CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
Reg. n. Verona,
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ANIMAZIONE ESTIVA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI
TRA L’ENTE PUBBLICO AZIENDA AULSS 9 SCALIGERA
con sede legale in Verona, via Xxxxxxxx n. 42, con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, rappresentata dal Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. 616 del 20/08/2021
E L’ISTITUTO SUORE DELLA COMPAGNIA DI XXXXX PER L’EDUCAZIONE DELLE SORDOMUTE – F. GRESNER
che di seguito, per brevità, verrà chiamato Affidatario, con sede legale in Xxxxxxxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, con codice fiscale e partita IVA n. 00348120239, rappresentato nella persona del suo Legale Rappresentante Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, nata a Trevenzuolo (Vr) il 05/04/1954, residente a Verona, Xxxxxxxx X.Xxxxxxx x. 00 codice fiscale XXXXXX00X00X000X autorizzata alla sottoscrizione del presente atto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO DELL’ATTO CONVENZIONALE
La presente convenzione ha per oggetto il servizio di integrazione scolastica e animazione estiva a favore di soggetti disabili sotto il profilo organizzativo gestionale da svolgersi nella scuola paritaria gestita dall’Affidatario ed in correlazione alle funzioni istituzionali dell’Azienda ULSS 9 Scaligera
- trattasi di servizio qualitativamente adeguato nel rispetto della personalità, delle condizioni psico-fisiche e del ruolo attivo di ciascun assistito e secondo le modalità innanzi indicate e per un massimo di 80 assistiti con un bisogno assistenziale medio grave, grave e gravissimo.
Art. 2 MOTIVAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La presente convenzione si motiva nell’interesse degli assistiti disabili, vista l’esperienza e competenza in materia socio assistenziale dell’Affidatario, ente gestore di molteplici attività socio sanitarie assistenziali ed ente gestore di centri di scuole paritarie in Verona, Xxxxxxxx X. Xxxxxxx x.
00. L’Azienda ULSS 9 Scaligera ha ritenuto opportuno di affidare l’assistenza scolastica agli assistiti disabili frequentanti la scuola paritaria gestita dall’Affidatario, per motivazioni di economicità nell’organizzazione del servizio ed efficienza dello stesso su richiesta dello stesso Affidatario e sulla base delle richieste dei Servizi Integrazione Scolastica e dei Direttori UOC Disabilità e non autosufficienza dei Distretti n. 1 e 2, 3 e 4 dell’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Art. 3 OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il servizio socio assistenziale sotto il profilo organizzativo gestionale da svolgersi nella scuola paritaria gestita dall’Affidatario, parte integrante del sistema di risorse attivato dalla stessa Azienda ULSS 9 Scaligera, ha la funzione precipua di garantire, mediante l’assistenza socio – assistenziale esplicitata al precedente articolo 1 del presente atto convenzionale, l’esecuzione dei progetti educativi individualizzati predisposti come da verbale UVMD con relativo progetto socio assistenziale articolato su tre livelli di gravità.
Per alcune situazioni di disabilità gravissime la UVMD può elaborare un progetto socio- assistenziale educativo che tenga conto, nella globalità dei bisogni, anche della possibilità di assenze prolungate. Per tali progetti si andrà in deroga agli artt. 14 “Servizio addebitabile – Parametro di calcolo per la contabilizzazione dei servizi effettivamente resi” e 25 “Liquidazione del compenso mensile” del presente documento.
Il servizio dovrà svolgersi in conformità alle disposizioni e direttive in materia socio assistenziale e igienico sanitaria derivanti da leggi e regolamenti vigenti.
L’Affidatario dovrà organizzare il servizio in raccordo ed armonia con l’organizzazione socio assistenziale e riabilitativa già definita dall’Azienda ULSS 9 Scaligera nell’ambito dei Servizi distrettuali di integrazione scolastica.
