capitolati, norme, disegni, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti, banche dati, specifiche tecniche), detenuti dal Cantiere o dei quali il Cantiere sia licenziatario, oppure
iii) progetti, studi, piani, documenti specifici elaborati dal Cantiere o per suo conto
Marchio collettivamente e/o individualmente, il marchio ABSOLUTE e/o qualsiasi altro marchio o segno distintivo di titolarità del Cantiere o usato dallo stesso in virtù di licenza o ad altro titolo
Modulo un insieme di Componenti contigui e pre-assemblati, suscettibile di montaggio sul prodotto.
Normativa ogni disposizione di legge, regolamentare, tecnica, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei Paesi nei quali le imbarcazioni prodotte dal Cantiere siano immesse in commercio alla data della consegna al Cantiere stesso del singolo Prodotto Contrattuale oppure siano destinate ad essere immesse in commercio in futuro, secondo quanto noto o conoscibile con la ordinaria diligenza al Fornitore
Norme Tecniche del Cantiere le eventuali disposizioni tecniche relative alle imbarcazioni
prodotte dal Cantiere di volta in volta emanate dal Cantiere stesso e conosciute o rese conoscibili al Fornitore, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Cantiere od altrimenti, ivi espressamente inclusi eventuali disegni, capitolati, specifiche, prescrizioni, campioni omologati o depositati
Pattuizioni Specifiche l’insieme delle pattuizioni stipulate per iscritto tra il Cantiere ed il Fornitore al fine di regolare l’oggetto e le altre condizioni della fornitura (ad esempio: prezzi, quantitativi, specifiche tecniche ecc.) e/o con l’espressa volontà di derogare ad una o più delle Condizioni Generali. Le Pattuizioni Specifiche sono generalmente indicate nel frontespizio o nella parte iniziale dell’Ordine e/o in specifici accordi sottoscritti tra il Cantiere ed il Fornitore.
Prodotto Contrattuale Componenti e/o Gruppi e/o Particolari e/o Moduli e/o Sistemi e/o Materiali costituenti oggetto del Contratto di Fornitura. Costituisce parte del Prodotto Contrattuale la manualistica di prodotto e la documentazione necessaria all’installazione del Prodotto Contrattuale stesso nonché ogni altro documento necessario ai fini delle leggi vigenti in tema di immatricolazione, certificazione, omologazione del prodotto stesso.
Specifica Prodotto documento del Cantiere che definisce le caratteristiche tecniche, funzionali, di qualità ed affidabilità di uno specifico Prodotto Contrattuale
Abbreviazioni Nel presente documento e nei suoi allegati le seguenti abbreviazioni avranno il seguente significato:-
• DIR Direzione
• RSGQ Responsabile Sistema Gestione Qualità
• SGQ Sistema Gestione Qualità
• AQL Livello di Qualità Accettabile
• ACQ Ufficio Acquisti
• NC Non Conforme
• RCQ Responsabile Controllo Qualità
• CQ Controllo Qualità
• PFC Piano di Fabbricazione e Controllo
• CQC Certificato di Qualità e Conformità
• D.d.T. Documento di Trasporto
• OA Ordine di Acquisto
• DAQP Dossier Assicurazione Qualità Prodotto
2 - OGGETTO
Le Condizioni Generali fissano i termini e le condizioni che disciplinano i Contratti di Fornitura come definiti all’art. 12.
Ai Contratti di Fornitura non si applicano le eventuali condizioni generali di vendita standard o meno predisposte del Fornitore.
II - PRODOTTI CONTRATTUALI
3 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI CONTRATTUALI
Le caratteristiche dei Prodotti Contrattuali sono indicate nell’Ordine, nella Documentazione di Prodotto e risultano altresì dalle eventuali Norme Tecniche del Cantiere richiamate.
4 - -QUALITÀ DEI PRODOTTI CONTRATTUALI
Il Fornitore si obbliga a porre in essere le attività necessarie a garantire la qualità dei Prodotti Contrattuali.
In particolare, il Fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere in esercizio mezzi e processi produttivi e di controllo tali da garantire in maniera permanente ed affidabile la consegna al Cantiere di Prodotti Contrattuali esenti da Difetti.
5 - TRACEABILITY
Il Fornitore adotterà ed applicherà procedure idonee a garantire al traceability di tutti i Prodotti Contrattuali forniti, utilizzando la marchiatura a lotto (settimana /mese/anno ovvero mese/anno) ovvero per singolo numero di serie. Il Fornitore comunicherà al Cantiere, dietro semplice richiesta, i record dei prodotti forniti in modo tale da permettere al Cantiere un idoneo controllo in merito.
6 - NUMERI DI CODICE
I Prodotti Contrattuali potranno dover venire identificati dal Fornitore con il numero di codice ad essi attribuito dal Xxxxxxxx, a richiesta del Cantiere stesso e senza alcun sovrapprezzo.
Il Fornitore riconosce che tali numeri di codice fanno parte di un sistema numerico complesso, predisposto dal Cantiere per la catalogazione, l’identificazione e la gestione dei Prodotti Contrattuali.
7 - MARCHI
Il Fornitore si obbliga ad apporre sui Prodotti Contrattuali e sulle confezioni dei Prodotti Contrattuali destinati al Cantiere i marchi indicati dal Cantiere, in conformità alle istruzioni a lui di volta in volta impartite.
L’applicazione sui Prodotti Contrattuali dei Marchi del Cantiere, da soli o in combinazione con il marchio del Fornitore, non potrà in nessun caso intendersi come concessione di licenza d’uso dei suddetti marchi al Fornitore.
I Prodotti Contrattuali contrassegnati in tale modo con marchi del Cantiere potranno essere forniti esclusivamente al Cantiere stesso.
Quanto qui previsto non pregiudica la facoltà del Fornitore di immettere sul mercato i suoi Prodotti con il proprio marchio, ma senza Marchi del Cantiere, purché tali Prodotti non costituiscano oggetto di brevetto od altro titolo di proprietà industriale del Cantiere o di terzi che abbiano concesso licenza al Cantiere.
8 – DOCUMENTAZIONE
Nel caso in cui i Prodotti Contrattuali siano soggetti a Normative, il Fornitore predisporrà e farà predisporre dai suoi sub-fornitori la documentazione specifica relativa alla qualificazione, certificazione e/o omologazione ed ai processi produttivi dalla quale risulti, fra l’altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate, certificate od omologate le caratteristiche interessate.
Tale documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 10 anni dalla data di cessazione della produzione del singolo Prodotto Contrattuale e dovrà essere consegnata in copia al Cantiere all’atto della prima fornitura ovvero, nel caso di prodotti destinati ad essere collaudati o certificati per lotti, all’atto della fornitura dei singoli lotti.
Detta documentazione costituisce parte integrante della Fornitura del Prodotto Contrattuale e, pertanto, eventuali omissioni o difformità verranno considerate e trattate quali non conformità del prodotto contrattuale stesso o del lotto di prodotti contrattuali forniti
Laddove le autorità competenti decidano di effettuare controlli od ispezioni presso il Cantiere sui metodi di produzione e di collaudo dei Prodotti Contrattuali e sulla relativa documentazione, Il Fornitore accetta che tali controlli ed ispezioni possano essere effettuati anche presso la propria azienda e presso quelle dei propri sub- fornitori.
9 - ASSISTENZA POST-INSTALLAZIONE
Il Fornitore fornirà al Cantiere, se da questi richiesto, con congruo anticipo rispetto all’inizio della fornitura dei Prodotti Contrattuali:
I. le informazioni e la collaborazione tecnica necessarie alla definizione tecnica dei ricambi, della scomposizione dei Prodotti Contrattuali e dei relativi cicli di diagnosi e riparativi, e
II. le procedure di diagnosi e riparazione in sede assistenziale dei Prodotti Contrattuali di proprietà industriale del Fornitore o sviluppati dal Fornitore in Codesign con il Cantiere.
10 - DURATA FORNITURA RICAMBI
Il Fornitore fornirà al Cantiere i ricambi dei Prodotti Contrattuali, nei quantitativi e nei tempi necessari per permettere al Cantiere di soddisfare le esigenze di garanzia e di assistenza post-vendita delle imbarcazioni prodotte dal Cantiere medesimo, in conformità con i migliori standard di soddisfazione del Cliente finale, fino alla scadenza del decimo anno dalla data di cessazione dell’impiego dei Prodotti Contrattuali da parte del Cantiere.
