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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI RESIDENTI NEI COMUNI DI BORMIO, LIVIGNO, SONDALO; VALDIDENTRO, VALDISOTTO E VALFURVA. 1.7.2022-30.06.2024
CUP: D71B21006030005 CIG: 9250350E4B
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 Oggetto del presente capitolato è la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare a favore di cittadini residenti nei comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva;
1.2 Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato “S.A.D.”, è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell’ambiente di vita a persone e famiglie in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura e attestato come agli artt. 10 e 11 del “Regolamento per l’accesso agli interventi ed ai servizi sociali e per la compartecipazione degli utenti a costi dei Servizi Sociali e alle prestazioni sociali agevolate”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 17 del 15.06.2021.
1.3 Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente.
1.4 Il servizio rientra nelle categorie di cui all’allegato IX al d.lgs. 50/2016 (CPV 85310000-5).
ART. 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO
2.1 Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a persone disabili, minori, anziani, a rischio di emarginazione, nuclei familiari che, per particolari problematiche, abbiano necessità di adeguato supporto per vivere presso il proprio domicilio.
2.2 Il S.A.D. è finalizzato a favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente familiare e sociale, a contenere forme di aggravamento delle condizioni psicofisiche della persona, prevenire e/o posporre la sua istituzionalizzazione.
Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:
a) l’autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
c) il sostegno delle famiglie impegnate nell’attività di cura;
d) l’integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.
ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE
3.1 Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:
a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
b) sostegno della rete familiare dell’utente;
c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
d) monitoraggio degli indicatori di esposizione a rischi per la salute, l’isolamento sociale e l’istituzionalizzazione.
La tipologia delle prestazioni socio-assistenziali e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nella scheda di valutazione predisposta dal servizio sociale di base dell’Ufficio di Piano della comunità montana o dei servizi specialistici dell’ASST. Di norma il monte ore settimanale non deve superare le 20 ore settimanali.
3.2 L’impresa aggiudicataria si impegna a garantire il coordinamento del servizio di cui al presente atto; dovrà a tal fine nominare e comunicare all’Amministrazione un Coordinatore Unico per il servizio oggetto dell’appalto da svolgersi in sedi diverse, che curerà, tra l’altro, i rapporti con l’ufficio di piano.
3.3 L’impresa aggiudicataria si impegna a garantire la partecipazione del personale ausiliario alle riunioni di programmazione e di verifica dei piani di assistenza individuali con l’assistente sociale del servizio sociale o con gli operatori di altri servizi socio sanitari.
3.4 Gli operatori della Ditta affidataria, tenuto conto della scheda di valutazione predisposta dall’assistente sociale del servizio sociale o dei servizi specialisti, dovranno predisporre e attuare il piano assistenza individualizzato per ogni utente e fornire informazioni utili a formulare ipotesi di lavoro successive.
3.5 Il personale addetto al servizio provvede alla registrazione delle prestazioni (tempi e tipologia)
effettuate a favore dell’utenza.
3.6 La Ditta affidataria, entro il giorno 15 di ogni mese, consegnerà all’ufficio di piano il prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ciascun operatore nel mese precedente, indicante le ore di servizio prestate per ogni utente, corredato dai fogli firma attestanti la presenza giornaliera al domicilio dell’operatore, controfirmato a margine dall’utente.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’immediata sostituzione del personale eventualmente assente dal servizio, con altro personale in possesso di analoghi requisiti.
Non verranno in ogni caso retribuite le ore non prestate dall’impresa aggiudicataria in violazione
dell’obbligo di immediata sostituzione dei propri operatori in servizio.
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
4.1 Il contratto avrà la durata di ventiquattro mesi (1.7.2022-30.6.2024), con decorrenza dal 1.7.2022.
4.2 Ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, la durata del presente contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o, qualora concordate, anche a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante (opzione di proroga).
ART. 5 IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DEL CONTRATTO
5.1 L’importo a base di gara ammonta a presunti € 511.962,59 + IVA 5%; l’importo è così individuato:
a. richieste di assistenza pervenute all’ufficio di piano nel corso del primo trimestre 2022 e
della stima del monte ore derivante dell’implementazione del servizio (ore 26.150),
b. monte ore stimato per il coordinamento del servizio (ore 416),
c. monte ore stimato per équipe e micro équipe sul singolo caso (880);
d. costi generali stimati il 2,5% dell’importo a base d’asta.
