FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO CAPITOLATO DI GARA
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
CAPITOLATO DI GARA
INDAGINE DI MERCATO INFORMALE PER FORNITURA DI ABITI PER GLI UFFICIALI DI GARA NAZIONALI E PER IL CONSIGLIO FEDERALE FIPAV PER IL PERIODO 2021-2023, NONCHE’ PER I SERVIZI CONNESSI.
Art.1 – OGGETTO
La FIPAV intende affidare ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, la fornitura degli abiti per gli ufficiali di gara nazionali e per il Consiglio Federale FIPAV per il periodo 2021-2023 e per i servizi connessi, come meglio descritto nell’allegato capitolato.
Art. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Si richiede la fornitura di:
- N.250 Abiti con le seguenti caratteristiche:
o TESSUTO 100% WOOL S’ 120 MADE IN ITALY
o TELA INTERNA INTERA IN CANVAS
o FODERA 100% CUPRO ITALIANA
o FILATO PER CUCITURA GUTERMANN
o FILATO PER ASOLE GUTERMANN
o RIFINITURA COLLO XXXXXX A MANO
o RIFINITURA GIRO MANICA A MANO
o BOTTONI IN CORNO 100% (SCURI) O BOTTONE COROZO (IN TINTA)
o POSSIBILITA’ DI MODIFICARE IL CAPO ALLARGANDOLO FINO A 2 TAGLIE
o POSSIBILITA’ DI ALLUNGARE IL CAPO (ANCHE LE MANICHE)
La fornitura dovrà essere conforme o migliorativa rispetto al campione presentato in sede di manifestazione di interesse, pena la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento anche con fornitura in danno.
SERVIZI AGGIUNTIVI
- Almeno N.1 servizio annuale di aggiusti in sede FIPAV a Roma o in location prestabilita da FIPAV sul territorio nazionale.
- Possibilità di ordinare eventuali cambi e aggiunte annuali di anche un solo pezzo al prezzo di listino concordato.
Termini
La ditta aggiudicataria dovrà incontrare il Settore Nazionale Ufficiali di Xxxx per definire nel dettaglio i diversi capi richiesti entro 15 gg dall’aggiudicazione.
Il primo anno dovranno essere consegnati 200 Abiti entro il giorno 10 dicembre 2021.
Per il secondo e terzo anno gli ulteriori abiti previsti dovranno essere consegnati entro la fine di luglio di ciascun anno di riferimento (2022 e 2023), in base alle indicazioni numeriche fornite dal Settore Ufficiali di gara.
La Ditta non potrà addebitare in alcun modo alla FIPAV spese aggiuntive ed il prezzo dovrà ritenersi, pertanto, onnicomprensivo.
Art. 4 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
1. Per la fornitura oggetto della presente trattativa saranno riconosciuti i corrispettivi indicati in sede di aggiudicazione, oltre IVA.
1. I pagamenti alla ditta avverranno dietro presentazione di regolare fattura intestata alla
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Xxx Xxxxxxxxxxx 00/00 - 00000 Xxxx –
C.F. 05268880589, P.I. 01382321006 mediante bonifico bancario presso l'istituto bancario indicato dalla ditta aggiudicatrice. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
Art. 5 – DURATA
Il rapporto avrà durata dal 1° ottobre 2021, sino al 31 dicembre 2023.
Art. 6 – RISOLUZIONE E RECESSO - PENALI
La FIPAV avrà il diritto di risolvere l’accordo nei seguenti casi, fatto salvo il risarcimento dei relativi danni:
a) difformità delle forniture da quanto pattuito;
b) ritardo di oltre 30 gg. nella consegna degli abiti rispetto alle scadenze che saranno stabilite nelle lettere d’ordine;
c) assoggettamento del Fornitore ad una qualunque procedura concorsuale o ad ipotesi di liquidazione volontaria;
Nei casi sopra elencati la FIPAV avrà diritto di recedere immediatamente di diritto dal rapporto contrattuale, previa contestazione scritta ed assegnazione di un termine di giorni 15 per eventuali spiegazioni o correttivi. In caso di risoluzione gli abiti già forniti resteranno acquisiti alla FIPAV a titolo di penale, ferma restando ogni azione risarcitoria per il riconoscimento del maggior danno.
2. La FIPAV avrà inoltre facoltà in ogni caso di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, qualora:
a) la ditta aggiudicataria utilizzi macchine, componenti di sicurezza o materiali di consumo necessari per i lavori che non rispettino le normative vigenti, pericolosi per l’ambiente, per la salute, o dannosi per materiali di proprietà della FIPAV.
b) in caso di intimazione ad adempiere da parte della FIPAV, la ditta aggiudicatrice non adempia nei termini previsti dal contratto;
c) qualora la ditta aggiudicatrice risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) in caso di accertamento della non veridicità di alcuna delle dichiarazioni rese ai fini della procedura di aggiudicazione;
e) nel caso di cessione del contratto;
f) in caso di qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali che abbia provocato pregiudizio alla FIPAV.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli abiti è prevista una penale pari ad € 100,00 (cento), sino a un massimo di 30 giorni, dopo di chè il contratto si intenderà risolto di diritto.
Art. 7 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 – General Data Protection Regulation (“GDPR”) le parti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del presente appalto.
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di svolgere i servizi oggetto dell’appalto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità indicate e saranno trattai sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena il recesso dal contratto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno della Federazione; 2) i beneficiari dei servizi; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è la FIPAV e il responsabile è il DPO – Sig. Xxxxxxx Xxxxxx.
La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’Agenzia potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla FIPAV.
Art.8 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’art. 3 L. 13.8.2010 n. 136, come modificato dalla L.17.12.2010 n.217, tutti i flussi finanziari relativi al contratto di cui alla presente procedura dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A.. In particolare, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa stessa.
2. A tal fine, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla FIPAV gli estremi identificativi del predetto conto corrente entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. La FIPAV provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico bancario.
3. Il mancato utilizzo nelle transazioni concernenti il contratto di cui alla presente procedura (anche nei confronti di subcontraenti) del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal comma 9 bis del citato art. 3.
Art.9 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’esecuzione o all’interpretazione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.