I relativi prezzi di fornitura saranno concordati sulla base dell’ultimo prezzo pagato per i Prodotti Contrattuali destinati al primo equipaggiamento, dei volumi previsti e dei lotti di fornitura richiesti dal Cantiere, con il limite massimo del 130% fatto 100 il prezzo di acquisto originario dei Prodotti Contrattuali stessi.
III – SISTEMA QUALITA’ DEL FORNITORE E MODIFICHE DI PRODOTTO O PROCESSO
11 – SISTEMA QUALITA’
Il Fornitore deve disporre di mezzi di controllo e attrezzature di prova adeguati e in quantità tale da garantire in ogni fase del processo produttivo il rispetto delle caratteristiche di prodotto specificate sulla documentazione tecnica della Il Cantiere.
Tali mezzi devono essere periodicamente sottoposti a verifiche di efficienza e a taratura secondo un adeguato programma in accordo con le istruzioni specifiche di controllo/taratura.
Se per qualcuna delle prove necessarie non dispone della strumentazione idonea, il Fornitore deve segnalare al RSGQ del Cantiere quali caratteristiche non è in grado di verificare autonomamente e il laboratorio esterno presso cui intende far eseguire i controlli.
Il Cantiere si riserva il diritto di non accettare tale laboratorio qualora i criteri di selezione adottati dal Fornitore non siano ritenuti idonei.
Il Fornitore, quando richiesto, deve trasmettere copia del rapporto di prova del laboratorio esterno al Cantiere
La documentazione relativa ai controlli eseguiti per la manutenzione e la taratura delle attrezzature, compresa quella comprovante le prove eseguite presso laboratori esterni per indisponibilità di mezzi idonei presso lo stesso Fornitore, deve essere conservata per almeno 10 anni.
Modifiche sul prodotto Il Fornitore che chieda di poter modificare il prodotto fornito per proprie esigenze produttive (relativamente ai materiali impiegati, le lavorazioni o i trattamenti), sia questo di propria progettazione, in codesign oppure di progettazione del Cantiere, deve allegare alla richiesta stessa i risultati delle prove di qualificazione del prodotto modificato, relativi a tutte le prove già eseguite per la qualificazione del prodotto pre-modifica.
Le modifiche potranno essere eseguite dal Fornitore soltanto dopo che il Cantiere ha dato il suo benestare, fermo restando che questo non costituisce un giudizio di merito sulle scelte tecniche o tecnologiche del Fornitore, che restano di sua esclusiva competenza e responsabilità.
Per tutte le modifiche sulle forniture, siano queste proposte dal Fornitore e accettate dal Cantiere, oppure richieste dal Cantiere stesso, il Fornitore deve aver predisposto un idoneo sistema di identificazione che consente di individuare la data di introduzione della modifica stessa sia sul prodotto che nel ciclo produttivo.
Il Fornitore è tenuto a segnalare al Cantiere la prima spedizione del prodotto modificato.
Il prodotto modificato deve riportare un diverso Codice Fornitore
Modifiche di processo Se per ragioni produttive o per il miglioramento del prodotto fornito il Fornitore decide di effettuare modifiche sul processo produttivo, esso deve comunicarlo al Cantiere allegando i risultati delle prove di qualificazione di quanto prodotto col processo modificato, relativi a tutte le prove già eseguite per il prodotto fabbricato con il processo pre-modifica.
Il Fornitore ha la piena responsabilità della modifica dei propri processi, per cui non occorre attendere l’autorizzazione del Cantiere per attuare la modifica stessa, ma resta inteso che Il Cantiere si riserva il diritto di ripetere la verifica di processo alla luce delle modifiche quando necessario
Azioni Correttive Il Cantiere promuove la contestazione al Fornitore qualora si riscontrino forniture non idonee all’utilizzo diretto sulle linee di produzione della Il Cantiere, ovvero Non Conformi.
Il Fornitore è tenuto ad elaborare tempestivamente un Piano di Intervento (Azioni Correttive) al fine di rimuovere le cause che hanno portato alla non conformità entro i tempi previsti dal Cantiere e a sottoporlo al Cantiere per approvazione. Deve poi notificare al Cantiere stesso l’avvenuta rimozione delle cause, documentandola opportunamente.
IV - SVILUPPO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI FORNITURA
12 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Il Contratto di Fornitura si perfeziona attraverso l’emissione da parte del Cantiere e l’accettazione da parte del Fornitore di un Ordine o mediante scambio di corrispondenza commerciale avente il medesimo contenuto.
L’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore può avvenire sia in forma espressa, mediante dichiarazione di accettazione in calce all’Ordine stesso o con atto autonomo, ovvero in forma implicita mediante principio di esecuzione dell’Ordine medesimo.
Con l’accettazione dell’Ordine il Fornitore dichiara implicitamente di accettare incondizionatamente le presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGA), compresi i suoi allegati.
Le presenti CGA sono preventivamente conoscibili al Fornitore in quanto pubblicate sul sito web indicato in calce all’Ordine ovvero, laddove il Fornitore non abbia avuto accesso al web, dietro semplice informale richiesta mediante invio via fax o xxx xxxxx xxxxxxxxx.
Il Contratto di Fornitura è costituito dall’Ordine, dalle Condizioni Generali ed allegati come eventualmente derogate dalle Pattuizioni Specifiche ed integrate dalla Specifica Prodotto.
13 - PERSONE AUTORIZZATE
Il Fornitore deve definire e comunicare al Cantiere i nominativi delle persone, all’interno della propria organizzazione, incaricate di tenere i rapporti con il Cantiere in relazione alle seguenti funzioni:
• Funzione Acquisti;
• Funzione Tecnica;
• Funzione Produzione/Stabilimenti;
• Funzione Sviluppo Prodotto;
• Funzione Amministrativa/Contabile;
• Funzione Qualità;
Qualsiasi problematica di natura commerciale e/o economica, affrontata e definita con gli Enti competenti del Cantiere, deve essere concordata per scritto esclusivamente con le persone autorizzate della Funzione Acquisti del Cantiere. Qualsiasi accordo raggiunto non seguendo questa disposizione sarà ritenuto nullo dalle parti in mancanza di specifica convalida scritta.
14 - ATTREZZATURE SPECIFICHE DI PROPRIETÀ DEL CANTIERE
Le attrezzature specifiche (stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo etc.), ordinate dal Cantiere al Fornitore o messe a sua disposizione dal Cantiere per l’esecuzione dell’ordine, sono di esclusiva proprietà del Cantiere.
Il Fornitore è responsabile di custodire e utilizzare tali attrezzature con la massima attenzione e cura ed in ottemperanza ai vincoli legislativi in materia di sicurezza.
In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:
a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà del Cantiere (o eventualmente del soggetto indicato dal Cantiere);
b) provvedere alla loro copertura assicurativa contro l’incendio, il furto, il vandalismo, la manomissione, i disastri naturali ed altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili, a spese del Fornitore e a beneficio del Cantiere;
c) provvedere a proprie spese alla loro manutenzione ordinaria;
d) segnalare tempestivamente al Cantiere, nei casi diversi da quelli richiamati dal precedente paragrafo c), le eventuali modifiche, riparazioni straordinarie, le sostituzioni, i rifacimenti che si ritengano necessari, con la massima urgenza, restando inteso che spetterà al Cantiere ogni decisione circa l’attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti. Tali modifiche, riparazioni straordinarie, sostituzioni e rifacimenti si intenderanno a carico del Cantiere medesimo sempre che non siano dovuti a incidenti, a negligenza o ad altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest’ultimo;
e) non trasferirle al di fuori dei propri stabilimenti, anche se presso un sub-fornitore, in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Cantiere;
f) consentire agli incaricati del Cantiere di controllare le modalità della loro conservazione e utilizzazione nonché il loro stato di uso;
g) non cederle a terzi a qualsiasi titolo e non costituire su di esse garanzie, fideiussioni e/o ipoteche;
h) non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l’esecuzione di ordini del Cantiere senza il preventivo assenso scritto del Cantiere stesso;
i) conformarsi alle istruzioni del Cantiere in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione per eventuali ulteriori forniture destinate al Cantiere stesso al momento della cessazione o saldo della fornitura per la quale vengono impiegate.