Servizio | Importo orario a base di gara (al netto dell’IVA) |
Assistenza domiciliare | Euro 18,19 |
Coordinamento | Euro 18,75 |
5.2 L’aggiudicatario su richiesta dell’ufficio di piano della comunità montana sarà obbligato ad espletare il servizio oggetto di appalto in funzione delle effettive esigenze di assistenza che si dovessero rendere necessarie, nel corso della durata del contratto, in diminuzione o in aumento, entro il limite del c.d. quinto d’obbligo del valore complessivo dell’appalto.
5.4 Il corrispettivo di spettanza dell’aggiudicatario verrà liquidato in funzione del numero effettivo di ore prestate, a prescindere dalla previsione complessiva, sulla base della quale convenzionalmente è stata espressa la base dell’appalto ed è stato stabilito il valore del contratto, entro il limite di un quinto dell’importo complessivo dell’appalto (art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016).
5.5 Le attrezzature e i materiali per gli operatori (guanti monouso, camici, presidi antinfortunistici, ecc.) necessari allo svolgimento delle prestazioni saranno messi a disposizione dalla Ditta affidataria, mentre i prodotti e gli strumenti per l'igiene della persona e della casa saranno forniti dall'utente.
5.6 Il presente contratto è stato valutato in base all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all’interferenza tra le attività. Pertanto, l’importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pari a zero.
ART 6 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
6.1 Il servizio verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell’Aggiudicatario,
che in particolare sarà tenuto a:
a. sostenere ogni onere relativo al personale, al materiale e ad eventuali strumentazioni occorrenti;
b. sostenere ogni eventuale onere relativo alle attività ed in generale l’ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesto da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge vigenti;
c. individuare il personale necessario ed organizzare il servizio, in ottemperanza a quanto previsto dal presente capitolato;
e. fornire all’ufficio di piano della comunità montana, prima dell’inizio delle attività, nonché aggiornare ad ogni eventuale cambiamento, l’elenco del personale impiegato con specificati:
▪ il dettaglio dei requisiti posseduti tra quelli di cui all’articolo 8, commi 3 e 4;
▪ l’assenza delle condanne di cui all’art. 8, comma 7;
f. aggiornare l’ufficio di piano della comunità montana sull’andamento del servizio con relazione semestrale e comunque all’occorrenza, previa richiesta del responsabile dell’ufficio di piano;
g. fornire mensilmente la rendicontazione delle prestazioni effettuate, su modelli concordati con l’ufficio di piano;
h. adottare e mantenere aggiornata la documentazione relativa alla gestione della presa in carico del destinatario del servizio domiciliare.
ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’UFFICIO DI PIANO DELLA COMUNITÀ MONTANA
7.1 La comunità montana si impegna a:
a. fornire le informazioni necessarie all’organizzazione del servizio;
b. fornire le informazioni in possesso del servizio sociale e utili a definire il piano assistenziale individuale;
c. attivare e attuare l’integrazione tra il servizio di assistenza domiciliare e la rete dei servizi
socio sanitari;
d. pagare le spettanze con le modalità di cui all’articolo 20 del presente capitolato.
ART. 8 PERSONALE
8.1 Il servizio verrà effettuato dall’aggiudicatario con personale la cui dotazione dovrà essere sufficiente, sia per numero che per caratteristiche, a garantire la continuità e l’efficienza del servizio.
8.2 Al fine di garantire la corretta effettuazione delle prestazioni, l'aggiudicatario deve avvalersi di personale oltre che con requisiti morali e professionali consoni allo svolgimento delle mansioni affidate, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (requisiti culturali):
▪ qualifica di ausiliario socio assistenziale (ASA)
▪ qualifica di operatore socio sanitario (OSS)
▪ iscritto a un corso per ausiliario socio assistenziale oppure per operatore socio sanitario.
