CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Mod. 200519 v4
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I beni oggetto delle seguenti condizioni di vendita sono descritti nell’Offerta di vendita che il Venditore trasmette all’Acquirente.
ART. 1 - OGGETTO
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti di vendita dei beni commercializzati dalla XSTREAM s.r.l. (di seguito, il "Venditore") conclusi tra il Venditore e l'acquirente (di seguito, l’"Acquirente"). Il termine beni si riferisce a qualsiasi apparecchiatura ed impianto e comunque componenti e parti di macchinario, prodotti finiti e qualsiasi altro bene materiale, comprese le licenze di uso fornite con i beni.
Eventuali deroghe alle Condizioni Generali di Vendita dovranno essere redatte in forma scritta.
ART. 2 -ACCETTAZIONE OFFERTA DI VENDITA
2.1 Qualsivoglia ordine dell'Acquirente obbligherà il Venditore soltanto se espressamente accettato per iscritto da quest'ultimo. Offerte di vendita e/o modifiche delle Offerte di vendita, effettuate verbalmente o telefonicamente dovranno essere confermate per iscritto dal Venditore. In caso contrario il Venditore non assume alcuna responsabilità per errori o possibili fraintendimenti.
ART. 3 - TRASPORTO E CONSEGNA
3.1 Salva diversa pattuizione scritta prevista nel contratto, ciascuna vendita si intende effettuata franco magazzino XSTREAM s.r.l.. I rischi passano all'Acquirente dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione in conformità del contratto. Dopo il passaggio dei rischi, il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o danneggiamento della merce. L'Acquirente in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare quanto concordato.
3.2 Il termine di consegna decorre dalla data di perfezionamento del contratto e ricezione da parte del Venditore dell'acconto e/o anticipo se richiesto. L'Acquirente s'impegna a prendere in consegna i beni oggetto del contratto, non appena vengono messi a sua disposizione, assumendosi le eventuali spese e indennità correlate a ritardi nella presa in consegna, ivi compreso il costo di deposito dei beni presso la sede del Venditore.
3.3 La consegna dei beni, subordinata alle possibilità di produzione del Venditore e salvo i casi di forza maggiore o caso fortuito, avverrà nei termini indicati nel contratto. In ogni caso, tali termini si intendono indicativi e non tassativi. E' stabilita a favore del Venditore una tolleranza nella consegna di 90 giorni. Decorsi i 90 giorni predetti, l'Acquirente avrà facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta al Venditore a mezzo lettera raccomandata A.R o mediante comunicazione PEC. In tal caso il Venditore sarà tenuto esclusivamente alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto/anticipo sull’importo convenuto, maggiorate degli interessi legali. L'Acquirente pur se scaduto il termine di tolleranza nella consegna sopraindicata, perderà il diritto di esercitare il recesso se non ne darà comunicazione con le modalità sopra previste, prima che gli sia comunicato l'avviso di disponibilità alla consegna delle apparecchiature.
3.4 Nel caso in cui l'Acquirente si rifiuti di prendere in consegna le apparecchiature, il Venditore avrà diritto di recedere dal contratto, di trattenere l'acconto/anticipo e di le penali previste.
ART. 4 - MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO
4.1 Il montaggio e l'installazione delle apparecchiature sarà effettuato dai tecnici del Venditore o suoi delegati. I locali destinati al montaggio delle apparecchiature dovranno essere predisposti a cura e spese dell'Acquirente in conformità alla natura dei beni compravenduti e alle specifiche fornite dal Venditore in tempo utile per la data prevista per il montaggio. Restano a carico dell'Acquirente i lavori di qualsiasi natura necessari per eseguire l'installazione e il collaudo e gli stessi devono essere ultimati prima dell'arrivo dei tecnici del Venditore.
4.2 L'Acquirente s'impegna a dichiarare espressamente all'atto della sottoscrizione del contratto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni, la presenza o meno di eventuali rischi specifici nei locali destinati al montaggio delle apparecchiature e le misure di prevenzione e
d'emergenza adottate in relazione alla propria attività.
4.3 La messa in funzione e il collaudo di beni sarà effettuata al termine dell'installazione e montaggio. Quando l'Acquirente non consente l'effettuazione della messa in funzione delle apparecchiature e della prova di collaudo, o comunque se tale messa in funzione non si tiene entro 15 giorni dall'ultimazione del montaggio, le prove di collaudo devono ritenersi effettuate con esito positivo. Inoltre qualora l'Acquirente utilizzi le apparecchiature senza aver consentito al Venditore le prove di collaudo, lo stesso deve ritenersi effettuato con esito positivo.