15 - ATTREZZATURE SPECIFICHE ACQUISTATE CON CONTRIBUTO DEL CANTIERE
Alla cessazione, per qualsivoglia ragione, della fornitura dei Prodotti Contrattuali, il Cantiere avrà opzione per l’acquisto, ad un prezzo pari al residuo ammortamento, delle Attrezzature Specifiche per le quali lo stesso Cantiere abbia riconosciuto e corrisposto al Fornitore, in quota sul prezzo dei Prodotti Contrattuali, l’ammortamento, mediante assegnazione al Fornitore di una parte dei propri fabbisogni di Prodotti Contrattuali.
Tale opzione potrà essere esercitata dal Cantiere, mediante semplice comunicazione scritta che dovrà pervenire a destinazione entro novanta giorni dalla cessazione della fornitura.
Il Fornitore si obbliga altresì:
a) non trasferire le Attrezzature Specifiche di cui al precedente paragrafo fuori dai propri stabilimenti, se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente consentito per iscritto dal Cantiere;
b) permettere agli incaricati del Cantiere di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità di conservazione ed utilizzazione delle Attrezzature Specifiche di cui al precedente paragrafo nonché il loro stato d’uso;
c) non cedere a terzi a qualsiasi titolo tali attrezzature e non costituire su di esse garanzie di qualsiasi tipo;
d) conformarsi alle istruzioni che verranno fornite dal Cantiere in ordine alla cessione e consegna al Cantiere stesso e/o alla conservazione per eventuali forniture di ricambi delle Attrezzature Specifiche di cui al precedente paragrafo al momento della cessazione della fornitura dei Prodotti Contrattuali per i quali vengono impiegate;
e) provvedere, a sue spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tali attrezzature.
16 - ATTREZZATURE SPECIFICHE NON DI PROPRIETÀ DEL CANTIERE
Nel caso di attrezzature non di proprietà del Cantiere, ma che realizzano presso il Fornitore una fornitura per il Cantiere su suo disegno, è fatto espresso divieto al Fornitore di utilizzarle per forniture a terzi, a meno di diversa pattuizione scritta.
Al momento della cessazione della fornitura, il Cantiere avrà il diritto di chiedere la proprietà dell’attrezzatura in oggetto, dietro compenso da versarsi al Fornitore secondo contratto appositamente stipulato.
17 -. SEMILAVORATI E ALTRI MATERIALI
Le disposizioni dell’articolo 14 si intendono applicabili, per quanto compatibile, anche ai semilavorati e altri materiali di proprietà del Cantiere e che questi abbia messo a disposizione del Fornitore per o in relazione con l’esecuzione dell’ordine.
18 - AFFIDABILITÀ, QUALITÀ E CONTROLLI
Il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o far effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l’affidabilità e l’idoneità delle forniture all’impiego previsto nonché la loro conformità alle prescrizioni normative e qualitative, oltre a validare, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta del Cantiere, la installazione del Prodotto Contrattuale sulle imbarcazioni.
I risultati di tali controlli e prove non vincoleranno il Cantiere, che si riserva di dare il benestare di fornitura a suo giudizio, fermo restando il valore della validazione quale dichiarazione di corretta e propria installazione del Prodotto Contrattuale da parte del Fornitore.
E’ comunque inteso che il benestare di fornitura del Cantiere non esonera né diminuisce le responsabilità e le garanzie del Fornitore.
Il Fornitore si obbliga a porre in essere e mantenere i mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che le forniture siano in ogni momento affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche del Cantiere.
19 - GESTIONE DELLE MODIFICHE
Nessuna modifica sulle forniture o sul processo può essere introdotta dal Fornitore nella realizzazione delle forniture se non a seguito di autorizzazione scritta del Cantiere.
Nel caso di modifiche richieste dal Cantiere, il Fornitore si impegna a modificare prontamente e correttamente le caratteristiche delle forniture ordinate nei limiti delle proprie capacità produttive e nel rispetto delle esigenze concordate con il Cantiere.
Il Fornitore è tenuto a segnalare al Cantiere le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche funzionali delle forniture, nonché le innovazioni tecnologiche che possono influire sul rapporto qualità/prezzo.
20 - CONSEGNA E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
Il Fornitore si impegna a consegnare solo forniture la cui conformità alle richieste del Cantiere sia stata dal primo controllata, nelle quantità richieste dal Cantiere e dichiarate dal Fornitore stesso.
La consegna delle forniture, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento della proprietà delle forniture dal Fornitore al Cantiere, avviene all’atto della consegna delle forniture stesse presso lo stabilimento di destinazione del Cantiere come indicato nell’Ordine, salvo diverso specifico preventivo accoro.
La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione e, ove del caso, la spedizione ed il trasporto delle forniture devono avvenire in conformità con le eventuali istruzioni del Cantiere od, in mancanza, in conformità a quanto previsto nell’Allegato 1
Il Fornitore è tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento causati dal mancato rispetto delle suddette istruzioni.
Il Fornitore si impegna a fornire le quantità ordinate alle date richieste.
I termini e i programmi di consegna, se non indicati nell’ordine di acquisto, sono definiti secondo le disposizioni contenute nel Allegato 1 e sono da considerarsi essenziali nell’interesse del Cantiere, senza ammissibilità di ritardi o consegne anticipate, se non nei casi di forza maggiore.
In caso di forniture pervenute prima del termine pattuito, il Cantiere si riserva il diritto di respingere la parte di fornitura risultata eccedente, con facoltà di rispedirla a spese e rischio del Fornitore, fermo restando che il pagamento della fornitura verrà comunque effettuato alla scadenza originariamente indicata nell’ordine.
In caso di ritardi nella consegna ed indipendentemente dal numero dei giorni di ritardo, ovvero in caso di mancate consegne purché non imputabili a forza maggiore, inclusi i casi di consegna quantitativamente non conforme, il Cantiere si riserva il diritto di esercitare, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti, una o più di una delle seguenti facoltà:
a) pretendere che il Fornitore rispetti il termine di consegna ricorrendo, a suo carico, ai mezzi di trasporto ritenuti dal Cantiere più idonei, quali aereo, corriere espresso, ecc.;
b) approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, le forniture ordinate, con l’unico onere di darne comunicazione al Fornitore;
c) annullare l’ordine in corso relativamente alle parti oggetto di ritardo o di mancata consegna;
d) imporre una penale contrattuale irriducibile pari al 30 pro cento del valore della merce consegnata in ritardo o non consegnata.
21 - DOCUMENTAZIONE
La documentazione di accompagnamento delle forniture dovrà essere preparata dal Fornitore secondo le prescrizioni dell’Allegato 1.
22 - FATTURAZIONE
Il Fornitore si impegna a fatturare seguendo le modalità previste dagli ordini e/o relative varianti, rispettando l’indirizzo di fatturazione di cui all’ordine di acquisto.
Sulle fatture devono essere riportate tutte le indicazioni figuranti nell’ordine e nella bolla di spedizione del Fornitore, tali da consentire l’identificazione e il controllo delle forniture.
Nel caso in cui risulti la non conformità alle condizioni di ordine del prezzo fatturato e/o degli altri elementi commerciali, delle quantità e della qualità delle forniture, il Cantiere avrà la facoltà di respingere la fattura del Fornitore od addebitare al Fornitore stesso il valore in contestazione della fornitura, ovvero concordare con questi le modalità di recupero del credito.
Il prezzo delle eventuali attrezzature ordinate dal Cantiere sarà fatturato secondo le modalità previste nell’ordine.
23 - PREZZI E PAGAMENTI
I prezzi e le modalità di pagamento delle forniture, incluse le eventuali attrezzature, sono concordati per periodi definiti, dal Fornitore e dal Cantiere nel caso di Ordini Aperti, ovvero concordati di volta in volta tra Fornitore e Cantiere in caso di Ordini Chiusi.
In ogni caso i prezzi e le modalità di pagamento sono indicati o richiamati nell’ordine di acquisto e sono fissi e bloccati nei termini indicati nell’ordine stesso.
Detti prezzi compensano tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, che il Fornitore deve sostenere per effettuare le forniture oggetto dell’ordine, a perfetta regola d’arte ed in piena conformità con le prescrizione di questo documento, dei suoi allegati e dei documenti in esso richiamati, nonché per consegnarle nei termini stabiliti complete e ultimate per assolvere tutti gli obblighi assunti con l’ordine.