Nel caso in cui l’aggiudicatario dimostri di non poter reperire personale in possesso dei titoli sopra citati per almeno il 50% del personale complessivo da dedicare al servizio, previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio di piano, potrà essere impegnato personale senza titolo a cui la Ditta si impegna a garantire la supervisione sugli interventi nella misura di 3 ore mensili.
8.3 L’aggiudicatario dovrà designare un responsabile dedicato, in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 8.2, o con una qualifica superiore attinente l’area dei servizi alla persona, e con esperienza biennale nel coordinamento o nella direzione di socio-assistenziali. In caso di assenza dovrà essere garantita, per tutta la durata del contratto, la sostituzione immediata del
responsabile con soggetto avente qualifica o superiore, dandone immediata comunicazione all’ufficio di piano della comunità montana.
Il coordinatore dovrà:
▪ essere reperibile telefonicamente e via mail (numero cellulare e indirizzo mail dedicati) nella fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 18:00 da lunedì a sabato;
▪ essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto dell’aggiudicatario rispetto alle problematiche derivanti dallo svolgimento del servizio;
▪ operare in stretta collaborazione con il responsabile dell’Ufficio di piano o con un suo delegato con il compito di rendere funzionali le diverse comunicazioni di carattere organizzativo e verificare eventuali difficoltà, onde assicurare una corretta conduzione del servizio;
▪ essere responsabile della programmazione generale e dell’organizzazione del servizio;
▪ informare in modo sollecito l’ufficio di piano circa l’andamento del servizio e gli eventuali problemi insorgenti, di qualsiasi entità e natura essi siano;
▪ rivestire il ruolo di responsabile in materia di riservatezza dati personali a norma della normativa vigente in materia di privacy;
▪ provvedere ad eventuali sostituzioni/integrazioni del personale nell’ipotesi di cui
all’articolo 10, comma 3;
▪ analizzare e valutare la veridicità dei rendiconti mensili delle presenze;
▪ rapportarsi con il servizio sociale e i servizi specialistici per la definizione e la valutazione degli interventi.
8.4 Tutto il personale dovrà avere una buona conoscenza della lingua italiana e garantire comunicazioni e relazioni efficaci con i beneficiari del servizio, familiari ed operatori eventualmente coinvolti, al fine di favorire un clima relazionale adeguato.
8.5 L’aggiudicatario per la durata dell’appalto dovrà realizzare iniziative di varia natura mirate alla
qualificazione e all’aggiornamento professionale di tutto il personale impiegato nel servizio di cui
all’art. 3.1.
L’Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio di piano date e argomenti, oltre che a trasmettere il rendiconto relativo alle presenze dei partecipanti.
8.6 Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio.
8.7 L’ufficio di piano si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti previsti per il personale al presente articolo.
8.8 L’aggiudicatario e il personale tutto dell’impresa impiegato nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e di tutti i dati relativi agli assistiti, secondo quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
8.9 Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto e decoroso e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli stessi o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 cod. pen., ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizione o altri comportamenti lesivi della dignità delle persone coinvolte nel servizio.
8.10 L’ufficio di piano si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario la sostituzione, entro tre giorni lavorativi, del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tale caso l’aggiudicatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
9.1 L’aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L’aggiudicatario è tenuto
inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
9.2 L’amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario in qualsiasi momento l’esibizione della documentazione necessaria a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
9.3 A norma di legge, nonché ai fini di cui sopra, l’Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'impresa aggiudicataria sia al momento dell'aggiudicazione che prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti necessario al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
9.4 Si intendono richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all’intervento diretto della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, l’Amministrazione potrà richiedere all’appaltatrice di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all’art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all’uopo assegnato, la comunità montana si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
9.5 Il mancato adempimento della appaltatrice agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso la comunità montana, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatrice medesima.
9.6 Qualora l’appaltatore si avvalga di personale con contratto diverso da quello subordinato, esso dovrà comunque corrispondere al lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. La comunità montana potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all’Appaltatore che al lavoratore.
9.7 In generale, la comunità montana potrà chiedere in qualsiasi momento sia all’appaltatore che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.
ART. 10 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
10.1 La Ditta aggiudicataria e il personale adibito allo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare nell’organizzazione del servizio e nella definizione del piano assistenziale individualizzato dovranno tenere conto delle indicazioni fornite dagli operatori del servizio sociale e dei servizi specialistici, oltre che del documento in uso presso l’ufficio di piano che regola la collaborazione tra servizio sociale di base, servizi specialistici ASST ed ente gestore del servizio di assistenza domiciliare.
10.2 A fronte di motivati, accertati ed accoglibili reclami dell’utente l’ufficio di piano potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria la pronta sostituzione dell’operatore referente del caso.
ART. 11 ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
11.1 La Ditta affidataria si impegna a garantire l’esecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare dal lunedì al sabato, in una fascia oraria compresa le ore 7.00 e le ore 20.00. Per il soddisfacimento di esigenze particolari indicate dal Servizio Sociale la Ditta dovrà garantire il servizio anche nei giorni festivi, previo riconoscimento dell’indennità corrispondente al 30% del costo orario.
Per orario di servizio si intende esclusivamente quello svolto dal personale della Ditta affidataria per le prestazioni definite nel precedente art. 3.
Inoltre, si considera quale orario di servizio la partecipazione alle riunioni per la programmazione-attivazione degli interventi.
I giorni di ferie dovranno essere programmati al fine di garantire continuità ed efficacia del S.A.D..
ART. 12 SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
12.1 L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza della normativa vigente in materia di privacy.
12.2 L’aggiudicatario dovrà assicurare che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
12.3 A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è la comunità montana Alta Valtellina, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare.
I dati personali raccolti in fase di gara/richiesta di offerta, fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto e delle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) riferibili alle persone giuridiche partecipanti; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara, dati particolari e giudiziari (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D. Lgs n. 33/2013), ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio). Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L. n. 190/2012, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti.
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6, comma 1, lett. b), del GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).
La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che possono essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove si trovano ulteriori informazioni. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.
ART. 13 RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
13.1 L’aggiudicataria è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008. In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008.
13.2 Il presente contratto è stato valutato in base all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all’interferenza tra le attività. L’importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008).
13.3 Nello svolgimento delle attività, il personale impiegato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
13.4 La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.
ART. 14 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA
14.1 L’aggiudicatario è responsabile direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare, in connessione con le prestazioni di cui ai servizi in oggetto, sia agli utenti dei servizi che al proprio personale impiegato nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori.
14.2 L’affidatario si assume altresì tutte le responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio ed a cause ad esso connesse, derivassero all’Amministrazione od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a suo totale carico. In particolare, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile dell’Amministrazione o per presunta responsabilità penale di Dirigenti/personale/amministratori in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, l’aggiudicatario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente contratto e quindi solleverà l’Amministrazione e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori da ogni e qualsivoglia responsabilità.
14.3 Esso sarà quindi tenuto a stipulare, prima di iniziare il servizio, una assicurazione cumulativa globale RCT-RCO con primaria compagnia assicurativa per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), a copertura di qualsiasi danno derivante dall’espletamento del servizio. Detta polizza dovrà in particolare includere una garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell’esecuzione dell’appalto, nonché la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti della comunità montana.
14.4 L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza di cui sopra dovrà essere fornita alla comunità montana.
ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ ESECUZIONE
15.1 Responsabile del procedimento (RUP) e direttore dell’esecuzione del presente contratto è il Responsabile dell’ufficio di piano della comunità montana Alta Valtellina, con le funzioni di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016.
15.2 Spettano al direttore dell’esecuzione del contratto tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, il tutto secondo criteri di trasparenza e semplificazione con le modalità che saranno individuate nelle linee guida di cui al decreto ministeriale ex art. 111, comma 2, d.lgs. 50/2016.
ART. 16 AVVIO DELL’ ESECUZIONE
16.1 L’appaltatore sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell’esecuzione per dare avvio all’esecuzione del contratto. Qualora, in relazione all’andamento della procedura di affidamento dell’appalto o di altre circostanze, si renderà necessario e urgente garantire l’effettuazione delle prestazioni oggetto dell’appalto anche prima della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento potrà autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni di cui all’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016, dopo che l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.
