CONTRATTO STANDARD CANALE TELEVISIVO NAZIONALE DIGITALE TERRESTRE, SATELLITARE ECC
CONTRATTO STANDARD CANALE TELEVISIVO NAZIONALE DIGITALE TERRESTRE, SATELLITARE ECC
ANNI……………….
Tra R.A.S.I. – Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione - con sede in Roma, Piazza della Libertà, C.F.97690690587-P.IVA13451801008, in persona del Presidente e legale rappresentante… da ora brevemente “RASI”;
E
“TITOLARE”…, ragione sociale…………sede……………….CF/P.IVA… in persona del
rappresentante legale… da ora anche brevemente “TITOLARE”;
PREMESSO CHE –
- ai sensi dell’art. 84 della legge 633/1941 spetta agli artisti, interpreti ed esecutori (di seguito indicati come: “AIE”) che nell’opera cinematografica e assimilata sostengono una parte artistica, così come individuati nell’art. 1 del Dpcm 17/01/2014, un “equo compenso” a carico degli organismi di emissione;
- - …………è la titolare del canale televisivo………… e fa utilizzo di opere cinematografiche e assimilate, pertanto è soggetto obbligato al pagamento dell’equo compenso spettante agli AIE ai sensi dell’art. 84
L.d.a. per gli utilizzi di tali opere (tranne i casi previsti dalla normativa vigente);
- RASI è “intermediaria” ai sensi delle norme applicabili al periodo oggetto della presente scrittura privata, che nello stesso periodo rappresenta i propri AIE mandanti ed è iscritta nel registro dei soggetti abilitati, pubblicato sul sito dell’Agcom, come “organismo di gestione collettiva” abilitato ai sensi del d.lgs. 35/2017;
- “IL TITOLARE” ha inviato e invierà per gli anni successivi a XXXX, l’elenco delle opere cinematografiche e assimilate diffuse dal Titolare o da altre società del “Titolare” per il periodo di cui al presente accordo e gli altri dati previsti dalla normativa applicabile e RASI ha fornito e fornirà al Titolare documentazione e dati per addivenire alle individuazioni degli artisti propri mandanti; - le Parti, anche alla luce dell’entrata in vigore della nuova normativa prevista dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 35 e della successiva legge 4 agosto 2017 n. 124 e per non ritardare la corresponsione da parte del “TITOLARE” a RASI delle somme dovute agli AIE aventi diritto, hanno nelle trattative dichiarato la reciproca disponibilità a quantificare consensualmente le somme dovute dal “TITOLARE” a RASI per gli utilizzi e diffusioni compiuti nel periodo dal…al…….
- Tutto ciò premesso, tra le Parti resta inteso e convenuto quanto segue:
- 1. Le premesse e formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si danno per integralmente riportate e trascritte nel presente atto, con valore di patto. Le Parti si danno atto e riconoscono che non esistono altri atti fra esse sottoscritti o comunque vincolanti, che possano disciplinare la materia di cui all’Accordo in modo difforme da quanto in esso contenuto nel periodo da esso contemplato.
- 2. Il presente Accordo ha per oggetto: La determinazione della quota di Equo Compenso dovuta dal “TITOLARE” a RASI ai sensi dell’art. 84 della LDA, per le Utilizzazioni di Opere Protette effettuate dal “TITOLARE” in relazione a ciascun anno di competenza oggetto dell’Accordo ovvero per gli anni… e
le sue modalità di pagamento; la definizione delle garanzie poste in atto in relazione alle quote di Equo Compenso risultanti di spettanza degli artisti cosiddetti “Apolidi” in relazione alle Utilizzazioni oggetto dell’Accordo.
- 3. Il presente accordo viene concluso sulla base delle programmazioni trasmesse a Rasi dal “TITOLARE” in base a quanto previsto dalla DLGS n. 35 del 15 marzo 2017, delle tariffe in vigore e della rappresentatività Rasi. In base a quanto sopra si stabilisce che il compenso complessivo dovuto dal “TITOLARE”a Rasi per tutte le Utilizzazioni di Opere Protette effettuate dal “Titolare” per gli anni di cui al presente accordo è pari a…………iva esclusa, ovvero a… iva esclusa per ciascun anno di competenza;
Il presente Accordo è relativo alle Utilizzazioni di Opere Protette nel periodo dal al
…………………. . A titolo di acconto sull’Equo compenso di spettanza di RASI il “TITOLARE”, entro il …………
di ciascun anno, si impegna a corrispondere Rasi un importo pari al 70% dell’Equo compenso relativo a ciascun anno di competenza da versare entro 90 giorni dalla data della relativa fattura.
- 4. La Rasi invierà ogni anno di cui al presente accordo, un documento contenente, in relazione a ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche o assimilate rendicontata dal “TITOLARE”, l’elenco degli artisti aventi diritto rappresentati da Rasi. Successivamente Xxxx provvederà ad emettere fattura di pagamento a saldo dell’importo dovuto dal “TITOLARE” a Rasi per ciascun anno di competenza che il “TITOLARE” pagherà entro 90 giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
- 5. XXXX con la presente scrittura si impegna a manlevare e garantire il “TITOLARE”, entro i limiti del compenso percepito, da ogni pretesa dovesse esser formulata in relazione all’equo compenso ex art. 84 l.d.a., dagli AIE mandanti di XXXX in relazione agli utilizzi di opere cinematografiche e assimilate compiuti dal “TITOLARE” per gli anni di cui al presente accordo. Per gli altri AIE aventi diritto non rappresentati da altri intermediari, organismi di gestione collettiva, entità di gestione indipendente o comunque da altri soggetti, che dovessero in qualsiasi modo formulare pretese, contestazioni e rivendicazioni, RASI con la presente scrittura si impegna a manlevare e garantire il “TITOLARE” e le società del gruppo entro i limiti del compenso percepito, in rapporto al totale versato dal “TITOLARE”complessivamente a tutte le collecting per ciascun anno di cui al presente accordo, che lo stesso Titolare dichiara essere pari a……………. Parimenti il “TITOLARE” garantisce circa la veridicità e completezza delle rendicontazioni fornite in relazione ai periodi di competenza oggetto del presente Accordo e si obbliga a manlevare e tenere indenne Rasi dei danni che dovessero derivare dall’inadempimento dell’obbligo stesso. Entro il
………………… di ciascun anno, Xxxx comunicherà al “TITOLARE” i nominativi degli AIE Apolidi che durante l’accordo conferiscano mandato a RASI.
- 6. Una volta incassati gli importi previsti nel presente Accordo, RASI, provvederà alla ripartizione dei compensi di spettanza dei propri mandanti, conformemente al proprio Regolamento di Ripartizione ed alla distribuzione della quota apolidi in base alla legge.
- 7. Le Parti, dichiarano e garantiscono in via reciproca di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti “interessati” di “dati personali” di cui al d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come tali dati sono in esso definiti ed esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo. Le Parti, per quanto possa occorrere, si autorizzano quindi in via reciproca, per le finalità informative, normative, amministrative comunque richieste a esecuzione dell’Accordo, nonché per tutte le finalità per la miglior esecuzione delle prestazioni così come esse sono disciplinate, al trattamento dei dati personali di cui le parti sono o saranno, ciascuno per quanto di ragione interessate e che sono state e/o saranno reciprocamente comunicate.
- 8. XXXX dichiara espressamente di conoscere ed accettare il Codice Etico del “Titolare”, copia del quale è disponibile online sul sito all'indirizzo………………, che racchiude i valori e i principi che vincolano “Il Titolare” nello svolgimento delle proprie attività commerciali al fine di prevenire i reati e illeciti di cui al d.lgs. 231/2001 e s.m.i. XXXX condivide i principi ivi enunciati e, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/ o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegnano a rispettare i principi ed i valori contenuti in tale Codice Etico ed a non assumere comportamenti ad esso contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti del “TITOLARE”. Analogamente il “TITOLARE” si impegna a rispettare il Codice Etico di Rasi.
- 9. Le Parti autorizzano vicendevolmente l'utilizzo dei rispettivi dati personali ai fini dell'adempimento ed esecuzione della presente scrittura e dichiarano e garantiscono in via reciproca di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti "interessati" dal trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003,
n. 196 e s.m.i. Le parti si danno atto di aver ricevuto reciproca informativa sul trattamento dei dati e prestano reciproco consenso per le finalità informative, normative, amministrative comunque richieste in esecuzione dell'Accordo, nonché per tutte le finalità per la miglior esecuzione delle prestazioni così come esse sono disciplinate, al trattamento dei dati personali di cui RASI ED IL TITOLARE sono o saranno, ciascuno per quanto di ragione, in futuro interessati e che sono stati e/o saranno reciprocamente comunicati. Inoltre, RASI ED IL TITOLARE, reciprocamente, si autorizzano a comunicare i predetti propri dati personali, per il loro trattamento, anche a soggetti terzi.
- 10. Questa scrittura è retta e disciplinata dalla Legge Italiana, ed è sottoposta alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla sua validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione sarà competente, in via esclusiva il Foro di Roma. La Registrazione del presente Accordo, concluso mediante incontri e scambio di corrispondenza commerciale, in caso d’uso sarà a carico della parte che con il suo inadempimento vi avrà dato causa. Resta inteso tra le Parti che qualsiasi regola che modifichi e/o integri il contenuto dell'Accordo, dovrà essere approvata e sottoscritta dalle Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
- 11. Le Parti eleggono il loro domicilio, ai fini tutti dell'Accordo, nel luogo indicato in epigrafe, ove ciascuna parte potrà inviare ogni liquidazione o comunicazione, ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali.