URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 D.G.R. N. X/2933/2014 ASST PAVIA - PRESA D'ATTO
Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA
- URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 D.G.R. N. X/2933/2014 ASST PAVIA - PRESA D'ATTO
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 101 / 2021 del 25/03/2021
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OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 D.G.R. N. X/2933/2014 ASST PAVIA
- PRESA D'ATTO
vista la seguente proposta di deliberazione n. 162/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
• AREU è un’Agenzia Sanitaria costituita dalla Regione Lombardia con il compito di coordinare e promuovere l’evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull’intero territorio di riferimento, sviluppando l’integrazione a rete dell’assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
• l’AREU, nell’ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
a. l’attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente alle Aziende e agli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera
RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 a oggetto “Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento” che al punto 8 del dispositivo prevede, tra l’altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una
U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito sarà coordinata dall’AREU;
RICHIAMATA la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante “Determinazioni in merito al miglioramento dell’attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza”, che nell’allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell’emergenza territoriale e rete ospedaliera ed in particolare precisa che:
• in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;
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• specifica che nei Trasporti Secondari Urgenti prognosi tempo/dipendente, la collaborazione tra Ospedale e servizio di Emergenza Territoriale 118 si può realizzare in modo differenziato, in funzione delle diverse tipologie di Strutture che richiedono la collaborazione, della presenza nel Presidio di una Terapia Intensiva e della distanza del Presidio dalla Struttura sede di DEA/ EAS della propria Azienda:
DATO ATTO che la promozione e lo sviluppo della presa in carico integrata delle condizioni di cronicità in stretta sinergia con le diverse realtà operanti all’interno della rete di assistenza territoriale e delle cure primarie (sviluppo CReG, cure intermedie, cure sub acute, ecc.), concorre ad evitare ricoveri inappropriati e il ricorso eccessivo e inadeguato alle strutture di emergenza;
ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che “In caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere …” e si sottolinea che la descritta modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di rapporto convenzionale con XXXX;
RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto “X.X.X. x. XXXX/0000 xxx 00.00.0000”, xxxxxxx le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all’organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;
VISTA la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante “Prime indicazioni per l’avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità”, nell’allegato 1 definisce il percorso dell’integrazione ospedale – territorio, mediante l’implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;
DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 222 del 19.06.2020, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009, che necessitino di un supporto organizzativo all’attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell’ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
DATO ATTO che tra AREU e ASST Pavia sono intercorsi, sin dal 22.12.2020, rapporti convenzionali con cui è stato disciplinato tra le Parti il servizio oggetto del presente provvedimento;
CONSIDERATO che a causa dello stato di emergenza nazionale derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19 tutte le funzioni aziendali sono state impegnate a garantire attività direttamente connesse alla gestione dell’emergenza rinviando a un momento successivo le pratiche ordinarie tre le quali rientra anche il recepimento dell’accordo di cui al presente provvedimento;
RAVVISATA la necessità per AREU, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 222/2020, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con l’ASST Pavia;
DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in
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brevissimo tempo (indicativamente entro 30’) un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente ai Presidi di Vigevano o di Voghera dell’ASST di Pavia o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
PRECISATO che:
• la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
• l’ASST di Pavia si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l’accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell’ASST di Pavia, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell’équipe sanitaria del DEA del Presidio di Vigevano o di Voghera dell’ASST di Pavia o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica;
• è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l’ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall’ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l’ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA
2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell’allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
• per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all’ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
DATO ATTO che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2023, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti tra le Parti a far data dal 01.01.2021, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l’ASST di Pavia, nelle more del perfezionamento dell’accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l’indirizzo PEC;
EVIDENZIATO che l’ASST di Pavia riconoscerà ad AREU il rimborso dei costi delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall’AREU per l’espletamento del servizio (rif. Delibera n. 222/2020 del 19.06.2020);
DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell’accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l’effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del servizio;
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PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati:
1. di prendere atto della stipula dell’accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l’AREU e l’ASST di Pavia, con sede in Pavia (PV), per definire il supporto organizzativo all’attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dai propri Presidi alla sede dell’ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2023, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2021 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l’ASST di Pavia, nelle more del perfezionamento dell’accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l’indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30’) un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente ai Presidi di Vigevano o di Voghera dell’ASST di Pavia o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
• la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
• l’ASST di Pavia si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l’accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell’ASST di Pavia, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell’équipe sanitaria del DEA del Presidio di Vigevano o di Voghera dell’ASST di Pavia o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica;
• è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l’ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall’ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l’ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a
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bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell’allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
• per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all’ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall’AREU per l’espletamento del servizio, saranno introitati dall’Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all’esercizio 2021 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
6. di dare atto che i trasporti secondari verranno fatturati, su richiesta del responsabile del procedimento, con le tariffe di seguito indicate:
• per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
• per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
con registrazione del corrispondente ricavo all'atto dell'emissione della relativa fattura;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Xxxxxxx, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Il Direttore Sanitario Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
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