ART. 17 VERIFICA DI CONFORMITÀ: CONTROLLI A CAMPIONE
17.1 L’Amministrazione comunitaria si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.
ART. 18 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
18.1 A seguito dell’ultima prestazione, il responsabile dell’ufficio di piano attesta l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e, entro 20 giorni, avvia la verifica di conformità finale di cui all’art. 102 d.lgs. 50/2016. La verifica viene conclusa entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione delle prestazioni, salva estensione per motivato prolungarsi delle operazioni.
18.2 Nell’ambito del procedimento di verifica, il responsabile dell’ufficio di piano effettua tutte le operazioni e valutazioni necessarie al fine di accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di
aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti, rilascia il certificato di verifica di conformità.
18.3 Si applica l’art. 102 d.lgs. 50/2016.
ART 19 GARANZIA DEFINITIVA
19.1 L’Aggiudicatario deve costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione e comunque nei modi, forme ed importi di cui all’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che la comunità montana dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo che la comunità montana dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicataria stessa.
19.2 Resta salvo per l’Amministrazione l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
19.3 La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
19.4 La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 d.lgs. 50/2016, che avverrà entro 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all’aggiudicatario. Essa, pertanto, dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
19.5 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).
ART. 20 MODALITÀ DI PAGAMENTO
20.1 La Comunità Montana si impegna a corrispondere alla Ditta aggiudicataria del Servizio il compenso risultante dall’atto di aggiudicazione dietro presentazione di fatture mensili, mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato al pagamento del corrispettivo del presente appalto.
Le prestazioni erogate a Livigno saranno fatturate senza IVA ai sensi dell’art. art. 7 - ter DPR 633/72.
La documentazione contabile dovrà rispettare il formato della “fattura elettronica” previsto dal DM n. 55/2013 ed essere inviata attraverso il Sistema di Interscambio riportando il Codice Univoco Ufficio: UFBSVQ. La Ditta ha l’obbligo, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010, di comunicare, entro 7 giorni dall’accensione e comunque prima della stipula del contatto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e i dati relativi (generalità e codice fiscale) delle persone delegate ad operare su di esso.
È inteso che la Ditta deve garantire l’impiego delle risorse stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto e rendicontare mensilmente l’utilizzo del monte ore di attività del personale, specificando il costo orario corrisposto a ciascuna tipologia professionale.
20.2 La liquidazione delle fatture verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
20.3 In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 23 del presente capitolato speciale d’appalto.
20.4 Ai sensi del 6 comma dell’art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.
20.5 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
20.6 Il CIG da utilizzare a tali fini sarà quello che verrà comunicato dalla comunità montana al momento dell'aggiudicazione definitiva.
ART. 21 SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO
21.1 È vietata la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto. Per il subappalto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
ART. 22 STIPULAZIONE CONTRATTO
22.1 La stipulazione del contratto avverrà con le modalità di cui all’art. 32 del D.lgs. 50/2016.
ART. 23 PENALI
23.1 L’Aggiudicatario nell’esecuzione del servizio ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che a legge e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta.
23.2 In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, cumulabili tra loro e fatto sempre salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a. utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato:
€ 400,00 per ogni contestazione e salva richiesta di sostituzione del personale; oltre la prima contestazione, l’ente si riserva di risolvere il contratto;
b. ritardo nell’assegnazione del personale in caso di nuova richiesta o mancata sostituzione tempestiva del personale assente:
€ 200,00 per ogni giorno di contestazione;
c. mancato rispetto degli orari da parte dell’operatore:
€ 50,00 per ogni contestazione in caso di ritardo non giustificato da impedimenti oggettivi e dimostrabili, indipendenti dall’aggiudicatario;
x. xxxxxxx nella trasmissione/comunicazione di documenti/informazioni rispetto alla tempistica prevista nel presente capitolato:
da € 50,00 a € 100,00 in ragione della gravità dell’inadempimento, per ogni contestazione fino alla terza contestazione;
da € 150,00 a € 250,00 in ragione della gravità dell’inadempimento, per le contestazioni successive.
23.3 L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza rilevata, trasmessa via P.E.C. o raccomandata A.R. o fax, alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, la comunità montana adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'aggiudicatario con uno dei mezzi citati.
23.4 L'Amministrazione potrà detrarre la penale dall’importo dovuto all’appaltatore oppure trattenerla sulla garanzia definitiva. In tal caso, garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta.