4.4 Le prove di messa in funzione e collaudo dei beni saranno eseguite durante l’orario di lavoro e precisamente dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00. Delle prove di messa in funzione e collaudo verrà redatto verbale di installazione. Per effetto della sottoscrizione da parte dell'Acquirente del verbale di messa in funzione e collaudo, senza riserve e/o contestazioni scritte, il collaudo deve intendersi eseguito con esito positivo e i beni si intenderanno accettati in quanto pienamente rispondenti alle proprie esigenze ed all'uso cui sono destinate, privi di vizi e difetti che ne impediscono o che ne limitano l'uso ed il funzionamento, conforme alle vigenti norme antinfortunistiche, antinquinamento e di sicurezza del lavoro.
4.5 L'Acquirente decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi delle apparecchiature che secondo diligenza sarebbero potuti essere riscontrati con le prove di collaudo o con la messa in funzione delle apparecchiature, a meno che non siano stati specificamente contestati per iscritto i difetti di conformità delle apparecchiature o i vizi nel verbale di collaudo o nel verbale di messa in funzione, durante o immediatamente dopo il collaudo o la messa in funzione.
4.6 Le conseguenze d'eventuali ritardi nel montaggio e/o interruzioni nel funzionamento delle apparecchiature, dovute a non conformità dei locali e delle relative attrezzature, saranno a carico dell'Acquirente con obbligo di risarcire gli eventuali costi sostenuti dal Venditore (costo personale, spese per trasferta, vitto e alloggio tecnici, ect.) ivi compreso il costo di deposito presso la propria sede delle apparecchiature.
4.7 Le licenze di uso, fornite con i beni, sono assegnate in modalità provvisoria e vengono cessate qualora vi sia il mancato pagamento del prezzo di vendita o ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel pagamento di una singola rata o di più rate.
ART. 5 - GARANZIA
5.1 Relativamente ai prodotti Hardware, le condizioni di garanzia sono quelle offerte dal costruttore dell’hardware pertanto vizi e/o difetti e/o malfunzionamenti segnalati dal Cliente vengono rimandate alle specifiche a carico del costruttore. La garanzia per vizi e/o anomalie e/o malfunzionamenti decorre dalla data di messa e funzione e collaudo, ed avrà validità di 12 (dodici) mesi e comunque non oltre i 15 mesi a decorrere dalla data di consegna. Tale garanzia consiste nell'obbligo di riparazione e/o modifica delle sole parti difettose o nella sostituzione delle stesse con materiale di rotazione e/o nuovo. La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati in garanzia decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina. Il trasporto e la mano d'opera sono a carico dell'Acquirente come pure le spese di trasferta e viaggio.
5.2 Relativamente ai prodotti Software le condizioni di garanzia sono soggette ai contratti di licenza forniti con il Software stesso. Per il Software fornito l’Acquirente non può (i) copiare, adattare, modificare, dare in licenza, vendere, assegnare, trasferire o dare in garanzia il Software; o (ii) eccedere ogni criterio previsto nelle specifiche fornite dal costruttore.
5.3 L'Acquirente decade dalla garanzia se il difetto è ricollegabile per rapporto causale a:
- riparazioni eseguite da aziende diverse dal Venditore o sua affiliata;
- montaggio di pezzi e/o parti il cui impiego non risulti approvato dal Venditore:
- modifiche dei beni eseguite da terzi;
- mancata ottemperanza alle prescrizioni per l'uso e la manutenzione dei beni secondo le indicazioni contenute nelle specifiche fornite dal Venditore;
- naturale usura delle apparecchiature, trattamento negligente e comunque cause estranee al processo produttivo.
Le parti sostituite dovranno essere restituite al Venditore pena la decadenza della garanzia qualora il materiale difettoso non venga restituito.
5.4 La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva della garanzia o responsabilità prevista per legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dalle apparecchiature fornite; in particolare l'Acquirente non potrà in nessun caso avanzare altre richieste oltre a quella di intervento in garanzia da parte del Venditore, con espressa esclusione alla richiesta di risarcimento del danno di qualsivoglia genere e natura (mancato guadagno, lucro cessante ect, ), alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.
Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.
ART. 6 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DELLE APPARECCHIATURE
6.1 L'Acquirente si impegna a non aprire, smontare o comunque manomettere i beni oggetto del contratto o parti di essi per eseguire interventi di qualsiasi natura, non autorizzati dal Venditore, per tutta la durata della garanzia di cui all'articolo 5. Nel caso in cui si verifichi una tale circostanza, decadrà la predetta garanzia. Qualora, tuttavia, a seguito di manomissione dei beni o di interventi non autorizzati dal Xxxxxxxxx, eseguiti dall'Acquirente, quest'ultimo richieda l'intervento del Venditore stesso, il Venditore potrà, a sua discrezione, effettuare tutti gli interventi di ripristino. In tale ultimo caso, le spese per la rimessa in ripristino, comprese le spese di trasferta e di viaggio, saranno a totale carico dell'Acquirente.
ART. 7 - PAGAMENTO RATEALE
7.1 Nel caso in cui le parti abbiano convenuto il pagamento rateale del prezzo, il mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista ovvero di più rate produce la decadenza dal beneficio del termine e legittima il Venditore a richiedere l'immediato pagamento del residuo, salva la facoltà di risolvere il contratto. Il Venditore, appunto, avrà la facoltà, salvo ed impregiudicato ogni altro suo diritto e senza necessità di messa in mora, di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 d.lgs.
n.231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche del C.C. In tal caso le somme precedentemente corrisposte dall'Acquirente al Venditore, saranno trattenute a titolo di acconto sulla liquidazione del danno subito. Le spese bancarie sono a carico dell’Acquirente.
ART. 8 - PREZZI DI VENDITA. INTERESSI DI MORA. XXXXXXXX "Solve ed Repete"
8.1 L'Acquirente riconoscerà al Venditore l'importo dovuto a titolo di prezzo per la vendita dei beni indicati nel contratto, secondo le modalità ed i termini in esso specificati. La somma versata all'atto della stipula del contratto di vendita vale quale acconto/anticipo sul prezzo pattuito. Le spese bancarie sono a carico dell’Acquirente.
8.2 In caso di ritardato pagamento, l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore oltre all'importo già dovuto, una somma pari agli interessi di mora calcolati come previsto dal d.lgs. n.231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche.
8.3 L'Acquirente, per quanto stabilito dall'art. 1462 del C.C. non potrà in nessun caso sospendere o ritardare i pagamenti alle scadenze stabilite nelle fatture inviate, pretendere sconti, proroghe, riduzioni, eccepire inadempimenti, chiedere la risoluzione del contratto, rimborsi e risarcimento danni, prima di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, secondo il principio solve ed repete.
ART. 9 - RISERVA DI PROPRIETA'
9.1 Nel caso in cui le parti abbiano convenuto il pagamento rateale del prezzo, i beni consegnati restano di proprietà del Venditore sino all'integrale pagamento dello stesso. In detta ipotesi la vendita è effettuata con il patto di riservato dominio e le relative spese, anche per la trascrizione saranno a carico dell'Acquirente.
9.2 L'Acquirente non può rivendere, cedere, costituire in garanzia i beni acquistati senza averne prima pagato integralmente il prezzo al Venditore; allo stesso devono essere immediatamente rese note, per mezzo di lettera raccomandata o comunicazione inviata via PEC, le procedure esecutive che avessero colpito i beni di cui sopra.
9.3 In caso di violazione della riserva di proprietà prevista nel presente articolo, il Venditore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di acconto sulla liquidazione del danno subito le somme già corrisposte, nonché di richiedere la penale di cui al successivo punto 10, fatti salvi gli ulteriori danni.
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
10.1 Il Venditore avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nel caso in cui l'Acquirente violi gli obblighi specificati nel contratto di compravendita, ovvero non adempia anche ad una sola delle seguenti obbligazioni o si verifichi una delle seguenti circostanze:
- mancato pagamento del prezzo di vendita o ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel pagamento di una singola rata o di più rate;
- mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente e impossibilità dello stesso di fornire idonea garanzia per l'adempimento delle sue obbligazioni; per mutamento delle condizioni patrimoniali si intende il verificarsi di qualsiasi fatto tale da evidenziare l'incapacità dell'Acquirente a far adeguatamente fronte alle proprie obbligazioni finanziarie;
- in caso di cessione del contratto non autorizzata;
- in caso di manomissione dei beni;
- intervenuta dichiarazione di fallimento ovvero assoggettamento ad una delle altre procedure concorsuali;
- mancato ritiro o rifiutata consegna delle apparecchiature da parte dell'Acquirente;
In tali casi la risoluzione avverrà a seguito di comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o a mezzo PEC ed il Venditore avrà facoltà di trattenere a titolo di parziale risarcimento dei danni gli acconti/anticipi già versati e richiedere la penale di cui all'articolo 11, oltre alla facoltà di pretendere la restituzione dei beni forniti, nonché l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno.
ART.11 - CLAUSOLA PENALE
11.1 In caso di inadempimento e/o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni che si assume l'Acquirente, quest’ultimo corrisponderà a titolo di penale la somma determinata nella misura del 30% sul prezzo concordato nel contratto di vendita, da imputarsi a parziale risarcimento dei danni subiti. Il Venditore si riserva il diritto di agire per i danni ulteriori che avesse a subire.
ART. 12 - FORZA MAGGIORE
12.1 Nessuna delle due parti potrà essere considerata inadempiente alle obbligazioni di cui al presente contratto nel caso in cui tale inadempimento sia dovuto ad un provvedimento governativo, ad una situazione di guerra o di disordini sociali, ad embargo, all'impossibilità di ottenere materie prime, energia elettrica o altre forniture, scioperi di qualsivoglia natura e più in generale ad una qualsivoglia ragione al di fuori del controllo dell'altra parte (di seguito "Forza Maggiore"). Qualora, quale diretta conseguenza dell'accadimento di uno di tali eventi, una delle parti non sia in grado di adempiere ad alcuna delle obbligazioni previste dal presente contratto, tale parte provvederà a notificare per iscritto all'altra parte la propria impossibilità ad adempiere, indicandone le ragioni. L'esecuzione del presente contratto sarà sospesa durante il periodo in cui continueranno a persistere tali ragioni. Successivamente, al loro venire meno, la parte che le aveva fatte valere provvederà ad informare per iscritto l'altra parte. Qualora l'impedimento di Forza Maggiore continui per un periodo superiore a 4 (quattro) mesi, la parte adempiente avrà la facoltà, a propria discrezione e mediante comunicazione scritta, di risolvere il presente contratto senza ulteriori responsabilità per alcuna delle parti.
ART. 13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
13.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana.
13.2 Salvo diverso accordo scritto, tutte le controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione e/o applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o dei contratti cui le stesse si applicano saranno devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Reggio Xxxxxx.
ART. 14 - TUTELA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
14.1 Il Cliente dichiara di essere stato informato da XSTREAM che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Reg. UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” ed al fine della erogazione dei Servizi oggetto del presente Contratto.
L’informativa aggiornata e i punti di Contatto sono disponibili sul sito di Xstream nella sezione Privacy.
Il trattamento dei dati da parte di XSTREAM avverrà in modo da garantire la massima riservatezza sui dati del Cliente, che non verranno comunicati a terzi o comunque diffusi per scopi diversi da quelli espressamente previsti dal presente Contratto. La finalità del trattamento di tali dati è quella di individuare il fruitore dei Servizi e renderne effettiva l'erogazione, contabilizzare gli importi relativi e fornire ogni necessaria ed opportuna informazione al Cliente in relazione alla gestione del rapporto contrattuale e ai servizi attualmente offerti o che si renderanno disponibili in futuro. I dati, dopo essere stati trasformati in forma anonima, potranno essere altresì elaborati a fini statistici. È escluso qualsiasi uso dei dati a fini promozionali o di direct marketing, salvo il diritto di XSTREAM di comunicare a terzi la circostanza che il Cliente fa parte della propria clientela, nelle forme che riterrà più opportune.
14.2 Il Cliente inoltre è consapevole che i suoi dati potranno essere trasferiti anche elettronicamente da parte di XSTREAM ad altri soggetti e società che forniscono servizi necessari allo svolgimento dell’attività di XSTREAM, e pertanto a soggetti autorizzati all'assolvimento degli obblighi contrattuali, identificati ai sensi di legge e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche o integrazioni e dal Reg. UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti anche per approvazione espressa delle condizioni generali di vendita di XSTREAM s.r.l..
, lì Timbro e Firma dell’Acquirente
L'acquirente dichiara di conoscere ed accettare espressamente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di XSTREAM
S.r.l. e precisamente gli articoli: 3 (Trasporto e Consegna); 4 (Messa in funzione e collaudo); 5 (Garanzia); 7 (Pagamento rateale); 8.3 (Clausola "Solve et Repete"); 9 (Riserva di proprietà); 10 (Risoluzione del contratto); 11 (Clausola Penale); 13 (Legge applicabile e Foro competente).
Letto, confermato e sottoscritto , lì Timbro e Firma dell'Acquirente