L’attività prevalente dell’Operatore socio sanitario messo a disposizione dall’Affidatario è quella di aiutare la persona nelle attività quotidiane per favorirne l’autosufficienza e l’autonomia:
- nella cura di se stessa;
- durante il pasto;
- in casi di invalidità, aiuto nella deambulazione;
- nell’uso corretto di accorgimenti ed ausili;
- sostegno/stimolo nei rapporti interpersonali;
- supporto nelle attività di apprendimento delle possibili autonomie nell’ambito di programmi educativi individualizzati.
Art. 4 DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO
La presente convenzione decorre dalla data d’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 e sino al 31/07/2022, e comunque ulteriormente prorogabile nelle more di aggiudicazione della nuova gara. L’Affidatario avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda ULSS 9 Scaligera non avrà provveduto a stipulare un nuovo atto convenzionale, e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza della presente convenzione.
La presente convenzione potrà essere rinnovata/prorogata sulla base di un provvedimento espresso dell’Azienda ULSS 9 Scaligera in relazione all’esigenza di quest’ultima sulla base della normativa in vigore e fermo restando la motivazione di carattere tecnico motivante la stipula della convenzione.
Art. 5 PRESTAZIONI RICHIESTE
Il servizio socio assistenziale svolto a favore di persone disabili si concretizza nelle attività unitarie integrate di assistenza socio sanitaria riconducibili a quelle previste per la figura professionale dell’“operatore socio sanitario”, così come tratteggiata dalla Regione del Veneto con la Legge
Regionale n. 20 del 16 agosto 2001 e della Legge Regionale n. 17 del 9 agosto 2002, in ottemperanza alla L. 104/1992, alla circolare regionale n. 33 del 1993 ed alla DGRV 2248/2007.
L’Affidatario garantirà una media di assistenza come da verbale UVMD e relativo progetto socio assistenziale sui livelli di gravità finalizzato alla presa in carico.
L’Affidatario metterà a disposizione personale del profilo professionale previsto dal presente articolo regolarmente inquadrato all’interno del sistema di classificazione del personale applicabile allo stesso Affidatario.
Resta inteso che l’Affidatario dovrà garantire per gli alunni inseriti in struttura a seguito di UVMD tutti gli standard assistenziali previsti dal progetto individualizzato e dalla normativa di settore così come previsto dalla L. 104/1992, dalla circolare regionale n. 33 del 1993 e dalla DGRV 2248/2007 ed dall’Accordo di Programma tra ULSS, Istituzioni ed Enti di categoria per l’integrazione Scolastica e Sociale anno scolastico 2011-2012 e smi.
Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Nell'ambito della propria organizzazione, l’Affidatario metterà a disposizione per effetto del presente atto convenzionale:
-un responsabile, referente organizzativo amministrativo, così come disposto dal seguente articolo 8;
-un numero idoneo di operatori socio sanitari, in applicazione dell’articolo 5 del presente atto convenzionale, in possesso dei requisiti previsti all’art. 17 per garantire il servizio di integrazione scolastica e animazione estiva affidato a seguito di valutazione UVMD.
L’Affidatario dovrà inoltre garantire:
-l'esperienza di lavoro nello specifico settore da parte degli operatori addetti al servizio;
-l’eccezionalità del turn-over del personale.
L’Affidatario si impegna al rispetto di quanto previsto da tutti gli altri articoli del presente atto convenzionale.
L’Affidatario assicurerà la continuità del servizio da parte del proprio personale, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
L’Affidatario dovrà garantire, mediante rendicontazione prevista ogni 4 mesi, l’elenco del personale impiegato nel servizio oggetto del presente atto convenzionale per la realizzazione del progetto individualizzati di cui sopra.
Art. 7 PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza per l’erogazione del servizio.
Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l’Azienda ULSS 9 Scaligera e pertanto l’ Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri. È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l’Azienda ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative,
assistenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale e dei mezzi impiegati per il servizio. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, la convenzione potrà essere risolta, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell’Affidatario e fatta salva la possibilità per l’Azienda ULSS 9 Scaligera di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
L’Affidatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di xxxxx, ritardi, errori e/o omissioni. Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità dell’Affidatario, anche nei confronti dei terzi.