23.5 È in ogni caso fatta salva le possibilità per l’Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
24.1 Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio senza giusta causa;
b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti, degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 13.
c) concessione in sub appalto in violazione delle norme vigenti o cessione di contratto;
d) inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria del rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 136/10;
e) nell’ipotesi di cui all’art. 3, comma 8 secondo periodo della L. 136 (transazioni eseguite
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa);
f) violazione degli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013 e dal vigente codice di codice di
comportamento dell’Amministrazione;
g) violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Comunità Montana.
Nei casi succitati la Comunità Montana si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale, costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
24.2 L'affidamento del servizio potrà inoltre essere revocato per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, senza alcun onere o altro per l’Amministrazione se non il pagamento per il servizio sino a quel momento reso. L’inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. cod. civ..
24.2 II contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c, a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal committente) nei seguenti casi:
a) fallimento dell’impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei
d’imprese;
b) cessione dell'azienda, ove il committente non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; sospensione arbitraria dell’appalto senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall’Amministrazione;
d) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
e) abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività da parte dell’Aggiudicatario, senza
valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute dall’Amministrazione;
f) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere proseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;
g) mancata osservanza del divieto di cessione e della normativa in materia di subappalto del contratto;
h) venir meno da parte della ditta appaltatrice dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività previste;
i) mancato rispetto degli impegni assunti con il “Patto di Integrità”;
j) utilizzo di personale privo dei requisiti culturali richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato, oltre la prima contestazione;
k) mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell’Amministrazione;
l) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
m) mancata ottemperanza da parte dell’aggiudicatario di norme imperative di legge o regolamentari;
n) grave inosservanza delle norme di leggi, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
o) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
24.3 La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto tramite PEC all’altra parte che intende avvalersi della clausola risolutiva, senza che l’appaltatore abbia nulla da eccepire.
24.4 Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell’impresa appaltatrice, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle carenze richiamate al precedente articolo, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, la comunità montana potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.
24.5 In caso di risoluzione di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore dell’appaltatore corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, fino al giorno della cessazione dell’esecuzione dell’appalto.
24.6 In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile all’appaltatore, lo stesso incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’Amministrazione, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al
nuovo contratto).
ART. 25 RECESSO ANTICIPATO
25.1 L’Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto tramite PEC di almeno due mesi, nei casi di:
a) giusta causa;
b) qualora, per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo,
l’Amministrazione debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato.
25.2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) il deposito contro l’appaltatore diun ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
b) ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate all’articolo precedente, che faccia
comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’appalto.
25.3 In caso di recesso di cui al 1° comma, l’Amministrazione verserà all’appaltatore una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della cessazione dell’appalto, rinunciando espressamente l’appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
25.4 Inoltre l’Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto tramite PEC di almeno venti giorni. In tal caso, l’Amministrazione verserà all’appaltatore quale indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti della comunità monta), una somma pari:
a) al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della cessazione dell’appalto;
b) al 10% del valore del servizio non eseguito, calcolato con le modalità all’art. 109, comma 2, d.lgs. 50/2016.
25.5 All’appaltatore è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, da comunicarsi tramite PEC; in caso di recesso dell’appaltatore al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l’Amministrazione incamererà l’intera garanzia definitiva, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito.
ART. 26 RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE
26.1 Qualora l’aggiudicatario non intenda accettare l’assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dalla comunità montana.
ART. 27 SOSTITUZIONI DELL’APPALTATORE
27.1 In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell’appaltatore in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell’esecutore o di risoluzione del contratto a norma dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, la comunità montana affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente oppure, ove ne ricorrano i presupposti, a norma dell’art. 110 del medesimo d.lgs..
ART. 28 CONTROVERSIE
28.1 Per qualsiasi controversia nascente dal presente Capitolato e dal contratto di appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Sondrio.
ART. 29 RINVIO AD ALTRE NORME
29.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa riferimento alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.
29.2 L’aggiudicatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative.
ART. 30 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile dei Servizi sociali, culturali e
per l’istruzione della Comunità Montana Alta Valtellina.