Eventuali variazioni di prezzo dovute a qualsiasi titolo (modifiche costruttive, variazioni di condizioni di fornitura, variazione dei prezzi delle materie prime astrattamente legittimanti una azione di recesso per eccessiva onerosità sopravvenuta, etc.) devono essere concordate per scritto con il Cantiere.
Il Cantiere si riserva il diritto di compensazione tra quanto dovuto al Fornitore e le eventuali somme dovute dal Fornitore stesso alla Cantiere a qualsiasi titolo.
Il Fornitore non potrà cedere a terzi il proprio credito nei confronti del Cantiere, se non previo consenso scritto del Cantiere.
24 - ASSISTENZA
Il Fornitore accetta di fornire, su richiesta del Cantiere, tutta la necessaria assistenza tecnica, nelle sedi necessarie, per verificare, indagare e risolvere eventuali problemi di natura tecnica sorti in merito alle proprie forniture.
Nel caso in cui venga accertata la responsabilità del Fornitore in merito ai problemi riscontrati, le spese, fatto salvo il diritto del Cantiere al risarcimento dei danni effettivamente subiti, rimarranno a carico del Fornitore. Nel caso contrario, il Cantiere e il Fornitore definiranno le modalità di fatturazione e pagamento di tali spese.
Il Fornitore, inoltre, aggiornerà ogni sei mesi il Cantiere circa la propria rete di assistenza sul territorio, fornendo, tra l’altro, le generalità, i numeri di telefono e gli indirizzi mail dei responsabili delle singole officine.
25 - FORNITURA DI RICAMBI
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Fornitore si impegna a non produrre e commercializzare forniture sviluppate appositamente per il Cantiere ed utilizzanti o meno il marchio del Cantiere per scopi diversi da quelli di fornitura dei ricambi al Cantiere stesso.
Il Fornitore sarà tenuto a fornire, anche in garanzia, per i successivi 10 anni decorrenti dall’ultima fornitura al Cantiere del relativo Prodotto contrattuale, i ricambi che il Cantiere dovesse richiedere, con le seguenti tempistiche, essenziali per il Cantiere stesso:
• Xxxxxxx relativi a Prodotti Contrattuali di cui è in corso al momento della richiesta la fornitura: 30 giorni solari dalla richiesta stessa,
• Xxxxxxx relativi a Prodotti Contrattuali di cui è cessata al momento della richiesta la fornitura: 60 giorni solari dalla richiesta, eccezion fatta per le vetrate e vetri/cristalli in genere, per i quali il termine è esteso a 90 giorni dalla richiesta stessa.
26 - SCORTE
Il Fornitore è tenuto a mantenere scorte di Prodotti Contrattuali, in misura e con modalità tali da assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi e, comunque, per un periodo non inferiore a 10 anni dall’ultima fornitura al Cantiere.
Le scorte, costituite da materiale collaudato, opportunamente ruotate, dovranno essere disposte in modo da poter essere efficacemente individuate, gestite e controllate, anche sotto il profilo quantitativo.
Nel caso in cui il Fornitore, in relazione ad impedimenti oggettivi, preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, potrà attingere dalle scorte le quantità necessarie, dandone immediata comunicazione al Cantiere.
V - GARANZIA E PRODUCT LIABILITY
27 – NON CONFORMITÀ AL PATTUITO E BUON FUNZIONAMENTO
Il Fornitore garantisce la Conformità al Pattuito dei Prodotti Contrattuali ed il loro buon funzionamento (congiuntamente detta “Garanzia”):
(i) fino alla scadenza del periodo di garanzia offerta al Cliente finale pari a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna effettiva della imbarcazione al Cliente stesso, estesi a 72 mesi per quanto riguarda l’osmosi ed i difetti strutturali,
o
(ii) nel caso di difetti suscettibili di interessare la sicurezza delle imbarcazioni prodotte, per una durata uguale alla vita utile della imbarcazione e, comunque, non inferiore a 10 anni dalla data di consegna della imbarcazione stessa al Cliente finale, salva la minore durata eventualmente pattuita per iscritto con riguardo ai materiali di rapida usura.
28 – CONTENUTO DELLA GARANZIA
La Garanzia consiste nella fornitura, da parte del Fornitore del materiale necessario all’intervento oltre al rimborso di tutti gli oneri ed i costi necessari per la rimozione del difetto o della non conformità.
Più specificatamente, ma non esaustivamente, la Garanzia copre:
o il materiale, inclusivo di tutti gli oneri di trasporto e sdoganamento, fino al punto di esecuzione dei lavori; inclusi i costi di trasporto celere, per materiali che compromettano la sicurezza o l’operatività’ di base dell’imbarcazione;
o Il lavoro di intervento, inclusivo di tutti gli oneri di trasferta fino al punto di esecuzione dei lavori. Nel caso di impossibilità di esecuzione diretta da parte del Fornitore o non opportunità di detta esecuzione a scelta del Cantiere, il lavoro sarà svolto da un operatore scelto dal Cantiere stesso con addebito del costo a consuntivo al Fornitore;
o gli eventuali lavori di predisposizione all’intervento per accedere alla sostituzione e/o riparazione del prodotto non conforme o difettoso quali, ad esempio l’alaggio e/o il varo della imbarcazione, il suo rimessaggio, lo smontaggio di sistemi e/o arredi, ecc…, così come gli
eventuali costi di materiali accessori quali, ad esempio, la sostituzione degli olii lubrificanti, dei liquidi di raffreddamento, ecc…
o gli eventuali costi di trasferimento dell’imbarcazione al più vicino punto di assistenza o, comunque, al luogo ove le riparazioni dovranno essere eseguite;
o gli eventuali costi legali e/o peritali
Una volta effettuato l’intervento di riparazione e/o sostituzione, sullo stesso scatterà un ulteriore periodo di Garanzia a carico del Fornitore pari al residuo periodo di garanzia sulla imbarcazione a favore del Cliente finale, con un minimo assoluto di sei mesi decorrenti dal completamento dell’intervento.
Il Fornitore potrà richiedere al Cantiere il rientro dei Prodotti Contrattuali sostituiti ovvero delle componenti non conformi, ma dovrà tassativamente richiederlo al Cantiere entro 7 giorni solari dalla Denuncia del Reclamo ed accettare di sostenere tutti i costi, sia di spedizione che doganali, relativi al rientro suddetto.
29 - MISURE ULTERIORI NEL CASO DI DIFETTOSITÀ DEI PRODOTTI CONTRATTUALI
Qualora i Prodotti Contrattuali consegnati dal Fornitore dovessero rivelarsi Difettosi, il Cantiere avrà a sua scelta, oltre ai diritti di cui all’articolo precedente, la facoltà di:
i) esigere che il Fornitore provveda, senza aggravio per il Cantiere, a collaudare al 100% dei Prodotti Contrattuali prima della loro spedizione, oppure
ii) provvedere, direttamente, o far provvedere, a spese e rischio del Fornitore, o presso il Fornitore medesimo o presso il Cantiere o presso terzi, al collaudo del 100% dei Prodotti Contrattuali provenienti dal Fornitore.
Quanto sopra sino a quando il Fornitore non abbia dimostrato, a soddisfazione del Cantiere, di avere ricondotto sotto controllo il suo processo di produzione/collaudo.
Tali provvedimenti sono senza pregiudizio degli altri diritti del Cantiere ivi compreso quello al risarcimento dei danni subiti e subendi anche a seguito di eventuale fermo della produzione.
30 - DIFETTI RILEVATI NELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Nel caso in cui il Difetto sia rilevato prima dell’impiego in produzione dei Prodotti Contrattuali, salva l’applicazione di quanto stabilito dagli articoli precedenti, il Cantiere avrà una o più delle seguenti facoltà:
i) ottenere a spese del Fornitore, l’immediata selezione e sostituzione dei Prodotti Contrattuali interessati o, a scelta del Cantiere, dell’intero lotto di cui fanno parte; e/o
ii) respingere, a spese e rischio del Fornitore, l’intero lotto dei Prodotti Contrattuali interessati, senza richiederne la sostituzione quando essa non abbia utilità per il Cantiere; e/o
iii) selezionare e recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i Prodotti Contrattuali interessati, con lavorazioni supplementari, nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore.
Nel caso in cui il Difetto sia rilevato, presso lo stabilimento di produzione, durante o dopo l’impiego in produzione o montaggio dei Prodotti Contrattuali, il Cantiere, oltre ai diritti e ai rimedi applicabili in conformità con l’articolo precedente, avrà il diritto di addebitare al Fornitore il costo dell’operazione di sostituzione (montaggio e smontaggio) dei Prodotti Contrattuali, unitamente al costo dei materiali eventualmente danneggiati in conseguenza dei Prodotti Contrattuali Difettosi.
31 - MONTAGGIO E COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI DA PARTE DI TERZI
Per i Prodotti Contrattuali destinati all’impiego nella produzione o montaggio delle imbarcazioni eventualmente fabbricate da terzi, su licenza o per conto del Cantiere, il Cantiere avrà il diritto di addebitare al Fornitore anche i danni che il Cantiere sia obbligato a risarcire a detti terzi a causa della difettosità dei suddetti Prodotti Contrattuali.
32 - MATERIALE DIFETTOSO FORNITO DAL CANTIERE AL FORNITORE
Nel caso in cui il materiale per la produzione dei Prodotti Contrattuali risultati Difettosi sia stato fornito al Fornitore dal Cantiere, oppure da un subfornitore scelto autonomamente dal Cantiere, si applicherà quanto segue:
i) se si tratta di Difetto del materiale fornito dal Cantiere non rilevabile da parte del Fornitore in base alle norme di collaudo del Cantiere o, in mancanza delle medesime, in base alle norme di collaudo del Fornitore od in base all’ordinaria diligenza (difetto occulto), il Fornitore non sarà tenuto alla Garanzia con riferimento a quello specifico Difetto;
ii) se si tratta di Difetto del materiale non occulto o comunque rilevabile in base alle norme sopra citate e/o di Difetto derivante dalla lavorazione, il Fornitore sarà comunque tenuto alla Garanzia, fatto salvo che per il materiale sostitutivo che dovrà essere fornito dal Cantiere.
33 - DENUNCIA RECLAMI E TEMPISTICA DI INTERVENTO DEL FORNITORE
I reclami per l’esercizio dei diritti derivanti dalla Garanzia dovranno essere comunicati al Fornitore entro 30 giorni dalla data di effettivo accertamento del Difetto dei Prodotti Contrattuali da parte del Cantiere.
L’inosservanza di tale termine non comporterà, tuttavia, decadenza alcuna, ma il Fornitore avrà diritto a detrarre dalla prestazione di garanzia dovuta, gli eventuali maggiori oneri ad esso derivati dalla colpevole ritardata comunicazione del reclamo.
Una volta ricevuta la comunicazione del reclamo, il Fornitore:
i) nel caso di difetti e/o non conformità che interessino la sicurezza o l’operatività’ di base dell’imbarcazione, dovrà intervenire entro 24 ore in Italia ed entro 72 ore fuori dall’Italia, dalla notifica del difetto;
ii) nel caso di difetti e/o non conformità diverse da quelle di cui sopra, dovrà intervenire entro 72 ore in Italia ed entro 5 gg. lavorativi fuori dall’Italia.
Il mancato rispetto di tali termini comporterà il diritto del Cantiere a provvedere direttamente addebitando al Fornitore tutti i relativi costi oltre ad una penale pari al 30 per cento di tali costi, fatto salvo il maggior danno.
34 - PRODUCTS LIABILITY
Il Fornitore è responsabile per ogni eventuale danno sofferto da terze persone o da cose, diverse dal Prodotto Contrattuale, di proprietà di terzi a causa della difettosità del Prodotto Contrattuale stesso.
Il Fornitore si obbliga, inoltre, a tenere indenne il Cantiere da qualsivoglia onere o pregiudizio possa a quest’ultimo derivare a causa dei danni di cui sopra, nonché a risarcire il Cantiere stesso per gli eventuali danni di immagine e da sviamento commerciale derivanti dall’essere coinvolto da terzi in azioni risarcitorie, anche stragiudiziali,
Inoltre, nel caso in cui Clienti finali, soggetti terzi od autorità italiane, estere o sopranazionali contestino al Cantiere il mancato rispetto di Normative inerenti la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente e/o di norme costruttive e/o certificative, ecc. in conseguenza di asserita difettosità, non conformità con prescrizioni normative o regolamentari, non affidabilità o mancanza di sicurezza delle imbarcazioni prodotte dal Cantiere causate dai Prodotti Contrattuali, il Fornitore, oltre, ove del caso, alle sue responsabilità verso la parte danneggiata e verso le autorità, sarà obbligato a tenere indenne il Cantiere nei confronti dell’autorità competente e/o dal terzo presunto danneggiato
35 - CAMPAGNE DI RICHIAMO
Nel caso in cui, in qualsiasi momento, il Cantiere, a suo insindacabile giudizio, decida di attuare una campagna di richiamo delle proprie imbarcazioni per sostituire o riparare Prodotti Contrattuali interessati da un Difetto suscettibile di pregiudicare la sicurezza delle imbarcazioni stesse, o comunque la loro conformità a Normative, il Fornitore sarà tenuto a:
i) consegnare al Cantiere, con la massima urgenza, senza oneri aggiuntivi per il Cantiere e senza sospendere o ritardare i programmi di consegna delle forniture ordinarie, i Prodotti Contrattuali necessari per attuare la campagna di richiamo e
ii) rimborsare al Cantiere il costo di movimentazione, imballo, spedizione e trasporto dei Prodotti Contrattuali di sostituzione, così come il costo delle operazioni necessarie per la sostituzione e/o riparazione dei Prodotti Contrattuali, nonché gli altri costi necessari all’attuazione della campagna, ivi compresi il compenso a terzi incaricati delle operazioni di montaggio e smontaggio, i costi di alaggio delle imbarcazioni, sosta, trasferimento, ecc….
36 - CAMPAGNE DI SERVIZIO
L’articolo precedente sarà applicabile anche nel caso di campagne di servizio o di risanamento delle imbarcazioni interessate da Difetti dei Prodotti Contrattuali che, sebbene rilevati dopo la scadenza della garanzia post-vendita e non coinvolgenti la sicurezza delle imbarcazioni stesse o la loro conformità a normative, siano comunque tali da risultare inaccettabili per il Cantiere secondo criteri di misurazione e standard di soddisfazione del Cliente finale elevati.
37 - ROTTAMAZIONE PRODOTTI CONTRATTUALI DIFETTOSI
Il Fornitore si obbliga a non immettere in commercio ed a rottamare i Prodotti Contrattuali Difettosi restituiti dal Cantiere e per i quali non sia stato concordato per iscritto il relativo recupero con lavorazioni supplementari.
Previo accordo con il Fornitore sulle modalità di attuazione, il Cantiere potrà provvedere direttamente alla suddetta rottamazione e ciò per conto e a spese del Fornitore.
38 - CONTROLLI, VERIFICHE ED APPROVAZIONI
L’adempimento da parte del Fornitore di quanto previsto dalle presenti CGA, l’effettuazione di prove o verifiche da parte del “Cantiere, l rilascio di eventuali dichiarazioni e/o certificazioni tecniche da parte del Cantiere”(quali, a titolo esemplificativo: delibera tecnica, delibera a produrre, qualificazione o benestare di fornitura, ecc.) non pregiudicheranno le responsabilità ed obbligazioni del Fornitore ai sensi della presente Sezione.
VI - PROPRIETÀ INDUSTRIALE
39 - DIRITTI DI TERZI
Il Fornitore garantisce che la produzione, l’uso e la commercializzazione dei Prodotti Contrattuali non comportano violazione di titoli di privativa industriale e/o intellettuale di terzi.
Il Fornitore si obbliga a tenere il Cantiere manlevato ed indenne da ogni pretesa od azione di terzi al riguardo che possa interferire con la libera produzione, vendita, circolazione o uso delle imbarcazioni, dei Prodotti contrattuali e/o dei relativi ricambi (obbligandosi a provvedere alla loro pronta definizione) e da qualsiasi costo o danno in cui il Cantiere incorra in conseguenza della violazione della presente garanzia.
Il Cantiere darà al Fornitore pronta comunicazione scritta di ogni contestazione ricevuta di terzi al riguardo.
40 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEL FORNITORE
Il Fornitore indicherà per iscritto eventuali titoli di privativa industriale di cui sia titolare o licenziatario e di cui si avvalga per la produzione dei Prodotti Contrattuali o che interferiscano con il loro uso o commercializzazione.