L’Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori per quanto di competenza.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Affidatario dovrà assumere i lavoratori secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili nonché di eventuali accordi collettivi territoriali.
L’Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza per l’erogazione del servizio.
All'Affidatario compete, per quanto di diretta competenza, l'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, delle norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere dei provvedimenti e delle cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.
Art. 8 NOMINA RESPONSABILE/REFERENTE
L'Affidatario nell’ambito della propria organizzazione individua un responsabile/referente del servizio in qualità di referente/responsabile organizzativo e amministrativo svolgente lo stesso servizio amministrativo e organizzativo in ordine alle attività oggetto del presente atto convenzionale il quale dovrà tenere, inoltre, i necessari contatti con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera o suo delegato e con il responsabile/referente del servizio integrazione scolastica.
I nominativi del responsabile/referente del servizio dovranno essere comunicati al Dirigente competente dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera prima dell’attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione.
Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dalla presente convenzione fatte in contraddittorio con il Responsabile/referente del servizio dell’Affidatario, si intendono fatte direttamente all’Affidatario titolare.
Tutto il personale dell’Affidatario dovrà essere coordinato da detto responsabile/referente, il quale dovrà provvedere a tenere i necessari contatti con il Dirigente competente o suo delegato.
Art. 9 AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO
E' competenza esclusiva dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, previa istanza dell’assistito o del familiare in merito sulla base delle procedure di accesso ed alla valutazione multidimensionale, decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione.
Il mancato rispetto delle decisioni dell’Azienda ULSS 9 Scaligera costituisce inadempimento e dà titolo all’applicazione delle penali previste (art. 27) e all'eventuale risoluzione della convenzione (art. 28).
L’ammissione al servizio avviene tramite la presa in carico dei servizi specialistici dell’Azienda ULSS 9 Scaligera a seguito di regolare UVMD.
Con le stesse modalità sopra descritte verranno comunicate e dovranno essere attuate le eventuali variazioni, sospensioni o cessazioni del servizio e relativa presa in carico precedentemente attivata. Resta inteso che solo in sede di UVMD possono essere determinate le modalità di effettuazione del servizio ed il livello di gravità attribuito.
Art. 10 MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
Il Servizio dovrà essere reso, in accordo con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera o suo delegato, secondo il metodo della programmazione e verifica nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.
Per ogni utente assistito, verrà definito un progetto individualizzato in sede di UVMD, che dovrà contenere gli obiettivi specifici con i relativi indicatori, le prestazioni previste, i tempi di realizzazione vincolanti per l’operatività quotidiana e il livello di gravità attribuito. Durante la vigenza contrattuale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera, provvede a verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione. L’Affidatario si impegna a dare la sua collaborazione all’attività di controllo e verifica da parte dell’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Art. 11 VARIAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il Responsabile/referente del Servizio dell'Affidatario, in accordo con il Dirigente competente, è tenuto inoltre, per le rispettive competenze, a collaborare con il Dirigente competente o suo delegato per ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una migliore gestione e programmazione dei servizi avviati.
Art. 12 VERIFICA DEI SERVIZI
La verifica del servizio verrà effettuata dall’Azienda ULSS 9 Scaligera attraverso il proprio Dirigente competente o suo delegato e i responsabili/referenti dei Servizi integrazione scolastica dell’Azienda ULSS 9 Scaligera con riferimento ai livelli di qualità delle prestazioni effettuate con la collaborazione del responsabile/referente del servizio dell’affidatario.
Sono previsti incontri generali, con cadenza almeno trimestrale e comunque al bisogno, tra Dirigente competente, Referenti/responsabili Servizi integrazione scolastica e responsabile/referente dell’ Affidatario al fine di effettuare verifiche sull’andamento del servizio in convenzione.
