Convenzione
Convenzione
tra
L’AdEPP, Associazione degli Enti Previdenziali Privati, con sede in Roma, via X. Xxxxxxx Xxxxxxxx 8, c.f. 96318570585 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante avv. Xxxxxxxx Xx Xxxxx ( d’ora in avanti , per brevità AdEPP )
e
XXXXXXX & C. S.p.a., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, xxx 00000- Xxxxxxxxx (Pi)-CF 04773200011-P.IVA01551260506 ,di seguito denominata Piaggio,nella persona del dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di direttore del Mercato Italia – Piaggio Brand Unit,
Premesso che
a) AdEPP è un’associazione che intende promuovere tutte le attività a sostegno dell’autonomia delle Casse di previdenza private ad essa associate, nonché la salvaguradia della sicurezza previdenziale degli iscritti alle Casse stesse;
b) AdEPP sviluppa interventi in diversi campi di applicazione e, nell’intento di supportare i propri assistiti, intende sviluppare un progetto di diffusione di servizi integrativi a livello centralizzato;
c) tali servizi hanno come principale finalità quella di agevolare il professionista nella propria attività lavorativa, nella gestione del proprio tempo libero o nella soddisfazione delle esigenze familiari e personali;
d) AdEPP intende, dunque, favorire il riconoscimento agli iscritti, ai pensionati ed ai supersititi delle Casse di previdenza private ad essa aderenti, agli Organi Statutari ed ai dipendenti delle Casse medesime nonché, ai dipendenti degli Ordini Professionali di ciascuna Cassa, di quanto di seguito previsto.
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE TRA LE PARTI QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
Art. 2 Oggetto
- Con la sottoscrizione della presente scrittura, –Piaggio & C. S.p.a. –si impegna, direttamente e per la Rete di vendita Piaggio aderente alla Convenzione(così come indicato in Allegato A), in tal caso assumendo l’obbligo per il fatto di questi ultimi, a garantire ai Beneficiari:
- 10% di sconto sul prezzo di listino per l’acquisto degli scooter Piaggio, Vespa e Gilera, sia in caso di pagamento in contanti che a rate. In caso di pagamento a rate, il punto vendita Piaggio aderente alla convenzione si impegna a riservare all’iscritto le migliori condizioni di finanziamento praticate nel periodo.
- 10% di sconto sul prezzo di listino per l’acquisto degli accessori originali da montare sul veicolo, purchè acquistati contemporaneamente al veicolo stesso.
- Tariffe agevolate sul Noleggio Lungo Termine di scooter Piaggio , in collaborazione con BBVA Renting (come da Allegato B).
Art. 3 Obblighi di Piaggio & C. S.p.a.
- La società - con la sottoscrizione della presente scrittura si obbliga, oltre a quanto previsto al precedente art. 2, a contribuire all’attività di promozione e comunicazione delle condizioni riservate ai Beneficiari ai sensi della presente scrittura che verrà concordata tra le parti di volta in volta..
Art. 4 Obblighi di AdEPP AdEPP si obbliga a:
• collaborare con ogni mezzo ritenuto opportuno alla diffusione presso i beneficiari del contenuto della presente convenzione.
• consentire, ove richiesto, la partecipazione a manifestazioni, convegni e/o congressi (di seguito: Eventi) organizzati da AdEPP. Resta comunque inteso che tale partecipazione dovrà comunque essere regolamentata dalle Parti per iscritto in separato atto.
Art. 5 Verifiche
Al fine di ottenere un monitoraggio costante dei risultati della convenzione, si verificheranno periodicamente i dati relativi alle adesioni dei Beneficiari alla stessa nonché a pianificare incontri per condividere informazioni e know how necessari a sviluppare e incrementare l'Offerta.
Art. 6 Durata
La presente scrittura avrà decorrenza dal 24.01.2008 al 31.12.2008
Art. 6 bis: clausola risolutiva espressa e diritto di recesso
Piaggio ed AdEPP hanno diritto di risolvere il presente accordo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui una delle parti non adempia agli obblighi previsti nell'accordo stesso.
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a.r., salva la facoltà di Piaggio e/o di AdEPP di promuovere azione per l'eventuale risarcimento danni.
Piaggio e/o AdEPP non avranno diritto a nessun indennizzo o somma alcuna anche a titolo di rimborso spese, fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni sino a quel momento eseguite.
L’AdEPP si riserva di recedere, in ogni momento, dalla convenzione, previo preavviso di un mese."
Art. 7 Riservatezza
La presente scrittura, come pure tutte le informazioni e dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive attività, prodotti, servizi o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni generalmente disponibili al pubblico.
Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si impegna a:
- utilizzare le informazioni e i dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente scrittura;
- restituire o distruggere i dati messi a disposizione dall’altra Parte al cessare degli effetti della presente scrittura e comunque in qualsiasi momento quest’ultima ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente scrittura;
- adottare ogni altra misura necessaria al fine di garantire il loro rispetto.
Nessuna Parte sarà responsabile della divulgazione e dell'uso di informazioni riservate ove:
a) la divulgazione e l’uso delle informazioni sia avvenuta per fatto imputabile a terzi;
b) la Parte ricevente abbia ottenuto le informazioni in via non riservata da un terzo che le possieda legittimamente ed è legittimamente autorizzato a renderle pubbliche;
c) la Parte ricevente conosca le informazioni già antecedentemente alla sottoscrizione della presente scrittura;
d) la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni in ottemperanza a un ordine legittimo di una qualsiasi autorità, a condizione che in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte proprietaria delle suddette informazioni riservate;
e) la parte ricevente abbia ottenuto la previa autorizzazione scritta dalla Parte che le ha trasmesse.
Resta in ogni caso inteso che nessuna delle Parti rilascerà al pubblico comunicati stampa od altri annunci relativi all'esecuzione o al contenuto della presente scrittura senza il consenso dell'altra Parte.
Le Parti saranno in ogni caso responsabili, ciascuna per proprio conto, dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico sollevando e tenendo l'altra Parte indenne da ogni azione, richiesta, pretesa avanzata da terzi per il risarcimento del danno.
Art. 8 Tutela dei dati personali
Nome società ed AdEPP con il presente accordo si impegnano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi prescritti dalla D. lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della privacy.
Le Parti inoltre si impegnano a eseguire, nei confronti degli interessati, tutti gli adempimenti previsti dalla sopra menzionata legge, in ordine al trattamento dei dati dagli interessati conferiti in sede di adesione all'offerta, fornendo adeguata informativa agli interessati e ricevendo adeguato consenso rispetto al loro trattamento.
Art. 9 Varie
10.1 Qualsivoglia modifica alla presente scrittura sarà valida soltanto se risultante da ulteriore e successivo atto sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, ed andrà a far parte integrante della presente scrittura;
10.2 ogni comunicazione comunque riferita alla presente scrittura dovrà essere inviata:
◻ Quanto a Piaggio & C. S.p.a.: Xxxxx Xxxxxxxxx- Vendite Dirette PVG Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, xxx 00000- Xxxxxxxxx,
◻ Quanto ad Ad EPP, Via X. Xxxxxxx Xxxxxxxx 8 – 00000 Xxxx.
Art. 10 Foro
Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana.Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione e/o esecuzione della presente scrittura sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Art. 11 Redazione del presente contratto
Le Parti si danno atto reciprocamente di aver concordato di intesa tra di loro le clausole tutte della presente convenzione.
Art. 12 Clausola di salvaguardia
L’ AdEPP, è sollevato da ogni eventuale controversia, tra Piaggio & C. S.p.a. ed il consumatore finale
Art. 13 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
L’AdEPP riconosce che Piaggio è titolare piena ed esclusiva dei marchi “PIAGGIO®”, “P di PIAGGIO IN SCUDO E FIGURA®”, “CELLA ESAGONALE NUOVO LOGO®”,
“VESPA®”, “GILERA®”, qui di seguito denominati “Marchi”, e di tutti gli altri Marchi che durante la vigenza della Convenzione verranno utilizzati, nonché delle “immagini” (qui di seguito definiti Immagini) fornite da Piaggio per la realizzazione del materiale pubblicitario e delle pagine web, e pertanto si impegna:
- a utilizzare i Marchi e le Immagini Piaggio esclusivamente per la realizzazione di eventuale materiale pubblicitario e delle pagine web del sito www .xxxxxxxxxxx.xx
- a cessare l’utilizzazione dei Marchi e delle Immagini Piaggio alla fine della promozione di cui al presente Accordo;
- a non cedere a nessuno, salvo autorizzazione scritta di Piaggio il suddetto consenso all’utilizzo dei Marchi e delle Immagini Piaggio o a concedere sub-licenze.
Data: AdEPP
Xxxxxxx & C. S.p.a.