Il Fornitore indicherà sul disegno originale consegnato al Cantiere”gli estremi (numero, data e tipo di privativa) dei titoli di privativa industriale di cui sopra.
41 - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
Il Cantiere provvederà ad indicare al Fornitore eventuali standard cui il Fornitore dovrà attenersi per l’elaborazione e gestione della documentazione progettuale.
Il Fornitore autorizza il Cantiere ad utilizzare, nell’ambito della progettazione della imbarcazione, per la rappresentazione dei Prodotti Contrattuali, i disegni del Fornitore.
42 - CODESIGN
Si considerano realizzati in Codesign tutti i Prodotti Contrattuali in relazione ai quali il Cantiere ha fornito un contributo originale da un punto di vista tecnico e/o estetico successivamente sviluppato dal Fornitore o viceversa.
Salvo diverso accordo scritto, nel caso di Codesign, tutte le invenzioni i modelli, i disegni e, in generale, i risultati tecnici ottenuti, unitamente ai relativi titoli di privativa industriale e/o intellettuale saranno di proprietà esclusiva del Cantiere, considerandosi compreso nel prezzo di cessione del Prodotto Contrattuale la liquidazione dei diritti di proprietà intellettuale o privativa industriale eventualmente originariamente spettanti al Fornitore
Pertanto spetterà aI solo Cantiere la facoltà di utilizzare liberamente tali invenzioni, modelli, disegni, risultati tecnici e richiedere i relativi titoli di privativa industriale e/o intellettuale, ivi espressamente inclusa la facoltà esclusiva di produrre o far produrre in tutto od in parte il Prodotto Contrattuale da terzi, ovvero vendere e conferire licenza per la produzione del Prodotto Contrattuale a terzi.
Il rischio di progettazione dei Prodotti Contrattuali realizzati in Codesign rimane comunque a carico esclusivo del Fornitore il quale ha l’obbligo di verificare la correttezza del contributo progettuale offerto dal Cantiere evidenziandone tempestivamente per iscritto eventuali deficienze, rifiutandosi, in ultima ratio, di realizzare il Prodotto Contrattuale difettoso.
43 - PERFEZIONAMENTI
Il Fornitore eserciterà i suoi migliori sforzi nella ricerca di perfezionamenti e/o innovazioni tecniche e/o tecnologiche suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche dei Prodotti Contrattuali e/o a ridurre il costo di produzione e il prezzo di fornitura e comunicherà tempestivamente al Cantiere tali perfezionamenti e/o innovazioni.
Nell’ipotesi in cui tali perfezionamenti tecnici o processi diano vita ad invenzioni o modelli, brevettabili o meno, il Fornitore concederà al Cantiere, dietro richiesta di quest’ultimo, una licenza non esclusiva per la fabbricazione, diretta o tramite terzi, relativa a tali invenzioni o modelli, e per la rivendita, senza limiti di spazio né di tempo (salvo il limite temporale della durata del brevetto, nel caso di invenzione o modello brevettato).
44 – KNOW-HOW E ATTREZZATURE SPECIFICHE DI PROPRIETÀ DEL CANTIERE
Qualora l’esecuzione del Contratto di Fornitura presupponga l’utilizzazione da parte del Fornitore di Know-How o di Attrezzature Specifiche di proprietà del Cantiere:
i) Il Know-How e le Attrezzature Specifiche di proprietà del Cantiere non potranno essere utilizzati a fini diversi dall’esecuzione del Contratto di Fornitura o successivamente al suo scioglimento o rivelati a terzi o essere messi a loro disposizione;
ii) i Prodotti Contrattuali realizzati utilizzando il Know-How e le Attrezzature Specifiche di proprietà del Cantiere, potranno essere realizzati esclusivamente per conto del Cantiere e potranno essere forniti esclusivamente a questo; e
iii) nella misura in cui i perfezionamenti fatti o le invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso della durata del Contratto di Fornitura non possano essere utilizzati al di fuori del Know-How o del diritto di privativa del Cantiere, il Fornitore concederà al Cantiere stesso, su richiesta di quest’ultimo, la licenza di cui al precedente Articolo 43.
Il Fornitore non acquisirà sul Know-How del Cantiere altro diritto che quello di utilizzarlo per l’adempimento delle proprie obbligazioni di fornitura nei confronti del Cantiere stesso.
In particolare, il Fornitore si obbliga, anche per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di fornitura, a:
i) mantenere il Know-How riservato, non riprodurlo o copiarlo se non nei limiti per iscritto consentiti dal Cantiere e non trasmetterla a terzi o rivelarne loro il contenuto;
ii) non domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale o intellettuale in relazione a detto Know-How.
Il Fornitore imporrà, garantendone l’adempimento, obbligazioni di contenuto corrispondente a quelle previste dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale debba trasmettere il Know-How e le Attrezzature Specifiche di proprietà del Cantiere nell’ambito della esecuzione del Contratto di Fornitura.
VII - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
45 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Ogni Parte avrà facoltà di risolvere il Contratto di Fornitura nel caso in cui l’altra Parte si sia resa inadempiente a taluna delle sue obbligazioni da esso derivanti, l’altra Parte gli abbia contestato per iscritto tale inadempimento assegnandogli un termine per rimediare e questi non abbia posto rimedio all’inadempimento contestatogli nel termine così assegnato.
46 - FACOLTÀ DI RECESSO
Ogni Parte avrà facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto di Fornitura mediante semplice comunicazione scritta, qualora:
i) intervengano situazioni, fatti o atti indicativi di una situazione di sopravvenuta o prevedibile incapacità dell’altra Parte di assicurare il normale assolvimento delle proprie obbligazioni (come, a titolo meramente esemplificativo, nei casi di mancati o ritardati pagamenti verso dipendenti, enti previdenziali, fisco, fornitori o banche, protesti cambiari, esecuzioni mobiliari e/o immobiliari, revoche di licenze o autorizzazioni, atti preparatori e/o iniziali di procedura di liquidazione volontaria, di richiesta di concordato preventivo o stragiudiziale o amministrazione controllata o giudiziaria, di fallimento, ecc.);
ii) l’esecuzione del Contratto di Fornitura sia interrotta per un periodo superiore a 30 giorni lavorativi a causa della interruzione, per qualsivoglia ragione, della normale attività dell’altra Parte.
Qualora le situazioni di cui al precedente paragrafo non cessino nel termine di dieci giorni dalla ricezione da parte della Parte inadempiente della comunicazione di cui allo stesso paragrafo, la Parte adempiente avrà facoltà di recedere dal Contratto di Fornitura, mediante semplice comunicazione scritta.
47 - CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA
Qualora il Contratto di Fornitura cessi per causa diversa dall’inadempimento del Cantiere, il Fornitore assisterà il Cantiere nella definizione e attuazione dei provvedimenti necessari ad evitare che lo scioglimento del Contratto di Fornitura diventi causa di sospensione o di interruzione della produzione delle imbarcazioni (messa a disposizione di attrezzature specifiche e di altri simili elementi necessari per la continuazione della produzione dei Prodotti Contrattuali, ecc.).
VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE
48 - SUBFORNITURE
Nel caso in cui il Fornitore affidi ad un terzo la sub-fornitura di Particolari, Componenti, Moduli o Sistemi destinati ad essere inclusi nei Prodotti Contrattuali, il Fornitore:
i) converrà per iscritto con tale terzo una disciplina contrattuale di contenuto corrispondente a quella prevista dalle Condizioni Generali;
ii) eserciterà per conto del Cantiere i diritti derivanti da tale disciplina contrattuale ovvero, su richiesta scritta del Cantiere, cederà al Cantiere i diritti che gli derivano da tale disciplina contrattuale.
49 - ESTENSIONE DELLA PRODUZIONE DELLE IMBARCAZIONI IN NUOVI PAESI
Qualora il Cantiere decida di produrre le proprie imbarcazioni in un Paese diverso da quelli in cui tali imbarcazioni sono prodotte al momento della formulazione dell’Ordine o di concedere ad un terzo la licenza di produzione elle proprie imbarcazioni in tale nuovo Paese, il Fornitore eserciterà i suoi migliori sforzi per facilitare l’iniziativa del Cantiere con riferimento alla produzione in loco dei Prodotti Contrattuali, o attraverso una produzione diretta o in joint venture con partners locali o attraverso la concessione di una idonea licenza di produzione o attraverso altre idonee modalità che permettano al Cantiere di realizzare la produzione delle proprie imbarcazioni nel nuovo Paese con un costo ed una qualità dei Prodotti Contrattuali simile a quella prevista per le forniture dirette del Fornitore.
50 – ASSICURAZIONE
Il Fornitore dichiara di avere in corso, presso primaria compagnia di assicurazione, una polizza di RC Prodotti e Recall a copertura dei danni causati al Cantiere ed a terzi dai Prodotti Contrattuali valida per tutti i prodotti consegnati al Cantiere stesso nel periodo di validità della stessa, con massimale non inferiore a Euro 3 milioni “unico” per sinistro RC e Euro 500.000 per la garanzia Recall.
La copertura assicurativa sopra descritta deve prendere atto e accettare che i Prodotti Contrattuali possono essere installati e/o utilizzati su imbarcazioni commercializzate direttamente o indirettamente dal Cantiere anche in USA, Canada e Messico nonché che i Prodotti Contrattuali stessi possono essere commercializzati direttamente dal Cantiere, come prodotto autonomo o come ricambio, anche in USA, Canada e Messico.
L’eventuale mancata operatività totale e/o parziale della suddetta copertura assicurativa non solleva il Fornitore dalla propria responsabilità, così come eventuali scoperti e/o franchigie e/o limiti di risarcimento presenti in polizza non potranno essere opposti al Cantiere.
Il Fornitore si impegna a mantenere in essere detta polizza od altra equivalente per l’intera durata del rapporto contrattuale con il Cantiere ed a fornire al RSGQ del cantiere, a semplice richiesta dello stesso, copia di detta polizza e delle quietanze di pagamento delle rate di premio scadute.
51 - RISERVATEZZA
Il Fornitore si obbliga a trattare come riservate le informazioni di qualsivoglia natura non di pubblico dominio, di cui venga a conoscenza in connessione con la negoziazione o l’esecuzione dei Contratti di Fornitura.
Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con il Cantiere senza il preventivo consenso scritto del Cantiere.
52 - FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui l’esecuzione dell’Ordine sia impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra Cantiere e Fornitore in relazione all’impedimento, ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente il Cantiere, a mezzo telefax confermato da lettera raccomandata, dell’insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto.
E’ precisato, inoltre che non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori a meno che non sia data la prova che essi stessi sono stati causati da forza maggiore.
Qualora la circostanza di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna incompatibile con le esigenze produttive del Cantiere, quest’ultimo avrà il diritto di approvvigionare i Prodotti Contrattuali presso terzi.
La responsabilità del Cantiere è esclusa nel caso di scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del controllo del Cantiere che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno dei Prodotti Contrattuali ordinati.
53 - INCEDIBILITÀ
Senza il consenso scritto del Cantiere, il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.
Il Contratto di Fornitura non potrà essere ceduto dalle Parti, neppure parzialmente.
In caso di inadempimento della predetta obbligazione la Parte adempiente avrà il diritto di risolvere il Contratto di Fornitura.
54 - COMPORTAMENTI IN DEROGA
Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due Parti non corrispondente alle CGA o ad una o più delle eventuali Pattuizioni Specifiche, non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell’altra Parte di chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.
55 - ALLEGATI
Il seguente Allegato costituisce parte integrante delle presenti CGA:
• ALLEGATO 1: LOGISTICA DI FORNITURA
56 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa alle Condizioni Generali ed al Contratto di Fornitura è esclusivamente competente il giudice del luogo ove il contratto si è concluso, vale a dire il luogo ove ha sede il Cantiere.
57 - LEGGE APPLICABILE
Le Condizioni Generali ed i Contratti di Fornitura sono regolati dalla legge italiana.
58 - EFFETTO
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a tutti gli ordini effettuati dal Cantiere a decorrere dal giorno 20/06/07 e fino a successiva eventuale modifica delle presenti mediante pubblicazione sul sito web alla pagina xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/XXX.xxx.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ABSOLUTE
Rel. 2007
ALLEGATO 1 – LOGISTICA DI FORNITURA
A1.1. SCOPO DEL DOCUMENTO
Lo scopo del presente documento, che costituisce parte integrante delle “Condizioni Generali di Acquisto Absolute, è di definire le condizioni logistiche per l’esecuzione delle forniture al Cantiere dei Prodotti Contrattuali destinati direttamente alla produzione delle imbarcazioni prodotte direttamente od indirettamente dal Cantiere, ovvero ad essere commercializzati dal Cantiere separatamente o come parti di ricambio.
A1.2. PROCEDURA DI ORDINAZIONE
A1.2.1. ORDINI DI CAMPIONATURA, ORDINI APERTI E ORDINI CHIUSI
Il rapporto contrattuale di fornitura può essere perfezionato tramite l’emissione di vari tipi di ordini d’acquisto, tutti aventi carattere vincolante per il Cantiere ed il Fornitore :
a) Ordini di Campionatura vengono emessi per lotti di forniture soggetti a procedure di campionamento per omologazione/qualificazione, forniture per la costruzione di prototipi, ecc. Nell’ordine di campionatura vengono identificate tutte le condizioni specifiche della fornitura, quali:
⮚ lo scopo della fornitura (codice alfanumerico provvisorio, numero di disegno/indice di revisione, la descrizione e le specifiche applicabili);
⮚ le quantità richieste;
⮚ il programma di consegna;
⮚ i prezzi e le relative condizioni di pagamento (data la natura dell’ordine in alcuni casi i prezzi possono essere specificati a consuntivo);
⮚ le condizioni di resa e di imballo.
b) Ordini Chiusi, vengono emessi per forniture che non vengono gestite come ordine aperto. Nell’ordine chiuso vengono identificate tutte le condizioni specifiche della fornitura, quali:
⮚ lo scopo della fornitura (codice, numero di disegno/indice di revisione, la descrizione e le specifiche applicabili);
⮚ le quantità richieste;
⮚ il programma di consegna;
⮚ i prezzi e le relative condizioni di pagamento
⮚ le condizioni di resa e di imballo.
Tali ordini sono immediatamente esecutivi e si esauriscono (fatte salve le prescrizioni di garanzia, affidabilità etc.) all’avvenuta consegna dei prodotti alle date richieste.
c) Ordini Aperti, vengono emessi per forniture con caratteristiche di ripetitività di rifornimento. Nell’ordine aperto vengono identificate tutte le informazioni riportate nell’ordine chiuso, fatta eccezione della quantità da corrispondere e del programma di consegna, che il Cantiere si riserva il diritto di definire esecutivamente nell’ambito delle metodologie di programmazione della produzione di serie.
I lotti da consegnare (kan-ban) e le date di consegna allo stabilimento sono comunicate al Fornitore dal Cantiere, tramite i propri Enti competenti (ACQ), secondo le modalità descritte negli articoli seguenti.
L’ordine aperto ha valenza d’ordine a tutti gli effetti ed impegna sia il Fornitore che il Cantiere al rispetto delle condizioni di fornitura espresse negli articoli seguenti.
d) Ordini a Programma, vengono emessi alternativamente agli Ordini Aperti, per forniture con caratteristiche di ripetitività di rifornimento ed ove può esistere un flusso continuo dal Fornitore al Cantiere. L’Ordine a Programma è regolato con lotti stabiliti, generati, a seconda dell’andamento produttivo, dai consumi dei mesi precedenti, comunicati mensilmente al Fornitore. Si differenzia inoltre dall’O.A. per l’assenza di quantità complessive e lunghi tempi di schedulazione.
A1.2.2. MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ORDINI APERTI
A1.2.2.1. SET UP ORDINE APERTI
Con cadenza semestrale o trimestrale il Cantiere invierà al Fornitore un Ordine (Ordine Aperto) che, a fronte delle esigenze di mercato, riassume il piano di consegna “settimanale” o “mensile” delle quantità delle forniture richieste nel periodo indicato.
L’impegno di ritiro da parte del Cantiere viene formalizzato tramite gli ordini di acquisto a scalare come definito nel paragrafo A1.2.2.2..
Non è ammessa spedizione e/o fatturazione da parte del Fornitore se non a fronte della ricezione di ordine di acquisto a scalare.
A1.2.2.2. ORDINI DI ACQUISTO A SCALARE
Il Cantiere secondo le esigenze produttive interne, invierà al Fornitore degli Ordini di Acquisto a scalare (OA) con definite le modalità ed i tempi di fornitura. Gli OA avranno quantità che andranno a scalare l’Ordine Aperto fino al suo completo esaurimento.
A1.2.2.3. ORDINI DI ACQUISTO A SCALARE CON COLLEGAMENTO SW
Il Cantiere secondo suo insindacabile giudizio per meglio fluidificare l’espletamento delle operazioni di inoltro ordine, controllo scorte di magazzino e riduzioni tempi di consegna può formalmente, con atto separato rispetto al presente documento, richiedere al Fornitore di attrezzare adeguata postazione PC (se non già esistente) affinché il fornitore possa collegarsi con il sistema informatico del Cantiere e scaricare giornalmente “automaticamente” i punti di riordino e/o consegna sui vari codici gestiti.
A1.2.3. IMPEGNI DEL FORNITORE: XXXXXXXXX PRONTO CONSEGNA, FLESSIBILITÀ E POTENZIALITÀ, VERIFICA REVISIONE ESPONENTE DISEGNO
Al fine di consentire al Cantiere di rispondere efficacemente alla dinamica del mercato, il Fornitore si impegna a garantire la massima flessibilità nell’esecuzione delle forniture e ad istituire e rendere operativi tutti gli strumenti necessari a tale scopo.
In particolare il Fornitore, salva diversa indicazione del Cantiere, si impegna a:
1. garantire per tutti gli articoli gestiti mediante Ordine Aperto il mantenimento nel proprio magazzino di scorte di sicurezza “pronto consegna” pari all’intero ammontare dell’ordine aperto sul codice del finito, gestite con modalità FIFO e che abbiano superato con esito positivo i controlli qualitativi previsti e quindi pronte ad essere ritirate ed utilizzate in produzione;
2. garantire per tutti gli articoli gestiti mediante Ordine Aperto la conservazione e la resa in contenitori (“unità di carico”) specifici di proprietà del Cantiere o da esso approvati che permettano il diretto reindirizzamento del lotto consegnato sulle linee di montaggio senza la necessità di rottura di carico e che automaticamente identificano codice e quantità contenuta;
3. allegare ad ogni “unità di carico” l’apposita targhetta (su indicazione del Cantiere) garantendo l’identificazione del materiale contenuto e la sua quantità;
4. evidenziare al Cantiere il momento a partire dal quale la “scorta pronto consegna” scende al di sotto della soglia minima del 35% dell’intero ordine aperto affinché sia possibile per tempo programmare l’apertura di un nuovo ordine aperto;
5. garantire per tutti gli articoli gestiti mediante Ordine Chiuso una “adeguata” scorta di sicurezza di materia prima o semilavorato;
6. confermare per scritto al Cantiere, al momento della ricezione, la fattibilità del programma e delle previsioni di consegna riportate nell’Ordine Aperto;
7. verificare la corrispondenza tra l’indice di revisione esponente della documentazione tecnica in proprio possesso (disegni e/o specifiche di lavorazione e montaggio) e quanto espressamente indicato nell’Ordine Acquisto (sia esso aperto o chiuso);
8. installare all’occorrenza nella sua organizzazione la capacità produttiva massima dichiarata dallo stesso al Cantiere e garantirne la disponibilità;
9. informare immediatamente il Cantiere e rendersi disponibile a sviluppare congiuntamente appositi piani di recupero nel caso in cui la programmazione del Cantiere sul mix di prodotti forniti dal Fornitore sia incongruente con le sue capacità massime dichiarate;
10. rispettare strettamente le cadenze di consegna richieste dai programmi ricevuti.
In merito alle scorte di sicurezza “pronto consegna“, vista l’importanza che ricopre nel sistema produttivo, sarà facoltà del Cantiere effettuare controlli a campione presso i magazzini del Fornitore, per verificare la reale giacenza.
In mancanza della scorta concordata, verrà applicato uno sconto del 20% sul prezzo riportato sull’ordine aperto, salvo il diritto del Cantiere di risolvere il rapporto in essere con il Fornitore annullando gli ordini non ancora eseguiti.
A1.2.4. IMPEGNI DEL CANTIERE
A fronte degli impegni del Fornitore il Cantiere, nel caso di forte rallentamento del programma di consegna previsto dall’Ordine Aperto, si impegna al ritiro delle forniture per le quali si sia effettivamente obbligato, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell’ultima data di consegna prevista nel piano di consegna allegato all’ordine stesso.
Il Cantiere potrà, comunque, richiedere al Fornitore la dilazione di detto termine di resa dietro disponibilità ad anticipare gli eventuali maggiori oneri finanziari calcolati sulla base del valore delle rimanenti scorte rapportate al periodo di dilazione richiesta.
Nel caso di annullamento dell’Ordine per cessazione di rapporto o per altre cause contemplate da contratto, l’impegno e le modalità ritiro saranno di volta in volta specificatamente concordate.
A1.3. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA
A1.3.1. CONSEGNE
Il Fornitore si impegna a consegnare solo forniture la cui conformità sia stata controllata nella quantità e nei modi richiesti dal Cantiere e dichiarata dallo stesso Fornitore.
La messa a disposizione delle forniture da parte del Fornitore deve quindi essere in linea con quanto indicato dall’ordine esecutivo descritto nel paragrafo A1.2.2.2., salvo quanto espressamente concordato per iscritto con il Cantiere di volta in volta.
Il mancato rispetto della messa a disposizione delle quantità concordate nel periodo, comporterà le conseguenze stabilite nell’art. 20 (CONSEGNA E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ) delle “Condizioni Generali di Acquisto Absolute.”.
Il Fornitore provvederà a sue spese e sotto la sua responsabilità a imballare, caricare e stivare le forniture secondo quanto richiesto dagli ordini d’acquisto e in modo adeguato al tipo di trasporto definito dagli ordini stessi.
In caso di assenza di indicazioni in proposito negli ordini, il Fornitore si impegna a rispettare comunque gli standard più restrittivi generalmente accettati dal settore.
In caso di ritardi di consegna non imputabili a forza maggiore, poiché il Cantiere si riserva il diritto di esercitare, fatto salvo il diritto alla penale ed al risarcimento degli eventuali maggiori danni effettivamente subiti, anche la facoltà di pretendere che il Fornitore rispetti il termine di consegna ricorrendo, a suo carico, ai mezzi di trasporto ritenuti dal Cantiere più idonei, quali aereo, corriere espresso, ecc., sarà responsabilità del Fornitore di provvedere alle modalità di preparazione e imballo delle forniture adeguate al tipo di trasporto ritenuto più idoneo.
Le forniture dovranno essere identificate tramite il codice dell’articolo ed il riferimento al numero d’OA del Cantiere o, in alternativa, come da Istruzioni Operative appositamente realizzate e ciò al fine di ottimizzare le operazioni interne del Cantiere stesso.
A1.3.2. FORNITURE NON CONFORMI O NON RISPONDENTI A SPECIFICHE
Qualora venga riscontrata la consegna da parte del Fornitore di forniture difettose o non conformi o comunque non rispondenti alle specifiche del Cantiere, si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolo V (GARANZIA E PRODUCT LIABILITY) delle “Condizioni Generali di Acquisto Absolute”.
A1.3.3. SPEDIZIONI INCOMPLETE
Tutti i reclami per spedizioni incomplete devono essere comunicati in forma scritta al Fornitore entro 60 giorni dalla data di effettivo ricevimento delle forniture stesse presso gli stabilimenti di utilizzo del Cantiere.
A questi casi si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolo V (GARANZIA E PRODUCT LIABILITY) delle presenti “Condizioni Generali di Acquisto Absolute.”.
A1.4. ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE E IL TRASPORTO
Il Fornitore deve rispettare le istruzioni per la spedizione e il trasporto contenute negli ordini di acquisto.
In ogni caso il metodo e i materiali di imballaggio devono essere in grado di mantenere le forniture indenni da danni e deterioramenti eventualmente causati da stoccaggio, maneggio e trasporto (vedi Par. A1.3.1.).
A1.5. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Il Fornitore deve accompagnare la merce con tutti i documenti previsti dalle vigenti normative ed eventualmente richiesti dal Cantiere e, in materia di qualità, previsti da questo documento, i suoi allegati e i documenti in essi richiamati.