Art. 13 DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO
Al fine di documentare il servizio effettuato, l'Affidatario dispone di un sistema di fogli presenza degli assistiti, divisi per livello di gravità, da trasmettersi in allegato alle fatture e la cui verifica, ai fini del controllo dei servizi resi, è condizione per il pagamento delle prestazioni rese.
I fogli presenza dovranno essere controfirmati dal responsabile/referente del servizio dell’Affidatario.
Art. 14 SERVIZIO ADDEBITABILE –
PARAMETRO DI CALCOLO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE RESI
Il servizio addebitabile all’Azienda ULSS 9 Scaligera comprende, quale parametro di calcolo ai fini della contabilizzazione dei servizi resi, le giornate esclusivamente e effettivamente prestate a scuola per i servizi socio sanitari oggetto del presente atto convenzionale dai disabili autorizzati dall’Azienda ULSS 9 Scaligera sulla base del calendario trasmesso ad inizio anno di operatività della scuola, per un massimo di 200 giornate.
Complessivamente e indicativamente è previsto un massimo di 80 utenti di cui 35 medio gravi, 30 gravi e 15 gravissimi.
Art. 15 RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE
La complessità del servizio e le problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di una utenza differenziata, richiedono per il perseguimento degli obiettivi la definizione di un metodo di lavoro che dia attuazione a quanto definito in sede di UVMD per ogni singolo assistito disabile con riferimento al servizio di integrazione scolastica e animazione estiva di cui al presente atto convenzionale.
Le funzioni specifiche del personale impiegato vengono sinteticamente descritte come segue:
-attuare operativamente, per quanto di competenza, sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 5 e dal seguente articolo 17 del presente atto convenzionale il programma e le prestazioni definite per ogni utente secondo il progetto individualizzato;
-verificare periodicamente, con il responsabile/referente del servizio dell’Affidatario o suo delegato, l'andamento del servizio.
Art. 16 RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI
Il personale è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il responsabile/referente del servizio dell’Affidatario relativamente al progetto educativo individualizzato. E' fatto divieto all'Affidatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell’ambito del servizio oggetto del presente atto convenzionale.
Art. 17 REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE
Gli operatori in servizio presso la struttura dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di seguito elencati a fianco di ogni qualifica professionale:
QUALIFICA: Operatore socio sanitario
TITOLO PROFESSIONALE: Diploma di operatore addetto all'assistenza, - Operatore socio sanitario; Diploma di operatore socio sanitario, rilasciati ai sensi della L.R. 20/2001 e della LR 17/2002 o titolo equipollente.
L’Affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si da’ esecuzione alla convenzione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di conflitto sindacale tra l’Affidatario ed il proprio personale, l’Affidatario è obbligato a garantire tutte le prestazioni oggetto della convenzione.
I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell’affidatario verranno detratti dal computo mensile. L’Affidatario, in caso di xxxxxxxx, sarà comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione.
Il personale dell’Affidatario che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, dei familiari e degli operatori dell'Azienda ULSS 9 Scaligera nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede.
In particolare l’Affidatario deve curare che il proprio personale:
- segnali subito al proprio responsabile/referente le anormalità che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone non autorizzate;
- non modifichi il piano di lavoro individuale dell'utente;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.
L'Affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell’Azienda ULSS 9 Scaligera in questo caso saranno impegnative per l'Affidatario.
Il servizio viene svolto presso la scuola paritaria dell’Affidatario e quindi ogni onere relativo al servizio resta in carico all’Affidatario che dovrà inoltre mettere a disposizione divise personali e tutti gli altri strumenti da indossarsi e che si rendessero necessari allo svolgimento dell’attività oggetto del presente atto convenzionale anche ai sensi della normativa e del CCNL in vigore ed accordi integrativi.
Art. 18 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
L’Affidatario dovrà curare l’aggiornamento professionale del proprio personale senza oneri aggiuntivi per l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Art. 19 RAPPORTI CON IL PERSONALE
Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l’Azienda ULSS 9 Scaligera. Pertanto, l’Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.
E' fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l’Azienda ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, l’atto convenzionale potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell’affidatario e fatta salva la possibilità per l’Azienda ULSS 9 Scaligera di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 20 UTILIZZO DEI TIROCINANTI, VOLONTARI, VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
L'Affidatario, potrà, in ogni momento, proporre l'impiego di volontari del servizio civile sulla base della normativa di riferimento.
In ogni momento, L'Affidatario potrà inoltre proporre che nel servizio in parola sia svolto un tirocinio professionale attinente corsi regionali o universitari purché compatibili con le eventuali convenzioni in atto.
Resta inteso che l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti dei volontari, dei volontari del servizio civile e/o dei tirocinanti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della citata attività dovessero subire o procurare ad altri.
I volontari, i volontari del servizio civile o tirocinanti non potranno essere considerati operatori socio-sanitari né potranno sostituirli anche solo temporaneamente o limitatamente a determinate attività.
Resta inteso che i volontari, volontari del servizio civile o tirocinanti potranno, nel rispetto della normativa vigente in materia, operare esclusivamente in affiancamento agli operatori oggetto del presente servizio e assolutamente non in sostituzione degli stessi.
Art. 21 ASSICURAZIONE
L'Affidatario, è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione ivi compresi gli assistiti, all'interno o fuori della scuola, per fatti o attività connesse all'esecuzione della presente convenzione.
L'Affidatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in convenzione, per colpa imputabile all’Affidatario od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l’Azienda ULSS 9 Scaligera stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’Affidatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula della convenzione, copia di una polizza assicurativa avente massimale non inferiore a €. 6.000.000,00=, riferito distintamente a persone e a cose.
Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell’ Affidatario.
L’Affidatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.
L’Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone forniti dall’Affidatario sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri l’Affidatario dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'Azienda ULSS 9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione. Restano in capo all’Affidatario la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi anche relativamente ai volontari, ai volontari del servizio civile ed ai tirocinanti.
Art. 22 TITOLARITA' DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dell’art 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 RGPD) facendo presente che i dati personali forniti dall’Affidatario saranno raccolti presso l’ULSS 9 Scaligera per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale.
Il titolare del trattamento è l’Azienda ULSS 9 Scaligera per la convenzione e il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’ UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria o suo delegato.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla procedura.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. citato e dell’ artt. 15 e segg. del RGPD. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno
altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi della normativa sulla privacy si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I dati potranno essere comunicati dall’Azienda ULSS 9 Scaligera a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
All’atto di avvio al servizio, l’Affidatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati utilizzati per l’espletamento delle attività oggetto del contratto. Nel trattamento di tali dati, l’Affidatario dovrà adempiere a tutte le misure previste dal D.Lgs. 196/2003 e dal RGPD, nonché a tutte le successive modifiche e/o integrazioni eventualmente introdotte nel periodo di vigenza contrattuale. L’Affidatario dovrà inoltre adeguarsi alle politiche di sicurezza adottate dall’Azienda ULSS 9 Scaligera ancorché queste siano maggiormente impegnative rispetto alle misure minime previste dalla normativa vigente. Se tenuto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza (di seguito d.p.s.), in relazione al trattamento dei dati relativi all’esecuzione del contratto con l’Azienda ULSS 9 Scaligera, l’Affidatario dovrà produrre, prima dell’inizio delle attività, una certificazione di avvenuta adozione del d.p.s. e di avvenuta adozione di tutte le misure di sicurezza minime richieste dall’Allegato B del D.lgs. 196/2003. L’Azienda ULSS 9 Scaligera si riserva il diritto di richiedere in visione ed eventualmente richiedere di modificare il d.p.s. prodotto dall’Affidatario in relazione al trattamento dei dati oggetto della convenzione e in qualsiasi momento della vigenza contrattuale l’Affidatario si impegna all’attuazione di tali modifiche e alla implementazione delle misure di sicurezza eventualmente discendenti da tali modifiche, con tutti gli oneri relativi a proprio carico e nei tempi indicati dall’Azienda ULSS 9 Scaligera.
L’Azienda ULSS 9 Scaligera si riserva il diritto di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal d.p.s. dell’Affidatario fornitore presso i locali in cui si effettuano le attività di trattamento dei dati oggetto della convenzione contratto, ancorché queste si svolgano al di fuori dei locali dell’azienda e l’Affidatario si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie all’espletamento di tali verifiche.
Alla cessazione della convenzione, nel caso in cui i dati trattati in esecuzione del servizio affidato non siano già in possesso dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o lo siano solo in modo parziale, l’Affidatario consegnerà all’Azienda ULSS 9 Scaligera tutti i dati in proprio possesso o l’integrazione a quelli già eventualmente nella disponibilità dell’Azienda ULSS 9 Scaligera relativi al contratto scaduto, sia che questi siano su supporto cartaceo che informatico. I dati dovranno essere consegnati in versione intelligibile e, nel caso si tratti di integrazioni, in modo tale che sia possibile una facile correlazione con quelli già in possesso dell’Azienda ULSS 9 Scaligera. Nel caso di dati consegnati su supporto informatico, questo dovrà essere leggibile con i comuni dispositivi informatici e con le specifiche del formato logico utilizzato per la memorizzazione dei dati. Quando i formati logici non siano di uso comune, ed in particolare quando siano utilizzati formati proprietari, l’Affidatario dovrà rendere disponibili, senza alcun onere per l’Azienda ULSS 9 Scaligera, le procedure software applicative di lettura dei formati con i quali sono consegnati i dati, nonché gli eventuali software di base necessari; analogamente, qualora tali procedure software non siano implementabili su apparecchiature hardware disponibili presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera, l’Affidatario dovrà fornire, senza alcun onere per l’azienda medesima, le apparecchiature hardware necessarie. Nel caso i dati siano ritenuti non più necessari all’espletamento della propria attività, l’Azienda ULSS 9 Scaligera può rinunciare alla consegna dei dati da parte dell’Affidatario
mediante comunicazione scritta. In seguito a verifica positiva della leggibilità dei dati trasmessi o alla rinuncia della consegna dei dati da parte dell’Affidatario, l’Azienda ULSS 9 Scaligera comunicherà per iscritto all’Affidatario di procedere alla distruzione di tutti gli archivi in suo possesso, indicando il termine entro il quale effettuare tale operazione, se la conservazione di tali dati non sia prescritta all’Affidatario da specifica normativa vigente.
Entro i termini previsti l’Affidatario comunicherà all’Azienda ULSS 9 Scaligera l’avvenuta distruzione dei dati in proprio possesso ovvero le motivazioni per le quali non abbia provveduto all’operazione.
A seguito della presentazione dell’offerta, l’Azienda ULSS 9 Scaligera è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti dall’Affidatario nell’ambito delle attività istituzionali della stessa, come ad esempio: stipula di contratti e convenzioni, rispetto obblighi di legge, pagamenti, esigenze di tipo gestionale ed operativo, osservatorio prezzi, eventuale utilizzo di strumenti automatizzati.
Art. 23 GIORNATE DI ASSISTENZA
Annualmente l’Affidatario, sulla base del calendario trasmesso all’Azienda ULSS 9 ad inizio anno non potrà erogare un numero di giornate per alunno superiore a 200.
Tutti i servizi oggetto del presente atto convenzionale dovranno, sulla base della programmazione socio assistenziale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, essere mensilmente ordinati dal Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera. Il Servizio potrà essere altresì ridotto nel caso di:
▪ insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa socio- sanitaria operate dallo Stato, dalla Regione Veneto, dai Comuni dell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o conseguente alla eventuale modifica dell'assetto territoriale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.
▪ ritiro deleghe da parte degli enti deleganti l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà dell'Azienda ULSS 9 Scaligera di affidare all’Affidatario nel corso della validità dell’atto convenzionale, altri servizi complementari, secondo le procedure e nei limiti stabiliti dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
E' facoltà dell'Azienda ULSS 9 Scaligera altresì l’interruzione, revoca o la sospensione del Servizio o la modificazione della periodicità qualora, per un qualsiasi motivo, lo stesso si rendesse temporaneamente superfluo o vi fossero contenimenti della spesa socio sanitaria operate dalla Regione Veneto o dai Comuni dell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera senza che l’Affidatario possa vantare alcun risarcimento del danno nei confronti dell’Azienda ULSS 9 Scaligera per effetto della sopramenzionata interruzione, revoca o sospensione.
Art. 24 FATTURAZIONE
Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate l'Affidatario deve inviare fattura mensile, unitamente ai fogli presenza di cui all’art. 13 del presente atto convenzionale vistati per regolarità dal Dirigente competente dell’AULSS 9 Scaligera o suo delegato. L’Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni in ordine alla fatturazione elettronica.
Art. 25 LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO MENSILE
La liquidazione dei compensi spettanti all'Affidatario sono:
-euro 42,68 compresa iva se dovuta per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile minore autorizzato dall’Azienda ULSS 9 SCALIGERA definito in sede di UVMD medio grave;
-euro 60,10 compresa iva se dovuta per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile minore autorizzato dall’Azienda ULSS 9 SCALIGERA definito in sede di UVMD grave;
-euro 77,52 compresa iva se dovuta per effettiva giornata di presenza/assistenza resa a favore di alunno disabile minore autorizzato dall’Azienda ULSS 9 SCALIGERA definito in sede di UVMD gravissimo.
L’Azienda ULSS 9 Scaligera provvede alla liquidazione di norma entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura come previsto al precedente art. 24 del presente atto convenzionale e, comunque, non prima di aver accertato e verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia oltre che della regolarità della fattura.
Decorso il primo anno i prezzi derivanti dal servizio potranno essere soggetti a variazione in aumento o in diminuzione nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice medio (FOI (NT) 3.3 – indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – generale – variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
Detta fattura dovrà essere preventivamente vistata dai Responsabili/referenti Servizi Integrazione Scolastica o comunque da funzionario dell’Azienda ULSS 9 Scaligera ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita.
Art. 26 SPESE CONTRATTUALI
Ogni onere relativo alla stipula della presente convenzione resta in carico all’Affidatario.
Art. 27 INADEMPIMENTI E PENALI
Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione:
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a euro 2.000,00=;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’affidatario, verrà applicata una penale sino a euro 2.500,00=;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a euro 1.000,00=.
Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale.
Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r. o PEC. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.
Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario.
È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.
Art. 28 RISOLUZIONE /RECESSO DALLA CONVENZIONE- DEPOSITO CAUZIONALE
In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte dell’Affidatario l’Azienda ULSS 9 Scaligera, esperita la procedura descritta dall'art. 27 e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto negoziale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dall'Affidatario.
In tutti i casi di risoluzione per inadempimento l’Azienda ULSS 9 Scaligera avrà la facoltà di agire per il risarcimento dei danni.
Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda ULSS 9 Scaligera avrà la facoltà di ordinare d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, a propria discrezione e a spese dell'Affidatario, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, ove l' Affidatario, non ottemperi agli obblighi assunti.
Qualora detti abusi o deficienze si verificassero più volte, l’atto convenzionale potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera con conseguente addebito dei danni all' Affidatario.
A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, l’Affidatario dovrà costituire - presso questa Azienda Sanitaria – un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo offerto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i..
La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.
La cauzione costituisce garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda ULSS 9 Scaligera dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all’Affidatario e derivanti dall’inadempimento e cattiva esecuzione dell’convenzione. Resta salvo il diritto dell’Azienda ULSS 9 Scaligera di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l’Azienda ULSS 9 Scaligera si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura del servizio e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all’addebito dei danni e delle maggiori spese.
La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o bonifico bancario con i seguenti estremi:
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA IT 97 – E – 05034- 11751 – 000000123973
Il codice SWIFT/BIC che dovrà essere utilizzato, unitamente al codice IBAN, per i bonifici dall’estero è il seguente: BAPPIT21011.
La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D. Lgs. 18.04.2016
n. 50 e s.m.i., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda ULSS 9 Scaligera.
La cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al comma 5 del citato art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente allo svincolo per stati di avanzamento dell’esecuzione.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto.
L’importo della cauzione è ridotto del 50% se l’Affidatario è in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificato all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In tal caso l’Affidatario deve specificare, in sede di presentazione della documentazione, il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione.
La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della fornitura, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda ULSS 9 Scaligera il diritto di affidare il servizio a terzi, in danno all’Affidatario a cui saranno addebitate le maggiori spese che l’Azienda ULSS 9 Scaligera dovrà sostenere rispetto a quelle relative al contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda ULSS 9 Scaligera e da eventuali crediti dell’Affidatario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.
Oltre all’ipotesi di risoluzione per inadempimento, l’Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx potrà decidere la risoluzione dalla convenzione, con effetto dal giorno fissato nella comunicazione scritta e motivata trasmessa all' Affidatario, qualora un cambiamento della politica dei servizi locali nel sistema socio sanitario o fatti sopravvenuti, rendessero impossibile la continuazione del rapporto contrattuale senza che ciò possa costituire motivo per una richiesta risarcitoria da parte dell’Affidatario medesimo.
L'Azienda ULSS 9 Scaligera, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione a contestazione scritta relativa a gravi e continuati inadempimenti nell'esecuzione della stessa.
L’Azienda ULSS 9 Scaligera potrà recedere in ogni momento dalla presente convenzione col solo obbligo da parte della stessa Azienda ULSS n. 9 Scaligera di tenere indenne l’Affidatario delle spese sostenute.
Art. 29 DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare il Servizio pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Azienda ULSS 9 Scaligera.
Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'Affidatario risponderà verso l'Azienda ULSS 9 Scaligera ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente atto convenzionale compiuta dal subappaltatore.
Art. 30 FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di scioglimento o liquidazione dell’Affidatario, l’Azienda ULSS 9 Scaligera, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere la risoluzione della convenzione a danno dell’Affidatario stesso.
Il fallimento dell’Affidatario determina la risoluzione dell’atto convenzionale a far data dal giorno dell’avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda ULSS 9 Scaligera di rivalersi sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento del danno.
Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto varranno le norme del codice civile.
Art. 31 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale della presente convenzione il foro competente è quello di Verona.
Art. 32 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA/INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
La stipula del presente atto convenzionale è subordinata all’acquisizione di idonea certificazione antimafia ed alla verifica positiva dei requisiti di ordine generale e dell’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell´art. 80 D.lgs. 50/2016. L’Affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
A tal fine l’affidatario dovrà presentare la documentazione richiesta dall’Azienda ULSS 9 Scaligera.
L’Affidatario si impegna altresì a collaborare con l’Azienda ULSS 9 Scaligera per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662,
dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n 39.
Art. 33 DURC
L’Affidatario si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC. l’Affidatario dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell’acquisizione del DURC da parte dell’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica del DURC.
L’eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come valido motivo per esecuzione di servizi ridotti o parziali o per la risoluzione anticipata della convenzione da parte dell’Affidatario il quale e’ tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza contrattuale.
Art. 34 NORMA FINALE
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia ad alla normativa di settore in quanto applicabili.
Verona lì
Per l’Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Rappresentante Legale Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Suore della Compagnia di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
per l’Educazione delle Sordomute (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx) Istituto X.Xxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. il/la sottoscritto/a in qualità di rappresentante legale dell’Affidatario dichiara di approvare specificatamente gli articoli 5, 9, 17, 19, 24, 25, 29 della presente convenzione.
Il Rappresentante Legale Suore della Compagnia di Xxxxx per l’Educazione delle Sordomute
Istituto F. Gresner (Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx)